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12 dicembre 2018 - Parere PENALE
249 messaggi, letto 39793 volte

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Da: Picchio86 12/12/2018 11:22:31
Occhio che la traccia richiede di parlare della pu ibilita dei reati commessi all estero ma è per farvi fuorviare...La.soluzione è assenza di dolo
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Da: saverioCardiff12/12/2018 11:23:01
E la seconda traccia ???
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Da: Ciccio88@gmail.com 12/12/2018 11:23:07
Che tracce strane
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Da: any8112/12/2018 11:23:21
Tizia, insegnante di lingua inglese è sorella gemella di Caia, laureata in Giurisprudenza e funzionario amministrativo comunale, nonchè aspirante alla carriera diplomatica. Caia, dovendo sostenere le prove del concorso di accesso alla carriera diplomatica e non avendo adeguate conoscenze della lingua inglese, convince la sorella a sostituirla nella relativa prova di esame, promettendole di darle i preziosi orecchini di diamanti ricevuti in eredità dalla comune nonna. Tizia, pertanto, prende parte all'esame e consegna l'elaborato scritto, esibendo il documento di identità della sorella nonchè firmando la richiesta di attestato di presenza necessario a far giustificare l'assenza da lavoro di Caia. In quelle stesse ore, Caia, però.viene coinvolta in un sinistro stradale mentre si trova alla guida della propria autovettura: i vigili urbani intervenuti redigono verbale dell'accaduto ed elevano a Caia una sanzione amministrativa. Tizia, riscontrato il superamento del concorso da parte di Caia nonchè temendo di esser scoperta in considerazione di quanto risultante dal citato verbale dei vigili urbani, si rivolge al proprio legale per un consulto. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizia rediga motivato parere illustrando quali possano essere le conseguenze penali della condotta della propria assistita.
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Da: Biscottone Supremo 12/12/2018 11:25:48
medicine per capra!
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Da: Ciccio88@gmail.com 12/12/2018 11:26:59
Meglio la seconda traccia
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Da: maurizio1!!!!!12/12/2018 11:29:19
la secondo traccia??????????????????????????????????????????
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Da: Cit12/12/2018 11:30:53
https://lybraassociazionegiuridica.weebly.com/parere-penale---12-dicembre-2018.html#
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Da: Cit12/12/2018 11:31:22
Sentenza prima traccia
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Da: Lucag7812/12/2018 11:37:30
Cass.  48696/2016 per la traccia sulla fecondazione all'estero
Rispondi

Da: SARA1006 1  - 12/12/2018 11:39:07
QUALI SONO LE SENTENZE DI RIFERIMENTO?
GARZIE
Rispondi

Da: IUS12/12/2018 11:40:35
Analizzate in prima battuta l'art. 494 c.p.
Rispondi

Da: Picchio86 12/12/2018 11:40:44
Truffa sostituzione di persona e falso ideologico: Concorso apparente o reale? Direi sicuramente reale
Rispondi

Da: Cri860  1  - 12/12/2018 11:40:59
Addirittura chiedete le sentenze di riferimento??? Neanche il codice commentato sapete usare???? Senza parole!
Rispondi

Da: Cit12/12/2018 11:43:22
E non rompete le palle
Rispondi

Da: ciotto2312/12/2018 11:46:01
ragazzi l'altra traccia????
Rispondi

Da: FLY 1  - 12/12/2018 11:46:12
Cassazione penale sez. VI, 11/10/2016, n.48696

La trascrizione di atto di nascita legittimamente formato all'estero non integra reato di alterazione di stato

Non integra il reato di alterazione di stato, previsto dall'art. 567, comma secondo, cod.pen., la trascrizione in Italia di un atto di nascita legittimamente formato all'estero, non potendosi considerare ideologicamente falso il certificato conforme alla legislazione del paese di nascita del minore, neppure nel caso in cui la procreazione sia avvenuta con modalità non consentite in Italia. (Fattispecie relativa a minore nato in Ucraina, nazione che ammette la maternità surrogata eterologa nel caso in cui il patrimonio biologico del minore appartenga almeno per metà ad uno dei due genitori).

