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Polizia Penitenziaria - 271 VICE ISPETTORI -
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| Da: Santo Patrono | 10/01/2013 20:48:18 |
| Eusebio di Cesarea narra che durante la persecuzione di Settimio Severo, mentre i catechesi della scuola alessandrina si erano dispersi, Origene, allora diciassettenne, avvicinato da alcuni pagani amanti della verità , prese ad istruirli nella fede cristiana con tale dottrina e con tale ardore che, diffusasi la fama, ben presto accorsero a lui anche pagani colti e persino filosofi. Tutti costoro, conquistati da lui alla fede di Cristo, rifulsero in quel tempo di persecuzione e molti di essi affrontarono il martirio. Fra questi ultimi Eusebio ricorda, nell'ordine, Plutarco, Sereno, Eraclide, Erone, un altro Sereno, e, al settimo posto, Basilide, sul quale si sofferma ampiamente, intrecciandone la storia con quella della vergine Potamiena e della madre Marcella. Secondo Eusebio, Basilide era uno dei soldati addetti a scortare i condannati al luogo del supplizio. Aveva assistito ad alcune lezioni di Origene, riportandone una profonda simpatia per il cristianesimo e per i cristiani, ma non si era ancora deciso a ricevere il battesimo. Il giudice Aquila fece arrestare, tra i tanti, anche Potamiena, vergine cristiana, famosa per la sua bellezza non meno che per la sua virtù, la quale già aveva dovuto tanto lottare per sottrarsi alle proposte di pretendenti follemente innamorati. Sottoposta a orribili torture, la vergine restò incrollabile nella fede e subì il suo destino. Quando il giudice minacciò di abbandonarla ai gladiatori per essere violentata, ella rispose con tanta nobiltà e fierezza da far meravigliare lo stesso giudice: fu subito condannata a morte, e l'incarico di accompagnarla al supplizio fu affidato al soldato Basilide. Nel tragitto dal tribunale al luogo del supplizio, mentre la plebaglia cercava di oltraggiare con grossolani insulti la donna, Basilide la protesse, respingendo coraggiosamente gli scalmanati e dimostrandole compassione e simpatia. Toccata dall'insolito contegno del soldato, Potamiena gli promise che, per contraccambiarlo, avrebbe pregato per la sua salvezza quando fosse giunta al cospetto di Dio. Sopportò poi eroicamente l'atroce martirio: venne, infatti, lentamente cosparsa di pece, infiammata su tutto il corpo, dai piedi alla testa. A questo punto Eusebio aggiunge che insieme alla giovane Potamiena morì anche la madre Marcella. Passarono solo pochi giorni e Basilide seguì l'esempio di Potamiena: durante un processo, invitato dai suoi commilitoni a prestare giuramento, egli rifiutò dichiarandosi cristiano fra lo stupore e l'incredulità di tutti. Poiché persisteva nelle sue affermazioni, fu condotto dinanzi al giudice. Confermati il suo rifiuto e la sua professione di fede, fu gettato in carcere. Ai cristiani che si recavano a visitarlo, Basilide svelò che Potamiena, tre giorni dopo il suo martirio, gli era apparsa di notte e gli aveva posto una corona sul capo, dicendogli che aveva implorato per lui grazia dal Signore, che la sua preghiera era stata esaudita e che fra poco sarebbe venuta a prenderlo. Fu battezzato nella stessa prigione e, il giorno successivo, decapitato. Il Martirologio Romano ricorda da solo San Basilide il 30 giugno. Con decreto della Sacra Congregazione dei riti del 2 settembre 1948, San Basilide è stato proclamato patrono del Corpo degli Agenti di Custodia, oggi Polizia Penitenziaria. Il 30 giugno, gli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria celebrano la festa di San Basilide martire, il cui culto è unito a quello di Santa Potamiena e Santa Marcella. Le spoglie di San Basilide sono custodite in una piccolissima cripta posta sotto l'altare della Badia di San Michele Cavana a Lesignano de' Bagni (PR). Antica abbazia che risale al secolo XII, si trova a circa 25 chilometri da Parma sulle colline a sud-est del comune e sorge sulla strada che in passato era l'unico collegamento del parmense con Aulla attraverso il valico del Cirone. | |
| Da: IL PERSONALE | 10/01/2013 20:50:52 |
| Il Personale La Polizia Penitenziaria è al servizio del Paese, perché opera per la difesa della legalità e per la sicurezza dei cittadini. E' un Corpo di polizia ad ordinamento civile, istituito con legge 15 dicembre 1990 n. 395. posto alle dipendenze del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria nell'ambito del Ministero della Giustizia. I compiti istituzionali e gli ambiti di competenza della Polizia penitenziaria sono in primo luogo diretti a garantire le condizioni di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari del Paese, presupposto imprescindibile per attuare il fine della rieducazione e del reinserimento sociale del condannato. Il binomio sicurezza - trattamento sta proprio ad indicare il caposaldo su cui poggia il sistema penitenziario per l'attuazione del fine costituzionale della pena, sancito nell'art. 27 della Costituzione e realizzato nell'Ordinamento penitenziario vigente. FUNZIONI E ATTRIBUZIONI Sostituti Ufficiali di Pubblica Sicurezza, limitatamente agli appartenenti ai ruoli direttivi. (artt. 6 e 21 D.lgs. 21 maggio 2000 n°146); Agenti di Pubblica Sicurezza (art. 16 Legge 1 aprile 1981 n°121); Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria (art.57 c.p.p.); Polizia Stradale (art.12 comma 1, let. f-bis D.lgs 30 aprile 1992). QUALIFICHE Ruolo Dirigenziale DIRIGENTE SUPERIORE PRIMO DIRIGENTE Ruolo Direttivo (Ordinario e Speciale) COMMISSARIO COORDINATORE COMMISSARIO CAPO COMMISSARIO VICE COMMISSARIO Ruolo Ispettori ISPETTORE SUPERIORE SOST. COMM. ISPETTORE SUPERIORE ISPETTORE CAPO ISPETTORE VICE ISPETTORE Ruolo Sovrintendenti SOVRINTENDENTE CAPO SOVRINTENDENTE VICE SOVRINTENDENTE Ruolo Agenti/Assistenti ASSISTENTE CAPO ASSISTENTE AGENTE SCELTO AGENTE | |
| Da: IL PERSONALE | 10/01/2013 20:50:58 |
| Il Personale La Polizia Penitenziaria è al servizio del Paese, perché opera per la difesa della legalità e per la sicurezza dei cittadini. E' un Corpo di polizia ad ordinamento civile, istituito con legge 15 dicembre 1990 n. 395. posto alle dipendenze del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria nell'ambito del Ministero della Giustizia. I compiti istituzionali e gli ambiti di competenza della Polizia penitenziaria sono in primo luogo diretti a garantire le condizioni di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari del Paese, presupposto imprescindibile per attuare il fine della rieducazione e del reinserimento sociale del condannato. Il binomio sicurezza - trattamento sta proprio ad indicare il caposaldo su cui poggia il sistema penitenziario per l'attuazione del fine costituzionale della pena, sancito nell'art. 27 della Costituzione e realizzato nell'Ordinamento penitenziario vigente. FUNZIONI E ATTRIBUZIONI Sostituti Ufficiali di Pubblica Sicurezza, limitatamente agli appartenenti ai ruoli direttivi. (artt. 6 e 21 D.lgs. 21 maggio 2000 n°146); Agenti di Pubblica Sicurezza (art. 16 Legge 1 aprile 1981 n°121); Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria (art.57 c.p.p.); Polizia Stradale (art.12 comma 1, let. f-bis D.lgs 30 aprile 1992). QUALIFICHE Ruolo Dirigenziale DIRIGENTE SUPERIORE PRIMO DIRIGENTE Ruolo Direttivo (Ordinario e Speciale) COMMISSARIO COORDINATORE COMMISSARIO CAPO COMMISSARIO VICE COMMISSARIO Ruolo Ispettori ISPETTORE SUPERIORE SOST. COMM. ISPETTORE SUPERIORE ISPETTORE CAPO ISPETTORE VICE ISPETTORE Ruolo Sovrintendenti SOVRINTENDENTE CAPO SOVRINTENDENTE VICE SOVRINTENDENTE Ruolo Agenti/Assistenti ASSISTENTE CAPO ASSISTENTE AGENTE SCELTO AGENTE | |
| Da: IL PERSONALE | 10/01/2013 20:51:04 |
| Il Personale La Polizia Penitenziaria è al servizio del Paese, perché opera per la difesa della legalità e per la sicurezza dei cittadini. E' un Corpo di polizia ad ordinamento civile, istituito con legge 15 dicembre 1990 n. 395. posto alle dipendenze del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria nell'ambito del Ministero della Giustizia. I compiti istituzionali e gli ambiti di competenza della Polizia penitenziaria sono in primo luogo diretti a garantire le condizioni di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari del Paese, presupposto imprescindibile per attuare il fine della rieducazione e del reinserimento sociale del condannato. Il binomio sicurezza - trattamento sta proprio ad indicare il caposaldo su cui poggia il sistema penitenziario per l'attuazione del fine costituzionale della pena, sancito nell'art. 27 della Costituzione e realizzato nell'Ordinamento penitenziario vigente. FUNZIONI E ATTRIBUZIONI Sostituti Ufficiali di Pubblica Sicurezza, limitatamente agli appartenenti ai ruoli direttivi. (artt. 6 e 21 D.lgs. 21 maggio 2000 n°146); Agenti di Pubblica Sicurezza (art. 16 Legge 1 aprile 1981 n°121); Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria (art.57 c.p.p.); Polizia Stradale (art.12 comma 1, let. f-bis D.lgs 30 aprile 1992). QUALIFICHE Ruolo Dirigenziale DIRIGENTE SUPERIORE PRIMO DIRIGENTE Ruolo Direttivo (Ordinario e Speciale) COMMISSARIO COORDINATORE COMMISSARIO CAPO COMMISSARIO VICE COMMISSARIO Ruolo Ispettori ISPETTORE SUPERIORE SOST. COMM. ISPETTORE SUPERIORE ISPETTORE CAPO ISPETTORE VICE ISPETTORE Ruolo Sovrintendenti SOVRINTENDENTE CAPO SOVRINTENDENTE VICE SOVRINTENDENTE Ruolo Agenti/Assistenti ASSISTENTE CAPO ASSISTENTE AGENTE SCELTO AGENTE | |
| Da: IL PERSONALE | 10/01/2013 20:51:10 |
| Il Personale La Polizia Penitenziaria è al servizio del Paese, perché opera per la difesa della legalità e per la sicurezza dei cittadini. E' un Corpo di polizia ad ordinamento civile, istituito con legge 15 dicembre 1990 n. 395. posto alle dipendenze del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria nell'ambito del Ministero della Giustizia. I compiti istituzionali e gli ambiti di competenza della Polizia penitenziaria sono in primo luogo diretti a garantire le condizioni di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari del Paese, presupposto imprescindibile per attuare il fine della rieducazione e del reinserimento sociale del condannato. Il binomio sicurezza - trattamento sta proprio ad indicare il caposaldo su cui poggia il sistema penitenziario per l'attuazione del fine costituzionale della pena, sancito nell'art. 27 della Costituzione e realizzato nell'Ordinamento penitenziario vigente. FUNZIONI E ATTRIBUZIONI Sostituti Ufficiali di Pubblica Sicurezza, limitatamente agli appartenenti ai ruoli direttivi. (artt. 6 e 21 D.lgs. 21 maggio 2000 n°146); Agenti di Pubblica Sicurezza (art. 16 Legge 1 aprile 1981 n°121); Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria (art.57 c.p.p.); Polizia Stradale (art.12 comma 1, let. f-bis D.lgs 30 aprile 1992). QUALIFICHE Ruolo Dirigenziale DIRIGENTE SUPERIORE PRIMO DIRIGENTE Ruolo Direttivo (Ordinario e Speciale) COMMISSARIO COORDINATORE COMMISSARIO CAPO COMMISSARIO VICE COMMISSARIO Ruolo Ispettori ISPETTORE SUPERIORE SOST. COMM. ISPETTORE SUPERIORE ISPETTORE CAPO ISPETTORE VICE ISPETTORE Ruolo Sovrintendenti SOVRINTENDENTE CAPO SOVRINTENDENTE VICE SOVRINTENDENTE Ruolo Agenti/Assistenti ASSISTENTE CAPO ASSISTENTE AGENTE SCELTO AGENTE | |
| Da: IL PERSONALE | 10/01/2013 20:51:16 |
| Il Personale La Polizia Penitenziaria è al servizio del Paese, perché opera per la difesa della legalità e per la sicurezza dei cittadini. E' un Corpo di polizia ad ordinamento civile, istituito con legge 15 dicembre 1990 n. 395. posto alle dipendenze del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria nell'ambito del Ministero della Giustizia. I compiti istituzionali e gli ambiti di competenza della Polizia penitenziaria sono in primo luogo diretti a garantire le condizioni di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari del Paese, presupposto imprescindibile per attuare il fine della rieducazione e del reinserimento sociale del condannato. Il binomio sicurezza - trattamento sta proprio ad indicare il caposaldo su cui poggia il sistema penitenziario per l'attuazione del fine costituzionale della pena, sancito nell'art. 27 della Costituzione e realizzato nell'Ordinamento penitenziario vigente. FUNZIONI E ATTRIBUZIONI Sostituti Ufficiali di Pubblica Sicurezza, limitatamente agli appartenenti ai ruoli direttivi. (artt. 6 e 21 D.lgs. 21 maggio 2000 n°146); Agenti di Pubblica Sicurezza (art. 16 Legge 1 aprile 1981 n°121); Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria (art.57 c.p.p.); Polizia Stradale (art.12 comma 1, let. f-bis D.lgs 30 aprile 1992). QUALIFICHE Ruolo Dirigenziale DIRIGENTE SUPERIORE PRIMO DIRIGENTE Ruolo Direttivo (Ordinario e Speciale) COMMISSARIO COORDINATORE COMMISSARIO CAPO COMMISSARIO VICE COMMISSARIO Ruolo Ispettori ISPETTORE SUPERIORE SOST. COMM. ISPETTORE SUPERIORE ISPETTORE CAPO ISPETTORE VICE ISPETTORE Ruolo Sovrintendenti SOVRINTENDENTE CAPO SOVRINTENDENTE VICE SOVRINTENDENTE Ruolo Agenti/Assistenti ASSISTENTE CAPO ASSISTENTE AGENTE SCELTO AGENTE | |
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| Da: IL PERSONALE | 10/01/2013 20:51:21 |
