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Dirigenti scolastici - Discussione generale fino al 2012
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Da: lalas11/05/2012 22:34:18
trevize, nel caso di sindacalisti in commissione, ecco il mio ragionamento: violazione di legge (in particolare art. 32 del dlgs. 165/2001). a questo punto si fa riferimento all'art. 21 opties della 241. laura

Da: piemontesino11/05/2012 22:37:57
in primo luogo: conosciuti de visu iago e letizia. Che belle persone! spero un giorno non lontano di essere un loro collega!

ecco domande e valutazioni del Piemonte di oggi
11maggio
Candidato 1 (25)
1)    Profilo professionale dell'assistente amministrativo e il suo ruolo (prima fascia e seconda fascia), chi può sostituire il DSGA?
2)    Prescrizione estintiva di un diritto soggettivo (termini precisi di scadenza…)
3)    Riunione informativa, piano organizzativo, relazioni interpersonali…
4)    ING tempi scuola
5)    TIC  .doc inserire dati…

Candidato 2 (24)
1)    Conoscenza e competenza per cittadinanza e costituzione
2)    DS e DSGA producono un organigramma: come distribuiscono il lavoro? Quali misurazioni?
3)    Ricerca-azione (amico critico, valorizzazione a spirale, esempi anche nel Miur…)
4)    ING differenze fra i bambini nelle scuole.
5)    TIC  ?

Candidato 3 (27)
1)    T.U.: suddivisioni e specificitĂ , con riferimento alla gerarchia delle fonti (decreto-legge, Decreto delegato, etc etc…)
2)    Invalsi: apprendimento degli studenti e misurazione delle scuole negli ultimi 10 anni. AttivitĂ  specifiche.
3)    Gruppi di lavoro per affrontare i problemi: fattori di successo.
4)    ING cooperative learning
5)    TIC  .doc inserire dati, modifica, salva su desk, mail con allegato e stampa

Candidato 4 (25)
1)    Politiche scolastiche nel primo ciclo: prioritĂ  e linee di indirizzo collegate alle prove nazionali ed internazionali (praticamente di nuovo invalsi e anche osce-pisa)
2)    Concetto di ambiente di apprendimento e gli elementi che lo determinano (classe-scuola, ma soprattutto "il contesto idoneo per l'apprendimento significativo": mitica DiMartino!)
3)    DI 44/01: acquisto di beni e servizi. ModalitĂ  e responsabilitĂ . (ordinaria e licitazione privata)
4)    ING differenze di insegnamento per gruppi omogenei o disomogenei
5)    TIC  file zip, decompressione, inserimento dati jpeg stampa

Candidato 5 (23)
1)    Secondaria di secondo grado: molteplici percorsi negli ultimi anni. Chiarimenti terminologici: indirizzi, articolazioni opzioni.
2)    Procedimento amministrativo e processo verbale: quali differenze? (detta così sembra impossibile, in realtĂ  il processo verbale è come si fa un comunissimo verbale per es. di uno scrutinio…)
3)    Ds deve chiedere all'USP l'autorizzazione all'uso delle classi: riunisce 10 collaboratori: quale tipo di riunione? quale strategia comunicativa?
4)    FR ?
5)    TIC  .word, formattazione, inserimento dati, salva, invio mail… stampa (Ps: diventano sempre piĂą barocche, vero Letizia67?)

Candidato 6 (23)
1)    Anni 90: competenze in materia scolastica divise fra gli enti locali: quali i cambiamenti piĂą importanti? (hanno insistito sul piano programmatico e sulle diverse competenze di regione e provincia/comune sulla procedura programmatica…)
2)    Compiti del DS nel provvedimento amministrativo: vizi di legittimitĂ  con particolare riferimento all'eccesso di potere.
3)    DS presenta un relatore e coordina l'incontro relativo: quali i compiti di presentazione e coordinamento?
4)    ING studenti stranieri in classe, la propria esperienza. 
5)    TIC  PPT generalitĂ , schema di un orario, numero pag e inserimento del logo del Miur, poi stampa

Candidato 7 (25)
1)    FinalitĂ  ed attuazione dei programmi comunitari nei percorsi di istruzione e formazione professionale. 
2)    Istituzione scolastica deve un risarcimento danni: differenze fra la responsabilitĂ  contrattuale e quella extracontrattuale.
3)    La negoziazione dei conflitti nella scuola. Esempi e strategie
4)    ING esempi pratici per difficoltĂ  d'apprendimento dovute a bullismo o insuccesso scolastico… (non ho capito bene, ma Letizia lo sa: è inglese!)
5)    TIC  out look, mail, allegati, apertura, poi compilare campi, formattare, salva stampa…

