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12 dicembre 2018 - Parere PENALE
249 messaggi, letto 39985 volte

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Da: uzzyx12/12/2018 11:57:26
Non credo, è libera di dare alla sorella, a titolo di corrispettivo, un bene di sua proprietà ricevuto con l'eredità. Al limite ci sarebbe un'evasione dell'imposta di donazione se la cessione viene configurata come tale...
Rispondi

Da: Lea12/12/2018 11:58:20
Ho letto che la prima traccia l'hanno presa dai pareri di penale di Zincani del 2018.
Qualcuno ce l'ha? Di che casa editrice è?
Rispondi

Da: Calamandrei 12/12/2018 11:58:49
Qual è si scrive senza apostrofo!! Poi non vi lamentate se vi segano!!
Rispondi

Da: FLY 1  1  - 12/12/2018 11:59:42
BELLISSIMA COME SEMPRE DA ALTALEX

L'art. 567, comma 2, c.p., punisce chiunque, "nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità".

Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 10 novembre 2016, n. 236, la pena oggi applicabile è quella della reclusione da un minimo di tre a un massimo di dieci anni.

E' configurabile il reato di alterazione di stato in caso di registrazione di certificato di nascita di figlio concepito all'estero da maternità surrogata eterologa, lecita secondo la lex loci?

A questa domanda risponde la Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale,  con la sentenza 17 novembre 2016, n. 48696.

La vicenda trae origine da un caso sottoposto all'attenzione del G. U. P. del Tribunale di Trieste, decisione poi confermata dalla Corte d'Appello. Agli imputati, M. S.  e S. A., era stato contestato di aver commesso, in concorso fra loro, il reato di cui all'art. 567, comma 2 del codice penale. In particolare, i due avrebbero alterato lo stato civile dei neonati M. F. e M., producendo false certificazioni che indicavano la S. quale madre dei bambini nati in Ucraina, in seguito a pratiche di fecondazione eterologa e gravidanza con maternità surrogata.

I giudici di merito hanno assolto gli imputati dal reato loro ascritto, perché il fatto non costituisce reato, in base alla mancata prova certa del dolo generico, ossia della coscienza e volontà di rendere una dichiarazione non rispondente alla realtà, con riferimento specifico allo stato civile dei neonati. La coppia, benché fosse a conoscenza del divieto di surrogazione di maternità previsto in Italia, si  è recata in Ucraina ove tale pratica è pienamente lecita ed ha agito nella consapevolezza che i certificati di nascita rilasciati dalle autorità competenti fossero del tutto regolari.

Secondo la legge del luogo, infatti, la maternità surrogata è consentita laddove il 50% del patrimonio genetico del nato provenga da uno dei genitori committenti, di conseguenza il certificato rilasciato alle suddette condizioni si deve ritenere perfettamente lecito.

La Corte di Cassazione, con la pronuncia che qui si commenta, ha stabilito che il reato deve ritenersi escluso nell'ipotesi di dichiarazioni di nascita effettuate ai sensi del D. P. R. 396 del 2000, art. 15, in ordine a cittadini italiani nati all'estero e rese all'autorità consolare sulla base di certificato redatto dalle autorità ucraine che indichi i dichiaranti come genitori, in conformità alle norme stabilite dalla legge del luogo.

Per giungere a tale conclusione, i giudici di legittimità partono dalla lettera dell'articolo 567 comma 2 del codice penale che punisce chiunque, nella formazione di un atto di nascita, alteri lo stato civile di un neonato con false dichiarazioni, false attestazioni o false certificazioni. Il bene giuridico tutelato dalla norma viene individuato nell'interesse del minore alla verità dell'attestazione ufficiale della propria discendenza.

A questo proposito, la Cassazione sottolinea come i costumi sociali siano cambiati nel tempo, per cui oggi al tradizionale concetto di genitorialità biologica, basato sul legame genetico fra i componenti della famiglia, si è affiancato un più elastico concetto di genitorialità legale, conferendo maggiore valenza all'aspetto giuridico-sociale che lega i membri familiari.

