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12 dicembre 2018 - Parere PENALE
249 messaggi, letto 39985 volte
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Da: WILIAM ![]() | 12/12/2018 14:05:01 |
| Tracce complesse a sto giro. Candidati, coraggio: ragionando, si puo'. Per picchio86: ottimi spunti, ma occhio che in traccia 1 i cenni ai reati all'estero non sono fuorvianti, piuttosto fondamentali perché completano l'elaborato in modo circolare. Ecco il mio schema di parere (traccia 1): - CENNI su punibilità reati all'estero (7 a 10 cp): reati particolarmente offensivi per interessi dello Stato ex 7 cp sempre punibili (procedibilità d'ufficio); delitti politici ex 8 co3 cp ulteriori rispetto a quelli ex 7 n.1) cp punibili se ci sono condizioni di procedibilità (richiesta Min.Giustizia, sola o congiunta a querela p.o.); per tutti gli altri delitti comuni diversi dai precedenti, punibilità richiede (ex 9 e 10 cp) presenza agente in territorio Statale più ulteriori elementi, variabili per cittadino e straniero, quali richiesta Min.Giustizia, una determinata reclusione minima e mancata estradizione, rilevando anche eventuale lesione arrecata ad UE o Stati Esteri; FOCUS su 9 co1 e 2 cp; - caso di specie: condotta di Tizio e Caia (110 cp) potrebbe rilevare ex 567 co2 cp o, in subordine (perchè c'è concorso apparente ex 15 cp da risolvere in favore dello speciale 567) ex 495 co2 n.1) cp; - analisi 567 co2: procedibilità d'ufficio ex 9 co1 cp per reclusione minima di tre anni secondo Corte Cost 236/2016; rilevanza penale esclusiva del momento di formazione atto di nascita; la norma contiene elementi elastici extrapenali che rinviano ad art 15 dPR 396/2000; tale norma dice che dichiarazioni per atto di nascita si fanno in base a lex loci; Tizio e Caia osservano art 15; mancanza elementi oggettivi di falsità ex 567 co2 e quindi di alterazione stato di nascita: il fatto non è tipico, conferma Trib.Milano sent. 15 ott 2013 dep. il 13 gen 2014; ANCHE OVE si ritenessero integrati falsità e alterazione, sarebbe difficile provare con certezza elemento soggettivo di dolo generico per Tizio e Caia in loro condotta vs ambasciata: anche se maternità surrogata ATTUATA IN ITALIA, per legge italiana (cui ignoranza colpevole non è scusata ex 5 cp), è reato ex 12 co2 L.40/2004, per legge estera detta pratica di maternità ATTUATA ALL'ESTERO è lecita e loro osservano art. 15 dPR 396/2000; non emerge con certezza la loro rappresentazione e volontà di alterare stato ex art. 567 co2 cp con la condotta: il fatto non costituisce reato, come conferma Cass 48696/2016; - analisi 495 co2 n.1): stante concorso ex 110 cp, qui manca elemento oggettivo di falsità riferito a qualità personale di genitrice di Caia: ella non è tale secondo legge italiana, ma da art 15 dPR 396/2000 si ricava rilevanza per status genitore di legge straniera e non italiana, e Caia è genitrice in quanto risulta da atto di nascita estero; il fatto non è tipico; in ogni caso, ANCHE OVE si ritenesse il fatto tipico rilevando status gentrice della legge italiana, qui vista la reclusione minima servirebbe condizione di procedibilità della richiesta Min.Giustizia ex 9 co2 cp per la punibilità ; - conclusioni: condotta Tizio e Caia può sembrare astrattamente rilevante ex 567 co2 cp, ma manca elemento oggettivo (Trib.Milano) e comunque apprirebbe difficile prova certa (530 co2 cpp) di elemento soggettivo (Cass); se quindi si ritiene configurabile il 495 co2 n.1) cp, manca elemento oggettivo e in ogni caso servirebbe richiesta di Min.Giustizia per la punibilità reati commessi all'estero. | |
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Da: .................. ![]() | 1 - 12/12/2018 14:05:31 |
