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Dirigenti scolastici - Discussione generale fino al 2012
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| Da: lalas | 11/05/2012 22:34:18 |
| trevize, nel caso di sindacalisti in commissione, ecco il mio ragionamento: violazione di legge (in particolare art. 32 del dlgs. 165/2001). a questo punto si fa riferimento all'art. 21 opties della 241. laura | |
| Da: piemontesino | 11/05/2012 22:37:57 |
| in primo luogo: conosciuti de visu iago e letizia. Che belle persone! spero un giorno non lontano di essere un loro collega! ecco domande e valutazioni del Piemonte di oggi 11maggio Candidato 1 (25) 1) Profilo professionale dell'assistente amministrativo e il suo ruolo (prima fascia e seconda fascia), chi può sostituire il DSGA? 2) Prescrizione estintiva di un diritto soggettivo (termini precisi di scadenza…) 3) Riunione informativa, piano organizzativo, relazioni interpersonali… 4) ING tempi scuola 5) TIC .doc inserire dati… Candidato 2 (24) 1) Conoscenza e competenza per cittadinanza e costituzione 2) DS e DSGA producono un organigramma: come distribuiscono il lavoro? Quali misurazioni? 3) Ricerca-azione (amico critico, valorizzazione a spirale, esempi anche nel Miur…) 4) ING differenze fra i bambini nelle scuole. 5) TIC ? Candidato 3 (27) 1) T.U.: suddivisioni e specificità , con riferimento alla gerarchia delle fonti (decreto-legge, Decreto delegato, etc etc…) 2) Invalsi: apprendimento degli studenti e misurazione delle scuole negli ultimi 10 anni. Attività specifiche. 3) Gruppi di lavoro per affrontare i problemi: fattori di successo. 4) ING cooperative learning 5) TIC .doc inserire dati, modifica, salva su desk, mail con allegato e stampa Candidato 4 (25) 1) Politiche scolastiche nel primo ciclo: priorità e linee di indirizzo collegate alle prove nazionali ed internazionali (praticamente di nuovo invalsi e anche osce-pisa) 2) Concetto di ambiente di apprendimento e gli elementi che lo determinano (classe-scuola, ma soprattutto "il contesto idoneo per l'apprendimento significativo": mitica DiMartino!) 3) DI 44/01: acquisto di beni e servizi. Modalità e responsabilità . (ordinaria e licitazione privata) 4) ING differenze di insegnamento per gruppi omogenei o disomogenei 5) TIC file zip, decompressione, inserimento dati jpeg stampa Candidato 5 (23) 1) Secondaria di secondo grado: molteplici percorsi negli ultimi anni. Chiarimenti terminologici: indirizzi, articolazioni opzioni. 2) Procedimento amministrativo e processo verbale: quali differenze? (detta così sembra impossibile, in realtà il processo verbale è come si fa un comunissimo verbale per es. di uno scrutinio…) 3) Ds deve chiedere all'USP l'autorizzazione all'uso delle classi: riunisce 10 collaboratori: quale tipo di riunione? quale strategia comunicativa? 4) FR ? 5) TIC .word, formattazione, inserimento dati, salva, invio mail… stampa (Ps: diventano sempre più barocche, vero Letizia67?) Candidato 6 (23) 1) Anni 90: competenze in materia scolastica divise fra gli enti locali: quali i cambiamenti più importanti? (hanno insistito sul piano programmatico e sulle diverse competenze di regione e provincia/comune sulla procedura programmatica…) 2) Compiti del DS nel provvedimento amministrativo: vizi di legittimità con particolare riferimento all'eccesso di potere. 3) DS presenta un relatore e coordina l'incontro relativo: quali i compiti di presentazione e coordinamento? 4) ING studenti stranieri in classe, la propria esperienza. 5) TIC PPT generalità , schema di un orario, numero pag e inserimento del logo del Miur, poi stampa Candidato 7 (25) 1) Finalità ed attuazione dei programmi comunitari nei percorsi di istruzione e formazione professionale. 2) Istituzione scolastica deve un risarcimento danni: differenze fra la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale. 3) La negoziazione dei conflitti nella scuola. Esempi e strategie 4) ING esempi pratici per difficoltà d'apprendimento dovute a bullismo o insuccesso scolastico… (non ho capito bene, ma Letizia lo sa: è inglese!) 5) TIC out look, mail, allegati, apertura, poi compilare campi, formattare, salva stampa… Candidato 8 (24) 1) Ampliamento dell'offerta formativa e riduzione di altre discipline: nuova normativa. 2) Apprendimento collaborativo in rete: vantaggi didattici. 3) Ruolo del DS nell'integrazione degli alunni disabili 4) FR ? 5) TIC excel compilare campi, funzione somma, funzione media, inserire immagine, salva stampa… | |
