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Concorso MAGISTRATURA 2016
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Da: x commissario di penale ![]() | 17/07/2016 09:59:19 |
| Da quando in qua nel nostro ordinamento giuridico Bellomo é diventato fonte del diritto in materia penale? Questa cosa deve essermi proprio sfuggita, sai? Pensa te, io ero rimasto al fatto che in diritto penale valesse il principio di legalità , ossia che ha valore soltanto quel che dice la legge.... e non il principio di bellomità , ossia che ha valore quel che dice questo Bellomo... Assurda questa cosa, non ti pare? | |
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| Da: Simplex | 17/07/2016 10:02:22 |
| Egoarcadia: porta male. | |
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| Da: Forse non sapete che | 17/07/2016 10:02:28 |
| Dolo colpa preterintenzione Il tema era svolto sul manuale di un noto preparatore di corsi che di lettori ne avrà avuti a migliaia. Ancora che ce sperate.... | |
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Da: vis legis ![]() | 17/07/2016 10:09:43 |
| Le parole di bellomo hanno valore di legge. Nella gerarchia delle fonti del diritto italiano esse si situano un gradino sotto la costituzione e uno sopra i regolamenti governativi. Esse possono abrogare o derogare ogni norma di legge o alla legge equiordinata. I suoi discepoli conoscono tale verità divina e per questo lo idolatrano notte e giorno, levando osannato al suo nome in ogni forum! | |
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Da: egoarcadia ![]() | 17/07/2016 10:17:07 |
| Simo lex che intendi con porta male | |
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| Da: X Forse non sapete che | 17/07/2016 10:23:13 |
| Quale manuale? | |
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| Da: 110 cp | 17/07/2016 10:27:58 |
| 1) Bellomo non può sbagliare. 2) è logicamente impossibile una responsabilità per 116, 82 e 575. L'82 attribuisce il reato a titolo doloso, ne discende che è incompatibile col 116, che postula che il reato commesso dal concorrente anomalo non sia doloso. 3) «È configurabile la partecipazione, a titolo di concorso morale, nell'omicidio di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, in quanto l'errore esecutivo non ha alcuna incidenza sull'elemento soggettivo del partecipe morale, essendosi comunque realizzata l'azione concordata con l'autore materiale, il cui esito aberrante è privo di ogni rilevanza ai fini della qualificazione del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo». Fatevene una ragione. Altrimenti ci restate male. | |
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Da: Rugys ![]() | 17/07/2016 10:31:12 |
| Ciao a tutti! Sono nuova del forum ma non del concorso... Quest'anno non ho consegnato, troppe incertezze! Chiedo un consiglio per un manuale di civile, che non sia Gazzoni. Grazie a chi mi risponderà ! | |
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| Da: X Forse non sapete che | 17/07/2016 10:35:54 |
| Passerete mesi a risolvere un problema che non si è posto nessuno tranne voi e che probabilmente la traccia manco vi chiedeva | |
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| Da: Erdogan | 17/07/2016 11:01:18 |
| In una notte ha fatto arrestare 2500 magistrati. | |
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| Da: Penale - Dottrina | 17/07/2016 11:31:30 |
| Estratto da codice penale commentato (a cura di Marinucci-Dolcini) L‟art. 82 (aberratio ictus) e l‟art. 116 possono essere applicati congiuntamente qualora, in una situazione di concorso, uno dei concorrenti realizzi volutamente un reato diverso da quello concordato, offendendo, tuttavia, un soggetto diverso dalla vittima da lui presa di mira: se, ad esempio, Tizio, nel corso di una rapina a mano armata commessa insieme a Caio, spara con dolo omicida un colpo di pistola ai danni di Sempronio, uccidendo tuttavia Mevio, intervenuto in suo salvataggio, Caio - in presenza degli altri requisiti sopra illustrati - risponderà per concorso