| Temere gente che scopiazza (cazzate)? Ah ah ah, siete uno spasso. Confido nella preparazione dei commissari che vi manderanno a vangare i campi... Con tutto il rispetto per i contadini | |
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| Da: Xxx | 12/12/2018 14:06:36 |
| Napoli a che ora si consegna??? | |
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Da: Dumde ![]() | 1 - 12/12/2018 14:07:05 |
- Messaggio eliminato - | |
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| Da: Xxx | 12/12/2018 14:11:51 |
| X favore qualcuno di buon cuore può rispondermi a che ora si deve consegnare a Napoli??? | |
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Da: Dumde ![]() | 12/12/2018 14:14:10 |
- Messaggio eliminato - | |
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| Da: toninnno | 12/12/2018 14:14:46 |
| Spunti da una sentenza del tribunale di varese In questo caso il Tribunale di Varese non solo ha negato la possibilità di configurare il reato di alterazione di stato(art. 567 co. 2 c.p.) quando l'atto di nascita sia stato formato validamente all'estero nel rispetto della legge del Paese dove ma ha altresì esclusoche la condotta di chi rende dichiarazioni mendaci sull'identità , lo stato o altre qualità del minore, in epoca successiva alla formazione dell'atto di nascita, per ottenerne il riconoscimento in Italia, possa integrare il meno grave reato di falsa attestazione o dichiarazione su qualità personali (art. 495 co. 2 n. 1 c.p.). In particolare, il Tribunale ha affermato che tale condotta non può cagionare alcun nocumento al bene giuridico tutelato dalla norma penale perché, a seguito delle pronunce della Corte EDU nei casi Mennesson e Labassee, lo Stato è in ogni caso tenuto a riconoscere valore giuridico al rapporto di parentela, validamente formatosi in un Paese estero, tra l'uomo e la donna che hanno fatto ricorso alla maternità surrogata e il bambino nato dalla donna che ha messo a disposizione il proprio utero per portare a termine la gravidanza. il bambino è nato Fatto marito e moglie - presentano all'ambasciata italiana di Kiev l'originale dell'atto di nascita di due gemelli, nati pochi giorni prima in quella stessa città , e ne richiedono la trasmissione all'ufficiale di stato civile del proprio comune di residenza al fine di ottenerne la trascrizione nei registri dello stato civile italiani. Nell'atto di nascita, gli imputati risultano essere, rispettivamente, il padre e la madre dei gemelli nati a Kiev. gli organi consolari decidono ugualmente di procedere alla trasmissione dell'atto al comune italiano territorialmente competente. L'ufficiale di stato civile poi ne dispone la trascrizione nei registri dell'anagrafe. I funzionari dell'ambasciata, però, paventando la possibilità che la coppia abbiano fatto ricorso a tecniche di procreazione assistita vietate nel nostro Paese, trasmettono alle autorità italiane la notizia di reato che ha dato origine alla presente vicenda In relazione a questi fatti, il pubblico ministero contesta - come accaduto anche nelle precedenti vicende - il reato di alterazione di stato ex art. 567 co. 2 c.p. perché nella formazione dell'atto di nascita gli imputati avrebbero attribuito ai neonati uno stato civile diverso da quello loro spettante secondo la legge (i gemelli risultano essere figli di una donna che non li ha partoriti e che non ha con loro alcun legame genetico). il Tribunale di Varese, con la sentenza in commento, esclude la possibilità di configurare tale reato se l'atto di nascita è stato formato validamente nel rispetto della legge del Paese ove il bambino è nato. La normativa vigente in tema di ordinamento dello stato civile - in particolare l'art. 15 del D.P.R. n. 396/2000 recante Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile - prevede che le dichiarazioni di nascita relative a cittadini italiani nati all'estero debbano essere