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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: carontemonio22/06/2014 21:36:19
io so già le tracce di mag. ordinaria ma essendo dirigente me ne fotto. aspetto il tar

Da: EG   x i futuri magistrati 22/06/2014 21:45:13
Che la settimana vi sia propizia!

Da: Vigile urbano 23/06/2014 06:34:54
Solo a vedere quello stuolo di 12 mila bimvetto viziati carichi di illusioni, mi viene lansia

Da: Uolter... il cassiere23/06/2014 07:43:42
Se qualcuno supererà questo concorso grazie alla mia intuizione tributaria, verrò a batter cassa...

U.

Da: EG23/06/2014 18:07:00
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, 20 giugno 2014, n. 14: Dopo la stipula del contratto la PA non può esercitare la revoca, ma solo il recesso

commento su  "ildirittoamministrativo.it": inizia così:


"La questione affrontata è se con il potere di revoca attribuito dall'art. 21-quinquies della l. 241/90 la PA possa incidere sul contratto stipulato e come ciò si concili con il carattere paritetico delle posizioni fondate sul contratto, di cui è espressione l'istituto del recesso, regolato in generale dall'art. 21-sexies l. 241/90 e dall'art. 134 cod. contr. per gli appalti di lavori pubblici. Quest'ultima norma, infatti, attribuisce alla PA "il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto", con obbligo di ristoro dei lavori eseguiti e dei materiali utili in cantiere, oltre al decimo delle opere non eseguite."

Da: ansiosi23/06/2014 18:19:27
Vi state struggendo sui tracce e testi...ma se neanche sapete se e quando uscirà qst bando TAR....maledetto Governo Renzi!!!

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Da: x ansiosi23/06/2014 19:04:53
sono dei pippaioli

Da: Uolter... per EG24/06/2014 13:45:42
grazie della segnalazione...

Il punto 3.5.3 della motivazione in diritto non ti fa pensare ad una sorta di "diritto speciale" per gli appalti di lavori pubblici rispetto a quelli di servizi e forniture?

Se avessi tempo mi piacerebbe approfondire la casistica delle norme del D.Lgs. 163/2006 che, dettate espressamente per i lavori, sono ritenute pacificamente estensibili a servizi e forniture.

Ma questa, come si suole dire, è un'altra storia.

Da: EG   x Uolter24/06/2014 15:43:18
Perdirindina, vogliamo tentare un'esegesi dell' Ad Plen ? Bhe, prendiamola come un'esercitazione "da apprendisti" (pronti a subire tirate d'orecchie…)

Il contesto del discorso attiene alla sopravvivenza di poteri di supremazia dopo la stipulazione di contratti. Il  passaggio cui ti riferisci recita:

"restando per converso e di conseguenza consentita la revoca di atti amministrativi incidenti sui rapporti negoziali originati dagli ulteriori e diversi contratti stipulati dall'amministrazione, di appalto di servizi e forniture, relativi alle concessioni contratto (sia per le convenzioni accessive alle concessioni amministrative che per le concessioni di servizi e di lavori pubblici), nonché in riferimento ai contratti attivi."

Mi sembra che possa spiegarsi facendo riferimento alla nozione di Giannini dei  c.d. contratti di diritto pubblico accessivi, nei quali la fonte  delle obbligazioni è il provvedimento e la convenzione serve solo a dettagliare la loro disciplina. Rispetto al provvedimento, la PA conserva la posizione di supremazia: penso che sia per questo che Ad Plen ritiene conservato il potere di revoca.

(Io ho trovato prezioso sul sito della Giustizia Amministrativa  l'articolo  di Cirillo "I contratti e gli accordi delle amministrazioni pubbliche").

Quanto ai contratti attivi,  produttivi di un'entrata per l'amministrazione, sono disciplinati principalmente dalla legge di contabilità dello Stato (R.D. 2440/1923) e dal relativo regolamento attuativo (R.D. 827/1924), anche se il contraente fosse stato scelto  con procedura di evidenza pubblica.

Da: Uolter... per EG24/06/2014 16:09:25
mmmh... in effetti letta così, cioè riletta meglio, non sembrerebbe che l'Ad Plen abbia delineato uno spazio speciale limitato ai soli appalti di lavori, anche perché l'esclusione di appalti di forniture e servizi veri e propri, basata solo sull'oggetto del contratto e non sull'accessione ad un provvedimento amminstrativo quale la concessione, non avrebbe avuto molto senso...

