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Concorso per NOTAIO
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Il bando di concorso
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Da: Peroide 01/09/2026 17:39:34
Si, ho già spiegato il modo in cui si compone la quota dell'istituito nella legittima in forza dei legati in conto.

L'unica eccezione che si può muovere è questa (ma anche qui, ne avevo già parlato): se i legati valgono MENO della legittima allora per il valore di differenza gli spetta una quota di eredità sul compendio ereditario che sarà aggredibile dai creditori.

Ma questo è un problema che lo si ha anche nei casi di:
- solo legati, perchè se valgono meno i creditori possono agire in surrogatoria ed esercitare la riduzione al posto del proprio debitore (e il problema è identico a quello della prima soluzione, solo che qui non tuteli il legittimario nei suoi diritti di legittima);

- legati 551 con supplemento perchè anche qui, non lo tuteli nei suoi diritti di legittima ed inoltre il supplemento è aggredibile dai creditori;

- solo legati ex 551 senza supplemento, ma anche qui è discusso se i creditori possano in via surrogatoria agire in riduzione per conto del legatario/debitore: una sezione della Cassazione ha detto no, altra ha detto si (e quindi anche qui, si ripropone lo stesso problema che si ha nella prima soluzione) e infatti la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite che devono ancora esprimersi.

Quindi si evince che la suddetta motivazione non può essere usata per escludera la validità della prima soluzione.
Appunto la commissione richiede soluzioni semplici: se ti dice che vuole tutelare il figlio nei suoi diritti di legittima lo istituisci erede nella quota di legittima, punto.

Da: ABDULLABY 01/09/2026 18:07:27
per praticone

dove trovo i criteri della commissione?

Da: Concorso1500 01/09/2026 18:22:56
Io non dormirei sogni tranquilli se avessi fatto l'istituzione nella quota di legittima. Qui non si tratta di essere geni in mc, si tratta di assecondare la volontà del testatore. Comunque sarà la commissione a decidere.

Da: Concorso1500 01/09/2026 18:24:18
Per Peroide... i commissari vogliono ragionamenti BASIC, figurati se stanno dietro a tutti questi ragionamenti.

Da: Peroide 01/09/2026 19:34:11
Si ma assolutamente, ma infatti figurati se ho scritto tutte queste cose in motivazione. Ma sfido chiunque ad aver scritto una cosa del genere: il fatto è che tutte queste problematiche credo che non siano state viste da nessuno (scommetto quello che vuoi che nessuno in motivazione avrà indicato la tematica della surrogazione dei creditori).

Ma infatti io ho semplicemente motivato dicendo che la volontà di tutelare il figlio nei suoi diritti di legittima la si è intesa nel senso di volerlo istituire erede nella legittima, e basta. Più basic di così...

Da: Il praticone 01/09/2026 23:10:34
XAbdullaby li ho presi dall Inteligenza Artificiale

Criteri di correzione adottati dalle commissioni nel concorso notarile

1. Il quadro generale: discrezionalità tecnica e criteri predeterminati

Come già illustrato, il sistema vigente (d.lgs. n. 166/2006, art. 11) impone alla commissione esaminatrice di predeterminare i criteri di valutazione prima di procedere alla correzione degli elaborati, in forza dell'art. 10, comma 2 del medesimo decreto legislativo e dell'art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 487/1994.

Le Sezioni Unite hanno chiarito che tali criteri non debbono ridursi a formule tautologiche, ma devono essere le regole guida concrete di quanto viene richiesto dalla traccia e dello standard minimo atteso per il giudizio di idoneità Cit. 2. In questa cornice si collocano i criteri storicamente adottati dalle commissioni, ricostruibili dalla prassi concorsuale e dalla giurisprudenza che ne ha sindacato l'applicazione.

2. I criteri tipicamente adottati dalle commissioni notarili

2.1. Pertinenza, coerenza ed esaustività rispetto alla traccia

Uno dei criteri ricorrenti nella prassi commissariale, come emerge espressamente da un verbale richiamato in giurisprudenza (verbale n. 8 del 21 luglio 2017), è quello della:

«pertinente, coerente ed esauriente trattazione del tema assegnato, dimostrando in capo al candidato una sufficiente conoscenza degli istituti cui direttamente esso si riferisce e dei principi fondamentali della materia, nonché un'adeguata cultura giuridica generale» e «capacità del candidato di procedere all'analisi dello specifico problema a lui sottoposto e di proporre la soluzione» Cit. 5

Tali criteri costituiscono la cornice valutativa all'interno della quale si collocano i giudizi su singoli profili dell'elaborato, tra cui il travisamento della traccia, gli errori di diritto, le nullità formali e le menzioni.

