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14 dicembre 2017: Atto giudiziario CIVILE
461 messaggi, letto 45492 volte

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Da: magister114/12/2017 17:37:17
@Vertigo70
Non condivido quando dici "La chiamata in causa è ammissibile se ritieni la causa comune al terzo (è così non è, visto che abbiamo sostenuto la decadenza nei confronti di Tizio ex art. 1957 cc) o se ricorre una ipotesi di garanzia propria o impropria (che nel caso di specie non c'è)."
In questo caso una garanzia impropria (ma forse anche propria) ritengo che ci sia. In questo caso le fonti della garanzia sono entrambe sancite dalla legge e discendono dagli artt. 1299 in tema di obb. solidali e 1950 in tema di fideiussione.
Rispondi

Da: Euro uguale criminale 14/12/2017 17:45:36
Cosicché ognuno di voi rifletta sulle scemenze che ha postato.
Rispondi

Da: Osse14/12/2017 17:48:28
Comunque io non ho ancora capito un cazzo della traccia!
Rispondi

Da: Calamandrei  14/12/2017 17:50:02
Il coobbligato solidale (nella specie associazione Beta) PUÃ' essere chiamato in garanzia, sia affinché egli subisca gli effetti della sentenza (così non può mettere in dubbio, una volta accertata la sussistenza della solidarietà), sia per agire direttamente nei suoi confronti con l'azione di regresso.
Quindi la chiamata in causa del terzo è perfettamente legittima.
Rispondi

Da: Avvocato8714/12/2017 18:02:26
Roma 18.50
Rispondi

Da: avv...14/12/2017 18:44:12
Scusate sapreste dirmi l'orario di consegna a Napoli?
Rispondi

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Da: rubino87 14/12/2017 18:48:18
Nelle questioni di rito non si poteva mettere che eventualmente Epsilon poteva agire con procedimento d'ingiunzione sulla base della fattura?
Rispondi

Da: Calamandrei  14/12/2017 18:51:13
Era sua facoltà. Mica è condizione di procedibilità il procedimento monitorio!
Rispondi

Da: rubino87 14/12/2017 19:02:40
Infatti la traccia non menziona testualmente "condizioni di procedibilità"
Rispondi

Da: io14/12/2017 19:16:00
La chiamata in causa è sbagliata. Se si ritiene applicabile la disciplina della fideiussione, il fideiussore ha azione di regresso contro il debitore principale solo dopo aver pagato art. 1950cc
Rispondi

Da: Esame esame14/12/2017 19:52:41
In caso di comparsa di risposta con chiamata in causa di terzo va indicato il contributo unificato o non è necessario?
Rispondi

Da: Vertigo7014/12/2017 20:20:40
Certo che va indicato ma che domande fate
Rispondi

Da: Aiuto 12345614/12/2017 20:39:55
Scusate, ho lasciato nel ricopiare un foglio.bianco, che il presidente mi ha fatto barrare. Tipo verbale di udienza...
Secondo voi è un segno di riconoscimento??????aiuto
Rispondi

Da: Vertigo7014/12/2017 20:43:54
No, non è un segno di riconoscimento.
Rispondi

Da: Aiuto 12345614/12/2017 20:46:13
Grazie di cuore!!!
Rispondi

Da: Vertigo7014/12/2017 20:47:05
@calamandrei:
L'azione di regresso presuppone l'obbligazione ad unum debitum. Se il creditore è decaduto ex art. 1957 cc dall'azione contro Tizio, costui non è più condebitore solidale ex art 38 cc e dunque non ha titolo neppure per il regresso.
Rispondi

Da: Vertigo7014/12/2017 20:47:56
Di nulla, stai sereno.
Rispondi

Da: Vertigo7014/12/2017 20:56:14
@ io
La chiamata in causa non andava fatta, ma non per il motivo che adduci ti.

