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CONCORSO DS: ORALI IN CAMPANIA
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Da: per il conte25/11/2014 15:56:26
"Il Collegio rileva preliminarmente che il procedimento n. 47048/11 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Napoli è stato instaurato nei confronti di 23 soggetti, mentre il sequestro è stato disposto e 
confermato solo nei confronti di sei soggetti. Il Collegio osserva, in 
termini generali, che un'eventuale sentenza penale di condanna, dei soggetti nei confronti dei quali è stato disposto il sequestro degli atti di concorso e dei membri della commissione di concorso che quel risultato illecito abbiano contribuito a realizzare, non potrebbe avere un effetto caducante dell'intera procedura concorsuale, che è il risultato cui aspirano i ricorrenti.
La condanna del candidato deve comportare l'esclusione, a cura
dell'amministrazione, di quest'ultimo dalla graduatoria. La condanna del commissario, per quella singola fattispecie, poi non incide in alcun modo sui suoi giudizi espressi nei confronti degli altri candidati estranei ad accertamenti di natura penale.
L'eventuale condanna dei candidati indicati nel provvedimento di sequestro potrebbe comportare, nel numero di sei posti, lo scorrimento della graduatoria nei confronti degli idonei, tra i quali, comunque, non sono compresi i ricorrenti che non hanno superato la prova scritta e che, quindi, non hanno alcun 
interesse a quello scorrimento.

Rispondi

Da: per il conte25/11/2014 15:57:13
"Il Collegio rileva preliminarmente che il procedimento n. 47048/11 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Napoli è stato instaurato nei confronti di 23 soggetti, mentre il sequestro è stato disposto e 
confermato solo nei confronti di sei soggetti. Il Collegio osserva, in 
termini generali, che un'eventuale sentenza penale di condanna, dei soggetti nei confronti dei quali è stato disposto il sequestro degli atti di concorso e dei membri della commissione di concorso che quel risultato illecito abbiano contribuito a realizzare, non potrebbe avere un effetto caducante dell'intera procedura concorsuale, che è il risultato cui aspirano i ricorrenti.
La condanna del candidato deve comportare l'esclusione, a cura
dell'amministrazione, di quest'ultimo dalla graduatoria. La condanna del commissario, per quella singola fattispecie, poi non incide in alcun modo sui suoi giudizi espressi nei confronti degli altri candidati estranei ad accertamenti di natura penale.
L'eventuale condanna dei candidati indicati nel provvedimento di sequestro potrebbe comportare, nel numero di sei posti, lo scorrimento della graduatoria nei confronti degli idonei, tra i quali, comunque, non sono compresi i ricorrenti che non hanno superato la prova scritta e che, quindi, non hanno alcun 
interesse a quello scorrimento.

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Da: IL CONTE25/11/2014 15:59:03
per il conte    25/11/2014 15.53.19
tra poco ti abbatterai da sola...

STUDIA BENE ALEXANDRE DUMAS E CAPIRAI CHE CON ME C'E' POCO DA SCHERZARE HAI CAPITO , LE MINACCE NON TE LE CONSENTO CHIARO.
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Da: In quale sentenza hai letto25/11/2014 15:59:51
queste cose?
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Da: per il conte25/11/2014 16:03:15
"Il Collegio rileva preliminarmente che il procedimento n. 47048/11 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Napoli è stato instaurato nei confronti di 23 soggetti, mentre il sequestro è stato disposto e 
confermato solo nei confronti di sei soggetti. Il Collegio osserva, in 
termini generali, che un'eventuale sentenza penale di condanna, dei soggetti nei confronti dei quali è stato disposto il sequestro degli atti di concorso e dei membri della commissione di concorso che quel risultato illecito abbiano contribuito a realizzare, non potrebbe avere un effetto caducante dell'intera procedura concorsuale, che è il risultato cui aspirano i ricorrenti.
La condanna del candidato deve comportare l'esclusione, a cura
dell'amministrazione, di quest'ultimo dalla graduatoria. La condanna del commissario, per quella singola fattispecie, poi non incide in alcun modo sui suoi giudizi espressi nei confronti degli altri candidati estranei ad accertamenti di natura penale.
L'eventuale condanna dei candidati indicati nel provvedimento di sequestro potrebbe comportare, nel numero di sei posti, lo scorrimento della graduatoria nei confronti degli idonei, tra i quali, comunque, non sono compresi i ricorrenti che non hanno superato la prova scritta e che, quindi, non hanno alcun 
interesse a quello scorrimento.