Cassazione penale sez. VI, 11/10/2016, n.48696

Nessuna alterazione di stato per il figlio avuto all'estero con fecondazione eterologa legittima nel Paese straniero
alterazione di stato - dichiarazioni di nascita effettuate ai sensi dell'art. 15 d.p.r. n. 396/2000 - fattispecie di maternità surrogata - conformità alla legge del luogo - inapplicabilità dell'art. 567, comma 2, c.p.,ALTERAZIONE DI STATO - Dichiarazioni di nascita effettuate ai sensi dell'art. 15 d.P.R. n. 396/2000 - Fattispecie di maternità surrogata - Conformità alla legge del luogo - Inapplicabilità dell'art. 567, comma 2, c.p.

Va esclusa l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 567, comma 2, c.p., nel caso di dichiarazioni di nascita effettuate ai sensi del d.P.R. n. 396 del 2000, art. 15, in ordine a cittadini italiani nati all'estero e rese all'autorità consolare sulla base di certificato redatto dall'autorità dello Stato estero (nella specie, Ucraina) che li indichi come genitori, in conformità alla legge del luogo (fattispecie di maternità surrogata).

Cassazione penale sez. VI, 11/10/2016, n.48696
Non commette reato di falsa certificazione la donna che si dichiara madre di bambini nati con maternità surrogata in un Paese in cui la pratica è lecita

Non commette reato di falsa certificazione la donna che dichiara di essere la madre di bambini nati con la maternità surrogata, con fecondazione eterologa, se in quel Paese la pratica è lecita. La Cassazione ribadisce il principio in relazione ad una vicenda di utero in affitto avvenuto in Ucraina, paese dove tale pratica è consentita dalla legge nazionale, a condizione che uno dei due committenti sia anche il genitore biologico, circostanza ricorrente nella fattispecie. Per i giudici, non solo manca il dolo del reato di alterazione di stato nella richiesta di registrazione dell'atto di nascita, ma anche l'elemento oggettivo, posto che il concetto di stato di filiazione tende ad essere non più legato ad una relazione necessariamente biologica, ma sempre più ad essere considerato legame giuridico.

Rispondi

Da: abc12/12/2018 11:46:26
cri860 se sei senza parole non scrivere...
disturbi
Rispondi

Da: boh12/12/2018 11:46:55
e non rompete le palle
Rispondi

Da: Picchio86 12/12/2018 11:47:06
Guardate che sulla fecondazione tutti la stessa cosa scriverete. La differenza la farà  chi conosce la.disciplina dei reati commessi all estero. La sentenza so buoni tutti a trovarla e copiarla.
Rispondi

Da: Qs 12/12/2018 11:47:12
Quale vi sembra più semplice?
Rispondi

Da: ciotto2312/12/2018 11:47:57
la traccia riferita a queste sentenze qual'è???
Rispondi

Da: Cri860 12/12/2018 11:48:18
Non leggermi se ti infastidiscono le mie parole
Rispondi

Da: Picchio86 12/12/2018 11:48:27
Come l anno scorso sulla amministratrice di sostegno...
Rispondi

Da: Marco silvano 12/12/2018 11:49:27
X la seconda?
Rispondi

Da: Cit12/12/2018 11:49:37
Sentenza seconda traccia?
Rispondi

Da: FLY 1  - 12/12/2018 11:51:08
Il delitto di alterazione di stato richiede il dolo generico e cioè la coscienza e volontà di rendere una dichiarazione non rispondente alla realtà con specifico riguardo allo "stato civile di un neonato". In conformità, i Giudici triestini hanno ritenuto che gli imputati non abbiano inteso consapevolmente rendere una dichiarazione tesa ad alterare lo stato civile dei due gemelli nati in Ucraina a seguito di maternità surrogata con fecondazione eterologa (o che comunque non vi sia prova certa sul punto), in quanto i minori figuravano nel certificato di nascita, in aderenza alla lex soci, quali figli della coppia, con indicazione della S. quale loro madre, seppure - in effetti - solo sociale e non biologica. E' dunque ragionevole il dubbio che gli imputato abbiano, in buona fede, ritenuto di essere legittimati ad avviare le procedure di trascrizione in Italia dei certificati di nascita, sui quali essi figuravano entrambi quali "genitori" dei neonati.