Candidato 8 (24)
1)    Ampliamento dell'offerta formativa e riduzione di altre discipline: nuova normativa.
2)    Apprendimento collaborativo in rete: vantaggi didattici.
3)    Ruolo del DS nell'integrazione degli alunni disabili
4)   FR ?
5)    TIC  excel compilare campi, funzione somma, funzione media, inserire immagine, salva stampa…

Da: EHHHIII IN VENETO11/05/2012 22:37:59
SONO PASSATI CANDIDATI DELL'USR CHE HANNO LAVORATO CON UN MEMBRO DELLA COMMISSIONE


Titoletto: Pubblico concorso - commissione - incompatibilitĂ  componente

COMMENTO

Della incompatibilitĂ  alle funzioni di componente di una commissione esaminatrice.

Costituisce, in via generale, ipotesi di incompatibilitĂ  alle funzioni di componente di una commissione esaminatrice quella situazione in cui, a causa di rapporti di parentela, affinitĂ , amicizia ed inimicizia un membro di detta commissione possa non giudicare un candidato e, quindi, presiedere a tutte le operazioni concorsuali con la necessaria serenitĂ , tanto da determinare in capo al commissario medesimo l'obbligo  di astensione ai sensi dell'art. 51 c.p.c. e ss.

La ratio dell'obbligo di astensione va ricondotta ai principi di buon andamento ed imparzialitĂ  della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. ed alla L. 241/90, principi che non possono non essere sottesi anche alla scelta dei componenti delle commissioni dei concorsi pubblici in quanto organi dell'amministrazione medesima, finalizzati alla selezione delle persone cui affidare l'esercizio di funzioni  pubbliche.

Secondo costante giurisprudenza la semplice conoscenza personale del candidato da parte di un componente della commissione non costituisce ipotesi di incompatibilitĂ  allo svolgimento della funzione esaminatrice.

La procedura concorsuale, invece, può ritenersi viziata nel caso in cui i rapporti personali fra esaminatore ed esaminando siano tali da fare sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato della prova del concorso ma in virtĂą delle conoscenze personali (vedi tra le altre TAR Lazio Sez. III 1.7.98 n. 1524; TAR Campania Sez. IV 1.10.98 n. 3038; TAR Lazio Sez. III bis 26.11.98 n. 3354; Cons. di  Stato Sez. IV 22.2.94 n. 162; Cons. di Stato Sez. VI 25.9.95 n. 988; Cons. di Stato Sez. VI 8.8.00 n. 2045; Cons. di Stato Sez. VI 12.12.00 n. 6577).

Non determina, altresì ,alcuna incompatibilitĂ  il rapporto di collaborazione intrattenuto tra un membro della commissione ed un candidato ,essendo, a tal fine, necessaria la presenza di ulteriori elementi che possano far sorgere il sospetto di parzialitĂ  e di non aver giudicato in base a risultanze oggettive della procedura (vedi tra le altre TAR Marche 19.5.97 n. 349; TAR Toscana II Sez. 23.10.98 n. 949; TAR Marche 25.6.99 n. 818; TAR Marche 26.5.00 n. 823; TAR Campania Sez. II 30.10.00 n. 4000; TAR Campania Sez. V 3.9.01 n. 3966; Cons. di Stato Sez. VI  8.5.01 n. 2589).

La sentenza  in rassegna n. 70 del 2003 del Tar Marche non si discosta dai principi in precedenza esposti, ma anzi ne costituisce una piĂą precisa ed approfondita  applicazione.

Il caso specifico di cui alla questione decisa    riguarda un membro della commissione esaminatrice per la valutazione delle domande relative all'insegnamento di pianoforte, che era solito eseguire concerti insieme alla candidata, poi risultata terza classificata.

Non si tratta di  un semplice rapporto di conoscenza personale o di occasionale collaborazione professionale tra un membro della commissione ed un candidato, ma ricorrono gli ulteriori elementi che possono far sorgere il sospetto di parzialitĂ  e di non aver giudicato in base a risultanze oggettive della procedura.

E' da rilevare, come osservato dai giudici, che tale circostanza ben può, astrattamente, interferire con la capacitĂ  di valutare in modo oggettivo i titoli  artistici  presentati dalla candidata da parte del commissario, in quanto tale valutazione, pur se in maniera indiretta, comporta anche un apprezzamento sulla attivitĂ  di concertista dello stesso.

Si segnala, peraltro, sull' argomento  la decisione del TAR  Marche 2003 n. 5 del 2003.

