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Polizia Penitenziaria - 271 VICE ISPETTORI -
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| Da: Agente scelto | 10/01/2013 20:16:48 |
| Ha sede a Roma, ma, per le attività formative decentrate, si avvale di Uffici per la formazione in sedici regioni presso i Provveditorati dell'Amministrazione Penitenziaria e di nove scuole dislocate nel territorio nazionale. È la prima e unica scuola in Italia per l'alta formazione e la specializzazione dei dirigenti e dei quadri direttivi dell'Amministrazione Penitenziaria, oltre che dei funzionari della Polizia Penitenziaria. Infatti, con l'istituzione dei ruoli direttivi e dirigenziali del Corpo di polizia penitenziaria, avvenuta con Decreto legislativo 21 giugno 2000, n. 146, è stata attribuita all'ISSP la formazione iniziale, di aggiornamento e di specializzazione per i ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di Polizia Penitenziaria, attraverso corsi teorico-pratici. Il mantenimento e l'accrescimento delle competenze professionali dei profili direttivi del Corpo di Polizia penitenziaria è all'attenzione costante dell'ISSP che promuove e organizza la loro partecipazione a percorsi formativi interprofessionali volti a favorire l'integrazione tra operatori penitenziari, in particolare tra le figure apicali a capo dei servizi penitenziari e a capo delle Aree. Per ciò che attiene alla mission dell'ISSP, il complesso mandato si può riassumere nelle seguenti parole-chiave: formazione, ricerca, valutazione, innovazione. La nascita dell'Istituto Superiore è frutto di un percorso culturale e politico che riconosce la specificità del settore penitenziario su altri ambiti della Pubblica Amministrazione. Sin dalle origini l'ISSP svolge importanti funzioni d'indagine e ricerca su problematiche penitenziarie, di valorizzazione delle esperienze del settore penitenziario, anche in tema di cultura giuridico-penitenziaria, di sviluppo di metodologie e modelli di organizzazione del trattamento dei condannati e internati. Su questa scia importante è la valorizzazione delle best practises, agite in ambito penitenziario sull'intero territorio nazionale. Peraltro, le più rilevanti attività di ricerca e formazione sono diffuse con monografie nei Quaderni ISSP. Senza dubbio, l'impronta di ente deputato alla ricerca, all'analisi e all'approfondimento lo rende uno dei maggiori propulsori per l'innovazione in campo penitenziario, non solo nei processi organizzativi interni ai servizi penitenziari, ma anche nelle modalità di conduzione dell'esperienza detentiva. Dal punto di vista logistico l'Istituto Superiore dispone di un'ottima capacità di ricezione di corsisti per la formazione in sede, con aule dotate di strumentazioni didattiche d'avanguardia, strumentazioni per video-conferenza, postazioni per traduzioni simultanee, aule informatiche, una biblioteca specialistica, un centinaio di stanze singole dotate di comfort, una mensa, un bar, una palestra attrezzata, un poligono di tiro. Sotto il profilo formativo, tra i numerosi impegni dell'Istituto Superiore nei diversi settori di intervento, si segnalano i corsi per Commissari e Vice Commissari, della durata di un anno. 1° Corso RDS per 5 Commissari e 45 Vice Commissari del ruolo direttivo speciale (2002/2003) 2° Corso RDS per 65 Vice Commissari del ruolo direttivo speciale (2004/2005) 1° Corso RDO per 164 Vice Commissari del ruolo direttivo ordinario (2005/2006) 3° Corso RDS per 36 Vice Commissari del ruolo direttivo speciale (2006/2007) 2° Corso RDO per 145 Vice Commissari del ruolo direttivo ordinario (2010/2011) Dopo l'estate è ripresa attivamente l'attività corsi per Dirigenti e Funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria su argomenti di vario genere, oltre che interessanti e stimolanti novità , sia sul piano formativo sia su quello organizzativo dell'ISSP, di cui si anticipa qualche contenuto. - Corso Dirigenti - Corso Funzionari (capi area) - Benessere organizzativo - G.O.M. - Cerimoniale Degni di nota sono le iniziative di respiro internazionale, come la partecipazione a seminari CEPOL e l'ospitalità ad appartenenti a realtà penitenziarie straniere. Nel mese di settembre, la struttura di Via Barellai ha, infatti, accolto una delegazione brasiliana e francese con un'intensa attività seminaristica. logo con descrizione | |
| Da: Agente scelto | 10/01/2013 20:16:54 |
| Ha sede a Roma, ma, per le attività formative decentrate, si avvale di Uffici per la formazione in sedici regioni presso i Provveditorati dell'Amministrazione Penitenziaria e di nove scuole dislocate nel territorio nazionale. È la prima e unica scuola in Italia per l'alta formazione e la specializzazione dei dirigenti e dei quadri direttivi dell'Amministrazione Penitenziaria, oltre che dei funzionari della Polizia Penitenziaria. Infatti, con l'istituzione dei ruoli direttivi e dirigenziali del Corpo di polizia penitenziaria, avvenuta con Decreto legislativo 21 giugno 2000, n. 146, è stata attribuita all'ISSP la formazione iniziale, di aggiornamento e di specializzazione per i ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di Polizia Penitenziaria, attraverso corsi teorico-pratici. Il mantenimento e l'accrescimento delle competenze professionali dei profili direttivi del Corpo di Polizia penitenziaria è all'attenzione costante dell'ISSP che promuove e organizza la loro partecipazione a percorsi formativi interprofessionali volti a favorire l'integrazione tra operatori penitenziari, in particolare tra le figure apicali a capo dei servizi penitenziari e a capo delle Aree. Per ciò che attiene alla mission dell'ISSP, il complesso mandato si può riassumere nelle seguenti parole-chiave: formazione, ricerca, valutazione, innovazione. La nascita dell'Istituto Superiore è frutto di un percorso culturale e politico che riconosce la specificità del settore penitenziario su altri ambiti della Pubblica Amministrazione. Sin dalle origini l'ISSP svolge importanti funzioni d'indagine e ricerca su problematiche penitenziarie, di valorizzazione delle esperienze del settore penitenziario, anche in tema di cultura giuridico-penitenziaria, di sviluppo di metodologie e modelli di organizzazione del trattamento dei condannati e internati. Su questa scia importante è la valorizzazione delle best practises, agite in ambito penitenziario sull'intero territorio nazionale. Peraltro, le più rilevanti attività di ricerca e formazione sono diffuse con monografie nei Quaderni ISSP. Senza