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Concorso MAGISTRATURA 2016
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Da: Commissione di concorso - Messaggio ufficiale ![]() | 12/03/2017 02:20:04 |
| Gentile utente Penalista, con la presente, l'intera Commissione del concorso, per esami, a 350 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 19.10.2015, esprime il più vivo plauso in ordine alla minuta del Suo elaborato pubblicata sul presente forum. Al contempo, la Commissione esprime il più vivo rammarico per il giudizio di non idoneità attribuito al Suo elaborato ufficiale consegnato in sede concorsuale. Distinti saluti. Per la Commissione, f.to: il Presidente | |
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Da: Che ci fai ai fritti, Friol? ![]() | 12/03/2017 08:24:27 |
| Oh, questo volevamo leggere! Siamo tornati in carreggiata, con una ampia e inedita discussione sul...concorso anomalo! :))) | |
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Da: Finalmente ![]() | 12/03/2017 08:39:57 |
| Anonimo, credo che tu già lo sappia, ma la sentenza della Corte non ha fatto retroagire un bel nulla. Sono i meccanismi del nostro ordinamento, per cui agli autori dei fatti commessi prima della legge F.G. e a quelli dp la sentenza della Corte si applica la legge che essi stessi erano in grado di prevedere al tempo in cui hanno commesso il fatto. Per gli altri (2006-2014) continua ad applicarsi la legge dichiarata incostituzionale. Se io commetto un reato nel 2000 e la pena minima è 8 anni, poi interviene una legge nel 2006 che applica un trattamento più favorevole ma nel frattempo viene dichiarata incostituzionale e il mio processo termina dopo la pronuncia della Corte.......non sto facendo retroagire un bel nulla. | |
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Da: Ambaraba ![]() | 12/03/2017 09:17:25 |
| @Saturnino Sarebbe all acqua pazza? | |
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Da: Anonimo salernitano ![]() | 12/03/2017 09:38:12 |
| @Finalmente, perdonami, ma la questione é molto più complessa e intricata rispetto a come l'ho descritta: in realtà io ho semplificato all'estremo quella che é sostanzialmente una questione relativa all'elaborazione norme penali "di favore" vs norme penali "favorevoli" Inoltre, la questione non é stata certo sollevata da uffici giudiziari "minori" - Tribunali o Corti d'Appello - ma dalla Corte di Cassazione (VI sez. pen., cui spettano tabellarmente i procedimenti in tema di stupefacenti nel I quadrimestre di ciascun anno), che con un'ordinanza recente (la n. 1418 12.01.2017), fra l'altro molto ben argomentata, sottopone alla Consulta questa questione - ripeto - molto complessa in tema di (ir)retroattività. Qui puoi trovare i riferimenti della pronuncia, per renderti conto di quanto si tratti di questione importante (à la "Taricco", per intenderci): http://www.giurisprudenzapenale.com/2017/01/22/alla-corte-costituzionale-precluso-lannullamento-delle-norme-penali-favorevoli-la-cassazione-solleva-questione-legittimita-dellart-73-dpr-n-30990/ http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/15/0000075959/Corte_di_Cassazione_sez_VI_Penale_ordinanza_n_1418_17_depositata_il_12_gennaio.html http://www.altalex.com:80/documents/news/2017/01/26/droghe-pesanti-alla-consulta-la-congruita-della-pena-minima Ad ogni modo, per ragioni evidenti di "opportunità" - un organo come la Corte Costituzionale non può "contraddirsi" in tempi così ravvicinati": occorrono almeno dieci anni, e un mutamento del collegio - la questione sarà verosimilmente dichiarata inammissibile. E la cosa si capisce soltanto guardando il relatore cui la questione é stata assegnata: non entro nello specifico dei meccanismi decisori della Corte, limitandomi a rilevare che quando il Presidente assegna una questione ad un relatore che soltanto sei mesi fa ha motivato una sentenza su questione affine, respingendola, gioco forza si prevede che identico sarà l'esito della questione. Comunque, leggiti il provvedimento in questione, perché la questione é davvero interessante. E vedrai che, dopo averlo letto, non solo ti saranno più chiari i termini del problema - rispetto a come io li ho malamente qui esposti - ma forse sarai anche tu d'accordo con la Cassazione. Anonimo salernitano Postilla: goditi quest'ultima settimana di relax, ché dalla successiva inizierai a lavorare! | |
