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Magistratura 2015
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Da: concorsoformale22/02/2016 22:26:23
per me era concorso formale in quanto le due disposizioni sono sovrapponibili nella parte riferita all'abuso. L'ho scritto e lo confermo
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Da: concorsoformale22/02/2016 22:29:23
...e comunque tutte queste fonti attendibili sono solamente cazzari insonni.
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Da: Notizia certa22/02/2016 22:29:27
È allora lo vedi che non avete le stesse informazioni??!!  C'avete abbuffato la uallera!  E se non sai che significa non meriti di diventare magistrato,  TIÈ!
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Da: oh e che cazzo22/02/2016 22:31:30
ma la vertà....è un'altra: la funbzione speculativa, secondo la tesi più accreditata non penetra la causa contrattuale e rimane relegata a motivo di essa perché gli strume nti finanziri sono intrinsecamente aleatori. Quindi il negozio rimane commutativo e soggiace ad un'alea naturale del contratto che è comune a tutti i beni che sono soggetti a diminuzione di valore. Se io acquisto azioni con l'intento di guadagnare di più di quanto ho speso, il contratto riman e commutativo.




Se poi uno ha incentrato tutto sui derivati.....amen. Anche se anche per i derivati la tesi più autorevole è che sono commutativi, salvo alcuni del tutto aleatori....( ma alcuni....)
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Da: pg422/02/2016 22:38:36
...ma come la funzione speculativa non penetra la causa? ma il tema di civile era scritto a pennello per parlare del fatto che la funzione speculativa penetra la causa... la traccia era fatta apposta!
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Da: 45631gh22/02/2016 22:55:50
Io ora vado e penetro la causa. Vi saluto.
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Da: silenzio assenzio nel senso che diamoci allalcol22/02/2016 22:58:28
io ho confuso l'alea con la speculazione... ma vorrei proprio leggerli i temi di civile...secondo me sono risate, dubito che le cose che state scrivendo qui le abbiate trattate alla perfezione nei temi. Anche dell'alea razionale, chi ne ha realmente parlato e del rischio?...come si fa a dire tutto? che noia. io ancora non l'ho capito il tema di civile, qualcuno ci illuminerà sullo svolgimento? regole di validità/condotta se ne doveva parlare?bah...io credo che la negoziazione andava riferita anche a questo aspetto
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Da: 45631gh22/02/2016 23:13:35
"Silenzio..." , conviene anche a te penetrare la causa è fottertene di tutto il resto
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Da: pg422/02/2016 23:14:24
NON INTENDEVO DIRE CHE ERA FACILE ...O CHE L'HO SCRITTO BENE,MA A DISTANZA DI 7 MESI  CHE LA QUESTIONE FOSSE INCENTRATA SULLA CAUSA PENSO CHE SIA CHIARO
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Da: silenzio assenzio nel senso che diamoci allalcol22/02/2016 23:23:33
vado a penetrare. buonanotte

vigile è morto????
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Da: oh e che cazzo23/02/2016 00:17:36
il problema vero è che avete imparato a memoria milano e torino e avete spacciato le problematiche sui derivati per il problema della causa e della funzione speculativa ( sicuramente pertinenti ma da adeguare al più generico tema sulla negoziazione dei derivati).
Se aveste letto le sez. unite del 2007 sull'informazione avreste anche letto che la speculazione non entra, secondo questa lettura, nella causa del contratto perché la negoziazione degli strumenti finanziari  rientra nell'ambito dei negozi tipici. Questa è una tesi che si affianca a quella della causa concreta aleatoria.
Se aveste letto l incipit di bellomo ( nel suo commento ai temi) avreste trovato questo problema...ovviamente parliamo di argomenti che solo un esperto di diritto civile e strumenti finanziari può conoscere.
Lo strumeto finanziario è intirsecamente aleatorio, non  il contratto ad essere aleatorio. E' come quando compri l'oro ad un prezzo sperando che il suo valore aumenti: hai fatto un contratto aleatorio? ovviamente no....
Di sicuro alea bilaterale o unilaterale sono idiozie allucinanti: l'auotnomia privata può addossare tutto il peso di un contratto ad una parte ( emptio spei) basta che entrambe ne siano partecipi di tale dcisione....auguri.
Rispondi