dubbio, l'impronta di ente deputato alla ricerca, all'analisi e all'approfondimento lo rende uno dei maggiori propulsori per l'innovazione in campo penitenziario, non solo nei processi organizzativi interni ai servizi penitenziari, ma anche nelle modalità di conduzione dell'esperienza detentiva. Dal punto di vista logistico l'Istituto Superiore dispone di un'ottima capacità di ricezione di corsisti per la formazione in sede, con aule dotate di strumentazioni didattiche d'avanguardia, strumentazioni per video-conferenza, postazioni per traduzioni simultanee, aule informatiche, una biblioteca specialistica, un centinaio di stanze singole dotate di comfort, una mensa, un bar, una palestra attrezzata, un poligono di tiro. Sotto il profilo formativo, tra i numerosi impegni dell'Istituto Superiore nei diversi settori di intervento, si segnalano i corsi per Commissari e Vice Commissari, della durata di un anno. 1° Corso RDS per 5 Commissari e 45 Vice Commissari del ruolo direttivo speciale (2002/2003) 2° Corso RDS per 65 Vice Commissari del ruolo direttivo speciale (2004/2005) 1° Corso RDO per 164 Vice Commissari del ruolo direttivo ordinario (2005/2006) 3° Corso RDS per 36 Vice Commissari del ruolo direttivo speciale (2006/2007) 2° Corso RDO per 145 Vice Commissari del ruolo direttivo ordinario (2010/2011) Dopo l'estate è ripresa attivamente l'attività corsi per Dirigenti e Funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria su argomenti di vario genere, oltre che interessanti e stimolanti novità , sia sul piano formativo sia su quello organizzativo dell'ISSP, di cui si anticipa qualche contenuto. - Corso Dirigenti - Corso Funzionari (capi area) - Benessere organizzativo - G.O.M. - Cerimoniale Degni di nota sono le iniziative di respiro internazionale, come la partecipazione a seminari CEPOL e l'ospitalità ad appartenenti a realtà penitenziarie straniere. Nel mese di settembre, la struttura di Via Barellai ha, infatti, accolto una delegazione brasiliana e francese con un'intensa attività seminaristica. logo con descrizione | |
| Da: Agente scelto | 10/01/2013 20:17:04 |
| Ha sede a Roma, ma, per le attività formative decentrate, si avvale di Uffici per la formazione in sedici regioni presso i Provveditorati dell'Amministrazione Penitenziaria e di nove scuole dislocate nel territorio nazionale. È la prima e unica scuola in Italia per l'alta formazione e la specializzazione dei dirigenti e dei quadri direttivi dell'Amministrazione Penitenziaria, oltre che dei funzionari della Polizia Penitenziaria. Infatti, con l'istituzione dei ruoli direttivi e dirigenziali del Corpo di polizia penitenziaria, avvenuta con Decreto legislativo 21 giugno 2000, n. 146, è stata attribuita all'ISSP la formazione iniziale, di aggiornamento e di specializzazione per i ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di Polizia Penitenziaria, attraverso corsi teorico-pratici. Il mantenimento e l'accrescimento delle competenze professionali dei profili direttivi del Corpo di Polizia penitenziaria è all'attenzione costante dell'ISSP che promuove e organizza la loro partecipazione a percorsi formativi interprofessionali volti a favorire l'integrazione tra operatori penitenziari, in particolare tra le figure apicali a capo dei servizi penitenziari e a capo delle Aree. Per ciò che attiene alla mission dell'ISSP, il complesso mandato si può riassumere nelle seguenti parole-chiave: formazione, ricerca, valutazione, innovazione. La nascita dell'Istituto Superiore è frutto di un percorso culturale e politico che riconosce la specificità del settore penitenziario su altri ambiti della Pubblica Amministrazione. Sin dalle origini l'ISSP svolge importanti funzioni d'indagine e ricerca su problematiche penitenziarie, di valorizzazione delle esperienze del settore penitenziario, anche in tema di cultura giuridico-penitenziaria, di sviluppo di metodologie e modelli di organizzazione del trattamento dei condannati e internati. Su questa scia importante è la valorizzazione delle best practises, agite in ambito penitenziario sull'intero territorio nazionale. Peraltro, le più rilevanti attività di ricerca e formazione sono diffuse con monografie nei Quaderni ISSP. Senza dubbio, l'impronta di ente deputato alla ricerca, all'analisi e all'approfondimento lo rende uno dei maggiori propulsori per l'innovazione in campo penitenziario, non solo nei processi organizzativi interni ai servizi penitenziari, ma anche nelle modalità di conduzione dell'esperienza detentiva. Dal punto di vista logistico l'Istituto Superiore dispone di un'ottima capacità di ricezione di corsisti per la formazione in sede, con aule dotate di strumentazioni didattiche d'avanguardia, strumentazioni per video-conferenza, postazioni per traduzioni simultanee, aule informatiche, una biblioteca specialistica, un centinaio di stanze singole dotate di comfort, una mensa, un bar, una palestra attrezzata, un poligono di tiro. Sotto il profilo formativo, tra i numerosi impegni dell'Istituto Superiore nei diversi settori di intervento, si segnalano i corsi per Commissari e Vice Commissari, della durata di un anno. 1° Corso RDS per 5 Commissari e 45 Vice Commissari del ruolo direttivo speciale (2002/2003) 2° Corso RDS per 65 Vice Commissari del ruolo direttivo speciale (2004/2005) 1° Corso RDO per 164 Vice Commissari del ruolo direttivo ordinario (2005/2006) 3° Corso RDS per 36 Vice Commissari del ruolo direttivo speciale (2006/2007) 2° Corso RDO per 145 Vice Commissari del ruolo direttivo ordinario (2010/2011) Dopo l'estate è ripresa attivamente l'attività corsi per Dirigenti e Funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria su argomenti di vario genere, oltre che interessanti e stimolanti novità , sia sul piano formativo sia su quello organizzativo dell'ISSP, di cui si anticipa qualche contenuto. - Corso Dirigenti - Corso Funzionari (capi area) - Benessere organizzativo - G.O.M. - Cerimoniale Degni di nota sono le iniziative di respiro internazionale, come la partecipazione a seminari CEPOL e l'ospitalità ad appartenenti a realtà penitenziarie straniere. Nel mese di settembre, la struttura di Via Barellai ha, infatti, accolto una delegazione brasiliana e francese con un'intensa attività seminaristica. logo con descrizione | |
| Da: Agente scelto | 10/01/2013 20:17:15 |
