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Concorso per 400 posti di NOTAIO
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| Da: Yy | 11/09/2022 15:15:02 |
| Sì come sempre | |
| Da: x Yy | 11/09/2022 15:16:51 |
| e poi sono stati più flessibili sugli altri due compiti? | |
| Da: Yy | 11/09/2022 15:21:31 |
| Non lo so. Normalmente la rigidità delle correzioni si ammorbidisce con il secondo e terzo compito, specie se nel primo hanno segato quasi tutti | |
| Da: x Yy | 11/09/2022 15:29:59 |
| grazie!! | |
| Da: x Yy | 11/09/2022 15:33:18 |
| ps sta uscendo qualche voce interna? | |
| Da: Yy | 11/09/2022 15:58:39 |
| Io direttamente no, solo voci di corridoio. Vediamo se qualcuno altro conferma o ha altre news | |
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| Da: x Yy | 11/09/2022 16:21:37 |
| grazie! | |
| Da: Amen 2 | 11/09/2022 19:18:41 |
| Altre voci? | |
| Da: Amen 2 | 11/09/2022 19:22:23 |
| Ma da quanto hai sentito bocciano per il preliminare a favore di terzo e basta o anche per preliminare con riserva di nomina più cambiali e/o acccollo già al preliminare ? (Tipo io ho fatto riserva nomina più cambiali al preliminare e acccollo al definitiov) | |
| Da: Yy | 11/09/2022 20:00:55 |
| Anche per preliminare con riserva di nomina più cambiali e/o accollo già al preliminare per possibile travisamento. Tra l'altro la riserva non doveva essere generica ma specifica per la Alfa spa, altrimenti non si accoglieva una richiesta lecita della traccia Se ciò fosse vero, si spiegherebbero i pochi promossi | |
| Da: Amen 2 | 11/09/2022 20:13:26 |
| Accidenti | |
| Da: Amen 2 | 11/09/2022 20:14:07 |
| Ma la persona con cui hai parlato dove dice di aver preso le informazioni? | |
| Da: Yy | 11/09/2022 20:22:38 |
| Sono info di colleghi. Sono informazioni di seconda o terza mano, nel senso che non riesco a dirti la fonte iniziale. Quindi non prendere per oro quello che ho scritto. Ho solo voluto condividere quello che ho sentito negli ultimi mesi parlando del concorso con colleghi | |
| Da: Amen 2 | 11/09/2022 20:23:47 |
| Ah ok quindi intendi altri ragazzi che studiano per il concorso e magari hanno sentito voci in giro | |
| Da: Yy | 11/09/2022 20:27:56 |
| Esatto, non so che autorevolezza abbiano. Magari sono opinioni personali camuffate. La traccia era ambigua ed aperta e quindi c'è speranza per tutti secondo me | |
| Da: !!! 3puntiesclamativi | 11/09/2022 21:05:47 |
| Da quanto ci siamo detti in questo forum almeno, non sembrerebbe che il contratto a favore di terzo sia stato fatto da molte persone, per cui non credo che possa essere stato la soluzione dell'aula Voi avete informazioni diverse? Yy, tu che sei in contatto con colleghi, hai sentito che in molti hanno fatto quella soluzione? Non so, a me pare incredible | |
| Da: Yy | 11/09/2022 21:37:41 |
| Io e tanti conoscenti l'abbiamo fatto ma rileggendo la traccia mi rendo conto che sia stato eccessivo. Non si trattava di deviare gli effetti in favore di moglie e figlio ma di agire in loro rappresentanza | |
| Da: Concorso | 12/09/2022 09:49:49 |
| Ad aprile 2023 o autunno 2023?? | |
| Da: il dubbio!! | 12/09/2022 13:20:59 |
| se l'accollo del mutuo e le cambiali li rinvii al contratto definitivo non stai facendo nulla oggi e quindi non stai ricevendo due richieste che la traccia chiedeva. Pertanto credo che chi non li ha ricevuti in sede di preliminare aveva l'onere di motivare del perchè tali richieste erano irricevibili e tale scelta di non riceverli si riverberava anche sulla fideiussione taic che diventava inutile ed antieconomica che non andava messa come testimoniano i maggiori formulari in commercio. quanto al residuo importo di Euro______________costituenti il saldo prezzo delle unità immobiliari in oggetto, verranno versate contestualmente alla stipulazione del contratto definitivo di compravendita, anche mediante finanziamento concesso da una Banca o potrà essere corrisposto mediante accollo della quota frazionata del mutuo originariamente acceso dalla Parte Promittente Venditrice. Tale importo residuo non rientra, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 122/2005, nella fideiussione di cui al successivo art. 6 | |
| Da: il dubbio!! | 12/09/2022 13:34:21 |
