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57 dirigenti Regione Sardegna
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Da: accesso20/01/2011 18:23:06
Il Consiglio di Stato ravvisa di avere già trattato una fattispecie identica a quella oggetto del giudizio, con la Sentenza n. 2421 del 13 maggio 2005, nella quale, analogamente, un aspirante insegnante di religione, valutato non idoneo alle prove scritte del concorso per l'immissione in ruolo, aveva lamentato fra l'altro, alla commissione esaminatrice, carenza di motivazione, mancata verbalizzazione e difetto di istruttoria nella correzione dell'elaborato scritto. In quella sede era stato accolto il ricorso del partecipante al concorso riservato, risultato soccombente in primo grado.

In quella occasione la VI sezione del Consiglio di Stato, aveva in particolare soffermato la propria attenzione, sul tempo ridottissimo impiegato dalla commissione per la correzione degli elaborati e aveva ritenuto, in considerazione della griglia di indicatori (tra i quali ad es.: correttezza e proprietà linguistica; pertinenza alla traccia e rispetto delle consegne; conoscenza dei contenuti; capacità organizzative e rielaborazione personale; ecc.) alla quale i commissari dovevano attenersi per la valutazione di ciascuna prova, che non potesse considerarsi congruo un tempo medio di quattro minuti per l'esame della prova di ciascun candidato.

Senza peraltro voler dubitare a priori delle competenze specifiche dei singoli commissari e della loro immediatezza nella valutazione delle prove, si riteneva che, date le modalità che dovevano essere scrupolosamente seguite, ai fini di una valutazione degli elaborati, il più possibile oggettive ( sulla base appunto di identici indicatori per ciascun elaborato e ciascun candidato) e in considerazione della successiva media aritmetica che doveva essere fatta per ottenere la valutazione globale della commissione su ciascuno degli elaborati del candidato, il tempo effettivamente speso dalla commissione per la valutazione, sulla base del numero di candidati esaminati per seduta e dei verbali indicanti l'inizio e il termine delle sedute, era stato effettivamente scarso, e quindi tale da suscitare perplessità sul giudizio di non sufficienza espresso.

Il Consiglio di Stato, anche in considerazione della particolare "natura" del concorso oggetto del giudizio, riteneva che sarebbe stata opportuna una maggiore ponderazione nella valutazione dei singoli elaborati, dal momento che si trattava di esaminare candidati che già avevano una pluriennale esperienza acquisita "sul campo" e che quindi erano già stati, in qualche modo "selezionati" mediante titoli maturati anche attraverso anni di insegnamento della I.R.C.

Ebbene, nella controversia più recente (definita con la sent. n. 3668 del 20 giugno 2006 che qui si annota), nuovamente all'attenzione della VI sezione del Consiglio di Stato, i giudici amministrativi ritengono di non doversi discostare dal giudizio emesso in precedenza con la Sentenza n. 2421 del maggio 2005, e quindi accolgono l'appello dell'aspirante insegnante di religione e dichiarano, in riforma della sentenza di primo grado impugnata dall'istante, fondato il ricorso, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell'Amministrazione soccombente, la quale dovrà riconvocare la commissione esaminatrice affinché ricorregga la prova scritta dell'appellante.

Anche nel caso in esame, infatti, era stata predisposta una "griglia di valutazione" corredata da una serie di indicatori mediante i quali ciascun commissario doveva esprimere il proprio giudizio su ognuna delle prove scritte dei candidati. La valutazione di ciascuna prova doveva poi essere fatta in base alla media risultante dalla somma dei punteggi di ogni singolo criterio (indicatore), e pertanto, la valutazione complessiva si otteneva sommando le valutazioni date alle singole prove e dividendo il totale per tre (tre erano le prove, o meglio i "quesiti" ai quali dovevano rispondere i candidati).

Il Consiglio di Stato ha affermato che, data la griglia di valutazione comprensiva di quattro distinti profili ("correttezza e proprietà linguistica; pertinenza alla traccia e rispetto delle consegne; conoscenza dei contenuti; capacità organizzative e rielaborazione personale"), l'impegno richiesto ai commissari per esaminare ciascuno degli elaborati sotto ognuno dei singoli indicatori predisposti e quindi, per esprimere una valutazione, non poteva ritenersi ridotto ad un lasso temporale di poco più di un minuto per prova (dal momento che le prove erano tre per candidato).


