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Magistratura 2015
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| Da: Ma.. | 08/07/2015 22:47:42 |
| Ribadisco.. Qualcuno sa come avvengono le correzioni??? | |
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| Da: Emmegigi | 08/07/2015 22:50:11 |
| Anch'io ho sentito Area contrattuale. I titoli dovrebbero essere scritti su un display cosi' come nelle scuole di ogni ordine e grado devono essere scritti sulla lavagna. | |
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| Da: ora si esagera | 08/07/2015 22:50:28 |
| Per castracani: evidentemente non vuoi capire quello che ho scritto o ci leggi cose che non ho sicuramente detto. Ho detto che i miei colleghi sono tutti preparatissimi e sicuramente hanno passato il concorso per merito e non perchè raccomandati; e ovviamente penso e spero che questo valga per tutti i magistrati, nè io ho mai sentito di qualcuno che abbia passato questo concorso grazie a ganci. Nondimeno, non ho la presunzione di affermare con assoluta certezza che mai nessuno sia entrato in magistratura con qualche spinta, anche se lo ritengo, francamente, alquanto improbabile (oltre che difficile a livello pratico); credo fermamente che le correzioni degli scritti avvengano con il massimo rigore e con assoluta serietà. La mia apertura all'eventualità di raccomandati era solo in virtù di una più generale considerazione sulla quantità di marcio che, purtroppo, c'è in fin troppi settori del nostro paese. . Ovviamente sarebbe gravissimo se ciò riguardasse un magistrato, e non volevo certo dire nulla di diverso. La mia intenzione era semplicemente quella di reagire alla semplicistica affermazione, letta su questo forum, che "in magistratura entrano solo i raccomandati".. detto ciò, faccio un sincero in bocca al lupo a chi sta affrontando questa dura prova, e spero che non perdano la speranza che si tratti di un concorso alla loro portata, che si svolge secondo le regole..anche se, purtroppo, a volte può riservare brutte sorprese, come oggi. | |
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| Da: 10 marco77 | 08/07/2015 22:51:50 |
| Definizione strumenti finanziari tu 58/98: tipologie (swap ecc) Ho sottolineato l'atipicità di questi negozi concludendo per il giudizio di meritevolezza dato dall'interesse generale alla produzione di moneta nel mercato italiano così da stabilizzare i prezzi. Ho analizzato le norme in materia bancaria e finanziaria che sostengono il ragionamento del giudizio ex art 1322 comma 2 con particolare riferimento alla trasparenza e agli obblighi informativi da parte degli intermediari. Ho concluso sostenendo che le operazioni finanziarie anche quelle effettuate sui mercati regolamentati sebbene speculative, dunque finalizzate alla realizzazione di un lucro consentono in tempi brevi di condizionare come ho cenato in premessa in modo positivo il mercato. Questo in linea generale. Nessun riferimento all'aleatorieta'. Ho sbagliato secondo voi. | |
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| Da: Lumex | 08/07/2015 22:52:08 |
| La commissione è formata da nove commissari. Questa commissione si suddivide in tre sottocommissioni di tre membri e in contemporanea ciascuna corregge uno dei tre temi. All'esito si riuniscono e scoprono il risultatorisultato finale. Se uno dei membri lo richiede perché in disaccordo con gli altri il tema può essere corretto anche dalla commissione nella sua interezza | |
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| Da: tuoijt | 08/07/2015 22:57:05 |
| Nel mio padiglione hanno espressamente detto che sli trattava di alea contrattuale e non area contrattuale. Ma so per certo che in altri padiglioni non lo hanno specificato e molti hanno sentito e scritto area contrattuale | |
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| Da: 10 marco77 | 08/07/2015 22:58:48 |
| Secondo voi era necessario trattare l'alea contrattuale??? | |
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| Da: oracolo di delfi | 08/07/2015 23:01:01 |
| civile è quello che farà selezione. penale, a meno che non vanno a prendere una Fattisecie del codice di totila, si riesce a inquadrare con la parte generale. | |
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| Da: Emmegigi | 08/07/2015 23:02:51 |
| In quali padiglioni? | |
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Da: J ![]() | 08/07/2015 23:03:49 |
| Si andava trattata l'alea cintrattuale | |
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| Da: Alitinonfo | 08/07/2015 23:03:56 |
| ...e volume fattuale!! | |
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| Da: 10 marco77 | 08/07/2015 23:05:52 |
| Ufffffffff alla quarta consegna sentire area contrattuale e' sfiga | |
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Da: lagazzacicna ![]() | 08/07/2015 23:05:56 |
| e fu così che non lo passò nessuno | |
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Da: area portuale e navi in deriva. Diritto della navigazione ![]() | 08/07/2015 23:07:06 |
