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Magistratura 2015
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Da: zaffiro7 22/01/2016 19:26:25
news news news


se è vero

scritti fine giugno 2016,
Rispondi

Da: Vigile urbano 23/01/2016 08:50:23
Buongiorno parassiti!come va? In attesa di giudizio? Passerà ancora un anno e mezzo prima del primo stipendio
Rispondi

Da: Cattivo23/01/2016 11:16:33
prima di dare del parassita agli altri, pensa a ciò che fai
Rispondi

Da: Traccia di civile 23/01/2016 11:43:57
Ragazzi ieri stavo consultando un libro sull'eccessiva onerosità sopravvenuta e ho trovato molti spunti attinenti alla traccia di civile.
Per chi volesse dargli una letta consiglio il codice civile commentato diretto da Pietro Schlesinger (quello verde x capirci) artt. 1467-1469 (curati da Carlo G. Terranova) o il commentario Scialoja-Branca sempre artt. 1467-1469 (curati da Angelo Rizzo).
Rispondi

Da: per TRACCIA DI CIVILE23/01/2016 12:52:51
traccia di civile ciao se guardi o chiedi su easyius.it trovi sicuramente la risposta a quello che cerchi
Rispondi

Da: Traccia di civile 23/01/2016 15:12:57
Ho guardato ma non ho trovato nulla di attinente...
Rispondi

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Da: dubbio stellare23/01/2016 15:45:56
ma secondo voi c'è già chi conosce i risultati?
Rispondi

Da: .............23/01/2016 16:24:10
Si, ma, alla fine, la negoziazione di strumenti finanziari con funzione speculativa è o non è meritevole di tutela?
Rispondi

Da: qualcuno di voi lavora?23/01/2016 16:24:16
qualcuno di voi lavora? e che lavoro fa?
Rispondi

Da: .............23/01/2016 16:27:37
Dopo tutto questo chiacchierare ancora non si sa se la funzione speculativa sia o meno meritevole di tutela.
SI o NO?
E perché?
Rispondi

Da: .............23/01/2016 16:31:30
Nessuna norma ci viene in soccorso.
Non c'è scritto da nessuna parte se il nostro ordinamento ritenga o meno meritevoli di tutela le negoziazioni di strumenti finanziari aventi una funzione solo speculativa.
E allora, come la mettiamo?
Sono meritevoli o non meritevoli?
E se non sono meritevoli di tutela, quali saranno le conseguenze sul piano civilistico? Il relativo contratto come va considerato?
Rispondi

Da: Cattivo23/01/2016 17:14:50
se non meritevoli è nullo il contratto
Rispondi

Da: dubbio stellare23/01/2016 17:30:28
la funzione meramente speculativa renderebbe nullo il contratto, secondo un recente arresto della giurisprudenza di merito
Rispondi

Da: .............23/01/2016 17:34:20
Perché?
Rispondi

Da: .............23/01/2016 19:04:16
Ragazzi in questo forum non ci sarà nemmeno un idoneo.
Non siamo capaci nemmeno di scrivere due righe ragionate!
Rispondi