| Il Personale La Polizia Penitenziaria è al servizio del Paese, perché opera per la difesa della legalità e per la sicurezza dei cittadini. E' un Corpo di polizia ad ordinamento civile, istituito con legge 15 dicembre 1990 n. 395. posto alle dipendenze del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria nell'ambito del Ministero della Giustizia. I compiti istituzionali e gli ambiti di competenza della Polizia penitenziaria sono in primo luogo diretti a garantire le condizioni di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari del Paese, presupposto imprescindibile per attuare il fine della rieducazione e del reinserimento sociale del condannato. Il binomio sicurezza - trattamento sta proprio ad indicare il caposaldo su cui poggia il sistema penitenziario per l'attuazione del fine costituzionale della pena, sancito nell'art. 27 della Costituzione e realizzato nell'Ordinamento penitenziario vigente. FUNZIONI E ATTRIBUZIONI Sostituti Ufficiali di Pubblica Sicurezza, limitatamente agli appartenenti ai ruoli direttivi. (artt. 6 e 21 D.lgs. 21 maggio 2000 n°146); Agenti di Pubblica Sicurezza (art. 16 Legge 1 aprile 1981 n°121); Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria (art.57 c.p.p.); Polizia Stradale (art.12 comma 1, let. f-bis D.lgs 30 aprile 1992). QUALIFICHE Ruolo Dirigenziale DIRIGENTE SUPERIORE PRIMO DIRIGENTE Ruolo Direttivo (Ordinario e Speciale) COMMISSARIO COORDINATORE COMMISSARIO CAPO COMMISSARIO VICE COMMISSARIO Ruolo Ispettori ISPETTORE SUPERIORE SOST. COMM. ISPETTORE SUPERIORE ISPETTORE CAPO ISPETTORE VICE ISPETTORE Ruolo Sovrintendenti SOVRINTENDENTE CAPO SOVRINTENDENTE VICE SOVRINTENDENTE Ruolo Agenti/Assistenti ASSISTENTE CAPO ASSISTENTE AGENTE SCELTO AGENTE | |
| Da: IL PERSONALE | 10/01/2013 20:51:27 |
| Il Personale La Polizia Penitenziaria è al servizio del Paese, perché opera per la difesa della legalità e per la sicurezza dei cittadini. E' un Corpo di polizia ad ordinamento civile, istituito con legge 15 dicembre 1990 n. 395. posto alle dipendenze del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria nell'ambito del Ministero della Giustizia. I compiti istituzionali e gli ambiti di competenza della Polizia penitenziaria sono in primo luogo diretti a garantire le condizioni di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari del Paese, presupposto imprescindibile per attuare il fine della rieducazione e del reinserimento sociale del condannato. Il binomio sicurezza - trattamento sta proprio ad indicare il caposaldo su cui poggia il sistema penitenziario per l'attuazione del fine costituzionale della pena, sancito nell'art. 27 della Costituzione e realizzato nell'Ordinamento penitenziario vigente. FUNZIONI E ATTRIBUZIONI Sostituti Ufficiali di Pubblica Sicurezza, limitatamente agli appartenenti ai ruoli direttivi. (artt. 6 e 21 D.lgs. 21 maggio 2000 n°146); Agenti di Pubblica Sicurezza (art. 16 Legge 1 aprile 1981 n°121); Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria (art.57 c.p.p.); Polizia Stradale (art.12 comma 1, let. f-bis D.lgs 30 aprile 1992). QUALIFICHE Ruolo Dirigenziale DIRIGENTE SUPERIORE PRIMO DIRIGENTE Ruolo Direttivo (Ordinario e Speciale) COMMISSARIO COORDINATORE COMMISSARIO CAPO COMMISSARIO VICE COMMISSARIO Ruolo Ispettori ISPETTORE SUPERIORE SOST. COMM. ISPETTORE SUPERIORE ISPETTORE CAPO ISPETTORE VICE ISPETTORE Ruolo Sovrintendenti SOVRINTENDENTE CAPO SOVRINTENDENTE VICE SOVRINTENDENTE Ruolo Agenti/Assistenti ASSISTENTE CAPO ASSISTENTE AGENTE SCELTO AGENTE | |
| Da: IL PERSONALE | 10/01/2013 20:51:55 |
| Il Personale La Polizia Penitenziaria è al servizio del Paese, perché opera per la difesa della legalità e per la sicurezza dei cittadini. E' un Corpo di polizia ad ordinamento civile, istituito con legge 15 dicembre 1990 n. 395. posto alle dipendenze del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria nell'ambito del Ministero della Giustizia. I compiti istituzionali e gli ambiti di competenza della Polizia penitenziaria sono in primo luogo diretti a garantire le condizioni di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari del Paese, presupposto imprescindibile per attuare il fine della rieducazione e del reinserimento sociale del condannato. Il binomio sicurezza - trattamento sta proprio ad indicare il caposaldo su cui poggia il sistema penitenziario per l'attuazione del fine costituzionale della pena, sancito nell'art. 27 della Costituzione e realizzato nell'Ordinamento penitenziario vigente. FUNZIONI E ATTRIBUZIONI Sostituti Ufficiali di Pubblica Sicurezza, limitatamente agli appartenenti ai ruoli direttivi. (artt. 6 e 21 D.lgs. 21 maggio 2000 n°146); Agenti di Pubblica Sicurezza (art. 16 Legge 1 aprile 1981 n°121); Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria (art.57 c.p.p.); Polizia Stradale (art.12 comma 1, let. f-bis D.lgs 30 aprile 1992). QUALIFICHE Ruolo Dirigenziale DIRIGENTE SUPERIORE PRIMO DIRIGENTE Ruolo Direttivo (Ordinario e Speciale) COMMISSARIO COORDINATORE COMMISSARIO CAPO COMMISSARIO VICE COMMISSARIO Ruolo Ispettori ISPETTORE SUPERIORE SOST. COMM. ISPETTORE SUPERIORE ISPETTORE CAPO ISPETTORE VICE ISPETTORE Ruolo Sovrintendenti SOVRINTENDENTE CAPO SOVRINTENDENTE VICE SOVRINTENDENTE Ruolo Agenti/Assistenti ASSISTENTE CAPO ASSISTENTE AGENTE SCELTO AGENTE | |
| Da: SCUOLE | 10/01/2013 20:52:16 |
| Scuola di Formazione Aversa Il maestoso Castello di Ruggiero II è diventato sede della nuova "Scuola di Formazione e Aggiornamento dell'Amministrazione Penitenziaria", inaugurata il 16 Marzo 2002. Sorto nei pressi della chiesa di Santa Maria a Piazza, nell'area dei Patibulum, come limite settentrionale della terza cerchia di m... Scuola di Formazione Cairo Montenotte Il 17 agosto 1908 la sottoprefettura di Savona stipulava con il Comune di Cairo Montenotte una convenzione con la quale detto Comune cedeva a titolo gratuito un'area di terreno occorrente per la costruzione di un riformatorio governativo. I lavori di costruzione ebbero inizio nel 1909. La guerra mon... Scuola di Formazione Monastir Il 27 settembre 1972 si è avuta la consegna ufficiale della struttura, la cui costruzione era iniziata nel 1968, utilizzata inizialmente come Istituto di rieducazione per minorenni. Dal 1975 al 1983 il complesso è stato gestito dai Padri Terziari Cappuccini dell'Addolorata, con i quali vigeva una co... Scuola di Formazione Parma La Scuola di Parma è ubicata nella storica monumentale Certosa che conserva ancora oggi pregevoli opere d'arte ed una interessante struttura architettonica.. Fondato nel 1285 il monastero subì una serie di trasformazioni in enti assistenziali statali ed enti religiosi. I monaci vi abitarono per 483 ... Scuola di Formazione Portici La Scuola di Portici occupa un antico edificio denominato Palazzo Valle derivato dal nome della famiglia proprietaria. Nel 1787 Ferdinando IV lo fece trasformare in Caserma di Cavalleria, il cosiddetto "Quartiere delle Reali Guardie del Corpo". All'inizio del secolo si accasermarono le Regie Guardie... Scuola di Formazione Roma La Scuola di ROMA - Via di Brava è attiva dal 1992 e si estende su una superficie di 130.000 mq. Per mandato istituzionale organizza e svolge corsi di formazione iniziale e di aggiornamento a tutto il personale dell'Amministrazione penitenziaria. La Scuola è sede di Seminari, Convegni interprofessio... Scuola di Formazione San Pietro Clarenza La Scuola di Formazione di San Pietro Clarenza occupa un complesso immobiliare composto da dieci corpi di fabbrica, originariamente realizzato per il Ministero degli interni, che è stato acquisito dall'Amministrazione Penitenziaria, in concessione governativa, in data 14 aprile 2003. Il progetto... Scuola di Formazione Sulmona La Scuola di Sulmona ha iniziato la sua attività nel settembre del 1992 L'area dove è situata era adibita fino al 1983 a colonia agricola e successivamente sulla stessa area, è stato realizzato il Centro Sportivo " Fiamme Azzurre" con l'installazione di vari impianti sportivi. Per alcuni anni si son... Scuola di Formazione Verbania Le prime notizie conosciute sulla struttura della Scuola fanno risalire al 1808 le sue origini quando il Decreto 51, relativo all'organizzazione delle Case di Forza, fu istituita a Pallanza una casa di lavoro forzato. Con decreto n. 27 si stabilì a Pallanza il Carcere per i prigionieri di Stato; vi ... | |
| Da: SCUOLE | 10/01/2013 20:52:23 |
| Scuola di Formazione Aversa Il maestoso Castello di Ruggiero II è diventato sede della nuova "Scuola di Formazione e Aggiornamento dell'Amministrazione Penitenziaria", inaugurata il 16 Marzo 2002. Sorto nei pressi della chiesa di Santa Maria a Piazza, nell'area dei Patibulum, come limite settentrionale della terza cerchia di m... Scuola di Formazione Cairo Montenotte Il 17 agosto 1908 la sottoprefettura di Savona stipulava con il Comune di Cairo Montenotte una convenzione con la quale detto Comune cedeva a titolo gratuito un'area di terreno occorrente per la costruzione di un riformatorio governativo. I lavori di costruzione ebbero inizio nel 1909. La guerra mon... Scuola di Formazione Monastir Il 27 settembre 1972 si è avuta la consegna ufficiale della struttura, la cui costruzione era iniziata nel 1968, utilizzata inizialmente come Istituto di rieducazione per minorenni. Dal 1975 al 1983 il complesso è stato gestito dai Padri Terziari Cappuccini dell'Addolorata, con i quali vigeva una co... Scuola di Formazione Parma La Scuola di Parma è ubicata nella storica monumentale Certosa che conserva ancora oggi pregevoli opere d'arte ed una interessante struttura architettonica.. Fondato nel 1285 il monastero subì una serie di trasformazioni in enti assistenziali statali ed enti religiosi. I monaci vi abitarono per 483 ... Scuola di Formazione Portici La Scuola di Portici occupa un antico edificio denominato Palazzo Valle derivato dal nome della famiglia proprietaria. Nel 1787 Ferdinando IV lo fece trasformare in Caserma di Cavalleria, il cosiddetto "Quartiere delle Reali Guardie del Corpo". All'inizio del secolo si accasermarono le Regie Guardie... Scuola di Formazione Roma La Scuola di ROMA - Via di Brava è attiva dal 1992 e si estende su una superficie di 130.000 mq. Per mandato istituzionale organizza e svolge corsi di formazione iniziale e di aggiornamento a tutto il personale dell'Amministrazione penitenziaria. La Scuola è sede di Seminari, Convegni interprofessio... Scuola di Formazione San Pietro Clarenza La Scuola di Formazione di San Pietro Clarenza occupa un complesso immobiliare composto da dieci corpi di fabbrica, originariamente realizzato per il Ministero degli interni, che è stato acquisito dall'Amministrazione Penitenziaria, in concessione governativa, in data 14 aprile 2003. Il progetto... Scuola di Formazione Sulmona La Scuola di Sulmona ha iniziato la sua attività nel settembre del 1992 L'area dove è situata era adibita fino al 1983 a colonia agricola e successivamente sulla stessa area, è stato realizzato il Centro Sportivo " Fiamme Azzurre" con l'installazione di vari impianti sportivi. Per alcuni anni si son... Scuola di Formazione Verbania Le prime notizie conosciute sulla struttura della Scuola fanno risalire al 1808 le sue origini quando il Decreto 51, relativo all'organizzazione delle Case di Forza, fu istituita a Pallanza una casa di lavoro forzato. Con decreto n. 27 si stabilì a Pallanza il Carcere per i prigionieri di Stato; vi ... | |
| Da: SCUOLE | 10/01/2013 20:52:28 |
| Scuola di Formazione Aversa Il maestoso Castello di Ruggiero II è diventato sede della nuova "Scuola di Formazione e Aggiornamento dell'Amministrazione Penitenziaria", inaugurata il 16 Marzo 2002. Sorto nei pressi della chiesa di Santa Maria a Piazza, nell'area dei Patibulum, come limite settentrionale della terza cerchia di m... Scuola di Formazione Cairo Montenotte Il 17 agosto 1908 la sottoprefettura di Savona stipulava con il Comune di Cairo Montenotte una convenzione con la quale detto Comune cedeva a titolo gratuito un'area di terreno occorrente per la costruzione di un riformatorio governativo. I lavori di costruzione ebbero inizio nel 1909. La guerra mon... Scuola di Formazione Monastir Il 27 settembre 1972 si è avuta la consegna ufficiale della struttura, la cui costruzione era iniziata nel 1968, utilizzata inizialmente come Istituto di rieducazione per minorenni. Dal 1975 al 1983 il complesso è stato gestito dai Padri Terziari Cappuccini dell'Addolorata, con i quali vigeva una co... Scuola di Formazione Parma La Scuola di Parma è ubicata nella storica monumentale Certosa che conserva ancora oggi pregevoli opere d'arte ed una interessante struttura architettonica.. Fondato nel 1285 il monastero subì una serie di trasformazioni in enti assistenziali statali ed enti religiosi. I monaci vi abitarono per 483 ... Scuola di Formazione Portici La Scuola di Portici occupa un antico edificio denominato Palazzo Valle derivato dal nome della famiglia proprietaria. Nel 1787 Ferdinando IV lo fece trasformare in Caserma di Cavalleria, il cosiddetto "Quartiere delle Reali Guardie del Corpo". All'inizio del secolo si accasermarono le Regie Guardie... Scuola di Formazione Roma La Scuola di ROMA - Via di Brava è attiva dal 1992 e si estende su una superficie di 130.000 mq. Per mandato istituzionale organizza e svolge corsi di formazione iniziale e di aggiornamento a tutto il personale dell'Amministrazione penitenziaria. La Scuola è sede di Seminari, Convegni interprofessio... Scuola di Formazione San Pietro Clarenza La Scuola di Formazione di San Pietro Clarenza occupa un complesso immobiliare composto da dieci corpi di fabbrica, originariamente realizzato per il Ministero degli interni, che è stato acquisito dall'Amministrazione Penitenziaria, in concessione governativa, in data 14 aprile 2003. Il progetto... Scuola di Formazione Sulmona La Scuola di Sulmona ha iniziato la sua attività nel settembre del 1992 L'area dove è situata era adibita fino al 1983 a colonia agricola e successivamente sulla stessa area, è stato realizzato il Centro Sportivo " Fiamme Azzurre" con l'installazione di vari impianti sportivi. Per alcuni anni si son... Scuola di Formazione Verbania Le prime notizie conosciute sulla struttura della Scuola fanno risalire al 1808 le sue origini quando il Decreto 51, relativo all'organizzazione delle Case di Forza, fu istituita a Pallanza una casa di lavoro forzato. Con decreto n. 27 si stabilì a Pallanza il Carcere per i prigionieri di Stato; vi ... | |