| Ha sede a Roma, ma, per le attività formative decentrate, si avvale di Uffici per la formazione in sedici regioni presso i Provveditorati dell'Amministrazione Penitenziaria e di nove scuole dislocate nel territorio nazionale. È la prima e unica scuola in Italia per l'alta formazione e la specializzazione dei dirigenti e dei quadri direttivi dell'Amministrazione Penitenziaria, oltre che dei funzionari della Polizia Penitenziaria. Infatti, con l'istituzione dei ruoli direttivi e dirigenziali del Corpo di polizia penitenziaria, avvenuta con Decreto legislativo 21 giugno 2000, n. 146, è stata attribuita all'ISSP la formazione iniziale, di aggiornamento e di specializzazione per i ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di Polizia Penitenziaria, attraverso corsi teorico-pratici. Il mantenimento e l'accrescimento delle competenze professionali dei profili direttivi del Corpo di Polizia penitenziaria è all'attenzione costante dell'ISSP che promuove e organizza la loro partecipazione a percorsi formativi interprofessionali volti a favorire l'integrazione tra operatori penitenziari, in particolare tra le figure apicali a capo dei servizi penitenziari e a capo delle Aree. Per ciò che attiene alla mission dell'ISSP, il complesso mandato si può riassumere nelle seguenti parole-chiave: formazione, ricerca, valutazione, innovazione. La nascita dell'Istituto Superiore è frutto di un percorso culturale e politico che riconosce la specificità del settore penitenziario su altri ambiti della Pubblica Amministrazione. Sin dalle origini l'ISSP svolge importanti funzioni d'indagine e ricerca su problematiche penitenziarie, di valorizzazione delle esperienze del settore penitenziario, anche in tema di cultura giuridico-penitenziaria, di sviluppo di metodologie e modelli di organizzazione del trattamento dei condannati e internati. Su questa scia importante è la valorizzazione delle best practises, agite in ambito penitenziario sull'intero territorio nazionale. Peraltro, le più rilevanti attività di ricerca e formazione sono diffuse con monografie nei Quaderni ISSP. Senza dubbio, l'impronta di ente deputato alla ricerca, all'analisi e all'approfondimento lo rende uno dei maggiori propulsori per l'innovazione in campo penitenziario, non solo nei processi organizzativi interni ai servizi penitenziari, ma anche nelle modalità di conduzione dell'esperienza detentiva. Dal punto di vista logistico l'Istituto Superiore dispone di un'ottima capacità di ricezione di corsisti per la formazione in sede, con aule dotate di strumentazioni didattiche d'avanguardia, strumentazioni per video-conferenza, postazioni per traduzioni simultanee, aule informatiche, una biblioteca specialistica, un centinaio di stanze singole dotate di comfort, una mensa, un bar, una palestra attrezzata, un poligono di tiro. Sotto il profilo formativo, tra i numerosi impegni dell'Istituto Superiore nei diversi settori di intervento, si segnalano i corsi per Commissari e Vice Commissari, della durata di un anno. 1° Corso RDS per 5 Commissari e 45 Vice Commissari del ruolo direttivo speciale (2002/2003) 2° Corso RDS per 65 Vice Commissari del ruolo direttivo speciale (2004/2005) 1° Corso RDO per 164 Vice Commissari del ruolo direttivo ordinario (2005/2006) 3° Corso RDS per 36 Vice Commissari del ruolo direttivo speciale (2006/2007) 2° Corso RDO per 145 Vice Commissari del ruolo direttivo ordinario (2010/2011) Dopo l'estate è ripresa attivamente l'attività corsi per Dirigenti e Funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria su argomenti di vario genere, oltre che interessanti e stimolanti novità , sia sul piano formativo sia su quello organizzativo dell'ISSP, di cui si anticipa qualche contenuto. - Corso Dirigenti - Corso Funzionari (capi area) - Benessere organizzativo - G.O.M. - Cerimoniale Degni di nota sono le iniziative di respiro internazionale, come la partecipazione a seminari CEPOL e l'ospitalità ad appartenenti a realtà penitenziarie straniere. Nel mese di settembre, la struttura di Via Barellai ha, infatti, accolto una delegazione brasiliana e francese con un'intensa attività seminaristica. logo con descrizione | |
| Da: Agente scelto | 10/01/2013 20:17:29 |
| Ha sede a Roma, ma, per le attività formative decentrate, si avvale di Uffici per la formazione in sedici regioni presso i Provveditorati dell'Amministrazione Penitenziaria e di nove scuole dislocate nel territorio nazionale. È la prima e unica scuola in Italia per l'alta formazione e la specializzazione dei dirigenti e dei quadri direttivi dell'Amministrazione Penitenziaria, oltre che dei funzionari della Polizia Penitenziaria. Infatti, con l'istituzione dei ruoli direttivi e dirigenziali del Corpo di polizia penitenziaria, avvenuta con Decreto legislativo 21 giugno 2000, n. 146, è stata attribuita all'ISSP la formazione iniziale, di aggiornamento e di specializzazione per i ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di Polizia Penitenziaria, attraverso corsi teorico-pratici. Il mantenimento e l'accrescimento delle competenze professionali dei profili direttivi del Corpo di Polizia penitenziaria è all'attenzione costante dell'ISSP che promuove e organizza la loro partecipazione a percorsi formativi interprofessionali volti a favorire l'integrazione tra operatori penitenziari, in particolare tra le figure apicali a capo dei servizi penitenziari e a capo delle Aree. Per ciò che attiene alla mission dell'ISSP, il complesso mandato si può riassumere nelle seguenti parole-chiave: formazione, ricerca, valutazione, innovazione. La nascita dell'Istituto Superiore è frutto di un percorso culturale e politico che riconosce la specificità del settore penitenziario su altri ambiti della Pubblica Amministrazione. Sin dalle origini l'ISSP svolge importanti funzioni d'indagine e ricerca su problematiche penitenziarie, di valorizzazione delle esperienze del settore penitenziario, anche in tema di cultura giuridico-penitenziaria, di sviluppo di metodologie e modelli di organizzazione del trattamento dei condannati e internati. Su questa scia importante è la valorizzazione delle best practises, agite in ambito penitenziario sull'intero territorio nazionale. Peraltro, le più rilevanti attività di ricerca e formazione sono diffuse con monografie nei Quaderni ISSP. Senza dubbio, l'impronta di ente deputato alla ricerca, all'analisi e all'approfondimento lo rende uno dei maggiori propulsori per l'innovazione in campo penitenziario, non solo nei processi organizzativi interni ai servizi penitenziari, ma anche nelle modalità di conduzione dell'esperienza detentiva. Dal punto di vista logistico l'Istituto Superiore dispone di un'ottima capacità di ricezione di corsisti per la