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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: bemmeecompany18/08/2015 07:50:50
quattrocodici è un piacere leggerti

Da: Funzionario operativo ignorante18/08/2015 10:03:21
Per passante . Va bene il Bianchina solo obbligazioni e contratti, il compendio garofoli Giulia ed il falsitTa.  Per la sentenza dove? Purtroppo a lavoro mi assegnano molte pratiche e non riesco a far nulla. Poco tempo ho e solo a casa.inoltre quello che faccio a lavoro non mi serve a nulla per il concorso. Grazie

Da: Dottore in dir amm 18/08/2015 10:04:08
Urbanistica contrattata e modelli consensuali di esercizio del potere : profili e limiti dell'utilizzo di istituti privatistici con particolare riguardo al l'esecuzione in forma spec dell'obbligo di contrarre.

Da: Dottore in dir amm 18/08/2015 10:37:44
L'ultima traccia sembra facile ma a mio vedere va impostata bene..non lo so forse è troppo semplice, che dite?

Da: quattrocodici 18/08/2015 12:36:05

Convenzioni di Lottizzazione 

Ambito - Tra le previsioni che eccezionalmente autorizzano un esercizio consensuale del potere della pianificazione (non lasciando la PA al tradizionale gioco solitario), l' art. 28, l. n. 765/'67, si occupa delle convenzioni di lottizzazione, implicanti la definizione dell' assetto urbanistico di una parte del territorio in attuazione del piano regolatore generale. Si prevede che i proprietari interessati predispongano un piano di assetto urbanistico delle aree di loro proprietà da proporre all' amministrazione, perché questa ne valuti la conformità al p.r.g. oltre che l' ammissibilità tecnica. Al contempo, i proprietari stessi si impegnano, mediante una proposta di convenzione rivolta alla p.a., a realizzare le opere di urbanizzazione (strade, fognature, parcheggi) ed a concorrere pro quota alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria (aree verdi di quartiere, scuole, asili, etc.), nonché a cedere le aree all' uopo occorrenti, facendo dipendere la concreta costruzione dei nuovi insediamenti dall' effettiva realizzazione delle opere urbanizzative.

Presidi - Secondo prevalente impostazione, è quindi consentito ricondurre al genus degli accordi anche l' istituto delle c.d. convenzioni di lottizzazione, con conseguente estensione alle stesse, delle previsioni generali contenute nell' art. 11 l. 241/90 (precisamente qualificandole come accordi sostitutivi del provvedimento, rientranti nell' orbita della giurisdizione del GA - Cass. S.U., n. 15388/09). Pertanto è proponibile avanti al giudice amministrativo la domanda di esecuzione specifica, ex art. 2932 c.c., nell' ipotesi in cui sia richiesta l' esecuzione coattiva degli obblighi derivanti da una convenzione di lottizzazione, trattandosi di rimedio esperibile per qualsiasi tipo di obbligo di contrarre, indipendentemente dal fatto che la sua fonte sia legale o convenzionale.


Da: jonius18/08/2015 12:39:34
A mio avviso in questo concorso nulla è facile.
Ci possono essere tracce più o meno congeniali e, in apparenza, più o meno semplici ma anche la maggiore conoscenza di un argomento non fornisce alcuna garanzia.

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Da: quattrocodici 18/08/2015 12:41:53
Nulla è facile e nulla è difficile.
Niente è difficile per chi lo vuole.
Occorre usare la testa...ma anche tanta buon volontà e sangue freddo.

Da: Per jonius 18/08/2015 13:27:24
Ma va? Mi hai illuminato!

Da: Dottore in dir amm 18/08/2015 14:31:34
Quattro codici benissimo mi piaci davvero come scrivi e ragioni io però in questo tema non darei per scontato l'applicabilità dell'art 2932 cc o meglio ora si dopo ap 28/12 e le ssuu di questo inizio anno, ma darei conto del dibattito antecedente che vedeva da parte di alcuni nella discrezionalità un'ostacolo insormontabile . Ma sono certo che ovviamente perché siamo su un forum hai semplificato.. Ma ripeto mi piaci molto a livello di ragionamento e studio! Posso chiederti che lavoro fai? A presto..con un altro titolo..

