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Magistratura 2015
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Da: Richiesta di aiuto23/02/2016 18:08:06
come riesco a combattere l'ansia pre-risultati????
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Da: per oh e che cazzo o come ti chiami23/02/2016 18:09:06
....a scadenza di massimo mezza giornata si legge il tuo post con lo stesso contenuto detto in 100000000mila modi diversi su come la pensi su civile....credo abbiano capito tutti , per lo più non c'è accordo con la tua teoria...tutti stupidi? compresi alcuni consiglieri e giudici che tengono i più noti corsi? o forse se tu che ti sei convinto sia il peggior errore di tutti i tempi?...resta della tua idea ma non ripeterla più per pietà!
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Da: Dadà23/02/2016 18:21:38

Il forum in questi giorni è in fibrillazione.....
le tesi piu' estreme e innovative non recedono ed infuocano lo scontro con le tesi piu' tradizionali e ragionate.
Commissari, esperti, fonti attendibili vengono invocate a conforto delle proprie tesi !
Tutti e tre i temi vengono fatti oggetto di ultime riflessioni in una virtuale discussione finale.. che si concluderà in questo modo: passano i temi che sono piaciuti di piu' per un motivo o per l'altro senza dovere spiegare il perchè!
Ti piace quel ragazzo? Si mi piace..Perchè? ..perchè lo trovo interessante? ..E perchè lo trovi interessante?..perchè mi piace e basta!!
Eccovi i temi idonei, eccovi il principio generale, eccovi la vostra alea plurilaterale e collettiva
Rispondi

Da: per oh e che cazzo o come ti chiami23/02/2016 18:25:31
esatto.la penso anch'io così...non c'è alcun errore di diritto nel seguire un'impostazione più recente come non è sbagliato seguire un ragionamento più rigoroso e tradizionale purché, in entrambi i casi, il percorso sia interessante e sia ben scritto
Rispondi

Da: Scusa 23/02/2016 18:48:25
L'unico modo per mantenere la calma e' convincersi che non si e' passati. la speranza e' tremenda e ci fa stare in fibrillazione.. Spegnerla e' una soluzione per non morire d'ansia anche se comporta un certo margine di depressione. Sto sparlando?
Rispondi

Da: ....................................23/02/2016 19:01:46
convinciti che non sei passata se non sei raccomandata o se, in alternativa, non hai fatto temi da brivido.
Se non ti convinci di questo, ti convinco io
Te lo do come dato certo, anche in base alla mia esperienza: o sei raccomandata o devi aver fatto temi perfetti, senza lacune, molto approfonditi con conoscenze buone delle tematiche che hai trattato.
Altrimenti mettiti già da ora l'anima in pace
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Da: black458223/02/2016 19:02:11
SECONDO ME PER LUNEDI 29 SI PUO CHIAMARE
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Da: black458223/02/2016 19:02:18
SECONDO ME PER LUNEDI 29 SI PUO CHIAMARE
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Da: Dalla pagina facebook del commissario23/02/2016 19:11:05
Con sentenza n. 4303 dell'11 novembre 2015 la Corte d'Appello di Milano ha affronta diverse questioni comuni nel contenzioso in materia di contratti derivati, nel caso specifico riguardante enti locali, arrivando a conclusioni che di seguito sinteticamente si riprendono.

...

Secondo la Corte, posto che tutti gli elementi dell'alea e gli scenari ad essa conseguenti costituiscono e integrano la causa del contratto derivato, deve ritenersi che gli scenari probabilistici e le conseguenze del verificarsi degli eventi dovranno essere ben definiti e conosciuti con certezza ex ante.

Non avendo la banca esplicitato l'MTM negativo del contratto al momento della sua stipula, il Comune non era stato messo nelle condizioni di conoscere il grado di rischio assunto, a differenza dell'intermediario che ne conosceva perfettamente tutti gli elementi, avendo la stessa strutturato i contratti.

Da ciò ne deriva la nullità per mancanza di causa o per indeterminatezza dell'oggetto.