anomalo in omicidio doloso, in forza del combinato disposto degli artt. 116-82-575 [cfr. C 27.9.2001, Liguori, CED 219751, secondo cui "la disciplina del c.d. concorso anomalo, contenuta nell'art. 116, può trovare applicazione anche nel caso di delitti caratterizzati dall'offesa a persona diversa da quella cui l'aggressione era diretta (aberratio ictus), non incidendo la divergenza degli effetti della condotta illecita rispetto all'obiettivo originariamente determinato sul tessuto psicologico dell'azione, nella trama del quale si è strutturalmente inserito il contributo del partecipe, da riguardarsi quindi come responsabile - al pari dell'autore materiale - anche del delitto diverso da quello da entrambi originariamente concordato". Nello stesso senso, C 6.12.1989, Di Cicco, CED 182751]. 38 Si noti, tuttavia, che nella diversa ipotesi in cui uno dei concorrenti, di propria iniziativa, rechi offesa ad un soggetto diverso dalla vittima concordata con gli altri - ad esempio, il killer assoldato per uccidere Sempronio uccide in realtà la guardia del corpo di Sempronio, nella quale riconosce un suo rivale in amore - secondo autorevole dottrina siamo fuori dell‟ambito di applicazione dell‟art. 116, perché non è stato realizzato un "reato diverso" [PAGLIARO (19) 66]: nel nostro esempio il mandante risponderà , pertanto, per concorso pieno (e non anomalo) in omicidio doloso, in forza del combinato disposto degli artt. 110-82-575 (cfr. supra, 8). 39 Già si è detto che non è possibile rispondere ex art. 116 di omicidio preterintenzionale, allorché nessuno dei concorrenti abbia voluto l‟evento morte (cfr. supra, 11). Pertanto, se tutti i concorrenti volevano le sole lesioni o percosse da cui è derivata la morte, tutti risponderanno di omicidio preterintenzionale ex artt. 584-110 [C 14.10.2004, T., CED 230836; C 13.1.1997, Marchitelli, CED 207576; C 2.2.1996, Vanzan, CED 204297, CP 1997, 1007]; se, invece, anche uno solo di essi ha agito con dolo omicida, questi risponde di omicidio doloso ex artt. 575-110, mentre gli altri (quelli che non hanno voluto la morte) rispondono di omicidio doloso ex artt. 575-116 [C 23.1.1990, Belpiede, CP 1991, 1376]. Diversa ancora è l'ipotesi in cui i concorrenti concordano la commissione di un certo reato (ad es., un furto), ma uno di essi realizza dolosamente il reato di lesioni o percosse dal quale deriva, non voluta, la morte. In questo caso di omicidio preterintenzionale risponderà il solo esecutore materiale; gli altri, invece, risponderanno, a titolo di concorso anomalo (art. 116), di lesioni o percosse dolose, ma non di omicidio preterintenzionale, giacché l‟evento morte non è stato voluto nemmeno dall‟esecutore materiale [contra - nel senso della responsabilità anche degli altri per omicidio preterintenzionale ex art. 116 - LATAGLIATA (18) 198]. | |
| Rispondi | |
| Da: Datevi1regolata | 17/07/2016 11:34:36 |
| Basta l ha postato chiunque st articolo. Fatela finita co sto tema di penale. Parlate d altro. | |
| Rispondi | |
| Da: @110 | 17/07/2016 11:36:09 |
| i tuoi punti n.ri 1) e 2) sono entrambe delle stronzate. Sul punto 1) non commento: si commenta da sé Sul punto 2), tanto è logicamente impossibile un'applicazione congiunta degli artt 116-82-575 che infatti sia la dottrina che la giurisprudenza sostengono che si possono applicare congiuntamente.. ... pensa te quante stronzate sei riuscito a dire in soli 2 punti! | |
| Rispondi | |
| Da: 110 cp | 17/07/2016 12:06:00 |
| Che schiappa. Il 116 si applica solo se il reato è diverso ed è voluto, quindi in ipotesi di 83. | |
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| Da: RubinE/Otto | 17/07/2016 12:16:23 |
| Zaffiro cosa pensi tu del tema di penale? | |
| Rispondi | |
| Da: @110 | 17/07/2016 12:24:52 |