| inoltre dovendo indicare espressamente la riserva di nomina in favore della alfa spa(evidentemente gradita ed affidabile per il promittente venditore) come richiedeva la traccia occorreva anche dare atto di un assenso preventivo in sede di preliminare della medesima società a subentrare (o postulando l'esistenza di una espressa procura o autorizzazione in favore di Tizio amm.re unico anche ex art. 1395 o costituendo in atto anche la Alfa spa che la traccia non precludeva ) altrimenti l operazione negoziale programmata rischiava di saltare se veniva nominata la Alfa spa e questa poi non accettava la nomina. La traccia chiedeva quindi un preliminare Taic con effetti soggettivi alternativi o compravano in sede di definitivo padre, madre e figlio o la alfa spa che poi è la tesi del Messineo sul contratto con riserva di nomina in certa personam (e non in incertam personam della rappresentanza eventuale ) TIzio | |
| Da: x il dubbio | 12/09/2022 14:18:26 |
| l'intervento di Alfa dubito fosse necessario. il contratto in ogni caso resta fermo per i contraenti originari. | |
| Da: X il dubbio | 12/09/2022 14:28:14 |
| Grave errore fare intervenire la Alfa. Da come scrivi è evidente che non hai compreso il meccanismo della riserva di nomina, seppure in certam personam. È solo una riserva, lo dice la parola stessa, nel senso che ci dovrà essere poi la vera e propria nomina (c.d. electio amici), che è del tutto eventuale e poi ci dovrà essere la accettazione con cui Alfa acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dal preliminare. In assenza di nomina e di relativa accettazione (entrambe eventuali), il contratto continua a produrre effetti tra i contraenti originari. Per l'accollo e le cambiali il problema non è la loro astratta ammissibilità in un preliminare, ma il problema è a monte, cioè se fossero richiesti o meno dalla traccia. Quest'ultima, pur non brillando per estrema chiarezza, non li chiedeva proprio ma diceva che venivano inseriti nel definitivo | |
| Da: !!! 3puntiesclamativi | 12/09/2022 15:21:05 |
| @ildubbio hai visto dei mostri in quella traccia…. | |
| Da: !!! 3puntiesclamativi | 12/09/2022 15:23:50 |
| La alfa spa non interveniva Le cambiali e l'accoglienza erano al definitivo La traccia sicuramente non era chiara, ma questi punti lo erano dai | |
| Da: il dubbio!!! | 12/09/2022 23:37:19 |
| Secondo me la disciplina giuridica cambia quando viene ' indicato nel preliminare la parte che subentrerà eventualmente nel contratto a scelta dello stipulante ( perché questi rappresenta una persona già esistente e conosciuta e già accettata dal.terzo contraente) per cui credo che fosse necessario un consenso preventivo o una espressa autorizzazione anche ex 1395 cc ) della Alfa spa a subentrare nel contratto preliminare . Mi spiego meglio con un esempio. Se ipotizziamo un consenso ed oggetto del.genere: La società costruttrice Beta spa promette di vendere a Tizio o a Caio che promettono di acquistare il diritto di piena proprietà sull' immobile in corso di costruzione ..... Il definitivo verrà stipulato entro il... La scelta spetta a Tizio e deve essere comunicata alla società costruttrice Beta entro la data fissata per il definitivo con atto pubblico o scrittura autentica. In caso di mancata scelta il presente contratto preliminare produrrà i suoi effetti esclusivamente nei confronti di Tizio . In tal caso è come se fosse stato stipulato un preliminare con Tizio sottoposto alla condizione risolutiva della comunicazione della nomina dell'alfa spa da parte di Tizio a Beta spa ed un altro preliminare tra Beta spa ed Alfa spa avente ad oggetto il medesimo immobile e sottoposto alla condizione sospensiva del medesimo evento di cui sopra. Pertanto mi sembra evidente nel caso della traccia,vla necessita' di una promessa di acquisto condizionata dell'alfa Spa che interveniva con Tizio ex art.1395 cc o un suo consenso preventivo a subentrare nel preliminare anche in un ottica antiprocessualistica della funzione notarile. Ed infatti una eventuale dichiarazione di nomina ex post di Tizio in palese conflitto d interessi con tutte le parti rappresentate ( moglie, Alfa spa e figlio per chi non ha messo il curatore speciale ) esponeva tutta l operazione negoziale ad annullamento ai sensi degli artt. 1394 e 1395 cc. | |
| Da: il dubbio!!! | 12/09/2022 23:40:11 |