Inoltre, nella sentenza n. 162 del 2014, la Corte Costituzionale ha affermato che il dato della provenienza genetica non costituisce più un requisito indispensabile della famiglia. Con la stessa pronuncia, la Consulta ha fatto sì che trovasse riconoscimento nell'ordinamento italiano la fecondazione eterologa, prima vietata dalla legge 19 febbraio 2004 n. 40.

Fatte queste premesse, deve oggi considerarsi figlio non solo il minore generato con i gameti provenienti da almeno uno dei componente della coppia, ma anche quello generato con entrambi i gameti donati da terze persone, a condizione che in entrambi i casi l'embrione così fecondato venga impiantato nell'utero della donna che porterà a termine la gravidanza, poiché soltanto colei che partorirà il bambino può assumere la qualifica di madre secondo la legge italiana.

Occorre però precisare che, ai sensi dell'art. 12 comma 6 della legge 40 del 2004, nell'ordinamento italiano è ancora vietata la surrogazione di maternità (o utero in affitto). Tale divieto, tuttavia, non è previsto in tutti gli Stati e ciò può portare a diversi problemi di non semplice soluzione. A questo proposito, la Corte di Cassazione richiama la disciplina di diritto internazionale privato e la legge 31 maggio 1995 n. 218 che all'articolo 65 regola l'efficacia e la trascrivibilità degli atti stranieri in materia di filiazione, subordinandone l'iscrizione al rispetto dei fondamentali diritti di difesa e alla non contrarietà all'ordine pubblico.

Già nel 2014, con sentenza n. 24001 dell'11 novembre, la Prima Sezione della Cassazione aveva dichiarato la surrogazione di maternità contraria all'ordine pubblico, perché lesiva del valore costituzionale della dignità umana della gestante, e all'istituto dell'adozione, posto a tutela dell'interesse di coloro che intendano realizzare progetti familiari, indipendentemente da legami biologici.

Sempre nel 2014, è intervenuta la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha affermato che benché debba riconoscersi agli Stati un ampio margine di discrezionalità in materia, il mancato riconoscimento del rapporto di filiazione nel quale uno dei genitori committenti sia anche genitore biologico, costituisce violazione dell'articolo 8 della Convenzione EDU, nuocendo sotto diversi aspetti la vita familiare e provocando una lesione all'identità personale e alla privacy del minore coinvolto.

Devono poi essere tenute in considerazione le norme dettate dal D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, in particolare gli articoli 15 e 17, che dettano la disciplina relativa all'inoltro dell'atto di nascita del minore nato all'estero ai registri dello stato civile nazionale.

In breve, l'atto di nascita di un cittadino italiano nato all'estero e formato dalla competente autorità locale, va presentato all'autorità diplomatica o consolare italiana affinché venga inoltrata all'ufficiale di stato civile in Italia per la successiva registrazione.

Posto che i certificati di nascita consegnati dagli imputati alle autorità consolari, per ottenere la trascrizione nel registro dello stato civile, ai sensi degli artt. 15 e 17 del D.P.R. n. 396 del 2000, sono stati validamente formati secondo la lex loci del Paese di nascita dei minori, essi non costituiscono false attestazioni o certificazioni, come richiesto dall'art. 567 comma 2 del codice penale, né possono ritenersi ideologicamente falsi.

Per concludere, la Corte di Cassazione ha escluso che possa configurarsi la fattispecie delittuosa di alterazione di stato, ex art. 567, comma 2 del codice penale.