4. Ferma la correttezza della ritenuta mancanza del dolo, stima il Collegio che, nel caso di specie, faccia - a ben vedere - difetto anche l'elemento oggettivo del reato in contestazione, come, seppure solo incidentalmente, argomentato anche dal primo giudice di merito.

4.1. L'art. 567 c.p., comma 2, punisce chiunque, nella formazione di un atto di nascita, alteri lo stato civile di un neonato mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità. L'incriminazione è volta a proteggere l'interesse giuridico facente capo al minore alla verità dell'attestazione ufficiale della propria ascendenza (Sez. 6, n. 4633 del 08/02/1994, Pijano ed altro, Rv. 19828401).

Nell'impostazione originaria del codice penale, la norma era volta a tutelare il diritto del minore a vedersi riconosciuta una discendenza secondo natura, cioè fondata sul rapporto di procreazione. L'ambito di tutela ed i presupposti per l'incriminazione sono mutati con l'evolversi nel tempo del concetto di stato di filiazione, non più legato ad una relazione necessariamente biologica, ma sempre più considerato quale legame giuridico. Si pensi, in particolare, alle situazioni - sempre più attuali nella prassi - nelle quali il neonato sia figlio di una coppia che abbia fatto ricorso alle diverse tecniche di fecondazione artificiale offerte dalla medicina moderna. Si consideri inoltre che, dopo la sentenza della Corte costituzionale del 10 giugno 2014, n. 162 - che ha dichiarato l'incostituzionalità della L. 19 febbraio 2004, n. 40, nella parte in cui vietava la fecondazione artificiale cd. eterologa -, nel nostro ordinamento non è fatto più divieto di fare ricorso all'ovodonazione ai fini della inseminazione in vitro.

Nel quadro legislativo attuale, il concetto di discendenza non ha, dunque, riguardo soltanto ad un fatto genetico, ma assume una connotazione giuridico-sociale, dal momento che, oltre al legame biologico fra genitori e figlio, viene conferita dignità anche ad un legame di genitorialità in assenza di una relazione genetica, in quanto conseguente al ricorso alle tecniche di fecondazione artificiale (omologa o eterologa) secondo la disciplina fissata dalla citata L. n. 40, come modificata dal Giudice costituzionale con la sentenza n. 162 del 2014. Il nostro ordinamento riconosce dunque, in parallelo al concetto di genitorialità biologica, anche un concetto di genitorialità legale.

A tale proposito, nel dichiarare l'incostituzionalità del divieto di procreazione medicalmente assistita (PMA) eterologa per difetto di ragionevolezza - la Corte costituzionale ha rilevato come la Costituzione non presupponga una nozione di famiglia inscindibilmente correlata alla presenza di figli e come, nondimeno, il progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli, "anche indipendentemente dal dato genetico", sia favorevolmente considerata dall'ordinamento giuridico, in applicazione di principi costituzionali, come dimostra la regolamentazione dell'istituto dell'adozione. Il Giudice delle leggi ha dunque evidenziato come "il dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia stessa" (v. nella motivazione della sentenza n. 162/2014).

4.2. Non v'è pertanto materia per ravvisare il delitto di alterazione di stato nella richiesta di registrazione dell'atto di nascita di un figlio avuto da una coppia di coniugi facendo ricorso a tali pratiche, seppure in assenza di un rapporto di discendenza strettamente genetica con il minore. Secondo la normativa nazionale, è infatti considerato figlio di una coppia tanto il neonato generato con almeno l'uno o l'altro dei gameti (ovociti o spermatozoi) provenienti da uno dei due componenti della coppia, quanto il neonato generato con entrambi i gameti donati da terze persone. Nell'uno e nell'altro caso, a condizione che l'embrione fecondato in vitro sia poi impiantato nell'utero della donna che partorirà il neonato, là dove la vigente disciplina in materia riconosce la veste di "madre" in via esclusiva a colei che porti avanti la gravidanza e partorisca il neonato.