2.2. Il travisamento grave della traccia

Il travisamento della traccia costituisce uno dei vizi più gravi che le commissioni storicamente hanno sanzionato con il giudizio di non idoneità. Esso si configura quando il candidato fraintende il tema proposto, sviluppando una soluzione incompatibile con i dati fattuali o giuridici della traccia assegnata.

Nella celebre vicenda esaminata da Cass. S.U. n. 14893/2010, la commissione aveva ritenuto inidoneo un elaborato sul presupposto che la traccia richiedesse necessariamente la partecipazione diretta del terzo all'atto (società Gamma), escludendo come travisamento della traccia la configurazione del ruolo del terzo ai sensi dell'art. 1381 c.c. (promessa del fatto del terzo). Il Consiglio di Stato â€" e le Sezioni Unite hanno confermato tale statuizione â€" ha ritenuto che fosse la commissione ad aver travisato la traccia, avendo adottato un criterio irragionevolmente restrittivo che escludeva una soluzione tecnico-giuridica pienamente attendibile e ancorata a eloquenti elementi testuali e sistematici Cit. 2.

Il principio che ne discende è il seguente: il travisamento della traccia da parte del candidato costituisce legittimo criterio di inidoneità, ma a condizione che la traccia effettivamente postuli quei dati ritenuti necessari dalla commissione; ove la commissione attribuisca alla traccia una portata restrittiva non giustificata, è essa stessa ad incorrere nel vizio di eccesso di potere per travisamento Cit. 2.

2.3. Il grave errore di diritto

Il grave errore di diritto è tradizionalmente considerato dalla giurisprudenza â€" e recepito nelle prassi commissariali â€" come criterio autonomo di non idoneità. Si distingue dall'errore meramente opinabile (ammissibile in una materia caratterizzata dall'opinabilità delle soluzioni giuridiche) dall'errore che denota una lacuna culturale di base o un fraintendimento non scusabile di principi fondamentali.

La giurisprudenza ha precisato che nelle materie giuridiche concorsuali «la madornalità dell'errore è un criterio certamente suggestivo per la sua astratta attitudine selettiva ma, altrettanto certamente, aperto ad una lettura soggettiva idonea a vanificarne la utilizzabilità come sintomo del censurabile eccesso di potere» Cit. 2. Proprio per questa ragione, le Sezioni Unite hanno sostituito il parametro della "madornalità" con quello, più oggettivo, della irragionevolezza manifesta del criterio adottato o del giudizio espresso.

In concreto, i precedenti mostrano che le commissioni notarili hanno ritenuto inidonei elaborati che:

configuravano istituti giuridici in modo incompatibile con le norme di legge applicabili;
omettevano la trattazione di elementi essenziali richiesti dalla traccia;
proponevano soluzioni contrastanti con principi fondamentali e non sorrette da alcuna argomentazione plausibile.
La commissione non è però tenuta a valutare l'errore di diritto in modo atomistico: ciò che rileva è la qualità complessiva dell'elaborato rispetto ai criteri predeterminati, sicché omissioni parziali non automaticamente giustificano l'inidoneità, a meno che non incidano sulla struttura portante della soluzione proposta Cit. 5.

2.4. Le nullità formali dell'atto notarile

Nel concorso notarile, le prove scritte consistono tipicamente nella redazione di un atto notarile (atto pubblico, scrittura privata autenticata, ecc.). In questa tipologia di prova, un criterio di valutazione storicamente rilevante riguarda le nullità formali dell'atto: il candidato che rediga un atto nullo per vizio di forma â€" ad esempio omettendo requisiti essenziali richiesti dalla legge a pena di nullità (art. 1418 c.c.) o dalle norme sull'ordinamento del notariato (legge notarile, r.d. 25 maggio 1879, n. 4900, e successive modificazioni) â€" incorre in un vizio che le commissioni tipicamente valutano negativamente in modo significativo, potenzialmente idoneo a sorreggere da solo il giudizio di non idoneità.

Rientrano in questa categoria, a titolo esemplificativo:

la mancata indicazione delle parti o dei loro dati identificativi essenziali;
l'omissione della causa o dell'oggetto del contratto;
la mancata osservanza dei requisiti di forma richiesti dalla legge per determinati atti (es. art. 1350 c.c. per gli atti relativi a beni immobili, che impone l'atto pubblico o la scrittura privata autentica a pena di nullità) Cit. 6 Cit. 7;
le irregolarità nella sottoscrizione o nella certificazione notarile.
La commissione deve però aver predeterminato il peso attribuito a tale tipologia di vizio nell'ambito dei criteri generali: l'assenza di una specifica indicazione preventiva non impedisce il giudizio di non idoneità, ma richiede che esso sia sorretto da motivazione esplicita che renda riconoscibile il criterio applicato Cit. 2 Cit. 5.