Leggi Cass. n. 12691/2008
Il condebitore solidale, convenuto in giudi­zio dall'unico creditore, può promuovere l'azione di regresso di cui all'art. 1299 c.c. nei confronti degli altri coobbligati anche prima di aver paga­to la propria obbligazione, fermo restando che l'eventuale sentenza di accoglimento non potrà essere messa in esecuzione se chi l'ha promossa non abbia a sua volta adempiuto nei confronti del creditore principale.
Rispondi

Da: Vertigo7014/12/2017 21:04:37
Questa è la soluzione pubblicata da Altalex, esattamente rispondente ai suggerimenti che ho tentato di dare per tutto il pomeriggio, disturbato da quel povero sfigato:
1. improcedibilità per omesso esperimento negoziazione assistita;
2. decadenza ex art. 1957 c.c.
3. niente chiamata in causa.

TRIBUNALE DI

Sezione Civile

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Udienza 25 gennaio 2018

Tizio, c.f. , nato a  il //, e residente in , alla via  n. , rappresentato e difeso, giusta procura alla lite estesa in calce al presente atto, dall'Avv.  del Foro di , c.f. , fax di studio n. , e mail certificata @, nel cui studio legale in , alla via , n. , elegge domicilio, con dichiarazione di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata @.

Convenuto

contro

Epsilon, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. , rappresentata e difesa nel presente giudizio dall' Avv. ,

Attrice

*****

Con la presente comparsa di costituzione e risposta si costituisce in giudizio Tizio, come rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato in epigrafe, il quale contesta specificamente, in fatto ed in diritto, ogni affermazione, deduzione e conclusione presente nell'atto di citazione dell'attrice per le seguenti ragioni.

FATTO

-      - L'odierno convenuto Tizio è un associato di Beta, associazione non riconosciuta che ha per scopo la diffusione della cultura letteraria.

- Nel settembre 2015 Tizio, agendo in nome dell'associazione Beta, concludeva con la società Epsilon un contratto per la consegna, presso le abitazioni del Comune di Alfa, di brochure pubblicizzanti una rappresentazione teatrale prevista per il successivo mese di dicembre.

- Il contratto prevedeva, in particolare, che l'attività di consegna venisse svolta entro la fine del mese di ottobre 2015.

- Risulta pacifico che la società attrice eseguiva regolarmente la prestazione a suo carico nei termini pattuiti.

- Nel settembre 2016 la società Epsilon inviava all'associazione Beta la fattura per l'importo concordato di euro 8.000,00.

- La Beta non onorava il debito.

- Nel luglio del 2017 la società attrice notificava all'odierno convenuto un atto di citazione per l'udienza del 25.01.2018, chiedendo la condanna dello stesso alla corresponsione della somma indicata nella predetta fattura intestata a Beta.

- Tizio prima della notifica della citazione non aveva ricevuto richiesta stragiudiziale alcuna di pagamento della predetta somma.

DIRITTO

In via pregiudiziale di rito, sull'improcedibilità della domanda. La presente controversia riguarda una materia soggetta al procedimento di negoziazione assistita obbligatoria ai sensi dell'art. 3 del D.L. 132 del 2014, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 10.11.2014, n. 162, in quanto concernente la richiesta di pagamento di una somma pari ad 8.000 euro. Più in particolare il precitato art. 3, statuisce che per le azioni riguardanti il pagamento a qualsiasi titolo di somme, purché non eccedenti 50.000 euro "l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale". Al contrario, l'attrice non ha previamente attivato tale meccanismo di risoluzione alternativa della controversia, con conseguente mancato assolvimento della condizione di procedibilità per la proposizione della presente domanda in giudizio. Più precisamente Tizio, in epoca anteriore alla notifica dell'atto di citazione per cui è causa, non riceveva alcun atto stragiudiziale con cui l'attrice gli intimasse il pagamento della somma reclamata e, tanto meno, alcun invito a procedere alla negoziazione assistita.

In via preliminare di merito, sul difetto di una condizione per l'ammissibilità dell'azione, stante l'intervenuta decadenza. Nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale non voglia accogliere l'eccezione di rito sopra sollevata, in ogni caso la domanda proposta dall'attrice deve essere rigettata in quanto assolutamente improponibile.

L'odierno convenuto rileva l'insussistenza del diritto di agire in giudizio vantato dall'attrice per intercorsa decadenza dello stesso. Invero la decadenza dell'azione intrapresa dalla società creditrice si è verificata per il decorso del termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, ai sensi dell'articolo 1957 del codice civile.