Oltre alla corretta applicazione delle norme contenute nel D.P.R. n. 396 del 2000, il Collegio ha messo in evidenza come il concetto di discendenza oggi prescinda da un legame meramente biologico, ma venga dato rilievo anche al rapporto giuridico-sociale che si crea fra i diversi componenti della famiglia, che deve essere riconosciuto e tutelato dall'ordinamento. La giurisprudenza sovranazionale richiamata nella sentenza della Cassazione, infatti, non si limita a riconoscere agli Stati ampia discrezionalità in materia, ma richiede agli stessi di superare tale i limiti che essi stessi si impongono, riconoscendo a determinate condizioni tali rapporti di filiazione nell'ottica del perseguimento del migliore interesse del minore così generato.
Rispondi

Da: TITTIna8312/12/2018 12:00:46
IL PARERE è PER TIZIA, i reati di Caia non rilevano.
Rispondi

Da: uzzyx12/12/2018 12:01:11
Maggioli editore
Rispondi

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Da: Mfmc  1  - 12/12/2018 12:02:10
Ma che sapientoni,andate a fare i principi del foro anziché rompere ,potranno anche andare un attimo in confusione o no?sparite
Rispondi

Da: Xxx 1  - 12/12/2018 12:05:55
Salve scusatemi sapete a che ora devono consegnare a Napoli????
Rispondi

Da: qqq 1  - 12/12/2018 12:10:11
Ora di consegna a Bari?
Rispondi

Da: pinostar12/12/2018 12:11:40
Alterazione di stato e maternità  surrogata all'estero: una pronuncia assolutoria del Tribunale di Milano
Trib. Milano, Sez. V pen., 15 ottobre 2013 (dep. 13 gennaio 2014), Est. Cernuto
 

1. In un caso di fecondazione assistita di tipo eterologo e contestuale maternità surrogata (c.d. utero in affitto), il Tribunale di Milano, con la sentenza qui pubblicata, ha nurant.
 
2. Questa, in sintesi, la ricostruzione dei fatti oggetto della sentenza.
Un uomo e una donna che non possono portare a termine una gravidanza tradizionale, decidono di rivolgersi ad una clinica privata di Kiev in Ucraina per ricorrere a una tecnica di procreazione medicalmente assistita - fecondazione eterologa e "utero in affitto" - che non può essere praticata in Italia. In particolare, la tecnica cui ricorrono i due imputati prevede la formazione di un embrione in vitro con metà del patrimonio genetico del padre e l'altra metà proveniente da una donna ovo-donatrice. L'embrione così generato viene poi impiantato nell'utero di una terza donna, maggiorenne e volontaria, che porta a termine la gravidanza.
Nel periodo della gestazione, l'imputata provvede ad indossare un cuscino addominale, in gommapiuma, per simulare di essere in stato interessante. La settimana prima della nascita del bambino la coppia si reca in Ucraina per assistere al parto. Dopo la nascita, la madre surrogata attesta in forma notarile l'inesistenza di qualsiasi relazione genetica con il bambino e presta il consenso all'indicazione degli imputati quali genitori.
Così perfezionato l'atto è suscettibile di divenire efficace anche nell'ordinamento italiano. Al fine di sollecitarne la trascrizione in Italia, i coniugi compilano e presentano all'ambasciata i documenti necessari ai sensi di legge, indicando le qualità di padre e madre attestate dal certificato formato in Ucraina. In quella occasione, senza che fosse necessario ai fini della registrazione dell'atto, gli imputati decidono di simulare nei confronti delle autorità italiane una gravidanza naturale: rispondendo alle domande del funzionario consolare italiano che chiede loro come sia stato possibile effettuare il viaggio in aereo a Kiev al nono mese di gravidanza e solo una settimana prima del parto, la donna riferisce che lo stato interessante non era visibile.
I funzionari dell'ambasciata non vengono comunque tratti in inganno e comunicano alla Procura della Repubblica di Milano, alla Questura di Roma, al Ministro degli interni e all'ufficiale di stato civile di Milano quanto accaduto. Quest'ultimo decide di registrare ugualmente l'atto di nascita attribuendo alla donna la qualità di madre del neonato. La Procura della Repubblica di Milano, invece, dà seguito alla notizia di reato e chiede, e ottiene, il rinvio a giudizio degli imputati ipotizzando a loro caricoil reato di alterazione di stato nella formazione dell'atto di nascita del bambino (art. 567 co. 2 c.p.).
 
