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Ministero della Giustizia - 2600 assistenti giurisdizione e servizi di cancelleria
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Da: Vivanco ![]() | 1 - 23/03/2026 12:45:56 |
| Notizie sulla scelta delle sedi? (Assistenti) | |
Da: Lemar8019 ![]() | 1 - 23/03/2026 14:06:59 |
| Buongiorno a tutti. Vivanco Non ancora. Il 26/3 saranno immessi in servizio i funzionari, non è ben chiaro se la procedura di assegnazione degli assistenti avverrà prima delle stabilizzazioni o dopo. | |
Da: Francy7x ![]() | 2 1 - 23/03/2026 19:59:12 |
| Chiediamo che la Costituzione italiana, il nostro orgoglio nel mondo, lo scrigno dei diritti e doveri del popolo, venga attuata pienamente non alterata. I principi della Costituzione ti sorprendono, ti amano e ti salvano. | |
Da: mauri78 ![]() | 24/03/2026 09:43:59 |
| @Lemar8019 e' ufficiale la presa di servizio dei funz? dove si puo vedere questa notizia | |
Da: Lemar8019 ![]() | 1 - 24/03/2026 10:00:02 |
| Buongiorno a tutti. Mauri78 La notizia è tratta dal sito del Ministero https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page?contentId=SCE1465800 | |
Da: Vivanco ![]() | 24/03/2026 12:49:55 |
| @Lemar8019 Ti ringrazio. Ma a questo punto penso che se ne parli prima della stabilizzazione, cosa che è bene e male allo stesso tempo (come tutto nella vita) | |
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Da: Neos ![]() | 25/03/2026 11:31:02 |
| ma non ci sono ancora ricorsi pendenti sul concorso assistenti? procedono ugualmente? | |
Da: Vivanco ![]() | 2 - 25/03/2026 12:41:55 |
| @Neos In teoria non bloccano nulla, infatti la graduatoria è uscita nonostante i millemila ricorsi | |
Da: Belvedere85 ![]() | 1 - 25/03/2026 13:02:51 |
| Il ricorso al TAR, qualora sia corredato da una specifica istanza cautelare e questa venga accolta dal Collegio, può determinare la sospensione delle procedure di assunzione nella pubblica amministrazione. | |
Da: Francy7x ![]() | 3 - 25/03/2026 15:25:14 |
| Belvedere e Salvatore dunque siete a conoscenza di ricorsi con istanza cautelare? | |
Da: IdoneoNonRiservista ![]() | 1 1 - 26/03/2026 10:38:57 |
| Secondo fonti sindacali e anche anonime nei vari gruppi, pare che ci sia stato un intoppo che ha fatto slittare (non si sa di quanto) la pubblicazione della scelta sedi degli assistenti, ma non è legato in alcun modo né ai ricorsi, né alla questione UPP. Un altro po' di pazienza insomma, al momento è tutto fermo in attesa di novità su come procedere | |
Da: Belvedere85 ![]() | 1 - 26/03/2026 11:15:55 |
| P.Q.M. - ACCOGLIE nei modi di cui in motivazione l'istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.; - FISSA per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 1° aprile 2026; - DISPONE l'integrazione del contraddittorio nei modi di cui in motivazione. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma il giorno 5 marzo 2026. Il Presidente Rita Tricarico | |
Da: Belvedere85 ![]() | 1 - 26/03/2026 11:17:26 |
| REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) Il Presidente ha pronunciato il presente DECRETO sul ricorso numero di registro generale 2649 del 2026, proposto da Angelo Rallo, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Piraino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via San Tommaso D'Aquino N. 104; contro Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; nei confronti Alberto La Spada, non costituito in giudizio; per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria finale dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, N. 02649/2026 REG.RIC. per il reclutamento di n. 2.600 unità nell'Area Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02, pubblicata in data 18 febbraio 2026, nella parte in cui non include il ricorrente tra i vincitori; - della graduatoria di merito e dell'esito della prova scritta nella parte in cui è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 22/30 anziché 23/30; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi i verbali della Commissione esaminatrice relativi alla correzione del quesito n. 32 della prova sostenuta in data 24 ottobre 2025 (busta n. 12), nonché gli atti di eventuale rettifica parziale adottati per altre sessioni; nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio di 23/30 e al conseguente inserimento tra i vincitori per riserva ex L. 68/1999 e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a., delle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di competenza e di ragione, ad adottare, in favore del ricorrente, il provvedimento di rettifica del punteggio, che gli attribuisca il punteggio totale di 23 punti, in luogo dei 22 erroneamente riconosciuti, e dell'esatto posizionamento nella graduatoria. Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 c.p.a.; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa; Tenuto conto: che, con la richiamata sentenza in forma semplificata n. 398 del 12 gennaio 2026, riguardante altra ricorrente che ha partecipato alla medesima procedura concorsuale, questa Sezione ha ritenuto corretta esattamente la risposta data dal Sig. Rallo al quesito qui censurato; che, come dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso, il ricorrente N. 02649/2026 REG.RIC. potrebbe usufruire di titoli si riserva e/o precedenza, in ragione dei quali potrebbe collocarsi utilmente in graduatoria, così come dedotto in ricorso; Ritenuto di dover concedere la richiesta misura cautelare, al fine di consentire da subito l'attribuzione di 1 punto (riconoscimento di +0,75 per risposta corretta ed eliminazione della penalità , pari a -0,25) e il posizionamento del ricorrente in graduatoria con riserva col punteggio maggiorato così risultante, tenuto conto dei titoli di preferenza/riserva effettivamente in suo possesso, prima che avvenga l'assegnazione dei vincitori alle sedi; Ritenuto altresì, in accoglimento di puntuale istanza di parte e ferma restando la valutazione in sede collegiale in ordine alla corretta instaurazione del contraddittorio, che, ricorrendone i presupposti, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a. (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) debba disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe con le seguenti modalità : a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti: 1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimate; 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso; 4.- l'indicazione dei controinteressati; 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo; 6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con lo stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; N. 02649/2026 REG.RIC. 7. - il testo integrale del ricorso; b.- In ordine alle prescritte modalità , la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e del presente decreto - il testo integrale del ricorso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi); 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia: 3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; 4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà , tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; 5.- dovrà , inoltre, curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso ed il presente decreto. La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della ricorrente, da quantificarsi a cura delle amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla N. 02649/2026 REG.RIC. comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima; P.Q.M. - ACCOGLIE nei modi di cui in motivazione l'istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.; - FISSA per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 1° aprile 2026; - DISPONE l'integrazione del contraddittorio nei modi di cui in motivazione. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma il giorno 5 marzo 2026. | |
Da: Francy7x ![]() | 26/03/2026 11:25:18 |
| Ok, grazie. | |
Da: Belvedere85 ![]() | 1 - 26/03/2026 11:33:45 |
| Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) Il Presidente ha pronunciato il presente DECRETO sul ricorso numero di registro generale 3382 del 2026, proposto da Dario Molfetta, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Commissione Ripam, Ministero della Giustizia, non costituiti in giudizio; nei confronti Michele Cimmino, Luca Leone, Alessia Giordano, non costituiti in giudizio; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non 1 dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02 N. 03382/2026 REG.RIC. Graduatoria finale di merito pubblicata in data 18/02/2026, nella parte in cui ha erratamente, illegittimamente ed illogicamente classificato il ricorrente alla posizione n. 5.379 (di idoneo) e non nella superiore n. 439 (posizione di vincitore di concorso), e/o nella corretta posizione superiore a quella attribuitogli a causa della asseritamente illegittima, illogica ed errata valutazione di 3 quesiti contenuti nella prova scritta; - dell'esito della prova concorso del ricorrente valutata in modo illegittimo, illogico ed errato con il punteggio totale di 25; - delle domande n. 19, 21 E 22 della prova scritta sottoposta al ricorrente il giorno 24/10/2025 alle ore 8:00 del mattino; - di ogni verbale di Commissione di Valutazione; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, prodromico e conseguenziale, ancorché non conosciuto; e per l'accertamento del diritto del ricorrente di ottenere la giusta, corretta e legittima valutazione della prova scritta; nonchè per la condanna della P.A. a modificare il punteggio attribuito alla prova scritta svolta dal ricorrente da 25 a 28, e per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. della P.A. al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'inserimento all'interno della graduatoria del corretto punteggio relativo alla prova scritta di 28; nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno da lesione del legittimo affidamento subito e subendo dal ricorrente, con interessi e rivalutazione, come per legge. Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 c.p.a.; Tenuto conto: che, con sentenza in forma semplificata n. 398 del 12 gennaio 2026, riguardante N. 03382/2026 REG.RIC. altra candidata che ha partecipato alla medesima procedura concorsuale, questa Sezione ha ritenuto corretta esattamente la risposta data dal ricorrente al quesito n. 21, mentre ha ritenuto corretta quella data dall'Amministrazione in relazione al quesito 19; che, con sentenza in forma semplificata n. 4649 del 12 marzo 2026, riguardante altra candidata che ha partecipato alla medesima procedura concorsuale, questa Sezione ha ritenuto corretta la risposta data dall'Amministrazione in relazione al quesito 22; per effetto dell'attribuzione di 1 punto (riconoscimento di +0,75 per risposta corretta ed eliminazione della penalità , pari a -0,25) relativamente al quesito n. 21, il ricorrente otterrebbe il punteggio di 26; Considerato che: non risulta superata la prova di resistenza, atteso che i vincitori col punteggio di 26 sono tutti muniti di titolo di riserva; pertanto non si ravvisa quel pregiudizio connotato da "estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio", richiesto dall'art. 56 c.p.a. per la concessione di misure cautelari monocratiche; Ritenuto nondimeno, in accoglimento di puntuale istanza di parte e ferma restando la valutazione in sede collegiale in ordine alla corretta instaurazione del contraddittorio, che, ricorrendone i presupposti, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a. (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) debba disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe con le seguenti modalità : a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti: N. 03382/2026 REG.RIC. 1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimate; 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso; 4.- l'indicazione dei controinteressati; 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo; 6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con lo stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; 7. - il testo integrale del ricorso; b.- In ordine alle prescritte modalità , la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e del presente decreto - il testo integrale del ricorso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi); 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa. it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia: 3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; 4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in N. 03382/2026 REG.RIC. un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà , tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; 5.- dovrà , inoltre, curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso ed il presente decreto. La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico del ricorrente, da quantificarsi a cura delle amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima; P.Q.M. - RESPINGE l'istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.; - FISSA per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 21 aprile 2026; - DISPONE l'integrazione del contraddittorio nei modi di cui in motivazione. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma il giorno 19 marzo 2026. | |
Da: Belvedere85 ![]() | 2 1 - 26/03/2026 11:37:00 |
| Sì, sono stati presentati ricorsi anche dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva. | |
Da: Belvedere85 ![]() | 3 1 - 26/03/2026 12:45:05 |
| Udienza camerale 1° aprile 2026: 1) Tar del Lazio - sezione Quarta ter RG 2725/2026 2)Tar del Lazio - sezione Quarta ter RG 2731/2026 3)Tar del Lazio -sezione Quarta ter RG 2649/2026 Udienza camerale 21° aprile 2026: 1) Tar del Lazio - sezione Quarta ter RG 3382/2026 - integrazione contraddittorio | |
Da: Belvedere85 ![]() | 4 1 - 26/03/2026 12:59:03 |
| vi trasmetto il link per la consultazione di tutta la documentazione pertinente (ricorsi, decreti, ecc.) https://www.gnewsonline.it/category/rubriche/avvisi-e-notifiche/ | |
Da: Francy7x ![]() | 1 - 26/03/2026 13:59:08 |
| grande belvedere! | |
Da: K123 ![]() | 1 - 26/03/2026 14:28:05 |
| Grazie per le informazioni | |
Da: LREMPM ![]() | 26/03/2026 16:19:06 |
| Scusate, l'accoglimento di questi ricorsi vuol dire che la graduatoria è sospesa al momento in attesa delle eventuali correzioni? | |
Da: IdoneoNonRiservista ![]() | 26/03/2026 16:28:45 |
| No, ho spiegato la situazione attuale stamattina, a inizio pagina | |
Da: Neos ![]() | 1 - 27/03/2026 09:16:32 |
| sentito notizie dalla procura della mia città hanno carenze di almeno un 30% di assistenti. In più chi viene è di fuori e dopo poco va via per tornare vicino casa, oppure è troppo qualificato (lauree ecc) fa altri concorsi e va via. quindi chiamate me e siamo a posto :D | |
Da: Vivanco ![]() | 1 - 27/03/2026 12:51:45 |
| @ IdoneoNonRiservista Confermo, anche io ho letto in giro la stessa cosa. Ma non sono riuscito a capire a cosa sia dovuto quest'intoppo. Comunque, se non c'azzecca nulla né con i ricorsi, né con gli upp presumibilmente sarà un intoppo di breve durata (forse connesso alla situazione politica, immagino). Tu sai nulla in merito? | |
Da: Belvedere85 ![]() | 27/03/2026 13:46:11 |
| Leggete il Decreto CAUTELARE relativo al procedimento RG n. 02649/2026 e al procedimento RG n. 02725/2026. I ricorsi sono stati proposti anche nei confronti di 4 candidati. | |
Da: pizzico ![]() Reputazione utente: +62 | 1 - 27/03/2026 15:07:24 |
| Ma a Roma si vogliono dare una bella svegliata! | |
Da: studentexsempre95 ![]() | 1 - 28/03/2026 10:56:08 |
| È stato emesso un ulteriore decreto del TAR con accoglimento della misura cautelare. La graduatoria finale verrà con ogni probabilità rettificata e ciò avverrà dopo il 21 aprile, auspicando che non vengano fissate ulteriori udienze in camera di consiglio. | |
Da: Francy7x ![]() | 1 - 28/03/2026 12:53:56 |
| Dove a Roma? Al Tar o al Ministero? | |
Da: Vivanco ![]() | 1 - 28/03/2026 12:59:55 |
| Più che stravolta, rettificheranno per i soli ricorrenti vittoriosi. Nulla di nuovo | |
Da: Anonimo_92 ![]() | 4 - 28/03/2026 19:45:56 |
| Che merd d concorso , tutti appesi e graduatoria che andrà in merda | |
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