compiute davanti alle autorità locali secondo le forme e le prescrizioni vigenti nel Paese ospitante. Copia dell'atto, poi, deve essere inviata all'autorità consolare e diplomatica perché provveda alla trasmissione del documento all'ufficiale di stato civile del comune di residenza che ne cura l'annotazione nei registri del nostro Paese.Non essendovi elementi sulla base dei quali poter affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'atto di nascita non sia conforme alle legge ucraina, ad avviso del Tribunale, si deve necessariamente concludere che il documento sia stato formato nel rispetto della legge del luogo dove il bambino è nato e all'esito di una procreazione medicalmente assistita validamente praticata all'estero.Nella vicenda in esame, il falso non si è consumato nel momento di formazione dell'atto di nascita - perché tale documento risulta redatto conformemente alla legislazione del Paese ove lo stesso è stato confezionato - ma in un momento successivo prodromico all'assegnazione dello status di genitore secondo la normativa italiana. La condotta di chi rende dichiarazioni mendaci che incidono sullo stato civile di una persona, in un momento successivo rispetto alla prima e obbligatoria dichiarazione di nascita, pur non integrando il delitto di alterazione di stato, conserva comunque rilevanza penale. Ricorrono - ad avviso del Tribunale - tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 495 c.p. (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale su qualità personali) aggravata dalla circostanza di cui al n. 1 del co. 2 perché il fatto è stato commesso in atti dello stato civile.Con riferimento al luogo di consumazione del reato, anche se le dichiarazioni mendaci sono state rese davanti alle autorità consolari a Kiev, il giudice ritiene che l'azione non possa considerarsi esaurita in territorio straniero.Trattandosi di un reato comune, punito con una pena minima inferiore a tre anni, infatti, la procedibilità in Italia è subordinata - ai sensi dell'art. 9 c.p. - alla richiesta del Ministro della giustizia, richiesta che, nel caso in questione, non era sta stata presentata.Il Tribunale di Varese, invece, osserva che l'art. 6 c.p. prevede che la legge italiana debba essere applicata ogni qualvolta l'azione o l'omissione si sia realizzata, in tutto o in parte, in territorio italiano. Perché un reato sia commesso in Italia - si legge nella sentenza - non sarebbe necessario «che la parte ivi compiuta raggiunga livelli di rilevanza penale autonoma, essendo sufficiente che una qualsiasi frazione della condotta si sviluppi sul territorio potendo persino consistere in attività rilevante ... per la maturazione di un accordo volto al perfezionamento di un fatto di reato poi commesso all'estero». Posto questo principio, il Tribunale trae la conclusione che nel caso di specie gli imputati hanno maturato l'accordo di commettere il reato in territorio italiano e lì hanno reperito tutti i contatti necessari per la predisposizione della maternità surrogata In sintesi: posto che la condotta - consistita nel rendere dichiarazioni mendaci ai funzionari dell'ambasciata a Kiev - ha in realtà prodotto i sui effetti in territorio Italiano con la trascrizione dell'atto di nascita e il riconoscimento del rapporto di filiazione, non si può concludere che l'azione si sia esaurita in territorio straniero ma si deve riconoscere che il reato è stato commesso in Italia ai sensi dell'art. 6 c.p. Riconosciuta la sussistenza degli elementi - sia oggettivi che soggettivi - della fattispecie delittuosa di cui all'art. 495 c.p., il Tribunale non ritiene tuttavia di poter pronunciare una sentenza di condanna. Il giudice rileva che, in relazione allo specifico tema della maternità surrogata, sono di recente intervenute due pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo (Mennesson c. Francia e Labassee c. Francia, entrambe pubblicate in questa Rivista con nota di T. Trinchera - clicca qui per accedervi). Con tali pronunce, la Corte ha affermato la violazione dell'art. 