| e fu così che non lo passò nessuno | |
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Da: Seneca.mio ![]() | 08/07/2015 23:08:03 |
| non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare | |
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| Da: Percentuali | 08/07/2015 23:08:08 |
| Quanti usciti? | |
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| Da: Emmegigi | 08/07/2015 23:08:15 |
| tuoijt in quale padiglione eri? | |
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Da: Seneca.mio ![]() | 08/07/2015 23:12:58 |
| né alea né area ma atea contrattuale. | |
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Da: zibras ![]() | 08/07/2015 23:14:27 |
| io ho parlato dell'aloe contrattuale | |
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Da: Alea, Alea ![]() | 08/07/2015 23:17:45 |
| Ovviamente si trattava di alea... E proprio sulla alea unilaterale nei contratti atipici dell'area finanziaria si concentrano i principali problemi di meritevolezza... meritevolezza negata dalla giurisprudenza maggioritaria, con conseguente nullità ex artt 1418 e 1325 per mancanza di causa. centro dell'ordinanza del Tribunale di Modena si colloca la problematica dell'alea nei contratti atipici[10] . Abbiamo visto sopra come il contratto di interest rate swap si debba senz'altro considerare come atipico. Ai contratti atipici si applica quanto prescrive l'art. 1322 comma 2 c.c.: essi devono essere diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Bisogna pertanto, in primo luogo, identificare quali siano gli interessi che un contratto di interest rate swap mira a realizzare e, in secondo luogo, se tali interessi siano meritevoli di tutela. Con riferimento agli interessi tutelati da un contratto di swap sui tassi d'interesse, si è visto come tali contratti svolgano una funzione di riduzione dei rischi, che però non può prescindere da una certa aleatorietà. Il contratto consente all'impresa di essere certa di non pagare oltre una certa percentuale di tasso d'interesse, che però - contemporaneamente - non potrà mai scendere sotto un'altra percentuale. Sarà poi l'andamento dei mercati a decidere se la "scommessa" effettuata dall'impresa sul futuro andamento dei tassi è stata o meno vantaggiosa. Si può pertanto affermare che la funzione svolta del contratto di swap su tassi d'interesse, vista dall'ottica dell'impresa, è essenzialmente quella di ridurre gli esborsi finanziari dovuti per effetto di un precedente indebitamento a tasso variabile. Visto invece dal punto di vista della banca, la conclusione di un contratto diswap altro non è che esercizio della prestazione di un servizio d'investimento. L'istituto di credito mira a trarre un primo lucro dalle commissioni che eventualmente percepisce per la conclusione del contratto e un secondo lucro, maggiore o minore, sulla base dell'andamento dei tassi d'interesse che si verificheranno in futuro. Secondo la definizione datane dalla Corte di cassazione, per aversi contratto aleatorio è necessario che l'alea intesa quale situazione rischiosa cui i contraenti si espongono investa e caratterizzi il negozio nella sua interezza e nella sua formazione, sicché per la natura del negozio o per le specifiche pattuizioni stabilite dai contraenti divenga radicalmente incerto il vantaggio economico in relazione al quale le parti si espongono . Il contratto di swap su tassi d'interesse può peraltro essere strutturato in modo tale per cui la banca non subisce alcuna perdita di alcun genere, mentre l'unico contraente a essere esposto ai rischi del mercato è l'impresa. In condizioni del genere l'alea del contratto è alterata in quanto incombe non più su ambedue i contraenti, ma su uno solo di essi. L'unilateralità dell'alea può in particolare derivare dall'effetto congiunto di due rapporti contrattuali. In base a un primo contratto (di norma di mutuo), la banca presta del danaro al cliente, danaro che verrà restituito nel corso del tempo con l'aggiunta dell'onere degli interessi. Il lucro dell'istituto di credito consiste in questo caso negli interessi. Si tratta di un beneficio economico certo (salvo il caso d'insolvenza del cliente) per la banca, che può essere fisso nel suo ammontare (nel caso di tasso fisso) oppure variabile (nel caso di tasso variabile). Alcune volte gli istituti di credito propongono, già in sede di conclusione del contratto di mutuo oppure in un momento successivo, la conclusione di un contratto di swap su tassi d'interesse. Mentre la banca è certa di guadagnare gli interessi nella misura pattuita sulla base del contratto di mutuo, i rischi delle oscillazioni dei tassi d'interesse sulla base del contratto di swap vengono fatti ricadere sul cliente. Sotto questo profilo, della rilevanza del collegamento negoziale, l'alea unilaterale è stata oggetto di alcuni interventi giurisprudenziali. Va anzitutto segnalata una decisione del Tribunale di Brindisi[12] . Secondo questa