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Da: Finalmente ![]() | 12/03/2017 09:55:37 |
| Grazie caro, scusami se ho frainteso e sono mille volte meno aggiornato di te. Leggerò questi contributi, in bocca al lupo!!! | |
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Da: Anonimo salernitano ![]() | 12/03/2017 10:09:14 |
| Figurati! Crepi il lupo, e auguri a te per l'(imminente) inizio del tuo nuovo impiego! | |
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Da: Penalista ![]() | 12/03/2017 11:04:42 |
| @commissione Questo messaggio proprio non l'ho compreso. Sono mesi che tutti pubblicano scalette e ricostruzioni dei propri compiti. | |
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Da: non credo ci sia nulla da capire ![]() | 12/03/2017 11:21:06 |
| qualche simpaticone che non sapeva cosa scrivere ce ne sono tanti non te la prendere in un forum anonimo é normale anzi guarda che rispetto all'anno scorso il clima é molto migliorato l'anno scorso era un continuo di insulti in questo periodo invece la situazione é molto più tranquilla | |
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Da: Bidibi ![]() | 12/03/2017 11:27:41 |
| Penalista, le cose sono due: o qualcuno rosica o ha voluto fare lo spiritosone a tue spese. In ogni caso, non prendertela | |
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Da: Penalista ![]() | 12/03/2017 11:28:30 |
| È vero, hai ragione. Devo ammettere che su questo forum ho trovato spesso uno spazio di sano confronto e di sostegno "emotivo" durante questa lunga attesa. Non sempre chi ti circonda nella vita reale è in grado di capire fino in fondo ciò che si prova, solo chi vive la tua stessa esperienza riesce ad afferrare certe sensazioni e a comprendere certi stati d'animo. Ci siamo fatti molta compagnia :D | |
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Da: Penalista ![]() | 12/03/2017 11:30:02 |
| Grazie per le vostre risposte! | |
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| Da: Giulia | 12/03/2017 11:34:47 |
| @penalista credo che tu abbia scatenato l'ira di qualcuno che non ha retto il confronto! Ti auguro il meglio | |
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Da: Penalista ![]() | 12/03/2017 11:38:29 |
| @Giulia Sei molto dolce, grazie! Anche io ti auguro il meglio!!!! | |
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| Da: !!! | 12/03/2017 11:41:51 |
| O è un rosicone per i complimenti a te fatti nel forum o è semplicemente qualcuno dotato di humor inglese. Non si sa se rimanere sbigottiti o ridere e, quindi, ridiamo. | |
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| Da: Quanta secatura in arrivo | 12/03/2017 11:55:58 |
| Per Sez. 1, n. 38549 del 08/07/2014 Ud. (dep. 19/09/2014) Rv. 260797, è configurabile la partecipazione, a titolo di concorso morale, nell'omicidio di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, in quanto l'errore esecutivo non ha alcuna incidenza sull'elemento soggettivo del partecipe morale, essendosi comunque realizzata l'azione concordata con l'autore materiale, il cui esito aberrante è privo di ogni rilevanza ai fini della qualificazione del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Secondo Sez. 1, n. 40513 del 21/09/2001 Cc. (dep. 14/11/2001) Rv. 220238, è configurabile la partecipazione, a titolo di concorso morale, nell'omicidio di persona diversa da quella cui l'aggressione era diretta ("aberratio ictus"), in quanto l'errore esecutivo non ha alcuna incidenza sull'elemento soggettivo del partecipe morale, essendosi comunque realizzata l'azione concordata con l'autore materiale, il cui esito aberrante è privo di ogni rilevanza ai fini della qualificazione del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Nel caso di specie, l'imputato, appartenente ad una associazione criminale, era gravemente indiziato di essere il mandante dell'omicidio di una coppia di coniugi, sopravvissuti all'aggressione, nella quale, invece, aveva trovato la morte la figlia minorenne. "Premesso che, secondo la prospettazione accusatoria, l'Anastasio ebbe a svolgere nell'azione delittuosa il ruolo di determinatore ed organizzatore, per la sua collocazione apicale nell'associazione camorristica, va rilevato che