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Concorso per NOTAIO
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Il bando di concorso
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate su InPA e sulle pagine istituzionali dell'ente.


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Da: Il praticone 11/08/2026 20:02:42
Ribadisco la mia opinione per Primo sia l istituzione in quota dj legittina con legati in conto e sia il legato  ex art. 551 cc con il diritto di chiedere il supplemento raggiungevano la finalita' del testatore di attribuire lo stretto indispensabile a tutela dei diritti di legittima di Primo.

Da: Concorso1500 12/08/2026 13:52:15
Così hai letto solo in parte la traccia.

Da: Il praticone  1  - 12/08/2026 14:21:00
L  altra parte della traccia relativa alla problenatica dei debiti di Primo  la risolvevi con i legati di diritti impignorabili ovvero di abitazione alimenti  e remissione del debito,, mentre lo stretto indispensabile alla tutela dei diritti di leghitima di Primo lo dovevi realizzare te.lo chiede la traccia  o con la classica istituzione in quota di legittima determibabile al 456 cc  piu' i legati a composizione della stessa oppure  in coerenza al polimorfismo causale della legittima  con un legato 551 cc con diritto al supplemento cosodetta diseredazione amica che col supplemento tutela i.diritti di legittima di Primo; le altre soluzioni del: solo legato 551 cc o dei soli legati in conto non raggiungono questa finslita' perche" costringono  il legityimario Primo ad agire in riduzione per conseguire i suoi diritti  di legittima

Da: Concorso1500 12/08/2026 15:16:45
Io ho chiesto ai notai che insegnano a scuola, anche per loro quella soluzione non è corretta. Anche per loro o legato in conto oppure in sostituziobe. Poi vedremo che dirà la commissione.

Da: Mengoni734 12/08/2026 17:29:32
Per il praticone,

Tutto corretto quello che dici, ma ancora non capisco come fai a rispettare la richiesta della traccia nella parte in cui dice: attribuire i beni ulteriori a terzo.

La traccia va letta nella sua interezza, comodo cancellare le parti scomode.

Da: Mengoni734  1  - 12/08/2026 17:37:13
Inoltre, è palese che la traccia stia sollevando un problema molto pratico:
- da un lato ho un legittimario con tanti debiti;
- dall'altro, ho l'esigenza di dargli cose impignorabili (la traccia dice che tutto ciò che gli viene dato al figlio non deve essere aggredito).

Il giurista è chiamato a trovare un equilibrio tra le due esigenze: devo dargli un quid tale da tutelare le sue pretese ma senza permettere ai di lui creditori di aggredire i beni.

Che senso ha istituirlo nella mera legittima se tutto ciò che va oltre ai diritti impignorabili verrà aggredito dai creditori?

"Ennò perché la traccia parla di tutela della legittima"

A mio avviso questo sintagma vuole semplicemente sollevare la necessità di trovare un equilibrio tra le superiori richieste. (Non a caso utilizza una locuzione sibillina: tutelare e non già ATTRIBUIRE).

Inoltre il testatore sta regolando il residuo del patrimonio: al netto di quanto disposto vuole che tutto il resto vada all'altro figlioâ come si fa a conciliare tutto ciò con una doppia istituzione d'erede?


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Da: Concorso1500 12/08/2026 18:05:58
Mengoni, lettura perfetta.

Da: Il praticone 12/08/2026 21:50:50
IRibadisco che il solo legato 551 cc non accomoagnato dalla facolta' di chiedere il supplemento e' incompatibile con la volonta' del testatore di attribuire a Primo lo stretto indispensabile a tutela.dei suoi diritti di leggitima, perche' se Primo consegue il legato ed il valore dei beni e diritti ricevuti e' inferiore alla sua quota di riserva,  ex art. 551 c. 2 cc non ha diritto di chiedere il supplemento;  inoltre se Primo ha gia' ricevuto dal padre donazioni dirette o indirette non e' tenuto ad imputarle.alla sua quota di legittima conseguendo quindi oltre al valore del legato 551 cc  anche il valore delle donazioni, ricevute o che.potra' ancora ricevere dal.padre finche' e' vivo; infine per.ottenere la quota di riserva e' costretto a rinunciare ai legati ex 551 cc ed agire.in riduzione.

