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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: Per scusami doc 14/03/2014 13:31:45
Non capita anche a te di pensare a tarda ora?

Da: EG14/03/2014 15:43:20
Oh! Roma!, patria dell'anima!, tu sei veramente la sola!, l'eterna! Al di sopra d'ogni grandezza umana anche oggi... sotto qualunque degradazione! Il tuo risorgimento non può essere che una catastrofe da mettere a soqquadro il mondo! (Giuseppe Garibaldi)

Da: ampliamento14/03/2014 19:09:40
dei posti da 30 a 301

Da: errato14/03/2014 19:10:13
inserimento

Da: MIRTILLAMALCONTENTA14/03/2014 20:49:11
la  vita non è altro che  una storia, raccontata da un idiota, piena di  rumore e  frastuono , che non significa nulla....

Da: bananotristeesolitario15/03/2014 10:35:48
fa bene renzi ad abolire i concorrenti bestemmiatori e scienziati incatarrati del concorso tar ahahahahah

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Da: per EG15/03/2014 19:31:59
A me interesserebbe la sentenza del tar Puglia cui hai fatto cenno. Te la ritrovi? In ogni caso grazie!

Da: ...15/03/2014 23:44:13
Tar Milano 606/2014.
Tizio impugna un'ordinanza sindacale che dispone la chiusura anticipata dell'esercizio commerciale del ricorrente dalle 2:00 alle 24:00.
Nelle more del giudizio il Comune revoca in autotutela il provvedimento gravato.
Il Tar pronuncia una decisione in rito, con cui dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse, discettando, poi, in lungo e in largo sull'art. 34, comma 3, c.p.a.

Ma, in questo caso, il provvedimento del Comune soddisfa in pieno l'utilità del ricorrente.
Non era, quindi, necessaria una sentenza di merito, di cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.?

Da: ...15/03/2014 23:52:42
L'unica spiegazione plausibile e' che la revoca, avendo efficacia ex nunc, non incide sul i effetti pregressi e, quindi, potrebbe non esservi un completo soddisfacimento dell'interesse del ricorrente, che chiedeva l'annullamento.
Ma la sostanza mi sembra non cambi.

Da: boh!15/03/2014 23:56:36
se l'hanno tirata così a lungo sul 3^ co. magari il ricorrente aveva chiesto i danni per provvedimento illegittimo, nel qual caso la valutazione della illegittimità riguarda il provvedimento revocato per il tempo in cui ha avuto efficacia e per l'eventualità che abbia o meno, in corso di esecuzione, potuto arrecare danno patrimoniale o comunque economicamente valutabile.

Da: boh!16/03/2014 00:01:37
fosse stato anche annullamento anzi che revoca ai fini del 3^ co. poco sarebbe cambiato una volta che il provvedimento avesse avuto esecuzione, trattandosi in particolare di atto inibitorio. Se di revoca effettivamente si è trattato, la resistente dice era legittimo ma lo ritiro per ragioni di opportunità; il ricorrente invece dice, più o meno: un momento, me lo chiami revoca ma era comunque illegittimo quindi mi fai una revoca che maschera una illegittimità per non fare un annullamento come avresti dovuto, ecc.

Da: EG su TAR Puglia 16/03/2014 00:56:42
...collegamento internet in tilt tra un contratto e l'altro "ufficio mobile": non posso rinnovare la ricerca. Lunedì pomeriggio rimedio il riferimento dalla memoria che ho depositato x il comune, e te  lo comunico subito! Buona domenica.

Da: ...16/03/2014 08:35:10
Se il ricorrente avesse chiesto i danni, il Tar si sarebbe pronunciato sulla illegittimità eventuale del provvedimento, ai sensi dell'art. 34, comma 3.
Il g.a. attacca una pippa sull'art. 34, comma 3, proprio per escluderne l'applicazione in assenza di espressa domanda.
In ogni caso, nella sostanza c'era una cessazione della materia del contendere.

Da: boh!16/03/2014 14:33:40
Se è così avevano voglia di divagare ultra petitum. Nella sostanza la cessazione della materia del contendere parrebbe ricorrere abbondantemente. Mah!