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Da: IL CONTE25/11/2014 16:05:35
In quale sentenza hai letto    25/11/2014 15.59.51
queste cose?


NON ESCE ..................VEDRAI , ALLA FINE ............................. CAPIRAI CHI SONO , E...............................CI DIVERTIREMO , TI RICORDO DI NON DIMENTICARTI CHE OGGI MI HAI MINACCIATO SUL FORUM
Rispondi

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Da: per il conte25/11/2014 16:05:39
"Il Collegio rileva preliminarmente che il procedimento n. 47048/11 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Napoli è stato instaurato nei confronti di 23 soggetti, mentre il sequestro è stato disposto e 
confermato solo nei confronti di sei soggetti. Il Collegio osserva, in 
termini generali, che un'eventuale sentenza penale di condanna, dei soggetti nei confronti dei quali è stato disposto il sequestro degli atti di concorso e dei membri della commissione di concorso che quel risultato illecito abbiano contribuito a realizzare, non potrebbe avere un effetto caducante dell'intera procedura concorsuale, che è il risultato cui aspirano i ricorrenti.
La condanna del candidato deve comportare l'esclusione, a cura
dell'amministrazione, di quest'ultimo dalla graduatoria. La condanna del commissario, per quella singola fattispecie, poi non incide in alcun modo sui suoi giudizi espressi nei confronti degli altri candidati estranei ad accertamenti di natura penale.
L'eventuale condanna dei candidati indicati nel provvedimento di sequestro potrebbe comportare, nel numero di sei posti, lo scorrimento della graduatoria nei confronti degli idonei, tra i quali, comunque, non sono compresi i ricorrenti che non hanno superato la prova scritta e che, quindi, non hanno alcun 
interesse a quello scorrimento.

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Da: per il conte25/11/2014 16:06:13
"Il Collegio rileva preliminarmente che il procedimento n. 47048/11 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Napoli è stato instaurato nei confronti di 23 soggetti, mentre il sequestro è stato disposto e 
confermato solo nei confronti di sei soggetti. Il Collegio osserva, in 
termini generali, che un'eventuale sentenza penale di condanna, dei soggetti nei confronti dei quali è stato disposto il sequestro degli atti di concorso e dei membri della commissione di concorso che quel risultato illecito abbiano contribuito a realizzare, non potrebbe avere un effetto caducante dell'intera procedura concorsuale, che è il risultato cui aspirano i ricorrenti.
La condanna del candidato deve comportare l'esclusione, a cura
dell'amministrazione, di quest'ultimo dalla graduatoria. La condanna del commissario, per quella singola fattispecie, poi non incide in alcun modo sui suoi giudizi espressi nei confronti degli altri candidati estranei ad accertamenti di natura penale.
L'eventuale condanna dei candidati indicati nel provvedimento di sequestro potrebbe comportare, nel numero di sei posti, lo scorrimento della graduatoria nei confronti degli idonei, tra i quali, comunque, non sono compresi i ricorrenti che non hanno superato la prova scritta e che, quindi, non hanno alcun 
interesse a quello scorrimento.

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Da: In quale sentenza hai letto25/11/2014 16:08:23
NON SONO IL CONTE

Ho letto diverse sentenze, ma non ho trovato nulla del genere, potresti essere tanto gentile da indicarmi se tale dispositivo sia disposto in ogni sentenza o solo in alcune? Ti ringrazio della gentilezza.
Rispondi

Da: La misura è colma25/11/2014 16:12:52
l'invidia è una brutta bestia..... ma alla fine pagherete tutto, anche il tempo che ci avete fatto perdere dietro alle vostre inutili quanto false recriminazioni; il tempo è galantuomo, sempre.
Rispondi