5. Giusta l'espressa previsione della L. 19 febbraio 2004, n. 40, art. 12, comma 6, nel nostro ordinamento continua invece ad essere non consentita, con un divieto rafforzato da sanzione penale, la c.d. surrogazione di maternità (c.d. utero in affitto).

Tuttavia, non tutti gli Stati vietano il ricorso alla maternità surrogata. Tale pratica è lecita e largamente diffusa in altri Paesi europei ed extraeuropei, quali la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, Israele, la Russia o l'India, per citarne solo alcuni. In particolare, detta procedura è consentita nella Repubblica dell'Ucraina, ove la maternità surrogata è ammessa anche a seguito di fecondazione artificiale eterologa (cioè con gli ovociti di una donatrice).

A prescindere dai delicati interrogativi di ordine etico posti dal ricorso alla procedura di fecondazione artificiale eterologa, la circostanza che tale procedimento sia vietato dalla normativa italiana ma ammesso in altri ordinamenti è foriera di diverse problematiche di ordine giuridico, in ambito amministrativo, civile e penale. Si pensi al tema controverso della possibilità o meno di iscrivere nei registi di stato civile l'atto di nascita di bambino nato all'estero facendo ricorso a tale metodologia; alla questione concernente la sussistenza o meno dei presupposti della dichiarazione dello stato di adattabilità del minore nel caso in cui l'atto si ritenga non registrabile; al nodo ermeneutico - che appunto qui viene in rilievo - circa la sussistenza o meno in detto caso dei presupposti del delitto di alterazione di stato ex art. 567 c.p., comma 2, piuttosto che di quello di falsa dichiarazione ad un pubblico ufficiale circa l'identità o qualità personali ex art. 495 c.p..

6. Prima di passare alla disamina del profilo penale, occorre rilevare che la L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 65, regola l'efficacia e la trascrivibilità in Italia degli atti stranieri in materia di filiazione e ne subordina l'iscrizione alla non contrarietà all'ordine pubblico, oltre che al rispetto dei diritti essenziali della difesa.

6.1. Nel definire l'ambito del citato art. 65, con particolare riguardo al divieto di trascrizione in caso di contrasto con l'ordine pubblico, la Prima Sezione Civile di questa Corte ha avuto modo di chiarire, per un verso, che secondo l'ordinamento italiano è madre colei la quale partorisca il nato (art. 269 c.c., comma 3); per altro verso, che la L. n. 40 del 2004, art. 12, (già sopra ricordato) fa espresso divieto di surrogazione di maternità e che tale divieto "è certamente di ordine pubblico, come suggerisce già la previsione della sanzione penale, di regola posta appunto a presidio di beni giuridici fondamentali. Vengono qui in rilievo la dignità umana - costituzionalmente tutelata - della gestante e l'istituto dell'adozione, con il quale la surrogazione di maternità si pone oggettivamente in conflitto perchè soltanto a tale istituto, governato da regole particolari poste a tutela di tutti gli interessati, in primo luogo dei minori, e non al mero accordo delle parti, l'ordinamento affida la realizzazione di progetti di genitorialità priva di legami biologici con il nato" (nella motivazione della sentenza Cass. civile, Sez. 1, n. 24001, del 11/11/2014, Rv. 633634). Va precisato che, nel caso sottoposto al vaglio della Prima Sezione Civile, si trattava di bambino nato a seguito di maternità surrogata eterologa in assenza di un qualunque legame biologico fra i genitori committenti ed il minore.