| coglione, leggi prima di continuare a dire minchiate! se, ad esempio, Tizio, nel corso di una rapina a mano armata commessa insieme a Caio, spara con dolo omicida un colpo di pistola ai danni di Sempronio, uccidendo tuttavia Mevio, intervenuto in suo salvataggio, Caio - in presenza degli altri requisiti sopra illustrati - risponderà per concorso anomalo in omicidio doloso, in forza del combinato disposto degli artt. 116-82-575 [cfr. C 27.9.2001, Liguori, CED 219751, secondo cui "la disciplina del c.d. concorso anomalo, contenuta nell'art. 116, può trovare applicazione anche nel caso di delitti caratterizzati dall'offesa a persona diversa da quella cui l'aggressione era diretta (aberratio ictus), non incidendo la divergenza degli effetti della condotta illecita rispetto all'obiettivo originariamente determinato sul tessuto psicologico dell'azione, nella trama del quale si è strutturalmente inserito il contributo del partecipe, da riguardarsi quindi come responsabile - al pari dell'autore materiale - anche del delitto diverso da quello da entrambi originariamente concordato". Nello stesso senso, C 6.12.1989, Di Cicco, CED 182751]. SI PARLA DI ABERRATIO ICTUS, NON DELICTI.... SCHIAPPA ASINA CHE NON SEI ALTRO! | |
| Rispondi | |
| Da: 110 cp | 17/07/2016 12:33:31 |
| Hai seri problemi. La sentenza riguarda un ipotesi di evento diverso da quello voluto nei confronti di persona diversa. I concorrenti programmano una rapina, ma viene realizzato un omicidio. Di persona diversa dal rapinato. Non è il caso della traccia. | |
| Rispondi | |
| Da: ZaffiroNonPensi? | 17/07/2016 12:44:41 |
| È il concorso in magistratura non l esame da avvocato. Nella traccia non c'è il caso. Fessi. | |
| Rispondi | |
| Da: Depressionnnnn | 17/07/2016 12:51:12 |
| Tutto molto sterile tanto sia che avete scritto che è 110 sia che avete scritto che è 116 non passate uguale. Andavano ipotizzati almeno entrambi i casi. Il 116 era ovviamente applicabile anche solo argomentando dall 82 co 2 che parla espressamente di un reato più grave dell altro. Più difficile il passaggio sulla preterintenzione. Ergo non è che se hai scritto che è 116 ma non hai sottolineato che il reato deve essere diverso va bene eh! | |
| Rispondi | |
| Da: 110 cp | 17/07/2016 12:54:46 |
| La traccia la assegna la commissione non il candidato. Tizio dà mandato a Caio di uccidere A, ma quello uccide B. Il resto è fuori traccia. Ergo, bocciatura. | |
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| Da: Depressionnnnn | 17/07/2016 12:57:47 |
| Sese credice. La traccia era proprio come hai detto tu. | |
| Rispondi | |
Da: TUTTI SEGATI ![]() | 17/07/2016 13:09:18 |
| Quelli che scrivono su questo forum saranno tutti segati. bellomiani o non bellomiani, fanatici o sani di mente, caringelliani o garofoliani... la gente seria non scrive qui su questo forum l. E prevengo sin d'ora ogni vostra futura obiezione, informandovi che no, io non ho ancora partecipato a questo concorso. E quando vi prenderò parte di certo non butterò il tempo a scrivere qui! | |
| Rispondi | |
| Da: Cassandraaaa | 17/07/2016 13:11:49 |
| Semplicemente sarai bocciato dopo allora | |
| Rispondi | |
Da: x 110 ![]() | 17/07/2016 13:29:20 |
| Non te lo ha ancora detto nessuno che sei un deficiente? Ancora no? Beh allora te lo dico io per primo! tanto altri seguiranno a ruota... | |
| Rispondi | |
| Da: @magistratura | 17/07/2016 14:09:27 |
| Ciao...per chi fosse interessato, cedo lezioni e dispense corso caringella 2015-2016... | |
| Rispondi | |
| Da: @tutti segati | 17/07/2016 14:15:47 |
| Ma quanto sei inutile ? | |
| Rispondi | |
| Da: per @magistratura | 17/07/2016 14:15:50 |
| lascia la tua mail e ti contatto | |
| Rispondi | |
Da: zaffiro7 ![]() | 17/07/2016 14:21:38 |
| penso che c'è un solo evento, l'omicidio e a nulla serve sottolineare che la persona designata dal mandante è diversa ( aberratio ictus). pertanto il mandante è responsabile per omicidio doloso. | |
| Rispondi | |
Da: zeffirella ![]() | 17/07/2016 14:32:39 |
| Zaff meno male allora che non hai consegnato. perché se questo é il tuo pensiero ed é questo che avresti scritto ti avrebbero bocciata di sicuro! | |
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| Da: Concorso Tar | 17/07/2016 14:36:47 |
- Messaggio eliminato - | |
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