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Ministero della Giustizia - 2600 assistenti giurisdizione e servizi di cancelleria
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Il bando di concorso
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Da: Francy7x 03/04/2026 18:15:00
non almeno il 20%, ma al massimo il 20%, con discrezionalità e non obbligo della p.a. di procedere a scorrimento

Da: Idoneo e quindi 03/04/2026 18:35:41
Quindi ad ogni rettifica della graduatoria i termini di scadenza partono dalla data di modifica della stessa?
Siete sicuri al 100%?

Da: Francy7x 04/04/2026 01:10:52
Se la rettifica è sostanziale, certamente.

Da: Belvedere85 08/04/2026 09:59:13
REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2649 del 2026, proposto da Angelo Rallo, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Piraino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Rodolfo Lanciani, 69;


contro

Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Alberto La Spada, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della graduatoria finale dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.600 unità nell'Area Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02, pubblicata in data 18 febbraio 2026, nella parte in cui non include il ricorrente tra i vincitori;

- della graduatoria di merito e dell'esito della prova scritta nella parte in cui è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 22/30 anziché 23/30;

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi i verbali della Commissione esaminatrice relativi alla correzione del quesito n. 32 della prova sostenuta in data 24 ottobre 2025 (busta n. 12), nonché gli atti di eventuale rettifica parziale adottati per altre sessioni;

nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio di 23/30 e al conseguente inserimento tra i vincitori per riserva ex L. 68/1999;

e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a., delle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di competenza e di ragione, ad adottare, in favore del ricorrente, il provvedimento di rettifica del punteggio, che gli attribuisca il punteggio totale di 23 punti, in luogo dei 22 erroneamente riconosciuti, e dell'esatto posizionamento nella graduatoria.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.


Premesso che il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.600 unità nell'Area Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria e, all'esito della prova scritta, è risultato idoneo, conseguendo il punteggio di 22/30;

Premesso che, con la proposizione del ricorso in esame, è stata contestata l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione sia con riferimento alla valutazione della risposta fornita dal ricorrente in relazione al quesito n. 32, sia con riguardo alla mancata considerazione del titolo di riserva;

Rilevato che con decreto monocratico n. 1401 del 5 marzo 2026 al ricorrente è stata accordata la cautela richiesta, sia in ragione del fatto che questa Sezione, con la sentenza in forma semplificata n. 398 del 12 gennaio 2026, ha ritenuto corretta la risposta fornita dal ricorrente al contestato quesito n. 32, sia avuto riguardo al fatto che il ricorrente aveva correttamente indicato, nella propria domanda di partecipazione, il titolo di riserva e l'Amministrazione aveva mancato di considerarlo;

Ritenuto, alla luce della motivazione recata dal testé richiamato decreto monocratico, che non si ravvisano allo stato ragioni per discostarsi dal tale decisione, con la conseguenza che la misura cautelare ivi disposta deve essere integralmente confermata;

Ritenuto di fissare per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 14 luglio 2026;

Ritenuto che le spese di lite della presente fase cautelare, in ragione della peculiarità della fattispecie in esame, possano essere compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) accoglie la domanda cautelare.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 14 luglio 2026, ore di rito.

Spese della presente fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Luca Biffaro, Primo Referendario, Estensore

Valentino Battiloro, Referendario

Da: Belvedere85 08/04/2026 10:00:50
REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2731 del 2026, proposto da Paolo Regazzoni, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catanzaro, via XX Settembre, 62;


contro

Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Francesca Leone, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensiva e adozione di ogni idonea misura cautelare

- della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02 Graduatoria finale di merito pubblicata in data 18.02.2026, nella parte in cui ha erratamente, illegittimamente ed illogicamente classificato il ricorrente alla posizione n. 12.441 (idonea non vincitore) e non nella superiore posizione n. 5.053, e/o nella corretta posizione superiore rispetto a quella illegittimamente attribuitagli a causa della illegittima, illogica ed errata valutazione di ben 2 quesiti contenuti nella prova scritta;

- dell'esito della prova concorso della ricorrente valutata in modo illegittimo, illogico ed errato con il punteggio totale di 23;

- delle domande n. 19 e n. 22 della prova scritta sottoposta al ricorrente il giorno 24/10/2025 alle ore 8:00 del mattino;

- di ogni verbale di Commissione di Valutazione; -

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, prodromico e consequenziale, ancorché non conosciuto;

e per l'accertamento del diritto del ricorrente di ottenere la giusta, corretta e legittima valutazione della prova scritta;

nonché per la condanna della P.A. a modificare il punteggio attribuito alla prova scritta svolta dal ricorrente da 23 a 25;

e per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a., della P.A. al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'inserimento all'interno della Graduatoria del giusto, legittimo e corretto punteggio relativo alla prova scritta di 25;

nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento (recte: risarcimento) del danno da lesione del legittimo affidamento subito e subendo dal ricorrente, con interessi e rivalutazione, come per legge.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.


