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Dirigenti scolastici - Discussione generale fino al 2012
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| Da: Docente_ricorrente | 12/05/2012 14:49:18 |
| la seconda..:-) | |
| Da: lombardo | 12/05/2012 14:54:12 |
| @la volpe Non sono calabrese, non sono raccomandato (libera di non crederci) e condivido appieno quanto detto da chuck-norris. Un minimo di etica impone che in piazza si discutano i problemi, non che si facciano i processi. Gli elenchi di nomi affissi al palo (non si sa di cosa rei e, soprattutto, non rei fino a prova contraria) fa venire alla mente ricordi molto tristi. | |
| Da: evakant | 12/05/2012 14:59:23 |
| La vera vergogna sono le liste di proscrizione. Per tutto il resto si tratta di alibi, colpi di coda, semplici chiacchiere da sala docenti. | |
| Da: qualcuno | 12/05/2012 14:59:47 |
| dei partecipanti al forum si dovrebbe vergognare | |
| Da: CALABRIA CALABRIA | 12/05/2012 15:13:44 |
| In Calabria la MUSCA è collega di lavoro con in candidati al concorso. SE NON E' QUESTO UN BUON MOTIVO PER ANNULLARE QUESTA FALSA COMMISSIONE.... | |
| Da: nelle commissioni | 12/05/2012 15:16:36 |
| Ci soni ds di alcuni concorrenti. Che non sono passati. | |
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| Da: fiesta | 12/05/2012 15:19:55 |
| Ciao Eva, ma non studi? Io non so da che parte iniziare. E' davvero un'impresa titanica. A dopo | |
| Da: @ lombardo | 12/05/2012 15:21:09 |
Quanto a pubblicare liste senza distinzioni, posso essere d'accordo. Ma se qualcuno non ha superato la preselettiva ed è presente nell'elenco degli orali, non vedo dove sia il problema. Se tu non fossi stato ammesso agli orali e vedessi chi non ha superato una prova, quella sì, oggettiva, accetteresti di buon grado di essere scavalcato da chi diventa dirigente a colpi di ricorso? E se qualcuno ha fatto ricorso ed è grazie a questo che è stato ammesso agli scritti ( prova non oggettiva), quale sarebbe lo scandalo nel volerne ragione dicendone nome e cognome? Sono atti pubblici, basta guardare gli elenchi. Mica gli si dice che la loro mamma è una poco di buono, si vuol denunciare una situazione che appare obiettivamente ingiusta. Se poi essere stato così bravo da passare alla fase successiva senza raccomandazione ( nessuno lo mette in dubbio) ti pone al di sopra di queste "umane" situazioni, allora è un altro paio di maniche. | |
| Da: adesso | 12/05/2012 15:21:20 |
| chi non ha avuto santi in paradiso.... o forse ce li aveva....ma ha preferito illudersi che le cose sarebbero andate in modo onesto- nel rispetto della meritocrazia - della trasparenza-- si deve vergognare? | |
Da: la volpe ![]() | 12/05/2012 15:22:36 |
| @lombardo Collega ci credo che non sei calabrese e proprio per questo scrivi le cose che hai scritto e che sono condivisibili...ma qui noi sappiamo quello che diciamo....stai tranquillo che e così purtroppo | |
| Da: @Trevizie | 12/05/2012 15:24:15 |
| Emilia Romagna che dici della prima traccia giusto giusto l'argomento del responsabile del settore in USR | |
| Da: Ichnusa | 12/05/2012 15:24:20 |
| In Sardegna i colleghi che sono all'USR non sono passati | |
| Da: Ma chi è costui? | 12/05/2012 15:24:24 |
Un minimo di etica? Pensi di essere depositario unico? Domanda retorica. Se lo dici.... | |
| Da: X la calabria | 12/05/2012 15:25:49 |
| ripropongo post di un collega: SONO PASSATI CANDIDATI DELL'USR CHE HANNO LAVORATO CON UN MEMBRO DELLA COMMISSIONE Titoletto: Pubblico concorso - commissione - incompatibilità componente COMMENTO Della incompatibilità alle funzioni di componente di una commissione esaminatrice. Costituisce, in via generale, ipotesi di incompatibilità alle funzioni di componente di una commissione esaminatrice quella situazione in cui, a causa di rapporti di parentela, affinità, amicizia ed inimicizia un membro di detta commissione possa non giudicare un candidato e, quindi, presiedere a tutte le operazioni concorsuali con la necessaria serenità, tanto da determinare in capo al commissario medesimo l'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 51 c.p.c. e ss. La ratio dell'obbligo di astensione va ricondotta ai principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. ed alla L. 241/90, principi che non possono non essere sottesi anche alla scelta dei componenti delle commissioni