3. La quinta Sezione del Tribunale di Milano ha assolto gli imputati ritenendo che, nel caso di specie, non si sia in realtà verificata alcuna alterazione di stato.
Il reato previsto dall'art. 567 co. 2 c.p., punito con una pena assai severa (reclusione da 5 a 15 anni), si verifica allorché, nella formazione dell'atto di nascita, si «altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità».
Nel caso in esame, osserva il Tribunale, l'atto di nascita è stato formato nel rispetto della legge del luogo ove il bambino è nato, all'esito di una procreazione medicalmente assistita conforme alla lex loci.D'altra parte, secondo quanto previsto dall'art. 15 del d.P.R. n. 396/2000 recante Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, le dichiarazioni di nascita effettuate da cittadini italiani all'estero «devono farsi secondo le norme stabilite dalla legge del luogo alle autorità competenti». Il rinvio alla lex loci operato dall'ordinamento interno impone, pertanto, ai cittadini italiani all'estero di effettuare le dichiarazioni di nascita all'ufficiale di stato civile straniero secondo la legge del luogo; mentre il limite dell'ordine pubblico fissato dall'art. 18 del d.P.R. n. 396/2000 non attiene al momento di formazione dell'atto di nascita - unico rilevante ai fini della consumazione del delitto di cui all'art. 567 co. 2 c.p. - ma riguarda il momento successivo del recepimento degli effetti dell'atto formato all'estero nel nostro ordinamento a seguito di trascrizione. L'eventuale contrarietà all'ordine pubblico (sulla quale si veda peraltro infra, 4) non inciderebbe, dunque, sulla consumazione del reato di alterazione di stato, ma si limiterebbe a inibire la trascrizione in Italia dell'atto validamente formato all'estero.
Manca pertanto, secondo il Tribunale, l'elemento oggettivo tipico della fattispecie contestata: «solo la falsità espressa al momento della prima obbligatoria dichiarazione di nascita è in grado di determinare la perdita del vero stato civile del neonato, mentre le dichiarazioni mendaci rese in epoca successiva possono eventualmente integrare il meno grave reato di falsa attestazione o dichiarazione su qualità personali ex art. 495 co. 2 n. 1 c.p.».
Come noto, tale norma punisce la condotta di chi «dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona». È prevista una circostanza aggravante allorché le dichiarazioni siano rese in atti dello stato civile (art. 495 co. 2 n. 1 c.p.). Ad avviso del Tribunale, la condotta degli imputati, nella parte in cui è stata diretta a simulare nei confronti dell'autorità consolare una gravidanza naturale, conserva rilevanza penale sotto il profilo dell'immutazione del vero in ordine a qualità personali, effettuata innanzi ad un pubblico ufficiale e nell'ambito di un procedimento destinato a riverberarsi in un atto pubblico. L'informazione richiesta, infatti, era destinata a consentire all'ufficiale di stato civile italiano di assumere le proprie determinazioni e di trascrivere o meno l'atto con cognizione del carattere, surrogato o biologico, della maternità.
In conclusione, secondo i giudici milanesi, il fatto presenta tutti gli elementi costitutivi del delitto di false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale su qualità personali destinate ad essere recepite in atti dello stato civile, contemplato dall'art. 495 cpv. n. 1. Trattandosi, però, di un reato comune commesso all'estero, punito con la pena minima inferiore ai tre anni, in ordine al quale manca la condizione di procedibilità della richiesta del Ministro della giustizia, l'azione è improcedibile ai sensi dell'art. 9 c.p.
 
