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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: aboliti i tar17/03/2014 15:36:01
in francia non conoscono interessi legittimi, ma adottano un riparto per materie e non per posizioni soggettive.
lì esiste l'interesse legittimo, ma è una posizione processuale che consente di accedere alla giurisdizione amministrativa sull'eccesso di potere, diversa da quella di piena giurisdizione.

Da: aboliti i tar17/03/2014 15:36:32
non o si mi ho spiegato

Da: aboliti i tar17/03/2014 15:39:45
non hai capito che la roba tipicamente italiana è l'interesse legittimo, non il modello dualistico pur presente in tanti paesi dell'europa continentale (anche in germania).

Solo che gli altri ripartiscono gli affari per materia non per situazione giuridica (ignorano l'interesse legittimo che, seppure non menzionato, impllicatamente è pure lì supposto per accedere ad un certo tipo di controllo del giudice piuttosto che ad un altro: lì è il contraltare dei poteri discrezionali)

Da: ...17/03/2014 15:55:57
Ci sono troppe cose che, a quanto pare, capisci solo tu...
Nel riferimento all'ordinamento francese ho infatti richiamato solo il doppio riparto di giurisdizione.
Essendo il problema solo l'interesse legittimo -considerata la vocazione esterofila tipicamente italiana-  e' inutile abolire, per una posizione soggettiva, l'intero ordinamento giurisdizionale amministrativo.
È sufficiente ripartire la cognizione tra g.o. e g.a. in forza di competenze per blocchi di materie, così come prospettato dal legislatore sulla giurisdizione esclusiva nel d. lgs. n. 80/1998, prima della sentenza della Corte Cost. n. 204/2004.

Da: ...17/03/2014 16:13:05
x EG

La tua ricostruzione non mi convince.
L'art. 34, comma 5, c.p.a. prevede in maniera chiara e perentoria che -se nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti integralmente soddisfatta- il giudice dichiara la cessata materia del contendere.
L'accertamento, quindi, e' rimesso al g.a. in forza delle risultanze processuali, senza che sia necessaria alcuna  istanza di parte.
La valenza innovativa del precetto -che qualifica la pronuncia di merito e non di rito- ha la ratio di vincolare la p.a. al giudicato formatosi sul punto.
Così, se la p.a., nello more di un giudizio di annullamento, elimina in autotutela l'atto gravato, la cessazione della materia del contendere impedirà alla stessa p.a. di adottare un nuovo provvedimento sulla medesima vicenda come, invece, sarebbe stato possibile ove la decisione fosse stata in rito.

Nella sentenza T.a.r. Milano 606/2014, il g.a. ha ritenuto, a monte, che la revoca ad opera del Comune dell'ordinanza impugnata determinasse un'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse, e ciò -forse- sull'assunto che la revoca, diversamente dall'annullamento, ha efficacia ex nunc e non ex tunc.
Così, residuava una porzione temporale di provvedimento non intaccata dalla revoca, rispetto alla quale la determinazione sopravvenuta in autotutela non era integralmente satisfattiva.

Il T.a.r., quindi, ha considerato utile di evidenziare che, a fronte della sopravvenuta improcedibilità della domanda di annullamento, la controversia andava chiusa con un decisione in rito e ciò sia in ragione dell'assenza di una domanda di risarcimento, sia in ragione del l'assenza di un'istanza di accertamento di illegittimità del provvedimento ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., rispetto al quale il g.a. -diversamente da quanto sostenuto da altra giurisprudenza- non ha poteri officiosi.

Da: EG su Tar Milano 606/2014.17/03/2014 17:25:06
Non siamo molto lontani, facendo riferimento al tuo ultimo capoverso.  L' opinione del TAR è chiara quando dice che "Dichiarata l'improcedibilità della domanda originaria, in mancanza di una espressa richiesta di parte, non sussistono i presupposti per proseguire il giudizio ai soli fini dell'accertamento autonomo della illegittimità dell'atto." (par. 5)
Solo che secondo me  nel caso di cessata materia del contendere  l'interesse alla pronuncia può esistere (ma, ex art. 100 cpc, deve essere rappresentato) anche a prescindere dalla operatività ex nunc o ex tunc dell'atto di ritiro o da una domanda di risarcimento (ad esempio, per ottenere la condanna della PA al pagamento delle spese di lite).
Almeno, così mi sembra!

