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Concorso MAGISTRATURA 2016
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Da: ma scusate16/07/2016 22:12:20
In caso di aberatio ictus monolesiva, la regola adottata dal c.p., ancorche' non coerente con ilprincipio di colpevolezza, e' quella dell'irrilevanza dell'identita' della vittima del reato, in particolar modo con riguardo ai delitti di sangue (si tratta della stessa regola dell'irrilevanza dell'error in persona); quindi l'agente-esecutore risponde di omicidio doloso anche se uccide, per errore nell'uso dell'arma adoperata o per altra causa, persona diversa da quella verso cui era diretta la condotta omicida; e cio', si badi, a prescindere da qualsivoglia indice di colpevolezza.
E in concorso con l'esecutore risponde di omicidio doloso, ex art. 110, anche il mandante, a prescindere dalla ricorrenza di qualsivoglia indice di prevedibilita' rispetto all'omicidio di persona diversa da quella designata. La responsabilita' dell'esecutore, insomma, si estende in modo pieno ed automatico al mandante.
Questa e' la ricostruzione o lettura preferibile.
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Da: pedrinhopaulista 16/07/2016 22:18:56
m.......secondo me un bel pò di prevedibilità serve " ma scusate".... troppo oggettivo il tutto.... troppi automatismi...vabe chi vivrà vedrà
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Da: .............. 16/07/2016 22:24:22
L'aberratio é una deroga al principio di personalità della responsabilità penale, perché si risolve in un'imputazione per dolo fittizio di una codizione psicologica di non volontà. come tale, va interpretata restrittivamente. E visto che l'82 si riferisce alla sola ipotesi monosoggettiva, non la si può applicare alle ipotesi di concorso eventuale di persone. Tanto più se si pensa che il legislatore del 30 ha già codificato nella disciplina del concorso di persone una fattispecie simile quanto a deroghe del principio di personalità. ossia il 116.
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Da: Yes yes16/07/2016 22:32:39
Esatto concordo. È un' ipotesi eccezionale. Assolutamente non estendibile
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Da: DOLO16/07/2016 22:39:15
Che sciocchezza. Non esistono deroghe al principio di personalità, che ha rango costituzionale. Semplicemente la persona offesa non è un elemento costitutivo del reato, quindi non rientra nel fuoco del dolo. Il fatto tipico è volere la morte di un uomo, non di un determinato uomo. Capisco che avete il tema in altro modo, ma alla Commissione importerà poco.
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Da: concordo 16/07/2016 22:44:29
Ha ragione @.............
Imputare per dolo quello che dolo non é, specie dopo la sentenza del 1988 sull'errore in legge penale, significa non tenere conto dell'art 27 della costituzione e di tutta l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinaria che sono state fatte intorno ad esso.
La tesi della responsabilità dolosa del mandante ex 110 poteva forse essere sostenuta nel 1940. ma da quando c'é la costituzione, o perlomeno a partire dalla sentenza 364 del 1988, l'interprete dovrebbe stare molto attento a spacciare per doloso un comportamento che palesemente non lo é.
Inoltre, farlo, oltre che in violazione palese dell'art. 27, é anche un'operazione del tutto inutile, visto che per punire il mandante in questi casi va già bene il 116, ovviamente riletto in conformità a costituzione.
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Da: No16/07/2016 22:47:00
Il fatto tipico oggetto del dolo è l evento hic et nunc. Cioè l evento concreto. Se non ci fosse l art 82 il reo risponderebbe di omicidio colposo. È un modo per punire peggio chi voleva uccidere già qualcuno . Se non ci fosse l art 82 l errore escuderebbe il dolo e l esecutore risponderebbe di omicidio colposo. Hai voglia se fa parte del fatto tipico.
Rispondi

Da: No16/07/2016 22:51:23
Lo  dicono tutti che  l esecutore nell aberratio è vin colpa e semplicemente viene punito per dolo. Non si può estendere la norma automaticamente al concorrente
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Da: secondo me 16/07/2016 22:52:00
Potevano andare bene tutti e 2 gli articoli.
Chi ha detto responsabilità ai sensi del 110, 82 e 575 ha dato un'interpretazione un po' più antiquata e meno conforme a costituzione.
Chi ha detto responsabilità ai sensi del 116, 82 e 575 si é mostrato più attento ai principi costituzionali che governano il diritto penale.
Quoad poenam le 2 ricostruzioni sono poi identiche.
Si trattava quindi di argomentare una piuttosto di un'altra
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Da: Dire che 16/07/2016 23:22:02
in quel caso, il mandante é in dolo significa buttare nel cesso la costituzione e fare un balzo indietro di 80 anni in un colpo solo. chi lo ha fatto ha palesemente dato una lettura delle norme penali in contrasto con la costituzione. che, piaccia o meno, in diritto penale ha molta importanza! Di questo i commissari non potranno non tenere conto!
Rispondi