Da: aboliti i tar16/03/2014 18:23:01
"l tuo richiamo storico, preciso e argomentato, è fuori bersaglio, è inutile, poi, che ripieghi su una prospettiva, attuale, di comparazioni con altri ordinamenti, perché la mia replica riguardava la prima, illuminata retrospettiva"

se lo dico io, dici che sono srtru..z..te

Ma invece ora ti riporto questo stralcio, ché se me lo contesti ti dico poi chi lo ha scritto.

"Nel periodo 1865-1877, questo esito fu, per la verità, facilitato dallo stesso legislatore della riforma, che conservò, sia pur provvisoriamente, la funzione di risoluzione dei conflitti fra le autorità giudiziarie e amministrative in capo al Consiglio di Stato. Questo esercitò tale funzione costantemente negando la giurisdizione ordinaria nelle controversie di diritto pubblico con l'amministrazione in virtù di una interpretazione sostanzialmente abrogativa della legge abolitiva del contenzioso. Il Consiglio di Stato affermava che, quando vi fosse un atto dell'autorità amministrativa, nessun diritto potesse mai pretendersi leso, perché il rispetto delle regole di esercizio del potere (le leggi amministrative) non può costituire oggetto di una pretesa individuale azionabile dinanzi al giudice, cioè di un «vero diritto». In tal modo, escludendo che potesse mai verificarsi una fattispecie espressamente prevista e regolata dalla legge del 1865 (cioè la competenza giudiziaria nei casi in cui «la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'Autorità amministrativa»), si riconfermava in via interpretativa, nonostante il contrario dettato legislativo, l'assetto binario consolidato (dove c'è il potere, non c'è il diritto e non c'è il giudice; e viceversa) e quindi la deference nella sua forma più estrema (difetto di giurisdizione in caso di esercizio di poteri amministrativi). Come se la riforma del 1865, sotto tale profilo, non fosse mai intervenuta"

Da: aboliti i tar16/03/2014 18:24:47
Hai capito ora che si può vivere anche senza tar, dicendo solo che a fronte del provvedimento il diritto soggettivo non si consuma.

Da: ...16/03/2014 19:46:11
La ricostruzione storica con cui ho contestato la tua diversa prospettiva e' nota e pacifica.
Si trova in ogni manuale decente, in cui si evidenzia che gli "altri affari" previsti dall'art. 3, comma 1, l. n. 2248/1865, coincidono con l'interesse legittimo, in origine estromesso dalla tutela giurisdizionale.
Dal brano riportato emerge che l'intento della l.a.c. fosse diverso, ma è stato alterato dal Consiglio di Stato, che ha comunque trovato un varco nell'ambiguo precetto contenuto nell'art. 3.
Sta di fatto che l'interesse legittimo, oggi, ha un riconoscimento espresso nell'art. 24, comma 1, Cost.

È fin troppo ovvio che la nouvelle abolizione della giustizia amministrativa non può che passare attraverso un superamento dell'interesse legittimo che, tuttavia, non mi pare un mero capriccio giuridico.
L'interesse legittimo, infatti, esprime la necessità di rappresentare una posizione di soggezione dell'interesse del singolo rispetto all'interesse pubblico, cioè della collettività.
Un'eventuale riforma non credo possa prescindere da questo profilo.

Mi preme, infine, ribadire che dell'ipotetica, paventata soppressione di tutto l'universo della giustizia amministrativa non può infischiarmene di meno.
Contesto, invece, l'approccio -a volte semplicistico, altre cronachistico- al problema, dubitando, infine, che il governo possa avere una forza così poderosa da scalzare un potere molto contiguo a quello politico.