L'eccesso di potere per difetto di istruttoria da parte della commissione esaminatrice

Si tratta del vizio che viene in genere definito come "scorrettezza in una scelta discrezionale" (3). Affinché si verifichi l'eccesso di potere occorrono tre condizioni: 1) un potere discrezionale della P.A.; 2) uno sviamento di tale potere; 3) la prova dello sviamento, necessaria per far venire meno la presunzione di legittimità dell'atto.

Nel caso in esame viene infatti in considerazione un'attività amministrativa tipicamente discrezionale, quale quella svolta da una commissione di concorso, la quale, pur nel rispetto dei parametri di legalità, imparzialità, buona amministrazione, ragionevolezza e trasparenza, ai quali sempre si deve ispirare qualunque attività diretta a fini pubblici, può fruire ex lege, di un margine di apprezzamento, più o meno ampio, nell'attività valutativa attribuitale.

La discrezionalità, intesa come facoltà di scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell'interesse pubblico e per il perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere esercitato (4), presuppone sempre e comunque una ponderazione comparativa di più interessi cd. secondari rispetto ad un interesse cd. primario. Nella fattispecie all'attenzione del Consiglio di Stato, avente ad oggetto un concorso pubblico riservato per titoli ed esami, il fine primario dell'attività amministrativa può essere rintracciato nella "selezione dei capaci e meritevoli" all'assegnazione di posti di I.R.C., così come prescritto dall'art. 97, 3° co., Cost.

Tale interesse deve essere perseguito in ogni caso nel rispetto dei principi cardini a i quali si ispira l'attività amministrativa (legalità, imparzialità, ragionevolezza, buona amministrazione, ecc.) e che sono tra i principi di salvaguardia degli interessi dei singoli (in questo caso i candidati al concorso), che seppure "secondari" e talvolta confliggenti con il primo, devono essere rispettati.

Ora il candidato ad un concorso, ed in questo caso l'appellante, che censura l'operato della commissione esaminatrice per eccesso di potere dovuto a difetto di istruttoria, lamenta il mancato rispetto, nell'esercizio dell'attività discrezionale svolta dall'Amministrazione (attraverso la commissione esaminatrice nominata per valutare le prove concorsuali) dei canoni fondamentali ai quali avrebbe dovuto attenersi la commissione nell'esercizio delle sue funzioni. In particolare, come già accennato, sebbene si trattasse di attività discrezionale, la commissione esaminatrice (così come qualunque P.A. nell'esercizio di un'attività discrezionale) aveva dei parametri ben precisi ai quali attenersi, e cioè la "griglia di indicatori" elaborata prima dell'esame delle prove scritte, al fine di "vincolare" ciascun commissario a dei criteri oggettivi di valutazione delle prove.

Pertanto l'esame dei singoli elaborati consisteva anzitutto nella verifica, da parte di ciascun commissario, della rispondenza o meno dell'elaborato a ciascuno dei criteri in precedenza formulati, e solo successivamente, nella espressione di un giudizio di merito per ciascuna prova. Poi tali valutazioni, espresse in punteggi, dovevano ancora essere sommate, al fine di dare luogo alla valutazione complessiva per singolo elaborato e poi per candidato. Dunque, seppure si tratti di operazioni, di per sé "semplici", tuttavia, il lasso temporale (4 minuti circa) individuato dalla parte istante e non contestato dall'Amministrazione resistente, dedicato dalla commissione, all'esame delle prove di ciascun candidato, non può essere ritenuto "congruo" ai criteri di ponderazione, obiettività, selezione dei capaci e dei meritevoli, efficacia, rispondenza agli indicatori, ecc., ai quali la P.A. avrebbe dovuto attenersi per non incorrere nel vizio di eccesso di potere.