formazione in sede, con aule dotate di strumentazioni didattiche d'avanguardia, strumentazioni per video-conferenza, postazioni per traduzioni simultanee, aule informatiche, una biblioteca specialistica, un centinaio di stanze singole dotate di comfort, una mensa, un bar, una palestra attrezzata, un poligono di tiro. Sotto il profilo formativo, tra i numerosi impegni dell'Istituto Superiore nei diversi settori di intervento, si segnalano i corsi per Commissari e Vice Commissari, della durata di un anno. 1° Corso RDS per 5 Commissari e 45 Vice Commissari del ruolo direttivo speciale (2002/2003) 2° Corso RDS per 65 Vice Commissari del ruolo direttivo speciale (2004/2005) 1° Corso RDO per 164 Vice Commissari del ruolo direttivo ordinario (2005/2006) 3° Corso RDS per 36 Vice Commissari del ruolo direttivo speciale (2006/2007) 2° Corso RDO per 145 Vice Commissari del ruolo direttivo ordinario (2010/2011) Dopo l'estate è ripresa attivamente l'attività corsi per Dirigenti e Funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria su argomenti di vario genere, oltre che interessanti e stimolanti novità , sia sul piano formativo sia su quello organizzativo dell'ISSP, di cui si anticipa qualche contenuto. - Corso Dirigenti - Corso Funzionari (capi area) - Benessere organizzativo - G.O.M. - Cerimoniale Degni di nota sono le iniziative di respiro internazionale, come la partecipazione a seminari CEPOL e l'ospitalità ad appartenenti a realtà penitenziarie straniere. Nel mese di settembre, la struttura di Via Barellai ha, infatti, accolto una delegazione brasiliana e francese con un'intensa attività seminaristica. logo con descrizione | |
| Da: .................. | 10/01/2013 20:21:35 |
| S C U S A T E LA DELUSIONE HA AVUTO LA MEGLIO | |
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| Da: x AGENTE SCELTO | 10/01/2013 20:27:12 |
| SPERIAMO NON DIVENTI ASSISTENTE | |
| Da: Astrea | 10/01/2013 20:32:33 |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria " Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria "A.S.D. ASTREA" STATUTO SOCIALE Art. 1 L'Associazione Sportiva "ASTREA" ha sede in Roma presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Art. 2 L'Associazione svolge attività sportiva calcistica quale rappresentativa del Corpo di Polizia Penitenziaria e partecipa a campionati e tornei di qualunque Serie organizzati dalle federazioni calcistiche formalmente riconosciute. Art. 3 Gli atleti possono svolgere attività sportiva per l'Associazione solo se abilitati sul piano sanitario, previi accertamenti medici condotti secondo la vigente normativa. Art. 4 Gli atleti tesserati con l'Associazione non possono partecipare a gare o manifestazioni diverse da quelle ufficiali senza autorizzazione e nell'ambito dell'attività devono attenersi: · alle norme tecniche del C.O.N.I. e della Federazione Italiana Giuoco Calcio · alle direttive del Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, per delega del Presidente, del Vice Presidente del Consiglio Direttivo; Art. 5 La posizione di atleta è attestata nelle forme previste dalle disposizioni vigenti. Art. 6 In virtù di quanto previsto dalla Legge 13 luglio 1990, n. 190, agli atleti tesserati dall'Associazione non si applicano le norme di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, incompatibili con la qualifica di pubblici dipendenti rivestita dagli stessi. L'Associazione, in quanto organo di una Amministrazione pubblica non può costituirsi nelle forme societarie previste dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91. Art. 7 Gli atleti sono esentati da qualsiasi onere economico per l'espletamento dell'attività . Art. 8 Gli atleti, stante la necessità di allenarsi in gruppo, di operare in ambiti comuni al fine di svolgere le quotidiane attività di preparazione e disputare le gare domenicali, sono assegnati all'Istituto Superiore di Studi Penitenziari. Al termine dell'attività agonistica gli atleti possono essere assegnati a servizi e istituti penitenziari. Art. 9 Il Consiglio Direttivo dell'Astrea è nominato e presieduto dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed è composto: § da un Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che svolge funzioni di vice presidente; § dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, consigliere; • dal Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, consigliere; • da due funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, consiglieri. Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono affidate ad uno dei funzionari del Corpo nominati consiglieri I funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria durano in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo è convocato di norma, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, alla fine di ogni semestre. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà dei componenti e delibera validamente con le stesse modalità di cui sopra. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina: a) il Direttore Sportivo; b) il Segretario, competente anche per le relazioni esterne e la stampa; c) l'accompagnatore ufficiale della squadra; d) il responsabile S.I.A.E.. Tali figure devono essere, di norma, individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Gli incarichi suindicati devono essere riconfermati al termine di ciascuna stagione agonistica. Art. 10 La segreteria operante nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento assicura il funzionamento amministrativo dell'Associazione. Al funzionamento della Segreteria è addetta, altresì, una o più unità individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 11 L'Associazione per l'espletamento delle attività sportive si avvale dei seguenti fondi: a) somme stanziate sui capitoli di bilancio passivo del Ministero della Giustizia che consentono l'imputazione della spesa; b) fondi erogati dall'Ente Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria; c) contributi e rimborsi concessi dal C.O.N.I., dalla F.I.G.C. e da società pubbliche e private; d) introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso in occasione delle gare interne; e) introiti derivanti dalla cessione dei diritti di immagine per le trasmissioni radio-televisive. Utilizza gli impianti e le strutture siti in Roma, Via Giuseppe Barellai 135. Art. 12 Gli introiti derivanti dai punti c), d), e) del precedente articolo vengono versati all'Ente di Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, che li utilizzerà nel rispetto dei regolamenti della F.I.G.C.. Art. 13 L'Attività sportiva non ha finalità di lucro e nessuna spesa o impegno di spesa possono essere assunti a scopo di lucro o comunque per fini diversi da quelli statutari. Art. 14 L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio il Segretario presenta al Consiglio il rendiconto dell'anno ed il bilancio di previsione per l'esercizio successivo. Art. l5 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione sportiva. Art. 16 Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte al Consiglio nella prima seduta appositamente convocata. Le modifiche sono approvate con la presenza di almeno i due terzi dei membri ed a maggioranza dei presenti. Art. 17 Le norme contenute nel presente statuto si applicano anche agli atleti assunti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 2002 n. 132. Roma, 19 ottobre 2011 Firmato: i componenti del Consiglio Direttivo | |
