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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: aboliti i tars09/06/2014 12:11:19
Bho? Sarebbe a dire che non può ritenersi illegittimo un provv che a te non faccia "né caldo né
freddo", anche se in ipotesi ledesse indebitamente qualcun altro? Interpretazione moooolto
aboliamoitarcentrica.
Chissà che c'entra il fatto che tu non avessi ragione x impugnarlo.
Ovvio che x te alcuna lesione  comportava il calendario stabilito con l'atto illegittimo, ma se dall'illegittimità della sua statuizione ti derivano danni  la storia è diversa.
Che poi, è questa la ricostruzione che meglio tutela gli "affidanti" par tuo.



Hai ragione nel senso che la tua è una posizione sostenibile e peraltro sostenuta.
Ho i miei dubbi però che questa sia la soluzione meglio in grado di tutelare.
A meno di non ritenere questo.
Che come dice Travi occorre bene calibrare il bene della vita ed in relazione alle vicende procedimentali forse il bene della vita protetto non è uno solo, ma sono una serie disseminata lungo il percorso.
Ed allora, l'affidamento è assorbito nella tutela dell'interesse legittimo in questo diverso modo.
Che noi acquirenti di bilglietti inutili dovremmo rivolgerci al tar per chiedere semplicemente il risarcimento del danno, previo accertamento dell'illegittimità del provvedimento primo e risarcimento del danno che però si è manifestato non subito, ma dopo.
L'azione sarebbe peraltro nei termini, perché per l'azione risarcitoria il termine decorre da quando il danno si è manifestato, anche a distanza di tempo dacché il provvedimento e la sua illegittimità erano note.

Rimane fermo che il tar non mi risarcirà mai niente, perché quel giudice invoca giurisdizione di solito per denegare giustizia.

Da: aboliti i tars09/06/2014 12:15:55
Abbiamo riprodotto il dibattito in corso tra travi, sandulli da un lato, sezioni unite salvago, scognamiglio e compagnia dalll'altra.

Da un lato vi è l'arricchimento del bene della vita sotteso all'interesse legittimo; dall'altra, la creazione di nuove posizioni soggettive ancorate sull'affidamento,

Quale che sia la strada ne deriva un completamento della tutela dei privati che, in casi del genere, non possono rimanere vittime, senza tarslazione del danno.

Da: Roberto198609/06/2014 12:34:13
A mio modesto avviso, il danno da lesione dell'interesse legittimo viene in rilievo rispetto al ricorrente. E' questi che è stato danneggiato da un atto illegittimo di diniego dell'istanza di diversa calendarizzazione e, in generale (qualora venga confermata anche nel merito la fondatezza delle sue doglianze), dall'illegittimo esercizio del potere da parte della PA, che ha (avrebbe) violato le norme di legge colte a consentire l'accesso al concorso del disabile.
Rispetto a tutti gli altri candidati, invece, viene in rilevo la lesione dell'affidamento.

Questo senza alcuna pretesa di aver ragione, eh...Si discute...

Da: Roberto198609/06/2014 12:36:30
Ovviamente "volte" e non "colte" :-D

Da: EG09/06/2014 13:26:09
Mi sembra che ci siamo intesi. ll mio intervento, per la verità, era proprio per confermare l'opinione di Lupin  e di KenniT nel senso che  il danno non deriverebbe da provvedimento lecito.

Diciamo che Aboliti i tars era semplicemente molto arrabbiato! Poi, come sempre, a mente più fresca riusciamo a ritrovare la dimensione  teorica in cui inquadrare anche  le eventuali ns divergenze  :)))

Certo che il tema di quelle SSUU è  rovente: assimilare al mero comportamento quello  posto in essere mediante l'esercizio scorretto del potere mi  riporta a Corte Cost. 191/2006, che già aveva affermato la devoluzione al  GA delle controversie relative a "comportamenti" collegati all'esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere (si era in tema di giurisdizione esclusiva).

Comunque, sul fatto che l'interesse del candidato, le cui spese siano state vanificate dal rinvio, possa ricevere tutela non avrei dubbio: guardate che "chicca" ho trovato (ante CPA):

www.altalex.com/index.php?idnot=34354

Da: EG09/06/2014 13:38:05
Come non detto. Ho visto ora  che era già stata riportata nel forum magistratura ordinaria, che non guardo praticamente mai!

