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Concorso DIRIGENTI SCOLASTICI 2023
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| Da: X sopra | 28/06/2026 19:16:06 |
| Quindi ora c'è una guerra interna al riservato? | |
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| Da: X x sopra | 28/06/2026 23:44:51 |
| Sono anni che si fa la caccia all'infiltrato e all'abusivo. Ma senza successo. | |
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| Da: X sopra | 29/06/2026 09:49:19 |
| Qual è la difficoltà? | |
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| Da: Su | 29/06/2026 10:25:42 |
| Voce della scuola ci sono degli articoli. Secondo le deduzioni di una ricorrente e dei suoi legali, ci sarebbero oltre 60 non aventi diritto a partecipare alla procedura riservata entro le prime 590 posizioni nella relativa graduatoria. Poi sembra che il ministero abbia fatto i controlli su un campione di solo 10 persone | |
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| Da: Olga O. | 29/06/2026 10:35:32 |
| Pare che i vincitori dall'ordinario stiano facendo pressioni affinché assunzioni avvengano con la restituzione dei posti da parte del riservato e pare che il Ministero stia per cedere. | |
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| Da: Olga O. | 29/06/2026 10:37:25 |
| Quindi quelli del riservato possono mettersi il cuore in pace. Ne verranno assunti al massimo 20-30. | |
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| Da: Per Olga O. | 29/06/2026 11:00:06 |
| Sicuramente........ | |
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| Da: Olga O. | 29/06/2026 11:56:00 |
| Per "Per Olga O." Fai lo spiritoso????? | |
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| Da: Sicuro? | 29/06/2026 12:23:16 |
| Siamo sicuri che saranno autorizzati i posti per tutti i vincitori? Il MEF ancora non si pronuncia | |
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| Da: Riservista fiero | 29/06/2026 15:46:35 |
| Ma che burloni. La fine della restituzione è sancita per legge. Fanno una legge che la cancella? Finitela. Non avete niente da fare? Sparate balle a caso con quale scopo? Restituzione: morta! Chiaro? | |
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| Da: ........ a ruota libera | 29/06/2026 15:47:37 |
| UNA DELLA TANTISSIME DECISIONI DEL TAR SU ESCLUSIONE CANDIDATI LEGGETE ATTENTAMENTE IN MOLTISSIMI CASI NON È COME SBANDIERATE "GIUDIZIO PENDENTE" anche per ad adiuvandum OMISSIS Ciò posto, la parte ricorrente, premesso nel ricorso di aver impugnato gli esiti del mancato superamento del concorso ordinario di cui al D.D.G. n. 1259/2017, si duole, in questa sede, della sua esclusione dalla partecipazione alla (successiva) procedura di reclutamento del personale dirigenziale scolastico, indetta con il D.M. n. 107/2023, per la carenza dei requisiti di legge. Secondo la prospettazione della parte ricorrente, l'Amministrazione avrebbe emesso un provvedimento immotivato, perché non sarebbe chiaro il motivo della sua esclusione; inoltre essa avrebbe dovuto comunque attivare i propri poteri di soccorso istruttorio per verificare la sussistenza dei requisiti di partecipazione, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 e ss.mm., dal momento che risulterebbero documentati distinti giudizi avverso gli esiti della procedura concorsuale di che trattasi. Quanto alla pendenza del giudizio, richiesto dall'art. 2 del D.M. n. 107/2023, l'Amministrazione avrebbe palesemente errato nella valutazione della domanda di partecipazione, in quanto vi era la pendenza del giudizio così come richiesto dalla predetta normativa. 