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata e familiare) in un caso in cui le autorità nazionali hanno rifiutato di riconoscere valore legale alla relazione tra un padre e i suoi figli biologici nati all'estero facendo ricorso a surrogazione di maternità . Osserva il giudice di Varese che, sulla base di quanto affermato dalla Corte EDU, lo Stato non può negare il riconoscimento del rapporto di filiazione tra i genitori che hanno fatto ricorso all'estero alla surrogazione di maternità e i bambini nati all'esito di tale tecnica per il concepimento, perché altrimenti lo Stato violerebbe un diritto convenzionalmente tutelato (il diritto dei minori al rispetto della loro vita privata). Pertanto, il soggetto che ricorre a metodi di fecondazione diversi da quelli consentiti e disciplinati dalla legge nazionale «non può vedersi disconoscere sic et simpliciter il proprio rapporto genitoriale, perché ciò costituirebbe una lesione intollerabile all'identità del figlio, ma al contempo non può formalmente dichiarare le circostanze in cui è nato il discendente, perché non è stata introdotta alcuna legislazione in ambito interno destinata a disciplinare simili attestazioni».Conclude allora il Tribunale che le dichiarazioni rese dagli imputati non hanno comportato alcun nocumento per il bene giuridico tutelato dalla norma penale, dal momento che nell'attuale sistema giuridico «è divenuto sostanzialmente ininfluente - secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani - il metodo di concepimento della prole quale presupposto per il riconoscimento della maternità e paternità », e tenuto altresì conto del fatto che il legislatore nazionale «non ha previsto, né imposto che le parti interessate si esprimano in merito alle tecniche cui hanno fatto ricorso per la fecondazione». Si sarebbe quindi verificata una sostanziale elisione dell'antigiuridicità del fatto, «che trasmuta da falso punibile afalso innocuo». Infatti, osserva il giudice, «se anche gli agenti avessero ammesso il ricorso a tecniche riproduttive consentite solo all'Estero, simili informazioni non avrebbero potuto minimamente influenzare l'iter decisionale dell'ufficiale di stato civile», il quale avrebbe dovuto in ogni caso trascrivere l'atto. Il Tribunale di Varese assolve pertanto gli imputati anche dal reato di false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale su qualità personali destinate ad essere recepite in atti dello stato civile, contemplato dall'art. 495 cpv. n. 1 c.p.,perché il fatto non costituisce reato a seguito delle sentenze pronunciate dalla Corte EDU nei casi Mennesson eLabassee. | |
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| Da: LU | 12/12/2018 14:14:48 |
| bravo zagan | |
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Da: Bety92 ![]() | 12/12/2018 14:16:21 |
| a che ora si consegna a Napoli? | |
| Rispondi | |
| Da: PIPPO | 1 - 12/12/2018 14:16:54 |
| 17.45 | |
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| Da: CDB86 | 12/12/2018 14:17:24 |
| NAPOLI 17:50 | |
| Rispondi | |
Da: 123b ![]() | 12/12/2018 14:18:53 |
| notizie sulla schermatura di Salerno?punti nulli ce ne sono? | |
| Rispondi | |
Da: WILIAM ![]() | 12/12/2018 14:19:20 |
| Scusate, delitto di maternità surrogata secondo legge italiana è 12 COMMA 6 non comma 2 come ho scritto. Iniltre ho ragionato su Tizio e Caia, non ricordo se la traccia dice che solo Caia si rivolge al legale, ma in ogni caso metterei il 110 cp in qunto corretta qualificazione giuridica della fattispecie in combinato disposto sia con 567 co2 cp che con 495 co2 n1) cp | |