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Da: Roberto198609/06/2014 13:41:56
Sì, però in quel caso i candidati già erano entrati nella sede del concorso  e il rinvio non era stato adeguatamente giustificato...
Nel nostro caso non ricorrerebbe nessuno dei suddetti presupposti.

Da: EG  x Roberto 198609/06/2014 14:55:09
Credimi, non voglio insistere: sto solo  interrogandomi sul tema perchè la questione - al di là dello sconcerto di tutti voi che ne siete  stati coinvolti - è davvero interessante.
Tieni però conto che nel caso di specie abbiamo infine convenuto tutti che si tratterebbe di danno da provvedimento illegittimo; il passo successivo sarebbe forse  di valutare se gli aspiranti candidati  erano davvero terzi rispetto a quel provvedimento.

A me pare - ma davvero molto sommessamente - che i candidati "frustrati" non fossero terzi bensì fossero proprio i destinatari del  provvedimento, sulla cui legittimità avevano fatto affidamento sostenendo spese in vista della sua esecuzione. Affidamento incolpevole, direi, visto che non era dato di conoscere della vicenda che ha portato all'ordinanza in questione.

Provo a spiegarmi: l'interesse qualificato e differenziato etc. è sorto  in forza della domanda di partecipazione al concorso. E il provvedimento che fissa le date delle prove, chi dovrebbe avere come destinatari se non coloro che avevano chiesto ed ottenuto l'ammissione al concorso?

Il che non toglie che anche seguendo questo mio filo ricostruttivo la vicenda resti assai  perplessa. 
Parliamo di interesse negativo: danno emergente  e lucro cessante? Stiamo nell'alveo del 2043, profiliamo una responsabilità da contatto sociale (quello instauratosi con l'ammissione al concorso)?

Da: zorro1 09/06/2014 16:19:46
per Nevealta 
secondo me è la soluzione migliore a questo punto.
Non c'è dubbio.
Se la cosa deve essere in quel modo, a giorni alterni, sarebbe inutile un rinvio alle calende greche, con doppia spesa.
Lo si faccia subito, allungando di un altro giorno.

Da: Roberto 1986 X Eg 09/06/2014 16:43:26
In realtà, nessuno ha convenuto sul fatto che si tratti di provv illegittimo, anzi mi pare si sia detto il contrario, con riguardo ai terzi candidati. E' illegittimo rispetto al ricorrente, sempre che vinca il ricorso.            I candidati non sono in alcun modo lesi dal provvedimento, tutt'ora invariato, di fissazione delle date di svolgimento delle prove. Lo sarannno al momento in cui verrà eventualmente emanato un nuovo atto di rettifica delle date o rinvio...Se verrà emanato quel provvedimento dal Ministero, si discuterà di quale sarà l'incidenza sui candidati (lesione dell'affidamento o altri profili:)...          Per ora la vicende non tange i candidati, perché è rimasto tutto invariato. Il provvedimento del 7 marzo ha leso il disabile, che lo ha impugnato, non tutti i candidati.  

Da: lupin09/06/2014 16:59:25
Se vengono differite le date la p.a. si conforma all'ordinanza cautelare, quindi i partecipanti non posso accampare alcuna lesione.
Interesse del Ministero, ora, e' impugnare l'ordinanza, sperando in una pronuncia pressoché immediata del CdS.

Da: EG09/06/2014 17:20:27
Forse ho finalmente capito: tu ipotizzi che il Ministero potrebbe non disporre un rinvio,  facendo svolgere le prove a tutti gli altri candidati come previsto ed  organizzando delle prove scritte "ad hoc" (in tre giorni non consecutivi) per il solo ricorrente disabile.
Però immagino che non potrebbero assegnargli le stesse tracce. Il che innescherebbe altre polemiche sulle valutazioni: ma immagino che a questo punto il Ministero possa solo valutare quale sia il male minore.
Mi auguro di cuore che la soluzione prescelta sia per voi la migliore, e mi dispiace  che questo fulmine sia venuto turbare il Vs rush finale pre-concorso.

