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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: FunzOp 25/08/2015 23:57:31
In bocca al lupo!

Da: quattrocodici  26/08/2015 07:28:07
Crepi!
:)

Da: DaBologna26/08/2015 11:22:16
@FunzOp e Quattrocodici: avreste ampiamente rotto con le vostre cose personali. Questo è un forum sul concorso TAR sul quale si cercano e si danno info. Fatevi una chat x axxi vostri, mandatevi mail, uscite insieme ma fuori da qui

Da: Dottore dir amm 26/08/2015 11:25:43
Cara quattrocodici se ti va di conoscermi via mail puoi lasciarmi il tuo indirizzo..sei una pers di cui stimo moltissimo i valori e condivido lo spirito di approccio  alla Bellezza. Tranquilla sono fidanzatissimo è solo uno scambio umano ed intellettuale. Colgo l'occasione per proporre un altro tema di riflessione : Autotutela decisoria ed 'autotutela privatistica ' nei contratti pubblici, con particolare riferimento all'esecuzione degli appalti di servizi e forniture.

Da: jonius26/08/2015 11:38:37
La questione involge il problema se la p.a. possa -successivamente alla stipulazione di un contratto in esito ad una procedura selettiva- esercitare il potere di revoca, ex art. 21-quinquies L. n. 241/1990.
Sul punto si è registrata una pronuncia dell'Adunanza Plenaria, secondo cui a fronte di sopravvivenze la p.a., in costanza di un rapporto paritetico, non può ricorrere al potere pubblico, ma deve applicare gli strumenti privatistici, eventualmente connotati da un regime giuridico speciale, qual è il recesso disciplnato dal D. Lgs. 163/2006.

Da: Funzionario operativo ignorante 26/08/2015 11:40:16
Chiedo venia se non sono all'altezza delle vostre discussioni ma purtroppo il lavoro ripetitivo e la mancanza di approfondimento sul lavoro appassiscono pure il cervello più curioso e stimolante. Pagherei per lavorare in un qualunque ufficio legale, contenzioso o giudiziario. Un tempo anche se per pochissimo fui avvocato

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Da: FunzOp 26/08/2015 11:40:47
Esagerati...

Da: Perjonius 26/08/2015 11:45:45
Che la vecchiaia ti illumini!

Da: Dottore dir amm 26/08/2015 11:53:31
Certo jonius...ma attenzione che il titolo è solo apparentemente banale...perché ad esempio ci si riferisce ai servizi ed alle forniture? Cosa dice il 134 cod appalti? Sono applicabili alte previsioni sull'appalto ex 1665cc e ss...se si perché se no perchè...poi in un tema occorre parlare a mio vedere anche delle fasi antecedenti alla stipula in relazione ovviamente ai poteri pubblicistici

Da: jonius26/08/2015 11:59:03
Indubbiamente.
Io ho individuato, di getto, un passaggio centrale ed indispenabile dell'argomento.
Altro è una trattazione completa, che, ad esempio, impone anche una rifiessione sull'annullamento in autotutela.

Da: DaBologna26/08/2015 12:30:25
@jonius: se scrivi involge o sopravvivenze invece di sopravvenienze sei bocciato in partenza. E mica scherzo eh. Correttezza della lingua e della sintassi giuridica son le prime cose che si valutano

Da: jonius26/08/2015 13:14:03
DaBologna ne hai proprio per tutti...

In sede concorsuale il rischio T9 non si corre, quindi si scrivera' "sopravvenienze" e non "sopravvivenze".
Circa, invece, l'utilizzo del verbo "involgere" in ambito giuridico, non mi risulta né improprio, né originale.
La correttezza della lingua italiana ed il ricorso ad una puntuale sintassi giuridica sono, comunque, terreni molto scivolosi, rispetto ai quali i più dotti insegnanti rischiano rovinose cadute...

p.s. Al termine di una frase è necessario utilizzare il punto; l'abuso del sostantivo "cose", oltre ad essere poco elegante sul piano lessicale, evoca una carenza di conoscenze terminologiche.

Da: Perjonius 26/08/2015 13:58:10
Dalla filosofia (nostalgica) alla sintassi: un'estate 2015 elucubrante ;-)

Da: quattrocodici 26/08/2015 14:14:29
Per tutti
...Dalla sintassi :)
...alla sintesi...