Da: bemmeecompany18/08/2015 14:49:36
anche a me piaci molto..brava!!!

Da: Dynamic18/08/2015 14:49:39
Brava quattrocodici, molto tecnica e puntuale. Penso comunque che gli argomenti da te proposti si attaglino più a domande in sede di orale. Per lo scritto presumo che la traccia sia (apparentemente) più generica, ma non per questo più abbordabile.
Non fraintendermi, i tuoi contributi sono preziosi e ti esorto a continuare.

Da: Dottore in dir amm 18/08/2015 15:02:13
Dynamic mi hai colto nel segno:-)

Da: Dottore in dir amm 18/08/2015 15:38:23
Profili evolutivi dell'azione di annullamento: disponibilità degli effetti da parte giudice

Da: jonius18/08/2015 16:20:50
per "Per jonius" (evita di cambiare nick all'occorrenza).

Metti da parte la spocchia, che con difficoltà riesci a trattenere.

Il mio intervento era in risposta alla considerazione sulla penultima traccia -comunque molto articolata- che rischia di essere considerata, per le menti "illuminate", "troppo semplice".
Non esiste la traccia "troppo semplice", perché anche gli argomenti in apparenza più accessibili impongono uno sforzo ricostruttivo, critico ed un livello di approfondimento tali, che riducono la redazione di ogni elaborato ad un'attività complessa.

Quanto alla traccia appena postata, il filo conduttore e' da individuare in una nota sentenza del Consiglio di Stato.
La pronuncia in questione valorizza con pienezza il principio di effettività della tutela giurisdizionale, superando il "dogma" della retroattività della tutela caducatoria.
Cio', in conformità ad enunciati già presenti in ambito sovranazionale e a fronte dell'assenza di un precetto normativo che, expressis verbis, sancisca la regola dell'efficacia ex tunc delle statuizioni di annullamento.
In premessa, utile una ricognizione sull'asserita perdita di centralità dell'azione di annullamento, riflesso dello spostamento del baricentro del processo amministrativo dall'atto al rapporto.

p.s. occhio agli apostrofi in fase di scrittura degli elaborati... potrebbero costituire un ostacolo insormontabile.

Da: Un passante 
Reputazione utente: +166
18/08/2015 16:37:40
Caro Funzionario amministrativo ignorante, surely you are pulling my leg !
Well ! Very very well ! ;-) :-)
Mi dispiace che tu non possa studiare al lavoro ma, in fondo, se ci pensi, non ci pagano per quello...
Circa i libri che dici di usare non ho capito bene quali usi perchè ti sei espresso in modo un po' confuso.
Se riscrivi bene e per esteso i loro titoli e con gli autori possiamo riparlarne.
Il tempo che hai è, ovviamente, sufficiente, dato che non ne hai altro, e te lo farai bastare.
Se sarà sufficiente anche per passare lo si potrà vedere solo dopo che consegni.
Tanto non ci sono limiti, e soldi ne sprechiamo così tanto !
Grazie dell'allegria che mi hai regalato e del tempo che mi hai rubato, ogni istante lontano dai libri passato per me è splendido e va celebrato, ed in cambio permettimi di offrirti, per rispondere alla tua ultima simpatica domanda, un rapido elenco di sentenze che forse potrebbe esserti sfuggito e che magari, se davvero vorrai venire, ti potrebbe essere utile.
Forse però !
Saluti passanti dallo scherzo mai distanti

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mdiw/~edisp/nsiga_3879178.pdf

Da: Dottore in dir amm 18/08/2015 16:48:22
Benissimo proprio quella sentenza: non perdiamo però mai di vista le note critiche della più autorevole dottrina perché in commissione ci sono anche prof.. Nel caso della sentenza Del cds 2755 del 2011 il commento di TRAVI su urb e app é illuminante a mio vedere.