In particolare, nell'associazione non riconosciuta la responsabilità personale grava esclusivamente sui soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, attesa l'esigenza di tutela dei terzi che, nell'instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei detti soggetti. Ne consegue che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile tra le garanzie ex lege assimilabili alla fideiussione, con conseguente applicazione dei principi contenuti negli articoli 1944 e 1957 del codice civile.

L'attrice avrebbe pertanto dovuto iniziare l'azione giudiziaria (rectius, avrebbe dovuto proporre "le sue istanze contro il debitore" e "con diligenza" continuarle) nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 1957 del codice civile. Si osserva, più precisamente, che il comma I del medesimo articolo, statuisce che "Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate". Nel caso di specie, la società creditrice Epsilon, eseguita regolarmente la prestazione a suo carico nei termini negozialmente pattuiti, e quindi nel mese di ottobre 2015, inviava all'associazione Beta la fattura per l'importo concordato nel settembre 2016, mentre adiva la giustizia soltanto nel luglio del 2017.

Ciò rappresentato, Tizio non contesta in alcun modo la circostanza che nell'ambito dell'associazione non riconosciuta Beta, avendo agito in nome e per conto dell'associazione, abbia assunto una responsabilità personale e solidale ex lege assimilabile a quella del fideiussore, al contempo rileva tuttavia che l'attrice risultava specificamente onerata dal rispetto del termine di decadenza semestrale, stabilito dalla disciplina in tema di fideiussione (comma I dell' art. 1957 codice civile, rubricato "Scadenza dell'obbligazione principale", collocato nella Sezione titolata "Dell'estinzione della fideiussione"). La spiegata tesi ha recentemente trovato seguito in un dictum reso dalla Suprema Corte di legittimità (Corte di Cassazione, Sezione I civile, Sentenza 17 giugno 2015, n. 12508), dove si è peraltro evidenziata la piena legittimità del sistema di responsabilità sopra descritto: stante l'assimilabilità del rappresentante dell'associazione a quella del fideiussore, consegue la decadenza dell'avente diritto dal suo credito, per non avere proposto la domanda entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.

Ancor più in particolare, nella stessa occasione summenzionata, a fronte dell'asserita illegittimità costituzionale, la Corte Suprema rilevava, al contrario, aderenza al dettato di cui all'art. 24 Costituzione, "in quanto la previsione di un termine che non sia del tutto apparente (e tale non è il termine decadenziale di sei mesi, previsto dall'art. 1957 c.c. nei confronti del fideiussore, considerati anche quelli pari o addirittura più brevi stabiliti con la disciplina c.d. prescrizioni presuntive) non riduce o esclude la tutela e il diritto di azione (che può essere anche dilazionato solo che si interrompa, diligentemente, il decorso di esso)".

Si evidenzia, infine, che la stessa Corte, sul presupposto che nell'ambito delle associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale di chi abbia agito in nome e per conto dell'associazione risulta inquadrabile tra le garanzie ex lege assimilabili alla fideiussione, con la conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 1957 codice civile, compreso il termine di decadenza ivi stabilito, precisava "senza che tale assetto, comportando una sorta di avvalimento di una garanzia personale, menomi alcun diritto, determini un trattamento deteriore per eventuali terzi ovvero - attesa la durata semestrale (e, dunque, non meramente apparente) del termine decadenziale - leda il diritto di azione del creditore".

Da ultimo si osserva che l'accoglimento dell'eccezione di intervenuta decadenza priva l'attrice sia dell'interesse di agire sia della legittimazione attiva, stante la mancanza di una condizione che, al contrario, l'avrebbe legittimata ad agire. Per l'effetto il giudice accertata la fondatezza dell'eccezione de qua, dovrà dichiarare che l'azione è improponibile, ossia che non si può provvedere sulla domanda di merito stante il difetto di una sua condizione di ammissibilità.

Tanto esposto ed argomentato, Tizio, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, rassegna le seguenti

Conclusioni

Voglia il Tribunale di , disattesa ogni domanda ed eccezione contraria

-    

In via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione stante l'omesso esperimento della negoziazione assistita, prevista come obbligatoria nella fattispecie de qua, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 10.11.2014, n. 162 e, per l'effetto, adottare gli opportuni provvedimenti di rito;

In via preliminare: accertare e dichiarare che l'azione esercitata dalla società attrice Epsilon, in persona del l.r.p.t., è improponibile, per intervenuta decadenza, stante il decorso del termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, in virtù del disposto di cui all'articolo 1957 c.c., comma I.