dei concorsi pubblici in quanto organi dell'amministrazione medesima, finalizzati alla selezione delle persone cui affidare l'esercizio di funzioni pubbliche. Secondo costante giurisprudenza la semplice conoscenza personale del candidato da parte di un componente della commissione non costituisce ipotesi di incompatibilità allo svolgimento della funzione esaminatrice. La procedura concorsuale, invece, può ritenersi viziata nel caso in cui i rapporti personali fra esaminatore ed esaminando siano tali da fare sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato della prova del concorso ma in virtù delle conoscenze personali (vedi tra le altre TAR Lazio Sez. III 1.7.98 n. 1524; TAR Campania Sez. IV 1.10.98 n. 3038; TAR Lazio Sez. III bis 26.11.98 n. 3354; Cons. di Stato Sez. IV 22.2.94 n. 162; Cons. di Stato Sez. VI 25.9.95 n. 988; Cons. di Stato Sez. VI 8.8.00 n. 2045; Cons. di Stato Sez. VI 12.12.00 n. 6577). Non determina, altresì ,alcuna incompatibilità il rapporto di collaborazione intrattenuto tra un membro della commissione ed un candidato ,essendo, a tal fine, necessaria la presenza di ulteriori elementi che possano far sorgere il sospetto di parzialità e di non aver giudicato in base a risultanze oggettive della procedura (vedi tra le altre TAR Marche 19.5.97 n. 349; TAR Toscana II Sez. 23.10.98 n. 949; TAR Marche 25.6.99 n. 818; TAR Marche 26.5.00 n. 823; TAR Campania Sez. II 30.10.00 n. 4000; TAR Campania Sez. V 3.9.01 n. 3966; Cons. di Stato Sez. VI 8.5.01 n. 2589). La sentenza in rassegna n. 70 del 2003 del Tar Marche non si discosta dai principi in precedenza esposti, ma anzi ne costituisce una più precisa ed approfondita applicazione. Il caso specifico di cui alla questione decisa riguarda un membro della commissione esaminatrice per la valutazione delle domande relative all'insegnamento di pianoforte, che era solito eseguire concerti insieme alla candidata, poi risultata terza classificata. Non si tratta di un semplice rapporto di conoscenza personale o di occasionale collaborazione professionale tra un membro della commissione ed un candidato, ma ricorrono gli ulteriori elementi che possono far sorgere il sospetto di parzialità e di non aver giudicato in base a risultanze oggettive della procedura. E' da rilevare, come osservato dai giudici, che tale circostanza ben può, astrattamente, interferire con la capacità di valutare in modo oggettivo i titoli artistici presentati dalla candidata da parte del commissario, in quanto tale valutazione, pur se in maniera indiretta, comporta anche un apprezzamento sulla attività di concertista dello stesso. Si segnala, peraltro, sull' argomento la decisione del TAR Marche 2003 n. 5 del 2003. Il caso attiene alla valutazione del curriculum formativo e professionale di una candidata che aveva presentato sei pubblicazioni delle quali ben cinque erano state redatte in collaborazione con un membro della commissione.. Secondo la pronuncia, il giudizio sul valore di dette pubblicazioni e la conseguente attribuzione del punteggio non possono essere la risultante di una obbiettiva e sincera valutazione da parte del commissario coautore, che sicuramente non si trovava in una posizione di indifferenza o di terzietà per poter giudicare, considerando anche il fatto che quest'ultimo ha collaborato alla stesura di quasi tutte le pubblicazioni. La valutazione, pertanto, espressa dalla commissione sul livello scientifico di dette pubblicazioni risulta evidentemente viziata per parzialità ed arbitrarietà del giudizio. Il commissario che ebbe a partecipare alla redazione delle pubblicazioni nel giudicare i titoli scientifici presentati dalla candidata non poteva non giudicare anche se stesso in quanto coautore dei medesimi, oltre al fatto che non è stato possibile scindere e, quindi, valutare l'apporto dato dal candidato rispetto agli altri coautori nella opera redatta in collaborazione. In conclusione tale decisione, nonostante il diverso orientamento della giurisprudenza, fondatamente ravvisa nell'aver collaborato alla stesura di ben cinque delle sei pubblicazioni presentate, gravi elementi legittimanti il sospetto di un giudizio parziale e non obbiettivo da parte del commissario, tale da determinare l'incompatibilità e l'obbligo d'astensione in capo a quest'ultimo. Occorre, infine, a questo proposito segnalare la linea