Da: ...16/03/2014 20:19:29
In ogni caso, considerato che siamo in tema di citazioni storiche, riporto le parole di Stanislao Mancini, pronunciate in occasione dei lavori parlamentari che hanno portato, nel 1865, all'approvazione della legge abolitrice del contenzioso amministrativo di cui era relatore: "… sia pure che l'autorità amministrativa abbia fallito la sua missione, che non abbia provveduto con opportunità e saggezza, … sia pure che essa abbia, e forse anche senza motivi, rifiutato ad un cittadino una permissione, un vantaggio, un favore, che ogni ragione di prudenza e di buona economia consigliasse di accordargli … sia pure che questo cittadino è stato di conseguenza ferito, e forse anche gravemente, nei propri interessi: che perciò?… che cosa ha sofferto il cittadino in tutte le ipotesi testé discorse? Semplicemente una lesione degli interessi? Ebbene, che vi si rassegni".

Da: x eg16/03/2014 22:33:00
grazie mille!

Da: boh!16/03/2014 23:06:59
Però poi è intervenuta la Costituzione e rassegnarsi di fronte alla lesione degli interessi non viene più tanto bene. Senza contare che bisognerebbe riformare l'art. 103 e 125 u. c., la tutela degli interessi è tra i principi generali (art. 24). Che poi li tuteli (male) il TAR una volta che la PA li maltratta è un'altra storia, come pure che li possa tutelare (altrettanto male) il GO, se venissero abolite le giurisdizioni amministrative.
Di certo non si può fare per d.l.
Non sarebbe male, se invece riformassero l'organo di autogoverno, tanto per cominciare; sottraessero la nomina del presidente del CdS al Governo, per esempio; abolissero le sezioni consultive, che non ci stanno a fare una mazza e le passassero giurisdizionali prevedendo tutta una serie di incompatibilità (le sezioni consultive andavano forse bene all'età della pietra di P. S. Mancini, ma oggi con gli apparati elefantiaci che ha ogni ministero, che debba chiedere il "parere" sui regolamenti, i quali dopo sono vagliati dalla CdC e vistati, che quindi se impugnati tornano ad una sezione giurisdizionale "cugina" della consultiva, che non meno possono essere ancora vagliati in quanto illegittimi dalla CdC in sede di giudizio di responsabilità dopo essere stati dalla stessa "vistati" per buoni...); ecc ecc.
E unicuiqe suum non prevalebunt, PP AA, Governi per il loro ecc ecc.

Da: Scusami doc  17/03/2014 00:07:45
J T svegliati ;-)

Da: EG17/03/2014 11:38:37
No TAR Puglia!!!!! scusami....

TAR Umbria, n.126/2012

Da: aboliti i tar17/03/2014 12:42:56
il succo del discorso è che il sistema monistico non tutela gli interessi legittimi perché non ne riconosce l'esistenza.
Se si ammette che esistano, allora c'è il vuoto di tutela.
Ma è tutta una sovrastruttura (l'interesse legittimo) derivante dalla creazione dell'effetto degradatorio, secondo cui a fronte del potere non sono dati diritti soggettivi: e chi lo dice?
Lo diciamo solo in italia.

Da: aboliti i tar17/03/2014 12:44:58
e comunque non è che se Caringella dice una cosa, occorre andargli appresso pensando che il suo manuale sia oro colato.
Forse leggendo qualche articolo (e quello di S.Battini è proprio fatto bene, lo trovi su riv.trim.dir.pubbl. 2013) si riesce ad ampliare gli orizzonti della propria personale conoscenza.
io penso di sì.

Da: aboliti i tar17/03/2014 12:49:05
insomma, secondo me gli interessi legittimi sono nati per creare un giudice chiamati a conoscerli.

Da: aboliti i tar17/03/2014 12:49:24
roba tipicamente italiana

Da: ...17/03/2014 12:58:20
Ti ringrazio della manifestata premura circa l'ampliamento dei miei, implicitamente ridotti, orizzonti.
Ti tranquillizzo, sul punto, dicendoti che ho letto e leggo, non ci crederai..., anche altro, sebbene, a conti fatti, il nostro e' uno studio di mero piacere, almeno della prospettiva dell'ormai inutile -data l'imminente abrogazione- concorso al T.a.r.
Comunque, la ricostruzione storica sull'evoluzione della l.a.c. è in tutti i manuali, non solo Caringella, e, a dispetto delle raffinate letture di nicchia, c'è sempre il riportato stralcio di Sanilsao Mancini che, sotto il profilo storico e sistematico, ha un suo peso.

