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Agenzia delle Entrate - 2700 FUNZIONARI - 2025
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Il bando di concorso
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate su InPA e sulle pagine istituzionali dell'ente.


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Da: marcoton  1  - 15/11/2025 20:49:47
Il problema Matrix é che uno giustamente si affida ad una PA, non dovrebbe esistere neanche il minimo dubbio
Non sto andando a lavorare per Gigi il porcaro

Da: matrixreloaded  2  - 15/11/2025 20:51:04
infatti, fa incazzare non poco, sono d'accordo

Da: Feliciano1971  3  - 15/11/2025 20:52:36
Avevano un bisogno di personale tale e posti disponibili tali che avrebbero benissimo potuto assumere gli idonei del vecchio concorso e poi bandire questo nuovo. avrebbero potuto assumere tutti.' non ci sarebbe stato nessun problema

Da: marcoton  1  - 15/11/2025 20:53:11
Esatto io sono una persona estremamente avversa al rischio.
Figurati se accetto anche solo lo 0.1% di restare a casa, avendo già un lavoro sicuro e a tempo indeterminato

Da: Feliciano1971  1  - 15/11/2025 20:54:16
IO sono già in AdE ma vivo una situazione insostenibile in ufficio. Però sono costretto anche io a rinunciare. Il rischio e' troppo alto

Da: marcoton  1  - 15/11/2025 20:56:17
IO umilmente penso che la possibilità sia remota. Ma comunque per quanto minimo é un rischio non sostenibile.
Ma scusa nemmeno se sei già dentro conservano il posto???

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Da: Feliciano1971 15/11/2025 20:57:56
Per poter firmare il nuovo contratto devi dimetterti. Dimettendoti l'articolo 10 del contratto funzioni centrali ti dà il diritto di conservazione del vecchio posto per quattro mesi. Il problema è che in quattro mesi la vicenda giudiziaria non si sarà risolta. E se tra un anno il consiglio di stato annulla il bando??

Da: marcoton 15/11/2025 20:59:03
Non sapevo... Che follia
Comunque grazie in mezzo a tanti troll spero che questo messaggio giunga a più persone affinché decidano consapevolmente

Da: Feliciano1971 15/11/2025 20:59:54
Mi hanno dato del pazzo e del terrorista. Lieto di essere stato utile a qualcuno di voi per decidere con consapevolezza

Da: Feliciano1971 15/11/2025 21:01:49
Penso che abbiamo detto tutto quello che c'era da dire. Mi fermo qui e auguro buon weekend a tutti quanti

Da: chia.turco  1  1  - 15/11/2025 21:24:52
Sulla sovrapponibilità dei due profili, penso che non sia un motivo "forte", nel senso che se oggi persino gli ultimi ingressi da scorrimento della graduatoria del 2024 sono inquadrati nella nuova famiglia dei funz. giuridico tributari non c'è molto da dire.
Il motivo forte è tutto scritto, a mio avviso, nel DL 25/25 all'art. 4 norma che il tar ha detto che ritiene applicabile anche ai concorsi banditi prima della sua entrata in vigore. La norma, infatti, è una norma interpretativa (se fosse innovativa chiaramente non potrebbe essere applicata retroattivamente). La norma dice che il concorso pubblico è la modalità ordinaria e prioritaria di assunzione del personale nella PA. La norma - come dicevo - è interpretativa dell'art. 4, co. III, lettera a del DL 101/2013 che già affermava che l'amministrazione, prima di procedere a nuovi concorsi, deve verificare di aver assunto i vincitori. La norma non parla di idonei, e, peraltro la lettera b) dell'articolo che era riferita agli idonei è stata abrogata nel 2018.
Queste norme sono citate anche nell'ultima ordinanza del 30.10.2025 del Consiglio di Stato. Sono anche le stesse norme che sono citate dal TAR più volte in tutte le ordinanze cautelari emesse per ciascun ricorso depositato dagli idonei 2024. Ve ne cito una:
"Ritenuto che, in primo luogo, l'istanza cautelare non sia suscettibile di favorevole delibazione in quanto non sembra assistita da adeguati elementi di fondatezza, posto che:

- l'art.4, co.1 d.l. n.25/2025 prevede, con disposizione introdotta dalla legge di conversione del 9 maggio 2025, n.69, applicabile anche ai concorsi banditi prima dell'entrata in vigore, che "L'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si interpreta nel senso che il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