Da: Autore mediato16/07/2016 23:31:23
Per esempio.
Rispondi

Da: pops17/07/2016 01:06:27
ancora con sto 116....
bah!
non sono un seguace di bellomo, ma la sua spiegazione della traccia (in cui esclude chiaramente l'applicabilità del 116) mi pare ineccepibile.
vedremo tra qualche mese.
Rispondi

Da: rex17/07/2016 02:24:52
mi pare che bellomo richiami una sentenza del 2014 in cui si applica il 110, non il 116.
diciamo che:
A)applicare il 116 striderebbe col dato letterale (uccidere A anzichè B non è reato diverso), consentirebbe di utilizzare un correttivo (quello della prevedibilità in concreto) rispettoso della colpevolezza e porrebbe però anche importanti difficoltà probatorie (in pratica, per potere condannare il mandante, bisognerebbe dimostrare che egli poteva prevedere l'errore inabilità ed il conseguente omicidio a persona diversa)
B)applicare il 110 (come pare faccia la giurisprudenza) ci costringe, di fatto, a sposare una nozione di dolo astratto (il mandante voleva la morte di un uomo e vede realizzarsi la morte di un uomo), che pone seri dubbi di compatibilità con il principio di colpevolezza.
in particolare, applicare il 110, significa trasporre sul mandante la finzione di dolo prevista dall'art 82 cp per l'autore del reato.

e fin qui, al netto della difficile compatibilità con l'art 27 cost, il discorso potrebbe pure fermarsi ed avere una sua logica (in chiave pratica): in sostanza, detto in parole povere, per esigenze prevalentemente general-preventive, in modo condivisibile o meno, la giurisprudenza ritiene che il mandante non debba farla franca in caso di errore inabilità dell'esecutore.
si superano quindi le eventuali difficoltà probatorie (che sarebbero determinate dall'applicazione del filtro della prevedibilità in concreto ex art 116) e si puniscono questi mandanti senza particolari problemi ex art 110 (anche se, a livello teorico, questo dolo astratto è davvero contiguo alla responsabilità oggettiva).

qui però subentra il vero casino (e lo stesso bellomo nè dà atto incidentalmente): l'operazione della giurisprudenza (ossia applicare il 110, con trasposizione del "dolo" ex art 82 sul mandante) può avere un senso se riteniamo che l'art 82 preveda, appunto, un' imputazione soggettiva dolosa.
se, invece, come dice la dottrina maggioritaria, l'art 82 è un'ipotesi di responsabilità oggettiva (da correggere con la prevedibilità in concreto), di fatto, perveniamo alla stessa conclusione a cui perverremmo applicando il 116 (!)
infatti, prevedibilità in concreto richiede il 116, prevedibilità in concreto richiederebbe l'art 82 (sia per punire l'autore sia, a fortiori, per punire il mandante).  
sposando questa impostazione, dunque, aderire al 110 o al 116 non determinerebbe alcuna differenza sul piano pratico.
Rispondi

Da: rex17/07/2016 02:30:22
*ne dà atto
Rispondi

Da: Penale 17/07/2016 03:30:03
Non fa proprio per voi !
Rispondi

Da: Penale 17/07/2016 03:30:16
Non fa proprio per voi !
Rispondi

Da: Commissario di penale17/07/2016 07:58:25
L'omicidio di persona diversa non è reato diverso. E' sempre omicidio, cioè 575 cp. Aggiungo che, qualora si ritenesse che l'omicidio di persona diversa non è doloso, il 116 non potrebbe comunque trovare applicazione, perché riguarda il reato non voluto da taluno dei concorrenti. Mentre qui non l'avrebbe voluto nessuno.
Rispondi

Da: @pedrina 17/07/2016 08:37:31
No, reato da intendersi come voluto in funzione della fictio iuris di cui all'art 82
Rispondi