Da: ...17/03/2014 13:18:30
in una prospettiva comparatistica, anche nell'ordinamento francese -che ha influenzato quello italiano- e' presente il giudice amministrativo (conseil d'etat), con competenza sulle controversie tra p.a. e privato.
Quindi, si potrebbe dire anche "roba tipicamente francese"

Da: EG su Tar Milano 606/2014.17/03/2014 14:32:42
Ci provo...

è pacifico: si ha sopravvenuta carenza di interesse quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova valutazione dell'assetto del rapporto tra la PA e l'amministrato. Viceversa, la cessazione della materia del contendere si determina quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell'interesse azionato (v. CdS IV, N. 4193/2012).
Va però aggiunto che   (CdS 31.12.2009 n. 9292) "la valutazione dell'interesse alla prosecuzione del Giudizio spetta unicamente al ricorrente (il quale è una sorta di dominus di esso); la sua carenza può essere anche conseguenza di una valutazione (soggettiva) esclusiva del medesimo soggetto, in relazione a sopravvenienze anche del tutto indipendenti dal comportamento della controparte pubblica. Ma se così è, come stabilito nella quasi coeva decisione del Consiglio di Stato, Sezione V^ giurisdizionale 12 dicembre 2009, n. 7800, la sentenza del Giudice Amministrativo che dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere è caratterizzata da un contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata dal ricorrente e della sua piena soddisfazione connessa a determinazioni successive della P.A.; siffatta decisione non possiede, pertanto, una valenza meramente processuale (ossia non è una sentenza di mero rito) bensì contiene l'accertamento relativo al rapporto amministrativo controverso ed alla pretesa sostanziale vantata dall'interessato. In siffatta prospettiva, la giurisprudenza richiede la concorde dichiarazione del ricorrente e dell'Amministrazione resistente in ordine alla satisfattività dei provvedimenti amministrativi adottati nelle more del Giudizio, fermo restando il potere - dovere del Giudice di qualificare correttamente gli effetti derivanti dall'adozione di siffatti provvedimenti sopravvenuti." (commento tratto dal sito degli amministrativisti veneti, che trovo prezioso!)

Quindi, nel caso di specie, secondo me  il TAR ha ritenuto di non poter pronunciare la cessata materia del contendere perché era mancata l'istanza di parte alla conversione dell'azione di annullamento in mero accertamento. Non potendosi procedere, pertanto, a valutare il merito della pretesa del ricorrente, resta solo da dichiarare l'improcedibilità.

Non potrebbe essere andata così?

Da: boh!17/03/2014 15:19:32
Non c'è un'altra spiegazione plausibile. Nella sentenza ci dovrebbe essere (o ci sarebbe dovuta essere) traccia quanto meno della assenza della dichiarazione del ricorrente. Altrimenti poco si spiega l'accanimento argomentativo sul 3^ co. art. 34 CPA.

Peraltro il 5^ co. rispetto alla cessazione della materia del contendere fa un generico riferimento alla piena soddisfazione del ricorrente o giù di lì (qualcosa del genere). Chiedere una sorta di "negozio" processuale (a verbale) con scambio inequivoco di dichiarazioni delle parti parrebbe un di più. Pure perché il CPA è recente, lo ha materialmente redatto il CdS, ed allora, se proprio si doveva, si poteva mettere un riferimento esplicito ad un simile "accordo" nel testo della norma, anche considerato che la cessazione della materia del contendere è un istituto vecchio come il cucco. (In questo modo, con l'ennesima "addizione" pretoria, sembra che il GA non si voglia prendere la responsabilità di verificare allo stato degli atti se effettiva soddisfazione vi sia stata o meno. Vabbè che almeno in questo caso l'arrangiamento pretorio non pare in favor dell'amministrazione, però ancora farraginosità, incertezze, possibilità di interpretazioni divergenti...).
Mah!

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