Premesso che il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.600 unità nell'Area Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria e, all'esito della prova scritta, è risultato idoneo, conseguendo il punteggio di 23/30;

Premesso altresì che, con la proposizione del ricorso in esame, è stata contestata l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione con riferimento alla valutazione delle risposte fornite dal ricorrente in relazione ai quesiti nn. 19 e 23;

Ritenuto che la domanda cautelare proposta dal ricorrente sia parzialmente meritevole di accoglimento nei termini di seguito indicati;

Ritenuto preliminarmente che il ricorrente, essendo risultato idoneo alla prova scritta del concorso per cui è causa, ha avuto contezza della portata lesiva dell'operato dell'Amministrazione, nei termini prospettati in ricorso, solo con la pubblicazione della graduatoria definitiva, emergendo dalla stessa l'insufficienza del punteggio conseguito ai fini del conseguimento del bene della vita anelato, con la conseguenza che il ricorso in esame si appalesa, sin da ora, tempestivamente proposto;

Ritenuto, in particolare, che questa Sezione, con la sentenza in forma semplificata n. 398 del 12 gennaio 2026, ha ritenuto corretta la risposta fornita dal ricorrente al contestato quesito n. 19, sicché, in accoglimento della richiesta di parte ricorrente, l'Amministrazione dovrà attribuire al ricorrente, in via interinale, un punto aggiuntivo (riconoscimento di +0,75 per la risposta corretta ed eliminazione della penalità, pari a -0,25), nonché rettificare la sua posizione in graduatoria;

Ritenuto, per converso, che il ricorso in esame non sia assistito dalla parvenza di fondatezza richiesta dalla legge per la concessione dell'invocata cautela con riferimento alle doglianze mosse avverso la formulazione del quesito n. 23, posto che, come già statuito da questa Sezione (cfr. TAR Lazio, sez. IV-ter, sentt. nn. 4649 del 12 marzo 2026, 1283 del 22 gennaio 2026 e 398/2026, cit.,), l'unica risposta corretta in relazione a detto quesito è quella ritenuta tale dall'Amministrazione e non, invece, quella indicata dal ricorrente, né il Consiglio di Stato in appello ha allo stato annullato tale statuizione;

Ritenuto di fissare per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17 novembre 2026;

Ritenuto che le spese di lite della presente fase cautelare, in ragione della peculiarità della fattispecie in esame, possano essere compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) accoglie la domanda cautelare nei termini indicati in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17 novembre 2026, ore di rito.

Spese di lite della presente fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Luca Biffaro, Primo Referendario, Estensore

Valentino Battiloro, Referendario

Da: Belvedere85 08/04/2026 10:02:50
REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2725 del 2026, proposto da


Simona Russo, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giancarlo Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catanzaro via XX Settembre n. 62;


contro

Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam, Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

Cimmino Michele, Alessia Giordano, Luca Leone, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento

previa sospensiva e adozione di ogni idonea misura cautelare

- della graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02 Graduatoria finale di merito pubblicata in data 18.02.2026, nella parte in cui ha erratamente, illegittimamente ed illogicamente classificato la ricorrente alla posizione n. 4.064 (idonea non vincitore) e non nella superiore posizione n. 660 (vincitore), e/o nella corretta posizione superiore rispetto a quella illegittimamente attribuitole a causa della illegittima, illogica ed errata valutazione di ben 2 quesiti contenuti nella prova scritta;

- dell'esito della prova concorso della ricorrente valutata in modo illegittimo, illogico ed errato con il punteggio totale di 25.5 e non con il corretto e legittimo e logico punteggio di 27.5;

- delle domande n. 21 e n. 33 della prova scritta sottoposta alla ricorrente il giorno 24.10.2025 alle ore 8:00 del mattino;

