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Magistratura 2015
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Da: autaut06/02/2016 19:06:45
Io non passerò sicuro, a questo punto.
Sono a pezzi :((((((((((((((((((
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Da: soluzione traccia civile06/02/2016 19:11:22
Sorge dunque il problema della regolamentazione e della disciplina applicabile, dato che tale tipologia di derivato implicito (embedded) (11)non è regolamentato nel Testo Unico Bancario (e neppure nel codice civile).
Per sua natura (e per la sua complessità) appare evidente che il cliente deve essere informato specificamene sulla tipologia del derivato e sugli scenari probabilistici. Né appare persuasiva l'eventualità di sacrificare l'informazione del cliente/risparmiatore sul presupposto cha a prevalere sia la causa del contratto di mutuo o di leasing. Il rischio, in altri termini, è che, sulla scorta della causa prevalente, si tenti di aggirare l'informazione facendo rientrare nel tradizionale schema del contratto di mutuo un contratto derivato. Al più si potrà configurare un collegamento negoziale che salvaguarda l'autonomia dei singoli contratti e che impone â�" nel caso di derivato â�" l'applicazione dello specifico obbligo di informazione con conseguente applicazione dei rimedi in caso di sua violazione (12). Com'è stato opportunamente osservato, fermo restando che gli eventi possono muoversi in un universo probabilistico e che la �« probabilità �» del verificarsi degli eventi costituisce un dato conosciuto dalla banca che, proprio sulla base di esso, costruisce il prodotto, e ritenuto, non di meno, che l'alea non debba essere necessariamente simmetrica sul piano quali-quantitativo (l'investitore, purché consapevole, è sempre libero di accettare scommesse strutturate nel senso di produrre vantaggi elevati solo nelle ipotesi di accadimenti molto infrequenti) gli scenari probabilistici e le conseguenze del verificarsi degli eventi devono, invero, essere definiti e conosciuti ex ante, con certezza (13). La banca, del resto, ha preventivamente misurato il rischio dando ad esso un prezzo con valutazione probabilistica della misura delle possibili perdite (14). Proprio la giurisprudenza più recente, nel tentativo di superare l'incerta qualificazione dei derivati OTC in particolare, ne indaga la natura giuridica e la giustificazione causale. In particolare, il Tribunale di Torino (15), precisata la natura giuri dica del derivato di copertura, ha verificato l'inidoneità dell'IRS sottoscritto a soddisfare la finalità perseguita dichiaratamente dal cliente.
Per i giudici, trattasi di uno scollamento che discende dall'addebito di costi impliciti e, quindi, da un difetto di informazione idoneo a determinare uno squilibrio iniziale del contratto di swap in relazione ai rischi rispettivamente assunti dalle parti, con la precisazione che ciò che rileva al fine della sussistenza della causa non è il mero squilibrio di alee (ben potendo le parti consapevolmente stipulare un contratto di swap, in cui uno dei contraenti si assume un rischio maggiore dell'altra), quanto la razionalità e misurabilità dell'alea, ovvero la consapevolezza che le parti abbiano del diverso livello di rischio cui sono esposte (16).
Anche la Corte d'Appello meneghina (17)ha osservato che �« il contratto di swap si sostanzia nella creazione di alee reciproche e bilaterali: sicché è inconcepibile che la qualità e la quantità delle alee, oggetto del contratto, siano ignote ad uno dei contraenti ed estranee all'oggetto dell'accordo �», trattandosi di �« dati geneticamente coessenziali ad una scommessa �». Il giudice motiva: �« la sola circostanza che (...) l'investitore (...) non conoscesse, al momento della conclusione del contratto, il c.d. mark to market (...) e la circostanza che il mark to market non rientrasse nel contenuto del contratto derivato comporta la radicale nullità del contratto perché esclude in radice che nel caso di specie gli investitori abbiano potuto concludere la scommessa conoscendo il grado di rischio assunto, laddove, per contro, la banca, del proprio rischio, nutriva perfetta conoscenza â�" addirittura nella sua precisa misurazione scientifica â�" avendo predisposto lo strumento �».
Ancora, il Tribunale di Milano (18)ha motivato l'accoglimento della domanda di inibitoria urgente dell'addebito dei differenziali di un interest rate swap con il testuale riferimento al numero esatto, comprensivo dei decimali, che esprimeva le probabilità di vincita dell'investitore, e che questi al momento della conclusione del contratto non aveva affatto condiviso, poiché lo ignorava (19).
Alla luce di quanto detto si comprende che quel che rileva è il diritto â�" del cliente/risparmiatore â�" di ricevere tutte le informazioni (anche quelle di tipo probabilistico) per farsi un'idea sulla meritevolezza di un'operazione; l'informazione esauriente e tempestiva rappresenta il presupposto di una scelta razionale che non implica certezze di risultato ma correttezza sulle regole del giuoco.
Va poi osservato che l'alea è sempre conformabile dalle parti, che possono scegliere come graduarla; ciò che piuttosto è incompatibile con la funzione aleatoria è la configurazione di un'asimmetria di esposizione al rischio tale da rendere certa la posizione di un contraente e incerta quella di controparte (20). Il problema è che un tal derivato integri lo schema di una scommessa e che la scommessa implichi, strutturalmente, la bilateralità dell'alea (= ossia che alla chance di vincita di una parte si giustapponga una reale chance di perdita della controparte, e viceversa), sicché un derivato congegnato in modo da dislocare il rischio solo sul cliente/investitore, non soddisfacendo a tale condizione strutturale, andrebbe ritenuto immeritevole di tutela (21).
La problematica, in altri termini, investe anche l'ammissibilità nel nostro ordinamento all'interno di un contratto di una clausola caratterizzata da un'alea unilaterale (22). In dottrina è stato sottolineato che se il derivato prevede �« la possibilità di guadagni e perdite per uno solo dei contraenti e per l'altro unicamente dei guadagni �», il contratto è nullo �« poiché manca una situazione reale di alea �». Il contratto, pertanto, dovrà essere dichiarato nullo per mancanza di causa o quantomeno, in virtù delle regole sulla nullità parziale il contratto dovrà essere dichiarato nullo per mancanza di causa limitatamente ai pagamenti effettuati in via differenziale, rispetto ai quali, ab origine, non vi era �« alea �», con la conseguenza che i relativi importi pagati in funzione del differenziale �« viziato �» dovranno formare oggetto di restituzione.
In conclusione, come ha ricordato la Corte d'Appello di Milano l'alea è razionale quando �« gli scenari probabilistici e le conseguenze del verificarsi degli eventi sono definiti e conosciuti ex ante con certezza da entrambe le parti �»
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Da: soluzione traccia civile06/02/2016 19:20:08
E non aggiungo altro.....
Buon fortuna a tutti....
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Da: Caterin  06/02/2016 19:55:47
Corso Caringella?
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Da: ele06/02/2016 21:10:35
avete veramente rotto il cazzo voi e la traccia di civile panale ed amministrativo
ma davvero sparatevi!
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Da: pi greco06/02/2016 21:14:20
non solo, mi chiedo come possono fare carriera certi elementi col carico di ansia che hanno.
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Da: oracolo di delfi x pi greco06/02/2016 21:49:31
oracolo respondit