12.2. Ritiene il Collegio, in continuità con quanto già chiarito di recente da questa Sezione in contenziosi analoghi a quelli oggetto del presente giudizio (vedi: T.A.R. Lazio, Sez. IV quater, sentenza del giugno 202 n. ), che tali doglianze siano condivisibili nei sensi che seguono. In punto di diritto, giova richiamare l'art. 5, comma 11 quinquies del D.L. n. 198/2022, secondo cui "Al fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione ad un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, anche per prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto: a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso; b) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato". L'art. 2 del D.M. n. 107/2023 (rubricato "soggetti destinatari"), emanato in esecuzione del predetto dato legislativo, ha quindi previsto che: "1. Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate: a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta; b) abbiano superato la prova scritta e la prova orale cui siano stati ammessi in forza di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato; c) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale". Il comma 2 dell'art. 2 del D.M. n. 107/2023 ha, poi, specificato che "Ai fini del comma 1 devono intendersi esclusivamente i ricorsi tempestivamente promossi innanzi al Giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) ovvero al Presidente della Repubblica, nei prescritti termini di 60 ovvero di 120 giorni dall'effettiva conoscibilità del primo atto immediatamente e direttamente efficace nei confronti del singolo interessato.". Il successivo comma 3 dell'art. 2 del D.M. n. 10/2023 ha, poi, ulteriormente precisato che "3. Sono considerati ricorsi di cui al precedente comma 1, lettere a) b) e c), solo quelli proposti per: a) l'annullamento degli atti amministrativi di approvazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale, ove non contempli il nominativo dei singoli ricorrenti, in quanto respinti alla prova scritta; b) l'annullamento degli atti amministrativi di depennamento dalla Graduatoria di merito finale, all'esito di superamento di tutte le prove concorsuali, per le ipotesi di sopravvenuto negativo scioglimento della riserva giudiziale; c) l'annullamento degli atti amministrativi di esclusione dalla Graduatoria di merito finale, in conseguenza di mancato superamento della prova orale; d) la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato sfavorevole al candidato, avente ad oggetto il mancato superamento di una delle prove concorsuali prescritte. Non rilevano, ai fini della partecipazione alla presente procedura come disciplinata dal presente articolato, i ricorsi esperiti innanzi al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.". Infine, il comma 5 dell'art 2 D.M. n. 107/2023 ha disposto che "5. Accedono, altresì, alla prova i candidati che hanno formalizzato rinuncia al ricorso, per i quali non risulti ancora restituita alcuna pronuncia in rito o nel merito da parte del Giudice amministrativo, ovvero, quando restituita, tempestivamente gravata dall'interessato, con conseguente giudizio pendente alla data del 28 febbraio 2023.". Ciò posto, ritiene il Collegio che la risoluzione della presente controversia discenda inevitabilmente dalla definizione del concetto di "giudizio pendente", indicato dal citato art. 2 del D.M. n. 107/2023. Orbene, sul punto, giova premettere che non esiste nel codice del processo amministrativo una specifica disposizione che chiarisca cosa si intenda per giudizio pendente, per cui deve farsi necessariamente riferimento alle disposizioni contenute nel codice del processo civile giusta il rinvio esterno operato dall'art. 39 c.p.a. (vedi: Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 3 luglio 2012, n. 24). Il concetto di pendenza deve quindi essere desunto dall'art. 324 c.p.c., in tema di cosa giudicata formale, secondo cui "Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395". La formula "cosa giudicata formale" indica quindi una decisione non più impugnabile in quanto