Da: Il praticone 18/08/2026 12:58:52
https://share.google/3iB7LfefatYFcvkV9

In questo link e' spiegata molto bene la differenza tra legato 551 cc con diritto al.supplemento e legato 551 cc con facolta' al supplemento tutto ruota sempre intorno alla colonta' del testatore che in materia testamentaria e' molto ampia incontrando pochi limiti

Da: Concorso1500 18/08/2026 13:22:21
La traccia secondo me sul punto era chiara. Ma ognuno ha la sua opinione. Io al concorso non avrei fatto la tua soluzione.

Da: Spey 21/08/2026 11:27:23
Novità sull'ordine di correzione? Avete avuto notizie in via ufficiosa?

Da: Concorso1500 21/08/2026 15:44:34
Non lo sanno manco loro...stanno tutti in vacanza.

Da: Il praticone 23/08/2026 20:56:59
recesso: Nel caso di specie, l'uscita del socio dissenziente o assente è doppiamente garantita: in primo luogo, dall'art. 2500-ter c.c. quale conseguenza diretta della trasformazione; in secondo luogo, in via permanente e successiva, dall'art. 2469, comma 2, c.c. quale contrappeso legale all'intrasferibilità delle quote.
In conclusione, la clausola che limita la circolazione delle partecipazioni - lungi dal configurarsi come un abuso o un vincolo perpetuo illegittimo - si inserisce perfettamente nel disegno sistematico della S.r.l. post-riforma, risultando validamente adottabile a maggioranza in sede di trasformazione (Introduzione o rimozione di limitazioni alla circolazione di partecipazioni di srl (artt 2469 e 2473 cc).

Da: Il praticone 23/08/2026 20:58:56
ART. 6 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni sociali non possono essere cedute, trasferite o comunque alienate, a qualsiasi titolo, sia per atto tra vivi che per causa di morte, senza il consenso unanime di tutti i soci, da esprimersi con atto scritto entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

Qualora il consenso unanime non venga accordato, il socio cedente ha diritto al rimborso della propria partecipazione ai sensi dell'art. 2469, comma 2, c.c., con le modalità di cui all'art. 2473 c.c. in quanto compatibile. In caso di trasferimento mortis causa, gli eredi del socio defunto che non ottengano il consenso degli altri soci hanno diritto al medesimo rimborso.

Ogni atto di trasferimento compiuto in violazione del presente articolo è inefficace nei confronti della società e degli altri soci.

ART. 7 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

7.1. Organo amministrativo. L'amministrazione della società è affidata a un organo amministrativo composto da due o più amministratori, soci o non soci.

7.2. Nomina. Per effetto della presente trasformazione, e senza necessità di ulteriore delibera, l'amministrazione è affidata alle socie Tizia e Caia, le quali assumono la qualità di co-amministratrici con effetto dalla data di iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese.

7.3. Modalità di amministrazione - Regime disgiunto. Gli amministratori agiscono disgiuntamente, ciascuno con piena facoltà di compiere autonomamente tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse della società, fatto salvo il diritto di ciascun amministratore di opporsi all'operazione che l'altro intenda compiere, prima che essa sia compiuta, ai sensi dell'art. 2257 c.c., applicabile per rinvio dell'art. 2475, comma 3, c.c. Sull'opposizione decide l'assemblea dei soci.

7.4. Atti a firma congiunta. In deroga al regime disgiunto, richiedono la firma congiunta di entrambi gli amministratori i seguenti atti:

a) acquisto, alienazione o costituzione di diritti reali su beni immobili;

b) assunzione di finanziamenti di importo superiore a Euro 500.000,00;

c) prestazione di fideiussioni, avalli o altre garanzie di importo superiore a Euro 500.000,00;

d) stipula di contratti di locazione ultranovennali.

7.5. Rappresentanza. Ciascun amministratore ha la rappresentanza generale della società per gli atti rientranti nel regime disgiunto; per gli atti di cui al comma 7.4, la firma congiunta di entrambi gli amministratori è necessaria anche ai fini della valida rappresentanza verso i terzi.

ART. 8 - CLAUSOLA ANTI-DEADLOCK

Al fine di prevenire situazioni di stallo decisionale che possano pregiudicare l'operatività della società, si adottano le seguenti disposizioni.

8.1. Stallo amministrativo. Qualora gli amministratori siano in disaccordo su un atto che richieda la loro firma congiunta ai sensi dell'art. 7.4, ciascun amministratore può, entro cinque giorni dalla manifestazione del disaccordo, convocare senza indugio un'assemblea dei soci per deliberare sulla questione controversa.