Nella fattispecie in esame il vizio suddetto consiste proprio nel difetto del momento istruttorio, e cioè quello dedicato dai commissari alla cognizione del contenuto degli elaborati, all'applicazione dei singoli indicatori a ciascuna prova; alla formulazione dei singoli giudizi al fine della valutazione complessiva del candidato. Per quanto si trattasse di valutare "quesiti", e quindi non temi o componimenti "lunghi" per i quali occorre ovviamente un maggiore lasso temporale per esprimere una qualunque valutazione, la pronuncia è pienamente condivisibile quando afferma che un tempo più lungo di istruttoria, e cioè di ponderazione dei vari elementi ai quali riferirsi per arrivare al giudizio finale, sarebbe stato ragionevolmente opportuno e avrebbe risposto alle aspettative legittime di ciascun candida

Da: visto i parziali20/01/2011 18:25:21
come vengono secondo voi assegnati i decimali del voto?boh
vabbè
la prossima volta studiero di più!
intanto a

Da: sono dei geni20/01/2011 18:26:23
non riescono a fare neanchè i conti...
infatti il mio risultato è espresso in 95simi e non 100simi

Da: booo20/01/2011 18:28:23
nella pagina riservata all'interno della sezione del concorso.

Da: link staff......20/01/2011 18:30:59
http://www.regionesardegna.it/j/v/56?s=1&v=9&c=230&na=1o=ntz_prog%20desc&c1=6400

Da: accesso20/01/2011 18:35:52
. Il ricorso  merita accoglimento.

2. Con un primo profilo dell'unico articolato motivo di gravame l'istante lamenta, in sintesi, l'assenza di ogni motivazione a sostegno del giudizio numerico di insufficienza assegnato ai due elaborati, motivazione, oltre tutto, non desumibile neppure in via induttiva, stanti l'assoluta genericità dei criteri di massima stabiliti dalla Commissione nella riunione del 15 febbraio 2006 e l'assenza di qualunque traccia, sugli elaborati stessi, attestante, quanto meno, i principali profili di demerito sui quali si era soffermata l'attività valutativa della Commissione stessa.

2.1. Osserva la Sezione che la questione della sufficienza o no del mero punteggio numerico a fornire la motivazione del giudizio delle Commissioni esaminatrici è stata oggetto di un vivace dibattito giurisprudenziale, le cui conclusioni prevalenti sono state nel senso della idoneità di tale punteggio ad esprimere ex se detta motivazione (cfr., fra le ultime, Cons. St., IV Sez., n. 406 del 26 gennaio 2009).

Merita di essere, tuttavia, sottolineato il diverso indirizzo espresso dalla VI Sezione del Consiglio di Stato, attraverso ripetute pronunce, talune delle quali proprio con riferimento alle prove concorsuali di cui trattasi, volto ad affermare che il giudizio circa la sufficienza del punteggio numerico quale motivazione di valutazione delle prove concorsuali non può essere espresso in via aprioristica ed assoluta in favore dell'una o dell'altra tesi, ma va condotto in concreto e, cioè, valutando se il voto numerico sia posto o no in connessione con altri elementi dai quali trarre la motivazione (cfr. Cons. St., Sez. VI^, n. 2331 del 30.4.2003; n. 2128 dell'8.5.2008; n. 6228 del 16.12.2008).

Alla stregua di tale indirizzo, posto che i "criteri e modalità di valutazione delle prove concorsuali", da stabilirsi, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994, nella prima riunione della commissione esaminatrice, risultano necessariamente improntati ad un certo grado di astrattezza (dovendo trovare applicazione ad una molteplicità di profili di cui sono espressione gli elaborati dei concorrenti), occorre che ad essi si raccordino puntuali indicatori delle modalità con cui i criteri stessi abbiano trovato in concreto applicazione: il che può avvenire, ad esempio, allorché la commissione abbia predisposto una griglia, cui fare riferimento per rendere stringente e comprensibile la sfera di discrezionalità valutativa da essa esercitata ovvero abbia apposto tracce, anche sommarie, sui singoli elaborati, dirette a segnalare i passaggi da essa ritenuti negativi o non rispondenti ai criteri predeterminati.