i mezzi di impugnazione sono già stati proposti o non sono più proponibili per la scadenza dei relativi termini. Il giudicato formale è causa di quello sostanziale, che consiste nel valore vincolante della sentenza tra le parti, i loro eredi o aventi causa (art. 2909 c.c.). È vero che l'emissione di un provvedimento giurisdizionale definitivo (in rito o nel merito) determina la fine della "pendenza" (c.d. pendenza in senso stretto) del procedimento giurisdizionale, ma è altrettanto vero che la stabilizzazione degli effetti della pronuncia del Giudice non possa che avvenire una volta che siano stati esperiti tutti i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento ovvero nel caso in cui la parte abbia prestato acquiescenza mediante un comportamento incompatibile con la volontà di impugnare la sentenza ovvero ancora qualora essa abbia espressamente rinunciato al gravame (art. 329 c.p.c.) (c.d. pendenza in senso lato). Che il concetto di pendenza debba essere interpretato in senso lato risulta confermato dal rilievo secondo cui l'ordinamento ha previsto, in ipotesi del tutto eccezionali, strumenti di impugnazione straordinaria in tutte quelle ipotesi in cui il processo non sia più, per l'appunto, pendente ovvero le parti non abbiano avuto la possibilità di partecipare al processo (vedi: revocazione straordinaria di cui all'art. 395, n. 1, 2, 3, 6 e opposizione di terzo di cui all'art. 404 c.p.c.). Applicando le conclusioni di cui sopra al processo amministrativo, deve quindi affermarsi il principio per il quale il giudizio deve considerarsi non (più) pendente qualora sia stata emessa una pronuncia giurisdizionale non (più) soggetta ad impugnazione ordinaria. Queste affermazioni sono state, peraltro, confermate dal Consiglio di Stato, che ha, sul punto, precisato che "sussiste la pendenza del procedimento allorché sia stata emessa la relativa sentenza e non sia ancora decorso il termine per la proposizione dell'impugnazione ordinaria (cfr. Cass. 15 gennaio 2013 n. 841; Cass. 3 aprile 2006 n. 7802; Cass. 2 luglio 2010 n. 15778)" (vedi: Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza del 5 aprile 2019, n. 2252). Quanto, poi, all'art. 2 del D.M. n. 107/2023, si osserva che il dato testuale della norma non pone alcuna restrizione al concetto di pendenza del giudizio (c.d. pendenza in senso stretto), essendosi limitato a disporre che, per l'appunto, il giudizio stesso dovesse essere pendente alla data del 28 febbraio 2023; ritenere quindi che si debba distinguere, ai fini della verifica della legittimazione alla partecipazione al concorso de quo, tra i soggetti che, alla suddetta data, abbiano o meno presentato appello non trova quindi alcuna corrispondenza nel dato normativo e si pone in contrasto con gli scopi deflattivi del D.L. n. 198/2022, come convertito nella Legge n. 14/2023; sotto quest'ultimo profilo, infatti, la ratio legis che sembra aver ispirato il Legislatore è proprio quella di evitare la proliferazione di nuovi contenziosi avverso gli atti della procedura di reclutamento del 2017, consentendo la partecipazione a quei soggetti la cui posizione processuale non sia stata definitivamente accertata con una pronuncia non più soggetta ad impugnazione. Peraltro, diversamente ragionando si verrebbe a determinare anche un'evidente violazione del principio di non discriminazione tra coloro che, proposto il ricorso, non avevano avuto (ancora) alcuna decisione dal Giudice ovvero coloro che, ottenuta la pronuncia, avevano avuto il tempo di interporre appello (e che, quindi, potevano partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento) e coloro che, invece, proposto comunque il ricorso, avevano ricevuto l'esito del giudizio a ridosso della scadenza del termine del 28 febbraio 2023 nell'evidente impossibilità di predisporre utilmente il gravame prima del