Stipulato il contratto di appalto di lavori pubblici,
è possibile il recesso ex 134 cod. contr.,
non la revoca pubblicistica

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 20/06/2014, n. 14;
Presidente Giovannini, Estensore Meschino

Nell'ambito della normativa, che regola l'attività dell'amministrazione nella fase del rapporto negoziale di esecuzione del contratto di lavori pubblici, è stata in particolare prevista per gli appalti di lavori pubblici una norma (l'art. 134 cod. contr.), che attribuisce il diritto di recesso, per cui non si può ritenere che sul medesimo rapporto negoziale si possa incidere con la revoca, basata su presupposti comuni a quelli del recesso (la rinnovata valutazione dell'interesse pubblico per sopravvenienze) e avente effetto analogo sul piano giuridico (la cessazione ex nunc del rapporto negoziale).
Considerata la previsione della revoca di cui al comma 1-bis dell'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, poiché dall'ambito di applicazione della norma risulta esclusa la possibilità di revoca incidente sul rapporto negoziale fondato sul contratto di appalto di lavori pubblici, in forza della speciale e assorbente previsione dell'art. 134 del codice (così, come, per la medesima logica, né è esclusa la revoca di cui all'art. 158 del codice), resta per converso e di conseguenza consentita la revoca di atti amministrativi incidenti sui rapporti negoziali originati dagli ulteriori e diversi contratti stipulati dall'amministrazione, di appalto di servizi e forniture, relativi alle concessioni contratto (sia per le convenzioni accessive alle concessioni amministrative che per le concessioni di servizi e di lavori pubblici), nonché in riferimento ai contratti attivi.
In proposito, Autorevole Dottrina ha fatto riferimento alla nozione di Giannini dei  c.d. contratti di diritto pubblico accessivi, nei quali la fonte  delle obbligazioni è il provvedimento e la convenzione ha il solo scopo di dettagliare la loro disciplina. Rispetto al provvedimento, la PA conserva la posizione di supremazia: per tale ragione l'Adunanza Plenaria ritiene conservato il potere di revoca in tali fattispecie.
Quanto ai contratti attivi,  produttivi di un'entrata per l'amministrazione, si rammenta in questa sede che gli stessi sono disciplinati principalmente dalla legge di contabilità dello Stato (R.D. 2440/1923) e dal relativo regolamento attuativo (R.D. 827/1924), anche se il contraente fosse stato scelto  con procedura di evidenza pubblica.

Da: quattrocodici 26/08/2015 14:43:13
Gentile Dottore in diritto amministrativo,
ti ringrazio tantissimo per la tua lusinghiera offerta.
Questi per me sono gli ultimi giorni di vacanza. Dalla settimana prossima torno alle mie quotidiane occupazioni.
Mi divido tra PA e studio in maniera intensa e raramente apro le mail. Non vorrei tu pensassi che io non ti tenga nella giusta considerazione: è il contrario.
So che sei una persona seria, e non ho intenzione di farti perdere tempo.
Ho scelto questo mezzo per confrontarmi con menti brillanti come la tua proprio per la sua rapidità ed immediatezza.
Continuerò a seguirti sul forum e ad osservare l'Aureo Consiglio di studiare approfonditamente i manuali nel poco tempo a disposizione.

Bellezza e verità sono una cosa,
questo è ciò che sapete, e ciò che importa.

Non ti sembri un paradosso il fatto che mi rinserri candidamente nel mio uovo di testuggine, per ritrovare me stessa, per usare la testa, per dispiegare l'esercito rafforzato delle mie competenze, nei cui ranghi ho avuto cura di inserire lo stesso Achille;
il nome di questo esercito è,
alla latina,
Testudo

Da: It-to-go 26/08/2015 17:37:31
Probabili tracce di civile, invece?  Quattrocodici aiutami ...

Da: Dottore dir amm 26/08/2015 17:43:38
Per Quattrocodici va benissimo continuare a confrontarci tutti in questa sede in modo garbato ed intellettualmente stimolante :-)  anzitutto ricominciamo : IL PRINCIPiO di CONTINUITÀ dell'amministrazione. Cosa direste come scaletta ?