Da: x VERIDIANA09/06/2014 19:44:56
e la fantomatica illustre V E R I D I A N A che ci avrebbe dovuto notiziare entro lo scorso fine settimana circa i tempi del concorso è viva o è in viaggio di piacere???  :-)

VERIDIANAAAAA se ci sei batti.....un colpo

Da: Scusami doc  09/06/2014 20:53:31
Veridiana non ti degna della sua attenzione... Che insisti?!

Da: EG09/06/2014 23:32:37
Pubblicata sul sito del CdS l'ordinanza:
N. 02435/2014 REG.PROV.CAU.
N. 04783/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)


Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 4783 del 2014, proposto da:
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Giancarlo Neri;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I QUA n. 02563/2014, resa tra le parti, concernente rigetto istanza tesa ad ottenere lo svolgimento in giorni non consecutivi delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario - mcp


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. amm.;
Ritenuto che l'adozione del provvedimento cautelare d'urgenza presuppone l'esistenza di una situazione ad effetti irreversibili ed irreparabili tale da non consentir neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile che nella fattispecie è calendarizzata per il prossimo 1 luglio 2014;
che tale pregiudizio acquista nell'intervallo anzidetto i caratteri della irreversibilità e della irreparabilità;
che, pertanto, sussistono i presupposti di cui all'art. 56 del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;


P.Q.M.
Accoglie l'istanza di cui sopra.
Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 1 luglio 2014.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 9 giugno 2014.





    Il Presidente
    Riccardo Virgilio







Da: EG09/06/2014 23:47:50
PS: ho cercato di comunicarla anche al forum di magistratura, ma sebbene mi sia or ora registrata proprio  per poterlo fare  non mi è ancora consentito di intervenire.
Ci pensi tu, Zorro 1?

Un abbraccio al ricorrente: tifo perché il Ministero trovi il modo di salvaguardarlo.

NB: per la registrazione mi è stato  richiesto un nick name di almeno 4 caratteri: se prima o poi il sito mi riconoscerà con le aggiunte che ho dovuto  apportare  alle mie iniziali, ho scelto di "prolungarle" col riferimento alla mia cagnolina, che si chiama Siusi (omonima della celebre e da me amatissima Alpe).

Da: EG   x gli amministratori del sito10/06/2014 00:01:11
Epperò non capisco. E' già la seconda volta che cerco di registrarmi e che ricevo il messaggio che tutto è OK. Ma il sito non "mi riconosce" lo stesso.

Da: EG10/06/2014 00:09:53
20 giugno: a Milano convegno nazionale" Giustizia amministrativa:
ostacolo o servizio? ", organizzato da UNAA (Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti) - SOLOM (Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti) - CADLO (Camera Amministrativa della Lombardia Orientale) - Camera Amministrativa dell'Insubria - Camera Amministrativa di Monza e della Brianza.

Via Meravigli 9/b - presso la CCIAA

La partecipazione al convegno è libera ma occorre la preregistrazione entro il 15.6.2014 inviando una mail all'indirizzo: formazione@solom.it
Segreteria: Sig.ra Gabriella Turato (347-5720284)
E' stato richiesto all'Ordine degli avvocati di Milano l'accreditamento per il rilascio dei crediti formativi.

Da: x VERIDIANA VERIDIANA10/06/2014 01:59:16
e la fantomatica   PAROLAIA    illustre V E R I D I A N A che ci avrebbe dovuto notiziare entro lo scorso fine settimana circa i tempi del concorso è viva o è in viaggio di piacere???  :-)

Da: forse10/06/2014 10:54:28
era il caso di non riportare il nome del ricorrente in primo grado

Da: EG10/06/2014 11:29:52
Hai ragione. E' stata  un'indelicatezza dei siti che hanno riprodotto l'ordinanza del TAR e che io ho stupidamente amplificato nel forum. Ne sono mortificata e spero che l'interessato mi scusi.

Da: Uolter...10/06/2014 12:04:57
Se mi si consente di divagare dal tema "principale" avrei da porre un quesito pratico:

Mi riferisco all'art. 11 comma 10-ter del codice appalti, che impone alla S.A. di non stipulare il contratto per "...i successivi 20 gg." con le modalità e condizioni che sapete...

Il cpa prevede altresì che, in caso di annullamento dell'aggiudicazione, la violazione del suddetto termine costituisce un'ipotesi di dichiarazione di inefficacia del contratto che però potrebbe rimanere efficace "nonostante le violazioni" in presenza di particolari situazioni...