4. Evidentemente via di obiter, la sentenza si spinge peraltro anche a negare che la trascrizione dell'atto di nascita da parte dell'ufficiale di stato civile italiano sia stata contraria all'ordine pubblico, internazionale (perché questa forma di procreazione assistita è pratica consentita nella maggior parte dei Paesi europei e perché il diritto a concepire un figlio ricorrendo alle tecniche di procreazione assistita rientra nella sfera di applicazione dell'art. 8 CEDU), ovvero interno (perché l'ordinamento italiano, nel disciplinare gli effetti della fecondazione eterologa, valorizza il principio di responsabilità procreativa e ne fa applicazione in luogo di quello di discendenza genetica). Una conclusione, questa, sulla quale si dovrà riflettere a fondo, alla luce non solo degli ovvi rischi, in tal modo creati, di aggiramento dell'inequivoco divieto di maternità surrogata espresso dall'art. 12 co. 6 della l. 40/2004 (il cui ambito di applicazione è, peraltro, confinato alle condotte commesse in Italia), ma anche più in generale sotto il profilo della compatibilità di una tale soluzione ermeneutica con i principi in materia di stato civile e di diritto di famiglia vigenti nell'ordinamento italiano.
Rispondi

Da: cett12/12/2018 12:12:43
pertchè non avete consioderato se si configura il 494 oppure il 496?? (ha esibito il documento della sorella! quale prevale???
Rispondi

Da: Xxx12/12/2018 12:14:49
Scusatemi ancora x favore ora di consegna a Napoli???
Rispondi

Da: DM 1  - 12/12/2018 12:15:11
Wau Eifulli sei un genio! Pochi hanno una comicità così spiccata e fantasiosa.
Secondo il mio modesto parere sei meritevole, a mani basse della 104.
Rispondi

Da: FLY12/12/2018 12:15:32
Cassazione penale sez. II, 19/12/2013, n.6597
FALSITÀ PERSONALE - Sostituzione di persona
Il delitto di sostituzione di persona non è assorbito in altra figura criminosa, in presenza di un unico fatto, contemporaneamente riconducibile sia alla previsione di cui all'art. 494 c.p. sia a quella di altra norma a tutela della fede pubblica. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso il concorso apparente di norme tra i reati di sostituzione di persona e falsità in certificati nella condotta dell'imputato, che aveva falsificato la carta d'identità del soggetto, cui successivamente si era sostituito per commettere ulteriori reati).
Cassazione penale sez. V, 23/01/2012, n.14350
FALSITÀ PERSONALE - Sostituzione di persona
SOSTITUZIONE DI PERSONA - Possesso di documenti d'identità falsi - Assorbimento - Esclusione - Fattispecie..
Il delitto di tentata sostituzione di persona non è assorbito in quello di possesso di documenti d'identità falsi, sussistendo invece concorso materiale tra i due reati, qualora l'agente, oltre ad aver esibito una carta d'identità falsificata, a richiesta degli operanti abbia declinato generalità non veritiere cercando di accreditare un'identità diversa da quella reale.
Cassazione penale sez. II, 28/01/2005, n.8754
FALSITÀ PERSONALE - Sostituzione di persona
Sostituzione di persona - Reato diverso - Assorbimento - Condizioni.
Il delitto di sostituzione di persona può ritenersi assorbito in altra figura criminosa solo quando ci si trovi in presenza di un unico fatto, contemporaneamente riconducibile sia alla previsione di cui all'art. 494 c.p., sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica; per contro, si ha concorso materiale di reati quando (come nella fattispecie, nella quale l'imputato aveva falsificato il tesserino ufficiale di riconoscimento del soggetto cui successivamente si era sostituito per commettere ulteriori reati), ci si trovi in presenza di una pluralità di fatti e quindi di azioni diverse e separate.
Rispondi