predetto termine. Inoltre, questa Sezione, chiamata a pronunciarsi in sede cautelare su casi analoghi a quelli oggetto del presente giudizio, ha, per l'appunto, aderito alla tesi estensiva del concetto di pendenza, affermando che "l'art. 2, comma 1, del predetto Decreto Ministeriale prevedeva, tra l'altro, che potessero partecipare al corso intensivo di formazione di che trattasi i soggetti che abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente, alla data del 28 febbraio 2023, un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta e tale circostanza sembrerebbe essere sicuramente sussistere nel caso concreto, quanto meno con riferimento alla interposta impugnazione avverso il mancato superamento della prova scritta mediante ricorso iscritto innanzi a questo T.A.R. (omissis) - circostanza non contestata dall'Amministrazione intimata - con giudizio di primo grado conclusosi con sentenza (omissis), depositata il novembre 202, il cui termine (lungo) per la proposizione del giudizio di appello scadeva il maggio 202 (vedi: T.A.R. Lazio, Sez. IV quater, ordinanza del novembre 202, n. 4 ); decisione peraltro confermata in appello anche dal Consiglio di Stato, sez. VII, con l'ordinanza del 2 gennaio 202, n. 2 Infine , occorre ulteriormente precisare che la pendenza del contenzioso deve pur sempre avere ad oggetto quei giudizi tassativamente elencati nell'art. 2 del D.M. n. 107/2023, non estendibili analogicamente, sicché non possono essere (positivamente) considerati quei giudizi che, ancorché pendenti nei sensi che precedono, riguardino altre fattispecie. 12.3. Tanto chiarito, osserva il Collegio che occorra verificare, alla stregua della specificità del caso concreto, se siano sussistenti a favore della parte ricorrente i requisiti previsti dall'art. 2 del D.M. n. 107/2023, anche tenuto conto del contenuto della domanda di partecipazione. Ed invero, si rileva che nell'autodichiarazione il ricorrente ha fatto riferimento al contenzioso avverso il mancato superamento della prova scritta del concorso di cui al D.D.G. n. 1259/2017, avendo indicato la proposizione del ricorso n. ......... R.G., iscritto innanzi a questo Tribunale (poi conclusosi con la sentenza del ... novembre 202 n.....) e dell'intervento ad adiuvandum, nel giudizio per revocazione n. R.G., avverso una sentenza del Consiglio di Stato (n. ), riguardante la posizione di altri candidati, a sua volta definitivo con sentenza di improcedibilità n. del maggio 202 Peraltro, occorre sottolineare come, sul punto, la motivazione del provvedimento impugnato sia manifestamente insufficiente, dal momento che non risulta comprensibile il percorso logico sotteso all'esclusione dal concorso di che trattasi, in palese violazione dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.. Ebbene, la parte ricorrente ha fornito prova, nel presente giudizio, di avere tutti i requisiti di partecipazione alla stregua di quanto previsto dall'art. 2 del D.M. n. 107/2023, dal momento che: 1) risultava pendente (nei sensi suindicati), alla data del 28 febbraio 2023, innanzi al T.A.R. Lazio, il giudizio per il mancato superamento della prova scritta del concorso in questione, ossia il ricorso n. R.G., definito con sentenza n. , pubblicata il novembre 202; 2) risultava essere stato proposto un intervento ad adiuvandum nell'ambito di ricorso per revocazione (n. R.G.) avverso una sentenza del Consiglio di Stato (n.), riguardante la posizione di altri candidati, a sua volta definitivo con sentenza di improcedibilità n. del maggio 202; sotto questo profilo, anche l'intervento ad adiuvandum può rientrare nelle ipotesi di cui all'art. 2 del D.M. n. 107/2023, essendo stato interpretato il requisito del giudizio personale in modo estensivo (vedi: Consiglio di Stato, Sez. VII, ordinanza del ottobre 202 n. ). 