2.5. Le menzioni

Le menzioni costituiscono un elemento tecnico tipico degli atti notarili: si tratta delle dichiarazioni che il notaio è tenuto a inserire nell'atto in adempimento di specifici obblighi di legge (es. menzioni urbanistiche, catastali, fiscali, ecc.). La loro omissione o inesattezza rappresenta storicamente un criterio di valutazione considerato dalle commissioni notarili, in quanto testimonia la conoscenza â€" o l'ignoranza â€" della normativa speciale applicabile alla tipologia di atto redatto.

In sede di valutazione, le commissioni hanno tradizionalmente distinto tra:

omissione di menzioni obbligatorie a pena di nullità: considerata vizio grave, assimilabile alle nullità formali, con potenziale incidenza autonoma sul giudizio di idoneità;
omissione di menzioni obbligatorie non sanzionate con la nullità: valutata nell'ambito della completezza complessiva dell'elaborato e della dimostrazione di adeguata cultura giuridica;
inesattezza delle menzioni: considerata indicativa di una padronanza insufficiente della normativa speciale, con peso variabile in relazione all'incidenza sul negozio rappresentato nell'atto.
3. Il limite del sindacato del giudice amministrativo sui criteri adottati

Cass. S.U. n. 19253/2024 ha ribadito con particolare nettezza che il giudice amministrativo non può sostituire propri criteri a quelli adottati dalla commissione, né ricorrere al metodo del confronto tra elaborati (metodo inferenziale di ricostruzione dei criteri dalla comparazione degli elaborati valutati idonei e non idonei), in quanto tale approccio:

«recidendo ogni legame tra il giudizio sintetico ed i criteri enunciati dalla Commissione, ed assumendo come metro di valutazione quelli che l'autore del parere aveva ritenuto di poter desumere dal predetto confronto, ha comportato la devoluzione del giudizio ad un soggetto non solo diverso dall'organo collegiale a ciò deputato, ma estraneo alla stessa Amministrazione» Cit. 5

Il sindacato del giudice rimane circoscritto alla verifica della non manifesta irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà del giudizio espresso in applicazione dei criteri commissariali, avendo come parametro di riferimento esclusivamente i criteri che la commissione stessa ha fissato nell'esercizio della sua discrezionalità tecnica Cit. 5.

4. Sintesi riepilogativa

Criterio

Contenuto

Incidenza sul giudizio

Travisamento grave della traccia

Soluzione incompatibile con i dati della traccia

Potenzialmente determinante l'inidoneità

Grave errore di diritto

Errore su principi fondamentali, non mera opinabilità

Rilevante in misura proporzionale all'incidenza strutturale

Nullità formali

Vizi che rendono l'atto nullo per legge

Tendenzialmente determinate dell'inidoneità se essenziali

Menzioni obbligatorie

Omissione/inesattezza di dichiarazioni di legge

Variabile: grave se a pena di nullità, meno se di completezza

Coerenza argomentativa

Logicità e pertinenza della soluzione proposta

Criterio generale trasversale

In conclusione, i criteri adottati dalle commissioni notarili si articolano su più livelli di gravità, dal travisamento radicale della traccia sino alle imperfezioni formali, con la comune necessità che essi siano stati predeterminati e ostesi prima della correzione, pena l'illegittimità del giudizio di non idoneità ove non adeguatamente motivato.



Criteri di correzione degli elaborati nel concorso notarile

1. Quadro normativo di riferimento

La disciplina della valutazione delle prove scritte nel concorso per la nomina a notaio è oggi regolata principalmente dal d.lgs. 24 aprile 2006, n. 166 ("Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale"), che ha introdotto una profonda riforma rispetto al previgente sistema fondato sul r.d. 14 novembre 1926, n. 1953.

Sistema previgente (r.d. n. 1953/1926)

Sotto la vecchia disciplina, l'ammissione alle prove orali richiedeva:

un punteggio complessivo nelle tre prove scritte non inferiore a 105;
un punteggio non inferiore a 30 in ciascuna delle tre prove.
I candidati che ottenevano il minimo di 30 in ciascuna prova ma non raggiungevano la soglia complessiva di 105 erano denominati novantisti ed erano esclusi dagli orali senza che la commissione fosse tenuta ad alcun obbligo di motivazione, nemmeno per tale categoria di candidati Cit. 1.