| Da: Astrea | 10/01/2013 20:32:44 |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria " Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria "A.S.D. ASTREA" STATUTO SOCIALE Art. 1 L'Associazione Sportiva "ASTREA" ha sede in Roma presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Art. 2 L'Associazione svolge attività sportiva calcistica quale rappresentativa del Corpo di Polizia Penitenziaria e partecipa a campionati e tornei di qualunque Serie organizzati dalle federazioni calcistiche formalmente riconosciute. Art. 3 Gli atleti possono svolgere attività sportiva per l'Associazione solo se abilitati sul piano sanitario, previi accertamenti medici condotti secondo la vigente normativa. Art. 4 Gli atleti tesserati con l'Associazione non possono partecipare a gare o manifestazioni diverse da quelle ufficiali senza autorizzazione e nell'ambito dell'attività devono attenersi: · alle norme tecniche del C.O.N.I. e della Federazione Italiana Giuoco Calcio · alle direttive del Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, per delega del Presidente, del Vice Presidente del Consiglio Direttivo; Art. 5 La posizione di atleta è attestata nelle forme previste dalle disposizioni vigenti. Art. 6 In virtù di quanto previsto dalla Legge 13 luglio 1990, n. 190, agli atleti tesserati dall'Associazione non si applicano le norme di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, incompatibili con la qualifica di pubblici dipendenti rivestita dagli stessi. L'Associazione, in quanto organo di una Amministrazione pubblica non può costituirsi nelle forme societarie previste dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91. Art. 7 Gli atleti sono esentati da qualsiasi onere economico per l'espletamento dell'attività . Art. 8 Gli atleti, stante la necessità di allenarsi in gruppo, di operare in ambiti comuni al fine di svolgere le quotidiane attività di preparazione e disputare le gare domenicali, sono assegnati all'Istituto Superiore di Studi Penitenziari. Al termine dell'attività agonistica gli atleti possono essere assegnati a servizi e istituti penitenziari. Art. 9 Il Consiglio Direttivo dell'Astrea è nominato e presieduto dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed è composto: § da un Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che svolge funzioni di vice presidente; § dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, consigliere; • dal Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, consigliere; • da due funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, consiglieri. Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono affidate ad uno dei funzionari del Corpo nominati consiglieri I funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria durano in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo è convocato di norma, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, alla fine di ogni semestre. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà dei componenti e delibera validamente con le stesse modalità di cui sopra. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina: a) il Direttore Sportivo; b) il Segretario, competente anche per le relazioni esterne e la stampa; c) l'accompagnatore ufficiale della squadra; d) il responsabile S.I.A.E.. Tali figure devono essere, di norma, individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Gli incarichi suindicati devono essere riconfermati al termine di ciascuna stagione agonistica. Art. 10 La segreteria operante nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento assicura il funzionamento amministrativo dell'Associazione. Al funzionamento della Segreteria è addetta, altresì, una o più unità individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 11 L'Associazione per l'espletamento delle attività sportive si avvale dei seguenti fondi: a) somme stanziate sui capitoli di bilancio passivo del Ministero della Giustizia che consentono l'imputazione della spesa; b) fondi erogati dall'Ente Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria; c) contributi e rimborsi concessi dal C.O.N.I., dalla F.I.G.C. e da società pubbliche e private; d) introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso in occasione delle gare interne; e) introiti derivanti dalla cessione dei diritti di immagine per le trasmissioni radio-televisive. Utilizza gli impianti e le strutture siti in Roma, Via Giuseppe Barellai 135. Art. 12 Gli introiti derivanti dai punti c), d), e) del precedente articolo vengono versati all'Ente di Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, che li utilizzerà nel rispetto dei regolamenti della F.I.G.C.. Art. 13 L'Attività sportiva non ha finalità di lucro e nessuna spesa o impegno di spesa possono essere assunti a scopo di lucro o comunque per fini diversi da quelli statutari. Art. 14 L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio il Segretario presenta al Consiglio il rendiconto dell'anno ed il bilancio di previsione per l'esercizio successivo. Art. l5 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione sportiva. Art. 16 Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte al Consiglio nella prima seduta appositamente convocata. Le modifiche sono approvate con la presenza di almeno i due terzi dei membri ed a maggioranza dei presenti. Art. 17 Le norme contenute nel presente statuto si applicano anche agli atleti assunti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 2002 n. 132. Roma, 19 ottobre 2011 Firmato: i componenti del Consiglio Direttivo | |