| Da: SCUOLE | 10/01/2013 20:52:35 |
| Scuola di Formazione Aversa Il maestoso Castello di Ruggiero II è diventato sede della nuova "Scuola di Formazione e Aggiornamento dell'Amministrazione Penitenziaria", inaugurata il 16 Marzo 2002. Sorto nei pressi della chiesa di Santa Maria a Piazza, nell'area dei Patibulum, come limite settentrionale della terza cerchia di m... Scuola di Formazione Cairo Montenotte Il 17 agosto 1908 la sottoprefettura di Savona stipulava con il Comune di Cairo Montenotte una convenzione con la quale detto Comune cedeva a titolo gratuito un'area di terreno occorrente per la costruzione di un riformatorio governativo. I lavori di costruzione ebbero inizio nel 1909. La guerra mon... Scuola di Formazione Monastir Il 27 settembre 1972 si è avuta la consegna ufficiale della struttura, la cui costruzione era iniziata nel 1968, utilizzata inizialmente come Istituto di rieducazione per minorenni. Dal 1975 al 1983 il complesso è stato gestito dai Padri Terziari Cappuccini dell'Addolorata, con i quali vigeva una co... Scuola di Formazione Parma La Scuola di Parma è ubicata nella storica monumentale Certosa che conserva ancora oggi pregevoli opere d'arte ed una interessante struttura architettonica.. Fondato nel 1285 il monastero subì una serie di trasformazioni in enti assistenziali statali ed enti religiosi. I monaci vi abitarono per 483 ... Scuola di Formazione Portici La Scuola di Portici occupa un antico edificio denominato Palazzo Valle derivato dal nome della famiglia proprietaria. Nel 1787 Ferdinando IV lo fece trasformare in Caserma di Cavalleria, il cosiddetto "Quartiere delle Reali Guardie del Corpo". All'inizio del secolo si accasermarono le Regie Guardie... Scuola di Formazione Roma La Scuola di ROMA - Via di Brava è attiva dal 1992 e si estende su una superficie di 130.000 mq. Per mandato istituzionale organizza e svolge corsi di formazione iniziale e di aggiornamento a tutto il personale dell'Amministrazione penitenziaria. La Scuola è sede di Seminari, Convegni interprofessio... Scuola di Formazione San Pietro Clarenza La Scuola di Formazione di San Pietro Clarenza occupa un complesso immobiliare composto da dieci corpi di fabbrica, originariamente realizzato per il Ministero degli interni, che è stato acquisito dall'Amministrazione Penitenziaria, in concessione governativa, in data 14 aprile 2003. Il progetto... Scuola di Formazione Sulmona La Scuola di Sulmona ha iniziato la sua attività nel settembre del 1992 L'area dove è situata era adibita fino al 1983 a colonia agricola e successivamente sulla stessa area, è stato realizzato il Centro Sportivo " Fiamme Azzurre" con l'installazione di vari impianti sportivi. Per alcuni anni si son... Scuola di Formazione Verbania Le prime notizie conosciute sulla struttura della Scuola fanno risalire al 1808 le sue origini quando il Decreto 51, relativo all'organizzazione delle Case di Forza, fu istituita a Pallanza una casa di lavoro forzato. Con decreto n. 27 si stabilì a Pallanza il Carcere per i prigionieri di Stato; vi ... | |
| Da: SCUOLE | 10/01/2013 20:52:40 |
| Scuola di Formazione Aversa Il maestoso Castello di Ruggiero II è diventato sede della nuova "Scuola di Formazione e Aggiornamento dell'Amministrazione Penitenziaria", inaugurata il 16 Marzo 2002. Sorto nei pressi della chiesa di Santa Maria a Piazza, nell'area dei Patibulum, come limite settentrionale della terza cerchia di m... Scuola di Formazione Cairo Montenotte Il 17 agosto 1908 la sottoprefettura di Savona stipulava con il Comune di Cairo Montenotte una convenzione con la quale detto Comune cedeva a titolo gratuito un'area di terreno occorrente per la costruzione di un riformatorio governativo. I lavori di costruzione ebbero inizio nel 1909. La guerra mon... Scuola di Formazione Monastir Il 27 settembre 1972 si è avuta la consegna ufficiale della struttura, la cui costruzione era iniziata nel 1968, utilizzata inizialmente come Istituto di rieducazione per minorenni. Dal 1975 al 1983 il complesso è stato gestito dai Padri Terziari Cappuccini dell'Addolorata, con i quali vigeva una co... Scuola di Formazione Parma La Scuola di Parma è ubicata nella storica monumentale Certosa che conserva ancora oggi pregevoli opere d'arte ed una interessante struttura architettonica.. Fondato nel 1285 il monastero subì una serie di trasformazioni in enti assistenziali statali ed enti religiosi. I monaci vi abitarono per 483 ... Scuola di Formazione Portici La Scuola di Portici occupa un antico edificio denominato Palazzo Valle derivato dal nome della famiglia proprietaria. Nel 1787 Ferdinando IV lo fece trasformare in Caserma di Cavalleria, il cosiddetto "Quartiere delle Reali Guardie del Corpo". All'inizio del secolo si accasermarono le Regie Guardie... Scuola di Formazione Roma La Scuola di ROMA - Via di Brava è attiva dal 1992 e si estende su una superficie di 130.000 mq. Per mandato istituzionale organizza e svolge corsi di formazione iniziale e di aggiornamento a tutto il personale dell'Amministrazione penitenziaria. La Scuola è sede di Seminari, Convegni interprofessio... Scuola di Formazione San Pietro Clarenza La Scuola di Formazione di San Pietro Clarenza occupa un complesso immobiliare composto da dieci corpi di fabbrica, originariamente realizzato per il Ministero degli interni, che è stato acquisito dall'Amministrazione Penitenziaria, in concessione governativa, in data 14 aprile 2003. Il progetto... Scuola di Formazione Sulmona La Scuola di Sulmona ha iniziato la sua attività nel settembre del 1992 L'area dove è situata era adibita fino al 1983 a colonia agricola e successivamente sulla stessa area, è stato realizzato il Centro Sportivo " Fiamme Azzurre" con l'installazione di vari impianti sportivi. Per alcuni anni si son... Scuola di Formazione Verbania Le prime notizie conosciute sulla struttura della Scuola fanno risalire al 1808 le sue origini quando il Decreto 51, relativo all'organizzazione delle Case di Forza, fu istituita a Pallanza una casa di lavoro forzato. Con decreto n. 27 si stabilì a Pallanza il Carcere per i prigionieri di Stato; vi ... | |
| Da: SCUOLE | 10/01/2013 20:52:46 |
| Scuola di Formazione Aversa Il maestoso Castello di Ruggiero II è diventato sede della nuova "Scuola di Formazione e Aggiornamento dell'Amministrazione Penitenziaria", inaugurata il 16 Marzo 2002. Sorto nei pressi della chiesa di Santa Maria a Piazza, nell'area dei Patibulum, come limite settentrionale della terza cerchia di m... Scuola di Formazione Cairo Montenotte Il 17 agosto 1908 la sottoprefettura di Savona stipulava con il Comune di Cairo Montenotte una convenzione con la quale detto Comune cedeva a titolo gratuito un'area di terreno occorrente per la costruzione di un riformatorio governativo. I lavori di costruzione ebbero inizio nel 1909. La guerra mon... Scuola di Formazione Monastir Il 27 settembre 1972 si è avuta la consegna ufficiale della struttura, la cui costruzione era iniziata nel 1968, utilizzata inizialmente come Istituto di rieducazione per minorenni. Dal 1975 al 1983 il complesso è stato gestito dai Padri Terziari Cappuccini dell'Addolorata, con i quali vigeva una co... Scuola di Formazione Parma La Scuola di Parma è ubicata nella storica monumentale Certosa che conserva ancora oggi pregevoli opere d'arte ed una interessante struttura architettonica.. Fondato nel 1285 il monastero subì una serie di trasformazioni in enti assistenziali statali ed enti religiosi. I monaci vi abitarono per 483 ... Scuola di Formazione Portici La Scuola di Portici occupa un antico edificio denominato Palazzo Valle derivato dal nome della famiglia proprietaria. Nel 1787 Ferdinando IV lo fece trasformare in Caserma di Cavalleria, il cosiddetto "Quartiere delle Reali Guardie del Corpo". All'inizio del secolo si accasermarono le Regie Guardie... Scuola di Formazione Roma La Scuola di ROMA - Via di Brava è attiva dal 1992 e si estende su una superficie di 130.000 mq. Per mandato istituzionale organizza e svolge corsi di formazione iniziale e di aggiornamento a tutto il personale dell'Amministrazione penitenziaria. La Scuola è sede di Seminari, Convegni interprofessio... Scuola di Formazione San Pietro Clarenza La Scuola di Formazione di San Pietro Clarenza occupa un complesso immobiliare composto da dieci corpi di fabbrica, originariamente realizzato per il Ministero degli interni, che è stato acquisito dall'Amministrazione Penitenziaria, in concessione governativa, in data 14 aprile 2003. Il progetto... Scuola di Formazione Sulmona La Scuola di Sulmona ha iniziato la sua attività nel settembre del 1992 L'area dove è situata era adibita fino al 1983 a colonia agricola e successivamente sulla stessa area, è stato realizzato il Centro Sportivo " Fiamme Azzurre" con l'installazione di vari impianti sportivi. Per alcuni anni si son... Scuola di Formazione Verbania Le prime notizie conosciute sulla struttura della Scuola fanno risalire al 1808 le sue origini quando il Decreto 51, relativo all'organizzazione delle Case di Forza, fu istituita a Pallanza una casa di lavoro forzato. Con decreto n. 27 si stabilì a Pallanza il Carcere per i prigionieri di Stato; vi ... | |
| Da: SCUOLE | 10/01/2013 20:52:51 |
| Scuola di Formazione Aversa Il maestoso Castello di Ruggiero II è diventato sede della nuova "Scuola di Formazione e Aggiornamento dell'Amministrazione Penitenziaria", inaugurata il 16 Marzo 2002. Sorto nei pressi della chiesa di Santa Maria a Piazza, nell'area dei Patibulum, come limite settentrionale della terza cerchia di m... Scuola di Formazione Cairo Montenotte Il 17 agosto 1908 la sottoprefettura di Savona stipulava con il Comune di Cairo Montenotte una convenzione con la quale detto Comune cedeva a titolo gratuito un'area di terreno occorrente per la costruzione di un riformatorio governativo. I lavori di costruzione ebbero inizio nel 1909. La guerra mon... Scuola di Formazione Monastir Il 27 settembre 1972 si è avuta la consegna ufficiale della struttura, la cui costruzione era iniziata nel 1968, utilizzata inizialmente come Istituto di rieducazione per minorenni. Dal 1975 al 1983 il complesso è stato gestito dai Padri Terziari Cappuccini dell'Addolorata, con i quali vigeva una co... Scuola di Formazione Parma La Scuola di Parma è ubicata nella storica monumentale Certosa che conserva ancora oggi pregevoli opere d'arte ed una interessante struttura architettonica.. Fondato nel 1285 il monastero subì una serie di trasformazioni in enti assistenziali statali ed enti religiosi. I monaci vi abitarono per 483 ... Scuola di Formazione Portici La Scuola di Portici occupa un antico edificio denominato Palazzo Valle derivato dal nome della famiglia proprietaria. Nel 1787 Ferdinando IV lo fece trasformare in Caserma di Cavalleria, il cosiddetto "Quartiere delle Reali Guardie del Corpo". All'inizio del secolo si accasermarono le Regie Guardie... Scuola di Formazione Roma La Scuola di ROMA - Via di Brava è attiva dal 1992 e si estende su una superficie di 130.000 mq. Per mandato istituzionale organizza e svolge corsi di formazione iniziale e di aggiornamento a tutto il personale dell'Amministrazione penitenziaria. La Scuola è sede di Seminari, Convegni interprofessio... Scuola di Formazione San Pietro Clarenza La Scuola di Formazione di San Pietro Clarenza occupa un complesso immobiliare composto da dieci corpi di fabbrica, originariamente realizzato per il Ministero degli interni, che è stato acquisito dall'Amministrazione Penitenziaria, in concessione governativa, in data 14 aprile 2003. Il progetto... Scuola di Formazione Sulmona La Scuola di Sulmona ha iniziato la sua attività nel settembre del 1992 L'area dove è situata era adibita fino al 1983 a colonia agricola e successivamente sulla stessa area, è stato realizzato il Centro Sportivo " Fiamme Azzurre" con l'installazione di vari impianti sportivi. Per alcuni anni si son... Scuola di Formazione Verbania Le prime notizie conosciute sulla struttura della Scuola fanno risalire al 1808 le sue origini quando il Decreto 51, relativo all'organizzazione delle Case di Forza, fu istituita a Pallanza una casa di lavoro forzato. Con decreto n. 27 si stabilì a Pallanza il Carcere per i prigionieri di Stato; vi ... | |