- i profili delle due procedure concorsuali in questione non appaiono sovrapponibili, anche in ragione dei criteri di accesso (più restrittivi per il bando del 2025 che prevede la laurea magistrale, mentre il bando del 2023 ammetteva quella triennale);"

A mio parere la questione potrebbe essere risolta in questo modo

Da: chia.turco  1  - 15/11/2025 21:25:03
Sulla sovrapponibilità dei due profili, penso che non sia un motivo "forte", nel senso che se oggi persino gli ultimi ingressi da scorrimento della graduatoria del 2024 sono inquadrati nella nuova famiglia dei funz. giuridico tributari non c'è molto da dire.
Il motivo forte è tutto scritto, a mio avviso, nel DL 25/25 all'art. 4 norma che il tar ha detto che ritiene applicabile anche ai concorsi banditi prima della sua entrata in vigore. La norma, infatti, è una norma interpretativa (se fosse innovativa chiaramente non potrebbe essere applicata retroattivamente). La norma dice che il concorso pubblico è la modalità ordinaria e prioritaria di assunzione del personale nella PA. La norma - come dicevo - è interpretativa dell'art. 4, co. III, lettera a del DL 101/2013 che già affermava che l'amministrazione, prima di procedere a nuovi concorsi, deve verificare di aver assunto i vincitori. La norma non parla di idonei, e, peraltro la lettera b) dell'articolo che era riferita agli idonei è stata abrogata nel 2018.
Queste norme sono citate anche nell'ultima ordinanza del 30.10.2025 del Consiglio di Stato. Sono anche le stesse norme che sono citate dal TAR più volte in tutte le ordinanze cautelari emesse per ciascun ricorso depositato dagli idonei 2024. Ve ne cito una:
"Ritenuto che, in primo luogo, l'istanza cautelare non sia suscettibile di favorevole delibazione in quanto non sembra assistita da adeguati elementi di fondatezza, posto che:

- l'art.4, co.1 d.l. n.25/2025 prevede, con disposizione introdotta dalla legge di conversione del 9 maggio 2025, n.69, applicabile anche ai concorsi banditi prima dell'entrata in vigore, che "L'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si interpreta nel senso che il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

- i profili delle due procedure concorsuali in questione non appaiono sovrapponibili, anche in ragione dei criteri di accesso (più restrittivi per il bando del 2025 che prevede la laurea magistrale, mentre il bando del 2023 ammetteva quella triennale);"

A mio parere la questione potrebbe essere risolta in questo modo

Da: chia.turco  1  - 15/11/2025 21:25:24
Sulla sovrapponibilità dei due profili, penso che non sia un motivo "forte", nel senso che se oggi persino gli ultimi ingressi da scorrimento della graduatoria del 2024 sono inquadrati nella nuova famiglia dei funz. giuridico tributari non c'è molto da dire.
Il motivo forte è tutto scritto, a mio avviso, nel DL 25/25 all'art. 4 norma che il tar ha detto che ritiene applicabile anche ai concorsi banditi prima della sua entrata in vigore. La norma, infatti, è una norma interpretativa (se fosse innovativa chiaramente non potrebbe essere applicata retroattivamente). La norma dice che il concorso pubblico è la modalità ordinaria e prioritaria di assunzione del personale nella PA. La norma - come dicevo - è interpretativa dell'art. 4, co. III, lettera a del DL 101/2013 che già affermava che l'amministrazione, prima di procedere a nuovi concorsi, deve verificare di aver assunto i vincitori. La norma non parla di idonei, e, peraltro la lettera b) dell'articolo che era riferita agli idonei è stata abrogata nel 2018.
Queste norme sono citate anche nell'ultima ordinanza del 30.10.2025 del Consiglio di Stato. Sono anche le stesse norme che sono citate dal TAR più volte in tutte le ordinanze cautelari emesse per ciascun ricorso depositato dagli idonei 2024. Ve ne cito una:
"Ritenuto che, in primo luogo, l'istanza cautelare non sia suscettibile di favorevole delibazione in quanto non sembra assistita da adeguati elementi di fondatezza, posto che:

- l'art.4, co.1 d.l. n.25/2025 prevede, con disposizione introdotta dalla legge di conversione del 9 maggio 2025, n.69, applicabile anche ai concorsi banditi prima dell'entrata in vigore, che "L'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si interpreta nel senso che il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

