>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Concorso MAGISTRATURA 2016
30376 messaggi, letto 1360830 volte

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum  - Rispondi    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, ..., 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013 - Successiva >>

Da: galloritmo16/07/2016 16:19:50
........ ma perche' vi ostinate a riversare le vostre frustrazioni su zaffiro?
A me sembra molto puerile.
Rispondi

Da: @zaffiro7 16/07/2016 16:23:12

Non ti curar di loro ma guarda e passa!!!!
Rispondi

Da: Veggente 16/07/2016 16:24:15

Rif. Riforma

Non passerà mai.
Rispondi

Da: Concorsista8816/07/2016 16:31:11
scandalosa la riforma vietti
Rispondi

Da: della riforma vietti16/07/2016 16:59:47
Mi piace molto l'idea di aggiungere lo studio delle procedure.
Siccome i programmi di amministrativo, dell'intero diritto civile e Penale sono troppo corti, è evidente come l'aspirante magistrato debba studiarsi anche Procedura penale e procedura civile. Mica sui manuali universitari, da buona tradizione romperanno il cazzo con la giurisprudenza delle SU sui peli del culo sia dei procedimenti di esecuzione, sia del diritto penitenziario, sia della voglia di farsi saltare per aria piuttosto che continuare a studiare per un paese schifoso e merdoso come questo
Rispondi

Da: Concorsista8816/07/2016 17:18:20
ma la cosa più ridicola è priviliegiare il diploma ( inutile ) delle sspl pagato profumatamente togliendo di mezzo avvocati e dottori di ricerca e, di più, introducendo voto di laurea 108 e media del 28 cumulativamente. E chi ha preso 110 e ha la media del 27 in quegli esami non può partecipare???
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: Simplex16/07/2016 18:00:45
La ratio, a mio avviso sbagliata, della riforma è quella di avere magistrati giovani che rimangano in servizio fino a 70 anni.

Adesso anche un avvocato di 50 anni può partecipare al concorso, e quindi si cerca di diminuire al limite questo fenomeno di quarantenni e cinquantenni che vi partecipano. Bisogna vedere se ci sono elementi di incostituzionalità, ma comunque credo che se va bene, la riforma si applichi per i concorso banditi dal 2017.
Rispondi

Da: Concorsista8816/07/2016 18:09:24
e se uno ha il titolo di specializzazione e voto di laurea 60 e media esami 18 può partecipare perchè ha comprato il titolo?? ma in che razza di paese siamo?
Rispondi

Da: Concorsista8816/07/2016 18:13:16
se il problema è l'avvocato 50enne che partecipa al concorso basterebbe inserire requisiti d'età come accade nei concorsi in polizia piuttosto che bruciare la possibilità ad avvocati 30enni che non abbiano preso il titolo di sspl
Rispondi

Da: pedrinhopaulista 16/07/2016 18:21:02
Secondo me l'omicidio di persona diversa è un evento diverso. L'evento è quello hic et nunc( tenendo conto di tutte le circostanze concrete). Ad esempio la morte di un lavoratore un mese prima è evento diverso rispetto a un mese dopo. E la morte di una specifica persona designata è evento diverso dalla morte di un'altra. L'aberratio ictus è una fictio iuris che lega" eventi omogenei" Ad esempio se tizio vuole ledere caio e uccide sempronio non è aberratio delicti, ma ictus( eppure sono due eventi, ma abbastanza omogenei da configurare l'art. 82). Perciò, a mio modesto parere, la responsabilità del mandante non è dolosa. E' concorso colposo nel delitto doloso del " killer"( per me il concorso con elementi soggettivi diversi è ammissibile in generale, oltre agli artt 116 e 177 che sono una speciale applicazione) . Sul presupposto che ci sia la prevedibilità in concreto( in ossequio al principio di colpevolezza) e manchi il dolo eventuale nel mandante. Per me non c'è, perchè applicando i principi tyssen( quello sul bilanciamento degli interessi), il mandate ha solo da perdere dall'uccisione della vittima sbagliata, sopporta solo cost,i senza benefici. Di guisa che, ove avesse avuto la certezza dell'errore dell'esecutore materiale, il suo contributo non lo avrebbe mai dato( formula di frank)
Rispondi