Ora basta, inizia l'italico pre-partita!

U.

Da: ste24/06/2014 16:28:39
sarà...

Sembra invece che proprio distingua per oggetto ed in relazione all'oggetto diverse categorie di contratti:

a) lavori: niente revoca (solo recesso);

b) servizi e forniture, concessioni contratto, contratti "attivi": possibilità di revoca ("restando per converso e di conseguenza consentita la revoca di atti amministrativi incidenti sui rapporti negoziali originati dagli ulteriori e diversi contratti stipulati dall'amministrazione": sarebbero gli "ulteriori e diversi" contratti.

(Mettiamo che l' A P sia animata da ragioni di giustizia -molto ma molto - sostanziale, per cui in caso di lavori si vuole stabilizzare il rapporto precludendo la revoca dell'atto, invece consentita per le altre tipologie di contratti. Ma dal punto di vista formale la distinzione non sembra avere molto  senso: quindi la spiegheranno o inventeranno meglio, forse, in futuro, da par loro...)

Da: EG   x ste24/06/2014 16:55:02
La lettura che ho proposto connette gli "ulteriori e diversi contratti" con la specificazione "relativi alle concessioni contratto".

(Nel periodo che riporti sub b) hai stralciato la specificazione: la frase intera recita "revoca di atti amministrativi incidenti sui rapporti negoziali originati dagli ulteriori e diversi contratti stipulati dall'amministrazione, di appalto di servizi e forniture, relativi alle concessioni contratto")

Non sono sicura - l'ho premesso - della mia interpretazione. Però ha il pregio di dare una coerenza sistematica alla distinzione recesso/revoca sulla base della diversità dei contratti: "autonomi" o accessori a provvedimenti.

Se fosse come proponi, la conseguenza sarebbe invece  una disparità di trattamento tra i contraenti che troverei anch'io francamente poco giustificabile.

Bho?

Da: ste24/06/2014 17:14:53
quindi sarebbe da intendere... revocabilità con riguardo agli "ulteriori e diversi contratti... relativi alle concessioni contratto", oltre che i contratti "attivi", di modo che quanto meno si distinguerebbero due macro categorie:

a) lavori, servizi e forniture, rispetto ai quali non si darebbe possibilità di revoca;

b) altro: cioè contratti che accedono a "concessioni", nel qual caso diciamo per semplificare che il negozio è "servente" e strumentale rispetto al provvedimento, e contratti "attivi", che invece siano o meno accessivi rispetto a provvedimento e quindi comunque preceduti, o meno, da atti di concessione o assimilabili.

In questo caso avrebbe un senso maggiore in effetti, e non è che prima proponessi una soluzione rispetto ad un'altra, riflettevo (a voce alta...) sul genere "ma se così fosse"... In effetti, messa così tiene di più: per le concessioni contratto di sicuro; per i contratti attivi, e per la eventualità che non siano, per così dire "dominati", da un atto autoritativo anteriore, dovrebbe valere un criterio di specialità della relativa disciplina, che li pone al di fuori ed oltre i contratti passivi di spesa...

Comunque brava, complimenti, sei molto attenta :-)

Da: Penelope 051 24/06/2014 17:16:45
Buongiorno a tutti,
un messaggio per Leo, ci dai indicazioni... se lo sai sul prossimo concorso TAR... possiamo sperare per quest'anno?
GRAZIE .
un saluto

Da: ste24/06/2014 17:42:28
PS comunque a rileggerlo quell'inciso dell' AP non pare di felicissima fattura e qualche dubbio, a prima vista, lo fa venire. Meglio sarebbe che no, trattandosi di AP che dovrebbe chiarire oltre ogni ragionevole dubbio ed almeno sino all'insorgere di un nuovo e differente dubbio; e pur sempre auspicando che di dubbi non ce ne siano troppi e fuori misura, come peraltro fin qui e troppo spesso pare. Ma tant'è... :)

Da: EG 25/06/2014 00:08:19
Attendiamo commenti più autorevoli del mio!
Il tema merita la massima ns attenzione, perché decisamente "à la page" . Erano già intervenute molte sentenze delle sezioni e dei TAR che riqualificavano come recesso delle pretese revoche, ma senza qs respiro "nomofilattico".

