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Da: Feliciano1971 ![]() | 1 - 16/11/2025 20:02:31 |
| Si aprirebbe un'altra discussione da 200 post. E comunque cosa vale la mia opinione? Per me è innovativa e tende a neutralizzare 15 anni di giurisprudenza del Consiglio di Stato sull'obbligo di scorrere le graduatorie. Conta cosa dirà il Consiglio di Stato | |
Da: Loryhawk ![]() | 1 - 16/11/2025 20:34:01 |
| Scusate ma il DL 25/2025 dovrebbe innovare/interpretare autenticamente l'art 4 com 3 lett.a) del DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 che, a mio parere già di per sè prevedeva l' obbligo di utilizzare le graduatorie per i vincitori e non gli idonei: questo è il testo: "Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;" quindi non capisco come la nuova norma sia innovativa...gli scorrimenti, secondo me non sono mai stati obbligatori, ma se per il CdS è valido il contrario vorrò leggere la loro motivazione... oppure indicatemi qual è l' altra norma che obbliga lo scorrimento perché non la trovo | |
Da: Feliciano1971 ![]() | 16/11/2025 20:39:08 |
| Una volta c'era anche una lettera B in quella norma, che precisava che rilevavano anche gli idonei, la cui presenza impediva di bandire un nuovo concorso. Dopo la sua soppressione anche secondo me non permaneva alcuna norma che imponeva lo scorrimento delle graduatorie. Ma dall'adunanza plenaria del 2011 fino alle recentissime sentenze Cufa il consiglio di stato monoliticamente ha sempre affermato l'obbligo di scorrere le graduatorie, salvo motivazione congrua in caso di scelta contraria della amministrazione | |
Da: Loryhawk ![]() | 2 - 16/11/2025 20:43:44 |
| Qui parla di vincitori e non di idonei c'è una grande differenza tra vincitori ed idonei, almeno a mio parere, se qualcuno può spiegarmi perché invece in questo caso sono perfettamente sovrapponibili, per favore spiegatemelo... In insiemistica i vincitori sono un sottoinsieme degli idonei quindi se scrivo vincitori non posso intendere idonei perché se è vero che vincitore è idoneo non si può dire che idoneo è vincitore. Poi mi sbaglierò ma... | |
Da: Feliciano1971 ![]() | 16/11/2025 20:44:58 |
| Cioè il Consiglio di Stato se ne è sempre fregato dell'abrogazione della lettera B che parlava degli idonei come soggetti che impedivano di bandire altro concorso. per questo il governo ha ritenuto di introdurre quella norma per scardinare questo orientamento del Consiglio di Stato. Ora la norma del decreto pa2025, interpretativa o innovativa che sia, non è che sia stata scritta proprio bene bene bene | |
Da: Feliciano1971 ![]() | 16/11/2025 20:46:04 |
| Perché che il concorso fosse lo strumento primario di accesso al pubblico impiego lo diceva già l'articolo 97 della costituzione... | |
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Da: Feliciano1971 ![]() | 16/11/2025 20:49:31 |
| Lory io sono anche d'accordo con te, ma parti da Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 28/07/2011 n° 14 e leggi le successive tutte conformi, anche dopo che nel 2018 era stata abrogata la lettera B) della norma del 2013 introdotta dal governo Monti | |
Da: marcoton ![]() | 16/11/2025 20:53:26 |
| Il problema é proprio il risultato del cufa....quello fa pensare male | |
Da: Loryhawk ![]() | 16/11/2025 20:55:58 |
| Ho capito, quindi a questo punto il DL 25/2025 è solo interpretativo poiché non innova o modifica una norma preesistente ma semplicemente dice al CdS e a tutti che la legge è una e il legislatore è uno e la legge va applicata innanzitutto autenticamente e quindi se la lettera della norma è chiara non si può modificarla solo perché non ci piace! Come fin'ora è stata interpretata estensivamente! La norma non chiede neanche di motivare un nuovo concorso se non nel caso in cui si bandisca un nuovo concorso senza aver assunto chi lo ha vinto, ma non gli idonei. Non posso credere che si potranno licenziare 2700 persone in base ad una norma inesistente! È assurdo | |
Da: Feliciano1971 ![]() | 16/11/2025 20:56:43 |
| I concorsi cufa erano stati banditi dopo che la lettera B della legge del 2013 era stata soppressa. quindi la presenza degli idonei normativamente non costituiva già più un impedimento all'indizione di un nuovo bando di concorso . eppure il Consiglio di Stato ha continuato ad affermare l'obbligo di scorrere la graduatoria degli idonei salvo diversa congrua motivazione della scelta contraria | |
Da: Feliciano1971 ![]() | 16/11/2025 20:58:45 |
| Lory ripeto che io giuridicamente ragionando sarei d'accordo con te e lo è anche il TAR della Lazio in base a quanto si legge nelle ordinanze di rigetto delle istanze cautelari. Il fatto è che dalle ordinanze del 30 ottobre del Consiglio di Stato sembra invece emergere un orientamento contrario e propenso all'annullamento del bando | |