Da: Dottore dir amm 26/08/2015 17:46:29
A mio vedere su civile:                                                               La presupposizione; la condizione di adempimento; danno non patr contratt

Da: It-to-go 26/08/2015 18:05:33
A mio avviso, il subcontratto.

Da: quattrocodici 26/08/2015 18:09:09
Per It-to-go

Sono la persona meno indicata per formulare tracce...
Mi inchino ai dettami di Dottore dir amm.
Facendo la scaletta, rimarrò un po' sola con me stessa...e potrò riflettere meglio.  :)

Grazie a tutti per le sollecitazioni e gli spunti.

Da: It-to-go 26/08/2015 18:21:37
Ok.

Oppure il conflitto d'interessi e il risarcimento del danno.

Da: quattrocodici 26/08/2015 22:21:23
Scaletta principio di continuità

97 Cost - Regime prorogatio organi ( e problemi dello spoil system) -funzionario di fatto - riesame con esito conservativo (convalida, ratifica, sanatoria, conversione, riforma, rettifica, rinnovazione) -riesame con esito confermativo (conferma propria e impropria, proroga dell'atto) -Il giudice può indirettamente favorire la continuità dell'azione amministrativa?: a) annullamento con effetto ex nunc (CdS 2755/2011); b) 122 cpa: se il giudice decide  di mantenere in vita il contratto, il rapporto tra Pa (che comunque cura l'interesse pubblico) e privato di fatto continua - 21 octies l. 241/90 e vizi non invalidanti dell'atto - 42 bis TU espr. - Controllo su organi di Comuni e Province -> nomina Commissario quale garante della continuità dell'azione amministrativa (es: 141 TUEL, 142, comma 1 bis, TUEL) - Gestione straordinaria (145 Tuel) -120 Cost. (Governo può sostituirsi ad organi delle Regioni ed Enti locali) - 117, comma 5, Cost -> sostituzione per inadempimento degli obblighi internazionali ed europei.

Da: quattrocodici 26/08/2015 22:27:08
Danno non patrimoniale contrattuale
Ricostruzione storica
1)    Danno non patrimoniale da inadempimento all'inizio non è ritenuto risarcibile - manca nella disciplina della responsabilità contrattuale una norma analoga al 2059 cc
2)    Giurisprudenza elabora in seguito la teoria del cumulo di azioni (trasportato che subisce lesioni nell'esecuzione del contratto di trasporto; tutela del lavoro)
3)    SU 2008 -> quale che sia la fonte di responsabilità (contrattuale o extracontrattuale), la lesione di diritti inviolabili che determina un danno comporta l'obbligo di risarcimento
4)    Dall'inadempimento può derivare anche la violazione di un diritto inviolabile -> l'azione di risarcimento del danno non patrimoniale potrà essere versata nell'azione di responsabilità contrattuale.
5)     Art 1174 -> fa riferimento anche a interessi non patrimoniali
6)    Causa del contratto  come mezzo per individuare nello stesso interessi non patrimoniali
7)    Contratti di protezione (settore sanitario, contratto allievo-istituto scolastico - contatto sociale - risarcimento danno non patrimoniale da autolesioni)
8)    2087 cc -> imprenditore tutela l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro (artt. 2 ,4 ,32 Cost.)
9)    Art. 1218 cc - il debitore è tenuto al risarcimento anche del danno non patrimoniale da lesione di diritti inviolabili (da ricondurre tra le perdite e le mancate utilità ex 1223), ma vi è il limite del 1225 (danno prevedibile), non operante nel 2056; applicabili anche al danno non patrimoniale da inadempimento: 1229 -> nullità patti esonero; le regole sull'onere della prova (SU 13533/2001) e regime prescrizione della responsabilità contrattuale
10)    Sono fatte salve le norme speciali: es. 94 Cod consumo (package)
CRITICHE
a)    Al danno morale ex 1218 non dovrebbe estendersi il limite ex 2059 (espressa previsione di legge)
b)    Nella responsabilità contrattuale o da contatto sociale - basta che il danno non patrimoniale sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento (1223), non dovrebbe operare il limite dell'ingiustizia del danno (SU, 6572/2006)

Ulteriore ipotesi
Corte dei diritti 2009 - mancato rispetto del sinallagma contrattuale considerato violazione di diritto inviolabile - mediatore non informa promissario acquirente della titolarità del bene.