- di ogni verbale di Commissione di Valutazione;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, prodromico e conseguenziale, ancorché non conosciuto;

e per l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere la giusta, corretta e legittima valutazione della prova scritta;

nonché per la condanna della P.A. a modificare il punteggio attribuito alla prova scritta svolta dal ricorrente da 25,5 a 27,5;

e per l'accertamento e la condanna

ex art. 30 c.p.a., della P.A. al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'inserimento all'interno della Graduatoria del giusto, legittimo e corretto punteggio relativo alla prova scritta di 27,5;

nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento (recte: risarcimento) del danno da lesione del legittimo affidamento subito e subendo dalla ricorrente, con interessi e rivalutazione, come per legge.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam, di Formez Pa e del Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 il Presidente Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto, alla luce dell'orientamento della sezione, allo stato non oggetto di riforma da parte del Consiglio di Stato, di confermare quanto già disposto in via provvisoria con il decreto monocratico n. 1460 del 6.3.2026, con ordine di attribuzione di 1 punto in relazione al quesito 33 e di conseguente nuovo posizionamento con riserva in graduatoria della ricorrente;

Ritenuto conseguentemente di accogliere nei limiti suindicati la domanda cautelare in esame;

Ritenuto di ravvisare i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter):

- accoglie parzialmente, nei limiti e nei modi di cui in motivazione, la domanda cautelare proposta in via incidentale;

- compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare;

- fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17 novembre 2026.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l'intervento dei Magistrati:

Rita Tricarico, Presidente, Estensore

Luca Biffaro, Primo Referendario

Valentino Battiloro, Referendario

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Da: Belvedere85 08/04/2026 10:06:51
A seguito delle udienze del 1 aprile 2026, sono state pubblicate tre ordinanze cautelari.

Da: Idoneo e quindi 08/04/2026 10:12:06
Ciò significa che tutto rimarrà bloccato fino a novembre?

Da: Belvedere85  1  - 08/04/2026 10:47:08
Se non interverranno ulteriori imprevisti, credo che il Ministero procederà con le assunzioni tra la fine di aprile e l'inizio di maggio.

Da: Federicabo 08/04/2026 11:19:09
Concordo ricordatevi che la sospensione riguarda solo il ricorrente e che  99 su cento viene rettificata la sua posizione e basta quindi in teoria dovrebbero procedere

Da: impiegato_comunale  1  - 09/04/2026 11:10:58
Arrivata email per scelta sede!!

Da: Stada.80 09/04/2026 11:16:44
Ti è arrivata la mial per la scleta sedi o per linvio della documentazione (se in possesso) per quant riguarda invalidità ecc?

Da: impiegato_comunale 09/04/2026 11:30:06
Sì scusate, è l'email per eventuale documentazione da inviare.. Questi hanno la priorità pure nella scelta sede 😅

Da: Frazza00 09/04/2026 11:42:37
dai che ci siete

Da: impiegato_comunale 09/04/2026 12:12:08
Dai che ci sono gli altri vorrai dire. Con la graduatoria che hanno fatto, e con i ricorsi ridicoli che hanno accolto, non invidio per nulla chi andrà a lavorare in questo ambiente..

Da: impiegato_comunale 09/04/2026 12:13:28
I colleghi di lavoro sono una componente molto importante per il benessere psico-fisico.

Da: Nldy 09/04/2026 12:35:17
Secondo voi quanto passerà? Se c'è una eventuale causa di incompatibilità questa deve essere rimossa prima dell'invio del modulo di disponibilità all'assunzione, giusto?

Da: Luce2010 09/04/2026 12:47:11
Impiegato Comunale, quindi tu rinuncerai ? Se non capisco male...
Sicuramente hai ragione sui ricorrenti e sui ricorsi...ma è anche vero che  questo concorso è stato gestito malissimo.
Comunque in bocca al lupo per tutto.

Da: impiegato_comunale  1  - 09/04/2026 12:56:16
Sì, io al 99% rinuncerò. Questo è stato il mio primo concorso a livello nazionale e l'ho fatto solo perché si è svolto a Lecce e come esperienza per quelli ben più importanti che sto preparando (in primis MIC).
Sinceramente già prima non mi ispirava molto come posto.. poi con tutto il casino che hanno fatto mi è passata ancora di più la voglia.

Da: Summertime82 09/04/2026 13:02:40
scusatemi, forse qualcuno è più informato e mi può rispondere, ma prima delle assunzioni non doveva essere bandito un interpello di assestamento? Lo chiedo perchè l'ultimo interpello del ministero della giustizia che ha coinvolto gli assistenti è durato 7 mesi tra un ricorso e l'altro

Da: Farming_88  1  - 09/04/2026 13:02:46
Anch'io uguale a Impiegato Comunale. Speriamo che il concorso per il MIC sia diverso da questo schifo di concorso fraudolento.

