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Concorso 145 DIRIGENTI TECNICI MIM 2024
3142 messaggi, letto 306169 volte

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Il bando di concorso
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate su InPA e sulle pagine istituzionali dell'ente.


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Da: Taglia idonei26/01/2026 12:40:02
Non c'è niente da sognare. 145 vincitori e 29 idonei, che verranno ingaggiati se qualcuno dei 145 rinuncia. Una volta dati 145 posti anche gli altri idonei rimanenti saranno fuori definitivamente. In questo contesto essere eliminati prima o arrivare in fondo alla selezione per molti sarà irrilevante.
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Da: Eripranda26/01/2026 12:57:28
Perché si continua a parlare di 1500 candidati? Eravamo davvero così tanti? Io avrei detto al massimo 1300...
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Da: informazioni dt 26/01/2026 13:35:52
il giorno 20 gennaio infatti si parlava di 1250 concorrenti, almeno così hanno riferito ..
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Da: Ma soprattuttoâ26/01/2026 13:38:13
Come mai chi ha visto usare cellulari, appunti e quanto altro non lo ha fatto mettere a verbale ed ora vuole fare ricorso?
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Da: Perplessità26/01/2026 14:13:07
Comunque la seconda prova non era tanto semplice chi era titolare del trattamento?
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Da: Sopra26/01/2026 14:57:01
Il dirigente, perché il questionario è stato somministrato in orario scolastico e il collegio era stato sommariamente informato. Quindi tutto avvenuto nell' ambito scolastico.
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Da: Henne26/01/2026 15:56:11
Si ha idea di quando avremo i risultati?
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Da: Perplessit 1  - 26/01/2026 16:11:28
Comunque la.fila prima di entrare di 4/5 ore è stata decisiva per la lucidità mentale. Ritengo che il caso studio non fosse così immediato e non ricordo se la ricerca fosse concordata con la scuola ovvero se è stata la scuola a chiedere lo studio all'università
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Da: Privacy26/01/2026 16:35:45
La traccia non era chiara. Se l'università dava il questionario il Ds era responsabile, se la scuola la dava per poi cederlo all'università è titolare. Non mi sembra che ci fosse chiarezza nella traccia
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Da: Formazione26/01/2026 16:50:04
I formatori organizzano corsi per la prova orale sostenendo che la maggior parte dei candidati riuscirà a superare la prova scritta. Un'ottima pubblicità per invogliare all'acquisto....
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Da: Privacy26/01/2026 16:55:22
Tra l'altro l'informativa è stata predisposta dalla scuola o dall'Università? Boh
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Da: Io invece26/01/2026 16:58:17
L'ho capita così â
Se il collegio docenti è stato previamente informato, seppur per sommi capi, di questa attività esterna, significa che la somministrazione non è avvenuta in modo autonomo da parte della scuola, né tantomeno con l'ingresso improvviso di personale universitario. L'eventuale irregolarità è invece riconducibile alle insegnanti che non hanno adeguatamente verificato la presenza e il trattamento dei dati sensibili contenuti nel materiale somministrato.
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Da: Perplessit26/01/2026 17:05:35
Comunque mancava una nomina da responsabile del trattamento e rende entrambi titolari. Ma capire il ruolo della scuola sarebbe importante, io ripeto non ricordo più la traccia, un vuoto mentale
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Da: Perplessit26/01/2026 17:06:59
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In una scuola primaria venivano somministrati, per conto di una nota università, alcuni test agli alunni  nell'ambito di un progetto di ricerca scientifica promosso dall'Ateneo e che gli alunni avevano compilato. La realizzazione della richiamata iniziativa di ricerca scientifica, da parte dell'Istituto avveniva però  senza la necessaria consapevolezza in ordine ai correlati aspetti e adempimenti di protezione dei dati personali. Ed il Garante è intervenuto con provvedimento sanzionatorio riportato in Registro dei provvedimenti n. 135 del 7 marzo 2024.

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La questione
Nel corso dell'istruttoria, il trattamento dei dati in esame è stato svolto dall'istituto scolastico non per il perseguimento di finalità proprie inerenti alle funzioni istituzionali della scuola ma per conto dell'Università, tuttavia senza che il ruolo della scuola fosse disciplinato non essendo stata fornita all'istituto scolastico alcuna indicazione in ordine al ruolo di responsabile del trattamento dei dati degli alunni né le istruzioni per il trattamento di tali dati.

La normativa
Sul punto, si evidenzia che ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, il titolare può affidare un trattamento anche a terzi soggetti che presentino garanzie sufficienti a mettere in atto di misure tecniche e organizzative idonee a garantire che il trattamento sia conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali ("responsabili del trattamento"). In questo caso, "i trattamenti da parte di un responsabile sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile al titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare" (art. 28, par. 1 e 3, del Regolamento).

