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14 dicembre 2017: Atto giudiziario CIVILE
461 messaggi, letto 45492 volte

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Da: L.p14/12/2017 11:40:37
credete non centri niente la decadenza nei confronti di Tizio ex art. 1957 c.c.?
Rispondi

Da: mariolina87 14/12/2017 11:40:50
iuris
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Da: Dadasss 14/12/2017 11:42:26
Consegna Napoli ore 17
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Da: avv70 14/12/2017 11:43:42
ok grazie
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Da: donmatte 14/12/2017 11:44:12
viandante vedi pag 5 il messaggio di kecco 27
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Da: eRcAPOCCIA14/12/2017 11:44:32
ASINI !!! E' STATO CONVENUTO TIZIO MICA L'ASSOCIAZIONE .... CHE CAZZO CHIAMATE ...... FATE LA CHIAMATA IN GARANZIA MA STATE FUORI DI CAPOCCIA !!! MICA E' UN'AZIONE RISARCITORIA !!! IL TITOLO IN FORZA DEL QUALE VIENE  RICHIESTO IL PAGAMENTO E' IL CONTRATTO STIPULATO DALL'ASSOCIAZIONE !!! IL FALSO PROCURATORE AVEVA UN SENSO SE VENIVA CONVENUTA L'ASSOCIAZIONE !! LA TRACCIA E' UNA CAGATA PAZZESCA !!!
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Da: tabata2000 14/12/2017 11:45:40
www.altalex.com/documents/praticamente/2015/10/01/obbligazioni-contratte-per-conto-di-una-associazione-non-riconosciuta
Rispondi

Da: Romaaaa 14/12/2017 11:47:04
Orario consegna Roma? Grazie
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Da: Maria Rosaria 7514/12/2017 11:48:01
ma perchè volete eccepire il difetto di legittimazione passiva di Tizio??'
Rispondi

Da: avv70 14/12/2017 11:48:48
ragazzi ma e' una comparsa con chiamata in causa della societa' beta o semplice comparsa
Rispondi

Da: eRcAPOCCIA14/12/2017 11:49:19
ASINI !!!! VI RIPETO E' STATO CONVENUTO TIZIO  IN FORZA DI UN TITOLO CHE OBBLIGA L'ASSOCIAZIONE E NON TIZIO !!! ASINI !!!
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Da: avv70 14/12/2017 11:51:26
c e' chiamata in causa????
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Da: Vertigo7014/12/2017 11:52:06
er capoccia non fare il fenomeno inutilmente.
Ai sensi dell'art. 38 c.c. per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Quindi Tizio, avendo agito in nome e per conto dell'associazione risponde dell'obbligazione in solido con la stessa.
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Da: Per Ercapoccia14/12/2017 11:52:47
Leggi l'art. 38 c.c., somaro
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Da: leone1000 14/12/2017 11:52:48
ragazzi per l 'atto di civile dovete far valere
1) la carenza di legittimazione come punto prima
2) chiamata del terzo visto che tizio agiva in nome e per conto dell'associazione.
Valutate anche la negoziazione assistita perché è obbligatoria quindi la mancanza della stessa è causa di improcedibilità
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Da: Dadasss 14/12/2017 11:53:43
Scusate c'è la chiamata in causa????
Rispondi

Da: Cassius14/12/2017 11:54:06
comp. di cost. e risp.
- preliminarmente, improcedibilità per mancata procedura di negoziazione assist.
- nel merito: decadenza ex art. 1957 cc. per non aver il creditore diligentemente coltivato nel termine semestrale alcuna azione nei confronti dell'associazione né dell'associato e pertanto rigetto della domanda.

No chiamata in causa (c'è solidarietà ex art. 38 c c ) no preventiva escussione (non prevista ) no questione di rappresentanza (l'associato negozia in nome dell'associazione).
Rispondi

Da: Skapello79 14/12/2017 11:54:38
L'articolo 38 del codice civile dispone che "per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione".
Tale responsabilità personale e solidale si configura non come un debito proprio ma come una forma di fideiussione ex lege disposta a tutela dei terzi che possono ignorare la consistenza economica del fondo comune e fare affidamento sulla solvibilità di chi ha negoziato con loro.
Per tali obbligazioni vale l'assoggettabilità del diritto del terzo creditore alla decadenza prevista in materia di fideiussione dall'articolo 1957 codice civile, in base alla quale la responsabilità viene meno se il creditore non abbia proposto le sue istanze entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale .
Rispondi

Da: Skapello79 14/12/2017 11:55:30
Cassius, perfetto!
Rispondi

Da: Vertigo7014/12/2017 11:58:27
Er capoccia sei un buffone.
Non sai neanche cosa significhi "persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione". Li confondi col legale rappresentante.
Faccio l'avvocato da quando tu ancora te la facevi addosso, capra.
Rispondi

Da: avv70 14/12/2017 12:03:21
che tribunale e' e il comune di alfa che c' entra?
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Da: MARIUS14/12/2017 12:06:11
Oltre a quanto giustamente detto da Cassius, ritenete che nel merito ci sia la nullità dell'atto introduttivo per omessa citazione della società Beta, debitore principale e litisconsorte necessario???
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Da: rogiy14/12/2017 12:11:13
-prescrizione di un anno dalla consegna ex art 2951 c.c.
-difetto di legittimazione passiva dell'associato
-eventualemente ..improcedibilità della domanda per mancanza di -negoziazione assistita
-eventuale chiamata in causa dell'associazione
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Da: Vertigo7014/12/2017 12:11:14
l'obbligato in solido non è litisconsorte necessario.
Rispondi

Da: Vertigo7014/12/2017 12:12:14
La solidarietà latere debitoris consente al creditore di agire per l'intero importo nei confronti di uno solo dei debitori.
Rispondi

Da: KECCO27 14/12/2017 12:13:13
ragazzi non sono d'accordo con Cassius...
per me c'è la chiamata in causa...

la sentenza dirimente che è la 1451 del 27 1 2015 sembra suggerirlo:

il principio dell'apparenza...trova applicazione anche nei confronti delle associazioni non riconosciute al fine di rendere le stesse obbligate in via principale, ai sensi dell'art. 38 cod. civ., per l'attività posta in essere da soggetto privo dei poteri rappresentativi dell'associazione stessa.
Rispondi

Da: Vertigo7014/12/2017 12:13:58
Anche sul discorso della prescrizione ho le mie perplessità.
L'atto interruttivo della prescrizione (nel caso di specie, la trasmissione della fattura) nei confronti di uno dei coobbligati in solido ha effetto anche nei confronti degli altri, ai sensi dell'art. 1310 cc.
Rispondi

Da: Vertigo7014/12/2017 12:15:38
@Kekko27
Se sono obbligati in solido, ai sensi dell'art. 38 2° comma c.c., la chiamata in causa può avere un senso solo sotto il profilo del regresso nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1299 c.c.
Rispondi

Da: Luposolitario1414/12/2017 12:16:19
Ma la traccia giusta qual è??
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Da: traccia molto molto difficle14/12/2017 12:17:49
questa traccia mieterà moltissime vittime!!!
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