| Da: EHHHIII IN VENETO | 11/05/2012 22:37:59 |
| SONO PASSATI CANDIDATI DELL'USR CHE HANNO LAVORATO CON UN MEMBRO DELLA COMMISSIONE Titoletto: Pubblico concorso - commissione - incompatibilità componente COMMENTO Della incompatibilità alle funzioni di componente di una commissione esaminatrice. Costituisce, in via generale, ipotesi di incompatibilità alle funzioni di componente di una commissione esaminatrice quella situazione in cui, a causa di rapporti di parentela, affinità , amicizia ed inimicizia un membro di detta commissione possa non giudicare un candidato e, quindi, presiedere a tutte le operazioni concorsuali con la necessaria serenità , tanto da determinare in capo al commissario medesimo l'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 51 c.p.c. e ss. La ratio dell'obbligo di astensione va ricondotta ai principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. ed alla L. 241/90, principi che non possono non essere sottesi anche alla scelta dei componenti delle commissioni dei concorsi pubblici in quanto organi dell'amministrazione medesima, finalizzati alla selezione delle persone cui affidare l'esercizio di funzioni pubbliche. Secondo costante giurisprudenza la semplice conoscenza personale del candidato da parte di un componente della commissione non costituisce ipotesi di incompatibilità allo svolgimento della funzione esaminatrice. La procedura concorsuale, invece, può ritenersi viziata nel caso in cui i rapporti personali fra esaminatore ed esaminando siano tali da fare sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato della prova del concorso ma in virtù delle conoscenze personali (vedi tra le altre TAR Lazio Sez. III 1.7.98 n. 1524; TAR Campania Sez. IV 1.10.98 n. 3038; TAR Lazio Sez. III bis 26.11.98 n. 3354; Cons. di Stato Sez. IV 22.2.94 n. 162; Cons. di Stato Sez. VI 25.9.95 n. 988; Cons. di Stato Sez. VI 8.8.00 n. 2045; Cons. di Stato Sez. VI 12.12.00 n. 6577). Non determina, altresì ,alcuna incompatibilità il rapporto di collaborazione intrattenuto tra un membro della commissione ed un candidato ,essendo, a tal fine, necessaria la presenza di ulteriori elementi che possano far sorgere il sospetto di parzialità e di non aver giudicato in base a risultanze oggettive della procedura (vedi tra le altre TAR Marche 19.5.97 n. 349; TAR Toscana II Sez. 23.10.98 n. 949; TAR Marche 25.6.99 n. 818; TAR Marche 26.5.00 n. 823; TAR Campania Sez. II 30.10.00 n. 4000; TAR Campania Sez. V 3.9.01 n. 3966; Cons. di Stato Sez. VI 8.5.01 n. 2589). La sentenza in rassegna n. 70 del 2003 del Tar Marche non si discosta dai principi in precedenza esposti, ma anzi ne costituisce una più precisa ed approfondita applicazione. Il caso specifico di cui alla questione decisa riguarda un membro della commissione esaminatrice per la valutazione delle domande relative all'insegnamento di pianoforte, che era solito eseguire concerti insieme alla candidata, poi risultata terza classificata. Non si tratta di un semplice rapporto di conoscenza personale o di occasionale collaborazione professionale tra un membro della commissione ed un candidato, ma ricorrono gli ulteriori elementi che possono far sorgere il sospetto di parzialità e di non aver giudicato in base a risultanze oggettive della procedura. E' da rilevare, come osservato dai giudici, che tale circostanza ben può, astrattamente, interferire con la capacità di valutare in modo oggettivo i titoli artistici presentati dalla candidata da parte del commissario, in quanto tale valutazione, pur se in maniera indiretta, comporta anche un apprezzamento sulla attività di concertista dello stesso. Si segnala, peraltro, sull' argomento la decisione del TAR Marche 2003 n. 5 del 2003. Il caso attiene alla valutazione del curriculum formativo e professionale di una candidata che aveva presentato sei pubblicazioni delle quali ben cinque erano state redatte in