autorità giudiziaria il contratto aleatorio unilaterale, nel quale l'alea è tutta concentrata nella sfera giuridica del risparmiatore, non è meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, in quanto l'ordinamento non può ammettere la validità di contratti atipici che - lungi dal prevedere semplici modalità di differenziazione dei diversi profili di rischio - trasferisca piuttosto in capo a una sola parte tutta l'alea derivante dal contratto, attribuendo invece alla controparte profili certi quanto alla redditività futura del proprio investimento. Nel caso deciso dall'autorità giudiziaria brindisina il contratto oggetto del giudizio costituiva la risultante di una serie di operazioni economiche fra loro funzionalmente collegate. Precisamente, il negozio si articolava nella concessione, da parte della banca proponente l'investimento, di un finanziamento destinato esclusivamente all'acquisto di particolari strumenti finanziari. Quale contropartita della concessione del finanziamento il risparmiatore, per tutta la durata del rapporto negoziale, era tenuto al pagamento di una rata costante che comprendeva un tasso d'interesse del 6,20% annuo. Per la particolare struttura del contratto, la banca faceva acquistare dal cliente prodotti finanziari riconducibili alla banca medesima, lucrando un tasso d'interesse certo e definito. A fronte di un guadagno certo della banca, alla controparte sono invece attribuiti margini di redditività del tutto aleatori. In modo simile aveva precedentemente deciso il Tribunale di Salerno, affermando che, nel caso in cui la banca e il cliente stipulino un contratto costituito dalla concessione di un finanziamento vincolato esclusivamente all'acquisto di particolari strumenti finanziari proposti dalla stessa banca, la causa del negozio - caratterizzato da operazioni finanziarie fra loro funzionalmente collegate - deve essere ricercata nel collegamento negoziale fra il finanziamento e la vendita dei prodotti finanziari, così che nell'ipotesi in cui venga proposto un vantaggio certo a favore dell'intermediario e un'alea rilevante a carico del risparmiatore è possibile evocare la nozione di "contratto aleatorio unilaterale" non meritevole di tutela da parte dell'ordinamento[13] . In caso di alea unilaterale, l'interesse perseguito dalla banca in sé legittimo (= conseguimento di un beneficio economico) cessa di essere meritevole di tutela. Tale interesse difatti sovrasta a tal punto l'interesse della controparte da eliminarlo in toto. In altre parole non esiste più una "scommessa" sul futuro andamento dei tassi d'interesse, ma un contratto strutturato in modo tale da garantire comunque un beneficio alla banca a scapito della controparte. La legge prevede che tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme sui contratti in generale (art. 1323 c.c.). Fra tali norme rientrano anche le disposizioni sui rimedi contrattuali, comprese quelle sulla nullità del contratto. In presenza di alea unilaterale, la causa del contratto è illecita (art. 1343 c.c.)[14] . L'illiceità della causa determina nullità del contratto (art. 1418 comma 2 c.c.). Il contratto nullo è improduttivo di effetti. Per questa ragione il Tribunale di Modena vieta alla banca di effettuare ulteriori addebiti in conto corrente a carico della società sulla base del contratto da reputarsi nullo per illiceità della causa. | |
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Da: Anto ![]() | 08/07/2015 23:20:09 |
- Messaggio eliminato - | |
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| Da: Emmegigi | 08/07/2015 23:20:10 |
| Chiedo ancora :In quale padiglione? | |
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| Da: Alitinonfo | 08/07/2015 23:22:50 |
- Messaggio eliminato - | |
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| Da: tuoijt | 08/07/2015 23:23:01 |
| Padiglione con la lettera m. | |
| Rispondi | |
| Da: Emmegigi | 08/07/2015 23:25:45 |
| Ti ringrazio.Sapresti dirmi in quale altro o altri padiglioni hanno sentito 'area'? Grazie. | |
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| Da: padiglione | 08/07/2015 23:30:30 |
| è stato ripetuto al padiglione 5. Non so il collega tuoijt in quale padiglione era | |
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| Da: ... | 08/07/2015 23:33:52 |
| Era ARIA contrattuale | |
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| Da: tuoijt | 08/07/2015 23:35:59 |
| Io era padiglione con la lettera m , non so il numero. Qui lo hanno spefificato ma per certo che molti in altri padiglioni hanno sentito e scritto area. Cosi cambia completamente il senso della traccia . Ma hanno dettato male nel mio padiglione o hanno dettato bene negli altri? | |
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Da: 10 Marco 77 ![]() | 08/07/2015 23:41:01 |
| Al padiglione 5 io ho sentito area | |
| Rispondi | |
| Da: E il ricorso? | 08/07/2015 23:42:27 |
| Nessuno pensa al ricorso? | |
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