Da: Feliciano1971 ![]() | 16/11/2025 21:01:09 |
| Lory, ad agosto avevo scritto quanto segue. "Osservazioni sullo scorrimento delle graduatorie. In passato era vigente l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 del seguente tenore: «Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1º gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza". La lettera B) è stata soppressa dalla legge 145/2018. Per cui, attualmente, può essere bandito un nuovo concorso a condizione che siano stati immessi in servizio I VINCITORI del concorso precedente. L'assenza di idonei non costituisce piu' condizione per poter indire un nuovo concorso. A cio' aggiungasi l' Art. 4 decreto 25/2025 secondo cui "L'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, ((n. 125,)) si interpreta nel senso che il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La presente disposizione si applica anche ai concorsi in corso di svolgimento o per i quali non si siano concluse le procedure assunzionali alla data di entrata in vigore del presente decreto." Ne deriva che oggi non v'e' piu' obbligo di scorrere le graduatorie degli idonei di un precedente concorso prima di poter bandire un nuovo concorso." Le ordinanze del Tar mi avevano confortato. Le ordinanze del consiglio di stato del 30 ottobre mi hanno terrorizzato | |
Da: fabioconcorso ![]() | 1 - 16/11/2025 21:01:30 |
| C'è da dire che anche una sentenza della cassazione che lo scorrimento non è un diritto automatico e che la facoltà di procedere con lo scorrimento è a discrezione dell' amministrazione. (Sentenza 13754/2024). Come è anche vero il discorso della abrogazione della lettera b della norma di cui sopra. Ma è anche vero quello che dice Feliciano rispetto all' orientamento del CDS. Quindi non lo so ci vuole un interrogazione parlamentare? C'è un antinomia? Chissà vedremo | |
Da: Feliciano1971 ![]() | 1 - 16/11/2025 21:04:19 |
| Fabio io non capisco come il consiglio di stato abbia potuto sempre sorvolare sulla abrogazione di quella lettera B). Forse perché ormai fossilizzato sulla sentenza della adunanza plenaria del 2011? Possibile che nelle cause successive nessun avvocato abbia fatto presente che quella lettera B ormai era stata abrogata nel 2018? | |
Da: Donpe95bn ![]() | 16/11/2025 21:06:29 |
| Feliciano stavo approfondendo la questione ma comunque non possiamo stare nella testa dei giudici del CDS però obiettivamente l'articolo 4 da te citato a me sembra più una norma interpretativa " L'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, ((n. 125,)) si interpreta nel senso che il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" proprio nel punto in cui fa specifico riferimento a quanto già previsto dalla 165/2001. Perché dovrebbe essere una norma innovativa se si tratta di qualcosa già previsto in tema di reclutamento del personale? | |
Da: fabioconcorso ![]() | 16/11/2025 21:08:47 |
| Ma infatti è strano il CDS dovrebbe diciamo aggiornarsi con la giurisprudenza corrente. Anche perché quello che dice la cassazione è legge e vale anche per il consiglio di stato. Quindi di per se non c'è un antinomia ma un semplice non essere aggiornati. Che se così fosse è una cosa fantozziana. Ci vuole seriamente un interrogazione parlamentare per dire al consiglio di stato che la norma è interpretativa a questo punto? | |
Da: Loryhawk ![]() | 2 - 16/11/2025 21:11:29 |
| Grazie! Scusatemi ma è così illogico e assurdo che non me ne capacito! 🤦 Hanno dovuto fare una norma per ribadire qualcosa che era lampante! Poi discutono della separazione delle carriere, qui bisognerebbe semplicemente fare capire ai giudici che le norme le fanno altri che loro le condividano o no e che vanno applicate! Qui la norma è chiara e non lascia spazio ad interpretazioni. Qui è il CdS che agisce con una discrezionalità che a mio umile parere non gli compete. in pratica il CdS vuole legiferare, altro che eccesso di potere... Scusatemi lo sfogo... | |
Da: Feliciano1971 ![]() | 16/11/2025 21:11:55 |
| @Donpe95, la mia opinione conta zero. A me preoccupano tantissime l'ordinanza del 30 ottobre laddove dicono che all'udienza di merito si dovrà accertare l'effettiva natura e portata dell'articolo 4 del decreto pa-2025. Se il Consiglio di Stato fosse stato convinto che è una norma meramente interpretativa avrebbe avvallato quanto già affermato dal Tar e cioè che non c'è fumus proprio in virtù di quella norma introdotta dal governo Meloni. Il TAR ha detto che non c'è fumus in base a quell'articolo 4. Perché invece il Consiglio di Stato non ha fatto lo stesso e ha affermato che la natura di quella norma è da accertare? | |