In ogni caso: rigettare la domanda e condannare Epsilon, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle competenze professionali tutte e spese di lite, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.

Si produce:

1) atto di citazione notificato.

, addì

Avv.
Rispondi

Da: Paulurro14/12/2017 21:06:48
Chiamata in causa poteva essere fatta sulla base del 1953 c.c. Numero 1. Non era necessaria, solo una tutela in più e stop. Come l'hanno scorso non sarà questo determinante.
Rispondi

Da: Vertigo7014/12/2017 21:09:35
@paulurro
Se il fideiussore non è più tale perché il creditore è decaduto nei suoi confronti, l'art. 1953 c.c. n. 1 non si applica, quindi la chiamata in causa è inutile.
Concordo però sul fatto che non dovrebbe essere decisiva nella valutazione di sufficienza dell'elaborato.
Rispondi

Da: Vertigo7014/12/2017 21:12:00
questa è la soluzione proposta da scuoladilegge.it
Anche in questo caso niente chiamata in causa:

TRIBUNALE CIVILE DI ______

Nel procedimento R.G. n. ___ - G.I. _________ - promosso con atto di citazione notificato al sig. Tizio in data ____

da

EPSILON - attrice

con l'Avv. _____

contro

TIZIO -  convenuto

*  *  *

Si costituisce nel presente procedimento il sig. Tizio, nato a ____, il ____, C.F. ______ e residente in ___, via ___, n.__ - rappresentato e difeso, come da procura alle liti in calce al presente atto - dall'Avv. _________ (C.F. _______) del Foro di _____ e con domicilio eletto presso lo studio professionale dello stesso sito in __________, via _______ n. ___, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni della presente procedura al n. di fax _______ ovvero all'indirizzo PEC comunicato al proprio Ordine _____________________

*  *  *

Il sottoscritto procuratore, nell'interesse del sig. Tizio, deposita e scambia la seguente

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Premesso in fatto che:

con atto di citazione ritualmente notificato all'odierno convenuto in data ____, la società Epsilon, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti il Tribunale di ____ il sig. Tizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "____".
L'attrice chiedeva infatti la condanna del convenuto al pagamento della fattura di euro  8.000,00 emessa nei confronti dell'associazione non riconosciuta Beta per la fornitura di alcune brochures pubblicizzanti una rappresentazione teatrale dalla stessa organizzata, in virtù del contratto sottoscritto da Tizio in nome dell'associazione nel settembre 2015;
La società Epsilon infatti, dopo aver eseguito regolarmente la prestazione a suo carico nei termini pattuiti (entro ottobre 2015) ed aver inviato nel settembre 2016 la relativa fattura all'associazione Beta, non ricevendo da quest'ultima il pagamento della suddetta fattura, preferiva procedere giudizialmente nei confronti dell'associato in virtù del disposto di cui all'art. 38 c.c.;
Valga dare conto del fatto che sino alla notifica dell'atto di citazione Tizio mai aveva ricevuto alcuna richiesta stragiudiziale di pagamento della predetta somma.
Ciò premesso, la scrivente difesa contesta fermamente tutte ed ognuna delle domande così come avanzate da parte attrice per tutti i motivi che di seguito si andranno ad evidenziare in

DIRITTO

Sull'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della condizione di procedibilità di cui all'art. 3 d.l. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014.

Va preliminarmente eccepita l'improcedibilità della domanda giudiziale ex adverso proposta in quanto controparte, proponendo in giudizio una domanda concernente il pagamento di una somma di denaro non superiore ad euro cinquantamila, avrebbe dovuto preliminarmente esperire il procedimento di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 3, d.l. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014. Non avendo quindi parte attrice previamente attivato tale meccanismo di risoluzione alternativa della controversia, la domanda proposta nel presente giudizio dovrà senza dubbio essere dichiarata improcedibile.

Sulla decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.