Nel caso di specie, essendo l'investitore un ente locale, la Corte d'Appello ha comunque preferito confermare la nullità già dichiarata dal giudice di primo grado per vizio di causa in concreto, non avendo il derivato, in violazione a quanto previsto dal combinato disposto di cui all'art. 3 DM 389/2003 e art. 41 L. 448/2001), funzione di copertura.
Rispondi

Da: Dalla pagina facebook del commissario23/02/2016 19:13:10
Accesso abusivo a sistema informatico: non rilevano le finalità soggettivamente perseguite

Cassazione penale, sez. V, sentenza 24/07/2015 n° 32666
Rispondi

Da: Dalla pagina facebook del commissario23/02/2016 19:15:55
Con ordinanza del 30 settembre 2015, n. 19559, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui non integra, ai fini del secondo comma dell'art. 1322 cod. civ., un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, per contrasto con i principi generali ricavabili dagli artt. 47 e 38 della Costituzione circa la tutela del risparmio e l'incoraggiamento delle forme di previdenza anche privata, quello perseguito mediante un contratto atipico fondato sullo sfruttamento delle preoccupazioni previdenziali del cliente da parte degli operatori professionali mediante operazioni negoziali complesse di rischio e di unilaterale riattribuzione del proprio rischio d'impresa, in ordine alla gestione di fondi comuni comprendenti anche titoli di dubbia o problematica redditività nel proprio portafoglio, in capo a colui a cui il prodotto è stato espressamente presentato come rispondente alle sue esigenze di previdenza complementare, quale piano pensionistico a profilo di rischio molto basso e con possibilità di disinvestimento senza oneri in qualunque momento; pertanto, non è efficace per l'ordinamento il contratto atipico il quale, in dette circostanze, consista, tra l'altro, nella concessione di un mutuo, di durata ragguardevole, all'investitore destinato all'acquisto di prodotti finanziari della finanziatrice ed in un contestuale mandato alla banca ad acquistare detti prodotti anche in situazione di potenziale conflitto di interessi.

La fattispecie contrattuale in questione era rappresentata dal noto piano finanziario c.d. "4 You", consistente nell'acquisto da parte del cliente di titoli obbligazionari e nella sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento, affidati alla gestione della mutuante, in virtù di un finanziamento contestualmente concesso dalla banca.
Rispondi

Da: ....................................23/02/2016 19:22:17
chi è il commissario?
Rispondi

Da: ...23/02/2016 19:22:45
Nessuno le ha dato il permesso di pubblicare quanto era scritto su un profilo facebook. Procederò immediatamente per le vie legali.
Rispondi

Da: in effetti23/02/2016 19:25:13
una tutela al diritto d'autore ci potrebbe anche stare
Rispondi

Da: Cattivo23/02/2016 19:25:30
ahahahahahhaahah

vie legali de che?

Rispondi

Da: ...23/02/2016 19:28:00
Provvedo ad informare la polizia postale
Rispondi

Da: Dalla pagina facebook del commissario23/02/2016 19:28:08
Tribunale Milano 16 giugno 2015 - - Est. Ferrari.

Contratto di swap - Causa del contratto - Scambio di rischi connessi - Entità degli importi che possono maturare a carico di ciascuna delle parti - Differenziali

Contratto derivato - Scommessa legalmente autorizzata a fronte di interesse meritevole di tutela - Legittimità del contratto derivato con finalità speculative

Contratto di swap - Mark to market - Indicazione della formula matematica di riferimento - Necessità

Contratto di swap - Definizione dell'oggetto del negozio - Mark to market - Indicazione - Necessità - Esplicitazione della formula di riferimento per l'attualizzazione dei flussi

Contratto di swap - Definizione dell'oggetto del negozio - Mark to market - Indicazione - Necessità - Prescrizioni dell'art. 2427 bis c.c. per la redazione della nota integrativa di bilancio - Indicazione del fair value - Necessità