Da: interest rate swap23/01/2016 19:49:11
illuminaci tu
Rispondi

Da: .............23/01/2016 20:01:39
io sono messo peggio di voi!
Rispondi

Da: Considerazioni tema di civile 23/01/2016 20:06:45
Non riesco a comprendere il senso di tutte queste polemiche.
Il senso della traccia era ben spiegato nella sua formulazione: alea, funzione speculativa e profili di meritevolezza erano tutti riferiti alla negoziazione degli strumenti finanziari.
Per negoziazioni si intendono gli acquisti e le vendite degli strumenti finanziari.
È il caso di chi, nel mercato borsistico, compra e/o vende titoli.
Queste negoziazioni possono avere una mera funzione speculativa giacché sono finalizzate solo a lucrare.
Si risolvono in una sorta di scommessa giacché i guadagni o, di contro, le perdite dipendono dalla fluttuazione non stimabile o preventivabile dei tassi.
Ma tale oscillazione caratterizza, appunto, l'assunzione del rischio e vale a giustificare la negoziazione.
Sicché nella nuova concezione della causa in concreto la funzione speculativa è la ragione pratica dell'affare svolgendo la funzione economico-individuale del negozio e giustificandolo sul piano causale.
Poiché tali negoziazioni sono aleatorie non potrà chiedersi la risoluzione x eccessiva onerosità sopravvenuta.
Tale mercato, però, funziona solo se funzionano le regole che lo governano e al cui rispetto sono chiamate a vigilare la Consob e la Banca d'Italia.
Questo vale a creare la fiducia degli investitori in tale tipo di mercato che verrebbe minata laddove si creassero distorsioni.
Fondamentale, al riguardo, è allora l'art. 5 (mi pare) TUF (peraltro alla base della teoria dei giochi richiamata da Bellomo) che prevede proprio il rispetto e la salvaguardia del principio di proporzionalità.
Quest'ultimo ricomprende gli obblighi di buona fede e correttezza che devono caratterizzare l'attività di chi interagisce nel mercato e che rende, in definitiva, ragionevole l'alea che caratterizza la funzione speculativa delle negoziazioni degli strumenti finanziari.
Da qui, quindi, i profili di meritevolezza che caratterizzano l'attività privata ex art. 1322, comma 2.
La meritevolezza non va indagata sul piano della liceità (risolvendosi, altrimenti, al pari di quella in una non contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico o buon costume) ma sul piano della tipicità e, cioè, dell'utilità sociale.
L'attività privata è socialmente utile se rispetta il principio di solidarietà che è, infatti, il corollario della correttezza e buona fede e che, come detto, vale a rispettare il principio di proporzionalità e, quindi, di ragionevolezza dell'alea.
In senso inverso poiché l'attività privata trova un richiamo indiretto nel 41 Cost., al pari dell'iniziativa economica può essere limitata per fini socialmente utili (es. art. 2 Cost.).
Quindi l'attività privata ex art. 1322, 2 comma, deve perseguire fini socialmente utili (e non solo leciti) divenendo immeritevole laddove non rispetti la solidarietà contrattuale rendendo irragionevole l'alea (e quindi la stessa funzione speculativa).
Esiste, in conclusione, un sorta di endiadi tra alea e funzione speculativa che caratterizzano e giustificano, in concreto, la negoziazione degli strumenti finanziari.
Sul piano della meritevolezza, tuttavia, la questione può essere rivisitata aprendosi la strada a possibili rimedi.
O la responsabilità pre o contrattuale e/o la risoluzione se si opta per Cass. 07 che distingue tra doveri di comportamento/ validità o per la nullità strutturale ex art. 1418, comma 2, se si ritiene che tale immeritevolezza in concreto valga a non rendere configurabile la stessa struttura tipologica.
Rispondi

Da: .............23/01/2016 20:35:31
mi è piaciuto molto il tuo ragionamento. lo condivido.
La funzione speculativa, secondo te, rappresenterebbe la causa in concerto di tali negoziazioni.
Ma, in quanto tale, è meritevole di tutela?
Nello spaccio di droga lo scopo pratico perseguito dalle parti è rappresentato, evidentemente, dall'arricchimento personale nonché dall'assunzione dello stupefacente, ma, come è noto, tale causa è illecita, in quanto contraria all'ordine pubblico e alla legge.
Il relativo contratto è nullo.
La funzione speculativa, in quanto tale, è meritevole di tutela?
E se non lo è, perché non lo è?
Perché è contraria all'ordine pubblico? Alle norme in vigore? Perché non ha un utilità sociale ex art 41 COST?
Insomma lo è o non lo è meritevole di tutela e perché?
Rispondi

Da: Considerazioni tema di civile 23/01/2016 20:38:54
In pratica la traccia poteva risolversi anche in questo senso:
"Alea e giustizia contrattuale".
Il discorso riguarda cioè lo squilibrio e la sperequazione di contratti (come quelli di borsa) che, in teoria, escludono l'applicabilità dei rimedi equitativi (artt. 1448, 1469).
Il discorso, pertanto, andava indagato sul piano dei rimedi posto che il contratto aleatorio non può significare che si possa dare l'ingresso a un contratto ingiusto.
Ciò perché il carattere aleatorio del contratto non significa che qualunque corrispettivo previsto sia in ogni caso adeguato.
In questo caso l'aleatorietà del contratto non può implicare l'esclusione di rimedi laddove si ravvisi un approfittamento, uno stato di bisogno o, appunto come accade per i contratti di borsa, una violazione dei principi di buona fede.
Quindi, e sempre a mio avviso, ovviamente, il discorso sulla scommessa poteva essere fatto solo come inquadramento generale del problema al fine, cioè, di escludere l'applicabilità del 1933 cc e la configurabilità di un'obbligazione naturale proprio perché la presenza di un'organizzazione e cioè di un mercato borsistico e il fatto che l'alea non viene creata artificialmente ma preesiste a livello socio-economico porta ad assimilare tali negoziati a scommesse organizzate ex art. 1935 per le quali, quindi, non si applica il 1933.
Ma la centralità della traccia andava indagata proprio sugli obblighi di cui al 21 TUF e, quindi, sulla buona fede e correttezza.
Un salto di qualità è il fatto di aver saputo contestualizzare tali rimedi ipotizzando tutte le possibili conseguenze che, appunto sul piano rimediale, porta la violazione di tali obblighi:
1) La nullità ex art. 1418, comma 2 se si ritiene che essi incidano sulla struttura tipologica o comma 1 se si ritiene che essi incidano sull'ordine pubblico economico
2) risoluzione e risarcimento se si segue SSUU '07 che distingue tra validità/comportamento
3) annullabilità se si ritiene che vi sia un vizio della volontà (in quest'ottica, peraltro, si poteva richiamare la sottile linea di confine tra resp. contrattuale in presenza di contratto concluso e dolo incidente che porta, nel primo caso, a mantenere in vita il contratto con risarcimento del danno parametrato, però, all'interesse positivo e, nell'altro, ad annullare il contratto)
4) rinegoziazione del contratto in quanto ogni rischio non contemplato (derivante dalla violazione degli obblighi di buona fede e correttezza) consente di esperire i rimedi previsti in materia di sopravvenienze (per cui oltre alla risoluzione e risarcimento anche la rinegoziazione).
Rispondi