Controparte ha errato nel convenire Tizio in luogo dell'Associazione, la quale, deve essere considerata la debitrice esclusiva o principale del preteso diritto di credito.

Quest'ultima infatti, ha anzitutto ratificato l'operato di Tizio, appropriandosi della prestazione fornita in suo favore, sanando così ogni eventuale difetto di potere di rappresentanza.

Inoltre, Beta è colpevole di aver ingenerato nella società Epsilon, con la propria condotta, il legittimo affidamento che Tizio stesse agendo con i poteri rappresentativi di cui in realtà era sprovvisto, risultando vincolata al contratto in quanto rappresentata apparente.

Sul punto, la scrivente difesa intende porre all'attenzione dell'Ill.mo Giudice che Tizio, non godendo di poteri rappresentativi nei confronti di Beta, avrebbe semmai assunto l'obbligazione oggetto della presente causa ai sensi dell'art. 38, comma 2, c.c., il quale, come noto, sancisce la responsabilità personale e solidale di chiunque abbia agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta.

Ciò premesso, va però evidenziato come tale responsabilità sia stata considerata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, certamente solidale, ma accessoria rispetto a quella dell'associazione, con la conseguente assimilabilità dell'obbligazione sorta in capo al rappresentante dell'associazione a quella assunta dal fideiussore e l'applicabilità dell'art. 1957 c.c., il quale prevede la decadenza dell'avente diritto al proprio credito qualora questo non proponga la domanda entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (Cass. Civ. 12508/2015, Cass. Civ. 29733/2011, Cass. Civ. 25748/2008).

La sentenza di Cassazione n. 1451/2015  chiarisce che al ricorrere dei seguenti requisiti si origina il fenomeno della rappresenta apparente: di una situazione di fatto difforme da quella di diritto, della sussistenza della buona fede del terzo che abbia stipulato con il falso rappresentante, nonché della sussistenza di un comportamento colposo del rappresentato idoneo ad ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente.

Il principio dell'apparenza del diritto nella sua declinazione di apparenza colpevole "trova applicazione anche nei confronti delle associazioni non riconosciute al fine di rendere le stesse obbligate in via principale, ai sensi dell'art. 38 c.c., per l'attività posta in essere da soggetto privo dei poteri rappresentativi dell'associazione stessa" ( Cassazione n. 1451/2015).

Ebbene, secondo la scrivente difesa tali elementi sono indubbiamente presenti nel caso di specie: in primis appare rilevante evidenziare come l'oggetto del contratto, consistente nella consegna di volantini pubblicizzanti una rappresentazione teatrale, non potesse essere certamente riferibile a Tizio, soprattutto in considerazione dello scopo di diffusione della cultura letteraria proprio dell'associazione stessa. Secondariamente, va sottolineato come Beta si sia avvantaggiata dell'attività svolta da Tizio in nome dell'associazione stessa, il quale, vista la ristrettezza dei tempi correnti utili ai fini della pubblicizzazione dell'evento (solo un paio di mesi), si è attivato con estrema prontezza, garantendo di fatto a Beta un'adeguata diffusione pubblicitaria dell'evento promosso da quest'ultima. Non meno rilevante appare inoltre la circostanza secondo cui mai, e neppure dopo quasi un anno dal ricevimento della fattura, l'associazione Beta abbia sollevato eccezioni o contestato tale fornitura, palesando la mancanza di poteri rappresentativi in capo a Tizio.

Infine, trattandosi Beta di associazione non riconosciuta e non essendo quindi sottoposta ad alcuna forma di pubblicità legale, appare di evidenza lapalissiana altresì la buona fede del terzo, al quale era evidentemente impossibile verificare i poteri rappresentativi della controparte, non potendo pertanto che basarsi sull'apparenza di trovarsi di fronte ad una persona legittimata ad impegnare l'associazione attraverso la stipulazione di un contratto da cui derivavano valide obbligazioni.

Alla luce di tutto quanto sopra dedotto, non vi è chi non veda come la pretesa della società Epsilon sia da rigettarsi nel merito in virtù anzitutto della ratifica dell'operato di Tizio da parte di Beta, che rende l'Associazione obbligata esclusiva. Tutt'al più Beta sarà obbligata in via principale quale rappresentata apparente.