| Da: Astrea | 10/01/2013 20:33:02 |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria " Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria "A.S.D. ASTREA" STATUTO SOCIALE Art. 1 L'Associazione Sportiva "ASTREA" ha sede in Roma presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Art. 2 L'Associazione svolge attività sportiva calcistica quale rappresentativa del Corpo di Polizia Penitenziaria e partecipa a campionati e tornei di qualunque Serie organizzati dalle federazioni calcistiche formalmente riconosciute. Art. 3 Gli atleti possono svolgere attività sportiva per l'Associazione solo se abilitati sul piano sanitario, previi accertamenti medici condotti secondo la vigente normativa. Art. 4 Gli atleti tesserati con l'Associazione non possono partecipare a gare o manifestazioni diverse da quelle ufficiali senza autorizzazione e nell'ambito dell'attività devono attenersi: · alle norme tecniche del C.O.N.I. e della Federazione Italiana Giuoco Calcio · alle direttive del Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, per delega del Presidente, del Vice Presidente del Consiglio Direttivo; Art. 5 La posizione di atleta è attestata nelle forme previste dalle disposizioni vigenti. Art. 6 In virtù di quanto previsto dalla Legge 13 luglio 1990, n. 190, agli atleti tesserati dall'Associazione non si applicano le norme di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, incompatibili con la qualifica di pubblici dipendenti rivestita dagli stessi. L'Associazione, in quanto organo di una Amministrazione pubblica non può costituirsi nelle forme societarie previste dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91. Art. 7 Gli atleti sono esentati da qualsiasi onere economico per l'espletamento dell'attività . Art. 8 Gli atleti, stante la necessità di allenarsi in gruppo, di operare in ambiti comuni al fine di svolgere le quotidiane attività di preparazione e disputare le gare domenicali, sono assegnati all'Istituto Superiore di Studi Penitenziari. Al termine dell'attività agonistica gli atleti possono essere assegnati a servizi e istituti penitenziari. Art. 9 Il Consiglio Direttivo dell'Astrea è nominato e presieduto dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed è composto: § da un Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che svolge funzioni di vice presidente; § dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, consigliere; • dal Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, consigliere; • da due funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, consiglieri. Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono affidate ad uno dei funzionari del Corpo nominati consiglieri I funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria durano in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo è convocato di norma, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, alla fine di ogni semestre. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà dei componenti e delibera validamente con le stesse modalità di cui sopra. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina: a) il Direttore Sportivo; b) il Segretario, competente anche per le relazioni esterne e la stampa; c) l'accompagnatore ufficiale della squadra; d) il responsabile S.I.A.E.. Tali figure devono essere, di norma, individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Gli incarichi suindicati devono essere riconfermati al termine di ciascuna stagione agonistica. Art. 10 La segreteria operante nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento assicura il funzionamento amministrativo dell'Associazione. Al funzionamento della Segreteria è addetta, altresì, una o più unità individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 11 L'Associazione per l'espletamento delle attività sportive si avvale dei seguenti fondi: a) somme stanziate sui capitoli di bilancio passivo del Ministero della Giustizia che consentono l'imputazione della spesa; b) fondi erogati dall'Ente Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria; c) contributi e rimborsi concessi dal C.O.N.I., dalla F.I.G.C. e da società pubbliche e private; d) introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso in occasione delle gare interne; e) introiti derivanti dalla cessione dei diritti di immagine per le trasmissioni radio-televisive. Utilizza gli impianti e le strutture siti in Roma, Via Giuseppe Barellai 135. Art. 12 Gli introiti derivanti dai punti c), d), e) del precedente articolo vengono versati all'Ente di Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, che li utilizzerà nel rispetto dei regolamenti della F.I.G.C.. Art. 13 L'Attività sportiva non ha finalità di lucro e nessuna spesa o impegno di spesa possono essere assunti a scopo di lucro o comunque per fini diversi da quelli statutari. Art. 14 L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio il Segretario presenta al Consiglio il rendiconto dell'anno ed il bilancio di previsione per l'esercizio successivo. Art. l5 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione sportiva. Art. 16 Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte al Consiglio nella prima seduta appositamente convocata. Le modifiche sono approvate con la presenza di almeno i due terzi dei membri ed a maggioranza dei presenti. Art. 17 Le norme contenute nel presente statuto si applicano anche agli atleti assunti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 2002 n. 132. Roma, 19 ottobre 2011 Firmato: i componenti del Consiglio Direttivo | |
| Da: Astrea | 10/01/2013 20:33:08 |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria " Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria "A.S.D. ASTREA" STATUTO SOCIALE Art. 1 L'Associazione Sportiva "ASTREA" ha sede in Roma presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Art. 2 L'Associazione svolge attività sportiva calcistica quale rappresentativa del Corpo di Polizia Penitenziaria e partecipa a campionati e tornei di qualunque Serie organizzati dalle federazioni calcistiche formalmente riconosciute. Art. 3 Gli atleti possono svolgere attività sportiva per l'Associazione solo se abilitati sul piano sanitario, previi accertamenti medici condotti secondo la vigente normativa. Art. 4 Gli atleti tesserati con l'Associazione non possono partecipare a gare o manifestazioni diverse da quelle ufficiali senza autorizzazione e nell'ambito dell'attività devono attenersi: · alle norme tecniche del C.O.N.I. e della Federazione Italiana Giuoco Calcio · alle direttive del Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, per