Da: Goose88  23/01/2016 20:54:20
Il richiamo alla meritevolezza come perseguimento dell'utilità sociale è piuttosto superato, anche se nella giurisprudenza di merito del caso di specie è stata invocata proprio al fine di dichiarare la nullità dei derivati speculativa per difetto di causa in concreto. La tua ricostruzione, condivisibile e stilisticamente apprezzabile, si espone a mio avviso alla critica secondo cui la meritevolezza si appiattisce sulla mera liceità, anche in omaggio ai principi di diritto europeo dei contratti (tesi di roppo).
In questo senso, si sarebbe potuto prospettare, sebbene in contrasto con la citata giurisprudenza di merito sul punto, che tali contratti sono meritevoli in quanto sorretti da una valida ragione economica sul piano individuale. In altri termini non residuano spazi per un ulteriore controllo di utilità sociale (meritevolezza) degli interessi perseguiti, perchè si eccederebbe in un "paternalismo" non condivisibile.
Forse sarebbe stato utile riportare anche questa impostazione.
Rispondi

Da: .............23/01/2016 21:28:06
Qualcuno sa rispondere alla mia domanda?
Io no
Rispondi

Da: In pratica.... 24/01/2016 00:12:07
In pratica, chi ancora discute della traccia di civile a correzioni praticamente quasi concluse, diciamo che ...
... che è discretamente ridicolo!
Rispondi

Da: per in pratica 24/01/2016 01:10:00
Sono appena andato a vedere il film "La grande scommessa".
Indovina un po' di cosa parlava?
Di swap, di speculazioni, di agenzie di rating e di frodi.
Indovina un po' che cosa ha riguardato la Banca Etruria?
Lascia stare un povero mentecatto come te cosa vuol capire...
Pensa che parlare di tutto questo sia circoscritto solo al tema di magistratura...
Senza speranza.
A casa fallito!
Rispondi

Da: per in pratica 24/01/2016 01:13:07
Poi facci capire genio all'inizio delle correzioni se ne può parlare e alla fine no?
E quale sarebbe la differenza?
Quindi anche dopo la pubblicazione dei risultati sarà vietato parlare di un argomento che interessa l'economia globale?
Davvero un povero coglione!
Rispondi

Da: AAA24/01/2016 01:21:26
Cedo Corso Ruscica online!
Rispondi

Da: Deliri notturni24/01/2016 01:23:38
Qualcuno/a non riesce a prender sonno e  invece di contar pecore viene qui e insultarono. La redazione dovrebbe pretendere una parcella per il servizio:-))
Rispondi

Da: Considerazioni tema di civile 24/01/2016 09:30:36
Per .....
Secondo me la funzione speculativa è meritevole di tutela.
Lo stesso art. 23, comma 5, TUF nell'escludere l'applicabilità dell'art. 1933 la considera meritevole di tutela e, quindi, coercibile.

In pratica non è un'obbligazione naturale con la conseguenza che l'obbligato non può rifiutarsi di adempiere.
La meritevolezza della funzione speculativa deriva dal fatto che lo stesso legislatore, attraverso, appunto, l'art. 23, comma 5, ha valorizzato sia l'aspetto organizzativo (trovando le negoziazioni con funzione speculativa un proprio referente in un apposito mercato che è quello borsistico/finanziario), sia il fatto che il rischio non viene creato artificialmente dalle parti (come nella scommessa pura e semplice) ma preesiste a livello socio-economico.

E ciò vale a rendere meritevole la funzione speculativa che giustifica in concreto tali operazioni: l'assetto degli interessi in cui si sintetizza il negoziato è la speculazione che comporta, ovviamente, l'assunzione di rischi sottesi alle fluttuazioni dei tassi (d'interesse, di cambio, azionari).