8.2. Stallo assembleare. Qualora l'assemblea dei soci non raggiunga la maggioranza richiesta per l'adozione di una delibera avente ad oggetto una materia urgente e indifferibile - ivi compresa l'esecuzione di contratti già stipulati dalla società o la gestione di situazioni di imminente pregiudizio patrimoniale - e tale situazione di stallo persista per due convocazioni successive, ciascun socio o amministratore può, nei quindici giorni successivi alla seconda assemblea deserta, richiedere che la questione sia rimessa alla decisione di un arbitratore unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Latina su istanza della parte più diligente, il quale deciderà entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico, con applicazione dell'art. 1349 c.c. in quanto compatibile.

8.3. La decisione dell'arbitratore è vincolante per tutti i soci ed è immediatamente eseguibile da parte degli amministratori.

ART. 9 - DIRITTI PARTICOLARI DEI SOCI - MAGGIORAZIONE DEGLI UTILI SULL'INIZIATIVA IMMOBILIARE

Ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., è attribuito ai soci che risultano titolari di quote al momento dell'adozione del presente statuto - ossia Tizia, Caia e Primo - il seguente diritto particolare sulla distribuzione degli utili:

9.1. Una quota degli utili netti annuali della società, pari al [â]% degli utili derivanti dall'iniziativa immobiliare avente ad oggetto il terreno edificabile di cui al contratto preliminare del 19 giugno 2024 (di seguito "Iniziativa Immobiliare"), sarà distribuita prioritariamente ai soci titolari del presente diritto particolare, in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale, sino a concorrenza dell'integrale recupero dell'investimento sostenuto e di un rendimento aggiuntivo del [â]% annuo.

9.2. Per "utili derivanti dall'Iniziativa Immobiliare" si intende il reddito netto imputabile alle attività di acquisto, costruzione, sviluppo e/o valorizzazione del terreno edificabile di cui sopra, come risultante dall'apposita contabilità separata tenuta dalla società per l'Iniziativa Immobiliare.

9.3. Il presente diritto particolare si estingue all'integrale realizzazione dell'Iniziativa Immobiliare ovvero, in ogni caso, decorsi [â] anni dalla data del presente atto.

9.4. Il presente diritto particolare è inscindibilmente connesso alla persona dei soci sopra indicati e non segue la partecipazione in caso di trasferimento, totale o parziale, della stessa.

9.5. Ai sensi dell'art. 2468, comma 4, c.c., il presente diritto particolare può essere modificato o soppresso solo con il consenso unanime di tutti i soci.

ART. 10 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

Ai sensi dell'art. 2473-bis c.c., costituisce giusta causa di esclusione del socio la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle assemblee dei soci per tre annualità consecutive.

10.1. Ai fini del presente articolo, per "annualità" si intende il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno solare; la mancata partecipazione si presume ingiustificata qualora il socio non comunichi per iscritto, entro quindici giorni dalla data dell'assemblea, le ragioni dell'assenza.

10.2. In caso di ricorrenza della causa di esclusione, gli altri soci deliberano l'esclusione con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno i due terzi del capitale sociale (esclusa la quota del socio da escludere dal computo), dandone comunicazione al socio interessato mediante lettera raccomandata o PEC.

10.3. All'escluso spetta il rimborso della propria partecipazione ai sensi dell'art. 2473 c.c., con esclusione della possibilità di rimborso mediante riduzione del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2473-bis c.c.

10.4. La presente clausola ha efficacia immediata e trova applicazione con riferimento alle assemblee convocate a decorrere dalla data di iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese.