Nei contratti di swap, la causa va individuata nello scambio di due rischi connessi, i quali, assunti dai due contraenti, derivano dall'entità degli importi che nello svolgimento del rapporto matureranno a carico di ognuno e determinano, quindi, i differenziali che alla scadenza potranno risultare a carico dell'una o dell'altra parte. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La componente aleatoria è intrinseca alla natura del derivato, il quale può definirsi una "scommessa" legalmente autorizzata a fronte di un interesse meritevole di tutela, la quale caratterizza sia il derivato con finalità di copertura sia quello con finalità speculative. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nella determinazione dell'oggetto del contratto di swap, per l'indicazione del Mark to market non è sufficiente il richiamo alle quotidiane rilevazione dei tassi di interesse, ma è necessaria l'indicazione della formula matematica alla quale le parti intendono fare riferimento per procedere all'attualizzazione dei flussi finanziari futuri attendibili in base allo scenario pronosticato; in mancanza di tale indicazione, in mancanza cioè della esplicitazione del criterio di calcolo dell'MtM, il valore negativo attribuito dall'intermediario costituisce un dato non verificabile e rimesso, pertanto, all'arbitrio di una delle parti del contratto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il fatto che il Mark to market sia destinato ad operare esclusivamente nell'ipotesi in cui una delle parti scelga di chiudere in via anticipata il contratto non esclude che l'MtM costituisca elemento essenziale del negozio la cui mancata indicazione, attraverso l'esplicitazione della formula matematica di riferimento per l'attualizzazione dei flussi finanziari futuri attendibili in base allo scenario pronosticato, comporta la nullità del contratto ai sensi dell'articolo 1418 c.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La circostanza che, ai sensi dell'articolo 2427 bis c.c., la società, nella nota integrativa di bilancio, debba indicare il fair value del contratto derivato - ossia il valore in sé dello strumento finanziario - mediante l'indicazione dell'MtM, può essere in interpretata come conferma che tale elemento è una componente necessaria dell'oggetto del contratto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Rispondi

Da: in effetti23/02/2016 19:29:33
* riproduzione riservata
Rispondi

Da: ...23/02/2016 19:32:44
Si prega di non incoraggiare chi sta ledendo tale diritto, pena la sua responsabilità
Rispondi

Da: Scusa 23/02/2016 19:33:42
................
I miei tre temi sono decisamente non perfetti e quanto alle raccomandazioni, beh
Mi sono affidata all'unico che mi può dare una mano, ma non e' su questa Terra.  i miei Santi sono certamente tutti in cielo e va  bene cosi'
Le raccomandazioni terrene non fanno per me, voglio riuscire a farcela da sola oppure niente.
Rispondi

Da: Dalla pagina facebook del commissario23/02/2016 19:34:15
È tutto pubblico ho solo fatto copia e incolla. Non c'è altro!
Rispondi

Da: ...23/02/2016 19:36:12
Lei dovrebbe sapere, da aspirante magistrato, che non c'entra niente il fatto che sia tutto pubblico. La prego di non volere insistere
Rispondi

Da: Spallettotti23/02/2016 19:39:02
potrei sbagliare ma la cassazione 19559/2015 come poc'anzi riportata trovasi pubblicata su un noto sito di diritto bancario
Rispondi

Da: ...23/02/2016 19:42:14
Diffido tutti a pubblicare alcunché e di tenere un comportamento consono alla funzione che spetterà svolgere ad alcuni di voi. Spero solo che chi ha pubblicato il materiale protetto non abbia beghe immanenti.
Rispondi

Da: Super Super23/02/2016 19:46:36
chiedo scusa ma che cosa si intende per "beghe immanenti"?
Rispondi

Da: PER IL COMMISSARIO23/02/2016 19:47:18
commissario come sono andati i temi di civile?
Grazie per la gentile ed eventuale risposta
Rispondi

Da: go anna23/02/2016 19:47:20
@fabric: tu e tuo fratello eravate nel primo padiglione l'anno scorso a luglio?
Rispondi

Da: ...23/02/2016 19:49:14
Non sono il commissario, sono un tutore della legge.
Rispondi

Da: Zasky23/02/2016 19:50:10
Grazie per gli spunti. Io questo commissario non l'ho trovato su fb. Comunque negli ultimi tempi più post sono usciti su questa storia.
In ogni caso non ci vedo niente di male nell'aver postato le sentenze. Purtroppo non mi piace molto se la commissione ha puntato sull'alea razionale e unilaterale, che non conoscevo minimamente, non ho citato nei compiti e non ci sono arrivato ragionando.
Anche se non fosse vero il post del commissario, queste sentenze sono reali sui temi concorsuali. Speriamo bene e incrociamo le dita.

Rispondi

Da: Super Super23/02/2016 19:51:05
si ma tutore di quale legge? ci dia gli estremi della legge
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