Occorre una convenzione tra scuola ed Università
L'assenza di ogni tipo di accordo formale tra l'Università e l'Istituto in ordine alla realizzazione del progetto di ricerca scientifica, nonché le stesse dichiarazioni dell'Istituto scolastico -che conferma di avere agito nel "pieno del rispetto delle proprie funzioni"- e la circostanza che "il criterio per la numerazione dei questionari è stato definito dall'insegnante che ha somministrato i test alla classe",  per il Garante, sono tali da far ritenere che anche l'Istituto (come l'Università) abbia inteso in tale ambito agire in qualità di autonomo titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento, in particolare ponendosi in tale veste nei confronti degli interessati. Ciò atteso anche il coinvolgimento diretto del personale docente nella realizzazione del progetto non preceduto da specifiche istruzioni da parte dell'Università.

Si osserva, inoltre, anche alla luce del quadro normativo sopra richiamato, che contrariamente da quanto sostenuto dall'Istituto scolastico, i dati trattati, seppur oggetto di una qualche forma di pseudonimizzazione o codifica non possono essere considerati anonimi e quindi conservano la natura di dato personale. Ciò, in particolare, in base a quanto emerso dalla documentazione in atti, secondo cui "il criterio utilizzato dall'insegnante per la numerazione dei test ovvero l'attribuzione di un numero progressivo unitamente alla prima lettera del nome e del cognome di ciascun alunno, comunque non apposti dal personale dell'Università". Si aggiunga, inoltre, da un lato, che il numero progressivo attributo a ciascun test sembrerebbe coincidere con la posizione dell'alunno nell'elenco della classe, conferendo allo stesso un ulteriore elemento semantico correlabile all'interessato, e, dall'altro, che i nominativi degli studenti sono comunque disponibili nei moduli di consenso firmati dai genitori e consegnati all'Istituto. Evidenzia, inoltre,  il Garante, che i genitori stessi, nell'istanza di restituzione dei test compilati da ciascun minore, sono stati in grado di indicare il codice ad essi assegnato composto dal numero progressivo corrispondente alla posizione dell'alunno nell'elenco della classe e dalle iniziali del nome e del cognome.

Le conclusioni
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, l'Autorità rileva che le dichiarazioni rese dall'istituto scolastico nel corso dell'istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell'art. 168 del Codice ˗ seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare totalmente i rilievi notificati dall'Ufficio con l'atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l'archiviazione del procedimento.

Confermando pertanto, le valutazioni preliminari dell'Ufficio nella parte in cui si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall'istituto scolastico in assenza di idonea condizione di liceità e l'illiceità del denegato accesso ai dati personali contenuti nei test somministrati agli alunni , in violazione degli artt. 6, 9 e 15 del Regolamento. Ritenendo nel caso in questione pertanto, sufficiente ammonire il titolare del trattamento per la violazione delle disposizioni sopraindicate, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento (cfr. anche cons. 148 del Regolamento).

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Da: Se fosse così26/01/2026 17:18:23
L'avrei azzeccata quasi completamente  (eccetto due/tre norme non citate). Speriamo tu abbia ragione.
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Da: Sopra26/01/2026 17:19:59
La traccia non conteneva alcun riferimento a un protocollo o a una convenzione con l'università, né elementi tali da far desumere che quest'ultima fosse il titolare del trattamento dei dati. La consegna, infatti, si focalizzava esclusivamente sul ruolo e sulle responsabilità degli organi collegiali della scuola. Di conseguenza, l'assenza di indicazioni formali su un rapporto istituzionale con l'università non consentiva di attribuire a quest'ultima la responsabilità del trattamento, se non attraverso deduzioni o supposizioni soggettive, lasciate alla libera interpretazione di ciascun candidato.

Il dato realmente dirimente era che il collegio docenti fosse a conoscenza dell'attività, seppur in modo generico e non dettagliato.
Rispondi