Da: X oh e che caxxo23/02/2016 00:42:16
Sono d'accordo con te! Ma i commissari lo avranno intuito????
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Da: Io voglio23/02/2016 00:58:25
Assolutamente sapere se oh e che cazzo passerà  gli scritti dopo tutto il trituramento di questi mesi.
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Da: Lallabay23/02/2016 01:06:35
Come dicomo i grandi giuristi, nel diritto si può dire tutto e il contrario di tutto. Posto che, pur non conoscendo la sentenza, la tesi del concorso materiale era più ragionevole, riportare in un tema per la magistratura anche una possibile diversa teoria non credo sia pregiudizievole. Altro è se, nel caso concreto, si riporta solo la teoria del concorso apparente.
Il fatto che i commissari non abbiano apprezzato chi non ha preso posizioni forti esculdendo categoricamente impostazioni diverse mi sembra strano anche se possibile.
Mi hanno insegnato che tranne teorie più che accreditate come nel caso della teoria della causa in concreto non bisogna prendere posizioni rigide ma riportare anche altri orientamenti. Infondo non ci si chiede un parere, ma un tema!
Io ho riportato entrambe le impostazioni ragiondanci su dando più spazio tuttavia al concorso materiale. Se tornassi indietro mille volte farei così pure se ciò mi costasse una bocciatura.
Detto ciò auguro a tutti che prima o poi in un modo o nell'altro questo sogno che si sta trasformando in un incubo finisca al più presto.
Rispondi

Da: ottimisticamente23/02/2016 02:43:21
Concordo con ho che cazzo,  lo strumento è  aleatorio non il contratto....la traccia richiamava la nozione di alea in senso economico
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Da: Traccia civile 23/02/2016 07:29:30
E' difficile dire che la speculazione rimane relegata a motivo se si accoglie la tesi della causa in concreto.
Anzi proprio la causa vista in concreto tende a sfumare la differenza col motivo.
Il motivo, in pratica, è lo scopo che anima ciascun contraente a concludere un contratto (rientrando, così, in un'accezione di causa soggettiva com'era nel codice del 1865).
La causa accolta inizialmente nel codice ddl '42 e' astratta (oggettiva) perché valorizza più la funzione che l'operazione economica predisposta dai privati mira a perseguire.
La critica e' che in questo modo viene svilito il ruolo (che e', invece, centrale) dell'autonomia contrattuale che finisce solo per veicolare interessi pubblici facendo dei provati dei sudditi dell'ordinamento e portando, cosi, ad identificare la causes con il tipo (e ad escludere un'atipicita' in senso assoluto posto che si assiste ad un'opera di tipizzazione da parte della giurisprudenza)!
L'idea di fondo, in altri termini, e' che tutto debba essere controllato!
La cause in concreto tende a recuperare e valorizzare il ruolo centrale dell'autonomia contrattuale recuperando la componente soggettivistica della causa che viene, pero', trasfusa nel contratto.
Questo, cioe', diviene la sintesi degli interessi concreti delle parti.
E' chiaro che, in questo modo, la differenza coi motivi tende a sfumare se le parti hanno concluso un contratto animate dallo stesso motivo comune!
Ad es. nella compravendita di una casa il motivo di chi compra e di chi vende puo' essere diverso ma in concreto i due motivi si oggettivazzano nel contratto che diviene, cosi', la sintesi degli interessi perseguti.
La funzione speculativa, allo stesso modo, oggettivizza i motivi delle parti (uno ad es. vuole speculare perche' vuole comprarsi una villa al mare, l'altro perche' vuole ripianare dei debiti) che si fondono nel contratto.
In altri termini non ha interesse sapere perche' le parti decidono di stipulate un contratto ma cosa quel contratto e' destinato a realizzare!
Se il contratto e' destinato a realizzare una speculazione allora questa e' la ragione concreta dell'affare in cui si oggettivazzano I motivi delle parti!
La funzione speculativa e', in altri termini, la causa in concreto.
Il discorso sull'alea va visto in questi termini.
Il problema e' dato dall'applicazione o meno della risoluzione x eccessiva onerosita'.
Se si ritiene che questi contratti siano commutativi allora bisognera' vedere se le fluttuazioni dei tassi superino la normale alea di questi contratti.
Se, invece, li si ritiene aleatori il problema non si pone perche' comunque il rimedio risolutorio sara' sempre da escludersi.
Allora, e alla luce della causa in concreto, la funzione speculativa e' la ragione concreta dell'affare e vale a rendere aleatori questi contratti ai quali, pero', non si applica il 1933 per espressa previsione dell'art. 23 TUF.
Questo era il passaggio e il raffronto con la scommessa posto che mentre la scommessa e' tollerata e da luogo ad un'obbligazione naturale (non coercibile quindi) la presenza di un'organizzaziine e di un apposito mercato valgono a configurare questi contratti come meritevoli e a farli rientrare nella previsione del 1935 cc.
Quindi contratti aleatori perche' la funzione speculativa e' causa in concreto e impossibilita' del rimedio della risoluzione e obbligazione coercibile!
Sul piano della meritevolezza il discorso puo' essere rivisto proprio perche' questa finisce col rendere irrazionale l'alea attesa la carenza di informszioni che portano il soggetto debole a concludere un contratto irrazionale e non gia' aleatorio!
Rispondi

