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14 dicembre 2017: Atto giudiziario CIVILE
461 messaggi, letto 45492 volte
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| Da: Vertigo70 | 15/12/2017 10:57:38 |
| Secondo me è un mero errore materiale (lapsus calami). Chi esamina ha il potere/dovere di interpretare il parere tenendo conto del tenore complessivo dello stesso, non delle sole conclusioni. | |
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| Da: per Vertigo | 15/12/2017 11:04:11 |
| Grazie, ce l'ho messa tutta. Ieri non volevo andare per lo sconforto di questo enorme errore. Ma poi mi sono fatta forza anche grazie a qualche conforto emerso in questo forum alla mia domanda (sono in panico). Grazie, speriamo bene. Credo Correggerà NAPOLI io sono candidata a ROMA | |
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Da: Michelebat87 ![]() | 15/12/2017 11:23:00 |
| Ragazzi, l'audio non era buono in fase di dettatura e ho scritto Società Y anzichè società Epsilon. È un errore grave? | |
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| Da: per MICHELA | 15/12/2017 12:01:39 |
| Tranquilla, considera il mio anno non dettarono tre righe del parere di penale e invertirono i nomi. presi cmq 35 pur scrivendo sempre una cazzata. alla correzione (ritirai i compiti) mi avevano inizialmente sottolineato l'errore ma poi scrissero "vive". | |
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Da: ...il lato oscuro ![]() | 15/12/2017 12:39:50 |
| Camminodiritto ha proposto tra le possibili soluzioni la chiamata del terzo https://www.camminodiritto.it/articolosingolo.asp?indexpage=2608 | |
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Da: Michelebat87 ![]() | 15/12/2017 14:11:28 |
| Scrivere società y non può essere inteso come un segno di riconoscimento? | |
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| Da: cablato | 15/12/2017 15:38:23 |
| @il lato oscuro non solo anche altri siti. Andavano bene entrambe basta motivarla nel caso. | |
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| Da: @Michelebat87 | 15/12/2017 16:12:51 |
| no tranquillo proprio | |
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| Da: @Michelebat87 | 15/12/2017 16:19:08 |
| Michele di che corte sei? | |
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| Da: ledroit | 15/12/2017 17:17:41 |
| Sulla carenza di legittimazione passiva c'è una Cassazione, seppur risalente, a supporto. | |
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| Da: ledroit | 15/12/2017 17:31:35 |
| In punto di carenza di legittimazione processuale di Tizio: Cass. civ., 19/05/1982, n. 3103 Strano c. Unione comm. prov. Reggio Calabria PERSONE FISICHE E GIURIDICHE A norma dell'art. 36 c. c. le associazioni non riconosciute possono stare in giudizio mediante coloro ai quali, secondo gli accordi costitutivi o statutari, è conferita la presidenza o la direzione, mentre le persone che agiscono in nome e per conto di tali associazioni senza siffatta investitura sono bensì responsabili delle obbligazioni assunte, ai sensi dell'art. 38 c. c., ma sono prive della legitimatio ad processum relativamente alle associazioni stesse. FONTI Mass. Giur. It., 1982 Trattandosi di atto giudiziario poteva valere la pena giocarsi anche questa pallottola come preliminare di rito. Concordo con improcedibilità per mancato invito a negoziazione e decadenza del diritto di Epsilon per analogia con fidejussione. Resto e resterò titubante sull'opportunità della chiamata del terzo. La vera differenza comunque la fa l'argomentazione. | |
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Da: Michelebat87 ![]() | 15/12/2017 19:02:38 |
| Bari | |
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| Da: Speranzoso | 15/12/2017 23:55:46 |
| Io non ho indicato il Contributo Unificato (comparsa con chiamata di terzo), è un errore grave? | |
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Da: -Slimer- ![]() | 16/12/2017 08:59:11 |
| In realtà se facevi la chiamata dovevi solo dire che non mutava il valore della causa | |
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| Da: Vertigo70 | 16/12/2017 08:59:16 |
| @ledroit Questa sentenza chiarisce che l'associato in quanto tale è privo di legittimazione a stare in giudizio "Relativamente all'associazione", cioè in nome e per conto della stessa, non che non possa essere citato in giudizio quale soggetto che ha speso il nome dell'associazione, ai sensi dell'art. 38 cc Il creditore ha tutto il diritto di agire contro l'obbligato in solido che ha assunto l'obbligazione per l'associazione, indipendentemente dal fatto che fosse o meno il legale rappresentante della stessa, e tale legittimazione discende dall'espressa previsione dell'art. 38. Quindi a mio avviso non ha senso parlare di carenza di legittimazione passiva. | |
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Da: -Slimer- ![]() | 16/12/2017 09:16:44 |
| Per me c'era solo difetto del diritto d'azione per la maturata deadenza stop quandi domanda inammissibile | |
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Da: sempresimo ![]() | 16/12/2017 09:36:52 |
| Io ho concluso così: a) dichiarare improcedibilità per mancano esperimento negoziazione assistita (pregiudiziale di rito); b) dichiarare prescrizione del diritto in quanto maturata prescrizione breve di un anno prevista per contratto di trasporto (preliminare di merito); c) rigettare in ogni caso domanda (in via preliminare); d) dichiarare decadenza dalla garanzia fideiussoria e per l'effetto rigettare domanda (in via subordinata). Con Vittoria di spese e compensi. | |
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| Da: ramarro gozzo | 16/12/2017 14:24:44 |
| per chiamata in causa serve autonomo contributo unificato. In ogni caso non penso sia errore grave. | |
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| Da: Vete | 17/12/2017 12:37:22 |