| Da: D.I.A. | 10/01/2013 20:54:31 |
| Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136. (GU n. 290 del 13-12-2012) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione; Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136; Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della citata legge n. 136 del 2010, i quali prevedono che entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi articoli, il Governo puo' apportare disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 159 del 2011; Ritenuto di avvalersi delle facolta' previste dagli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge n. 136 del 2010; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 maggio 2012; Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012; Sulla proposta del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione; E m a n a il seguente decreto legislativo: Capo I Disposizioni correttive in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e di rilascio della documentazione antimafia Art. 1 Modifiche in materia di assistenza legale alla procedura di amministrazione dei beni sequestrati o confiscati 1. All'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca l'opportunita'.». Art. 2 Modifiche in materia di situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa e soggetti sottoposti alla verifica antimafia 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 84, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.»; b) all'articolo 85: 1) al comma 2, lettera d), dopo le parole «di cui all'articolo 2602 del codice civile», sono inserite le seguenti: «e per i gruppi europei di interesse economico»; 2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e societa' di qualunque tipo, anche prive di personalita' giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonche' ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 2-ter. Per le societa' costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa. 2-quater. Per le societa' di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre societa' di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della societa' socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.»; 3) al comma 3, le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater». Art. 3 Validita' della documentazione antimafia 1. All'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di cui all'articolo 88, ha una validita' di sei mesi dalla data dell'acquisizione. 2. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di cui all'articolo 92, ha una validita' di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le modificazioni di cui al comma 3.». Art. 4 Modifiche in materia di comunicazioni e informazione antimafia 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 87, comma 1, sono soppresse le parole da «, ovvero, se richiesta» fino a «gli stessi risiedono o hanno sede,», nonche' l'ultimo periodo; b) all'articolo 88: 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «non emerge» sono inserite le seguenti: «, a carico dei soggetti ivi censiti,»; 2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della Banca dati e' eseguita per un soggetto che risulti non censito.»; c) all'articolo 91: 1) al comma 4, la lettera e) e' soppressa; 2) al comma 5, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Per le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3.»; 3) al comma 6, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689»; 4) dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente: «7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, e' tempestivamente comunicata anche in via telematica: a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1; b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia; c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento; d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia interdittiva; e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia; f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; g) all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per le finalita' previste dall'articolo 5-ter del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti; i) al Ministero dello sviluppo economico; l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti e' stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.». Art. 5 Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 92: 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «non emerge» sono inserite le seguenti: «, a carico dei soggetti ivi censiti,»; 2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il prefetto procede con le stesse modalita' quando la consultazione della Banca dati e' eseguita per un soggetto che risulti non censito.»; b) all'articolo 93, il comma 6 e' abrogato. Art. 6 Disposizioni concernenti i collegamenti informatici o telematici utilizzabili in attesa della realizzazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia 1. All'articolo 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2-bis, e' sostituito dal seguente: «2-bis. Fino all'attivazione della banca dati, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo dei regolamenti di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, acquisiscono d'ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le prefetture utilizzano il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma 6, nonche' i collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i termini di cui agli articoli 88 e 92.». Art. 7 Modifiche concernenti la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata 1. All'articolo 114 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.». Capo II Disposizioni transitorie e di coordinamento Art. 8 Ulteriori disposizioni di coordinamento e correzioni formali 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) agli articoli, 84, comma 3, 92, comma 2, 93, comma 4, 94, commi 1 e 2, 95, commi 1 e 3, le parole «articolo, 91, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 91, comma 6»; b) all'articolo 101, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Salvo che la legge disponga diversamente, l'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, puo' deliberare di avvalersi, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica della commissione straordinaria per la gestione dell'ente, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.»; c) all'articolo 108, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche' del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Il personale dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato opera nell'ambito delle articolazioni centrali della D.I.A. per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, anche in relazione a quanto previsto dal comma 3, nonche' per l'attivita' di analisi sullo scambio delle informazioni di interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attivita' organizzate per il traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze sono definiti i contingenti di personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato che opera nell'ambito della D.I.A., nonche' le modalita' attuative di individuazione, di assegnazione e di impiego del medesimo personale.»; d) all'articolo 116, comma 4, le parole: «1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e» sono soppresse. Art. 9 Disposizioni concernenti l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e conseguenti abrogazioni 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 119, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e correttive adottate ai sensi degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136.»; b) all'articolo 120, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490; b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; c) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.». Art. 10 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 novembre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Cancellieri, Ministro dell'interno Severino, Ministro della giustizia Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Visto, il Guardasigilli: Severino | |
| Da: D.I.A. | 10/01/2013 20:54:37 |
| Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136. (GU n. 290 del 13-12-2012) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione; Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136; Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della citata legge n. 136 del 2010, i quali prevedono che entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi articoli, il Governo puo' apportare disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 159 del 2011; Ritenuto di avvalersi delle facolta' previste dagli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge n. 136 del 2010; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 maggio 2012; Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012; Sulla proposta del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione; E m a n a il seguente decreto legislativo: Capo I Disposizioni correttive in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e di rilascio della documentazione antimafia Art. 1 Modifiche in materia di assistenza legale alla procedura di amministrazione dei beni sequestrati o confiscati 1. All'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca l'opportunita'.». Art. 2 Modifiche in materia di situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa e soggetti sottoposti alla verifica antimafia 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 84, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.»; b) all'articolo 85: 1) al comma 2, lettera d), dopo le parole «di cui all'articolo 2602 del codice civile», sono inserite le seguenti: «e per i gruppi europei di interesse economico»; 2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e societa' di qualunque tipo, anche prive di personalita' giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonche' ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 2-ter. Per le societa' costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa. 2-quater. Per le societa' di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre societa' di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della societa' socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.»; 3) al comma 3, le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater». Art. 3 Validita' della documentazione antimafia 1. All'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di cui all'articolo 88, ha una validita' di sei mesi dalla data dell'acquisizione. 2. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di cui all'articolo 92, ha una validita' di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le modificazioni di cui al comma 3.». Art. 4 Modifiche in materia di comunicazioni e informazione antimafia 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 87, comma 1, sono soppresse le parole da «, ovvero, se richiesta» fino a «gli stessi risiedono o hanno sede,», nonche' l'ultimo periodo; b) all'articolo 88: 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «non emerge» sono inserite le seguenti: «, a carico dei soggetti ivi censiti,»; 2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della Banca dati e' eseguita per un soggetto che risulti non censito.»; c) all'articolo 91: 1) al comma 4, la lettera e) e' soppressa; 2) al comma 5, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Per le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3.»; 3) al comma 6, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689»; 4) dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente: «7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, e' tempestivamente comunicata anche in via telematica: a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1; b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia; c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento; d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia interdittiva; e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia; f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; g) all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per le finalita' previste dall'articolo 5-ter del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti; i) al Ministero dello sviluppo economico; l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti e' stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.». Art. 5 Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 92: 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «non emerge» sono inserite le seguenti: «, a carico dei soggetti ivi censiti,»; 2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il prefetto procede con le stesse modalita' quando la consultazione della Banca dati e' eseguita per un soggetto che risulti non censito.»; b) all'articolo 93, il comma 6 e' abrogato. Art. 6 Disposizioni concernenti i collegamenti informatici o telematici utilizzabili in attesa della realizzazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia 1. All'articolo 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2-bis, e' sostituito dal seguente: «2-bis. Fino all'attivazione