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Dirigenti scolastici - Discussione generale fino al 2012
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Da: ed e subito sera...19/07/2012 09:26:09
certo che sto rivalutando Nunzia73...

Da: dal mare....19/07/2012 09:26:29
http://www.tecnicadellascuola.it/index.php?id=38113&action=view

di P.A.
19/07/2012

"Il Tar per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, annulla gli atti con gli stessi ricorsi impugnati. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 17 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati."

Il Tar della Lombardia in pratica ha accolto la "doglianza dei ricorrenti" che hanno dimostrato la violazione del principio dell'anonimato, relativamente allo svolgimento delle prove scritte per l'ammissione agli orli, e che è parte pregiudiziale di ciascun concorso "atteso che la busta piccola, contenente il cartoncino con le generalità dei concorrenti, inserita nella busta grande, includente l'elaborato scritto redatto dagli stessi, a garanzia della loro non immediata riconoscibilità, sarebbe stata inidonea allo scopo, essendo agevolmente visibile - anche prima della sua apertura e dell'estrazione del cartoncino recante le generalità del concorrente - quanto nella stessa contenuto."
Il tribunale tuttavia, proprio su questo delicato punto, ha addirittura proceduto con perizia diretta ad accertare la veridicità della trasparenza delle buste che consentono, messe in controluce, di leggere il nome del candidato estensore del compito.
Si legge infatti nella sentenza: "il Collegio ha disposto l'acquisizione delle buste contenenti gli elaborati di tutti i candidati ricorrenti, relativamente ai ricorsi R.G." e "alla presenza dei difensori di tutte le parti del presente contenzioso, si è proceduto alla verifica del materiale depositato in data 10 luglio 2012 dall'Amministrazione resistente in esecuzione delle sopra indicate ordinanze istruttorie, con la contestuale redazione di un verbale allegato agli atti dell'udienza camerale."
"Dall'esame svolto, è emerso nitidamente che il contenuto del cartoncino, contenente i dati anagrafici dei candidati, risulta agevolmente leggibile, se posto in controluce, anche all'interno della busta bianca piccola in cui il predetto cartoncino è stato posto dallo stesso candidato. Ciò avviene a causa del colore bianco, della consistenza molto modesta - al limite della trasparenza - dello spessore della carta utilizzata per realizzare la busta piccola, che deve contenere il cartoncino, e dall'assenza di un ulteriore rivestimento interno alla stessa, come solitamente dovrebbe avvenire con riguardo a tutte le buste destinate ad essere utilizzate in sede concorsuale (sulle caratteristiche delle buste si veda il documento depositato dalla difesa dell'Amministrazione in data 12 luglio 2012)."
"In tal senso appare violato il disposto di cui all'art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 487 del 1994, secondo cui "il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna".
"Tale procedimento trova conferma nel successivo comma 6, che prevede che "il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti" (cfr. Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2010, 1928; 9 febbraio 2009, n. 734).
Difatti è un principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza che, nello svolgimento delle procedure comparative, è necessario garantire l'anonimato delle prove concorsuali, al fine di assicurare la serietà della selezione e il funzionamento del meccanismo meritocratico, insito nella scelta del concorso quale modalità ordinaria d'accesso agli impieghi nelle amministrazioni (art. 97 Cost.).
Sulla scorta di ciò va ribadito "il carattere invalidante di qualsiasi disomogeneità contenutistica o formale delle buste, ove suscettibile di arrecare un vulnus al principio di anonimato, rendendo riconoscibile la provenienza dei testi in questione" (Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2010, 1928).
Nel caso di specie la possibilità astratta - non essendo, peraltro, emerso in concreto alcun elemento in grado di avallare l'ipotesi che la Commissione giudicatrice abbia effettivamente violato la garanzia dell'anonimato - di attribuire la paternità degli elaborati, prima dell'apertura della busta piccola contenente le generalità dei candidati, è di per sé sufficiente ad invalidare l'intera fase della procedura relativa allosvolgimento delle prove scritte.
"Appare, tra l'altro, evidente che non possono essere accolte quelle obiezioni che tendono ad annettere rilievo soltanto a ciò che è concretamente avvenuto, atteso che sarebbe assolutamente impossibile dimostrare, per i soggetti non componenti della Commissione, ciò che è effettivamente avvenuto nel corso della correzione degli elaborati."
In conclusione, la fondatezza di questa doglianza, avente carattere pregiudiziale, determina, previo assorbimento delle restanti censure, l'accoglimento di tutti i ricorsi riuniti, come indicati in epigrafe, e l'annullamento degli atti relativi alle prove scritte del concorso per Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 luglio 2011 - Regione Lombardia.
Al fine di conformare la successiva azione dell'Amministrazione resistente, in sede di eventuale riedizione della procedura concorsuale, va altresì sottolineato che il procedimento di correzione degli elaborati scritti da parte della Commissione (rectius, Sottocommissione, come da verbale n. 16 del 9 gennaio 2012), deve avvenire necessariamente alla presenza di tutti i componenti della stessa - che è un collegio perfetto - dovendosi procedere congiuntamente sia alle operazioni di lettura e di correzione degli elaborati, che di valutazione vera e propria, atteso che il momento valutativo non può essere scisso dalle attività alle stesse direttamente prodromiche, quali la lettura e la correzione dell'elaborato."
Il tribunale della Lombardia fa pure chiarezza circa la mancanza di contraddittorio da parte di coloro che hanno superato la prova scritta e che quindi, essendo danneggiati, avrebbero diritto di difesa. 
"Con riferimento alla seconda eccezione, riguardante la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati che avrebbero superato la prova scritta e quella orale, va evidenziato che, in presenza "di un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale, impugnato prima della formazione della graduatoria e della nomina dei vincitori, non è ravvisabile la qualità di controinteressato in capo ai candidati ammessi, posto che essi non sono portatori di interesse tutelabile a confrontarsi con una platea più ristretta di candidati, laddove, invece, sussiste un interesse pubblico alla più ampia partecipazione alla procedura selettiva in vista della più efficace selezione dei migliori concorrenti che, ove il provvedimento di esclusione sia illegittimo, è consentaneamente sacrificato assieme a quello del candidato escluso" (Consiglio di Stato, IV, 27 aprile 2012, n. 2467). Di conseguenza, anche siffatta eccezione va disattesa."