- i profili delle due procedure concorsuali in questione non appaiono sovrapponibili, anche in ragione dei criteri di accesso (più restrittivi per il bando del 2025 che prevede la laurea magistrale, mentre il bando del 2023 ammetteva quella triennale);"

A mio parere la questione potrebbe essere risolta in questo modo

Da: chia.turco  1  - 15/11/2025 21:25:38
Sulla sovrapponibilità dei due profili, penso che non sia un motivo "forte", nel senso che se oggi persino gli ultimi ingressi da scorrimento della graduatoria del 2024 sono inquadrati nella nuova famiglia dei funz. giuridico tributari non c'è molto da dire.
Il motivo forte è tutto scritto, a mio avviso, nel DL 25/25 all'art. 4 norma che il tar ha detto che ritiene applicabile anche ai concorsi banditi prima della sua entrata in vigore. La norma, infatti, è una norma interpretativa (se fosse innovativa chiaramente non potrebbe essere applicata retroattivamente). La norma dice che il concorso pubblico è la modalità ordinaria e prioritaria di assunzione del personale nella PA. La norma - come dicevo - è interpretativa dell'art. 4, co. III, lettera a del DL 101/2013 che già affermava che l'amministrazione, prima di procedere a nuovi concorsi, deve verificare di aver assunto i vincitori. La norma non parla di idonei, e, peraltro la lettera b) dell'articolo che era riferita agli idonei è stata abrogata nel 2018.
Queste norme sono citate anche nell'ultima ordinanza del 30.10.2025 del Consiglio di Stato. Sono anche le stesse norme che sono citate dal TAR più volte in tutte le ordinanze cautelari emesse per ciascun ricorso depositato dagli idonei 2024. Ve ne cito una:
"Ritenuto che, in primo luogo, l'istanza cautelare non sia suscettibile di favorevole delibazione in quanto non sembra assistita da adeguati elementi di fondatezza, posto che:

- l'art.4, co.1 d.l. n.25/2025 prevede, con disposizione introdotta dalla legge di conversione del 9 maggio 2025, n.69, applicabile anche ai concorsi banditi prima dell'entrata in vigore, che "L'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si interpreta nel senso che il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

- i profili delle due procedure concorsuali in questione non appaiono sovrapponibili, anche in ragione dei criteri di accesso (più restrittivi per il bando del 2025 che prevede la laurea magistrale, mentre il bando del 2023 ammetteva quella triennale);"

A mio parere la questione potrebbe essere risolta in questo modo

Da: chia.turco  1  - 15/11/2025 21:25:38
Sulla sovrapponibilità dei due profili, penso che non sia un motivo "forte", nel senso che se oggi persino gli ultimi ingressi da scorrimento della graduatoria del 2024 sono inquadrati nella nuova famiglia dei funz. giuridico tributari non c'è molto da dire.
Il motivo forte è tutto scritto, a mio avviso, nel DL 25/25 all'art. 4 norma che il tar ha detto che ritiene applicabile anche ai concorsi banditi prima della sua entrata in vigore. La norma, infatti, è una norma interpretativa (se fosse innovativa chiaramente non potrebbe essere applicata retroattivamente). La norma dice che il concorso pubblico è la modalità ordinaria e prioritaria di assunzione del personale nella PA. La norma - come dicevo - è interpretativa dell'art. 4, co. III, lettera a del DL 101/2013 che già affermava che l'amministrazione, prima di procedere a nuovi concorsi, deve verificare di aver assunto i vincitori. La norma non parla di idonei, e, peraltro la lettera b) dell'articolo che era riferita agli idonei è stata abrogata nel 2018.
Queste norme sono citate anche nell'ultima ordinanza del 30.10.2025 del Consiglio di Stato. Sono anche le stesse norme che sono citate dal TAR più volte in tutte le ordinanze cautelari emesse per ciascun ricorso depositato dagli idonei 2024. Ve ne cito una:
"Ritenuto che, in primo luogo, l'istanza cautelare non sia suscettibile di favorevole delibazione in quanto non sembra assistita da adeguati elementi di fondatezza, posto che:

- l'art.4, co.1 d.l. n.25/2025 prevede, con disposizione introdotta dalla legge di conversione del 9 maggio 2025, n.69, applicabile anche ai concorsi banditi prima dell'entrata in vigore, che "L'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si interpreta nel senso che il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

