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Magistratura 2015
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| Da: poera zaffiro | 24/09/2015 13:17:16 |
| povera matone...se ti sentisse....... | |
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| Da: Zaffiro7 | 24/09/2015 13:18:03 |
| credo siate prevenuti contro coloro che si laureano alla LUISS. Forse siete comunisti, e a favore delle università pubbliche. Chiaramente comunisti, e di conseguenza omosessuali. O forse rosicate perchè ho vinto il concorso da dirigente. Roberta. | |
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| Da: Zaffiro7 | 24/09/2015 13:18:03 |
| credo siate prevenuti contro coloro che si laureano alla LUISS. Forse siete comunisti, e a favore delle università pubbliche. Chiaramente comunisti, e di conseguenza omosessuali. O forse rosicate perchè ho vinto il concorso da dirigente. Roberta. | |
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Da: Ahahahahah ![]() | 24/09/2015 13:18:06 |
| A zaffirooooooooooo!!! Ma perché non vai a fare la comica?? Ti riesce benissimo! Uahahahah!! | |
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| Da: eleonoraduse | 24/09/2015 13:19:30 |
| vi leggo a volte ma non intervengo perché non capisco come si possa intervenire sulle miriade di cazzate che scrivete. Ma dopo aver letto le ultime chicche non posso esimermi. ZAFFIRO7, sei proprio l'emblema della triste realtà universitaria. ti hanno dato la laura (come diceva il grande toto') con i punti della dash? | |
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Da: Chin15 ![]() | 24/09/2015 13:19:39 |
| Alla Luiss gli esami di diritto UE e internazionale (al primo e al secondo anno) sono OBBLIGATORI da sempre, di certo da almeno un ventennio. Scusate, non studio per il concorso in magistratura e vi leggo nelle pause dal lavoro solo per svagarmi un po', ma di fronte a certe affermazioni non posso tacere. Zaffiro, tu riesci quasi a farmi vergognare di aver studiato (e oggi di insegnare, chissà che qualche esame tu non l'abbia sostenuto con me, ammesso che abbia davvero studiato lì) alla LUISS... Per pietà taci, altrimenti confermerai l'idea (diffusa quanto profondamente sbagliata) che certe università siano frequentate solo da capre con i soldi. Vai a studiare, che è meglio. | |
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Da: zaffiro7 ![]() | 24/09/2015 13:22:05 |
| mi sono laureata con 108 ma a differenza vostra non sono solo diritto, so anche ridere e scherzare ! | |
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| Da: @ signori cari | 24/09/2015 13:23:15 |
| Alea unilaterale - bilaterale: rischia uno solo o rischiano entrambi. L alea del derivato è teoricamente sempre bilaterale. Alea razionale - irrazionale: rischio misurato, contenuto, non eccessivo. Il punto più delicato è questo: se dici che col derivato puoi misurare quanto rischi - in sostanza come fa la giurisprudenza- ammetti anche gli speculativi. Se lo neghi - come fa la dottrina- perché le fortune del mercato non sono mai preventivabili e sono anzi sempre inaspettate il derivato speculativo diviene totalmente immeritevole xk nonostante la caratura del rischio è sempre una scommessa irrazionale. L unico derivato meritevole sarebbe quello di copertura. Se proprio poi uno la sapeva bene ( fantascienza ovvio) c'entrava il fatto che il.derivato speculativo è un contratto alieno( socialmente diffuso all estero e non in Italia) e quindi immeritevole nel nostro ordinamento perché il 23 tuf difficilmente potrebbe riferirsi anche ad esso. | |
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Da: zaffiro7 ![]() | 24/09/2015 13:23:29 |
| in una pubblica università aggiungo. e con tanto sacrificio quindi risparmiatevi la vergogna, perchè non siete umili. | |
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| Da: eleonoraduse | 24/09/2015 13:25:25 |
| il problema è che anche nello scherzo fai piangere | |
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| Da: eleonoraduse | 24/09/2015 13:26:15 |
| parlaci un po' dell'incidenza del diritto UE in italia...vediamo che perle cacci... | |
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| Da: Zaffiro7 | 24/09/2015 13:29:05 |
| In una pubblica università, aggiungo, non si spende di meno. Per questo scelsi la LUISS. E a quell'epoca NON c'era diritto UE. Ma perchè ce l'avete tanto con me? Che vi ho fatto di male? | |
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Da: zaffiro7. ![]() | 24/09/2015 13:36:05 |
| Dunque, il diritto ue non incide sempre nello stesso modo. Dipende! Di giorno, quando non c'è uomini e donne, incide un po' storto, di striscio diciamo. Ma quando finalmente la sera arriva uomini e donne incide benissimo!! Poi quando spiego io diritto ue, che sono la punta di diamante del diritto italiano (diciamocela tutta: a me Santoro Passarelli e Pietro Rescigno me fanno 'na pippa!), incidono con tutta la mia forza da diamante!!! E vi distruggono tutti!! | |