| Sono passati ormai parecchi anni dall'abilitazione, ma il ricordo dell'esame di avvocato è rimasto ancora vivo nei miei pensieri. Leggendo le tracce proposte e confrontandole con quelle passate, devo dire che il grado di difficoltà quest'anno era notevole. In questi casi la differenza non la fa tanto la soluzione quanto il ragionamento posto a base dei pareri o degli atti. Che dire, in bocca al lupo a tutti i candidati e futuri colleghi. | |
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Da: sempresimo ![]() | 19/12/2017 16:47:59 |
| Ragazzi a Roma diversi commissari suggerivano di qualificare il contratto come contratto di trasporto e, quindi, di eccepire prescrizione breve di un anno ... nelle altre sedi cosa girava al riguardo? A Napoli? | |
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Da: ambasciador ![]() | 19/12/2017 18:56:45 |
| con molta probabilità si trattava di un contratto d'appalto (di servizi) e la relativa obbligazione si prescrive nel termine ordinario di 10 anni. si trattava di una questione di decadenza.. | |
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| Da: Soter 80 | 20/12/2017 23:30:20 |
| Improcedibilità e decadenza con chiamata in causa dell'associazione per esercitare, nel caso di accoglimento della domanda, azione di regresso nei confronti della stessa | |
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| Da: despacito87 | 21/12/2017 09:53:23 |
| @ambasciador Il tenore della traccia indica in maniera specifica che le brochure (evidentemente già belle che pronte) dovevano essere consegnate presso alcune abitazioni nella città Alfa entro un determinato termine, quali altri servizi sono stati richiesti? Quando chiedi ad un corriere di consegnare dei fascicoli cartacei presso determinati studi di altre città stipuli un appalto o un semplice trasporto ? (ovviamente non parliamo di spedizione) In ogni caso chi non ha parlato del contratto di trasporto non ha qualificato il contratto per niente o lo ha qualificato in altri termini? Mi chiedo, nel primo caso, per quale motivo avrebbero indicato una tipologia di contratto così peculiare anziché indicare una semplice compravendita? la soluzione in tema di negoziazione e decadenza sarebbe stata identica e anche l'eventuale chiamata del terzo.. . | |
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Da: ambasciador ![]() | 21/12/2017 10:29:10 |
| bè, un contratto lo qualifichi perché in caso di mancata cooperazione spontanea dell'obbligato dovrai farlo inquadrare in una disciplina piuttosto che in un'altra. Nella fattispecie il contratto d'appalto di servizi meglio si attagliava alle pattuizioni tra le parti, in quanto l'appaltatore offriva, in sostanza, un'utilità, un servizio (l'attività pubblicitaria) al committente. Quindi il tempo dell'adempimento della controprestazione maturava ex cod. civ. al momento dell'accettazione del servizio da parte del committente e da lì decorreva la prescrizione decennale. Pero' essendo la resp. in oggetto accessoria, seppur solidale, ecco che, in virtu' della disciplina sulla fideiussione applicabile (analogia legis), scattava il termine breve di sei mesi di decadenza con dies a quo, decorrenti dalla scadenza dell'obbligazione principale, che al piu' tardi poteva farsi risalire al tempo del mancato pagamento della fattura ex 1183 cc. io l'ho vista cosi'.. | |
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Da: sempresimo ![]() | 21/12/2017 11:42:51 |
| Ragazzi, a Roma, padiglione 5, girava che fosse qualificabile come "trasporto". Poiché la figura dell' "appalto di servizi di trasporto" è alquanto discussa, non ho azzardato. In veste di difensore ed in base agli elementi della traccia (mera consegna), io l'ho qualificato come trasporto eccependo prescrizione breve di 1 anno; stava a Epsilon poi sostenere qualcosa di diverso. Anche qualora fosse stato qualificabile come "appalto di servizi di trasporto" si sarebbe comunque applicata la prescrizione breve prevista per trasporto (c'è Cassazione al riguardo). Quindi, in entrambi i casi il risultato non sarebbe cambiato: prescrizione breve di un anno. Solo qualora la traccia avesse indicato attività aggiuntive rispetto alla mera "consegna" forse poteva qualificarsi come "appalto di servizi di trasporto"... e poi, il trasporto, ancorché figura autonoma, è già di per sé una specie di appalto. | |
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| Da: despacito87 | 21/12/2017 12:28:02 |
| io la penso come te @sempresimo | |
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Da: rubino87 ![]() | 21/12/2017 18:31:50 |
| non aver eccepito l'improcedibilità è un errore grave? | |
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Da: Soter 80 ![]() | 22/12/2017 07:56:19 |
| C'e' Qualcuno di Lecce? Che indicazioni ha dato la commissione sull'atto di civile? | |
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Da: Soter 80 ![]() | 22/12/2017 07:57:46 |
| La commissione di Lecce che indicazioni ha dato sulla prima traccia? | |
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Da: Tutti scoraggiati ![]() | 22/12/2017 21:38:25 |
| @sempresimo. La traccia voleva solo la decadenza. È ultronea e direi anche errata la qualificazione di trasporto. L'attività era prevalentemente di pubblicizzazione. Ma la traccia non chiedeva una qualifica. Oltretutto è sbagliato chiamare anche il terzo. Non c'era alcun beneficium ordinis o excussionis che giustificasse la chiamata. Illogico poi che un fideiussore (garante) chiami in manleva un garantito. Non c'era poi alcun interesse. Essendo obbligazioni solidali son cause scindibili, rapporti distinti. Quindi Epsilon avrebbe poi agito autonomamente contro Beta. Anche le soluzioni non citano nè il trasporto (tutt'al più poteva esser un appalto) nè la chiamata in causa in quanto inutile | |
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