Una siffatta soluzione, che raccorda i criteri di valutazione stabiliti in astratto con la dimostrazione della loro osservanza nei casi concreti, appare a questa Sezione da condividere, giacché, da un lato, consente di non rendere del tutto indecifrabile, al sindacato giurisdizionale, l'iter logico seguito dalla Commissione (offrendo anche dimostrazione della effettiva spendita di un minimo di attenzione nella lettura di ciascun compito); dall'altro, non appare porre ostacoli eccessivi alle pur importanti ragioni di ordine pratico, relative alla speditezza delle operazioni concorsuali, spesso connotate da un numero elevato di partecipanti, che sono talvolta addotte a sostegno dell'orientamento che considera sufficiente il mero punteggio numerico.

Oltretutto, in procedure, come quella in esame, fortemente selettive, nelle quali la sorte favorevole o negativa del concorso è affidata spesso a differenze minime di punteggio, deve essere assicurata la possibilità di un (sia pur debole) sindacato, se non sul merito del giudizio (che è precluso al giudice amministrativo), almeno sulla circostanza che il giudizio stesso sia scaturito da una ponderazione del contenuto della prova, in relazione logica con i criteri di valutazione fissati.

Del resto, sarebbe privo di razionale spiegazione che il bando prescriva criteri vincolanti di valutazione da parte della Commissione senza che ne segua la possibilità di verificare se tali criteri siano stati (e in quale misura) osservati.

2.2. Orbene, nel caso di specie, alla genericità dei criteri stabiliti dalla commissione - la quale li ha mutuati dall'art. 11 del bando, con la sola precisazione di ritenere prevalente il criterio relativo alla forma espressiva - non hanno fatto seguito né la predisposizione di una più stringente griglia di sotto-punteggi afferenti ai singoli criteri né l'indicazione, anche con formula sintetica o meri indicatori grafici, di non conformità dell'elaborato a tutti o a taluno dei parametri di valutazione identificati, così da rendere edotto il concorrente delle ragioni impeditive dell'ammissione alle ulteriori fasi del concorso, anche ai fini di ogni successiva tutela nei limiti del sindacato esterno sulla logicità, coerenza, congruità e non contraddittorietà del giudizio espresso.

Ne consegue che, nella circostanza, il punteggio numerico di insufficienza attribuito all'istante (che gli ha precluso l'ammissione agli orali), in quanto svincolato da ogni possibilità di correlazione con i criteri imposti dal bando, non soddisfa il principio di trasparenza, che deve presiedere all'operato della commissione esaminatrice e al quale è, in definitiva, preordinato l'obbligo di motivazione che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, concerne espressamente anche lo svolgimento dei pubblici concorsi.

3. A rafforzare le conclusioni di cui sopra, concorre, nel caso concreto anche la fondatezza della seconda doglianza articolata nel motivo in esame, con la quale si denuncia l'assoluta inadeguatezza del tempo dedicato dalla Commissione alla correzione degli elaborati.

Al riguardo, la Sezione, pur concordando con l'Amministrazione che non esiste in astratto un tempo da considerarsi ragionevole per la correzione di un elaborato e che l'indicazione del tempo medio non è di per sé significativa in assoluto, potendo il giudizio negativo o positivo di una prova scritta emergere con più o meno prontezza  dalla lettura del compito, che viene fatta da soggetti (i commissari d'esame), che, in virtù della loro competenza specifica, sono chiamati a selezionare i candidati in un esame di concorso, resta il fatto che l'operazione di correzione delle prove che la Commissione era chiamata, nello specifico, a valutare, richiedeva la spendita di un minimo incomprimibile di tempo (tenuto conto del livello degli argomenti, della lunghezza dei compiti e della non sempre scorrevolezza della lettura in ragione della redazione manuale e delle conseguenti caratteristiche di grafia di ciascuno) da parte dei commissari. 