Sistema attuale (d.lgs. n. 166/2006)

Il d.lgs. n. 166/2006, all'art. 11, ha radicalmente mutato il sistema di valutazione, introducendo una logica binaria di giudizio:

La commissione può attribuire soltanto un giudizio di idoneità o di non idoneità;
In caso di idoneità, viene attribuita automaticamente la votazione minima di 35 in ciascuna prova (senza obbligo di ulteriore motivazione);
In caso di non idoneità, la commissione è tenuta a motivare la valutazione negativa Cit. 1.
Il comma 5 dell'art. 11 prevede specificamente un obbligo di motivazione del giudizio di inidoneità, come richiamato dalle Sezioni Unite Cit. 2:

"con voto ed un giudizio motivato di inidoneità (concorso per notaio, alla stregua del vigente art. 11 comma 5 del d.lgs. 166 del 2006)"

2. Predeterminazione dei criteri di valutazione

Un elemento cardine del sistema concorsuale notarile â€" comune a tutti i pubblici concorsi â€" è la predeterminazione dei criteri di valutazione da parte della commissione esaminatrice prima della correzione degli elaborati. Tale obbligo trova il suo fondamento nell'art. 12, comma 1, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, che impone alla commissione di stabilire preventivamente i criteri e le modalità di valutazione.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito la portata sistematica di questo obbligo, affermando che la predeterminazione dei criteri svolge una funzione di "autolimitazione" della discrezionalità tecnica della commissione e costituisce la premessa logica per qualsiasi controllo giurisdizionale successivo Cit. 2:

"la motivazione o il giudizio sintetico sono soltanto la formula conclusiva di una valutazione che ha preso le mosse dalla proposta di elaborato contenuta nella traccia ed ha autolimitato la sua espansione nel delicato momento della elaborazione, ed ostensione, dei criteri di valutazione."

La predeterminazione dei criteri assolve dunque a una funzione programmatica: tanto più articolata e analitica è l'ostensione preventiva dei criteri, tanto minore sarà l'onere motivazionale sul singolo giudizio; e, all'inverso, in difetto di una organica ostensione preventiva, il giudizio di inidoneità deve essere sorretto da adeguata motivazione che "confessi" il criterio applicato Cit. 2.

3. Contenuto e limiti del sindacato giurisdizionale

Le Sezioni Unite hanno delineato con precisione i confini del controllo del giudice amministrativo sulle valutazioni della commissione notarile, individuando tre aree di sindacabilità Cit. 2:

Coerenza dei criteri con la traccia: il giudice può verificare se i criteri, esplicitati o desumibili dalle motivazioni, siano coerenti con le possibilità di argomentazione offerte dalla traccia, o non siano invece irragionevolmente restrittivi;
Travisamento logico nella motivazione: se la motivazione della singola valutazione, ove redatta, evidenzi un travisamento delle premesse logico-giuridiche alla base dei criteri, o sia inficiata da contraddizioni interne;
Irragionevolezza del giudizio sintetico: se il giudizio di non idoneità, reso su un elaborato, appaia â€" alla lettura di esso â€" frutto di travisamento dei criteri espressi o di criteri irragionevolmente restrittivi (perché escludenti esiti tecnico-giuridici attendibili).
In particolare, Cass. S.U. n. 14893/2010 ha confermato il sindacato del Consiglio di Stato in un caso in cui la commissione aveva adottato un criterio irragionevolmente restrittivo, ritenendo accettabile un'unica soluzione alla traccia ed escludendo una configurazione giuridica (quella ex art. 1381 c.c.) che invece presentava "eloquenti elementi testuali e sistematici" di fondamento Cit. 2.

Tale impostazione è stata confermata da Cass. S.U. n. 1/2024, secondo cui:

"le valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi sono assoggettabili al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, qualora risultino affette da illogicità manifesta o travisamento del fatto od irragionevolezza evidente o grave: vizio, quest'ultimo, che si configura anche quando la valutazione negativa sia stata conseguenza dell'attribuzione alla traccia di una prova di una portata delimitante i risultati 'accettabili' [...] in termini indebitamente restrittivi" Cit. 3.

4. Il ruolo delle sottocommissioni

Sul piano organizzativo, l'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 166/2006 (come modificato dall'art. 66 della L. 18 giugno 2009, n. 69) prevede che la commissione operi con tre sottocommissioni composte di cinque membri, presiedute rispettivamente dal presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati designati Cit. 4. Ciò incide anche sulla fase di correzione degli elaborati, che avviene per sottocommissioni nel rispetto dei criteri unitariamente predeterminati in sede plenaria.

5. Sintesi operativa

Profilo

Regola applicabile

Tipo di giudizio

Idoneità / Non idoneità (sistema binario)

Obbligo di motivazione

Obbligatorio in caso di non idoneità (art. 11, comma 5, d.lgs. 166/2006)

Predeterminazione criteri

Obbligatoria prima della correzione (art. 12 d.P.R. 487/1994)

Sindacato G.A.

Ammissibile per irragionevolezza manifesta, travisamento, criteri restrittivi

Sostituzione del giudizio

Non consentita al G.A.

In definitiva, il sistema del concorso notarile si caratterizza per l'adozione di un giudizio tecnico binario corredato da obbligo motivazionale in caso di esito negativo, la cui legittimità è verificabile dal giudice amministrativo nei limiti del sindacato estrinseco di ragionevolezza, senza che questi possa sostituire la propria valutazione a quella della commissione.










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