Da: illusi23/02/2016 07:31:01
va bene caro ottimisticamente che dal nick sei uno che tira sempre dritto e se ne frega, ma se la traccia era alea contrattuale come si fa  a sostenere che intendessero quella economica.... e dai illudersi va bene però....
Rispondi

Da: pg423/02/2016 08:12:34
le sez.un 2007, che sarebbe stato opportuno richiamare, tengono ferma la distinzione tra regole di validità e regole di comportamento e concludono per l'irrilevanza ai fini della declaratoria di nullità del contratto della violazione degli obblighi informativi. La giurisprudenza successiva ( copiosa negli ultimi anni) senza scontrarsi con le sez.un, giunge a ritenere nulli i contratti non per violazione in sé degli obblighi informativi ma nel caso in cui il deficit attenga all'assenza di alea conoscendo il contraente forte a priori l'esito ( unilaterale) della fluttuazione del valore sottostante al prodotto finanziario.in tal caso il negozio è nullo per carenza di causa. Ecco che le sez. un., cui fai riferimento, restano ferme per l'ipotesi di deficit informativo che non arrivare a investire la causa, ne può ipotizzarsi risoluzione per eccessiva oner. sop. ma solo risarcimento del danno da contratto valido ma dannoso
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Da: Una massa di falliti23/02/2016 08:54:27
Una massa di falliti, assoldati da chi ha grandi interessi economici in ballo,  oppure solo cazzari insonni e insicuri creano scompiglio per confondere le menti labili???
Io non mi fiderei né di chi si fa latore di improbabili fonti inoppugnabili né di chi tartassa i maroni da secoli con la stessa pappardella ripetuta fino allo sfinimento.
DIFFIDATE DEGLI SCIACALLI IN QUESTI MOMENTI DIFFICILI!
Rispondi