Da: Donpe95bn ![]() | 16/11/2025 21:12:16 |
| Poi appunto il Tar già ha considerato la stessa come norma interpretativa. Mi sfugge quella che potrebbe essere l'eventuale interpretazione del CDS tale da considerare la stessa come norma innovativa | |
Da: Feliciano1971 ![]() | 16/11/2025 21:15:22 |
| Però capisco che per molti di voi queste discussioni possono essere pesanti ed anche inutili. Ormai a me la questione ha appassionato da un punto di vista giuridico e la seguirò per vedere come va andrà a finire. Ma è certo che rinuncerò al posto e resterò dove sto perché sul piano pratico non posso permettermi di rischiare nemmeno l'uno per cento per i motivi con cui vi ho annoiato già troppe volte | |
Da: Donpe95bn ![]() | 2 - 16/11/2025 21:16:31 |
| Certo la nostra opinione conta zero ma volevo sapere se il mio dubbio era legittimo o meno. Comunque a me sembra che il legislatore abbia attributo alla norma il valore di norma interpretativa. A me sembra semplicemente che il CDS abbia richiesto al Tar una motivazione più stringente ma non leggo tra le righe un orientamento tendente all'annullamento del bando (magari sbaglio e sono troppo ottimista) | |
Da: fabioconcorso ![]() | 1 - 16/11/2025 21:17:25 |
| Comunque la sentenza della cassazione parla chiaro. Non so se ce ne sono altre. Si può cercare. Ma quella sentenza è già abbastanza e il CDS non può giuridicamente parlando far finta di nulla. Quindi direi che la norma è interpretativa e l' ultimo orientamento dell'adunanza plenaria è giuridicamente scorretto secondo me. Penso a questo punto che possiamo dormire sonni relativamente tranquilli. Non ci dovrebbero essere svolte clamorose in negativo | |
Da: Feliciano1971 ![]() | 1 - 16/11/2025 21:23:01 |
| @Donpe95 Quelli pessimisti come me leggono l'orientamento tendente al all'accoglimento dei ricorsi sul fatto che il Consiglio di Stato abbia applicato l'articolo 55 del codice del processo amministrativo nel dire al Tar che deve fissare celermente l'udienza di merito. e l'articolo 55 comma 10 dice che in sede cautelare il giudice può fissare l'udienza di merito se ritiene favorevolmente apprezzabili le ragioni del ricorrente. Favorevolmente apprezzabili le ragioni del ricorrente!!! Come vorrei poter parlare con voi di persona per qualche ora, perché siete persone che ragionano e con questo mezzo è per me davvero difficile spiegare le proprie opinioni e confrontarsi | |
Da: Feliciano1971 ![]() | 1 - 16/11/2025 21:24:57 |
| @donpe95 Alla mia età e con la certezza di non avere più la agilità mentale per sostenere eventuali altri concorsi più difficili... Tu rischieresti l'uno per cento di possibilità di annullamento del concorso? | |
Da: marcoton ![]() | 1 - 16/11/2025 21:25:32 |
| Posso chiedere la relazione tra CDS e Cassazione? | |
Da: Loryhawk ![]() | 1 - 16/11/2025 21:27:22 |
| Secondo me non c'è bisogno di "scomodare" il DL 25/2025 perché è la norma del 2013 così come convalidata in legge e modificata nel 2018 che va applicata! La discrezionalità sta nella scelta dello scorrere o meno una graduatoria, non è di certo un obbligo! E non la discrezionalità di alcuni giudici che si sentono superiori alla legge, questo sì che è pericoloso. Comprendo il timore di sentirsi in balia di giudici del genere, ma credo che il TAR saprà motivare puntualmente la propria decisione così da non lasciare possibilità di impugnazioni del tutto abnormi! Vorrei capire come possa il CdS motivare una decisione del tutto arbitraria, cmq domani cercherò la sentenza CUFA, voglio capire come hanno giustificato l' annullamento e in base a quali norme lo hanno fatto... | |
Da: Feliciano1971 ![]() | 16/11/2025 21:29:05 |
| Lory ne troverai ben due gemelle di c,d. Sentenze CUFA | |
Da: Feliciano1971 ![]() | 16/11/2025 21:31:06 |
| Lory se ne sono semplicemente infischiati della modifica del 2018 (e io sarei curioso di sapere se l'avvocatura dello Stato l'ha fatta presente nel corso del giudizio, perché proprio non ve ne traccia in quelle sentenze del fatto che se ne sia discusso) | |
Da: fabioconcorso ![]() | 1 - 16/11/2025 21:33:04 |
| Feliciano capisco la tua situazione per età ed altri discorsi personali che in qualche maniera hai paura di rischiare. Vedremo come verranno interpretare le ragioni dei ricorrenti, ma la cassazione non è l' ultima arrivata. | |
Da: fabioconcorso ![]() | 16/11/2025 21:39:12 |
| C'è anche la 2226/2024 che ribadisce la stessa cosa e siamo a due. Vedremo le prossime puntate cosa succederà tra Tar e Consiglio di stato. Di per sé il discorso sembrerebbe abbastanza chiaro. | |
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