12.4. Ne consegue, pertanto, che il provvedimento di esclusione impugnato con il ricorso principale è illegittimo e deve, pertanto, essere annullato, dovendo essere altresì accertato il diritto della parte ricorrente a partecipare alla procedura di reclutamento de qua, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a., non residuando ulteriori margini di valutazioni e/o incombenti istruttori. 12.5. L'accoglimento del ricorso principale determina l'accoglimento anche dei motivi aggiunti con i quali è stata impugnata la graduatoria definitiva, così come rettificata, restando (ovviamente) salvi gli ulteriori poteri dell'Amministrazione a riguardo della posizione della parte ricorrente, tenuto conto dello stato della procedura e dell'avvenuta assegnazione dei ruoli dei vincitori del concorso. 12.6. In definitiva, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è fondato ed è, pertanto, accolto nei sensi che precedono. 13. Tenuto conto dell'assoluta novità della questione, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato dai motivi aggiunti, lo accoglie e, per l'effetto, annulla in parte qua, nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva, i provvedimenti impugnati e accerta il diritto della parte ricorrente a partecipare alla procedura di reclutamento de qua, salvi i provvedimenti successivi dell'Amministrazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati: Mariangela Caminiti, Presidente Salvatore Gatto Costantino, Consigliere Marco Martone, Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Marco Martone Mariangela Caminiti | |
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| Da: Riservista fiero | 29/06/2026 16:05:24 |
| Lo sappiamo. Ma ita sappiamo con altrettanta certezza che gli infiltrati vi e torneranno a casa. Potete metterci la mano sul fuoco. Non è influente cge suu it ano gia ds. tanto peggio. Restituiranno il maltolto. | |
| Rispondi | |
| Da: Riservista fiero | 29/06/2026 16:09:03 |
| Correggo Lo sappiamo. Ma ora sappiamo con altrettanta certezza che gli infiltrati ci sono e torneranno a casa. Potete metterci la mano sul fuoco. Non è influente che siano già ds. Tanto peggio. Restituiranno anche il maltolto. | |
| Rispondi | |
| Da: X Sopra | 29/06/2026 16:38:43 |
| Gli infiltrati sono quelli che vi stanno facendo saltare la fila con la cancellazione della restituzione che è un'oscenità. Non smettete mai di ringraziarli | |
| Rispondi | |
| Da: Riservista fiero | 29/06/2026 17:09:27 |
| Se fossi tu qui sopra tra quei nomi ti consiglio di abituarti all'idea che andrai a casa. Chi bara bara. | |
| Rispondi | |
| Da: X Riservista fiero | 29/06/2026 17:11:24 |
| Ma hai letto? Vale tutto qualunque azione anche ad adiuvandum e' valida. | |
| Rispondi | |
| Da: Riservista fiero | 29/06/2026 17:17:14 |
| Vaneggi. Lo vedrai. | |
| Rispondi | |
| Da: Non sono aggiornato | 29/06/2026 17:27:54 |
| Saranno controllate tutte le posizioni dei vincitori inseriti nella graduatoria definitiva del concorso riservato? | |
| Rispondi | |
| Da: Palermo palermo | 29/06/2026 17:31:22 |
| La sentenza dice che il ricorrente aveva una pendenza in quanto la sentenza non era stata notificata, per cui non erano trascorsi sei mesi per poter proporre appello al Consiglio. Lui o lei aveva promosso un giudizio ad adjuvandum, per essere sicuro della pendenza. La pendenza c'era a prescindere dal ricorso ad adjuvandum. Spero di non sbagliare, ma questo mi sembra di aver capito. | |
| Rispondi | |
| Da: semplicemente | 29/06/2026 17:38:26 |
| La cancellazione della restituzione è stato un atto grave e secondo alcuni autorevoli pareri anche incostituzionale come tanti altri aspetti di questa vostra sanatoria..Aspettiamo che vengano fuori poii si vedrà | |
| Rispondi | |
| Da: X X Riservista fiero | 29/06/2026 18:54:10 |