Da: @commissario di penale 17/07/2016 08:44:32
Sei appena riuscito a dire 2 stronzate insieme in quelle poche righe che hai scritto. Non era cosa facile da fare, ma tu ci sei riuscito!
1) nessuno ha mai sostenuto che il titolo di imputazione fosse 116-575. Il titolo  é 116-82-575 in combinato disposto. Il qual rilievo manda subito subito a puttane la tua ultima aggiunta sull'applicabilità tra 116 e dolo, di cui nessuno che sostenga il 116 ha mai parlato. Se vi fosse dolo Il 116 non sarebbe applicabile mai, essendolo il 110. Il problema grande come un grattacielo se lo dovrebbe porre chi continua a sostenere che l'atteggiamento del mandante verso la morte di vittima diversa sia propriamente doloso.
A questo punto, stronzata per stronzata, perché non dire che si tratta di atteggiamento preterintenzionale? Tanto il livello di insostenibilità é identico.
E siamo cosialla stronzata number one.
2) Sul reato diverso da quello voluto e programmato si tratta soltanto di interpretare l'espressione reato diverso: se la si interpreta come diverso titolo di reato, allora avresti ragione te. Se la si interpreta come concreto episodio delittuoso, la tua tesi va in vacca. Perché é chiaro che programmare e pagare qualcuno per uccidere Tizio e scoprire poi che a morire é stato Sempronio sono due episodi criminosi diversi. Dunque tutta questa tua perentorietà potresti anche lasciarla a casa.
E chiudiamo così con la stronzata number two.
Rispondi

Da: @pedrina 17/07/2016 08:46:49
Che logica c'è poi nel dire che siccome il 116 non va bene perché non era voluto dall'esecutore (per il quale comunque c'è il richiamo espresso dell'82) allora applichiamo il 110 dicendo che era voluto da tutti e due. A sto punto applichiamo direttamente il 113 e diciamo che non era voluto Da nessuno dei due
Rispondi

Da: @pedrina 17/07/2016 08:52:06
A parte il fatto che se proprio la vogliamo dire tutta omicidio colposo e omicidio doloso sono due titoli di reato diversi (575 e 589)
Rispondi

Da: ?? 17/07/2016 09:00:31
Ma nessuno ha preso in considerazione l'idea di assolvere sia il mandante che l'esecutore e di condannare la vittima designata poi salvatasi? Secondo me é tutta colpa sua se é morta un'altra persona... se fosse morta lei noi non ci saremmo mai trovati in tutto questo casino!
Merita l'ergastolo!
Rispondi

Da: @pedrina 17/07/2016 09:10:51
Ahahahahhah è vero, maledetta!
Rispondi

Da: Ahahahahah!! 17/07/2016 09:14:50
Giusto!!!! Tutta colpa sua!!!
Rispondi

Da: @pedrina 17/07/2016 09:30:11
E che quello commesso dall'esecutore, inoltre, è il 575 in combinato con l'82 mentre il mandante voleva il 575 secco.
Rispondi

Da: ma infatti 17/07/2016 09:42:20
Ma infatti il 116 si applicava pacificamente al tema di penale.
E il titolo del reato commesso é pacificamente un reato diverso rispetto a quelli voluto.
Il mandante voleva il 575 (omicidio volontario).
Nei fatti però é poi stato commesso un omicidio di persona diversa da quella voluta.
E questo fa sì che muti il titolo di reato, che ora diventa 575-82.
Reato pacificamente e platealmente diverso rispetto a quello voluto.
Se la vittima originariamente designata fosse stata quella poi effettivamente uccisa, il mandante avrebbe risposto penalmente ex artt. 110-575.
Il titolo di reato monosoggettivo però é poi mutato per errore-inabilità commesso dall'esecutore, ossia si é verificato un reato diverso (575-82) da quello voluto (575).
E nel concorso di persone questa fattispecie rientra pacificamente nel 116.
Il mandante sarà dunque incriminabile ai sensi degli artt. 116-82-575 c.p.
Rispondi

Da: @stasera zumba 17/07/2016 09:44:45
E non capisco nemmeno da dove levi fuori il "voluto" dell'esecutore per l'applicazione del 116. La norma dice reato commesso dall'esecutore diverso da quello voluto dal mandante
Rispondi

Da: Commissario di penale17/07/2016 09:49:33
Farneticate. Bellomo e la giurisprudenza pacifica della Cassazione escludono il 116. Ci vediamo a febbraio.
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Da: @commissario penale 17/07/2016 09:52:11
Certo, perché premieranno chi impara a memoria la cassazione probabilmente.
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Da: egoarcadia  17/07/2016 09:56:42
Cia a tutti... Un info cooperativa ed organizzativa..... Visto che gli scritti usciranno verso marzo 2017,ed essendo uno dei pazzi 2900 e rotti che hanno consegnato, ritenete che lo studio delle materie X l'ora le debba iniziare da subito o attendere i risultati?
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