Non partiamo del tuto sconfitti sul fatto che il giudizio della commissione non sia mai sindacabile

Ora, è chiaro che, anche data per presupposta l'esperienza professionale dei commissari, il tempo risultante dal verbale n. 37 del 4 maggio 2006 di 270 minuti per la correzione di 96 elaborati ( e cioè, in media, meno di tre minuti ad elaborato) pare eccessivamente ridotto, e tale da ingenerare dubbi sul fatto che la lettura delle prova scritte sia stata fatta in modo esaustivo, tale da non suscitare perplessità sul giudizio di non sufficienza espresso (cfr., nello stesso senso, Cons. St., VI Sez. n. 2421 del 13.5.2005; n. 3368 del 20.6.2006; n. 3666 del 20.6.2006).

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Da: miro20/01/2011 18:39:18
secondo me il difetto sta nei criteri di valutazione degli scritti che sono stati troppo parcellizzati : 6  parametri costringono a scindere l'inscindible. Alcuni potevano essere accorpati.

Da: booo20/01/2011 18:39:19
non trovo il link ai risultati nella pagina dedicata al concorso
sto diventando cieco dalla rabbia?

Da: per boo20/01/2011 18:41:31
devi entrare in consulta o stampa la domanda già presentata

Da: accesso20/01/2011 18:43:57
Questa è del 2008


Ciò premesso, si rileva in diritto che le commissioni di concorso - in sede di predisposizione delle prove da sottoporre ai candidati - pongono in essere atti che costituiscono esercizio di discrezionalità.
L'ampio margine di valutazione di cui gode la Commissione nell'esercizio di tale attività non ne esclude però del tutto la sindacabilità nel giudizio di legittimità. E' infatti acquisito in giurisprudenza che le scelte discrezionali compiute dalla commissione esaminatrice di un pubblico concorso allorchè gradua la difficoltà delle prove sono comunque sindacabili per ragioni di illogicità o incongruenza manifesta.
Al tempo stesso è acquisito che in sede di legittimità ben può essere censurato il travisamento in cui incorre la commissione allorchè formula ai candidati domande o quesiti o temi estranei alle materie previste dal bando.
Applicando i suindicati criteri al caso in esame può già constatarsi agevolmente - in base ad un mero riscontro estrinseco - come numerosi dei quesiti a risposta multipla sottoposti ai candidati richiedessero in realtà una conoscenza estremamente approfondita e perfino minuziosa delle relative materie: e ciò in un contesto in cui, secondo il bando, la prova preselettiva non poteva invece che avere ad oggetto le nozioni fondamentali (gli "elementi") delle richiamate discipline o materie. E' sufficiente al riguardo considerare il quesito n. 5 (questionario n. 6) sul termine per proporre reclamo contro il decreto del Tribunale che ammette il minore a contrarre matrimonio o il quesito n. 20 (dello stesso questionario) sulla composizione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi prevista dalla legge n. 241 del 1990 o il quesito n. 68 (dello stesso questionario) sul cognome del soggetto adottato.
In ogni caso, e anche a voler prescindere dai precedenti rilievi, va evidenziato che i questionari in controversia attenevano a prove preselettive, a prove cioè essenzialmente finalizzate alla semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso, realizzando una prima selezione a fronte dell'elevato numero di domande presentate.
Si trattava, dunque, di prove finalizzate essenzialmente a snellire le operazioni concorsuali ed a consentirne la più rapida conclusione attraverso un meccanismo di selezione dei candidati da sottoporre successivamente a quelle prove scritte ed orali (art. 10 del bando), effettivamente deputate a vagliarne le capacità culturali.
Il meccanismo di preselezione attuato in concreto dall'Amministrazione presenta invece significativi ed illogici scostamenti dalle finalità che, secondo le previsioni dell'art. 7, comma 3, del bando di concorso, presiedevano allo svolgimento della prova preliminare.
Di ciò del resto si rinviene decisiva riprova nella relazione di chiarimenti redatta dalla Ditta incaricata della materiale predisposizione dei quesiti, nella quale si sostiene che "con i test da noi predisposti (l'Amministrazione) doveva individuare i candidati più idonei allo svolgimento delle attività richieste dal bando di concorso".
Come rilevato dalla sentenza impugnata, la Ditta in questione comprova di essere incorsa in un grave travisamento, non considerando che i questionari dovevano essere utilizzati nell'ambito delle prove preselettive, alle quali dovevano poi seguire le prove di concorso vere e proprie.
Ed invece i quesiti sono stati predisposti non nell'ottica di ridurre ragionevolmente il numero dei partecipanti ma come se in base agli stessi dovessero individuarsi i vincitori finali del concorso.
Sul piano empirico, non può del resto non rilevarsi come - essendo stato il concorso bandito per 271 posti - solo 273 candidati su circa 9.900 partecipanti abbiano superato le dette preselezioni.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono l'appello va quindi respinto, restando confermato che l'attività discrezionale nella specie espletata dall'Amministrazione risulta viziata sotto il profilo della incongruità, del travisamento e dell'irragionevolezza.
Sussistono peraltro giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di questo grado del giudizio tra le parti.