la posizione del concorrente morale è compatibile con lo schema legale dell'"aberratio ictus", di cui all'art. 82 c.p.. È condivisibile, sul punto, il rilievo difensivo circa la improprietà del richiamo, contenuto nell'ordinanza gravata, all'art. 116 c.p., per l'evidente considerazione che questa norma disciplina il così detto concorso anomalo, nel quale l'evento realizzato è diverso e, in quanto tale, non voluto da taluno dei concorrenti, mentre nel caso previsto dall'art. 82 c.p. l'evento verificatosi è quello voluto ed è diversa soltanto la persona concretamente offesa. Tuttavia, l'errore di diritto in cui è incorso il Giudice di merito, non incidendo sugli aspetti sostanziali della decisione, non comporta nullità del provvedimento impugnato, essendo emendabile da questa Corte, ai sensi dell'art. 619 co. 1 c.p.p., alla stregua dei criteri ermeneutici che di seguito si espongono. Il connotato fondamentale dell'istituto dell'"aberratio ictus" risiede nella identità del bene giuridico tutelato in relazione all'evento voluto e a quello, non voluto, realizzato dal reo per errore incidente nella fase esecutiva del reato. Il legislatore, per evidenti ragioni di prevenzione generale, ha omologato i due eventi agli effetti della sanzionabilità penale sotto il profilo oggettivo e soggettivo, definendo normativamente la fattispecie in ragione della riconosciuta indifferenza, ai fini giuridici, dell'identità della persona offesa dal reato, concretamente diversa da quella a cui l'offesa era diretta. Ne consegue che, consistendo il dolo del concorrente morale nell'istigare, determinare o rafforzare l'altrui volontà criminosa e non anche nella specifica rappresentazione di qualsivoglia sviluppo, relativamente alle modalità di esecuzione del reato concordato, nessuna incidenza sull'elemento soggettivo del partecipe morale può avere l'errore esecutivo, essendosi realizzata da parte dell'autore materiale proprio l'azione concordata, il cui esito aberrante, limitato alla identità della persona offesa è, per l'espresso disposto dell'art. 82 c.p., privo di ogni rilevanza ai fini della qualificazione del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo: l'errore esecutivo, che ha determinato l'offesa a persona diversa da quella presa di mira, è irrilevante per l'esecutore materiale, il quale ha commesso l'errore e, quindi, a maggior ragione, per il concorrente morale. Pertanto, l'impugnazione deve essere rigettata, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento". Per Sez. 1, n. 35386 del 05/06/2001 Cc. (dep. 27/09/2001 ) Rv. 219751, la disciplina del c.d. "concorso anomalo", contenuta nell'art.116 cod. pen., può trovare applicazione anche nel caso di delitti caratterizzati dall'offesa a persona diversa da quella cui l'aggressione era diretta ("aberratio ictus"), non incidendo la divergenza degli effetti della condotta illecita rispetto all'obiettivo originariamente determinato sul tessuto psicologico dell'azione , nella trama del quale si è strutturalmente inserito il contributo del partecipe, da riguardarsi quindi come responsabile - al pari dell'autore materiale - anche del delitto diverso da quello da entrambi originariamente concordato. "La questione sollevata circa la legittimità della configurazione ex art. 116 C.P. di una responsabilità del ricorrente per attività delittuose estranee al mandato conferito agli esecutori è manifestamente infondata. Infatti, per consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un. 19.6/22.10.1996, Di Francesco), sia al giudice chiamato ad applicare la misura coercitiva, sia al Tribunale del riesame è consentito rettificare la qualificazione data dal pubblico ministero ai fatti per cui si procede; ciò in applicazione del principio di legalità, per cui spetta in ogni caso al giudice - e quindi anche in sede cautelare - attribuire la corretta qualificazione giuridica alla vicenda descritta nell'imputazione, senza che ciò incida sull'autonomo potere di iniziativa del P.M., che rileva esclusivamente sotto il diverso profilo dell'immutabilità della formulazione del fatto inteso come accadimento materiale. Nel caso di specie la condotta materiale contestata - consistente nell'avere aperto il fuoco contro un gruppo di persone che si trovavano con la vittima designata correttamente attribuita - nei confronti di partecipe alla fase deliberativa e preparatoria - a titolo di concorso pieno nel tentato omicidio del Terracciano, indicato come obbiettivo dell'attentato, e di concorso anomalo per i reati commessi ai danni delle altre persone offese; ciò a prescindere dalla sussistenza, o meno, di una "aberratio ictus" (in effetti, l'indiscriminata azione di fuoco sarebbe piuttosto interpretabile come indicativa di dolo diretto non intenzionale degli esecutori, anziché di errore nell'uso dei mezzi apprestati), poiché anche nei delitti caratterizzati dall'offesa a persona diversa da quella cui l'aggressione era diretta è configurabile la partecipazione di terzi a titolo di concorso anomalo, non incidendo la divergenza degli effetti della condotta illecita dall'obbiettivo originariamente determinato sul tessuto psicologico dell'azione, nella trama del quale si è strutturalmente inserito il contributo del partecipe, responsabile - come l'autore materiale - pure del delitto diverso da quello da entrambi concordemente voluto (Cass., Sez. 1^, 24.11.1988/6.12.1989, DiCicco)". | |
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| Da: Quanta secatura in arrivo | 12/03/2017 11:56:08 |
| Per Sez. 1, n. 38549 del 08/07/2014 Ud. (dep. 19/09/2014) Rv. 260797, è configurabile la partecipazione, a titolo di concorso morale, nell'omicidio di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, in quanto l'errore esecutivo non ha alcuna incidenza sull'elemento soggettivo del partecipe morale, essendosi comunque realizzata l'azione concordata con l'autore materiale, il cui esito aberrante è privo di ogni rilevanza ai fini della qualificazione del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Secondo Sez. 1, n. 40513 del 21/09/2001 Cc. (dep. 14/11/2001) Rv. 220238, è configurabile la partecipazione, a titolo di concorso morale, nell'omicidio di persona diversa da quella cui l'aggressione era diretta ("aberratio ictus"), in quanto l'errore esecutivo non ha alcuna incidenza sull'elemento soggettivo del partecipe morale, essendosi comunque realizzata l'azione concordata con l'autore materiale, il cui esito aberrante è privo di ogni rilevanza ai fini della qualificazione del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Nel caso di specie, l'imputato, appartenente ad una associazione criminale, era gravemente indiziato di essere il mandante dell'omicidio di una coppia di coniugi, sopravvissuti all'aggressione, nella quale, invece, aveva trovato la morte la figlia minorenne. "Premesso che, secondo la prospettazione accusatoria, l'Anastasio ebbe a svolgere nell'azione delittuosa il ruolo di determinatore ed organizzatore, per la sua collocazione apicale nell'associazione camorristica, va rilevato che la posizione del concorrente morale è compatibile con lo schema legale dell'"aberratio ictus", di cui all'art. 82 c.p.. È condivisibile, sul punto, il rilievo difensivo circa la improprietà del richiamo, contenuto nell'ordinanza gravata, all'art. 116 c.p., per l'evidente considerazione che questa norma disciplina il così detto concorso anomalo, nel quale l'evento realizzato è diverso e, in quanto tale, non voluto da taluno dei concorrenti, mentre nel caso previsto dall'art. 82 c.p. l'evento verificatosi è quello voluto ed è diversa soltanto la persona concretamente offesa. Tuttavia, l'errore di diritto in cui è incorso il Giudice di merito, non incidendo sugli aspetti sostanziali della decisione, non comporta nullità del provvedimento impugnato, essendo emendabile da questa Corte, ai sensi dell'art. 619 co. 1 c.p.p., alla stregua dei criteri ermeneutici che di seguito si espongono. Il connotato fondamentale dell'istituto dell'"aberratio ictus" risiede nella identità del bene giuridico tutelato in relazione all'evento voluto e a quello, non voluto, realizzato dal reo per errore incidente nella fase esecutiva del reato. Il legislatore, per evidenti ragioni di prevenzione generale, ha omologato i due eventi agli effetti della sanzionabilità penale sotto il profilo oggettivo e soggettivo, definendo normativamente la fattispecie in ragione della riconosciuta indifferenza, ai fini giuridici, dell'identità della persona offesa dal reato, concretamente diversa da quella a cui l'offesa era diretta. Ne consegue che, consistendo il dolo del concorrente