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Da: EG17/03/2014 18:08:08
Altro tema: mi sono imbattuta in CdS n. 36/2014 che mi ha "intrigata":  distinzione tra interessi diffusi e interessi collettivi, in funzione della perimetrazione dell'interesse ad agire.
Mi ha interessata perché l'argomento ha a che fare con il tema della  "sostanza" dell'interesse legittimo (quale posizione giuridica sostanziale, riconosciuta nel solo caso degli interessi collettivi) e della sua distinzione rispetto all'interesse a ricorrere.

Ad ogni modo, sperando di strapparvi un sorriso, ricordo che Giannini ebbe a definire l'interesse legittimo come" un diritto soggettivo che ha la sventura di imbattersi in un provvedimento amministrativo".

Da: quattrocodici 17/03/2014 19:56:18
Vorrei ringraziare quanti inseriscono spunti di riflessione concreti, che possono essere utile oggetto di studio e di approfondimento per quanti amano il diritto amministrativo.

Rispetto al tema dell'importanza del giudice amministrativo nell'ordinamento italiano, dal mio punto di vista, un parallelismo di ordine comparatistico con l'esperienza francese può essere produttivo.
In Francia il sistema di giustizia amministrativa è ripartito tra Tribunali Amministrativi, Corti d'Appello, Consiglio di Stato.
I nostri cugini d'oltralpe ritengono che la giustizia amministrativa svolga ancora un ruolo nevralgico nel loro ordinamento, essenzialmente perché la tutela del cittadino rispetto alla PA necessita di un giudice specializzato.
Il contenzioso amministrativo, infatti, anche in quel Paese, aumenta di anno in anno: solo un giudice specifico può dirimerlo con rapidità, secondo un rito proprio.
In Italia possono anche essere introdotti strumenti deflattivi ulteriori da parte del legislatore, ma ritengo che, ad ogni livello istituzionale, vi sia la consapevolezza dell'importanza della giustizia amministrativa (non solo del suo ruolo storico, ma più ancora di quello attuale e vitale, persino in fieri).
Al di là delle dispute teoriche (che pure hanno un senso e sono gravide di conseguenze sul piano sostanziale e processuale) su diritto soggettivo e interesse legittimo, ispirandosi al pragmatismo dei cugini francesi, occorrerebbe rimarcare che, come si è già più volte autorevolmente scritto, il g.a. non è il giudice della PA, ma è l'unico che possa adegutamente far valere le ragioni del cittadino nei confronti della PA.

I Consiglieri di Stato francesi hanno risposto al seguente quesito: "Perchè un giudice amministrativo?".

Traduco la loro risposta a beneficio di quanti siano interessati.

Dal sito del Consiglio di Stato francese

"La giustizia amministrativa è stata istituita per far rispettare il diritto da parte delle amministrazioni e riparare i danni che le stesse avrebbero potuto causare. Solo un giudice specializzato, che conosca i principi del diritto pubblico, cui si ispira l'agere amministrativo, e sappia interpretare la volontà generale, può a giusto titolo giudicare l'amministrazione e proteggere i cittadini.
Fondato nel 1799, il Consiglio di Stato ha elaborato una giurisprudenza (cioè le regole di diritto scritte dal giudice) che si è preoccupata di conciliare i diritti dei cittadini con le necessità del servizio pubblico (della PA). La giurisdizione amministrativa si è rafforzata con l'istituzione dei consigli di prefettura nel 1800, divenuti nel 1953 i Tribunali amministrativi. Le Corti amministrative d'appello sono state istituite nel 1987. In virtù del loro elevato grado di specializzazione, queste giurisdizioni conoscono bene le regole del funzionamente dei servizi pubblici (della PA nel suo complesso) e sono quindi in grado di controllarli efficacemente.
Il Consiglio di Stato e le altre giurisdizioni amministrative vigilano affinché sia assicurato l'equilibrio tra le prerogative del potere pubblico e i diritti dei cittadini.
La giustizia amministrativa non ha cessato di rafforzare la sudditanza dell'amministrazione al diritto e, di conseguenza, la tutela dei cittadini".

