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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: Contentamirtilla12/06/2014 23:17:39
Non mollate mai!!! È solo questo che volevo dirvi....C'è da combattere contro tutto e tutti...

Da: aboliti i tars12/06/2014 23:58:43
adesso c'è la pausa mundial!
ci vediamo alla fine.

Da: Uolter...13/06/2014 08:41:33
Ma quale pausa mundial...
Hai visto ieri che schifezze?
iniziamo subito con la sudditanza psicologica verso il Brasile (che comunque non ha bisogno dell'aiutino arbitrale).

U.

Da: mirco13/06/2014 10:54:17
il limite delle tre prove in magistratura ordinaria: un limite assurdo, tutto all'italiana.
buona giornata a tutti.

Da: aboliti i tars13/06/2014 12:44:20
renzi non chiude i tars, ma l'autorità di (omessa) vigilanza sui contratti (truccati) pubblici forse sì.
speriamo.

Da: Vigile urbano 13/06/2014 12:55:00
Perché non impugnamo prox bando per il limite illegittimo delle tre consegne massime????

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Da: aboliti i tars13/06/2014 14:30:39
Ragioniamoci.

Sarebbe una bella cosa.

Dovremmo approfondire il tema, verificando quali valori costituzionalmente rilevanti quel limite pregiudica e quali invece intende preservare.


Da: aboliti i tars13/06/2014 14:40:03
hanno abbassato l'età di pensionamento da 75 a 70 per tutte le magistrature.
Si libera una marea di posti.
Non ci posso credere
Anche all'università.
Non ci posso credere.

Da: EG  x Lupin III13/06/2014 15:46:24
Oh, my God!

Dunque. L' Ad. Plen.  15/11  - che aveva ravvisato la formazione di un silenzio significativo  (atto tacito di diniego di potere restrittivo) - era  stata smentita dalla modifica  al  19 comma 6  che ha esplicitato che in tema di SCIA non si formano provvedimenti  nemmeno taciti.
Il che  ha costretto a rimeditare il concetto di autotutela, che non avrebbe ad oggetto un provv di primo grado ma esprimerebbe solo l'idea che una volta consumato il potere di inibizione di carattere generale  per il decorso del termine perentorio - e fatta sempre salva l'ipotesi di dichiarazioni  false o mendaci, in presenza delle quali il limite temporale non opera (ultimo periodo del terzo comma dell'art. 19) - all'amministrazione resta  il potere quantomeno di  intervenire  in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, purché  previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente (comma 4 dell'art. 19).
E  già con questa ricostruzione si era fatto un grosso sforzo per dare coerenza all'insieme perché in realtà non era affatto  chiaro  se  tale potere configurasse o meno una specificazione dei limiti del potere generale di autotutela richiamato nel secondo comma della stessa norma, là dove viene fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela: il dubbio verrebbe sciolto da questa proposta di legge, abrogando il terzo comma dell'art. 19.

Provo ad andare oltre…

L'art 21 nonies al primo comma recita: "1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati": la proposta di riforma non lo tocca.
Abbiamo però visto che la  proposta  abrogherebbe  il comma 4 dell'art. 19 , specificamente dedicato alla SCIA, per spostarlo, con modifiche, dopo il comma 1 del 21 nonies, che si trova nel capo IV-bis  intitolato "Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso".

Che significa tutto ciò?

Al terzo comma dell'art. 19 resta intatta la prima parte  che consente di vietare l'attività  in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti: la norma è specifica per il caso di SCIA e quindi, mi pare, continua a trovare applicazione anche nella prospettiva  della riforma.

L' ipotesi di speciale pregiudizio dell'interesse pubblico di cui al comma 4 dell'art. 19 non si applicherebbe più, invece,  al caso della SCIA,  perché verrebbe tolta da quel capo e "infilata" nel 21 nonies sui provvedimenti: se è chiaro che con la SCIA nulla si forma che ad un provvedimento possa assomigliare, direi che lo spostamento significa che  gli interessi pubblici in questione non si possono più tutelare (in via di autotutela) nel caso di SCIA.

Ma andiamo a vedere che cosa succede al 21 nonies con lo spostamento di cui sopra (nuovo comma 1 bis).

Il primo comma del 21 nonies non è stato toccato: in caso di provvedimenti di primo grado, l'annullamento ex 2-octies resta possibile alle solite condizioni "entro un termine ragionevole".
Ora verrebbe introdotta una limitazione specifica per il caso di provvedimenti che incidano su attività d'impresa, ed anzi due:
-    In materia, si può annullare solo per un  interesse pubblico circoscritto ai campi del danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale: viene quindi imposto al potere di autotutela un limite in base alla tipologia dell'interesse pubblico da proteggere.
-    Il "termine ragionevole"di cui al primo comma viene predeterminato in due (o tre?) anni).