Da: antonio881912/12/2018 12:17:53
OTTIMO FLY CONCORDO CON TE
Rispondi

Da: Xxx 1  - 12/12/2018 12:18:30
Rido troppo davvero 😏
Rispondi

Da: cett12/12/2018 12:26:04
traccia 2: da quanto vedo, c'è concorso dei seguenti reati: 494 496 e truffa! giusto???
Rispondi

Da: Speranza12/12/2018 12:29:22
secondo voi si deve anche parlare del 48 per la seconda traccia (nel monento in cui tizia si fa firmare il certificato x il lavoro?)
Rispondi

Da: Picchio86 12/12/2018 12:31:37
Il 496 ha una clausola di riserva rispetto al 494. Qui la consunzione e espressamente prevista dal legislatore: è come se la pena per la.sostituzione di perso a contenesse già l'emenda anche per la falsità, laddove siano commesse entrambe. Diverso per la truffa
Rispondi

Da: Avvocato mancato  1  - 12/12/2018 12:40:19
495 no?
Rispondi

Da: FLY12/12/2018 12:40:40
SECONDA TRACCIA VERIFICARE ALTRESI'
ART 15 CP
ART 494 CP
ART 640
Rispondi

Da: Picchio86 12/12/2018 12:40:58
110 494 640 queste sono le norme incriminatrici applicabili
Rispondi

Da: Picchio86 12/12/2018 12:43:27
Il 496 lo si esclude per la clausola di riserva (assorbimento o consunzione) che prevede rispetto al 494. Quindi solo 494: pur essendo non speciale rispetto al 496, il 15 non si applica perché c  è la clausola espressa
Rispondi

Da: Tetch8812/12/2018 12:45:46
Per quanto mi riguarda la seconda traccia potrebbe essere risolta così:

Tizia potrà essere imputata per i reati di cui agli artt. 640 c.p. (truffa) e 496 c.p. (false dichiarazioni sulla identità o qualità personali proprie o di altri), in quanto l'art. 494 c.p. (sostituzione di persona) risulta assorbito dal maggior disvalore penale dell'art. 496 c.p.
In proposito vi è parte della giurisprudenza di legittimità che prevede anche il concorso materiale tra il 494 e il 496...quindi personalmente concluderei affermando che Tizia risponderà per il 640 e per il 496 qualora si ritenesse di condividere l'orientamento che reputa assorbito il 494 nel 496...mentre risponderà sia per il 494 che per il 496 (oltre al 640 ovviamente) qualora si condividesse l'orientamento che prevede il concorso materiale tra i reati di sostituzione di persona e false dichiarazioni sull'identità
Rispondi

Da: Picchio86 12/12/2018 12:48:06
Ah un passaggio per escludere che la nostra assistita sia un pubblico ufficiale lo farei (altrimenti non si spiega perché dice che è impiegata comunale). Quindi escludere il 357
Rispondi

Da: reewee12/12/2018 12:48:45
Ragazzi scusate a me sembra maggiormente conferente al caso di specie l' art. 495
Rispondi

Da: annacel87 12/12/2018 12:55:22
è assorbito il 494 o il 496?perdonatemi
Rispondi

Da: cett12/12/2018 12:55:35
dipaniamo il primo punto: art 496 e 494 non concorrono, prevale il 494;
secondo: il 494 concorre invece con la truffa
giusto??
Rispondi

Da: Avvocato mancato 12/12/2018 13:02:26
Giurisprudenza risolutiva: Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-12-2013) 12-02-2014, n. 6597; Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-01-2012) 16-04-2012, n. 14350â; Cass. pen. Sez. II, (ud. 28-01-2005) 07-03-2005, n. 8754 seconda traccia
Rispondi

Da: Picchio86 12/12/2018 13:07:01
Riflettendoci meglio, tizia mostra ildocumento (496)e firma (495). Oltre al 494,credo si applichi anche il 495,mentre il 496 è escluso per la sua clausola di riserva
Rispondi

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