Il caso  attiene alla valutazione del curriculum formativo e professionale di una  candidata che aveva presentato  sei pubblicazioni delle quali  ben  cinque erano state redatte in collaborazione con  un membro della commissione..

Secondo la  pronuncia, il giudizio sul valore di dette pubblicazioni e la conseguente attribuzione del punteggio non possono essere la risultante di una obbiettiva e sincera valutazione da parte del commissario coautore, che sicuramente non si trovava in una posizione di indifferenza o di terzietĂ  per poter giudicare, considerando anche il fatto che quest'ultimo ha collaborato alla stesura di quasi tutte le pubblicazioni.

La valutazione, pertanto, espressa dalla commissione  sul livello scientifico di dette pubblicazioni risulta evidentemente viziata per parzialitĂ  ed arbitrarietĂ  del giudizio.

Il commissario che ebbe a partecipare alla redazione delle pubblicazioni nel giudicare i titoli scientifici presentati dalla candidata non poteva non giudicare anche se stesso in quanto coautore dei medesimi, oltre al fatto che non è stato possibile scindere e, quindi, valutare l'apporto dato dal candidato rispetto agli altri coautori nella opera redatta in collaborazione.

In conclusione tale decisione, nonostante il diverso orientamento della giurisprudenza, fondatamente ravvisa nell'aver collaborato alla stesura di ben cinque delle sei pubblicazioni presentate, gravi elementi legittimanti il sospetto di un giudizio parziale e non obbiettivo da parte del commissario, tale da determinare l'incompatibilitĂ  e l'obbligo d'astensione in capo a quest'ultimo.

Occorre, infine, a questo proposito segnalare la linea giurisprudenziale secondo la quale i lavori redatti in collaborazione tra candidato e membro della commissione esaminatrice ben possono essere valutati in un concorso a pubblici impieghi per titoli ed esami soltanto ove sia possibile scindere gli apporti dei  singoli, distinguendo così l'originalitĂ  ed il valore dei singoli contributi (v. TAR Lazio Sez. I 17.7.89 n. 1015; TAR Lazio Sez. I 29.10.94 n. 1641; TAR Lazio Sez. III 20.9.93 n. 1538; TAR Marche 4.6.93 n. 367; Cons. Stato Sez. V 26.9.00 n. 5098; Cons. Stato Sez. V 15.5.01 n. 2708).

Concludendo, quindi, nonostante possa ritenersi giustificato il considerare non sufficiente al fine della dimostrazione della incompatibilitĂ  di un componente di una commissione giudicatrice l'esistenza di un rapporto di occasionale collaborazione scientifica tra il candidato ed il commissario,  oppure quando tra un candidato ed un componente della commissione vi siano ragioni di parentela, affinitĂ  ed amicizia , come ritenuto in varie sentenze, ciò che ha differenziato e determinato la decisione dei giudici marchigiani ,rispetto al costante orientamento della giurisprudenza, nel senso della incompatibilitĂ  del commissario coautore, consiste nel fatto che le opere redatte in collaborazione fossero ben cinque su sei pubblicazioni presentate dalla candidata oltre alla impossibilitĂ  di enucleare e valutare l'apporto dato dai singoli autori alle opere medesime.

NĂ© è, infine, da dimenticare che la stessa Corte Costituzionale (si veda Corte Cost. 15.10.90 n. 453 in Foro It. 1991 I 396) ha precisato che il principio della imparzialitĂ  di cui il concorso è un naturale  corollario, è destinato a riflettersi anche sulla composizione delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici in quanto organi dell'amministrazione destinati a garantire la realizzazione di tale principi nella scelta delle persone a cui affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche.

Le  decisioni in commento si sono, peraltro, conformate a quei canoni generali che sono enunciati nella stessa costituzione all 'art. 97 e che trovano applicazione  per l'accesso al lavoro. La composizione delle commissioni di concorso  deve rispettare e comunque aver sempre presente il principio della imparzialitĂ  dei suoi componenti al fine di garantire la che l'  amministrazione svolga la propria azione in modo autonomo, neutrale ed  efficiente.

                                                                  Avv. Patrizia Ionna



Da: IncompatibilitĂ 11/05/2012 22:40:47
Le  decisioni in commento si sono, peraltro, conformate a quei canoni generali che sono enunciati nella stessa costituzione all 'art. 97 e che trovano applicazione  per l'accesso al lavoro. La composizione delle commissioni di concorso  deve rispettare e comunque aver sempre presente il principio della imparzialitĂ  dei suoi componenti al fine di garantire la che l'  amministrazione svolga la propria azione in modo autonomo, neutrale ed  efficiente.