giurisprudenziale secondo la quale i lavori redatti in collaborazione tra candidato e membro della commissione esaminatrice ben possono essere valutati in un concorso a pubblici impieghi per titoli ed esami soltanto ove sia possibile scindere gli apporti dei singoli, distinguendo così l'originalità ed il valore dei singoli contributi (v. TAR Lazio Sez. I 17.7.89 n. 1015; TAR Lazio Sez. I 29.10.94 n. 1641; TAR Lazio Sez. III 20.9.93 n. 1538; TAR Marche 4.6.93 n. 367; Cons. Stato Sez. V 26.9.00 n. 5098; Cons. Stato Sez. V 15.5.01 n. 2708). Concludendo, quindi, nonostante possa ritenersi giustificato il considerare non sufficiente al fine della dimostrazione della incompatibilità di un componente di una commissione giudicatrice l'esistenza di un rapporto di occasionale collaborazione scientifica tra il candidato ed il commissario, oppure quando tra un candidato ed un componente della commissione vi siano ragioni di parentela, affinità ed amicizia , come ritenuto in varie sentenze, ciò che ha differenziato e determinato la decisione dei giudici marchigiani ,rispetto al costante orientamento della giurisprudenza, nel senso della incompatibilità del commissario coautore, consiste nel fatto che le opere redatte in collaborazione fossero ben cinque su sei pubblicazioni presentate dalla candidata oltre alla impossibilità di enucleare e valutare l'apporto dato dai singoli autori alle opere medesime. Né è, infine, da dimenticare che la stessa Corte Costituzionale (si veda Corte Cost. 15.10.90 n. 453 in Foro It. 1991 I 396) ha precisato che il principio della imparzialità di cui il concorso è un naturale corollario, è destinato a riflettersi anche sulla composizione delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici in quanto organi dell'amministrazione destinati a garantire la realizzazione di tale principi nella scelta delle persone a cui affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche. Le decisioni in commento si sono, peraltro, conformate a quei canoni generali che sono enunciati nella stessa costituzione all 'art. 97 e che trovano applicazione per l'accesso al lavoro. La composizione delle commissioni di concorso deve rispettare e comunque aver sempre presente il principio della imparzialità dei suoi componenti al fine di garantire la che l' amministrazione svolga la propria azione in modo autonomo, neutrale ed efficiente. | |
| Da: ma finitela, la verità è che | 12/05/2012 15:25:59 |
| IO non sono stato ammesso? il concorso è da rifare! Tutto il resto sono chiacchiere, buone per passare il tempo, buone per prenderci in giro a vicenda, buone per elaborare il lutto il prima possibile. IO non sono stato ammesso? il concorso è da rifare! Questo è! | |
Da: cartamaros ![]() | 12/05/2012 15:27:27 |
| anche nell'elenco del Lazio ci sono insegnanti distaccati e sindacalisti ammessi all'orale | |
| Da: Ichnusa | 12/05/2012 15:28:30 |
| @ i colleghi sardi Io sono sarda ma ho dato il concorso in Lombardia; ho l'orale il 24 maggio e sarò impegnatissima ma poi posso assistere agli orali in Sardegna e postare le domande se può esservi utile | |
| Da: chiacchiere | 12/05/2012 15:31:33 |
| Adesso va di moda "sparlare" dei colleghi distaccati presso gli USP o USR che sono stati ammessi agli orali (non hanno, forse, gli stessi nostri diritti di partecipare ad un concorso pubblico?)... ma perchè NESSUNO parla di quei colleghi, anch'essi distaccati negli stessi uffici, che NON sono stati ammessi? E ce ne sono tanti in Italia. Perchè, al solito, fa più notizie "l'uomo che morde il cane e non viceversa". La vostra imparzialità vi rende piccoli, piccoli, piccoli. | |
| Da: Barese di Bari | 12/05/2012 15:32:44 |
| Ammesso agli orali dopo aver seguito corso Proteo. Vorrei entrare in contatto con DI COSOLA PORZIANA. So che segue il forum. Come posso fare?? | |
| Da: evakant | 12/05/2012 15:36:31 |
| @fiesta Mu chiedevo proprio dove fossi finita!! Certo che studio...ma ogni tanto ho bisogno di pause, di varia natura. Non è il tempo che mi manca (quello lo ritaglio un po' ovunque), quanto la motivazione. Mi aggrappo all'idea che se la fortuna mi ha assistito finora (perchè con quei "votoni" che ho preso, giusto di quella si è trattato), sia disposta a non voltarmi le spalle x un altro mese... ...viceversa, altro giro e altra corsa. Buono studio. @.... (......)!!!!! | |