Da: Dottore dir amm 27/08/2015 00:53:57
Sul principio di continuità occorre indagare anzitutto il fondamento a livello costituzionale aldilà del rinvio alla matrice europea. Inoltre una certa lettura in Dottrina C.LEONE 2007 ritiene il medesimo princ operante altresì a livello di giustizia amm sub specie del riesercizio del potere di nigriana memoria..oltre ciò si accede ad una lettura moderna dell.'autotutela per il vero non incontrastata quale riesercizio del potere originario ( in D vedasi Linugiana).        Per il danno non patr cont perfetto bellissima analisi! A cui adde un articolo critico mi pare su riv dir civ 2009 o 2010 non ricordo

Da: quattrocodici 27/08/2015 05:40:24
Che dire, se non un grazie immenso?
In effetti, le osservazioni di Dottore in diritto amministrativo conferiscono completezza alla scaletta.
Se non ho capito, uno degli aspetti non trattati riguarda il rapporto tra giudicato caducatorio e riesercizio del potere. Nel caso di statuizione demolitoria, la potestà di provvedere è restituita nuovamente all'Amministrazione. Il principio della continuità dell'azione amministrativa e la tendenziale inesauribilità del potere esercitato comportano che la PA possa riprovvedere. Ma è ovvio che l'Amministrazione non può porre a fondamento del provvedimento fatti nuovi, perché vanificherebbe la portata conformativa del giudicato. La controversia, teoricamente, potrebbe non avrebbe mai fine (cfr. CdS, sez. IV, n. 2856/2014).

Quanto alle fonti, mi aggiornerò secondo le sue indicazioni.
Tengo a precisare che ho fatto la scaletta in modo intuitivo senza guardare internet (per avere una dritta! :).
Però un giretto su internet ADESSO me lo faccio:).......
...........

Grazie mille, Dottore!


Grazie ancora per la disponibilità e le preziose osservazioni.

Da: quattrocodici 27/08/2015 08:08:40
Questa è la parte della scaletta sulla continuità che manca, seppur manchevole (ma è pur sempre qualcosa…)

Art. 3 Trattato istitutivo UE: L'Unione dispone di un quadro istituzionale unitario che assicura la coerenza e la continuità delle azioni svolte per il perseguimento dei suoi obiettivi, rispettando e sviluppando nel contempo l'acquis comunitario.

Normativa interna
1)    In generale: 97 Cost
2)    In particolare, con riferimento alla continuità di organi costituzionali e assemblee regionali: 61, comma 2, Cost - 85, comma 3, Cost - art 30 l. 195/1958 (funzionam CSM) - art. 3, comma 2, DPR 21 maggio 1958 (approvaz regolam interno CNEL) - Prima della l. cost. 1/99_> art 3, comma 2, l. 108/68 ->mutamento di prospettiva -> l cost 1/99 -> statuto ordinario definisce la forma di governo (v. nuovo 123 Cost.) - l. 444/94 - 120, comma 2, Cost
3)    In particolare, "prorogatio" (regolazione con legge dei rapporti giuridici derivanti da decreti non convertiti) ad opera delle Camere: art. 77, comma 2, Cost.

Da: Vigile urbano 27/08/2015 08:49:19
Oh ma che minchia state a dire?! Qua mi sa che l'unica speranza che ho è se mi fanno consigliere di stato per nomina senza concorso. Impossibile passarlo per me

Da: Dottore dir amm 27/08/2015 10:11:16
Grande quattrocodici sei bravissima mi piaci sempre di più a mio vedere sei molto preparata! Facciamo una terna di temi: amministrativo-stabilità del giudicato, anche cautelare, e sopravvenienze;,civile---la causalità nel rapporto tra cause umane e naturali; tributario---presupposti applicativi dell'irap con part riferimento all'attività di management esercitata anche in forma societaria.

Da: plant27/08/2015 11:22:49
smettetela di dare " i numeri" con il toto tracce

Da: quattrocodici  27/08/2015 11:48:40
Io proporrei, a questo punto, come traccia: l'enciclopedia giuridica in versione tascabile. Risvolti applicativi del principio di semplificazione.

Bravi si diventa studiando.
Grazie.

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