Per gli amanti del francese, inserisco il link di riferimento: http://www.conseil-etat.fr/fr/pourquoi-une-justice-administrative/

Da: concorsista speranzosa17/03/2014 21:30:11
Ho letto che - giustamente - c'è molta polemica sulla ventilata abolizione dei TAR. Mi auguro che non sia solo una questione di immagine o di soldi. Sul piano scientifico la migliore spiegazione dell'esistenza del giudice amministrativo credo sia qui http://www.corsomagistratura.it/cap_I_sez_II.pdf

Da: J T17/03/2014 22:48:17
A voler andare rasoterra, come talvolta può essere utile e proficuo fare, l'abolizione/abrogazione dei TAR messa così, pura e semplice, è una minchiata. Ci sono i richiami di cui all'art. 103 e 125 Cost. che imporrebbero un procedimento di revisione costituzionale, sicché non si può fare con legge ordinaria e atti equiparati (tanto meno con d. l.).

Ammesso poi che qualcuno si voglia imbarcare nell'impresa, restringendo la giurisdizione, in ipotesi, al solo CdS quale unico organo di giurisdizione amministrativa, si realizzerebbe una sperequazione nelle tutele rispetto all'interesse legittimo e (probabilmente) rispetto ai diritti di difesa di cui all'art. 24 Cost., ove pure l'interesse in questione, piaccia o meno, è contemplato. (Fosse pure un diritto soggettivo sventurato... O affievolito, o menomato, on un mezzo diritto. Del resto gli interessi pretensivi puri poco si prestano ad essere considerati preesistenti diritti incisi da provvedimenti).
Né comunque si vedrebbero enormi vantaggi nell'attribuire tutta la giurisdizione a sezioni specializzate del GO o qualcosa del genere: gli arretrati, le norme transitorie, la riforma a regime, impegnerebbero un legislatore di ben altra tempra rispetto a quello di cui si dispone). 

De iure (molto) condendo, se un legislatore avveduto volesse, almeno, evitare il ping pong vinco io vinci tu tra Ap e SS UU sulle questioni di giurisdizione, potrebbe sistemare un riparto per materia, che forse non sarà l'ottimo (quello di Pareto buonanima) ma potrebbe essere il meno peggio. Pure perché, se permetti (...), visto che si scannano sulla questione tali elevati consessi, qualcosa nel sistema che non funziona bene ci deve essere (e le api operaie ed artigiane che a vario titolo se ne occupano dovrebbero poter godere di una franchigia).

Sull'art. 34 CPA, non sembra esserci traccia (scritta) circa la richiesta di un formale accordo circa la cessazione della materia del contendere (parrebbe un accertamento officioso), come avviene in tema di rinunzia agli atti nel processo civile, e gli accertamenti di cui al co. 3 dovrebbe (...) comunque sottostare ad una domanda di risarcimento (del danno e per il periodo in cui il provvedimento ha avuto esecuzione fino a revoca o all'atto di ritiro comunque denominato: nel caso, trattandosi di chiusura anticipata, mancati introiti, perdita di clientela ecc.). Se una "domanda" in questo senso  non  ci   fosse stata, sarebbe una pronuncia, o una digressione nella pronuncia, bizzarra; ma non troppo sorprendente.

Da: ...17/03/2014 23:38:43
In sostanza, la pensiamo più o meno allo stesso modo.
Spesso la giurisprudenza amministrativa e' autoreferenziale, e a caccia di continui contrasti interpretativi, come dimostra -in un sistema tutt'altro che perfetto- un numero sempre crescente di noiose pronunce fiume della Plenaria.