Le ricadute sono grevi sotto il profilo della ristorazione del contraente "disilluso", ma anche rispetto agli oneri motivazionali su cui si debba reggere il provv (scusate, ma ho già fatto presente quanto sono condizionata dall'attuale ruolo in cui mi trovo a "confezionare"  provv che altri potrebbero sottoporre al vaglio di un TAR!)

Da: EG   x Uolter 25/06/2014 01:28:44

Che tristezza la partita... Nefasto il
risultato x l'italico orgoglio. Ma hai visto quante scorrettezze da entrambe le parti? NON RILEVATE!  Quasi fosse normale un'ottica da combattimento tra gladiatori senza esclusione di colpi.   

Da: Girolamoventura 25/06/2014 08:22:09
Se ne parla in autunno, forse

Da: Uolter.. per EG25/06/2014 08:30:06
Partita schifosa, risultato meritato.
Squadra mediocre cui si è aggiunto un arbitraggio non all'altezza.
Comunque si sa che i sudamericani in genere, e gli Uruguayani in particolare, sono dei provocatori provetti.
Ma non accampiamo scuse, come premesso, il "merito" dell'eliminazione è solo nostro.

Buono studio.

U.

Da: Per Girolamo 25/06/2014 08:33:04
Intendi bando in autunno?

Da: EG25/06/2014 12:04:53

Sul sito "eticapa" è consultabile la Gazzetta Ufficiale con il decreto n. 90/2014

Da: EG 26/06/2014 00:51:28
Che ne pensate della traccia  di civile x magistratura?

Da: EG 26/06/2014 01:07:10
Gelsomina, Zorro 1, e voi altri "dei nostri"  che eravate nella bolgia di stamani: come è andata? L'argomento non era imprevedibile, ma è stato porto in modo complicato.

Da: lupin III26/06/2014 09:37:38
A me e' sembrata una traccia di ampio respiro, complessa nelle implicazioni, che tocca le corde del sistema del diritto civile.
Segna il defintivo distacco dagli argomenti di taglio strettamente giurisprunziale che venivano confezionati, nel recente passato, al concorso in magistratura.
Traccia che avrebbe potuto essere certamente assegnata in cui concorso per il Tar.

Da: EG26/06/2014 11:25:09
Concordo.
  L'argomento  della tipicità e del  numero chiuso dei diritti reali è attuale e ci sono tanti settori in cui la problematica riverbera sul diritto amministrativo. Io avevo dovuto occuparmene in tema di diritti edificatori,  ancor prima del decreto Monti  che ne ha stabilito  la trascrivibilità (comma 2 bis introdotto all'art. 2643) senza però  risolvere il problema della loro natura. Lasciando così impregiudicata anche la questione della loro circolabilità  e dando luogo a soluzioni moooolto creative (il "borsino" a Milano, la creazione - in molti Comuni  tra cui Monza -  di diritti senza fondi di decollo in mano pubblica, da distribuire come premialità o compensi ad espropri etc.)

Segnalo anche che nella zona grigia tra obbligazioni e diritti reali atipici ci sono tanti altri istituti che sono "à la page" per gli amministrativisti. Sono casi che l'opinione prevalente rubrica tra le obbligazioni, pur con elementi di realità assai rilevanti che stanno inducendo altra parte della dottrina a sposare la tesi dell'atipicità.

E' attuale in tema di concessione di lavori per esecuzione di opere pubbliche l'argomento delle servitù "quasi reali" , che  vengono così definite proprio dai notai che stipulano le convenzioni di project financing, al fine di consentire su di un'opera pubblica  la costituzione di una ipoteca a  garanzia  dei finanziatori, senza rischiare che il Comune perda la proprietà dell'opera   stessa in caso di esecuzione forzata.