Da: Alexandre25/11/2014 16:13:02

Il romanzo inizia nel 1815 quando Edmond Dantes sbarca a Marsiglia con la sua nave mercantile "Pharaon" dopo averne preso il comando per la morte, durante il viaggio, del vecchio capitano Leclerc. Quest'ultimo gli aveva consegnato una lettera di contenuto bonapartista ed Edmond avrebbe dovuto consegnarla a Parigi. Appena arrivato, il giovane prende alcuni giorni di congedo dall'armatore Morrel e va a trovare il suo vecchio padre e la sua amata, una catalana di nome Mercedes e decidono di fidanzarsi. Il giorno dopo, durante il banchetto di fidanzamento, Edmond viene arrestato con l'accusa di bonapartismo; incastrato da una lettera anonima recapitata alla gendarmeria, scritta dal suo contabile di bordo Danglars, invidioso della sua nomina di capitano di vascello, con l'aiuto di uno spasimante di Mercedes, Fernand, e del vicino di casa di Dantes, Calderousse.

Edmond viene interrogato, alla gendarmeria, dal Procuratore Villefort, al quale consegna la lettera ricevuta in cui si comprometteva il padre del procuratore stesso. Quest'ultimo allora distrugge la lettera e fa imprigionare, per precauzione, il povero Edmond nel Château d'If, poco al largo di Marsiglia.

Dantes, qui segregato, fa la conoscenza dell'abate Faria, un uomo di scienza ritenuto pazzo dai secondini del carcere, che gli parla di un tesoro favoloso sepolto sull'isola di Montecristo.

Faria è anche un grande letterato e, grazie al suo aiuto, Edmond riceve un'istruzione e impara diverse lingue. Passano così molti anni e Faria, malato di epilessia, muore dopo tre violenti attacchi, lasciando in eredità a Edmond la mappa del tesoro di Montecristo. Dantes, allora, si sostituisce al cadavere dell'amico e riesce ad evadere dal Château d'If dopo 14 anni di prigionia.

Si ritrova quindi in fuga, senza un'imbarcazione, in mare aperto, durante una tempesta; viene salvato da dei contrabbandieri italiani che, dopo tre mesi di collaborazione, lo condurranno proprio sull'isola di Montecristo. Con un espediente Dantes riesce a rimanere solo sull'isolotto; qui, seguendo la mappa di Faria, rinviene l'antico ed enorme tesoro.

Edmond ritorna in Italia e si fa nominare Conte di Montecristo dalle Autorità. Torna poi anche a Marsiglia, dove nessuno lo riconosce, e, sotto mentite spoglie, rintraccia Calderousse, divenuto ora oste, che gli racconta che suo padre era morto di stenti mentre lo aspettava; Morrel aveva tentato più volte di farlo scagionare, invano, e ora si trovava in una situazione di difficoltà economica; Mercedes si era sposata con Fernand, nominato Conte di Moncerf per i meriti militari ottenuti in Grecia (avendo tradito però il suo sultano) e Danglars era diventato banchiere grazie alle speculazioni spagnole, ottenendo anche la nomina di Barone.

Montecristo allora si prepara per la vendetta: prima si fa accettare dalla nobiltà parigina grazie al salvataggio, a Roma, di Albert di Moncerf (figlio di Mercedes e Fernand) e poi inizia a punire coloro che lo hanno incastrato. Infatti, arrivato a Parigi, salva Morrel dalla bancarotta; fa morire Calderousse, per mano del suo complice, mentre tenta un colpo a casa sua; fa suicidare Fernand dopo averlo disonorato davanti a tutta la nobiltà parigina a causa del suo tradimento in Grecia; rovina la vita di Villefort facendo suicidare la moglie e il figlio più piccolo e portando alla luce lo scandalo di un suo figlio illegittimo; fa andare in bancarotta Danglars, lo rapisce, ma gli risparmia la vita in extremis.

Dopo tutto questo lascia a Mercedes, disonorata e senza soldi, la casa del vecchio padre a Marsiglia; mentre a Morrel figlio lascia i suoi averi in Francia, permettendo il suo matrimonio con l'unica sopravvissuta della famiglia Villefort: Valentine. Così finalmente il Conte si ritira nella sua piccola isola con la schiava (e figlia del defunto sultano di Grecia) Haydee

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Da: In quale sentenza hai letto25/11/2014 16:19:06
Ti ho fatto una domanda con tanta gentilezza, mi aspettavo una risposta. Probabilmente neanche tu la conosci.
Rispondi

Da: e nu mument!25/11/2014 16:25:47
sentenza4791/2014
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Da: e nu mument!25/11/2014 16:27:49
e mi  aspettavo un grazie.
Rispondi

Da: In quale sentenza hai letto25/11/2014 16:52:46
Grazie, sei stata molto gentile. Nelle altre sentenze non c'è ?