perchè oggi il culo è il nostro....
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Da: siete una massa di falliti06/02/2016 22:43:00
siete una massa di falliti
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Da: Quel che06/02/2016 22:46:38
è scritto, è scritto. Sapevatelo
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Da: Quel che06/02/2016 22:48:30
è tutto un problema di fungia
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Da: Quel che06/02/2016 22:56:20
Comunque il suddetto articolo, oltre ad essere di Greco, applica gli obblighi informativi del rischio contrattuale alla causa, valutandone la validità alla luce di una razionale ripartizione del predetto rischio
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Da: Quel che06/02/2016 22:58:10
E' IL TEMA CAZZAROLA
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Da: Fate ride06/02/2016 23:00:20
Come no.
Io ho cenato con un commissario che m ha detto che il centro del tema era l' area contrattuale cmq.
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Da: Quel che06/02/2016 23:03:29
L'AREA DI RIGORE????
DAI SI SCHERZA ;)
PS: https://www.youtube.com/watch?v=Ej0ME8xdiF8

Genio assoluto della musica. Concordi?
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Da: Mio cugino06/02/2016 23:07:10
una volta è morto
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Da: Quel che06/02/2016 23:07:49
Vabbuò ja, i vaco a ballà. Stavt bbuon e salutatm a soreta
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Da: Per fate ride06/02/2016 23:24:09
Ahahah mi hai fatto ridere davvero! AhahAhah
Ci vuole qualcuno che sdrammatizzi un pò in questo clima di ansia generale!
Rispondi

Da: Per fate ride06/02/2016 23:24:27
Ahahah mi hai fatto ridere davvero! AhahAhah
Ci vuole qualcuno che sdrammatizzi un pò in questo clima di ansia generale!
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Da: C.V.06/02/2016 23:38:46
se vi serve materiale attuale (sentenze, dispense di corsi, temi svolti, vecchi testi) scrivete a helpstudente@libero.it. Cedo o scambio
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Da: Mariotta6906/02/2016 23:39:30
Ragazzi, io proprio ieri ho fatto l'amore con un commissario, il quale, prima del coito, mi ha sussurrato ad un orecchio (mi apre il destro) che il cuore pulsante della traccia è rappresentato dagli swap e dai future, analizzati in un'ottica futuristica, onde saggiarne le infinitesimali connotazioni spazio-temporali
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Da: Mariotta6906/02/2016 23:40:25
Scusa C.V che tipo di scambio?
Potrebbe interessarmi
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Da: C.V.06/02/2016 23:54:04
che so hai dispense di garofoli? le scambiamo con le mie, scrivimi se interessata
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Da: blocco universale durante una notte piovosa 07/02/2016 00:04:55
Mariotta69 vuoi le dispense o sentire da tergo un bel cuppulone ?
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Da: Mariotta6907/02/2016 00:39:45
A me più che le dispense sarebbe interessato lo scambio.
Ad ogni modo, se dispensate lo scambio fate un' opera pia!
Va bene anche lesbo, però mi raccomando, scambio completo, non solo giochi preliminari
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Da: Divinshfsajahakw 07/02/2016 02:19:32
Alla luce di stasera: TIÉ!
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Da: sempre più allibito07/02/2016 08:52:13
gente che non sa manco la differenza tra meritevolezza e validità e ha pure consegnato........
namo bene.
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Da: ioputr07/02/2016 09:52:29
scusate ma quello postato nel messaggio precedente da soluzione diritti civile che cos'è ? La soluzione del tema fornita in qualche corso?
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Da: È l''articolo di Greco07/02/2016 10:39:24
"La violazione della regola della trasparenza nel mutuo con tasso. Floor ed il problema della scommessa razionale nel derivato implicito", in Resp. civ. Previsioni. 2015, 1
Rispondi

Da: È l''articolo di Greco07/02/2016 10:40:21
"La violazione della regola della trasparenza nel mutuo con tasso Floor ed il problema della scommessa razionale nel derivato implicito", in Resp. civ. prev. 2015, 1
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Da: ioputr07/02/2016 10:58:07
ma scusate, a me pare che in quell'articolo ci sia la soluzione del tema. O mi sbaglio?
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