Da: @pedrina 16/07/2016 18:30:34
Hai sbagliato, mi dispiace
Rispondi

Da: x predinhopaulista 16/07/2016 19:04:20
Ammazza che bel ragionamento!
Bravo!
Peccato che ti segano lo stesso...
Rispondi

Da: zinco16/07/2016 19:07:02
è omicidio doloso
Rispondi

Da: W Pedrinho16/07/2016 19:27:05
Frank no, dai... Come diceva Bellomo, fate resuscitare un antenato...
Rispondi

Da: mmmmmmmerda16/07/2016 20:06:11
Pedrin io ho concluso così.. qui parlano tutti di dolo compreso quel "genio" dal qi eccellente..
Rispondi

Da: dolo???16/07/2016 20:11:09
dolo una cippa della cippa!
l'imputazione soggettiva per il caso oggetto della traccia non è il dolo, che non c'è e non può esserci; è la prevedibilità in concreto richiesta dall'art. 27 cost all'art. 116 c.p.
Capre!
Rispondi

Da: DOLO16/07/2016 20:14:44
Bè, quel genio ha il 93% di condanne. Probabile che qualcuna di queste riguardi il caso della traccia...
Rispondi

Da: mmmmmmmerda16/07/2016 20:14:52
Bravo!! Una cippa della cippa!!!
Rispondi

Da: @pedrina 16/07/2016 20:21:13
Certo la prevedibilità in concreto  per il mandante va bene, ma non nel caso di aberratio ictus, solo in quello in cui l'esecutore sia in dolo
Rispondi

Da: dolo???16/07/2016 20:54:21
x @pedrina, che vuol dire che non va bene quando l'esecutore sia in ipotesi di aberratio ictus, scusa??
Riassumiamo un po':

a) Tizio ordina a Caio di uccidere Sempronio; Caio si apposta, sta per esplodere il colpo quando, per errore-inabilità, il colpo colpisce a morte una persona diversa (Mevio) da quella per la cui morte è stato pagato dal mandante (Sempronio): qui stiamo pacificamente nel 116 c.p.
Dire infatti che il mandante, che ha pagato il killer perché voleva uccidere Sempronio (e soltanto lui), "voleva" uccidere Mevio, è una idiozia giuridica senza centro né principio. Non mi importa se 1000 sezioni unite hanno sostenuto questa tesi. E' una testi contraria alla costituzione, al volto costituzionale dell'illecito penale, e ricavata per analogia legis, visto che manca qualsiasi appiglio testuale per poterla sostenere. E dunque, chi intende sostenerla, che l'abbia capito o no, sta facendo analogia legis in malam partem.
Buon per lui che la fa in diritto penale...

b) Tizio ordina a Caio di uccidere Sempronio; Caio si apposta, sta per esplodere il colpo quando, per propria autonoma decisione, il sceglie di colpire a morte una persona diversa (Mevio) da quella per la cui morte è stato pagato dal mandante (Sempronio). anche qui stiamo pacificamente nel 116 c.p. E su questo ci sono ancora meno dubbi che nella ipotesi precedente