della banca dati, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo dei regolamenti di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, acquisiscono d'ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le prefetture utilizzano il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma 6, nonche' i collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i termini di cui agli articoli 88 e 92.». Art. 7 Modifiche concernenti la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata 1. All'articolo 114 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.». Capo II Disposizioni transitorie e di coordinamento Art. 8 Ulteriori disposizioni di coordinamento e correzioni formali 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) agli articoli, 84, comma 3, 92, comma 2, 93, comma 4, 94, commi 1 e 2, 95, commi 1 e 3, le parole «articolo, 91, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 91, comma 6»; b) all'articolo 101, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Salvo che la legge disponga diversamente, l'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, puo' deliberare di avvalersi, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica della commissione straordinaria per la gestione dell'ente, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.»; c) all'articolo 108, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche' del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Il personale dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato opera nell'ambito delle articolazioni centrali della D.I.A. per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, anche in relazione a quanto previsto dal comma 3, nonche' per l'attivita' di analisi sullo scambio delle informazioni di interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attivita' organizzate per il traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze sono definiti i contingenti di personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato che opera nell'ambito della D.I.A., nonche' le modalita' attuative di individuazione, di assegnazione e di impiego del medesimo personale.»; d) all'articolo 116, comma 4, le parole: «1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e» sono soppresse. Art. 9 Disposizioni concernenti l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e conseguenti abrogazioni 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 119, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e correttive adottate ai sensi degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136.»; b) all'articolo 120, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490; b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; c) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.». Art. 10 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 novembre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Cancellieri, Ministro dell'interno Severino, Ministro della giustizia Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Visto, il Guardasigilli: Severino | |
| Da: D.I.A. | 10/01/2013 20:54:44 |
| Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136. (GU n. 290 del 13-12-2012) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione; Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136; Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della citata legge n. 136 del 2010, i quali prevedono che entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi articoli, il Governo puo' apportare disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 159 del 2011; Ritenuto di avvalersi delle facolta' previste dagli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge n. 136 del 2010; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 maggio 2012; Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012; Sulla proposta del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione; E m a n a il seguente decreto legislativo: Capo I Disposizioni correttive in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e di rilascio della documentazione antimafia Art. 1 Modifiche in materia di assistenza legale alla procedura di amministrazione dei beni sequestrati o confiscati 1. All'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca l'opportunita'.». Art. 2 Modifiche in materia di situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa e soggetti sottoposti alla verifica antimafia 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 84, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.»; b) all'articolo 85: 1) al comma 2, lettera d), dopo le parole «di cui all'articolo 2602 del codice civile», sono inserite le seguenti: «e per i gruppi europei di interesse economico»; 2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e societa' di qualunque tipo, anche prive di personalita' giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonche' ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 2-ter. Per le societa' costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa. 2-quater. Per le societa' di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre societa' di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della societa' socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.»; 3) al comma 3, le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater». Art. 3 Validita' della documentazione antimafia 1. All'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di cui all'articolo 88, ha una validita' di sei mesi dalla data dell'acquisizione. 2. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di cui all'articolo 92, ha una validita' di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le modificazioni di cui al comma 3.». Art. 4 Modifiche in materia di comunicazioni e informazione antimafia 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 87, comma 1, sono soppresse le parole da «, ovvero, se richiesta» fino a «gli stessi risiedono o hanno sede,», nonche' l'ultimo periodo; b) all'articolo 88: 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «non emerge» sono inserite le seguenti: «, a carico dei soggetti ivi censiti,»; 2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della Banca dati e' eseguita per un soggetto che risulti non censito.»; c) all'articolo 91: 1) al comma 4, la lettera e) e' soppressa; 2) al comma 5, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Per le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3.»; 3) al comma 6, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689»; 4) dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente: «7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, e' tempestivamente comunicata anche in via telematica: a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1; b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia; c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento; d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia interdittiva; e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia; f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; g) all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per le finalita' previste dall'articolo 5-ter del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti; i) al Ministero dello sviluppo economico; l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti e' stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.». Art. 5 Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 92: 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «non emerge» sono inserite le seguenti: «, a carico dei soggetti ivi censiti,»; 2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il prefetto procede con le stesse modalita' quando la consultazione della Banca dati e' eseguita per un soggetto che risulti non censito.»; b) all'articolo 93, il comma 6 e' abrogato. Art. 6 Disposizioni concernenti i collegamenti informatici o telematici utilizzabili in attesa della realizzazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia 1. All'articolo 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2-bis, e' sostituito dal seguente: «2-bis. Fino all'attivazione della banca dati, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo dei regolamenti di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, acquisiscono d'ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le prefetture utilizzano il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma 6, nonche' i collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i termini di cui agli articoli 88 e 92.». Art. 7 Modifiche concernenti la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata 1. All'articolo 114 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.». Capo II Disposizioni transitorie e di coordinamento Art. 8 Ulteriori disposizioni di coordinamento e correzioni formali 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) agli articoli, 84, comma 3, 92, comma 2, 93, comma 4, 94, commi 1 e 2, 95, commi 1 e 3, le parole «articolo, 91, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 91, comma 6»; b) all'articolo 101, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Salvo che la legge disponga diversamente, l'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, puo' deliberare di avvalersi, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica della commissione straordinaria per la gestione dell'ente, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.»; c) all'articolo 108, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche' del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Il personale dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato opera nell'ambito delle articolazioni centrali della D.I.A. per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, anche in relazione a quanto previsto dal comma 3, nonche' per l'attivita' di analisi sullo scambio delle informazioni di interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attivita' organizzate per il traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze sono definiti i contingenti di personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato che opera nell'ambito della D.I.A., nonche' le modalita' attuative di individuazione, di assegnazione e di impiego del medesimo personale.»; d) all'articolo 116, comma 4, le parole: «1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e» sono soppresse. Art. 9 Disposizioni concernenti l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e conseguenti abrogazioni 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 119, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e correttive adottate ai sensi degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136.»; b) all'articolo 120, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490; b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; c) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.». Art. 10 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 novembre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Cancellieri, Ministro dell'interno Severino, Ministro della giustizia Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Visto, il Guardasigilli: Severino | |
| Da: D.I.A. | 10/01/2013 20:54:51 |
| Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136. (GU n. 290 del 13-12-2012) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione; Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136; Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della citata legge n. 136 del 2010, i quali prevedono che entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi articoli, il Governo puo' apportare disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 159 del 2011; Ritenuto di avvalersi delle facolta' previste dagli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge n. 136 del 2010; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 maggio 2012; Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012; Sulla proposta del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione; E m a n a il seguente decreto legislativo: Capo I Disposizioni correttive in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e di rilascio della documentazione antimafia Art. 1 Modifiche in materia di assistenza legale alla procedura di amministrazione dei beni sequestrati o confiscati 1. All'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca l'opportunita'.». Art. 2 Modifiche in materia di situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa e soggetti sottoposti alla verifica antimafia 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 84, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.»; b) all'articolo 85: 1) al comma 2, lettera d), dopo le parole «di cui all'articolo 2602 del codice civile», sono inserite le seguenti: «e per i gruppi europei di interesse economico»; 2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e societa' di qualunque tipo, anche prive di personalita' giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonche' ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 2-ter. Per le societa' costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa. 2-quater. Per le societa' di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre societa' di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della societa' socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.»; 3) al comma 3, le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater». Art. 3 Validita' della documentazione antimafia 1. All'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di cui all'articolo 88, ha una validita' di sei mesi dalla data dell'acquisizione. 2. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di cui all'articolo 92, ha una validita' di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le modificazioni di cui al comma 3.». Art. 4 Modifiche in materia di comunicazioni e informazione antimafia 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 87, comma 1, sono soppresse le parole da «, ovvero, se richiesta» fino a «gli stessi risiedono o hanno sede,», nonche' l'ultimo periodo; b) all'articolo 88: 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «non emerge» sono inserite le seguenti: «, a carico dei soggetti ivi censiti,»; 2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della Banca dati e' eseguita per un soggetto che risulti non censito.»; c) all'articolo 91: 1) al comma 4, la lettera e) e' soppressa; 2) al comma 5, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Per le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3.»; 3) al comma 6, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689»; 4) dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente: «7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, e' tempestivamente comunicata anche in via telematica: a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1; b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia; c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento; d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia interdittiva; e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia; f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; g) all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per le finalita' previste dall'articolo 5-ter del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti; i) al Ministero dello sviluppo economico; l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti e' stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.». Art. 5 Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 92: 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «non emerge» sono inserite le seguenti: «, a carico dei soggetti ivi censiti,»; 2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il prefetto procede con le stesse modalita' quando la consultazione della Banca dati e' eseguita per un soggetto che risulti non censito.»; b) all'articolo 93, il comma 6 e' abrogato. Art. 6 Disposizioni concernenti i collegamenti informatici o telematici utilizzabili in attesa della realizzazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia 1. All'articolo 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2-bis, e' sostituito dal seguente: «2-bis. Fino all'attivazione della banca dati, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo dei regolamenti di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, acquisiscono d'ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le prefetture utilizzano il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma 6, nonche' i collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i termini di cui agli articoli 88 e 92.». Art. 7 Modifiche concernenti la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata 1. All'articolo 114 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.». Capo II Disposizioni transitorie e di coordinamento Art. 8 Ulteriori disposizioni di coordinamento e correzioni formali 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) agli articoli, 84, comma 3, 92, comma 2, 93, comma 4, 94, commi 1 e 2, 95, commi 1 e 3, le parole «articolo, 91, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 91, comma 6»; b) all'articolo 101, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Salvo che la legge disponga diversamente, l'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, puo' deliberare di avvalersi, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica della commissione straordinaria per la gestione dell'ente, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.»; c) all'articolo 108, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche' del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Il personale dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato opera nell'ambito delle articolazioni centrali della D.I.A. per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, anche in relazione a quanto previsto dal comma 3, nonche' per l'attivita' di analisi sullo scambio delle informazioni di interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attivita' organizzate per il traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze sono definiti i contingenti di personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato che opera nell'ambito della D.I.A., nonche' le modalita' attuative di individuazione, di assegnazione e di impiego del medesimo personale.»; d) all'articolo 116, comma 4, le parole: «1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e» sono soppresse. Art. 9 Disposizioni concernenti l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e conseguenti abrogazioni 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 119, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e correttive adottate ai sensi degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136.»; b) all'articolo 120, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490; b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; c) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.». Art. 10 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 novembre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Cancellieri, Ministro dell'interno Severino, Ministro della giustizia Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Visto, il Guardasigilli: Severino | |
| Da: D.I.A. | 10/01/2013 20:54:57 |
| Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136. (GU n. 290 del 13-12-2012) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione; Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136; Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della citata legge n. 136 del 2010, i quali prevedono che entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi articoli, il Governo puo' apportare disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 159 del 2011; Ritenuto di avvalersi delle facolta' previste dagli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge n. 136 del 2010; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 maggio 2012; Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012; Sulla proposta del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione; E m a n a il seguente decreto legislativo: Capo I Disposizioni correttive in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e di rilascio della documentazione antimafia Art. 1 Modifiche in materia di assistenza legale alla procedura di amministrazione dei beni sequestrati o confiscati 1. All'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca l'opportunita'.». Art. 2 Modifiche in materia di situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa e soggetti sottoposti alla verifica antimafia 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 84, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.»; b) all'articolo 85: 1) al comma 2, lettera d), dopo le parole «di cui all'articolo 2602 del codice civile», sono inserite le seguenti: «e per i gruppi europei di interesse economico»; 2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e societa' di qualunque tipo, anche prive di personalita' giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonche' ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 2-ter. Per le societa' costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa. 2-quater. Per le societa' di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre societa' di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della societa' socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.»; 3) al comma 3, le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater». Art. 3 Validita' della documentazione antimafia 1. All'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di cui all'articolo 88, ha una validita' di sei mesi dalla data dell'acquisizione. 2. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di cui all'articolo 92, ha una validita' di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le modificazioni di cui al comma 3.». Art. 4 Modifiche in materia di comunicazioni e informazione antimafia 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 87, comma 1, sono soppresse le parole da «, ovvero, se richiesta» fino a «gli stessi risiedono o hanno sede,», nonche' l'ultimo periodo; b) all'articolo 88: 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «non emerge» sono inserite le seguenti: «, a carico dei soggetti ivi censiti,»; 2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della Banca dati e' eseguita per un soggetto che risulti non censito.»; c) all'articolo 91: 1) al comma 4, la lettera e) e' soppressa; 2) al comma 5, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Per le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3.»; 3) al comma 6, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689»; 4) dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente: «7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, e' tempestivamente comunicata anche in via telematica: a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1; b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia; c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento; d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia interdittiva; e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia; f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; g) all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per le finalita' previste dall'articolo 5-ter del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti; i) al Ministero dello sviluppo economico; l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti e' stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.». Art. 5 Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 92: 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «non emerge» sono inserite le seguenti: «, a carico dei soggetti ivi censiti,»; 2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il prefetto procede con le stesse modalita' quando la consultazione della Banca dati e' eseguita per un soggetto che risulti non censito.»; b) all'articolo 93, il comma 6 e' abrogato. Art. 6 Disposizioni concernenti i collegamenti informatici o telematici utilizzabili in attesa della realizzazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia 1. All'articolo 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2-bis, e' sostituito dal seguente: «2-bis. Fino all'attivazione della banca dati, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo dei regolamenti di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, acquisiscono d'ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le prefetture utilizzano il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma 6, nonche' i collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i termini di cui agli articoli 88 e 92.». Art. 7 Modifiche concernenti la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata 1. All'articolo 114 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.». Capo II Disposizioni transitorie e di coordinamento Art. 8 Ulteriori disposizioni di coordinamento e correzioni formali 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) agli articoli, 84, comma 3, 92, comma 2, 93, comma 4, 94, commi 1 e 2, 95, commi 1 e 3, le parole «articolo, 91, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 91, comma 6»; b) all'articolo 101, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Salvo che la legge disponga diversamente, l'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, puo' deliberare di avvalersi, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica della commissione straordinaria per la gestione dell'ente, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.»; c) all'articolo 108, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche' del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Il personale dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato opera nell'ambito delle articolazioni centrali della D.I.A. per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, anche in relazione a quanto previsto dal comma 3, nonche' per l'attivita' di analisi sullo scambio delle informazioni di interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attivita' organizzate per il traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze sono definiti i contingenti di personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato che opera nell'ambito della D.I.A., nonche' le modalita' attuative di individuazione, di assegnazione e di impiego del medesimo personale.»; d) all'articolo 116, comma 4, le parole: «1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e» sono soppresse. Art. 9 Disposizioni concernenti l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e conseguenti abrogazioni 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 119, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e correttive adottate ai sensi degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136.»; b) all'articolo 120, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490; b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; c) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.». Art. 10 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 novembre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Cancellieri, Ministro dell'interno Severino, Ministro della giustizia Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Visto, il Guardasigilli: Severino | |