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| Da: Zaffiro7 | 24/09/2015 13:37:26 |
| Quella del messaggio precedente non sono io. | |
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Da: X Zaffiro7 ![]() | 24/09/2015 13:40:32 |
| Tu hai studiato in una pubblica università romana? Beh, sentiamo, e dov'è che hai studiato?? Su forza, esprimiti pure! Tanto l'anonimato di proteggerà da una (sicura!) querela per diffamazione da parte dell'Ateneo dove hai studiato! | |
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Da: zaffiro7. ![]() | 24/09/2015 13:42:48 |
| Neanch'io sono quella precedente! Però l'adamantino acume giuridico è identico! | |
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| Da: Zaffiro7 | 24/09/2015 13:46:56 |
| Ho detto che ho studiato alla LUISS, e lasciate perdere quel burlone che si diverte a storpiare il mio nick. Ma voi tutti alle pubbliche, vero? Eh, per questo vi rode. Vi piacerebbe aver fatto la LUISS...hehehe | |
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Da: Se, vabbè ![]() | 24/09/2015 13:47:39 |
| La vera zaffiro7 non sa neanche che vuol dire "adamantineo acume giuridico"! T'abbiamo sgamato!! Te non sei zaffiro7!! La vera e unica zaffiro7 è zaffiro la disintegratrice, la punta di diamante del diritto italiano... Solo lei qui è abilitata a sparare cazzate di immensa portata!! | |
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| Da: Zaffiro7 | 24/09/2015 13:49:30 |
| Bravo se vabbè, io sono Roberta, la Zaffiro7 doc. Quell'altro non parla come mangia, e secondo me non è sereno con se stesso. | |
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| Da: Cattivo | 24/09/2015 13:54:29 |
| ragazzi vi confondete, io non mi curo del caffè de Bellomo, davero | |
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Da: X Cattivo ![]() | 24/09/2015 13:57:38 |
| Ehi @Cattivo, in che sede l'hai seguito il corso Bellomo? Milano, Roma o Bari? | |
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| Da: Cattivo | 24/09/2015 13:58:25 |
| Bari | |
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| Da: Zaffirello | 24/09/2015 13:59:46 |
| Zaffiro ma dove abiti?; Perché se non hai problemi di movimenti come quell altra fragile e determinata fanciulla che occupava i miei pensieri potremmo incontrarci e concordare un programma di elevazione che vada al di la di una mera puntuazione ma ti obblighi a condotte precise. Potrei anche - previa apposito patto di riserbo - rivelarti l ultimo segreto di Fatima. | |
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Da: X Cattivo ![]() | 24/09/2015 14:00:01 |
| Ah... allora non ci conosciamo... io Roma | |
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| Da: Zaffiro7 | 24/09/2015 14:01:49 |
| non scherzate con i santi! Io sono molto credente. | |
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| Da: Cattivo | 24/09/2015 14:03:58 |
| ...scusate ma c'è qualcun altro che utilizza il mio nickname... | |
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| Da: Zaffirello | 24/09/2015 14:06:05 |
| Fatima è un paese non una santa............... Riesci sempre a toccare un punto più basso. Mi complimento. | |
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| Da: Zaffiro7 | 24/09/2015 14:13:02 |
| ma ci stanno i santi lì. o no? | |
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Da: TEMA CIVILE ![]() | 24/09/2015 14:38:49 |
| vi posto quello che è stato, più o meno, il mio schema del tema di civile: La traccia inizia con il termine "negoziazione". Nel linguaggio tecnico giuridico (ma anche nell'accezione comune), il termine negoziare significa trattare, porre in essere delle trattative. Appare evidente, pertanto, come, a mio avviso, da qui occorreva prendere le mosse. Sembrava propedeutica la definizione degli stessi strumenti finanziari, ma poi non si poteva non porre l'attenzione su tutte le problematiche inerenti la negoziazione degli stessi. Il concetto "negoziazione di strumenti finanziari" non può non richiamare alla memoria tutta la fase precontrattuale legata alla stipula di un eventuale contratto quadro, ovvero finalizzata a concludere i cc.dd. ordini di esecuzione. Ed ecco, allora, che, in relazione a questa parte della traccia, emergono le prime questioni forse da esaminare: quali sono gli obblighi gravanti sulle parti in tale fase (in ispecie sull'intermediario finanziario)? Vi è un obbligo di forma scritta del relativo contratto (cd neoformalismo)? Sempre in relazione alla fase della negoziazione, quali sono le conseguenze nel caso di mancato rispetto degli obblighi gravanti sui