Da: per visto i parziali20/01/2011 18:45:45
bè visto il punteggio del saper fare ..allora sei un praticone!! scherzo naturalmente

Da: visto i parziali20/01/2011 18:49:30
Beh.... poi mi spiegano anche il punteggio sulla legittimità:
o è legittimo per cui 15
o è illegittimo per zero
che cavolo vuol dire prendere un sette?
sufficientemente legittimo?
cavolo... chi tra voi è un super legittimo?

Da: visto i parziali20/01/2011 18:50:46
è solo uno sfogo... so bene che ci possono essere piccoli errori di vario tipo!

Da: chi sono i fortunati20/01/2011 18:53:32
-Franca Bonu Assessorato: Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Servizio: Credito
-Ing Gianluca Cocco corpo forestale vigilanza ambientale
-Maria Giuseppina Cireddu, Assessorato dell 'Agricoltura
-Dr.ssa Ornella Cauli Assessorato: Trasporti Servizio: Infrastrutture Trasporto E Logistica
- ING. ALESSANDRO MANCA Assessorato: Enti locali, finanze e urbanistica Servizio: Urb-pianificazione Paes. E Urb.
-DOTT.SSA MARIKA BATZELLA Assessorato: Presidenza Servizio: Rag. - Gestione Bilancio
-Corrado Rossi……..
-ING. RICCARDO PORCU Assessorato: Enti locali, finanze e urbanistica Servizio: Eell - Tecnico
-alessandro pusceddu…………
-EVANESSA Atzori  …………..
-DOTT.SSA CINZIA LACONI Assessorato: Presidenza Servizio: Rag. - Gestione Bilancio
-Dott.ssa Stefania Masala  Assessore al Personale comune Selargius
-marcello tidore………………
-Mariolina Lusso………..
-DOTT.SSA ELISABETTA NERONI Assessorato: Affari generali, personale e riforma della regione
Servizio: Aagg - Innovazione Progettazione
-DOTT.SSA MANUELA MARINELLI Assessorato: Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale Servizio: Direz.gen. Lavoro
-Federica Loi……………………………
- Francesca murru  Sardegna Ricerche Responsabile Servizi Reali (REA)

Da: per visto i parziali20/01/2011 18:58:16
infatti il problema è come si fa a valutare  la legittimità in un punteggio? o si individuano chiaramente i vizi di legittimità (norme violate, ipotesi di incompetenza relativa o di eccesso di potere) oppure si va a naso

Da: per chi sono i fortunati20/01/2011 19:10:28
c'è un problema di formattazione

Da: ma non fatemi ridere20/01/2011 19:36:40
CONVENIENZA (15 punti su 100)  9,80
EFFICIENZA (15 punti su 100)      9,80
ECONOMICITA' (15 punti su 100) 9,80

un taglio orizzontale direi

Da: staffaggi20/01/2011 20:03:21
Ufficio di Gabinetto L'ufficio ha il compito di assistere l'Assessore nei rapporti esterni ed in quelli con gli apparati politici e le strutture amministrative.

Dirigente Staff xxxxx xxxxxx  (inserisci e ettere giuste....dai che lo sapete...)

Staff

Pierpaolo Podda

Cristina Siddi

Delfina Spiga

Dirigente Staff xxxxx xxxxxx  (inserisci le ettere giuste....dai che lo sapete...)