morale nell'istigare, determinare o rafforzare l'altrui volontà criminosa e non anche nella specifica rappresentazione di qualsivoglia sviluppo, relativamente alle modalità di esecuzione del reato concordato, nessuna incidenza sull'elemento soggettivo del partecipe morale può avere l'errore esecutivo, essendosi realizzata da parte dell'autore materiale proprio l'azione concordata, il cui esito aberrante, limitato alla identità della persona offesa è, per l'espresso disposto dell'art. 82 c.p., privo di ogni rilevanza ai fini della qualificazione del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo: l'errore esecutivo, che ha determinato l'offesa a persona diversa da quella presa di mira, è irrilevante per l'esecutore materiale, il quale ha commesso l'errore e, quindi, a maggior ragione, per il concorrente morale. Pertanto, l'impugnazione deve essere rigettata, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento". Per Sez. 1, n. 35386 del 05/06/2001 Cc. (dep. 27/09/2001 ) Rv. 219751, la disciplina del c.d. "concorso anomalo", contenuta nell'art.116 cod. pen., può trovare applicazione anche nel caso di delitti caratterizzati dall'offesa a persona diversa da quella cui l'aggressione era diretta ("aberratio ictus"), non incidendo la divergenza degli effetti della condotta illecita rispetto all'obiettivo originariamente determinato sul tessuto psicologico dell'azione , nella trama del quale si è strutturalmente inserito il contributo del partecipe, da riguardarsi quindi come responsabile - al pari dell'autore materiale - anche del delitto diverso da quello da entrambi originariamente concordato. "La questione sollevata circa la legittimità della configurazione ex art. 116 C.P. di una responsabilità del ricorrente per attività delittuose estranee al mandato conferito agli esecutori è manifestamente infondata. Infatti, per consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un. 19.6/22.10.1996, Di Francesco), sia al giudice chiamato ad applicare la misura coercitiva, sia al Tribunale del riesame è consentito rettificare la qualificazione data dal pubblico ministero ai fatti per cui si procede; ciò in applicazione del principio di legalità, per cui spetta in ogni caso al giudice - e quindi anche in sede cautelare - attribuire la corretta qualificazione giuridica alla vicenda descritta nell'imputazione, senza che ciò incida sull'autonomo potere di iniziativa del P.M., che rileva esclusivamente sotto il diverso profilo dell'immutabilità della formulazione del fatto inteso come accadimento materiale. Nel caso di specie la condotta materiale contestata - consistente nell'avere aperto il fuoco contro un gruppo di persone che si trovavano con la vittima designata correttamente attribuita - nei confronti di partecipe alla fase deliberativa e preparatoria - a titolo di concorso pieno nel tentato omicidio del Terracciano, indicato come obbiettivo dell'attentato, e di concorso anomalo per i reati commessi ai danni delle altre persone offese; ciò a prescindere dalla sussistenza, o meno, di una "aberratio ictus" (in effetti, l'indiscriminata azione di fuoco sarebbe piuttosto interpretabile come indicativa di dolo diretto non intenzionale degli esecutori, anziché di errore nell'uso dei mezzi apprestati), poiché anche nei delitti caratterizzati dall'offesa a persona diversa da quella cui l'aggressione era diretta è configurabile la partecipazione di terzi a titolo di concorso anomalo, non incidendo la divergenza degli effetti della condotta illecita dall'obbiettivo originariamente determinato sul tessuto psicologico dell'azione, nella trama del quale si è strutturalmente inserito il contributo del partecipe, responsabile - come l'autore materiale - pure del delitto diverso da quello da entrambi concordemente voluto (Cass., Sez. 1^, 24.11.1988/6.12.1989, DiCicco)". | |
| Rispondi | |
Da: Per penalista ![]() | 12/03/2017 11:57:18 |
| Ottima scaletta anche secondo me | |
| Rispondi | |
Da: Bastaurc ![]() | 12/03/2017 11:58:07 |
| x anonimo Scusa se mi intrometto, ma come fai a sostenere che già dalla prossima settimana inizieremo a lavorare? :) | |
| Rispondi | |
| Da: hai fatto bene a postarla.. | 12/03/2017 12:00:24 |
| Si era questo il caso. L'esecutore spara all'impazzata per uccidere una persona, ne uccide più di uno e la giurisprudenza gli ha dato 116 82 e 575 :) | |