6.2. Sulla materia si è pronunciata anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Quinta Sezione, nelle sentenze "gemelle" rese il 26 giugno 2014 nei confronti della Francia, sui ricorsi n. 65192/11 (Mennesson c. Francia) e n. 65941/11 (Labassee c. Francia), in casi analoghi di rifiuto di procedere alla trascrizione nei registri dello stato civile (francese) degli atti di nascita di minori nati negli U.S.A. a seguito di surrogazione di maternità. In tali arresti, il Giudice Europeo ha riconosciuto un ampio margine di apprezzamento discrezionale ai singoli Stati sul tema della maternità surrogata, viste le implicazioni di ordine etico della materia, e tuttavia ha ritenuto che detto margine debba essere superato nel caso in cui - come quelli sottoposti al proprio vaglio - il mancato riconoscimento giuridico riguardi un rapporto di filiazione nel quale uno dei due genitori committente sia anche genitore biologico (nella specie, il padre, trattandosi appunto di surrogazione di maternità eterologa). In relazione a tali casi, a giudizio della Corte di Strasburgo, è invero ravvisabile un contrasto con l'art. 8 della Convenzione EDU, là dove il mancato riconoscimento nel diritto francese del legame di filiazione tra i ricorrenti nuoce alla vita famigliare sotto vari profili e realizza una lesione dell'identità delle persone e del diritto al rispetto della vita privata del minore.

7. L'inoltro dell'atto di nascita di un minore nato all'estero ai registri di stato civile nazionali è disciplinato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

7.1. In particolare, a norma dell'art. 15, commi 1 e 2, del citato decreto, "Le dichiarazioni di nascita (e di morte) relative a cittadini italiani nati (o deceduti) all'estero sono rese all'autorità consolare. 2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono farsi secondo le norme stabilite dalla legge del luogo alle autorità locali competenti, se ciò è imposto dalla legge stessa. In questi casi copia dell'atto è inviata senza indugio, a cura del dichiarante, all'autorità diplomatica o consolare". A mente dell'art. 17, comma 1, stesso decreto "L'autorità diplomatica o consolare trasmette ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all'estero all'ufficiale dello stato civile del comune in cui l'interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a quello del comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o, in mancanza, a quello del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ovvero, se egli è nato e residente all'estero, a quello del comune di nascita o di residenza della madre o del padre di lui, ovvero dell'avo materno o paterno. Gli atti di matrimonio, se gli sposi risiedono in comuni diversi, saranno inviati ad entrambi i comuni, dando ad essi comunicazione del doppio invio. Nel caso in cui non è possibile provvedere con i criteri sopra indicati, l'interessato, su espresso invito dell'autorità diplomatica o consolare, dovrà indicare un comune a sua scelta".

In sintesi, l'atto di nascita del cittadino italiano nato all'estero, formato dall'autorità competente del Paese ove appunto sia avvenuta la nascita, deve essere presentato presso l'autorità diplomatica o consolare italiana ai fini dell'inoltro all'ufficiale di stato civile in Italia per la successiva registrazione.

8. Svolte tali premesse di diritto privato internazionale, va rilevato che, come dato conto dai giudici della cognizione nel presente procedimento (ed incidentalmente evidenziato anche da questa Corte civile nella sentenza n. 24001 del 2014 sopra citata), la legge ucraina ammette il ricorso alla surrogazione di maternità a condizione che il 50% del patrimonio genetico del nascituro provenga dalla coppia committente, mentre - secondo la normativa di tale Paese - il contratto di surrogazione di maternità è nullo allorquando manchi un qualunque legame biologico del nato con la coppia.

8.1. Pertanto, a prescindere dall'aspetto amministrativo concernente la possibilità di riconoscere in Italia il rapporto di filiazione in caso di minore nato a seguito di c.d. maternità surrogata eterologa (tema rispetto al quale non si potrà prescindere dalle indicazioni date dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nelle già ricordate sentenze "gemelle" del 26 giugno 2014), il certificato di nascita di un bambino nato in Ucraina facendo ricorso a detta pratica deve ritenersi perfettamente legittimo secondo la lex loci allorquando la metà del suo patrimonio genetico provenga da uno dei genitori committenti.

Tanto vale per i certificati di nascita dei gemelli M., là dove - secondo la ricostruzione in fatto compendiata nelle sentenze di merito - M.S. è il padre biologico dei minori.