Da: qualcuno20/01/2011 20:03:21
sa i titoli di studio dei fortunati? mi sembra ci sia un bel numero di ingegneri ma sarebbe interessante sapere le proporzioni.

Da: Mi sovviene20/01/2011 20:08:11
Che al momento della prova scritta un candidato della mia sala ha domandato all'esimio prof. Buccellato se avrebbe potuto usare sottolineature per parole o intere frasi nel testo, e il prof. ,scandalizzato , gli ha risposto "certo che no: una sottolineatura è un segno di riconoscimento! Se lei sottolinea io so di chi sarà quel compito!". Il giorno dell'abbinamento delle buste l'esimio prof. soggiunge, in nostra presenza, che la commissione ha apprezzato molto l'uso di schemi e diagrammi , che, posto che tale uso non può essere un criterio di valutazione, nè un merito (ma questa è un'altra questione...) quantomento a mio avviso rappresenetano proprio un mezzo di riconoscimento particolarmente vistoso.
Che ne dite di assumere anche quest'elemento, una volta che , fatto l'accesso agli atti si ravvisasse che i compiti finalisti hanno fatto uso di tali schemi e diagrammie altri graficismi?

Da: miro20/01/2011 20:12:21
si vede che il mio diagramma di gantt era troppo banale visto il voto, così come gli indicatori di valutazione ecc,ecc.

Da: stessa cosa x me20/01/2011 20:16:07
ma mi facci il piacere mi facci

CONVENIENZA (15 punti su 100)  9,80
EFFICIENZA (15 punti su 100)      9,80
ECONOMICITA' (15 punti su 100) 9,80

Da: Ripeto20/01/2011 20:18:22
i criteri previsti dal bando erano inapplicabili ad un qualsiasi svolgimento di quella traccia!!!! Si è sbagliato formulando i criteri perchè evidentemente non sio è nemmeno pensatoo di simulare un asituazione di compito e di valutazione ( anche io scrivo bandi e questo è veramente di un'ingenuità che dà da pensare) e, per giunta, si è scelto un quesito mal posto.
QUESTI NON SANNO NEMMENO COSA VUOL DIRE IMPLEMENTAZIONE... hanno buttato lì un pò di gergo informatico e 4 cazzate di gergo gestionale, FINCHè NON è VENUTO FUORI QUEL MOSTRO A 7 TESTE CHE ERA LA TRACCIA. E PER NON FARSI MANCARE NULLA " non è che accenni anche alla gara ( punto 3) ? Non è che organizzi il servizio a regime (punto4)? MA a regime di cosa? di cosa stiamo parlando? e per servizio ti sei dimaenticato di dirmi se intendi lo stesso servizio informatico -infomativo  oppure l'unità organizzativa preposta? e se lo dò in concessione all'esterno il mio servizio informatco informativo di "tracciamento del pomodoro camona sardo?
Come dire "A DOMANDA STUPIDA RISPOSTA STUPIDA". A QUESITO MAL POSTO O PER NIENTE POSTO NON SI PUò PRETENDERE UNA RISPOSTA DETTAGLIATA,  SPECIFICA SODDISFACENTE E VALIDA PER TUTTE LE STAGIONI. Se mi capita l'esimio professore lo faccio verde forse lui ama gli schemini perchè è privo di dialettica...

Da: per i 9,8020/01/2011 20:18:36
si vede che non avevano voglia di fare molti  calcoli

Da: marieddu20/01/2011 20:19:07
eh no adesso mi incavolo....

i corsi migliori li organizzo io.....avete visto che statistiche ? che risultati ......

e voi parlate solo dei corsi di bucci bucci ? parlate del mio...questa si che sia chiama efficacia

Da: condivido20/01/2011 20:24:25
l'inapplicabilità dei criteri. Tutto sommato sarebbe stato meglio un criterio quale la coerenza

Da: bucci bucci bucci20/01/2011 20:53:33
questa patata bollente come me la sbuccio?