| X Riservista fiero hai scritto: "Ma hai letto? Vale tutto qualunque azione anche ad adiuvandum e' valida" ma sei sicuro di voler fare il Dirigente di qualcosa? È pericoloso leggere una sentenza e non capire cosa dice. Rischi di regolarti male... | |
| Rispondi | |
| Da: Riservista fiero | 29/06/2026 23:31:39 |
| Rischi di più tu. Fidati. | |
| Rispondi | |
| Da: Per sopra | 30/06/2026 10:59:22 |
| ""Incostituzionale" ritengo sia il termine maggiormente impiegato e talvolta impropriamente utilizzato nell'ambito legale | |
| Rispondi | |
| Da: X tutti | 30/06/2026 12:12:20 |
| E' vergognoso che ci sia gente che ha afferrato il treno in corsa presentando un aidiuvandum dopo l'uscita del bando. Certo se i loro agganci politici garantiranno un rapido scorrimento della graduatoria ben venga. | |
| Rispondi | |
| Da: Grillo parlante | 30/06/2026 12:15:56 |
| Sopra scrive ancora un Gatto o una Volpe. Diffidate. Vogliono far passare i riservisti per personaggi disposti a tutto. | |
| Rispondi | |
| Da: Cosa sta succedendo | 30/06/2026 12:33:00 |
| A tutti i vincitori inseriti nella graduatoria di merito del concorso riservato saranno, indipendentemente o dipendentemente dall'esito del giudizio di merito, controllati il possesso dei requisiti che ha permesso loro di poter presentare allora la domanda di partecipazione alla procedura? Come stanno le cose? Aggiungo che sarebbe cosa giusta controllare in precedenza le posizioni di tutti gli inclusi in graduatoria anzichè effettuare il controllo solo all'atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. Qualcuno puo' rispondere a questa domanda? | |
| Rispondi | |
| Da: X sopra | 30/06/2026 14:26:43 |
| Appena vince il pd tutti a casa | |
| Rispondi | |
| Da: Riservista fiero | 30/06/2026 14:54:53 |
| Certo. Il pd come prima cosa licenzierà 700 ds in servizio. Poi cambierà la legge della restituzione (ma le graduatorie saranno già quasi esaurite). Poi? Cos'altro? | |
| Rispondi | |
| Da: ........ a ruota libera | 30/06/2026 18:23:14 |
| Comunque mi dispiace veramente per chi ha scritto sopra, butteremo fuori gli abusivi, secondo me non sei una riservista sei sempre la solita persona xhe mette benzina sul fuoco, si capisce da cone ti esprimi, la sentenza che ho postato è pubblica e ve ne sono tantissime dello stesso tenore, dire che non è così che la.PENDENZA DI UN RICORSO ALLA DATA DEL 28.02.2023 legittima addirittura anche chi aveva fatto ricorso AD ADIUVANDUM, leggi attentamente e vedrai che il castello di carte cadrà miserevolmente, Perché la giustizia amministrativa ha già molteplici precedenti che userà nel famoso ricorso, già bastonato due volte sia al Tar che CdS non riconoscendo la cautelare, poi è chiaro tutto può succedere ma da come ho capito non si sposterà tanto dalle decisioni già prese, ad esempio anche sui quesiti ed altre richieste. | |
| Rispondi | |
| Da: Riservista fiero | 30/06/2026 18:44:20 |
| E io ti dico che avrete sorprese. Aggiungo che siete davvero pessimi. Prima non avete ricorso. Vere detto che "voi accettavate" il giudizio della commissione, che siamo insegnanti ed è giusto così. Che ricorrere era inutile ed ingiusto. Evidentemente voi sentivate di meritare quel giudizio. Ed è sicuro che in tanti lo meritavano. Chi ha combattuto l'ha fatto perché ha trovato commissioni fantasma, con correzioni tutte uguali, alcune hanno promosso tutti i primi giorni e bocciato tutti gli ultimi. Potevamo accettarlo? Lotta dura. Certo, ci sono tanti imbucati, ma quelli sono ovunque. Voi, no. Voi eravate seri. Ma alla fine, guarda caso, avete ritenuto utile sfruttare la situazione. Una vergogna. Infine, ti assicuro che non la farà franca chi non ne aveva diritto. La nostra storia dovrebbe insegnarti che andiamo fino in fondo. Abbiamo avuto buone notizie. Al tuo posto mi vergognerei prima, mi preoccuperei subito dopo. | |
| Rispondi | |
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