Quindi:
-    In caso di SCIA, nessun intervento in autotutela se non per dichiarazioni mendaci/difetto di requisiti e presupposti: gli interessi pubblici  di cui sopra non sono proteggibili.
-    In caso di provvedimenti, è deciso a priori dal legislatore che l'affidamento del privato - pur se  pregiudichi l'interesse  all'ambiente, alla salute, alla sicurezza pubblica  e alla difesa nazionale (dite poco !) - si "consolida" dopo due (o tre anni), per mero decorso del tempo.
-    In altri termini, decorsi i due (o tre) anni, l'interesse dell'impresa viene fatto  prevalere  automaticamente su quelli predetti. E ciò persino  se l'affidamento non fosse in buona fede?

Comunque, queste sono osservazioni "a caldo" e sarei felicissima se  mi sbagliassi.



Da: aboliti i tars13/06/2014 16:07:26
Le modifiche si inseriscono piuttosto in un diverso dibattito, se mi è consentito.
Il discorso era questo.
G. Greco aveva inventato la soluzione del silenzio diniego. copiata da caringella nell'adunanza plenaria.
Il legislatore ha smentito, imponendo la soluzione del silenzio rifiuto.
Fin qui niente di nuovo.
Ma perché greco e caringella proponevano il silenzio diniego?
Perché il silenzio diniego assicura la mobilità del termine di impugnazione, che decorre da quando decorre il termine per concludere il procedimento sull'istanza del terzo.
assumendo la prospettiva del silenzio rifiuto, decorso il termine di 60 giorni la p.a. perde il potere inibitorio, sicché il privato può anche sollecitare ma la p.a. non potrà far altro che agire in autotutela.
C'era chi sosteneva (consigliere tar lombardia) che anche il termine del silenzio rifiuto fosse mobile.
Oggi questa tesi non è più percorribile.
Perché si conferma un affievolimento continuo dei poteri.
Dal potere inibitorio vincolato si passa ad un potere di autotutela discrezionale imperniato sul bilanciamento ed al terzo anno si perde pure questo e residua una controverdia da giudice civile di vicinato tra fondi.

Da: aboliti i tars13/06/2014 16:09:06
ho scritto a braccio, come al solito.
scusate qualcjhe passaggio ipotattico, spero si capisca.
poi ripasso faccio il copia incolla che ci scrivo un articolo.

Da: EG13/06/2014 16:56:00
La definizione dell'Ad Plen di "atto tacito di diniego di potere restrittivo" non valeva a confermare  la permanenza stessa  del potere restrittivo, chiamiamolo pure di autotutela? A me pare,  sommessamente, che  si declina - seppur tacitamente -  un potere di cui si disponga. E' vero che si avesse di mira l'obiettivo di agevolare  (l' Ad Plen) o di complicare (il legislatore) la tutela del terzo, ma non direi che la questione non riverberi  sul tema del potere residuante dopo il compimento del termine per il controllo della SCIA.

Da: Vigile urbano 13/06/2014 20:10:44
Come fate ad aver un livello di preparazione si elevato???

Da: Per il vigile 13/06/2014 20:32:46
Prepari anche il concorso di magistratura ordinaria??

Da: CONTENTAMALMIRTILLA13/06/2014 23:19:04
I miei voti concorso CdC: 41-42-38-40.
Ma Vi prego battetevi per l'abolizione del limite delle tre volte in magistratura ordinaria....!!!!! Vergognaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...

Da: Gelsomina14/06/2014 08:40:30
togliere l'autotutela e' coerente, e' costringere il terzo a chiedere un provvedimento amministrativo che non puo' ottenere che non lo e'. Forse dovevano abrogare anche il comma 6 ter. Il rimedio annullamenti/accertamento dell'ap pur barocco aveva una logica chiara. Vado a recuperare le proposte di modifica (dopo il mio capitolo di penale, che strazio)

Da: 55514/06/2014 08:58:12
Con l'anticipazione dell'età pensionabile dei magistrati non "si liberano posti", ma si aumentano gli scoperti di organico, già enormi. A maggior ragione se il Governo ha bloccato per 6 mesi un bando di concorso già deliberato e fornito di copertura finanziaria, figuriamoci se vorrà finanziare un concorso da 100 posti per agevolare il lavoro dei magistrati dei TAR.

Alla fine ci sarà solo un aumento del carico di lavoro per chi è già dentro, non le maggiori opportunità per chi è fuori.