| Secondo me la disciplina giuridica cambia quando viene ' indicato nel preliminare la parte che subentrerà eventualmente nel contratto a scelta dello stipulante ( perché questi rappresenta una persona già esistente e conosciuta e già accettata dal.terzo contraente) per cui credo che fosse necessario un consenso preventivo o una espressa autorizzazione anche ex 1395 cc ) della Alfa spa a subentrare nel contratto preliminare . Mi spiego meglio con un esempio. Se ipotizziamo un consenso ed oggetto del.genere: La società costruttrice Beta spa promette di vendere a Tizio o a Caio che promettono di acquistare il diritto di piena proprietà sull' immobile in corso di costruzione ..... Il definitivo verrà stipulato entro il... La scelta spetta a Tizio e deve essere comunicata alla società costruttrice Beta entro la data fissata per il definitivo con atto pubblico o scrittura autentica. In caso di mancata scelta il presente contratto preliminare produrrà i suoi effetti esclusivamente nei confronti di Tizio . In tal caso è come se fosse stato stipulato un preliminare con Tizio sottoposto alla condizione risolutiva della comunicazione della nomina dell'alfa spa da parte di Tizio a Beta spa ed un altro preliminare tra Beta spa ed Alfa spa avente ad oggetto il medesimo immobile e sottoposto alla condizione sospensiva del medesimo evento di cui sopra. Pertanto mi sembra evidente nel caso della traccia,vla necessita' di una promessa di acquisto condizionata dell'alfa Spa che interveniva con Tizio ex art.1395 cc o un suo consenso preventivo a subentrare nel preliminare anche in un ottica antiprocessualistica della funzione notarile. Ed infatti una eventuale dichiarazione di nomina ex post di Tizio in palese conflitto d interessi con tutte le parti rappresentate ( moglie, Alfa spa e figlio per chi non ha messo il curatore speciale ) esponeva tutta l operazione negoziale ad annullamento ai sensi degli artt. 1394 e 1395 cc. | |
| Da: il dubbio!!! | 12/09/2022 23:42:46 |
| Secondo me la disciplina giuridica cambia quando viene ' indicato nel preliminare la parte che subentrerà eventualmente nel contratto a scelta dello stipulante ( perché questi rappresenta una persona già esistente e conosciuta e già accettata dal.terzo contraente) per cui credo che fosse necessario un consenso preventivo o una espressa autorizzazione anche ex 1395 cc ) della Alfa spa a subentrare nel contratto preliminare . Mi spiego meglio con un esempio. Se ipotizziamo un consenso ed oggetto del.genere: La società costruttrice Beta spa promette di vendere a Tizio o a Caio che promettono di acquistare il diritto di piena proprietà sull' immobile in corso di costruzione ..... Il definitivo verrà stipulato entro il... La scelta spetta a Tizio e deve essere comunicata alla società costruttrice Beta entro la data fissata per il definitivo con atto pubblico o scrittura autentica. In caso di mancata scelta il presente contratto preliminare produrrà i suoi effetti esclusivamente nei confronti di Tizio . In tal caso è come se fosse stato stipulato un preliminare con Tizio sottoposto alla condizione risolutiva della comunicazione della nomina di Caio da parte di Tizio a Beta spa ed un altro preliminare tra Beta spa e Caio avente ad oggetto il medesimo immobile e sottoposto alla condizione sospensiva del medesimo evento di cui sopra. Pertanto mi sembra evidente nel caso della traccia,la necessita' di una promessa di acquisto condizionata dell'alfa Spa che interveniva con Tizio ex art.1395 cc o un suo consenso preventivo a subentrare nel preliminare anche in un ottica antiprocessualistica della funzione notarile. Ed infatti una eventuale dichiarazione di nomina ex post di Tizio in palese conflitto d interessi con tutte le parti rappresentate ( moglie, Alfa spa e figlio per chi non ha messo il curatore speciale ) esponeva tutta l operazione negoziale ad annullamento ai sensi degli artt. 1394 e 1395 cc | |
| Da: !!! 3puntiesclamativi | 12/09/2022 23:43:29 |
| Non devi applicare altri istituti per analogia. Hai un istituto esistente che è quello del contratto per persona da nominare, in questo caso determinata. Il conflitto di interessi lo risolvevi a monte e per tutti con la procura (che verosimilmente avrà anche il 1395 ma quello a mio avviso non è un problema tuo, dato che la procura non la rilasciavi tu, quindi sarà ben scritto nella procura) e il curatore speciale per l'amministrato. Di tutti i mille problemi di quella traccia, questo non lo era. | |
| Da: Il dubbio | 13/09/2022 00:33:17 |
| Forse non mi sono spiegato bene perché mi sembra che hai applicato tu il 1402 cc in via analogica. Ripeto nel caso della traccia di concorso non ti stai riservando alcuna nomina perché il nominato già è indicato Alfa spa ciò che ti stai riservando è il diritto di scelta la facoltà alternativa ovvero se deve acquistare tizio o alfa spa e tale scelta o facultas è ricostruita dalla dottrina più autorevole ( vedi messineo i in altalexpedia voce contratto per persona da nominare ) quale contratto ad effetti soggetti ( e non oggettivi) alternativi; vale a dire sottoposto alla duplice condizione risolutiva e sospensiva del medesimo evento: scelta esercitata (o non esercitata ) da Tizio entro il…. | |
| Da: RAGIONI | 13/09/2022 12:00:36 |
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