contraenti? (Distinzione tra regole di comportamento e regole di condotta). Vi è un collegamento negoziale tra il contratto quadro e i singoli ordini di esecuzione? (Se si, di che tipo? Unilaterale? Bilaterale?). Vi è la possibilità per il cliente/investitore di recedere dal contratto concluso? In quali casi? (Sul punto, vi è una recente sentenza delle Sezioni Unite). Breve cenno alla negoziazione di strumenti finanziari in relazione alle clausole vessatorie: nullità parziale della singola clausola (nullità di protezione) che non si riverbera sull'intero contratto e distinzione tra le cc.dd. lista grigia e lista nera delle clausole vessatorie (art 36 Codice del Consumo). Ovviamente, in una fase successiva dell'elaborato, la "negoziazione degli strumenti finanziari" andava collegata ai concetti di "alea contrattuale" e "funzione speculativa". Il collegamento, ovviamente, avrebbe dovuto portare a considerare l'alea e la funzione speculativa nell'ambito della negoziazione degli strumenti finanziari. ("Negoziazione di strumenti finanziari, alea contrattuale e funzione speculativa"). Dalla traccia traspare che i nuclei concettuali di "alea contrattuale" e "funzione speculativa" non appaiono essere indipendenti tra loro ma intimamente connessi alla fase della negoziazione degli strumenti finanziari. Pertanto, a mio parere, il candidato avrebbe dovuto necessariamente collegare i concetti di rischio contrattuale e di funzione speculativa alla parte iniziale della traccia (ovvero alla "negoziazione degli strumenti finanziari"). E allora, nell'ambito della negoziazione degli strumenti finanziari, che rilievo assumono i rischi connessi al singolo ordine di esecuzione? (Ovvero alla più complessa operazione economica frutto di un eventuale collegamento negoziale?). In tale ambito occorreva forse richiamare nuovamente la distinzione tra regole di comportamento e regole di validità: quali sono le conseguenze relative al venir meno dell'obbligo gravante sull'intermediario in relazione al cd "investimento informato"? Se l'intermediario, nell'ambito della negoziazione di tali strumenti, non informa il cliente/investitore di tutti i rischi connessi all'operazione che si sta per intraprendere quali potrebbero essere le conseguenze? Il contratto è nullo per violazione di norme imperative? Oppure, vi è, a seconda dei casi, responsabilità precontrattuale o contrattuale dello stesso intermediario, con relativo eventuale obbligo risarcitorio, ex art 1223 cc? Strumenti di finanziari atipici: sono ammissibile nel nostro ordinamento? Al quesito dianzi prospettato pare debba fornirsi risposa affermativa, in omaggio al principio generale statuito dal combinato disposto degli art 41 Cost e 1322, secondo comma, cc, sempre a patto che tali contratti siano socialmente utili e, quindi , meritevoli di tutela, altrimenti dovranno essere considerati nulli. E ancora, cosa si intende per funzione speculativa? Quale è il nesso tra la negoziazione degli strumenti finanziari e la funzione speculativa? E' ammissibile nel nostro ordinamento un contratto che come finalità abbia solo quella di speculare (cioè di rendere massimo il guadagno relativo alle fluttuazioni dei titoli sul mercato, anche a fronte di una potenziale perdita totale dell'investimento), oppure tale contratto appare, piuttosto, come non meritevole di tutela? Ed ecco, allora, l'aggancio con l'ultima parte della traccia: "profili di meritevolezza". Dopo aver riletto più volte la traccia, ho notato che i primi tre nuclei concettuali ("negoziazione di strumenti finanziari", "alea contrattuale" e "funzione speculativa") erano tra di loro strettamente e intimamente collegati (anche dal punto di vista della punteggiatura sono separati da una virgola e non da un punto). Quindi tutto il discorso sull' alea contrattuale e sulla funzione speculativa andava a mio avviso collegato necessariamente alla negoziazione. L'ultima parte della traccia, per converso, si riferisce unicamente ai profili di meritevolezza. Credo, allora, che i profili di meritevolezza andassero esaminati solo nell'ultima parte dell'elaborato e solo in relazione alla negoziazione degli strumenti finanziari, al rischio contrattuale e alla funzione speculativa, non mancando di evidenziare come il quesito sotteso a questa ultima parte della traccia inerisse proprio alla meritevolezza o meno (dal punto di vista dell'utilità sociale, ex art 41 Cost) di una complessa operazione economica (o di un semplice ordine di esecuzione) avente finalità meramente speculative). E' ammissibile? Ovvero, per converso, il contratto sarà nullo, ex artt 41 Cost, 1322, secondo comma e 1418 cc? Sul punto, appare preferibile la tesi (che sembra sia stata fatta propria anche dalla Cassazione a Sezioni Unite nel 2007) secondo la quale il contratto