Quanto all'espressione "reato diverso" inclusa nel 116, che alcuni vedono come ostacolo alla sua applicabilità al caso previsto nella traccia (senza peraltro accorgersi che, così facendo, sostengono l'applicabilità di un altro articolo, il 110, che ha con sé una valanga di ostacoli di gran lunga maggiore al caso de quo), stiamo chiaramente all'interno di una fattispecie plurisoggettiva eventuale. E il legislatore, quando parla di "reato diverso", lo fa riferendosi a questa fattispecie e non a quella monosoggettiva.
Perciò, per il caso descritto nella traccia, interpretando estensivamente l'espressione "reato diverso da quello voluto", si può giungere con serenità a sostenere che l'omicidio di persona diversa da quella in origine designata e "reato diverso da quello voluto", almeno per quanto riguarda il mandante (che infatti voleva ucciderne un'altra, di persona).
In concreto, tra 110 e 116 non cambia una cippa di cippa quanto a pene che il giudice deve irrogare. In entrambi i casi la pena è quella prevista per la fattispecie monosoggettiva richiamata dal concorso eventuale. E quindi la reclusione non inferiore ad anni 21, visto che stiamo nell'omicidio (575).
L'unica differenza starebbe nell'applicabilità della circostanza aggravante di cui al secondo comma del 116: reato commesso più grave rispetto a quello voluto.
Siccome però uccidere persona diversa rispetto a quella in origine designata non è certo un reato più grave rispetto a quello programmato, nel caso de quo la diminuente nemmeno troverebbe applicazione.
Dunque, tra 110 e 116 non cambia una cippa di cippa ai fini penali.
L'unica cosa che cambia è che nel 110 il dolo richiesto è quello vero.
Il 116 invece è pacificamente un'ipotesi di imputazione per un caso di divergenza tra voluto e realizzato in forma concorsuale. Una sorta di aberratio concorsuale.
L'82 c.p. invece disciplina l'ipotesi di divergenza tra voluto e realizzato, ma in ipotesi non concorsuale e quindi soltanto monosoggetiva.
Stava lì il collegamento tra concorso anomalo e aberratio ictusis.
La commissione poteva benissimo scrivere anche "tratti il candidato tratti della disciplina di imputazione per le ipotesi di divergenza tra voluto e realizzato, in fattispecie monosoggettive (82) o plurisoggettive (116), con particolare riferimento al mandane etc...."
Solo che si sono trattenuti dal formularla così, perché verosimilmente la metà della gente presente nei padiglioni non avrebbe capito cosa volesse intendere con "divergenza tra voluto e realizzato".
Ma il senso è quello. Come quello era il punto centrale del tema: la disciplina penale delle ipotesi di divergenza tra voluto e realizzato, con riferimento particolare all'elemento soggettivo, tanto in fattispecie monosoggettive, quanto, e in special modo, in fattispecie plurisoggettive. In quest'ultimo caso, si soffermi il candidato sulla responsabilità del mandante di omicidio di persona diversa da quella in un primo tempo designata.
Riformulata in questo modo, forse alcuni avrebbero capito subito il centro del tema. Altri sarebbero entrati nel panico.
Usando termini come concorso anomalo e aberratio ictus la commissione ha soltanto voluto aiutare i candidati.
Rispondi

Da: @il Genio16/07/2016 20:56:26
si occupava di abigeato e furti di frutta al mercato rionale.
Oggi ci penserebbe il 131 bis, senza problemi di q.i.
Rispondi

Da: pedrinhopaulista 16/07/2016 21:10:50
mi sa che hai sbagliato tu cara pedrina. tra 110 e 116 non cambia nulla.  già dal 110 è ammissibile il concorso con elementi soggettivi diversi. la differenza è che in base al 116 ti prendi la pena dolosa per un fatto colposo. mentre con il 110 no. Significa che il concorso colposo nel reato doloso si può già verificare anche senza il 116, sull'unico presupposto che il reato doloso sia punito anche a titolo di colpa. stop. ad essere ancora in discussione è il contrario, cioè quello doloso nel delitto colposo. per me il mandante non è in dolo, non può esserlo. In ogni caso se le soluzioni sono argomentate va bene.  danno tracce con più possibilità appositamente. il tuo discorso che la colpa non va bene in caso di esecutore che realizza aberratio ictus non l ho capito proprio
Rispondi