Allora di cosa stiamo parlando? La sentenza vale solo nei confronti dei ricorrenti. Non è una legge che vale erga omnes. Quindi se ne deduce che non trova efficacia nei confronti dei ricorsi diversi da quello nel quale è stato posto questo dispositivo.

Vi domando perché non siete mai chiari ???
Rispondi

Da: si è vero25/11/2014 16:54:59
non sono mai  chiari..
Spiegaglielo meglio
Rispondi

Da: In quale sentenza hai letto25/11/2014 16:55:59
scusami ma mi cullato su questo dispositivo e adesso scopro la sua limitatezza e mi son lasciato andare un po' alla rabbia. Scusami.
Rispondi

Da: In quale sentenza hai letto25/11/2014 16:56:40
mi son cullato
Rispondi

Da: In quale sentenza hai letto25/11/2014 16:58:09
Se vuoi tu glielo posso spiegare meglio, ma lo vuoi veramente? Allora spiegalo tu che lo sai meglio di me !
Rispondi

Da: Per favore,25/11/2014 17:04:53
togliete di mezzo quell'obbrobrio di sentenza!
E' la chiara dimostrazione di quanto ilm CdS sia in grado di contraddire se stesso, annullando concorso con sospetti di violazione e dichiarando la validità di altri concorsi in caso di violazioni accertate con relative condanne.

Piuttosto, copiate e incollate la parte di sentenza in cui il CdS afferma che, una volta accertata l'ubiquità del presidente dei commissione, tutti i lavori di correzione degli scritti avventi in quei giorni sono da ritenere nulli, per cui sarà necessario ricorreggere molti elaborati, con conseguenze sorprendenti....

Rispondi

Da: La coerenza del C.d.S25/11/2014 17:09:05
Un concorso è gravato dal sospetto di una possibile, teorica violazione dell'anonimato delle prove?
VA ANNULLATO.

Un concorso è gravato da condanne nei confronti di commissari per aver deliberatamente e ripetutamente violato l'anonimato delle prove?
RESTA VALIDO.



clap clap clap clap clap (applauso alla coerenza)
Rispondi

Da: infatti...25/11/2014 18:03:25
riproporre quell'aberrante sentenza del CdS non depone per niente bene...una pagina da dimenticare
Rispondi

Da: Ragionando razionalmente25/11/2014 18:17:02
Il CdS in una sola sentenza afferma che la questione penale ecc.. Nelle altre non lo dice. Questo rappresenta un flebile precedente giurisprudenziale che non attribuisce pretese all'amministrazione di superare i limiti e le relazioni tra situazioni penali ed amministrative, essendo le prime di rilevanza prioritaria rispetto alle seconde. Tale circostanza è fortemente rafforzata dalla considerazione che i ricorrenti interessati agli altri ricorsi non potrebbero, eventualmente, eccepire questo difetto di giurisdizione. Se ne deduce la limitatezza essenziale e la non estensibilità del precedente stesso. Per cui nessun soggetto può eccepire il monco principio giurisprudenziale, essendo MONCO.
Rispondi

Da: e intanto.....25/11/2014 18:26:14
È passato un altro giorno senza graduatoria
Rispondi

Da: e intanto.....25/11/2014 18:26:17
È passato un altro giorno senza graduatoria
Rispondi

Da: e intanto.....25/11/2014 18:26:18
È passato un altro giorno senza graduatoria
Rispondi

Da: e intanto.....25/11/2014 18:26:19
È passato un altro giorno senza graduatoria
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Da: e intanto.....25/11/2014 18:26:19
È passato un altro giorno senza graduatoria
Rispondi

Da: e intanto.....25/11/2014 18:26:19
È passato un altro giorno senza graduatoria
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Da: e intanto.....25/11/2014 18:26:20
È passato un altro giorno senza graduatoria
Rispondi

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