Da: Un passante 
Reputazione utente: +166
18/08/2015 16:48:57
P.S. Per rispondere alla precedente polemica altrui, permettetemi una citazione di una battuta finale di un film, visto che non ne faccio mai (poche...)...
"Io sono una maestra di danza, e niente è semplice"...
(e questo vale anche per le tracce concorsuali, ovviamente...)
(l'atto retroattivo sembrava semplice anche a me, ma ci presi il solito 30. Invece un mio amico ci vinse il concorso...)
Saluti passanti, che ama anche i capolavori del cinema danzanti e parlanti...

https://www.youtube.com/watch?v=QLG0vtzQZf8

Da: quattrocodici 18/08/2015 17:35:38
http://www.leggioggi.it/2011/05/17/giustizia-amministrativa-crolla-il-mito-delleffetto-retroattivo-dellannullamento-giurisdizionale/

http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2008/02/07/modulation-dans-le-temps-des-effets-dune-decision-de-rejet/#.VdNN0prsljo

http://somni.over-blog.com/article-661424.html

Da: Messaggio_Importante18/08/2015 17:46:30
Fate attenzione a tale Celestiale Celeste: trattasi di personaggio assolutamente da evitare.
A buon intenditore...

Da: pataccone 18/08/2015 18:50:16
Quattordici, non riesco ad aprire il link che hai indicato...

Da: Uolter....18/08/2015 19:45:32
l'idea di escludere gli effetti cassatori della sentenza nel giudizio di annullamento esposta (per la prima volta?) Da cons stato 2755 del 2011 non è esattamente condivisa dalla dottrina... perché snaturerebbe l'essenza del giudizio.
Così mi pareva.
Vorrei invece spostare la riflessione,  con una semplicistica provocazione, sul fatto che il consiglio di stato si "spertica" talvolta in auspicate interpretazioni sostanzialistiche, ma quando va a "capocce riunite" se ne infischia della giustizia sostanziale (vedi ad plen su annullamento del concorso dopo 15 anni).
La giustizia è solo x il ricorrente o anche x i controinteressati?
E se è solo per il primo, che li chiamiamo a fare in giudizio?
Scusate la sttringatenzza e la brutalità: scribo dal cell

U.

Da: quattrocodici 18/08/2015 19:45:44
I links sono tre.

Il primo riguarda la nota sentenza del CdS del 2011 n. 2755: è un articolo presente su LeggiOggi.it il cui titolo è "Tar, crolla il mito dell'effetto retroattivo dell'annullamento giurisdizionale. L'atto illegittimo può essere annullato anche ex nunc".

Il secondo link fa riferimento ad una rivista on line , che richiama una pronuncia interessante del Consiglio di Stato Francese, secondo cui "latto amministrativo, la cui esecuzione era stata sospesa, e che torna ad essere applicabile in seguito ad una decisone di rigetto, è suscettibile di modificare prepotentemente le situazioni giuridiche in corso e, nello stesso tempo, compromettere la certezza del diritto. Al fine di ristabilirla, il giudice amministrativo può allora decidere, dopo aver conciliato il principio di certezza del diritto con gli altri interessi pubblici, di differire gli effetti della sua decisione di rigetto" (CE Sect., 27 octobre 2006, Société Techna SA et autres, requête numéro 260767).

Il terzo link fa riferimento a una rivista on line, che offre una rassegna di pronunce del Consiglio di Stato francese risalenti nel tempo, che hanno come unico comun denominatore la possibilità del giudice amministrativo di modulare gli effetti dell'annullamento giurisdizionale. La sentenza-cardine è l'arrêt du Conseil d'Etat dell'11 maggio 2004 AC, il cui principio di diritto è il seguente: "Se l'annullamento di un atto amministrativo implica in linea di principio che tale atto debba ritenersi mai intervenuto, il giudice può modulare nel tempo gli effetti dell'annullamento che pronuncia, quando le conseguenze di un annullamento retroattivo sarebbero manifestamente eccessive per gli interessi pubblici e privati". Link al CE->http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Les-decisions-les-plus-importantes-du-Conseil-d-Etat/11-mai-2004-Association-AC-!-et-autres

Da: pataccone 18/08/2015 20:17:19
Grazie di cuore!