Da: Privacy26/01/2026 17:20:48
Il nostro caso era un po' più grave, informativa sbagliata e  non si citava la pseudonomizzazione. Collegio non informato. Il nostro era un caso di gestione complessiva oltre che di privacy
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Da: Lux26/01/2026 17:24:53
Perplessit ma dove hai letto della sanzione del Garante???? Avevi una traccia diversa?
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Da: ATTENZIONE SCRITTI DT sul CASO26/01/2026 17:27:45
Una relazione deve essere breve e chiara, soprattutto  al fine di una conclusione così come richiesta dalla traccia. In sintesi: dirigente scolastico negligente, non ha presidiato i vari passaggi e soprattutto ha minimizzato la comunicazione interna ed esterna. Unico vero motivo delle conseguenti violazioni. Il dirigente tecnico suggerisce rimedi ma poi rimanda al direttore generale la valutazione di eventuali responsabilità disciplinari.
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Da: Xxx26/01/2026 17:36:15
La traccia non aveva carattere punitivo: pur richiedendo l'individuazione delle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti, mirava a valorizzare la funzione del Dirigente Tecnico quale figura di accompagnamento, mediazione e supporto al sistema scolastico. L'azione del Dirigente Tecnico, in coerenza con il DM 41/2022, è orientata alla conciliazione, alla ricomposizione delle criticità emerse e alla costruzione di un clima di fiducia.
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Da: Privacy26/01/2026 17:44:48
Il DT da' una pacca sulla spalla, ma il Ds dava la colpa ai docenti ahahah
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Da: Privacy26/01/2026 17:45:11
Il DT da' una pacca sulla spalla, ma il Ds dava la colpa ai docenti ahahah
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Da: Perplessit26/01/2026 18:07:45
Questa non è una traccia è un caso reale si trova su ok internet
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Da: Perplessit26/01/2026 18:10:38
Il punto è capire chi fosse il titolare, ripeto io non ricordo la traccia troppo stanco😮â'"😟😅
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Da: Xxx26/01/2026 18:15:27
Credo ci fossero 1000 modi per rispondere correttamente, dal momento che si doveva ragionare in astratto: non si conoscevano nello specifico i dati richiesti, una qualche informazione era stata data alle famiglie ma non si sapeva bene in che termini, poi non ricordo bene la questione relativa agli organi collegiali... Secondo me andava specificato che si trattava ci un procedimento amministrativo promosso da MIM/USR e che l'ispezione ne era la fase (sub)istruttoria.. indicare in generale le tipologie di azioni del DT prima e durante la visita con esempi (lettura PTOF, verbali, registro trattamento dati, ecc), audizioni e predire azioni correttive nonchè potenziali profili di responsabilità, ma non il livello di gravità perché appunto non c'erano documenti concreti da visionare, nè persone concrete da udire (in poche parole se si sa già tutto non ha senso l'ispezione). E specificare che la relazione doveva essere obiettiva ed equilibrata (ponderando controdeduzioni, ecc) e inviata all'usr per la conclusione del procedimento (archiviazione/sanzione). Non so, secondo me lo scopo era soprattutto capire se il candidato sapeva come muoversi a livello di norme, di azioni e di POSSIBILI interventi correttivi o sanzioni da parte dell'usp.
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Da: Perplessit26/01/2026 18:17:25
Io personalmente ho ritenuto la scuola titolare e l'università responsabile del trattamento, ipotizzando una ricerca in collaborazione con la scuola, ma in mancanza di nomina di responsabili del trattamento entrambe sono titolari e non è una cosa da poco perché la responsabilità principale è del titolare e l'ammonimento riguarda principalmente il titolare. Ma anche fosse il contrario comunque la mancanza di accordi rende la scuola titolare contando anche che la somministrazione è avvenuta da parte dei docenti e non da personale universitario... non è una cosa da poco. La mancanza della delibera del consiglio di istituto è fondamentale (art 10 dlgs 297 del 1994)
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Da: Perplessit26/01/2026 18:20:23
Il caso di specie è grave e prevede delle responsabilità penali e amministrative, gli aspetti correttivi riguardano più che altro le altre aree funzionali di supporto del dt piuttosto che la funzione specifica ispettiva
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Da: Perplessit26/01/2026 18:26:00
Il trattamento dei dati è già avvenuto ed è stata inoltrata una segnalazione al ministro e appurato dal DT la presenza di test non anonimi. Quindi il reato si è già consumato, spetta al dg dell'usr intervenire il dt non ha un potere sostitutivo per quanto qualcuno nei vari corsi ritiene ci sia. Ma il potere organizzatori o è del dirigente scolastico e solo il direttore generale dell'usr  non è previsto alcun potere del Dt a riguardo . Se qualcuno sostiene il contrario potrebbe indicare quale norma o quale articolo del dlgs 165 lo stabilisce?
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Da: Mah26/01/2026 18:43:26
Nelle indicazioni per le ispezioni in Lombardia è richiesta la proposta conclusiva, così anche altre regioni..
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Da: Xxx26/01/2026 19:00:42
In un'ispezione vera certo che si..ma se non si sanno i dati come si può sentenziare? Si ragiona per ipotesi credo
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