| Rispondi | |
Da: Penalista ![]() | 12/03/2017 12:07:37 |
| Si, l'art.116 configura un'aberratio delicti concorsuale. Chi lo ha scritto nel tema ha fatto più che bene! | |
| Rispondi | |
| Da: si ok tutto giusto ma... | 12/03/2017 12:09:53 |
| c'è pure la sentenza liguori che dice la stessa cosa e pure la sentenza che alla fine da l'omicidio preterintenzionale ex 110 e non ex 116 tutto corretto. Non conosco nemmeno una persona che l'ha fatto così comunque. | |
| Rispondi | |
| Da: Giulia | 12/03/2017 12:16:40 |
| Grazie 😊 | |
| Rispondi | |
| Da: Considerazione | 12/03/2017 12:25:43 |
| Io il 116 l' ho escluso...solo 110 | |
| Rispondi | |
Da: Mah ![]() | 12/03/2017 12:27:07 |
| Secondo me passeranno in temi meglio impostati e argomentati, a prescindere dalla soluzione data. Seguendo il corso Giovagnoli, lo stesso, nell'ultima lezione, rammentò che il tema è ragionamento, che può anche concludersi senza una soluzione univoca e condivisa. | |
| Rispondi | |
Da: Anonimo salernitano ![]() | 12/03/2017 12:27:27 |
| Caro Bastaurc, premesse le congratulazioni per il tuo percorso e, soprattutto, le mie attestazioni di stima personale - ho letto i tuoi interventi, sempre molto misurati, composti e "partecipativo" - posso dirti che la vostra presa di servizio dovrebbe avvenire entro e non oltre la penultima settimana di marzo - quindi: non la settimana entrante, ma la successiva. Il problema per voi nominati con D.M. 18.02.2017 é essenzialmente legato alla nuova calendarizzazione del tirocinio e, soprattutto, alle linee guida radicalmente nuove che il CSM deve emanare a breve. Come saprai, infatti, il vostro tirocinio ha cadenze e tempistiche del tutto diverse da quelle passate, per via di quanto disposto dal D.L. 168/2016. Dunque, si sta lavorando per farvi iniziare il tirocinio ordinario l'1 aprile; ma, per l'appunto, le linee guida del CSM - quelle che scandiscono l'intero tirocinio per tutti voi m.o.t. - quest'anno devono essere riscritte interamente. E la cosa ha comportato un po' più di tempo del previsto. Ad ogni modo, di quanto ti ho riferito dovresti trovare i riferimenti a partire da domani, lunedì 13 marzo. Proprio domani, infatti, sarà online il nuovo sito del CSM, dove sarà possibile leggere ciò che finora é sempre rimasto "nell'ombra": tutte le pratiche, gli o.d.g., i pareri e le delibere relative ai magistrati. Per quanto riguarda le materie "concorso da magistrato e tirocinio m.o.t.", la competenza spetta alla III commissione consiliare. Proprio a partire da domani potrai tu stesso leggere le tempistiche relative al tirocinio, perché verranno rese pubbliche nella pagina dedicata. Comunque, l'informazione sulla vostra presa di servizio che ho dato mi é stata riferita da un consigliere di cassazione con cui la settimana scorsa, per ragioni accademiche, ho avuto modo di scambiare una conversazione. Ma - ti ripeto - da domani sarà online il nuovo sito del CSM, e quindi tutto ciò che riguarda i concorsi in magistratura e la formazione iniziale sarà liberamente consultabile da chiunque. | |
| Rispondi | |
Da: Assurdit ![]() | 12/03/2017 12:31:29 |
| @penalista Dai è una cosa goliardica...... La tua scaletta è eccellente..... | |
| Rispondi | |
Da: Mah ![]() | 12/03/2017 12:31:45 |
| Ma io ho capito che Bastaurc ha vinto il concorso qualche anno fa. È Finalmente ad aver vinto l'ultimo concorso (quello dei famigerati derivati, luglio 2015 per intenderci) e deve ancora iniziare. Forse mi sbaglio! | |
| Rispondi | |
Da: Penalista ![]() | 12/03/2017 12:59:10 |
| @Assurdit :D | |
| Rispondi | |
| Da: A proposito di geni | 12/03/2017 13:18:46 |
| Per penale la svolta decisa verso il rigetto definitivo della resp. oggettiva è la Corte Cost. del 2007... un tema di magistratura nel 2016-2017 non può contenere resp. oggettiva. Se si va a cercare nella giurisprudenza più datata si troveranno ancora casi in cui viene attribuita una resp. oggettiva. Per questo è male fidarsi troppo della giurisprudenza. Chi segue la giurisprudenza si prende N.I., chi segue i manuali invece supera il concorso. La giurisprudenza è accettabile solo quella assolutamente consolidata e granitica, e quella recentissima di cui non si può non tenere conto. | |
| Rispondi | |
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