Da: JoInJus 18/08/2015 20:54:09
Occhio agli apostrofi inseriti dal tablet nel nick: raddoppiano:-)). Errore perdonabile?

Da: quattrocodici 18/08/2015 20:59:23
Cons. Stato, Ad. Plen. 13 aprile 2015, n. 4, Pres. G. Giovannini - Est. S. De Felice

Massima

Sulla base del principio della domanda che regola il processo amministrativo, il giudice amministrativo, ritenuta la fondatezza del ricorso, non può ex officio limitarsi a condannare l'amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti agli atti illegittimi impugnati anziché procedere al loro annullamento, che abbia formato oggetto della domanda dell'istante ed in ordine al quale persista il suo interesse, ancorché la pronuncia possa recare gravi pregiudizi ai controinteressati, anche per il lungo tempo trascorso dall'adozione degli atti, e ad essa debba seguire il mero rinnovo, in tutto o in parte, della procedura esperita.

Il principio della domanda regola il processo. I giudici della Plenaria hanno "dovuto" adottare la decisione sopra massimata.
Li stimo per il loro rigore, per la loro fedeltà al diritto, per aver valutato scientemente anche le conseguenze di una decisione, che non è stato affatto facile adottare.
Credo, tuttavia, che il discorso sia molto più complesso ed io non ho né gli strumenti né la competenza necessari per poterlo affrontare.
Solo due riflessioni: i tempi del processo, il principio dell'affidamento (perché dovrebbe presidiare solo l'esercizio dell'autotutela amministrativa?).
Apprezzo il giudice dell'ordinanza di rimessione: è un uomo di cuore e ha tutto il mio rispetto.

Un altro limite del g.a. è che lo stesso può vagliare solo le illegittimità della fase concorsuale.
Ebbene in Francia mi pare di aver capito che il giudice amministrativo, quale giudice specializzato a giurisdizione piena,
conosce anche degli atti successivi all'approvazione della graduatoria, come l'assunzione. L'ho desunto da questa massima, ma non avendo letto tutta la sentenza potrei sbagliarmi: "l'annullamento di un concorso di reclutamento non spiega effetti sugli atti di nomina intervenuti, dal momento che questi non sono stati oggetto di contestazione (CE 10 octobre 1997 Lugan).

Mi scuso con tutti coloro che possono aver trovato inopportuni e poco documentati o pertinenti i miei interventi. Non intendevo essere molesta.
In ogni caso, non disturberò più.
Domani parto, al fine di varcare la porta di una casa modesta che dischiude un pezzo di cielo.

Un saluto affettuoso a tutti coloro che hanno avuto la pazienza di insegnarmi tanto con le loro sollecitazioni.

Da: Uolter.... x quattrocodici18/08/2015 21:16:13
Dunque....
nel caso di ad plen 4/2015 è stato annullato il provvedimento perché così chiedeva (insistentemente) il ricorrente mentre nella 2755, nonostante la domanda di annullamento la prevalente iragione di lnon lasciare una regione senza un piano (faunistico venatorio?) è stata dirimente ai fini del non annullamento dello stesso.
Questo intendi?
Senza polemica e ringraziando x i tuoi interventi,  quale sarebbe il discrimine che consente di non annullare?
Grazie e buone vacanze io ci sono già :-)

U.