Mi spiegate x cortesia l'ultimo paragrafo in cui si parla della mancanza del contraddittorio e la parte tra virgolette a seguire?

Da: evakant...19/07/2012 09:29:55
...previo assorbimento delle restanti censure...

Da: Soluzione19/07/2012 09:29:56
Soluzione razionale di fronte a un ostacolo insormontabile (il difetto rilevato dal TAR è tanto grave e sostanziale da determinare ipso facto la nullità della procedura concorsuale a partire dalla correzione degli scritti): ridecrittare gli scritti e affidarli a una commissione nuova in modo che non possa riconoscere la grafia anche di un solo candidato.

Da: diri2011 19/07/2012 09:33:44
@ evakant

che cosa vuol dire "...previo assorbimento delle restanti censure..."?

Da: nunzia73 19/07/2012 09:34:51
Il ministro Profumo doveva bloccare gli scritti già a novembre quando in occasione degli errori presenti nei quiz era stato diffidato dall'Anief a non procedere  ma non lo ha fatto, ed ecco che il  tar lombardo ha ristabilito giustizia..........già allora in autunno parlavo di uno scandalo che sarebbe partito dalla lombardia e che avrebbe interessato anche altre  poche regioni........quando tutti  erano entusiasti di fare gli scritti io in quei giorni stavo male e tutto quell'entusiasmo non lo sentivo perché percepivo già allora tutto quello che è successo......sentivo di non volerli fare e basta e parlavo di annullamento fino all'ultimo.......in realtà erano gli orali quelli che non dovevo fare per poi ripetere gli scritti..........ora tutto mi torna.......

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Da: evakant...19/07/2012 09:38:40
Significa che tutto il castello accusatorio è retto su un'ipotesi ancora da dimostrare.

Da: ma quale giustizia?19/07/2012 09:39:52
MA QUALE GIUSTIZIA???

questa è una pugnalata per i 406 idonei, per tutti gli onesti che hanno sacrificato tempo e affetti e che si meritano il postro dal primo settembre

Annullare tutto è follia pura!!
Se proprio proprio che ammettano d'ufficio agli orali quei 101...

E' assurdo vincere un ricorso x le buste trasparenti, va provato che la commissione sbirciava i nomi, qui invece si annulla tutto per un'ipotesi non confermata.... solite cose all'italiana!!!