Da: @pedrina 16/07/2016 21:19:08
Perché la colpa la so deve intendere come violazione di una regola cautelare. Il concorso colposo nel doloso di cui all art 110 è proprio questo (es. il caso dello psichiatra ecc). La fictio iuris di cui all 82 si estende anche al mandante, quindi non puoi intendere un concorso colposo in un doloso, semmai un colposo in un colposo sanzionato come un doloso, ma ripeto la colpa non C è.
Rispondi

Da: dolo???16/07/2016 21:24:50
io infatti non o detto colpa... che implica una regola cautelare che qui non c'era e non poteva esserci...
Ho detto soltanto prevedibilità in concreto... che è il minimum indispensabile perché, almeno a partire da corte cost. 364/1988, possa assere ascritto un reato ad una persona fisica qui da noi....
Il tema da affrontare stava proprio lì: come glielo imputiamo soggettivamente al mandante l'omicidio di persona diversa materilamente commesso dall'esecutore??
A titolo di dolo?? ma de che!!
A titolo di colpa?? ma de quo...
A titolo di mera causalità materiale?? E no! Ci sta il 27 cost!!
Allora ok: glielo imputiamo con causalità + prevedibilità in concreto del fatto che a morire potesse essere un soggetto diverso rispetto a quello in origine designato..
causalità materiale + prevedibilità in concreto del reato diverso rispetto a quello originariamente concordato tra mandante ede esecutore, nel codice penale hanno un solo referente normativo: l'art. 116.
Non ci stanno santi che tengano...
Rispondi

Da: @pedrina 16/07/2016 21:31:28
Se proprio la volete sapere tutta, io l'ho fatto come voi...però c'è questo cacchio di limite del "reato diverso" di cui tutti parlano che, a quanto pare, viene interpretato in modo univoco dalla giurisprudenza per cui ritengo che se non ci si è soffermati su questo aspetto possiamo già considerarci segati...ma alla fine, credo sia giusta anche la nostra soluzione
Rispondi

Da: DOLO16/07/2016 21:32:35
Quanto amarezze alla lettura degli elenchi in via Arenula...
Rispondi

Da: pedrinhopaulista 16/07/2016 21:40:24
Non sono d'accordo che non c'è una regola cautelare. Anche il versari in re illicita preve regole cautelari, che coincidono esattamente con la prevedibilità in concreto. Le SU sulla cessione mediata di droga  hanno detto che va cercata sempre una regola cautelare, anche in capo al conoscitore medio di droghe(  e gli indici, quali prevedere che il soggetto berrà o prenderà farmaci) vanno a coincidere con la prevedibilità in concreto. Non è vero che la colpa in senso proprio è incompatibile con il versari in re illicità. Così se il mandaNTE Non controlla che l'esecutore faccia bene il proprio lavoro sta violando delle regole cautelari, e, se poteva prevedere ed evitare il fattaccio è colpa. In ogni caso anche io ho parlato di prevedere in concreto l'evento, per sottolineare che non può essere dolo. Per me l'aberratio ictus non si estende la mandante. è un'ipotesi eccezionale di pena dolosa per fatto colposo e riguarda l'esecutore materiale.
Rispondi

Da: @pedrina 16/07/2016 21:55:38
Che vi devo dire, io non ci spero ma preghiamo...
Rispondi

Da: pedrinhopaulista 16/07/2016 21:55:39
la prevedibilità in concreto non è in sè per sè un criterio di imputazione. E' un modo per rispettare il principio di colpevolezza, ma poi di deve tradurre in colpa. l'unico criterio è la colpa( SU sulla cessione di droga)., anche nel versari in re illicità. o c'è colpa o dolo. E per me in questo caso la violazione cautelare c'è.
Rispondi

Da: pedrinhopaulista 16/07/2016 21:58:45
quello sicuro....tante preghiere....tante...
Rispondi

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, ..., 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013 - Successiva >>


Aggiungi la tua risposta alla discussione!

Il tuo nome

Testo della risposta

Aggiungi risposta
 
Avvisami per e-mail quando qualcuno scrive altri messaggi
  (funzionalità disponibile solo per gli utenti registrati)