Da: Un passante 
Reputazione utente: +166
18/08/2015 21:46:20
Carissimi, sembra il valzer degli addii...
Però vorrei farvi notare che domani è il 19 agosto.
E allora, direte voi?
Beh, non so cosa farete voi tra 60 giorni, ma chi volesse potrà incontrarmi lunedì 19 ottobre in via Tor di quinto a  consegnare i codici.
Mi riconoscerete subito, caso mai vi interessasse, perché io sarò quello  che passa...
Conclusione, per il momento la mia guardia è finita, e non risponderò più qua a nessuna richiesta, seria o faceta che sia. Se c'è una emergenza chi vuole ha la mia mail e la può usare. Così non leggendo e non scrivendo spero di guadagnare quei cinque o cinquantamila minuti in più che mi permetteranno di finire i compendi che mi porteranno inequivocabilmente alla vittoria... (visto che qualcuno giorni fa invocava mio malgrado forza ed onore, io mi limiterò a dire che dobbiamo vincere, e vinceremo...) ( almeno alcuni di noi, ecco...).
Il 25 ottobre ci risentiamo per i commenti, salvo poi reimmergersi nel silenzio preesame per il Tar e poi(molto poi, si spera...), per Consiglio di Stato...
Saluti passanti e, come mi è connaturale, hasta la victoria siempre, compagneros! :-)

Da: sti cozzi18/08/2015 21:48:26
Allora, il punto è questo. La giurisprudenza pencola, un po' da una parte e un po' come le viene a seconda del momento. Ma comunque pencola ed il percolato arriva fino alle falde, inquinandole. Tuttavia, in un sistema garantista ed evoluto il riesame riesamina e può essere che o pencola da un'altra parte o arresta il pencolamento. Infatti diconsi e non a caso "arresti". Che varrebbe a dire basta questi pencolamenti che qui non si capisce più una mazza e c'è bisogno di certezzzzze. Siam qui per questo, cribbio, come diceva uno che ha avuto rilevanti incarichi pubblici, quando gli giravano le tolle per via di certi menù serali con delle giovini. Ognuno a casa sua facci e mangi come gli/le pare. Beva anche dei crodini, per dire.
Ma torniamo al punto. La dottrina. Messa così pare una cosa misteriosa. Evoca altre dottrine di Supremo Magistero, roba seria e trascendente. Però 'sta dottrina è una dottrina inferiore, di rango, non scatologico, una dottrinetta, dottrinetta, dottrinuccia. Ha però un suo mercato. Come è come non è, sta di fatto che quasi mai la dottrina è d'accordo con la pencolante di cui sopra. E ci mancherebbe. Non è che il cultore aspirante in carriera accademica può mettere: si concorda perfettamente con la sentenza che segue (copia e incolla). Così son buoni tutti, sti cozzi, anche gli ortolani, per dire; basta saper usare un minimo il computer. Quindi si rende necessario darci dentro con un canovaccio, che quello si impara, di pensose digressioni che riportano tal qualo e paro paro altre digressioni ma anche (spesso) farraginosi pencolamenti da cui trarre spunto per (pur sempre rispettosi) allontanamenti da essi. Con più riguardi, critici, verso le Capocce Riunite, che sono più pesanti, piaccia o meno; pure se inquieta qualche presenza inquietante, sul genere prima ti governo e poi ti giudico. Ma è un'altra storia. Fa parte di una tradizione consolidata; con accenti di lirismo taluni parlano di feconda osmosi delle competenze. Sarà. Comunque anche in questo caso sti cozzi. Fintanto che arriva un manuale, da cui da manuale. Il manuale, seppure evocherebbe ambiti di lavoro non istruito o fattispecie onanistiche, il manuale, si diceva, ha maggiore dignità. T'insegna come fare, cosa dire, cosa pensare. Il manuale è formativo. Forma, informa, è in forma. Per definizione. Trovarne, peraltro, che mettano un punto fermo, una virgola, qualcosa. Non si fanno più quei bei manuali di una volta, tomi solidi.

Da: @stczz 18/08/2015 22:13:18
Dotto dottore, tutto cambia perché niente cambi :))

Da: sti cozzi18/08/2015 22:42:43
Qualcosa del genere.

E auguri passanti al Passante e a chi si cimenta. Ci vuole un bel "coraggio".

Infatti quello è arrivato in alto...

:-)

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