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| Da: Xxx | 12/12/2018 14:19:49 |
| Grazie Pippo Grazie CDB86 | |
| Rispondi | |
Da: 123b ![]() | 12/12/2018 14:19:59 |
| a che ora consegna Salerno? | |
| Rispondi | |
Da: Fra1829 ![]() | 12/12/2018 14:20:05 |
| A Roma per che ora è prevista la consegna?? | |
| Rispondi | |
| Da: Lea | 12/12/2018 14:22:21 |
| Sciascio mi hanno mandato una foto, è identico. Se vuoi dare una mano, procurati il manuale di pareri 2018 di Zincani, la traccia è stata presa da lì. E' nella disciplina dell'errore. | |
| Rispondi | |
Da: uzi9 ![]() | 12/12/2018 14:24:29 |
- Messaggio eliminato - | |
| Rispondi | |
| Da: Max | 12/12/2018 14:24:40 |
| per la seconda traccia di penale è uscita la soluzione? | |
| Rispondi | |
| Da: ooooooo | 12/12/2018 14:27:01 |
| Lea perché non la carichi? | |
| Rispondi | |
Da: ?? ![]() | 12/12/2018 14:28:53 |
| A che ora si consegna a Bari? | |
| Rispondi | |
Da: Picchio86 ![]() | 12/12/2018 14:28:55 |
| La truffa va argomentata, soprattutto in relazione all'atto di disposizione patrimoniale e come lo.intende la giurisprudenza e al profitto proprio e altrui danno,specie in riferimento a quale sia il danno x.la PA (assunzione?spese per il concorso? Ecc.) | |
| Rispondi | |
Da: Cri860 ![]() | 1 - 12/12/2018 14:30:52 |
| Per Zagan: tesoro caro, ci sono persone che l'esame l'hanno passato senza alcuna raccomandazione, semplicemente perché hanno STUDIATO e, sicuramente, hanno avuto anche la fortuna che il proprio compito sia stato letto. Sai, forse dalle tue parti risulta difficile concepire che qualcuno possa farcela anche da solo, dalle mie invece mi è sempre stato insegnato che il sudore, la caparbietà e la correttezza pagano sempre. Ho passato l'esame al secondo tentativo e l'ho fatto solo ed esclusivamente con le mie forze, nonostante avessi anche pesanti problemi familiari di salute. Fino a quando ci saranno persone come te che giustificano chi copia e chi cerca sotterfugi, l'Italia sarà sempre un paese sottosviluppato e diviso tra Nord e Sud! | |
| Rispondi | |
Da: annacel87 ![]() | 12/12/2018 14:32:44 |
| tizia dunque risponderà del 495 con le attenuanti del 114 co 3 e del 483 per falso idiologico? | |
| Rispondi | |
| Da: so.fia | 12/12/2018 14:32:44 |
| che polemiche inutili. se siete contrari ai metodi di aiuto, astenetevi anche dal commentare | |
| Rispondi | |
| Da: Polemica | 1 1 - 12/12/2018 14:34:42 |
| Per Uzi9 : guarda nel tuo orticello ed informati prima di parlare :) L'odio viscerale che nutrite verso il prossimo è direttamente proporzionale alla paura che avete di confrontarvi con gli altri e di cadere dal vostro, già precario, piedistallo. Se siete tanto migliori degli altri vi consiglio vivamente di comportarvi come tali, pensando solo ed esclusivamente a VOI STESSI. Diversamente abbiate la bontà di tacere. | |
| Rispondi | |
Da: X sofia ![]() | 12/12/2018 14:35:39 |
- Messaggio eliminato - | |
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Da: @polemica ![]() | 12/12/2018 14:38:15 |
- Messaggio eliminato - | |
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| Da: dubbio8888 | 12/12/2018 14:41:38 |
| Secondo voi non ci potrebbe essere anche l'art. 479 in combinato con l'art. 48 (che in virtù del principio di specialità assorbirebbe il reato ex 495) perché con la falsa attestazione di identità il privato avrebbe indotto in errore il p.u. inducendolo a creare un atto pubblico falso (il certificato di presenza)?? | |
| Rispondi | |
Da: .................. ![]() | 1 - 12/12/2018 14:41:43 |
| L'Italia é un paese destinato a soccombere, l'illegalità (copiare ad un esame di abilitazione é reato) viene vista come qualcosa di normale. Siete davvero vergognosi | |
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