| Da: D.I.A. | 10/01/2013 20:55:02 |
| Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136. (GU n. 290 del 13-12-2012) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione; Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136; Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della citata legge n. 136 del 2010, i quali prevedono che entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi articoli, il Governo puo' apportare disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 159 del 2011; Ritenuto di avvalersi delle facolta' previste dagli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge n. 136 del 2010; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 maggio 2012; Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012; Sulla proposta del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione; E m a n a il seguente decreto legislativo: Capo I Disposizioni correttive in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e di rilascio della documentazione antimafia Art. 1 Modifiche in materia di assistenza legale alla procedura di amministrazione dei beni sequestrati o confiscati 1. All'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca l'opportunita'.». Art. 2 Modifiche in materia di situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa e soggetti sottoposti alla verifica antimafia 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 84, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.»; b) all'articolo 85: 1) al comma 2, lettera d), dopo le parole «di cui all'articolo 2602 del codice civile», sono inserite le seguenti: «e per i gruppi europei di interesse economico»; 2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e societa' di qualunque tipo, anche prive di personalita' giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonche' ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 2-ter. Per le societa' costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa. 2-quater. Per le societa' di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre societa' di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della societa' socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.»; 3) al comma 3, le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater». Art. 3 Validita' della documentazione antimafia 1. All'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di cui all'articolo 88, ha una validita' di sei mesi dalla data dell'acquisizione. 2. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di cui all'articolo 92, ha una validita' di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le modificazioni di cui al comma 3.». Art. 4 Modifiche in materia di comunicazioni e informazione antimafia 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 87, comma 1, sono soppresse le parole da «, ovvero, se richiesta» fino a «gli stessi risiedono o hanno sede,», nonche' l'ultimo periodo; b) all'articolo 88: 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «non emerge» sono inserite le seguenti: «, a carico dei soggetti ivi censiti,»; 2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della Banca dati e' eseguita per un soggetto che risulti non censito.»; c) all'articolo 91: 1) al comma 4, la lettera e) e' soppressa; 2) al comma 5, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Per le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3.»; 3) al comma 6, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689»; 4) dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente: «7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, e' tempestivamente comunicata anche in via telematica: a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1; b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia; c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento; d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia interdittiva; e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia; f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; g) all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per le finalita' previste dall'articolo 5-ter del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti; i) al Ministero dello sviluppo economico; l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti e' stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.». Art. 5 Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 92: 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «non emerge» sono inserite le seguenti: «, a carico dei soggetti ivi censiti,»; 2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il prefetto procede con le stesse modalita' quando la consultazione della Banca dati e' eseguita per un soggetto che risulti non censito.»; b) all'articolo 93, il comma 6 e' abrogato. Art. 6 Disposizioni concernenti i collegamenti informatici o telematici utilizzabili in attesa della realizzazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia 1. All'articolo 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2-bis, e' sostituito dal seguente: «2-bis. Fino all'attivazione della banca dati, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo dei regolamenti di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, acquisiscono d'ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le prefetture utilizzano il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma 6, nonche' i collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i termini di cui agli articoli 88 e 92.». Art. 7 Modifiche concernenti la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata 1. All'articolo 114 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.». Capo II Disposizioni transitorie e di coordinamento Art. 8 Ulteriori disposizioni di coordinamento e correzioni formali 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) agli articoli, 84, comma 3, 92, comma 2, 93, comma 4, 94, commi 1 e 2, 95, commi 1 e 3, le parole «articolo, 91, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 91, comma 6»; b) all'articolo 101, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Salvo che la legge disponga diversamente, l'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, puo' deliberare di avvalersi, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica della commissione straordinaria per la gestione dell'ente, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.»; c) all'articolo 108, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche' del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Il personale dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato opera nell'ambito delle articolazioni centrali della D.I.A. per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, anche in relazione a quanto previsto dal comma 3, nonche' per l'attivita' di analisi sullo scambio delle informazioni di interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attivita' organizzate per il traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze sono definiti i contingenti di personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato che opera nell'ambito della D.I.A., nonche' le modalita' attuative di individuazione, di assegnazione e di impiego del medesimo personale.»; d) all'articolo 116, comma 4, le parole: «1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e» sono soppresse. Art. 9 Disposizioni concernenti l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e conseguenti abrogazioni 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 119, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e correttive adottate ai sensi degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136.»; b) all'articolo 120, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490; b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; c) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.». Art. 10 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 novembre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Cancellieri, Ministro dell'interno Severino, Ministro della giustizia Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Visto, il Guardasigilli: Severino | |
| Da: D.I.A. | 10/01/2013 20:55:08 |
| Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136. (GU n. 290 del 13-12-2012) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione; Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136; Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della citata legge n. 136 del 2010, i quali prevedono che entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi articoli, il Governo puo' apportare disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 159 del 2011; Ritenuto di avvalersi delle facolta' previste dagli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge n. 136 del 2010; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 maggio 2012; Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012; Sulla proposta del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione; E m a n a il seguente decreto legislativo: Capo I Disposizioni correttive in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e di rilascio della documentazione antimafia Art. 1 Modifiche in materia di assistenza legale alla procedura di amministrazione dei beni sequestrati o confiscati 1. All'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca l'opportunita'.». Art. 2 Modifiche in materia di situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa e soggetti sottoposti alla verifica antimafia 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 84, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.»; b) all'articolo 85: 1) al comma 2, lettera d), dopo le parole «di cui all'articolo 2602 del codice civile», sono inserite le seguenti: «e per i gruppi europei di interesse economico»; 2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e societa' di qualunque tipo, anche prive di personalita' giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonche' ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 2-ter. Per le societa' costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa. 2-quater. Per le societa' di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre societa' di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della societa' socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.»; 3) al comma 3, le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater». Art. 3 Validita' della documentazione antimafia 1. All'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di cui all'articolo 88, ha una validita' di sei mesi dalla data dell'acquisizione. 2. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di cui all'articolo 92, ha una validita' di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le modificazioni di cui al comma 3.». Art. 4 Modifiche in materia di comunicazioni e informazione antimafia 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 87, comma 1, sono soppresse le parole da «, ovvero, se richiesta» fino a «gli stessi risiedono o hanno sede,», nonche' l'ultimo periodo; b) all'articolo 88: 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «non emerge» sono inserite le seguenti: «, a carico dei soggetti ivi censiti,»; 2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della Banca dati e' eseguita per un soggetto che risulti non censito.»; c) all'articolo 91: 1) al comma 4, la lettera e) e' soppressa; 2) al comma 5, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Per le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3.»; 3) al comma 6, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689»; 4) dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente: «7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, e' tempestivamente comunicata anche in via telematica: a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1; b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia; c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento; d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia interdittiva; e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia; f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; g) all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per le finalita' previste dall'articolo 5-ter del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti; i) al Ministero dello sviluppo economico; l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti e' stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.». Art. 5 Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 92: 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «non emerge» sono inserite le seguenti: «, a carico dei soggetti ivi censiti,»; 2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il prefetto procede con le stesse modalita' quando la consultazione della Banca dati e' eseguita per un soggetto che risulti non censito.»; b) all'articolo 93, il comma 6 e' abrogato. Art. 6 Disposizioni concernenti i collegamenti informatici o telematici utilizzabili in attesa della realizzazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia 1. All'articolo 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2-bis, e' sostituito dal seguente: «2-bis. Fino all'attivazione della banca dati, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo dei regolamenti di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, acquisiscono d'ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le prefetture utilizzano il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma 6, nonche' i collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i termini di cui agli articoli 88 e 92.». Art. 7 Modifiche concernenti la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata 1. All'articolo 114 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.». Capo II Disposizioni transitorie e di coordinamento Art. 8 Ulteriori disposizioni di coordinamento e correzioni formali 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) agli articoli, 84, comma 3, 92, comma 2, 93, comma 4, 94, commi 1 e 2, 95, commi 1 e 3, le parole «articolo, 91, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 91, comma 6»; b) all'articolo 101, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Salvo che la legge disponga diversamente, l'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, puo' deliberare di avvalersi, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica della commissione straordinaria per la gestione dell'ente, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.»; c) all'articolo 108, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche' del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Il personale dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato opera nell'ambito delle articolazioni centrali della D.I.A. per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, anche in relazione a quanto previsto dal comma 3, nonche' per l'attivita' di analisi sullo scambio delle informazioni di interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attivita' organizzate per il traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze sono definiti i contingenti di personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato che opera nell'ambito della D.I.A., nonche' le modalita' attuative di individuazione, di assegnazione e di impiego del medesimo personale.»; d) all'articolo 116, comma 4, le parole: «1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e» sono soppresse. Art. 9 Disposizioni concernenti l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e conseguenti abrogazioni 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 119, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e correttive adottate ai sensi degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136.»; b) all'articolo 120, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490; b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; c) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.». Art. 10 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 novembre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Cancellieri, Ministro dell'interno Severino, Ministro della giustizia Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Visto, il Guardasigilli: Severino | |
| Da: X LA REDAZIONE | 10/01/2013 20:57:38 |
| è possibile bannare questo esaurito mentale? | |
| Da: Sante parole | 10/01/2013 21:06:02 |
| Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136. (GU n. 290 del 13-12-2012) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione; Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136; Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della citata legge n. 136 del 2010, i quali prevedono che entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi articoli, il Governo puo' apportare disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 159 del 2011; Ritenuto di avvalersi delle facolta' previste dagli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge n. 136 del 2010; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 maggio 2012; Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012; Sulla proposta del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione; E m a n a il seguente decreto legislativo: Capo I Disposizioni correttive in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e di rilascio della documentazione antimafia Art. 1 Modifiche in materia di assistenza legale alla procedura di amministrazione dei beni sequestrati o confiscati 1. All'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente: �«1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca l'opportunita'.�». Art. 2 Modifiche in materia di situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa e soggetti sottoposti alla verifica antimafia 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 84, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: �«4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.�»; b) all'articolo 85: 1) al comma 2, lettera d), dopo le parole �«di cui all'articolo 2602 del codice civile�», sono inserite le seguenti: �«e per i gruppi europei di interesse economico�»; 2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: �«2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e societa' di qualunque tipo, anche prive di personalita' giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonche' ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 2-ter. Per le societa' costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa. 2-quater. Per le societa' di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre societa' di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della societa' socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.�»; 3) al comma 3, le parole �«commi 1 e 2�» sono sostituite dalle seguenti: �«commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater�». Art. 3 Validita' della documentazione antimafia 1. All'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: �«1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di cui all'articolo 88, ha una validita' di sei mesi dalla data dell'acquisizione. 2. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di cui all'articolo 92, ha una validita' di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le modificazioni di cui al comma 3.�». Art. 4 Modifiche in materia di comunicazioni e informazione antimafia 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 87, comma 1, sono soppresse le parole da �«, ovvero, se richiesta�» fino a �«gli stessi risiedono o hanno sede,�», nonche' l'ultimo periodo; b) all'articolo 88: 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole �«non emerge�» sono inserite le seguenti: �«, a carico dei soggetti ivi censiti,�»; 2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: �«3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della Banca dati e' eseguita per un soggetto che risulti non censito.�»; c) all'articolo 91: 1) al comma 4, la lettera e) e' soppressa; 2) al comma 5, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: �«Per le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3.�»; 3) al comma 6, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: �«, nonche' dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689�»; 4) dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente: �«7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, e' tempestivamente comunicata anche in via telematica: a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1; b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia; c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento; d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia interdittiva; e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia; f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; g) all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per le finalita' previste dall'articolo 5-ter del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti; i) al Ministero dello sviluppo economico; l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti e' stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.�». Art. 5 Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 92: 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole �«non emerge�» sono inserite le seguenti: �«, a carico dei soggetti ivi censiti,�»; 2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: �«Il prefetto procede con le stesse modalita' quando la consultazione della Banca dati e' eseguita per un soggetto che risulti non censito.�»; b) all'articolo 93, il comma 6 e' abrogato. Art. 6 Disposizioni concernenti i collegamenti informatici o telematici utilizzabili in attesa della realizzazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia 1. All'articolo 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2-bis, e' sostituito dal seguente: �«2-bis. Fino all'attivazione della banca dati, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo dei regolamenti di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, acquisiscono d'ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le prefetture utilizzano il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1�° aprile 1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma 6, nonche' i collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i termini di cui agli articoli 88 e 92.�». Art. 7 Modifiche concernenti la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata 1. All'articolo 114 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente: �«2. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.�». Capo II Disposizioni transitorie e di coordinamento Art. 8 Ulteriori disposizioni di coordinamento e correzioni formali 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) agli articoli, 84, comma 3, 92, comma 2, 93, comma 4, 94, commi 1 e 2, 95, commi 1 e 3, le parole �«articolo, 91, comma 7�» sono sostituite dalle seguenti: �«articolo 91, comma 6�»; b) all'articolo 101, il comma 1 e' sostituito dal seguente: �«1. Salvo che la legge disponga diversamente, l'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, puo' deliberare di avvalersi, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica della commissione straordinaria per la gestione dell'ente, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.�»; c) all'articolo 108, il comma 8 e' sostituito dal seguente: �«8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche' del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Il personale dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato opera nell'ambito delle articolazioni centrali della D.I.A. per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, anche in relazione a quanto previsto dal comma 3, nonche' per l'attivita' di analisi sullo scambio delle informazioni di interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attivita' organizzate per il traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze sono definiti i contingenti di personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato che opera nell'ambito della D.I.A., nonche' le modalita' attuative di individuazione, di assegnazione e di impiego del medesimo personale.�»; d) all'articolo 116, comma 4, le parole: �«1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e�» sono soppresse. Art. 9 Disposizioni concernenti l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e conseguenti abrogazioni 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 119, il comma 1 e' sostituito dal seguente: �«1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e correttive adottate ai sensi degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136.�»; b) all'articolo 120, il comma 2 e' sostituito dal seguente: �«2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490; b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; c) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.�». Art. 10 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 novembre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Cancellieri, Ministro dell'interno Severino, Ministro della giustizia Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Visto, il Guardasigilli: Severino | |
| Da: ................... | 10/01/2013 21:18:30 |
| CHE GENTE INUTILE MA PERCHE' NON VI CURATE? | |
| Da: ............... | 10/01/2013 21:19:40 |
| ma perchè non li bannate? | |
| Da: .............................. | 10/01/2013 21:27:45 |
| alla fine gli idonei sono stati giustizziati? | |
| Da: ................... | 10/01/2013 21:28:31 |
| non ho capito e tu? | |
| Da: mah mah | 10/01/2013 21:29:58 |
| chi ha capito qualcosa? è finita? chi ha vinto? | |
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