Da: voglio14/06/2014 09:34:46
"aboliti i tars" presidente della Repubblica!!!
Dal giorno 1.10.2014 sono soppresse le sezioni staccate dei T.a.r.

Da: pat 14/06/2014 10:59:20
Ultime notizie da Palazzo Chili.
Decreto Legge approvato  ieri: abolite le sezioni staccate dei tar da ottobre 2014.
Michele Corradino all'autorità anticorruzione.

Da: pat 14/06/2014 11:00:22
Ovviamente era Chigi

Da: ovvia,e14/06/2014 12:23:09

Da: ovviamente14/06/2014 12:25:05
sulla notizia dell'abolizione delle sezioni staccate si era già sul pezzo

Da: Vigile urbano 14/06/2014 13:25:26
Ciao. Ci provo anche se spero apprezzino la semplicità e l umiltà della mia persona. Credo che sarei un giudice equo e giusto anche se non ho le competenze tecniche per superare un concorso si difficile.

Da: credo 14/06/2014 13:34:57
che la commissione debba valutare gli elaborati, non l'umiltà e semplicità della tua persona

Da: comunque...14/06/2014 18:37:11
quali ripercussioni, a vostro parere, potrebbe determinare la soppressione delle sezioni distaccate dei tar sui posti da mettere a bando? influirà negativamente sull'emanazione a breve, questo intervento certo non positivo, o la ricognizione per 33 posti fatta a gennaio rimarrà tale per un concorso, spero bandito dopo l'estate???

Da: credo 14/06/2014 20:48:30
che il contenzioso resti lo stesso e quindi l'esigenza di organico anche.
Certo, se bandiscono un concorso ogni 4 anni, conviene investire su un localino ai Caraibi

Da: EG14/06/2014 22:45:56

Da: EG14/06/2014 22:48:07
NOTA PER I NAVIGATORI. Nell'ultima  discussione,  "Aboliti i tars" aveva ragione ad opinare che  il mio richiamo all'Ad Plen  e alla successiva modifica normativa  non c'entrasse un granché con quello che ho scritto dopo: tutto giusto, per carità, ma era la premessa  di una riflessione poi sintetizzata per il forum dimenticandomi di "funzionalizzarla" al prosieguo.

Il problema  è che nemmeno questa volta si tratta per me di una discussione meramente accademica, perché con la mia amministrazione stiamo valutando l'annullabilità di  un provvedimento assunto  qualche anno addietro, relativo  un'attività intrinsecamente di grave impatto ambientale.

Lungi da chiunque l'idea di far chiudere la ditta, consolidatissima:  si tratta solo dell'ampliamento delle tipologie di lavorazione, comportanti però l'innalzamento  del pericolo ambientale. Diciamo  che avrebbero dovuto alzarsi anche le nostre pretese di adeguate misure mitigative (sul piano urbanistico, perché il resto  non ci compete).
Ora, è vero che l'idea è solo quella di "agitare" la possibilità di revisione di quel provvedimento per riuscire a ricontrattare le mitigazioni (parlo sempre solo di quelle urbanistiche). Ma non è bella l'idea che basti il decorso di due (tre?) anni a precludere l'autotutela in simili materie, e per giunta a prescindere dalla connotazione dell'affidamento.

Alla base del concetto della sostenibilità ambientale c'è l'idea che abbiamo il mondo soltanto in prestito, per lasciarlo ai nostri figli. Diciamo che se passa quella modifica alla 241 vuol dire che il legislatore odierno ha definitivamente optato per dequotare l' interesse ambientale rispetto a quello economico-produttivo. Però so che qui mi addentro nel campo di valori opinabilissimi, probabilmente condizionata proprio dalla mia formazione urbanistica. Quello che mi stupisce davvero è  che venga fatto soccombere persino l'interesse alla difesa nazionale.

Da: aboliti i tars14/06/2014 23:18:51
In materia di SCIA c'è il falso convincimento che se è sbarrata la strada del TAR non vi sia altra soluzione, quando invece il contenzioso muta sostanza.

I privati risolveranno le loro questioni innanzi al giudice ordinario e se qualcuno esercita una attività senza titolo che in qualche modo lede il diritto di altri, costui può adìre anche ex art. 700 cpc il giudice civile con azione inibitoria, finalizzata alla cessazione dell'attività.

Da: aboliti i tars14/06/2014 23:20:48
Comunque io non ho criticato nulla, perché sinceramente non ho letto la modifica normativa ed ho scritto in base alle novità qui ritrascritte che il governo avrebbe intenzione di introdurre.

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