Da qui, ex art. 123 cpa, deriverebbe l'applicazione di sanzioni alternative per la stazione appaltante.
Peraltro, il caso in discorso è previsto puntualmente dal comma 3° che mi sembra prescinda dalla dichiarazione o meno di efficacia, ma non è questo il punto.

Ora, dato che se si verificano tutte le condizioni di cui sopra la situazione non depone proprio bene, l'obbligo di non stipulare di cui al ricordato comma 10-ter sorge anche quando il ricorso è notificato fuori termine perché è solo il G.A. che può accertare l'intervenuta decadenza, oppure la S.A. può stipulare prescindendo da tale termine?

Grazie
U.

Da: EG  x Uolter10/06/2014 13:36:58
Mancherebbe un'informazione: col ricorso tardivo  è stata proposta l'istanza cautelare? Perché, in caso  negativo, avresti già risolto il problema: l' effetto sospensivo presuppone l' istanza cautelare.

Segnalo "www.gazzettaamministrativa.it l'effetto sospensivo della stipula del contratto pubblico" : non è specifico sul problema che poni ma è chiaro nell'inquadrare lo stand still "sostanziale" rispetto a quello "processuale", e svolge considerazioni interessanti sui ricorsi proposti meramente a scopo dilatorio.

A me è successo che il ricorso l'avesse proposto la ditta che in attesa della stipulazione del contratto con la nuova aggiudicataria stava svolgendo il servizio in regime di proroga, perché aveva vinto l'appalto precedente e ad un prezzo di gran lunga superiore rispetto al nuovo. Però il ricorso era tempestivo, e accompagnato dall'istanza di sospensiva. L' istanza di fissazione d'udienza l'ho dovuta proporre io, perché se aspettavo la ricorrente.... E alla Camera di Consiglio ha rinunciato alla sospensiva chiedendo l'udienza di merito.
In pratica, è riuscita a proseguire nel servizio per un paio di mesi prima della sentenza di rigetto del ricorso!
Però è anche vero che abbiamo atteso la sentenza prima di stipulare il nuovo contratto per mere ragioni di prudenza, perché, in realtà, nel momento in cui ha rinunciato alla sospensiva per ottenere la fissazione del merito, ha anche  perso il beneficio dello stand still.

...Bell'argomento!

Da: Uolter... X EG10/06/2014 14:01:14
sì, istanza cautelare contestuale al ricorso tardivo...

E' un problema "pratico" perché riguarda un aspetto molto concreto (la necessità di evitare una sanzione alternativa) ma in realtà non mi è mai accaduto.
Tempo fa mi era venuto questo dubbio e mi piaceva discuterne...
Il problema fondamentale non è tanto saper contare 30 giorni, quanto quello di sapere se l'impossibilità di adire il G.A. possa essere valutata dalla S.A. o sia necessario un pronunciamento del gudice (e se viene fuori una rimessione in termini?)...

Tu, come la vedi? (come diceva il profeta di Quèlo)

Da: Uolter... X EG10/06/2014 14:03:10
P.S. mi dai maggiori dettagli per quell'articolo sulla stand still? qualcosa dalla gazzetta mi ricordo di aver letto....

Da: Uolter... X EG10/06/2014 14:37:28
Trovato!

se ti riferivi al n. 1 del 2011 l'avevo già letto.
Grazie comunque

U.

Da: Vigile urbano 10/06/2014 16:47:23
Che ne pensate del decreto presidenziale di Virgilio? Per me fa acqua da tutte le parti. No fumus, solo perìculum ( tra l altro più per il disabile che per il Minustero). No motivato, ad capocchia m insomma

Da: Per Scusami doc 10/06/2014 17:33:59
?!

Da: V E R I D I A N A10/06/2014 17:49:34
Non sono più intervenuta perché ogni volta s t a c c a r e le lettere è un gran casino.
Mi scoccia.

Da: V E R I D I A N A10/06/2014 17:51:31
Il decreto di virgilio è preordinato ad affossare l'ordinanza.
ma ti pare che non motiva la sospensione e poi rinvia, per evitare il pregiudzio irreparabile, ad una data nella quale il pregiudizio irreparabile si produce a danno del ricorrente di primo grado?

Insomma ha deciso tutto il presidente.
Il concorso si fa e buona notte al secchio

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