collaborazione con un membro della commissione.. Secondo la pronuncia, il giudizio sul valore di dette pubblicazioni e la conseguente attribuzione del punteggio non possono essere la risultante di una obbiettiva e sincera valutazione da parte del commissario coautore, che sicuramente non si trovava in una posizione di indifferenza o di terzietà per poter giudicare, considerando anche il fatto che quest'ultimo ha collaborato alla stesura di quasi tutte le pubblicazioni. La valutazione, pertanto, espressa dalla commissione sul livello scientifico di dette pubblicazioni risulta evidentemente viziata per parzialità ed arbitrarietà del giudizio. Il commissario che ebbe a partecipare alla redazione delle pubblicazioni nel giudicare i titoli scientifici presentati dalla candidata non poteva non giudicare anche se stesso in quanto coautore dei medesimi, oltre al fatto che non è stato possibile scindere e, quindi, valutare l'apporto dato dal candidato rispetto agli altri coautori nella opera redatta in collaborazione. In conclusione tale decisione, nonostante il diverso orientamento della giurisprudenza, fondatamente ravvisa nell'aver collaborato alla stesura di ben cinque delle sei pubblicazioni presentate, gravi elementi legittimanti il sospetto di un giudizio parziale e non obbiettivo da parte del commissario, tale da determinare l'incompatibilità e l'obbligo d'astensione in capo a quest'ultimo. Occorre, infine, a questo proposito segnalare la linea giurisprudenziale secondo la quale i lavori redatti in collaborazione tra candidato e membro della commissione esaminatrice ben possono essere valutati in un concorso a pubblici impieghi per titoli ed esami soltanto ove sia possibile scindere gli apporti dei singoli, distinguendo così l'originalità ed il valore dei singoli contributi (v. TAR Lazio Sez. I 17.7.89 n. 1015; TAR Lazio Sez. I 29.10.94 n. 1641; TAR Lazio Sez. III 20.9.93 n. 1538; TAR Marche 4.6.93 n. 367; Cons. Stato Sez. V 26.9.00 n. 5098; Cons. Stato Sez. V 15.5.01 n. 2708). Concludendo, quindi, nonostante possa ritenersi giustificato il considerare non sufficiente al fine della dimostrazione della incompatibilità di un componente di una commissione giudicatrice l'esistenza di un rapporto di occasionale collaborazione scientifica tra il candidato ed il commissario, oppure quando tra un candidato ed un componente della commissione vi siano ragioni di parentela, affinità ed amicizia , come ritenuto in varie sentenze, ciò che ha differenziato e determinato la decisione dei giudici marchigiani ,rispetto al costante orientamento della giurisprudenza, nel senso della incompatibilità del commissario coautore, consiste nel fatto che le opere redatte in collaborazione fossero ben cinque su sei pubblicazioni presentate dalla candidata oltre alla impossibilità di enucleare e valutare l'apporto dato dai singoli autori alle opere medesime. Né è, infine, da dimenticare che la stessa Corte Costituzionale (si veda Corte Cost. 15.10.90 n. 453 in Foro It. 1991 I 396) ha precisato che il principio della imparzialità di cui il concorso è un naturale corollario, è destinato a riflettersi anche sulla composizione delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici in quanto organi dell'amministrazione destinati a garantire la realizzazione di tale principi nella scelta delle persone a cui affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche. Le decisioni in commento si sono, peraltro, conformate a quei canoni generali che sono enunciati nella stessa costituzione all 'art. 97 e che trovano applicazione per l'accesso al lavoro. La composizione delle commissioni di concorso deve rispettare e comunque aver sempre presente il principio della imparzialità dei suoi componenti al fine di garantire la che l' amministrazione svolga la propria azione in modo autonomo, neutrale ed efficiente. Avv. Patrizia Ionna | |
| Da: IncompatibilitĂ | 11/05/2012 22:40:47 |
| Le decisioni in commento si sono, peraltro, conformate a quei canoni generali che sono enunciati nella stessa costituzione all 'art. 97 e che trovano applicazione per l'accesso al lavoro. La composizione delle commissioni di concorso deve rispettare e comunque aver sempre presente il principio della imparzialitĂ dei suoi componenti al fine di garantire la che l' amministrazione svolga la propria azione in modo autonomo, neutrale ed efficiente. | |