Da: Oggettivo19/07/2012 09:40:51
Carissimi,
oggi è un giorno triste per chi aveva superato tutte le prove e si trova di colpo di fronte ad una realtà soggetta a tante interpretazioni (non tutte formulate con oggettivo "distacco"). Ha perfettamente ragione chi lamenta anche con toni duri e aspri la situazione venutasi a creare: inaccettabile da più punti di vista, tanti dei quali legittimi. Ma se si condivide l'idea fondamentale che la correttezza estrema di una procedura concorsuale deve essere necessariamente salvaguardata al di sopra di ogni altro interesse personalistico- sia pure motivato da rispettabilissime ragioni umane di fondo e da ragioni giuste che fanno perno sull'inefficienza di alcune azioni amministrative- allora si potrà accettare il dato di fatto e con la dignità di essere prima di tutto degli ottimi docenti si riuscirà tutti trovare la strada per una giusta ed equa valorizzazione comunque vadano le cose. Infine, lasciatemelo dire: se uno pensa di poter fare il Dirigente deve in ogni caso e comunque dimostrare un rispetto di fondo per le leggi dello Stato  anche quando queste vanno contro i propri interessi.

Da: @nunzia7319/07/2012 09:41:00
qui c'è gente che ha studiato sodo per cui sei pregata di andartene a ..... beep ......

Da: dal mare19/07/2012 09:41:00
Adesso cosa succederà?

Quando sapremo qualcosa?

Da: Piemonte alla riscossa219/07/2012 09:41:15
Forza, diffidiamo formalmente tutti gli Usr e i loro Direttori generali a non procedere alla formazione delle graduatorie provvisorie e definitive degli idonei e a non procedere alle nomine dei vincitori, paventando anche una denuncia alle Procure regionali della Corte dei Conti (che anzi, preventivamente, a questo punto farei in tutte le regioni d'Italia), per danno erariale in caso di nomine di neodirigenti che poi verrebbero dichiarati successivamente decaduti.
é il momento di non mollare, ritorna in gioco tutto, bisogna crederci e andare avanti con le diffide e le denunce preventive alle Corte dei Conti.
In Piemonte Tar bocciato in matematica, in Lombardia buste non anonime come in tutte le parti d'Italia, in Umbria descrittori generici e autoreferenziali, in Molise dirigenti sindacali in Commissione,
FORZA, blocchiamo tutto, diffidiamo le Direzioni Usr d'Italia e le Procure regionali delle Corte dei Conti via Pec.