Da: ImparzialitĂ 11/05/2012 22:42:31
La composizione delle commissioni di concorso  deve rispettare e comunque aver sempre presente il principio della imparzialitĂ  dei suoi componenti al fine di garantire la che l'  amministrazione svolga la propria azione in modo autonomo, neutrale ed  efficiente.

Da: Trevize11/05/2012 22:43:48
art 35 forse?

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Da: ilio11/05/2012 22:43:56
Lalas, io la penso come trevize, anche per convenienza lo ammetto, ma se la commissione era presente in occasione della preselettiva avrebbe potuto, in qualche modo, inficiare gli atti.
Spero inizino tutto da capo, però con test corretti questa volta.

Da: piemontesino11/05/2012 22:46:21
avviso ai piemontesi: lunedi non vado agli orali, sapete se qualcuno può raccogliere le domande? sicuro un giorno fra martedi e mercoledi.
notte a tutti.

Da: sentite sentite11/05/2012 22:47:08
I POST PORTANO AD UNA CONCLUSIONE: L'ITALIA è UNA ED  INDIVISIBILE.....

VIVA L'ITALIA

Da: Trevize11/05/2012 22:48:50
Ultima ipotesi poi abbandono perché troppo diritto blocca la digestione. C'è la possibilità che il commissario "indagato" sia stato nominato per "ratione officii"?

Da: PATTYLOMBARDA 11/05/2012 22:50:06
@tex

Secondo il tuo parere la candidata che e' stata bocciata, meritava questo risultato? Grazie per le informazioni!!!!

Da: da campana che non sa11/05/2012 22:52:18
qualcuno ha notizie piĂą precise per la campania?

Da: lalas11/05/2012 22:57:27
trevize: sì art. 35, ho sbaglaito a digitare. ratione officii? non so, non credo, c'era una lista di aspiranti...
ilio, le tue considerazioni sono giuste, ma forse per convincere i giudici ci vogliono prove...

Da: @ da campana che non sa11/05/2012 22:58:29
...per la Campania nessuno, davvero nessuno ha notizie. Mettetevi l'anima in pace e studiate, che male non fa

Da: ancora Marche11/05/2012 22:58:33
DALLE MARCHE .... NESSUNA NOTIZIA DI OGGI????? FATECI SAPERE , PER FAVORE!!!

Da: lalas11/05/2012 22:59:03
buona notte e... viva l'italia!

Da: Lombardia6611/05/2012 23:03:14
@tex
grazie per le info.

Da: Waiting for...11/05/2012 23:19:52
Le notizie dalla Campania sono sempre le stesse. Pubblicazione ammessi all'orale: OTTOBRE. @@ Da campana che non Sto arrivando!: è facile dire "mettetevi l'anima in pace e studiate, che non fa male". Il problema è trovare la motivazione ed il mordente... Non è affatto semplice, per quanto mi riguarda, credimi..!

Da: Signo11/05/2012 23:20:13
Ma che domanda hai fatto.

Da: Waiting for...11/05/2012 23:21:22
Errata corrige: @@ da campana che non sa (l'ipad corregge quasi sempre fuori contesto)!

Da: @Campano_che _sa11/05/2012 23:21:39
piccolo rebus : è un verbo alquanto antico
                     sinonimo di un altro che usiamo per la frutta
                     all'imperativo è anche il femminile del @@@@@ in cui
                     viviamo, ma è chiaro che non esiste la parola....

può essere un cognome?

Da: Signo11/05/2012 23:22:44
Ciao Patty lombarda ma che domanda hai fatto? Hai visto che riesco a postare?

Da: sempre piĂą basito11/05/2012 23:23:11
Ho perso dei passaggi: cos'è successo in Molise?
Grazie

Da: per non dimenticare11/05/2012 23:24:46
gerryfor prepara un contro contro ricorso contro MisterBrufolo.
canguro coordina :D

Da: PATTYLOMBARDA 11/05/2012 23:29:12
@signo

Brava!!  Buona notte.......

Da: Signo11/05/2012 23:35:54
Basta studiare!!! Buona notte!

Da: pare11/05/2012 23:36:59
Che canguro rompe le @@ pure sul gruppo fb...una vera piattola!

Da: @campano_che_sa11/05/2012 23:38:34
monda

Da: nunziaaaaaaaaaa11/05/2012 23:39:18
Dicci dei tuoi due capolavori!!!!!

Da: PATTYLOMBARDA 11/05/2012 23:39:23
Hai ragione, vado a letto!!!! Notte....

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