Mi sembra, però, oltremodo paradossale che in un momento storico in cui il rapporto tra p.a. e cittadino ha registrato un potenziamento delle tutele in favore del secondo, e, ancora, il legislatore ha codificato il codice del processo amministrativo, incentrandolo sul principio di effettività, si decida di mandare tutto in aria.
E, poi, per cosa?
Assegnare al g.o., già devastato, l'intero contenzioso tra p.a. e privati, che, ad ogni evidenza, necessiterebbe, almeno, di un regime giuridico speciale.

A volte, il rimedio e' peggio del danno.
Professare riforme, senza una ponderata riflessione critica, e' pura demagogia.

Da: J T18/03/2014 00:07:34
Si. Che la giurisprudenza in questione sia autoreferenziale è un fatto. Francamente, l'utilità di certe dispute sfugge. Sfugge cioè che a normativa invariata, e data, ci siano contrasti così accesi ed in quella misura. Si ha spesso l'impressione che si tratta di guerriglie interne, ripicche, tentativi di affermazione personale per fini ulteriori e così via. Con scarsa utilità per per il giudizio, che sarebbe poi il servizio da svolgere.
Per quanto, a leggere di contrasti anche solo in rito tra le Sezioni della Cass., pare un costume diffuso, che rimanda come ad un senso di estraneità di chi lo alimenta rispetto al fine. Ad una complessiva perdita di senso del sistema e di chi ne è parte integrata ed integrante.
Mi pare fossi tu a rilevare del resto, in precedenza, l'intensificarsi delle rimessioni alla Plenaria e delle relative pronunce. Come se il corpaccione della giurisdizione, appena punzecchiato da del tutto ipotetiche e velleitarie aggressioni (abolizioni, abrogazioni, rimodulazioni), reagisse lanciando la patata bollente (quasi qualsiasi) nel grembo accogliente del consesso allargato, che quello si, può esporsi; con provvedimenti di rimessione gravidi di spunti problematici e di mumble mumble (...), cui corrispondono, come dici, non meno gravide e pesanti note la cui lettura, se si sopravvive alla noia, lascia un senso di perplessità ulteriore e di incompiutezza (sul genere: si vabbè ma allora come la mettiamo?).
In ogni caso le riforme, quelle, non si faranno. Eppure qualche intervento mirato (su produttività, autogoverno, incompatibilità per incarichi extra moenia e così via), si potrebbe fare senza procedimenti di riforma costituzionale ma con legge ordinaria (pensa che buffo se gli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio chiedono al CdS in consultiva un parere sul ddl di riforma del CdS, che riguarda, anche l'abolizione della loro funzione consultiva; e tutti al giurisdizionale, al remo, a smaltire l'arretrato...).

Da: ...18/03/2014 00:25:13
Ricordi bene, avevo già evidenziato il profluvio di contrasti e pronunce.
In particolare, sul ricorso incidentale si è andati, secondo me, nel ridicolo.
Una pippa inutile e infinita.

Da: J T18/03/2014 00:34:42
:)

Da: aboliti i tar18/03/2014 12:40:45
quella roba postata è la migliore sotto il profilo scientifico?
sarà l'unica cosa letta in vita tua?

Da: ...18/03/2014 13:28:07
Il tuo sport preferito, a quanto pare, e' la provocazione.

Èd hai iniziato ad esercitarlo proprio quando -con un richiamo storico improprio alla l.a.c.- hai sostenuto che con l'aupicata abolizione dei T.a.r. si sarebbe ritornati alla giurisdizione unica innanzi al g.o.
Hai, quindi, dispensato patenti di ingnoranza a chi sconosceva questo aspetto, omettendo però di considerare che la l.a.c. prescindeva dalla tutela giurisdizionale dei rapporti tra p.a. e privato fondati sull'esercizio del potere autoritativo.
Cirostanza, quest'ultima, pacifica, senza necessità di evolute letture giuridiche.