| Da: @chiacchiere | 12/05/2012 15:37:51 |
| nessuno sparla però che c... avere la traccia proprio su quello che è il tuo lavoro giornaliero... | |
| Da: Per chi ha orecchie da intendere | 12/05/2012 15:40:42 |
| I bocciati sono stati valutati. I non ammessi alla preselezione che hanno fatto ricorso attendono ancora le decisioni dei tribunali, per cui tutto è possibile per i ricorrenti della preselezione, mentre invece una pietra tombale si è posata definitivamente su coloro i quali sono stati bocciati. ps. se volete fare ricorso, controricorso, opponemndum vari (ops...lo avete già fatto), cercatevi tra di voi perchè con chi attende la decisione dei tribunali non avete NULLA DA SPARTIRE. | |
| Da: mah | 12/05/2012 15:42:50 |
| Costituisce, in via generale, ipotesi di incompatibilità alle funzioni di componente di una commissione esaminatrice quella situazione in cui, a causa di rapporti di parentela, affinità, amicizia ed inimicizia un membro di detta commissione possa non giudicare un candidato e, quindi, presiedere a tutte le operazioni concorsuali con la necessaria serenità, tanto da determinare in capo al commissario medesimo l'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 51 c.p.c. e ss. La ratio dell'obbligo di astensione va ricondotta ai principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. ed alla L. 241/90, principi che non possono non essere sottesi anche alla scelta dei componenti delle commissioni dei concorsi pubblici in quanto organi dell'amministrazione medesima, finalizzati alla selezione delle persone cui affidare l'esercizio di funzioni pubbliche. | |
| Da: @ Ichnusa | 12/05/2012 15:43:33 |
| Che sarà interrogata il 24 maggio in Lombardia: davvero faresti questo? Certo che ci può essere utile. Un concorrente dalla Sardegna | |
| Da: Per chi ha orecchi PER intendere | 12/05/2012 15:44:21 |
Non per chi ha orecchie DA intendere. Non sono le orecchie che dobbiamo intendere. Sono un TRAMITE per intendere qualcosa. | |
| Da: Trevize | 12/05/2012 15:45:56 |
| @ trevizie Non vedo dove sta il problema. Che traccia avrebbero dovuto mai dare per non destare sospetti? In queste condizioni di diffidenza qualunque testo avrebbe lasciato dubbi: il DT non si è occupato soltanto di stranieri in USR (spazia dalla didattica al contenzioso alla valutazione) e se avessero voluto escludere tutti i possibili punti di contatto tra la sua esperienza di lavoro e il concorso, probabilmente ci avrebbero dovuto chiedere di discutere del sistema scolastico esquimese. Inoltre alla redazione della traccia ha senz'altro partecipato almeno la presidente della commissione (del terzo componente non ho notizie dettagliate). L'ho già detto: sono un ingenuo ma in ER non riesco a scorgere favoritismi anche perché mi ripeto ma risultano esclusi molti comandati e sindacalizzati. | |
| Da: @Trevizie | 12/05/2012 15:49:37 |
| sì, l'Emilia Romagna è sempre la terra migliore, tutti sono onesti, tutto funziona perfettamente etc. | |
| Da: @Trevizie | 12/05/2012 15:51:00 |
| chi si occupa di stranieri è un distaccato presso USR | |
| Da: Trevize | 12/05/2012 15:52:49 |
| @ @Trevizie Non ho detto quanti mi attribuisci. Ma fino a prova contraria non ho motivo per dubitare delle conduzione delle operazioni concorsuali e dei conseguenti atti amministrativi. Se mi farai un esempio convincente di favoritismo o altro, non avrò difficoltà a sostenere le tue ragioni. | |
| Da: magari... | 12/05/2012 15:54:59 |
| i commissari calabresi si fossero lette con rigore le prove !! saremmo tutti più sereni ed avremmo accettato rispettosamente il "verdetto"...ma trovare una crocetta sui livelli più bassi di proprietà lessicale e correttezza ortografica fa star male !! La grammatica non è un'opinione e ad una lettura oggettiva non si ravvisano in molti degli elaborati dei respinti gli elementi contestati. Per paradosso così non può dirsi per gli elaborati valutati in fascia media. Magari avessero dato il giusto peso ai professionisti che siamo...magari !! Quanto al personale dell'USR non vi è scritto da nessuna parte, che non possa concorrere; questi aspiranti DS faranno un orale dignitoso e scevro da qualsiasi ombra...almeno SPERO !! SE la commissione volesse fugare ogni dubbio renderebbe più trasparente la procedura dell'esame orale, ma così ad oggi non è! | |
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