Motivazione dottrinale e giurisprudenziale sulle clausole statutarie in sede di trasformazione
GUIDA ALLA TRATTAZIONE: LA LEGITTIMITÀ DELLE CLAUSOLE STATUTARIE EX ART. 2468 E 2469 C.C. IN SEDE DI TRASFORMAZIONE PROGRESSIVA DELIBERATA A MAGGIORANZA
L'indagine avente ad oggetto la legittimità delle clausole introdotte nel nuovo statuto della "Alfa S.r.l." impone una previa e coordinata ricostruzione sistematica del rapporto tra il principio maggioritario che governa la trasformazione progressiva (ex art. 2500-ter c.c.) e i limiti di modificabilità dei patti sociali originari, tipicamente presidiati dalla regola unanimistica di cui all'art. 2252 c.c. nelle società di persone

I. Il perimetro della delibera a maggioranza ex art. 2500-ter c.c. e la distinzione tra clausole "necessitate" e "accessorie"
Ai sensi dell'art. 2500-ter, comma 1, c.c., la trasformazione di una società di persone in società di capitali può essere decisa a maggioranza, calcolata secondo la quota di partecipazione agli utili, salvo che il contratto sociale disponga diversamente. Tale deroga al principio di unanimità risponde alla ratio di favorire la riorganizzazione e la patrimonializzazione delle imprese (Trasformazione, fusione e scissione di società di persone con decisione a maggioranza (artt 2500-ter e 2502 cc) [19 novembre 2004]).

Tuttavia, sotto il profilo della legittimità delle modifiche statutarie contestualmente apportate, sorge il problema dei limiti del potere della maggioranza rispetto alla riscrittura dei patti sociali.

La giurisprudenza più recente e rigorosa (tra cui Corte d'Appello di L'Aquila, Sez. spec. Impresa, 15 ottobre 2024, n. 1273) ha chiarito che l'art. 2500-ter c.c. deve essere interpretato restrittivamente (Corte Di Appello Di L'Aquila, Sentenza n.1273 del 15 Ottobre 2024):

La regola della maggioranza copre esclusivamente la decisione di trasformazione e le modifiche statutarie strettamente necessitate dal nuovo tipo sociale prescelto (quali la determinazione del capitale sociale, la nomina del primo organo amministrativo e l'adeguamento delle clausole obbligatorie per il tipo S.r.l.) (Corte Di Appello Di L'Aquila, Sentenza n.1273 del 15 Ottobre 2024).
Le modifiche statutarie non necessitate o meramente "accessorie" (che non discendono cioè dall'adozione del nuovo tipo, ma esprimono una diversa regolamentazione convenzionale dei rapporti tra soci) restano soggette al regime deliberativo ordinario della società trasformanda, ossia all'unanimità ex art. 2252 c.c., a meno che l'atto costitutivo originario non prevedesse già una clausola di modificabilità a maggioranza (Corte Di Appello Di L'Aquila, Sentenza n.1273 del 15 Ottobre 2024).
Nel caso di specie, l'inserimento di clausole relative a particolari diritti patrimoniali (ex art. 2468 c.c.) e a limiti assoluti alla circolazione delle quote (ex art. 2469 c.c.) non è strettamente richiesto dal tipo S.r.l., ponendo delicati problemi di tenuta della delibera adottata senza il consenso del socio assente Primo.

II. L'introduzione dei particolari diritti patrimoniali (art. 2468, co. 3 c.c.) a favore di tutti i soci attuali
L'attribuzione a singoli soci di "particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili" ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c. costituisce una delle espressioni più intense dell'autonomia statutaria nella S.r.l..

La dottrina e la prassi notarile (cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 26) ritengono che l'introduzione di tali diritti in un momento successivo alla costituzione richieda, di regola, il consenso unanime di tutti i soci, stante il disposto dell'art. 2468, comma 4, c.c., che ne riserva all'unanimità anche la successiva modificazione.

Nel caso in esame, tuttavia, la configurazione della clausola presenta un elemento di assoluta peculiarità: la maggiorazione degli utili correlata all'iniziativa immobiliare non viene attribuita in via selettiva o discriminatoria alle sole socie di maggioranza Tizia e Caia, bensì a favore di tutti i soci attuali, ivi compreso il socio assente Primo, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale.

Sotto il profilo causale e sistematico, tale soluzione supera l'obiezione di illegittimità per "abuso della maggioranza" o per lesione della sfera giuridica individuale del socio dissenziente:

Assenza di pregiudizio individuale: Non si realizza alcuna alterazione peggiorativa o discriminatoria della posizione di Primo, il quale viene beneficiato della maggiorazione degli utili al pari delle altre socie. Non trova dunque applicazione il divieto di modificare a maggioranza i caratteri essenziali della partecipazione del singolo socio (Tribunale Di Pescara, Sentenza n.1150 del 15 Ottobre 2024).
Funzione di segregazione patrimoniale: La clausola non mira a creare asimmetrie ingiustificate tra i soci, bensì a "isolare" e valorizzare a favore della compagine storica i profitti di un'operazione commerciale (l'esecuzione del preliminare) le cui basi economiche e i cui rischi erano già stati assunti interamente dalla società sotto la precedente veste di S.n.c.
Di conseguenza, pur confermando il rigore interpretativo in ordine ai limiti della maggioranza ex art. 2500-ter c.c. (Corte Di Appello Di L'Aquila, Sentenza n.1273 del 15 Ottobre 2024), la natura non discriminatoria della clausola - che tutela e include la posizione patrimoniale di Primo - rende la sua introduzione in sede di trasformazione altamente difendibile e conforme ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto sociale.

III. L'inserimento dei limiti alla circolazione delle partecipazioni (art. 2469 c.c.) e il contrappeso del diritto di recesso
La clausola statutaria che introduce il divieto assoluto di cessione delle partecipazioni, salvo il consenso di tutti i soci, incide direttamente sul diritto individuale del socio di disporre della propria quota.

Nel vigore della disciplina previgente alla riforma del 2003, l'introduzione di simili vincoli alla circolazione era ritenuta sottratta al principio maggioritario e richiedeva necessariamente il consenso unanime di tutti i soci, proprio per evitare che il socio di minoranza rimanesse "prigioniero" della società contro la sua volontà.

Il quadro normativo è stato tuttavia radicalmente innovato dal d.lgs. n. 6/2003, il quale ha adottato il principio della prevalenza della volontà maggioritaria, opportunamente bilanciata dal riconoscimento del diritto di recesso quale strumento di salvaguardia della minoranza (cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 38) (Introduzione o rimozione di limitazioni alla circolazione di partecipazioni di srl (artt 2469 e 2473 cc) [19 novembre 2004]).

Nel tipo S.r.l., tale principio trova positiva sanzione nel combinato disposto degli articoli 2469 e 2473 c.c.:

L'art. 2469, comma 1, c.c. ammette che lo statuto ponga limiti o escluda del tutto la trasferibilità delle partecipazioni.
Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce espressamente che, qualora lo statuto preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni, il socio (o i suoi eredi) può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c..
Sul piano della tecnica redazionale e della tenuta civilistica della delibera di trasformazione, l'introduzione a maggioranza della clausola di intrasferibilità è pienamente legittima in quanto:

La tutela della minoranza è traslata sul piano patrimoniale: Il socio Primo, ove non concordi con la blindatura della compagine sociale, non può opporsi all'introduzione della clausola deliberata a maggioranza, ma trova adeguata e sufficiente tutela nel diritto di ottenere la liquidazione della propria quota mediante l'esercizio del recesso.
Doppio titolo di legittimazione del recesso: Nel caso di specie, l'uscita del socio dissenziente o assente è doppiamente garantita: in primo luogo, dall'art. 2500-ter c.c. quale conseguenza diretta della trasformazione; in secondo luogo, in via permanente e successiva, dall'art. 2469, comma 2, c.c. quale contrappeso legale all'intrasferibilità delle quote.
In conclusione, la clausola che limita la circolazione delle partecipazioni - lungi dal configurarsi come un abuso o un vincolo perpetuo illegittimo - si inserisce perfettamente nel disegno sistematico della S.r.l. post-riforma, risultando validamente adottabile a maggioranza in sede di trasformazione (Introduzione o rimozione di limitazioni alla circolazione di partecipazioni di srl (artt 2469 e 2473 cc).

Da: laura3894 24/08/2026 08:35:02
Vendo i seguenti libri:
Le società di persone (genghini/simonetti) edizione 2021  15 euro
Formulario di diritto commerciale 2 tomi (Carbone) 20 euro
Formulario di mortis causa e inter vivos (Carbone) 20 euro
I diritti reali (Genghini) euro 10
il contratto in generale (Capozzi) euro 10
La forma degli atti notarili (Genghini) euro 10
Volontaria giurisdizione (Genghini) edizione 2020  euro 20
Le obbligazioni (Genghini) euro 10
Le società di capitali e le cooperative (Genghini) euro 20
I singoli contratti edizione 2020 euro 20

per info laura3894@libero.it

Da: Spey 24/08/2026 09:42:47
Praticone concordo con le tue clausole; solo non avrei preso i diritti particolari a maggioranza, mi sembra molto strong, per il resto ok

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