8.2. Nè la legittimità di tali atti di nascita può ritenersi validamente messa in dubbio dal rilievo mosso dal Procuratore generale ricorrente là dove ha - del tutto assertivamente - sostenuto che, nella specie, non sarebbe riscontrabile la situazione contemplata dal quinto caso previsto dal D.M. della Salute ucraino 23 dicembre 2008, n. 771, art. 7 - quello legittimante il ricorso alla maternità surrogata eterologa in caso di ripetuti fallimenti delle tecnologie supplementari riproduttive -, dal momento che S.A. aveva, alla nascita dei gemelli, l'età di 67 anni. L'osservazione - per quanto ineccepibile dal punto di vista storico e anagrafico - di per sè non esclude che l'imputata avesse in effetti già fatto inutilmente ricorso in passato alle tecnologie supplementari riproduttive e versasse, pertanto, nella condizione di poter legittimamente accedere (in Ucraina) alla maternità surrogata eterologa ai sensi del citato art. 7.

9. Tirando le fila delle considerazioni sopra svolte, giudica il Collegio che, nella specie, non ricorrano i presupposti per ritenere integrata, sotto il profilo materiale, la condotta sanzionata dall'art. 567 c.p., comma 2.

Come si è già rilevato, siffatta fattispecie si realizza ogni volta in cui un soggetto, al fine di formare un atto di nascita, alteri lo stato civile di un neonato mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità.

Orbene, nell'ipotesi sottoposta al vaglio di questo Collegio, i certificati di nascita dei gemelli M. stilati in Ucraina - che gli imputati hanno consegnato all'autorità consolare per la successiva trascrizione nei registri di stato civile ai sensi del combinato disposto del citato Decreto n. 396 del 2000, artt. 15 e 17, - non integrano una "falsa" certificazione o attestazione, là dove risultano, di contro, legittimi secondo la lex soci. Essi non costituiscono il frutto un'attività decettiva nè possono ritenersi comunque ideologicamente falsi, in quanto - per quanto dato conto dai Giudici della cognizione - risultano essere stati validamente formati nel rispetto della legge del Paese di nascita dei bambini. Come si è ampiamente rilevato, l'Ucraina ammette la maternità surrogata eterologa nel caso in cui il patrimonio biologico del minore appartenga per il 50% ai genitori committenti, situazione che appunto ricorre nel caso di specie, di tal che, ai fini del rilascio dei certificati di nascita in tale Paese, i due imputati non avevano bisogno di porre in essere alcun artificio o raggiro.

Ne discende che i certificati di nascita dei gemelli M. - impregiudicata ogni valutazione delle competenti autorità amministrative circa la loro trascrivibilità o meno nei registri di stato civile nazionali - non possono ritenersi ideologicamente falsi. Il che esclude la materialità del reato oggetto di contestazione.

Per le medesime ragioni, non v'è spazio per la riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 495 c.p., sollecitata - in via subordinata - dalla parte pubblica ricorrente.

10. Conclusivamente, va dunque ribadito il principio di recente affermato da questa Corte in casi simili a quello di specie, alla stregua del quale va esclusa l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 567 c.p., comma 2, nel caso di dichiarazioni di nascita effettuate ai sensi del D.P.R. n. 396 del 2000, art. 15, in ordine a cittadini italiani nati all'estero e rese all'autorità consolare sulla base di certificato redatto dalle autorità ucraine che li indichi come genitori, in conformità alle norme stabilite dalla legge del luogo (Sez. 5, n. 13525 del 10/03/2016, P.M. in proc. E. e altro, Rv. 266672; Sez. 6 n. 8060 del 11/11/2015, dep. 2016, P.M. in proc. L. e altro, Rv. 266167).
Rispondi

Da: annacel87 12/12/2018 11:51:57
PER PICCHIO 86 LA PROMESSA DI ORECCHINI PREZIOSI CONFIGURA ALTRO TIPO DI REATO? GRAZIE
Rispondi

Da: maurizio1!!!!! 1  - 12/12/2018 11:55:13
sentenza della seconda traccia!!!!!!???????????????????'
Rispondi

Da: Calamandrei 12/12/2018 11:56:41
Senza apostrofo! Senza apostrofo!! Poi non vi lamentate se mi segano.
Rispondi

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