Da: Mai più 23/02/2016 08:58:47
Ancora con sti temi? Basta, ho capito. Nn devo più connettermi su sto forum perso solo tempo
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Da: B_giordy 23/02/2016 09:52:55
Sono d'accordo con oh che cazzo. La compravendita di azioni, di per se, non è un contratto aleatorio perché nel momento in cui il contratto è posto in essere le prestazioni sono certe e determinate. La speculazione è un mero motivo che interviene in un momento successivo. Affermare che si tratti di un contratto aleatorio sarebbe come affermare che anche la compravendita di una casa o di un quadro lo siano.
Per questo era corretto parlare di derivati, senza entrare nei dettagli ma ipotizzando un negozio aleatorio atipico che abbia ad oggetto uno strumento finanziario.
Questo secondo me era il cuore del tema di civile, e mi dispiaccio quando gente "avente fonti attendibili" dice che civile non peserà, perché non sapere certe cose significa non sapere cos'è un contratto aleatorio (=diritto civile)
Rispondi

Da: x oh che cazzo23/02/2016 10:01:50
D'accordissimo con te. Ho fatto esattamente questo ragionamento (tipicità dei contratti , con tanto di riferimento al contratto di riporto)

Pare però che aver fatto riferimento alla tipicità della negoziazione degli strumenti finanziari sia stato considerato un grave errore.
La legislazione speciale, infatti, prevede solo dei limiti specifici all'autonomia privata che non possono possono qualificarsi quale disciplina idonea ad affermare la tipicità dei contratti.
sostanzialmente come la normativa consumeristica.

Queste informazioni mi sono state fornite da un ricercatore che collabora con un professore che era parte della commissione  (e che si è dimesso poco dopo l'inizio delle correzioni per non ben chiare ragioni)
Rispondi

Da: Bastaurc 23/02/2016 10:06:18
E' davvero bello scoprire, dopo mille pagine, il fatto che i contratti aventi ad oggetto i derivati siano tipici e commutativi, dopo che vi siete scannati sulla nozione di causa in concreto et similia..
Oracolo, invoco il tuo aiuto!
Rispondi

Da: Ciao!23/02/2016 10:19:31
E cosa altro ti avrebbe detto in generale questo ricercatore? Grazie!
Rispondi

Da: Divinatrice 23/02/2016 10:24:56
Cerco di spiegare al mio fidanzato che quello che facciamo su questo forum (scannarci, fino allo sfinimento, su tracce, punti dirimenti, indiscrezioni, speculazioni su andamenti percentuali degno degli analisti ISTAT) è il nostro unico modo che conosciamo per arrivare vivi da luglio 2015 a marzo 2016. Malconci, logorati, esauriti, ma vivi. 
Secondo lui comunque dovrei smettere di frequentarvi :D
Rispondi

Da: oracolo di delfi23/02/2016 10:26:16
siamo ormai alla schizofrenia. sta avvenendo  quel processo mentale che a forza di ripetersi continuamente le stesse cose ognuno si convince della verità delle stesse. per esempio io ho letto e ho scritto che solo una minoranza li considera tipici e commutativi mentre dottrina maggioritaria e giurisprudenza atipici e aleatori e qui scopro il contrario... boh! che vi devo dire è inutile continuare a parlarne, a che pro, poi? per trovare qualcuno che ti dia ragione e così sei contento e prosegui la giornata fiducioso? speriamo si sbrighino piuttosto!
e che il carnefice abbatta immantinente la sua scure sulle nostre teste!!! ah ah ah
Rispondi

Da: Traccia civile 23/02/2016 10:30:41
X divinatrice: non è che, invece, se sei così attratta da noi dovresti lasciare il tuo fidanzato?
😜
Rispondi

Da: Ciao!23/02/2016 10:31:35
@ x oh e che cxxxx
Che altro ti ha detto? Ti ha parlato solo di civile? Grazie!
Rispondi

Da: Ciao!23/02/2016 10:36:02
Si tratta del prof Criscuolo... È l'unico che si è dimesso dopo gli scritti..
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Da: Bastaurc 23/02/2016 10:48:10
x oracolo: si, in effetti anch'io la penso come te, ma, dato che non ho la verità in tasca (anzi, solitamente tendo a prenderla in der...), accetterò passivamente qualsiasi risultato dovessi conseguire.

X divinatrice: il tuo fidanzato ci prenderà per pazzi hahaaha
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