Tale mercato funziona, però, solo se funzionano correttamente le regole che lo governano e che valgono a creare quel rapporto fiduciario di cui parla l'art. 5 TUF (e in ciò è, appunto, l'organizzazione): se queste vengono violate o "abusate" non solo viene tradita la fiducia ma viene meno la stessa meritevolezza delle operazioni e la funzione speculativa delle negoziazioni assume un connotato irrazionale.

In altri termini la violazione dei doveri di informazioni e di correttezza (ti faccio acquistare titoli che non valgono nulla o ti do un finanziamento se ti prendi titoli spazzatura) altera il mercato perché ne determina un funzionamento distorto.

La funzione speculativa diviene, così, senza senso e non più meritevole.

In definitiva viene in rilievo la tematica dell'abuso e della violazione della buona fede e correttezza che sono specificazioni del principio di solidarietà: le banche abusano della propria posizione e portano i risparmiatori a fare operazioni che, in realtà, avvantaggiano solo le banche stesse.

Ecco perché alcune pronunce della giurisprudenza di merito affermano la nullità di tali operazioni proprio perché la funzione speculativa, se ammessa in tali tipi di mercato in via generale, può essere in concreto immeritevole laddove venga distorta a beneficio esclusivo della banca.

Per Goose
La giurisprudenza tende a far coincidere liceità e meritevolezza.
Questo porta a considerare una fattispecie meritevole solo laddove non sia in contrasto con l'ordine pubblico, norme imperative e buon costume.
In realtà quest'impostazione muove dalla distinzione tra tipicità e atipicità.
Nella prima la fattispecie è stata già disciplinata dal legislatore sicché la causa sarà sempre lecita perché è lo stesso legislatore che la rende conforme a norme imperative, ordine pubblico e buon costume.
Nelle fattispecie atipiche, mancando uno schema di riferimento, l'indagine sulla meritevolezza va fatta dall'interprete e si risolve in un controllo sulla liceità: se cioè la fattispecie è conforme o non viola i tre precetti (norme imp., ordine p., B.c.) allora è meritevole.
La concezione della causa in concreto porta a rivisitare tale impostazione e a superare la distinzione tipico/atipico.
Dovendo avere riguardo agli interessi in concreto perseguiti dalle parti (funzione economico-individuale della causa) non basta più che una fattispecie (tipica o atipica) non violi i tre precetti ma occorre anche che essa sia meritevole.
L'indagine sulla meritevolezza va così svolta sia con riguardo a fattispecie tipiche che atipiche.
Questo porta a differenziare i due tipi di indagine e ad escludere che la meritevolezza sia un doppione della liceità: un classico esempio è rappresentato dal 2645 ter.
La meritevolezza opera così a livello di tipo.
Lo stesso legislatore nel momento in cui ha configurato fattispecie tipiche non ha fatto altro che giuridicizzare le operazioni economiche più diffuse attribuendogli un nomen iuris e irregimentandole (al fine di poterle controllare) all'interno di schemi tipici.
Ha cioè positivizzato ciò che ha ritenuto socialmente utile perché ricorrente nella prassi socio/economica.
L'interesse spioradico non è stato ripizzato proprio perché considerato privo di utilità sociale.
L'indagine sulla meritevolezza parte da questi presupposti e trova linfa, oggi, per l'emergere di un mercato globalizzato in cui si diffondono fattispecie nate in altri mercati e in altri contesti.
Ecco perché si parla oggi di "tipicità sociale" e di "contratti alieni".
Queste nuove fattispecie sono meritevoli in astratto perché sono socialmente utili (cioè diffuse a livello socio economico e nel mercato globalizzato) ma in concreto potrebbero non esserlo laddove si ponessero in contrasto con l'utilità sociale che limita ex art. 41 Cost. l'iniziativa economica e indirettamente la stessa autonomia privata.
Rispondi

Da: In pratica.... 24/01/2016 10:27:34
Nessuno ti "vieta" di parlare della traccia, né io ho mai sostenuto questo. Ho solo detto che trovo la cosa discretamente ridicola.
Però, se tu ritieni di parlare ancora della cosa, continua pure. Magari, utilizzando il tuo criterio, potresti parlare anche delle tracce del concorso del 2008. Specie per quella di amministrativo, il tema dei contratti di servizio è oggi ancor più attuale di anni fa!
Che né dici?
Rispondi

Da: Ispettore del lavoro 24/01/2016 10:33:01
Più che aktro cone fate a ricordarvi ancora il ragionamento esposto a distanza di 7 mesi.... Io non ricordo nemmeno la traccia... Si vede proprio che non fare nient'altro nella vita, che non avete null'altro a cui pensare.
Diversamente, nemmeno la traccia ricordereste!!!!!
Rispondi

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