Da: chi sono i fortunati20/01/2011 21:14:06
salvo casi di ononimia

-Franca Bonu Assessorato: Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Servizio: Credito
- Ing Gianluca Cocco ingegnere corpo forestale vigilanza ambientale
-Maria Giuseppina Cireddu, Assessorato dell 'Agricoltura
-Dr.ssa Ornella Cauli Assessorato: Trasporti Servizio: Infrastrutture Trasporto E Logistica
-ING. ALESSANDRO MANCA Assessorato: Enti locali, finanze e urbanistica Servizio: Urb-pianificazione Paes. E Urb.
-DOTT.SSA MARIKA BATZELLA Assessorato: Presidenza Servizio: Rag. - Gestione Bilancio
-Corrado Rossi ?
-ING. RICCARDO PORCU Assessorato: Enti locali, finanze e urbanistica Servizio: Eell - Tecnico
-Ing. Alessandro Pusceddu  Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano  - 
-Dott.ssa Evanessa Atzori Responsabile Area Finanziariab Comune Villasor
-DOTT.SSA CINZIA LACONI Assessorato: Presidenza Servizio: Rag. - Gestione Bilancio
-Dott.ssa Stefania Masala  Assessore al Personale comune Selargius
-Dott. Marcello Tidore Dal 2009 lavora nel settore Enti Pubblici con mansione: collaboratore  amministrativo professionale esperto presso  Servizio del personale dell'Azienda Ospedaliera di Cagliari
- Mariolina Lusso  funzionario Ufficio: Cantieri di Lavoro Comune Cagliari
-DOTT.SSA ELISABETTA NERONI Assessorato: Affari generali, personale e riforma della regione
Servizio: Aagg - Innovazione Progettazione
-DOTT.SSA MANUELA MARINELLI Assessorato: Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale Servizio: Direz.gen. Lavoro
-Federica Loi -avvocato studio privato
- Francesca murru  Sardegna Ricerche Responsabile Servizi Reali (REA)
-FRANCO MARIA URAS funzionario comune Cagliari Servizi Tecnologici, Autoparco e Protezione Civile
-DOTT.SSA DELFINA SPIGA Assessorato: Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale Servizio: Progr. E Gestione Form.prof.
-DOTT. RENATO SERRA Assessorato: Affari generali, personale e riforma della regione
Servizio: Aagg - Infrastrutture E Reti
-Marco Fadda ?
-ING. BARBARA FODDIS Assessorato: Lavori pubblici Servizio: Edilizia Residenziale
-V.COMM. ANTONIO SANNA Assessorato: DIFESA DELL'AMBIENTE Servizio: Cfva - Isp.for. Sassari
-Ing. Maria Antonietta Raimondo Funzionario Arpas
-DOTT. ANDREA DEIANA Assessorato: Presidenza Servizio: Rag. - Trattamento Economico
- Ing. Felice Soda: ENAS Direttore f.f.: Servizio Gestione Nord:
-DOTT.SSA CRISTINA SIDDI Assessorato: Affari generali, personale e riforma della regione Servizio: Uff.gab. Affari Generali
-Dott.ssa Cinzia Lilliu ass. Enti locali, finanze e urbanistica: Servizio provveditorato SETTORE PROGRAMMAZIONE E CONTRATTI
-DOTT. PIERPAOLO PODDA Assessorato: Affari generali, personale e riforma della regione Servizio: Uff.gab. Affari Generali
-Giorgio Pisanu Sardegna Ricerche
-DOTT. STEFANO PIRAS Assessorato: Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio
Servizio: Autorita' Di Certificazione
-DOTT.SSA MARIA LEDDA Assessorato: DIFESA DELL'AMBIENTE Servizio: Cfva - Affari Generali Personale Ed Economato
-DOTT.SSA ANNA MARIA COSSU Assessorato: Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport Servizio: Beni Culturali
-DOTT.SSA FRANCESCA PIRAS Assessorato: Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio Servizio: Bilancio

Da: Dirigente Staff?20/01/2011 21:15:44
Chi sarebbero i 2 Dirigenti Staff?
Nei link precedenti c'è un solo dirigente in staff che non ha poi partecipato allo scritto.

Solo posizionati altrove?

Da: credo20/01/2011 21:25:37
che ci sia un errore su un nome

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