- i profili delle due procedure concorsuali in questione non appaiono sovrapponibili, anche in ragione dei criteri di accesso (più restrittivi per il bando del 2025 che prevede la laurea magistrale, mentre il bando del 2023 ammetteva quella triennale);"

A mio parere la questione potrebbe essere risolta in questo modo

Da: chia.turco  1  - 15/11/2025 21:25:38
Sulla sovrapponibilità dei due profili, penso che non sia un motivo "forte", nel senso che se oggi persino gli ultimi ingressi da scorrimento della graduatoria del 2024 sono inquadrati nella nuova famiglia dei funz. giuridico tributari non c'è molto da dire.
Il motivo forte è tutto scritto, a mio avviso, nel DL 25/25 all'art. 4 norma che il tar ha detto che ritiene applicabile anche ai concorsi banditi prima della sua entrata in vigore. La norma, infatti, è una norma interpretativa (se fosse innovativa chiaramente non potrebbe essere applicata retroattivamente). La norma dice che il concorso pubblico è la modalità ordinaria e prioritaria di assunzione del personale nella PA. La norma - come dicevo - è interpretativa dell'art. 4, co. III, lettera a del DL 101/2013 che già affermava che l'amministrazione, prima di procedere a nuovi concorsi, deve verificare di aver assunto i vincitori. La norma non parla di idonei, e, peraltro la lettera b) dell'articolo che era riferita agli idonei è stata abrogata nel 2018.
Queste norme sono citate anche nell'ultima ordinanza del 30.10.2025 del Consiglio di Stato. Sono anche le stesse norme che sono citate dal TAR più volte in tutte le ordinanze cautelari emesse per ciascun ricorso depositato dagli idonei 2024. Ve ne cito una:
"Ritenuto che, in primo luogo, l'istanza cautelare non sia suscettibile di favorevole delibazione in quanto non sembra assistita da adeguati elementi di fondatezza, posto che:

- l'art.4, co.1 d.l. n.25/2025 prevede, con disposizione introdotta dalla legge di conversione del 9 maggio 2025, n.69, applicabile anche ai concorsi banditi prima dell'entrata in vigore, che "L'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si interpreta nel senso che il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

- i profili delle due procedure concorsuali in questione non appaiono sovrapponibili, anche in ragione dei criteri di accesso (più restrittivi per il bando del 2025 che prevede la laurea magistrale, mentre il bando del 2023 ammetteva quella triennale);"

A mio parere la questione potrebbe essere risolta in questo modo

Da: marcoton 15/11/2025 21:31:06
Grazie Chiara opinione interessante

Da: Feliciano1971 15/11/2025 21:36:10
Il TAR la risolverà come dice Chiara. Non può rimangiarsi in sede di merito quanto affermato nelle ordinanze cautelari di rigetto. però invito Chiara a leggere l'ordinanza del Consiglio di Stato del 30 ottobre (che sopra ho pubblicato) a partire dal punto 4 in poi. Il Consiglio di Stato afferma che occorre valutare l'effettiva natura e portata di quell'articolo 4, sul quale anche io avevo appoggiato la mia tranquillità fino a ferragosto. Il Consiglio di Stato non sembra così convinto che quella norma sia una vera norma interpretativa e quindi retroattiva

Da: matrixreloaded 15/11/2025 21:41:07
sempre funzionari sono, ed in entrambe i casi si comincia dal livello base..qualcuno un po' di tempo fa aveva raffrontato le materie dei due concorsi e rilevato che non ci fosse esattamente lo stesso..bordero', o sbaglio? ci fosse anche 1 sola materia in piu' o in meno, cio' rappresenta specialita' o specializzazione

Da: marcoton 15/11/2025 21:41:13
Domani la leggerò, già salvata sul PC

Da: Feliciano1971  1  - 15/11/2025 21:41:41
IO stesso prima di ferragosto avevo pubblicato questo scritto su vari Forum.


"Osservazioni sullo scorrimento delle graduatorie.
In passato era vigente l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 del seguente tenore:
«Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:
a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1º gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza".
La lettera B) è stata soppressa dalla legge 145/2018.
Per cui, attualmente, può essere bandito un nuovo concorso a condizione che siano stati immessi in servizio I VINCITORI del concorso precedente. L'assenza di idonei non costituisce piu' condizione per poter indire un nuovo concorso. A cio' aggiungasi l' Art. 4 decreto 25/2025 secondo cui
"L'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, ((n. 125,)) si interpreta nel senso che il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La presente disposizione si applica anche ai concorsi in corso di svolgimento o per i quali non si siano concluse le procedure assunzionali alla data di entrata in vigore del presente decreto."
Ne deriva che oggi non v'e' piu' obbligo di scorrere le graduatorie degli idonei di un precedente concorso prima di poter bandire un nuovo concorso."