Il Tar della Lombardia annulla il concorso per dirigente scolastico
di P.A.
19/07/2012
"Il Tar per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, annulla gli atti con gli stessi ricorsi impugnati. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 17 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati."
Il Tar della Lombardia in pratica ha accolto la "doglianza dei ricorrenti" che hanno dimostrato la violazione del principio dell'anonimato, relativamente allo svolgimento delle prove scritte per l'ammissione agli orli, e che è parte pregiudiziale di ciascun concorso "atteso che la busta piccola, contenente il cartoncino con le generalità dei concorrenti, inserita nella busta grande, includente l'elaborato scritto redatto dagli stessi, a garanzia della loro non immediata riconoscibilità, sarebbe stata inidonea allo scopo, essendo agevolmente visibile - anche prima della sua apertura e dell'estrazione del cartoncino recante le generalità del concorrente - quanto nella stessa contenuto."
Il tribunale tuttavia, proprio su questo delicato punto, ha addirittura proceduto con perizia diretta ad accertare la veridicità della trasparenza delle buste che consentono, messe in controluce, di leggere il nome del candidato estensore del compito.
Si legge infatti nella sentenza: "il Collegio ha disposto l'acquisizione delle buste contenenti gli elaborati di tutti i candidati ricorrenti, relativamente ai ricorsi R.G." e "alla presenza dei difensori di tutte le parti del presente contenzioso, si è proceduto alla verifica del materiale depositato in data 10 luglio 2012 dall'Amministrazione resistente in esecuzione delle sopra indicate ordinanze istruttorie, con la contestuale redazione di un verbale allegato agli atti dell'udienza camerale."
"Dall'esame svolto, è emerso nitidamente che il contenuto del cartoncino, contenente i dati anagrafici dei candidati, risulta agevolmente leggibile, se posto in controluce, anche all'interno della busta bianca piccola in cui il predetto cartoncino è stato posto dallo stesso candidato. Ciò avviene a causa del colore bianco, della consistenza molto modesta - al limite della trasparenza - dello spessore della carta utilizzata per realizzare la busta piccola, che deve contenere il cartoncino, e dall'assenza di un ulteriore rivestimento interno alla stessa, come solitamente dovrebbe avvenire con riguardo a tutte le buste destinate ad essere utilizzate in sede concorsuale (sulle caratteristiche delle buste si veda il documento depositato dalla difesa dell'Amministrazione in data 12 luglio 2012)."
"In tal senso appare violato il disposto di cui all'art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 487 del 1994, secondo cui "il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna".
"Tale procedimento trova conferma nel successivo comma 6, che prevede che "il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti" (cfr. Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2010, 1928; 9 febbraio 2009, n. 734).
Difatti è un principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza che, nello svolgimento delle procedure comparative, è necessario garantire l'anonimato delle prove concorsuali, al fine di assicurare la serietà della selezione e il funzionamento del meccanismo meritocratico, insito nella scelta del concorso quale modalità ordinaria d'accesso agli impieghi nelle amministrazioni (art. 97 Cost.).
Sulla scorta di ciò va ribadito "il carattere invalidante di qualsiasi disomogeneità contenutistica o formale delle buste, ove suscettibile di arrecare un vulnus al principio di anonimato, rendendo riconoscibile la provenienza dei testi in questione" (Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2010, 1928).
Nel caso di specie la possibilità astratta - non essendo, peraltro, emerso in concreto alcun elemento in grado di avallare l'ipotesi che la Commissione giudicatrice abbia effettivamente violato la garanzia dell'anonimato - di attribuire la paternità degli elaborati, prima dell'apertura della busta piccola contenente le generalità dei candidati, è di per sé sufficiente ad invalidare l'intera fase della procedura relativa allosvolgimento delle prove scritte.
"Appare, tra l'altro, evidente che non possono essere accolte quelle obiezioni che tendono ad annettere rilievo soltanto a ciò che è concretamente avvenuto, atteso che sarebbe assolutamente impossibile dimostrare, per i soggetti non componenti della Commissione, ciò che è effettivamente avvenuto nel corso della correzione degli elaborati."
In conclusione, la fondatezza di questa doglianza, avente carattere pregiudiziale, determina, previo assorbimento delle restanti censure, l'accoglimento di tutti i ricorsi riuniti, come indicati in epigrafe, e l'annullamento degli atti relativi alle prove scritte del concorso per Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 luglio 2011 - Regione Lombardia.
Al fine di conformare la successiva azione dell'Amministrazione resistente, in sede di eventuale riedizione della procedura concorsuale, va altresì sottolineato che il procedimento di correzione degli elaborati scritti da parte della Commissione (rectius, Sottocommissione, come da verbale n. 16 del 9 gennaio 2012), deve avvenire necessariamente alla presenza di tutti i componenti della stessa - che è un collegio perfetto - dovendosi procedere congiuntamente sia alle operazioni di lettura e di correzione degli elaborati, che di valutazione vera e propria, atteso che il momento valutativo non può essere scisso dalle attività alle stesse direttamente prodromiche, quali la lettura e la correzione dell'elaborato."
Il tribunale della Lombardia fa pure chiarezza circa la mancanza di contraddittorio da parte di coloro che hanno superato la prova scritta e che quindi, essendo danneggiati, avrebbero diritto di difesa.
"Con riferimento alla seconda eccezione, riguardante la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati che avrebbero superato la prova scritta e quella orale, va evidenziato che, in presenza "di un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale, impugnato prima della formazione della graduatoria e della nomina dei vincitori, non è ravvisabile la qualità di controinteressato in capo ai candidati ammessi, posto che essi non sono portatori di interesse tutelabile a confrontarsi con una platea più ristretta di candidati, laddove, invece, sussiste un interesse pubblico alla più ampia partecipazione alla procedura selettiva in vista della più efficace selezione dei migliori concorrenti che, ove il provvedimento di esclusione sia illegittimo, è consentaneamente sacrificato assieme a quello del candidato escluso" (Consiglio di Stato, IV, 27 aprile 2012, n. 2467). Di conseguenza, anche siffatta eccezione va disattesa."

Da: mera osservazione19/07/2012 09:44:09
mera osservazione
mentre emergono le lamentele di qualche regione sul concorso a posti zero il tar lombardia decapita i sui candidati DS per presunta trasparenza delle buste

Da: Koala19/07/2012 09:45:51
nunziella ti dovrai ricredere a breve o medio termine te lo dico io e ci puoi credere!!! Vedrai la storia è appena iniziata

Da: puglia19/07/2012 09:47:24
ma le buste utilizzate per contenere i nominativi dei candidati erano uguali in tutte le regioni o solo la Lombardia ha utilizzato buste trasparenti?