A fronte della clamorosa cantonata, hai cominciato a fare lo spider man, arrampicandoti sui muri con varie acrobazie, interpretazioni autentiche delle esposte considerazioni e dotte citazioni di articoli di nicchia, pubblicati in riviste specialistiche e riservati a pochi eletti, tra cui, ovviamente, tu.
A queste dotte citazioni ho risposto postando lo stralcio della relazione di Stanislao Mancini alla l.a.c., la quale ha un peso dirimente nella ricostruzione storico sistematica in questione.

Ciò considerato, di quanto sia ignorante io è di quanto sia un colto e raffinato giurista tu -come evincibile dai complessivi interventi- a me importa nulla e ancor meno a chi segue questa discussione.
Quindi, tieni pure le tue convinzioni e le tue raffinate letture pubblicistiche -i cui frutti noi tutti apprezziamo- non omettendo di valutare -data l'imminente e da te sperata abolizione dei T.a.r.- il concorso per notaio, salvo che anche questa figura non sia in predicato di soppressione.

Da: ...18/03/2014 13:58:56
Rassegnato alla mia ignoranza, preciso che "e' di quanto" sta, chiaramente, per "e" ma la funzione di scrittura dell'ipad congiura contro me...!

Da: EG18/03/2014 17:31:06
...Il rito ambrosiano è così: v. anche TAR LOMBARDIA di MILANO - SENTENZA 24 ottobre 2013, n.2367 !

Da: aboliti i tar19/03/2014 18:49:51
io non mi sono arrampicato su nulla né spostato di una virgola.
e l'interpretazione di Battini non è affatto di nicchia, ma l'unica interpretazione ragionevole (parliamo della lettura non di dati normativi, ma di fatti storici).
Piuttosto noto come ti siano saltati i nervi scoprire che quelle paginette studiate non ti hanno portato da nessuna parte o forse che ti hanno portato verso posti sbagliati.
Ma ti capisco.
La conoscenza offerta da un manuale può essere appagante, perché può offrire la sensazione di una conoscenza piena.
E invece non è così.

Da: aboliti i tar19/03/2014 18:53:55
mi spiace.
rimani nella convinzione della tutela dimidiata.
rimani nella convinzione di essere un grande scienziato.
e di non aver bisogno di imparare null'altro.
tappati le orecchie, non legger d'altro.
tieni lontano tutto ciò che possa scalfire le tue certezze concorsuali.
fai bene a far così.
ché diversamente non ti presenteresti alle prove concorsuali

Da: ...19/03/2014 19:07:08
Un soggetto che ha la pretesa di sapere con certezza cosa studiano gli altri e' solo un delirante in difficoltà.
Ma il complessivo delirio si evince anche dall'insistenza con sui si segue una discussione riguardante il concorso ad un ordinamento giudiziario del quale si auspica l'abolizione.
Sine verbis.


Da: Scusami doc  20/03/2014 09:27:09
Evito di commentare per non suscitare l'ira del Censore ;-)

Da: Eiffel20/03/2014 19:14:44
Stamani mi hanno detto che il bando è previsto per aprile.

Da: fralippo lippi20/03/2014 19:27:20
Lo hanno detto anche a me. La fonte tua è x caso atenalta?

Da: x tutti21/03/2014 10:33:48
Il sottosegretario alla presidenza del consiglio ha firmato il dpcm di indizione del concorso a 33 posti di referendario tar.

Da: Eiffel21/03/2014 10:40:23
Si fralippo.

Da: Gea 21/03/2014 11:14:48
Per fralippo e eiffel: fate il corso Atena in sede o online? Come vi trovate? Grazie!

Da: Eiffel21/03/2014 11:55:53
Sto cercando di organizzarmi per farlo dal vivo.

Da: io interessato21/03/2014 11:58:49
al bando. quando dovrebbe uscire?

Da: Gea 21/03/2014 12:10:30
Grazie Eiffel!

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