Poi approfondendo la questione e lette le ordinanze del consiglio di stato del 30 ottobre mi sono persuaso che la situazione non e' tranquilla come credevo

Da: marcoton 15/11/2025 21:41:55
Non c'era diritto UE

Da: matrixreloaded 15/11/2025 21:43:59
pero' il modus operandi piu' corretto e che sarebbe stato inattaccabile e' senz'altro quello che descriveva Feliciano

Da: marcoton 15/11/2025 21:45:44
Ovviamente, sono totalmente incavolato

Da: Feliciano1971 15/11/2025 21:46:50
E' richiesta anche la laurea magistrale ma quasi contemporaneamente a questo concorso era stata bandita un'altra procedura per la provincia di Bolzano per lo stesso profilo dove la laurea trimestrale era ammessa. A me sembra ti ravvisare un leggero eccesso di potere. Vero che c'è la materia del diritto ue in più, ma sono state due domandine di fatto. ritorniamo sempre a bomba. nella posizione mia e tua è il caso di rischiare? per quanto mi riguarda assolutamente no. Poi discutendo di diritto possa essere d'accordo con voi che al 51% i ricorsi saranno anche rigettati

Da: fabioconcorso 15/11/2025 21:48:20
Che vi fosse solo l'obbligo di assumere i vincitori era ovvio, gli idonei non hanno diritto all' assunzione per scorrimento. Penso che lo sapevamo già tutti, capisco la prudenza come ho scritto prima ma dire a priori che sarà annullato come ha detto qualcuno mi pare eccessivo

Da: chia.turco 15/11/2025 21:49:22
Non è detto, il Consiglio di Stato non poteva pronunciarsi nel merito della questione in questa fase, ma ha chiaramente evidenziato i medesimi punti che i Magistrati del TAR avevano sollevato nelle loro ordinanze cautelari. A questo punto, credo che il TAR in sentenza vada ad esplicitare quanto già esposto in sede cautelare motivando.

A mio avviso la norma è interpretativa, non solo perchè - peraltro - dice di esserlo, ma perchè lo è davvero, in quanto l'interpretazione che fornisce è comunque ricavabile dal testo della norma del 2013. Se la norma del 2013 dice che l'amministrazione prima di indire altri concorsi deve aver verificato di aver assunto i vincitori, cosa vuol dire? che l'assunzione tramite concorso è modalità ordinaria di assunzione nella PA, che è quello che afferma la norma del 2025.

Le sentenze del CdS che si trovano online sono riferite ad un periodo precedente rispetto l'entrata in vigore di questa norma. Se non ci fosse stata questa norma sarei stata ancora più preoccupata perchè chiaramente non è che la presenza di Unione Europea e Fallimentare (che prima era in diritto commerciale) denoti particolari profili di specificità richiesti. Quindi, la questione non riguarda tanto la storia dei profili professionali

Da: Feliciano1971 15/11/2025 21:49:44
Io comunque scommetto che davanti al consiglio di stato in sede di merito l'agenzia prenderà una mazzata epocale. Continuo a seguire la questione che ormai mi ha appassionato da un punto di vista giuridico e  auguro a tutti i vincitori del concorso di sbagliarmi io

Da: Feliciano1971 15/11/2025 21:52:03
Chiara è un piacere parlare con te perché sei una persona che ragiona in diritto e non oppone la solita frase da fruttarolo secondo cui una volta che hai firmato il contratto sei a posto e non ti può fare niente nessuno. L'agenzia ha puntato proprio tutto su quella norma, sull'articolo 4. se non ci fosse stata quella norma e avessero bandito il concorso senza scorrere le graduatorie sarebbero stati da rinchiudere in manicomio, stante la giurisprudenza dei precedenti 15 anni del Consiglio di Stato

Da: Donpe95bn 15/11/2025 21:52:32
Feliciano puoi spiegarmi per quale motivo il CDS dovrebbe accogliere il ricorso alla luce anche di quanto è accaduto recentemente col ministero della difesa?

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