Qualora Tizio sia ritenuto obbligato ex art. 38 co. 2 in via accessoria, egli nulla dovrà in virtù della intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. per non aver il creditore diligentemente coltivato nel termine semestrale alcuna azione nei confronti dell'associato, la cui posizione è - come detto - analoga a quella del fideiussore.

Tutto ciò premesso, il sig. Tizio come sopra rappresentato, difeso e domiciliato rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:

- In via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda ex adverso proposta per mancato previo esperimento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 3 d.l. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014.

- Nel merito: salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia, rigettare in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto, o comunque non provate, tutte le domande ex adverso proposte in virtù di quanto esposto in narrativa.

- In ogni caso, con vittoria di competenze professionali e spese di lite, oltre rimborso forfettario 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Si producono i seguenti atti e documenti:

copia notificata dell'atto di citazione.
Con riserva di ogni ulteriore deduzione, produzione e migliore istanza istruttoria nei termini di legge.

DICHIARAZIONE DI VALORE DELLA CAUSA

Ai sensi e per gli effetti del d.p.r. n. 115/2002, si dichiara che non è stata proposta domanda riconvenzionale, né è stata formulata chiamata in causa di terzi e che il valore della presente causa rimane, dunque, immutato.

Con osservanza.

Luogo, data

Avv. ______ (firma dell'avvocato)

Rispondi

Da: paulurro14/12/2017 22:14:03
@vertigo. Infatti io l'ho fatta per l'ipotesi in cui non venissero accolte le precedenti difese di tizio (e quindi l'ipotesi della decadenza). In via subordinata ecco. Sì come al solito (dato che metà aula l'ha fatta e metà no) non sarà quello il criterio
Rispondi

Da: Opinion15/12/2017 07:23:58
Sì, effettivamente la chiamata del terzo confligge con lo spirito della sentenza risolutiva della traccia.
Che je frega a tizio di chiamare l'associazione?! Per lui il processo è chiuso
Rispondi

Da: Claudia 15/12/2017 08:45:03
Ciao ragazzi.
Ma se nell'atto di ieri ho messo la competenza del TRIBUNALE DI ALFA, viene considerato un errore o no? Se si, è molto grave?
Rispondi

Da: Catamarurro15/12/2017 09:01:16
@opinion infatti è in subordine, nel senso che chiedi che venga condannata l'associazione qualora il giudice disattenda quanto detto precedentemente (e quindi la decadenza ex 1957).

@claudia anche io ci avevo pensato come foro delle obbligazioni.....in realtà poi non l'ho messo perché ho pensato alfa può anche essere un comune di 1000 abitanti senza tribunale....non penso sia grave....
Rispondi

Da: Claudia 15/12/2017 09:11:19
Come secondo Motivo, ho qualificato il contratto tra epsilon e Tizio come un contratto misto trasporto-appalto, da cui derivava una prescrizione. Il presidente in commissione a Bologna mi ha apertamente portato su questa strada.. quindi: improcedibilità, decadenza e anche prescrizione. Qualcuno sa se è un quid pluris interessante inserire anche una qualificazione del contratto in tal senso?
Rispondi

Da: Vertigo7015/12/2017 10:00:36
Trattandosi di obbligazione pecuniaria da adempiersi nel luogo che aveva il creditore al tempo della scadenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 cpc e 1182 cc, prima di concludere per la competenza territoriale del Tribunale di Alfa bisognerebbe chiedere conoscere la sede legale della creditrice; o in alternativa, la residenza di Tizio, se si volesse utilizzare il criterio di collegamento del foro generale delle persone fisiche.
Rispondi

Da: Vertigo7015/12/2017 10:02:16
Per me è un errore, ma non grave.
Rispondi

Da: per Vertigo15/12/2017 10:46:34
Ciao Vertigo,
nel parere del primo giorno ho sempre e solo sostenuto la nullità della clausola. Chiudendo in parere circa la nullità.
nelle conclusioni però all'ultimo rigo ho scritto: pertanto si potrà agire per la risoluzione, ma io volevo scrivere nullità, e dal contesto del compito emerge che volevo dire nullità perchè non ho mai parlato di risuluzione. è stata una vista enorme.
secondo te è un errore gravissimo?
Rispondi

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