con funzione meramente speculativa sia comunque valido ed efficace tra le parti, purchè la funzione speculativa sia circoscritta entro ragionevoli limiti. Ed infatti il TUIF sembra ammettere la possibilità di stipulare ordini di esecuzione anche qualora essi abbiano una funzione meramente speculativa, purchè l'intermediario finanziario informi il cliente/investitore del rischio di una potenziale perdita totale dell'intero investimento che egli andrà ad effettuare (ma il venir meno di tale obblighi non pare possa comunque condurre ad un eventuale giudizio di nullità del contratto, ex art 1418 cc, per contrasto con norme imperative). E allora, se l'ordinamento ammette la possibilità di stipulare contratti anche quando vi sia il rischio di una perdita totale dell'intero investimento effettuato (ponendo comunque all'intermediario l' obbligo di informare correttamente il cliente sia in fase precontrattuale che esecutiva), come può considerarsi lo stesso contratto non meritevole di tutela? Il rischio contrattuale (anche gravante interamene sul solo cliente/investitore) è insito nella funzione speculativa che la negoziazione di tali strumenti finanziari assume. A tali argomentazioni di carattere teleologico se ne aggiungono altre più generali e, quindi di ordine sistematico. La negoziazione degli strumenti finanziari, nell'ambito del mercato nazionale e internazionale, oggi ricopre un' importanza fondamentale, in quanto, nella cd economia globale, la contratualizzazione degli strumenti finanziari rappresenta senza dubbio un'importante fetta dell'intero sistema di interscambio di beni e servizi quotati sul mercato. La funzione speculativa, inoltre, rappresenta l'obiettivo principale, la sintesi degli interessi che conduce i contraenti verso la negoziazione dei vari strumenti finanziari (i cc.dd future, swap ecc) e alla relativa stipula di contratti tipici o atipici, ex art 1322, secondo comma, cc. Precludere agli operatori finanziari la possibilità di portare a termine ordini di esecuzione meramente speculativi minerebbe in radice la libertà di iniziativa economica, ex art 41 Cost e rappresenterebbe un rilevante ostacolo alla circolazione dei beni giuridici, con rilevanti ripercussioni sull'intera economia globale. Appare quindi maggiormente condivisibile quell'orientamento (ad oggi maggioritario) che tende, entro ragionevoli limiti, ad ammettere la meritevolezza sociale della funzione speculativa in se, che riconosce la validità dei contratti in cui il rischio sia anche solo a carico del solo cliente/investitore e in cui vi sia anche la possibilità concreta di una perdita totale dell'intero investimento così effettuato. Gli intermediari dovranno, comunque e in ogni caso, fornire ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione dovrà illustrare le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonchè i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisione di investimento informato. La descrizione dei rischi dovrà includere anche il rischio di perdita totale dell'investimento. Quando è probabile che i rischi di uno strumento finanziario o di un'operazione finanziaria che combina tra loro due o più strumenti o servizi finanziari siano superiori ai rischi delle singole componennti, l'intermediario dovrà fornire una descrizione adeguata delle singole componenti e del modo in cui la loro interazione accresce il rischio. Ove però l'intermediario venga meno ai propri obblighi informativi (ed ecco di nuovo l'aggancio alla distinzione tra regola di condotta e regole di validità; ) per il cliente investitore si aprirà l'orizzonte per la proponibilità, a seconda dei casi, di un eventuale azione di responsabilità precontrattuale, contrattuale, ed, eventualmente, risarcitoria. (Nella specie, anche secondo le SS.UU., non sembra convincente quell'orientamento che considera nullo il contratto, ex art 1418 cc, per violazione di norme imperative). In tale evenienza, è da valutare, altresì, se vi siano gli estremi per un'azione di annullamento, ex 1439 cc (breve indagine in ordine alla circostanza se il venir meno degli obblighi di diligenza ed informativi in capo all'intermediario possa integrare i "raggiri" richiesti dalla predetta disposizione codicistica: i raggiri possono essere perpetrati mediante dolo omissivo?). Da escludere, in linea generale, l'azione di rescissione, ex artt 1447 e 1448 cc o di risoluzione per eccessiva onerosità (si tratta, di contratti aleatori, per i quali, come è noto, sono generalmente precluse queste ultime azioni) | |
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| Da: @tema di civile | 24/09/2015 14:45:18 |
| bene, ci hai triturato i coglioni con la tua spiegazione ora puoi annartene affanculo? grazie | |
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