Da: mera osservazione219/07/2012 09:56:52
se in lombardia erano trasparenti le ha vendute 21/21

Da: nunzia73 19/07/2012 09:57:07
per @nunzia73

c'è gente che ha studiato sodo ...hai ragione, ma alcuni lo hanno fatto solo da quando è partita la preselettiva.......io sono sul forum da giugno 2010.......ho studiato sodo prima e dopo di allora per raccogliere poi solo briciole e ingiustizie....il mio impegno serio e costante mi dice di avere diritto ad avere un procedimento giusto di valutazione e anche una commissione che corregga rispettando il principio del collegio perfetto.......io mi sono letta i verbali e quest'ultima cosa non è stata fatta.......e poi se devo andare a quel paese ci vado volentieri ma ti invito a seguirmi, il cammino potrebbe essere interessante a fianco a me. Comunque  ribadisco che io ho solo fatto richiesta di riesame degli scritti in autotutela, che mi è stato rifiutata e non ho pensato subito al ricorso......ho riletto le mie prove e quelle degli altri chiedendo un riesame che mi è stato negato........ancora non ho fatto ricorso......quindi quello che è successo non è dipeso certo da me...

Da: 94pallini19/07/2012 10:00:25
Ecco il risultato dell'azione di sciacallaggio di avvocati avidi e di bocciati che sperano, in virtù di questa sentenza, di essere ammessi d'ufficio agli orali.
No cari, no.
Il TAR parla di eventuale riedizione della procedura di correzione degli scritti.
Bene, verranno ricorretti tutti.
Siete così sicuri che i vostri compiti saranno sufficienti?
Chi sa scrivere ed ha già superato una volta gli scritti ha poco da temere.
Voi, che ottenete i vostri risultati pagando gli avvocati, avrete i vostri compiti esaminati con la lente di ingrandimento, e credo fermamente che non sarà affatto difficile firmare un verbale con un voto di non ammissione.
Nell'assoluto rispetto dell'anonimato.
PS Non dimenticate di passare dallo studio dell'avvocato per saldare.

Da: nunzia73 19/07/2012 10:00:29
ora esco e vado a fare una passeggiata in quel paese dove mi hanno spedito poco fa......buon divertimento.......a presto.....

Da: diri2011 19/07/2012 10:02:17
@94pallini

ma "eventuale riedizione della procedura concorsuale" vuol dire solo riedizione della correzione?

Da: @ puglia19/07/2012 10:02:39



tranquillo/a in puglia le buste piccole erano gialle





Da: Varie19/07/2012 10:02:47
Ogni regione ha comprato per sé.

Da: gi19/07/2012 10:05:04
cara 94 pallini hai espresso tutto ciò che penso di questa squallida storia....

Da: gi19/07/2012 10:05:05
cara 94 pallini hai espresso tutto ciò che penso di questa squallida storia....

Da: gi19/07/2012 10:05:14
cara 94 pallini hai espresso tutto ciò che penso di questa squallida storia....

Da: diri2011 19/07/2012 10:09:18
ripeto la domanda a 94pallini

Da: diri2011 19/07/2012 10:10:58
Dalla fine della preselettiva, il concorso ha avuto luogo in sede regionale, organizzato dagli USR.

Il fatto che la data degli scritti sia stata la stessa, è solo frutto di un coordinamento. L'organizzazione è stata a livello regionale.

Da: 94pallini19/07/2012 10:16:43
Caro diri 2011,
non sono una giurista, solo in parte avvezza, come molti credo, alla lettura di atti di giudizio per questioni personali, ed ho imparato che questi testi vanno letti con puntigliosa letteralità.
Mi spiego meglio: il testo del TAR non parla mai delle prove orali, che pure ci sono state e che non possono essere annullate (a meno che qualche idiota non pensi a ricorrere anche contro queste), ma parla dell'annullamento della procedura inerente le prove scritte.
Questa distinzione, per me, è importante.
Ora staremo a vedere.
COMUNQUE, cominciamo a coordinarci scrivendo al/alla collega che si è gentilmente offerto/a, in uno dei post precedenti. Io mi metterò subito in contatto, invito tutti a farlo. TUTELIAMOCI.
Ora non si scherza più.
Senza drammi, ma non sarebbe giusto che avesse la meglio l'italietta che pretende senza meritare.
Vergogna.

Da: diri2011 19/07/2012 10:20:32
94pallini brava.

Quello che dici è convincente.

Ma tu sei anche evakant?

La mia solidarietà, dal Piemonte

Da: la busta19/07/2012 10:25:06
Ribadisco la mia impressione di buste gialle in Piemonte

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