| Da: ImparzialitĂ | 11/05/2012 22:42:31 |
| La composizione delle commissioni di concorso deve rispettare e comunque aver sempre presente il principio della imparzialitĂ dei suoi componenti al fine di garantire la che l' amministrazione svolga la propria azione in modo autonomo, neutrale ed efficiente. | |
| Da: Trevize | 11/05/2012 22:43:48 |
| art 35 forse? | |
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| Da: ilio | 11/05/2012 22:43:56 |
| Lalas, io la penso come trevize, anche per convenienza lo ammetto, ma se la commissione era presente in occasione della preselettiva avrebbe potuto, in qualche modo, inficiare gli atti. Spero inizino tutto da capo, però con test corretti questa volta. | |
| Da: piemontesino | 11/05/2012 22:46:21 |
| avviso ai piemontesi: lunedi non vado agli orali, sapete se qualcuno può raccogliere le domande? sicuro un giorno fra martedi e mercoledi. notte a tutti. | |
| Da: sentite sentite | 11/05/2012 22:47:08 |
| I POST PORTANO AD UNA CONCLUSIONE: L'ITALIA è UNA ED INDIVISIBILE..... VIVA L'ITALIA | |
| Da: Trevize | 11/05/2012 22:48:50 |
| Ultima ipotesi poi abbandono perché troppo diritto blocca la digestione. C'è la possibilità che il commissario "indagato" sia stato nominato per "ratione officii"? | |
Da: PATTYLOMBARDA ![]() | 11/05/2012 22:50:06 |
| @tex Secondo il tuo parere la candidata che e' stata bocciata, meritava questo risultato? Grazie per le informazioni!!!! | |
| Da: da campana che non sa | 11/05/2012 22:52:18 |
| qualcuno ha notizie piĂą precise per la campania? | |
| Da: lalas | 11/05/2012 22:57:27 |
| trevize: sì art. 35, ho sbaglaito a digitare. ratione officii? non so, non credo, c'era una lista di aspiranti... ilio, le tue considerazioni sono giuste, ma forse per convincere i giudici ci vogliono prove... | |
| Da: @ da campana che non sa | 11/05/2012 22:58:29 |
| ...per la Campania nessuno, davvero nessuno ha notizie. Mettetevi l'anima in pace e studiate, che male non fa | |
| Da: ancora Marche | 11/05/2012 22:58:33 |
| DALLE MARCHE .... NESSUNA NOTIZIA DI OGGI????? FATECI SAPERE , PER FAVORE!!! | |
| Da: lalas | 11/05/2012 22:59:03 |
| buona notte e... viva l'italia! | |
| Da: Lombardia66 | 11/05/2012 23:03:14 |
| @tex grazie per le info. | |
| Da: Waiting for... | 11/05/2012 23:19:52 |
| Le notizie dalla Campania sono sempre le stesse. Pubblicazione ammessi all'orale: OTTOBRE. @@ Da campana che non Sto arrivando!: è facile dire "mettetevi l'anima in pace e studiate, che non fa male". Il problema è trovare la motivazione ed il mordente... Non è affatto semplice, per quanto mi riguarda, credimi..! | |
| Da: Signo | 11/05/2012 23:20:13 |
| Ma che domanda hai fatto. | |
| Da: Waiting for... | 11/05/2012 23:21:22 |
| Errata corrige: @@ da campana che non sa (l'ipad corregge quasi sempre fuori contesto)! | |
| Da: @Campano_che _sa | 11/05/2012 23:21:39 |
| piccolo rebus : è un verbo alquanto antico sinonimo di un altro che usiamo per la frutta all'imperativo è anche il femminile del @@@@@ in cui viviamo, ma è chiaro che non esiste la parola.... può essere un cognome? | |
| Da: Signo | 11/05/2012 23:22:44 |
| Ciao Patty lombarda ma che domanda hai fatto? Hai visto che riesco a postare? | |
| Da: sempre piĂą basito | 11/05/2012 23:23:11 |
| Ho perso dei passaggi: cos'è successo in Molise? Grazie | |
| Da: per non dimenticare | 11/05/2012 23:24:46 |
| gerryfor prepara un contro contro ricorso contro MisterBrufolo. canguro coordina :D | |
Da: PATTYLOMBARDA ![]() | 11/05/2012 23:29:12 |
| @signo Brava!! Buona notte....... | |
| Da: Signo | 11/05/2012 23:35:54 |
| Basta studiare!!! Buona notte! | |
| Da: pare | 11/05/2012 23:36:59 |
| Che canguro rompe le @@ pure sul gruppo fb...una vera piattola! | |
| Da: @campano_che_sa | 11/05/2012 23:38:34 |
| monda | |
| Da: nunziaaaaaaaaaa | 11/05/2012 23:39:18 |
| Dicci dei tuoi due capolavori!!!!! | |
Da: PATTYLOMBARDA ![]() | 11/05/2012 23:39:23 |
| Hai ragione, vado a letto!!!! Notte.... | |
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