Oppure le obbligazioni propter rem  in urbanistica , o gli oneri reali in tema di gestione e consorzi delle acque

Da: quattrocodici 26/06/2014 16:48:14
Cara ED,
gli interventi relativi al Convegno di Milano sono visibili su youtube.
Questo è l'indirizzo di riferimento: http://www.youtube.com/channel/UCCV43qDINFhWwyVRLouuc-Q

Un saluto affettuoso:)

Da: ste26/06/2014 17:46:13
traccia di ampio respiro senza dubbio, ma con un aggancio di fondo, ossia la questione della opponibilità dei vincoli obbligatori trascritti (quelli che si possono trascrivere, es da ultimo art. 2645 ter c.c.), anche rispetto alla violazione dei patti fiduciari da parte dell'acquirente... a termine, sia esso trustee o altro; quindi anche il conflitto tra disponente, primo acquirente ed ulteriori acquirenti  e/o altri aventi causa nel caso di circolazione del bene (o dei beni)  gravati da un vincolo fiduciario: opponibilità o meno, se, con riguardo all'art. 2645 ter l'interesse è meritevole di tutela, o meno; conseguenze in caso di vincolo fiduciario non opponibile, perché non meritevole di "quella" tutela o per altra ragione (nel qual caso almeno nei rapporti interni il fiduciario... malandrino, che cioè mal dispone rispetto al rapporto fiduciario, quanto meno potrebbe rispondere dei danni, essendosi reso inadempiente rispetto ad un vincolo obbligatorio - inter partes: fiduciante/fiduciario - che ha comunque assunto). Poi certo, qualcosa di tradizionale a latere già esisteva, tra fedecomesso e legato a termine, dal punto di vista della struttura e della possibilità di deroga al carattere altrimenti e tendenzialmente perpetuo, nel momento genetico, della proprietà... Cose così... Non pare ci azzecchi invece molto la questione della multiproprietà in quanto tale, di cui parlavano nell'altro forum, posto che si trattava di trovare una relazione con le disposizioni fiduciarie che vengono ad incidere sul rapporto reale e sulla circolazione del bene diciamo... così gravato. (E neanche si tratta di improbabili snaturamenti della fattispecie reale in obbligatoria o viceversa: opponibile perché trascrivibile è - ormai - quello che la legge stabilisce che sia tale; con buona pace di qualche parruccone di accademia...). Non ti sembra EG ? Cosa ne pensi ? Interessante comunque questa cosa delle... quasi servitù o dei diritti quasi reali di fresco conio notarile; riecheggia i quasi delitti quelli antichi... :-) Pure perché non si capisce bene cosa succede in caso di espropriazione forzata, in quei casi: chi vende, chi compra, chi promuove l'esecuzione e, soprattutto, su quali cespiti o su quale attivo di vendita il garantito si soddisfa. Insomma abbastanza stramba 'sta cosa... :))

Da: EG26/06/2014 18:12:14
Ho avuto anch'io dei dubbi quando ho visto citata la multiproprietà  ma, sai, so talmente poco di civile…. Allora ho controllato il mio manuale, che la definisce "proprietà che si esplica in una dimensione temporale oltre che spaziale".
No, non è temporanea. So che la tesi era stata autorevolmente sostenuta, ma mi convince l'osservazione di " chi ha rilevato, nel corso dell'analisi delle ipotesi riconducibili alla proprietà temporanea, che le stesse si caratterizzano per la presenza di un termine iniziale e di un termine finale e da una clausola che prescrive questa limitazione temporale del diritto. La multiproprietà si atteggia invece quale diritto perpetuo, ancorché ciclico e turnario: donde la non assimilabilità con le ipotesi di proprietà temporanea. " (citazione rubata da WikiIus!)

Da: tuttobusiness26/06/2014 18:17:58
Salve sono capitato qui per caso, ma per concorrere a referendario bisogna essere già magistrati?quali sono i requisiti?

Da: mirco26/06/2014 18:20:53
è una traccia che si attendeva da anni. L'argomento centrale del tema era il trust. Dopo il riferimento romanistico alla fiducia "cum amico" e "cum creditore" bisognava focalizzare l'attenzione sul trust e sui vincoli fiduciari.
Peccato che non ci sono in questo concorso per il limite assurdo, tutto all'italiana, delle tre consegne.
La traccia di penale estratta era invece uguale a quella del 1995.
Ho la vaga impressione che al concorso, quest'anno, ci sia una scarsissima preparazione da parte dei candidati.
Da quello che ho saputo, i ritirati sono in tanti: più tempo passa, peggio è.

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