Da: Stada.80 09/04/2026 17:18:54
Ho appena letto che per chi ha partita iva, entro 3 mesi dall'assunzione la deve chiudere ma si parlava in partcolar modo per avvocati. Volevo sapere se vale lo stesso anche per una partita iva inerente un'attività commerciale?!? GRazie

Da: XwGIULIAwX 10/04/2026 00:17:28
@impiegato comunale, preparati a casini anche nei prossimi concorsi, ormai li gestisce tutti formez pa per la commissione ripam... dopo la riforma del decreto pa 2025. il ministero procede solo ora, e comunque subito dopo aver ricevuto la graduatoria rettificata da formez, prima non aveva l'ok.

Da: XwGIULIAwX  1  - 10/04/2026 00:26:31
@stada.80
https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/personale_incarichi_extraistituzionali?tab=f
Ci sono le faq

Da: Idoneo e quindi  1  - 10/04/2026 05:54:01
Certo che avvocati e laureati in generale che scelgono di cancellarsi dagli albi professionali per andare a fare fotocopie e front office alle dipendenze di questo ministero incasinato piu che mai, e scegliere di fare la fame in qualche città insostenibile a livello di costi, o sono masochisti o sono veramente disperati.

Da: Idoneo e quindi 10/04/2026 05:55:52
Certo che avvocati e laureati in generale che scelgono di cancellarsi dagli albi professionali per andare a fare fotocopie e front office alle dipendenze di questo ministero incasinato piu che mai, e scegliere di fare la fame in qualche città insostenibile a livello di costi, o sono masochisti o sono veramente disperati.

Da: Bansky  4  - 10/04/2026 09:19:36
Da: impiegato_comunale     09/04/2026 12:56:16
Sì, io al 99% rinuncerò. Questo è stato il mio primo concorso a livello nazionale e l'ho fatto solo perché si è svolto a Lecce e come esperienza per quelli ben più importanti che sto preparando (in primis MIC).
Sinceramente già prima non mi ispirava molto come posto.. poi con tutto il casino che hanno fatto mi è passata ancora di più la voglia.

Risposta:
Il dover lavorare come assistente giudiziario e molto ben prestigioso che lavorare al Mic, con tutto rispetto. Poi non capisco il dover sminuire questo lavoro rispetto a un altro. Hai perso solamente tempo nel provarlo allora, potevi risparmiare del tempo per te e per noi che ti leggiamo. Lavorare facendo parte della grande macchina della giustizia è senza dubbio una cosa molto prestigiosa. Poi che il concorso sia stato gestito male, quello è un altro discorso. Ciao

Da: atene24 10/04/2026 09:51:58
@Impiegato comunale

Rinunci anche se avrai la sede nella tua città di residenza?

Mi servirebbe un'informazione: come avviene il trasferimento tra enti? Mi sembra di ricordare che sei stato tu a parlarne. Magari sai la normativa che lo regola. Grazie a

Da: Belvedere85 10/04/2026 11:06:05
Dopo l'assunzione dei vincitori, ritengo che lo scorrimento della graduatoria avverrà in tempi brevi; l'unico dubbio riguarda la tipologia di assunzione, ossia se sarà a tempo pieno e determinato.

Da: impiegato_comunale  1  - 10/04/2026 13:47:44
Da: Bansky       - 10/04/2026 09:19:36
Il dover lavorare come assistente giudiziario e molto ben prestigioso che lavorare al Mic, con tutto rispetto. Poi non capisco il dover sminuire questo lavoro rispetto a un altro. Hai perso solamente tempo nel provarlo allora, potevi risparmiare del tempo per te e per noi che ti leggiamo. Lavorare facendo parte della grande macchina della giustizia è senza dubbio una cosa molto prestigiosa. Poi che il concorso sia stato gestito male, quello è un altro discorso. Ciao
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In un mondo ideale sarebbe come dici tu.. Nel mondo reale invece credo che sia uno dei Ministeri più incasinati di tutti. Ovviamente non parlo per esperienza diretta ma per quello che ho potuto leggere (da Internet) e sentire (da persone reali). Poi fra riservisti alle prime armi passati col minimo sindacale nel concorso più facile della storia, invalidi civili, beneficiari di 104, ecc ecc... auguri per chi andrà a lavorare con questi soggetti. Indovina un po' su chi ricadrà tutto il carico di lavoro?

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