delega del Presidente, del Vice Presidente del Consiglio Direttivo; Art. 5 La posizione di atleta è attestata nelle forme previste dalle disposizioni vigenti. Art. 6 In virtù di quanto previsto dalla Legge 13 luglio 1990, n. 190, agli atleti tesserati dall'Associazione non si applicano le norme di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, incompatibili con la qualifica di pubblici dipendenti rivestita dagli stessi. L'Associazione, in quanto organo di una Amministrazione pubblica non può costituirsi nelle forme societarie previste dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91. Art. 7 Gli atleti sono esentati da qualsiasi onere economico per l'espletamento dell'attività . Art. 8 Gli atleti, stante la necessità di allenarsi in gruppo, di operare in ambiti comuni al fine di svolgere le quotidiane attività di preparazione e disputare le gare domenicali, sono assegnati all'Istituto Superiore di Studi Penitenziari. Al termine dell'attività agonistica gli atleti possono essere assegnati a servizi e istituti penitenziari. Art. 9 Il Consiglio Direttivo dell'Astrea è nominato e presieduto dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed è composto: § da un Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che svolge funzioni di vice presidente; § dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, consigliere; • dal Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, consigliere; • da due funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, consiglieri. Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono affidate ad uno dei funzionari del Corpo nominati consiglieri I funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria durano in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo è convocato di norma, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, alla fine di ogni semestre. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà dei componenti e delibera validamente con le stesse modalità di cui sopra. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina: a) il Direttore Sportivo; b) il Segretario, competente anche per le relazioni esterne e la stampa; c) l'accompagnatore ufficiale della squadra; d) il responsabile S.I.A.E.. Tali figure devono essere, di norma, individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Gli incarichi suindicati devono essere riconfermati al termine di ciascuna stagione agonistica. Art. 10 La segreteria operante nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento assicura il funzionamento amministrativo dell'Associazione. Al funzionamento della Segreteria è addetta, altresì, una o più unità individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 11 L'Associazione per l'espletamento delle attività sportive si avvale dei seguenti fondi: a) somme stanziate sui capitoli di bilancio passivo del Ministero della Giustizia che consentono l'imputazione della spesa; b) fondi erogati dall'Ente Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria; c) contributi e rimborsi concessi dal C.O.N.I., dalla F.I.G.C. e da società pubbliche e private; d) introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso in occasione delle gare interne; e) introiti derivanti dalla cessione dei diritti di immagine per le trasmissioni radio-televisive. Utilizza gli impianti e le strutture siti in Roma, Via Giuseppe Barellai 135. Art. 12 Gli introiti derivanti dai punti c), d), e) del precedente articolo vengono versati all'Ente di Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, che li utilizzerà nel rispetto dei regolamenti della F.I.G.C.. Art. 13 L'Attività sportiva non ha finalità di lucro e nessuna spesa o impegno di spesa possono essere assunti a scopo di lucro o comunque per fini diversi da quelli statutari. Art. 14 L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio il Segretario presenta al Consiglio il rendiconto dell'anno ed il bilancio di previsione per l'esercizio successivo. Art. l5 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione sportiva. Art. 16 Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte al Consiglio nella prima seduta appositamente convocata. Le modifiche sono approvate con la presenza di almeno i due terzi dei membri ed a maggioranza dei presenti. Art. 17 Le norme contenute nel presente statuto si applicano anche agli atleti assunti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 2002 n. 132. Roma, 19 ottobre 2011 Firmato: i componenti del Consiglio Direttivo | |
| Da: Astrea | 10/01/2013 20:33:28 |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria " Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria "A.S.D. ASTREA" STATUTO SOCIALE Art. 1 L'Associazione Sportiva "ASTREA" ha sede in Roma presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Art. 2 L'Associazione svolge attività sportiva calcistica quale rappresentativa del Corpo di Polizia Penitenziaria e partecipa a campionati e tornei di qualunque Serie organizzati dalle federazioni calcistiche formalmente riconosciute. Art. 3 Gli atleti possono svolgere attività sportiva per l'Associazione solo se abilitati sul piano sanitario, previi accertamenti medici condotti secondo la vigente normativa. Art. 4 Gli atleti tesserati con l'Associazione non possono partecipare a gare o manifestazioni diverse da quelle ufficiali senza autorizzazione e nell'ambito dell'attività devono attenersi: · alle norme tecniche del C.O.N.I. e della Federazione Italiana Giuoco Calcio · alle direttive del Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, per delega del Presidente, del Vice Presidente del Consiglio Direttivo; Art. 5 La posizione di atleta è attestata nelle forme previste dalle disposizioni vigenti. Art. 6 In virtù di quanto previsto dalla Legge 13 luglio 1990, n. 190, agli atleti tesserati dall'Associazione non si applicano le norme di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, incompatibili con la qualifica di pubblici dipendenti rivestita dagli stessi. L'Associazione, in quanto organo di una Amministrazione pubblica non può costituirsi nelle forme societarie previste dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91. Art. 7 Gli atleti sono esentati da qualsiasi onere economico per l'espletamento dell'attività . Art. 8 Gli atleti, stante la necessità di allenarsi in gruppo, di operare in ambiti comuni al fine di svolgere le quotidiane attività di preparazione e disputare le gare domenicali, sono assegnati all'Istituto Superiore di Studi Penitenziari. Al termine dell'attività agonistica gli atleti possono essere assegnati a servizi e istituti penitenziari. Art. 9 Il Consiglio Direttivo dell'Astrea è nominato e presieduto dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed è composto: § da un Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che svolge funzioni di vice presidente; § dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, consigliere; • dal Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, consigliere; • da due funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, consiglieri. Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono affidate ad uno dei funzionari del Corpo nominati consiglieri I funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria durano in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo è convocato di norma, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, alla fine di ogni semestre. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà dei componenti e delibera validamente con le stesse modalità di cui sopra. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina: a) il Direttore Sportivo; b) il Segretario, competente anche per le relazioni esterne e la stampa; c) l'accompagnatore ufficiale della squadra; d) il responsabile S.I.A.E.. Tali figure devono essere, di norma, individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Gli incarichi suindicati devono essere riconfermati al termine di ciascuna stagione agonistica. Art. 10 La segreteria operante nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento assicura il funzionamento amministrativo dell'Associazione. Al funzionamento della Segreteria è addetta, altresì, una o più unità individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 11 L'Associazione per l'espletamento delle attività sportive si avvale dei seguenti fondi: a) somme stanziate sui capitoli di bilancio passivo del Ministero della Giustizia che consentono l'imputazione della spesa; b) fondi erogati dall'Ente Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria; c) contributi e rimborsi concessi dal C.O.N.I., dalla F.I.G.C. e da società pubbliche e private; d) introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso in occasione delle gare interne; e) introiti derivanti dalla cessione dei diritti di immagine per le trasmissioni radio-televisive. Utilizza gli impianti e le strutture siti in Roma, Via Giuseppe Barellai 135. Art. 12 Gli introiti derivanti dai punti c), d), e) del precedente articolo vengono versati all'Ente di Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, che li utilizzerà nel rispetto dei regolamenti della F.I.G.C.. Art. 13 L'Attività sportiva non ha finalità di lucro e nessuna spesa o impegno di spesa possono essere assunti a scopo di lucro o comunque per fini diversi da quelli statutari. Art. 14 L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio il Segretario presenta al Consiglio il rendiconto dell'anno ed il bilancio di previsione per l'esercizio successivo. Art. l5 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione sportiva. Art. 16 Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte al Consiglio nella prima seduta appositamente convocata. Le modifiche sono approvate con la presenza di almeno i due terzi dei membri ed a maggioranza dei presenti. Art. 17 Le norme contenute nel presente statuto si applicano anche agli atleti assunti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 2002 n. 132. Roma, 19 ottobre 2011 Firmato: i componenti del Consiglio Direttivo | |
| Da: Astrea | 10/01/2013 20:33:38 |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria " Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria "A.S.D. ASTREA" STATUTO SOCIALE Art. 1 L'Associazione Sportiva "ASTREA" ha sede in Roma presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Art. 2 L'Associazione svolge attività sportiva calcistica quale rappresentativa del Corpo di Polizia Penitenziaria e partecipa a campionati e tornei di qualunque Serie organizzati dalle federazioni calcistiche formalmente riconosciute. Art. 3 Gli atleti possono svolgere attività sportiva per l'Associazione solo se abilitati sul piano sanitario, previi accertamenti medici condotti secondo la vigente normativa. Art. 4 Gli atleti tesserati con l'Associazione non possono partecipare a gare o manifestazioni diverse da quelle ufficiali senza autorizzazione e nell'ambito dell'attività devono attenersi: · alle norme tecniche del C.O.N.I. e della Federazione Italiana Giuoco Calcio · alle direttive del Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, per delega del Presidente, del Vice Presidente del Consiglio Direttivo; Art. 5 La posizione di atleta è attestata nelle forme previste dalle disposizioni vigenti. Art. 6 In virtù di quanto previsto dalla Legge 13 luglio 1990, n. 190, agli atleti tesserati dall'Associazione non si applicano le norme di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, incompatibili con la qualifica di pubblici dipendenti rivestita dagli stessi. L'Associazione, in quanto organo di una Amministrazione pubblica non può costituirsi nelle forme societarie previste dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91. Art. 7 Gli atleti sono esentati da qualsiasi onere economico per l'espletamento dell'attività . Art. 8 Gli atleti, stante la necessità di allenarsi in gruppo, di operare in ambiti comuni al fine di svolgere le quotidiane attività di preparazione e disputare le gare domenicali, sono assegnati all'Istituto Superiore di Studi Penitenziari. Al termine dell'attività agonistica gli atleti possono essere assegnati a servizi e istituti penitenziari. Art. 9 Il Consiglio Direttivo dell'Astrea è nominato e presieduto dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed è composto: § da un Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che svolge funzioni di vice presidente; § dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, consigliere; • dal Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, consigliere; • da due funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, consiglieri. Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono affidate ad uno dei funzionari del Corpo nominati consiglieri I funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria durano in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo è convocato di norma, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, alla fine di ogni semestre. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà dei componenti e delibera validamente con le stesse modalità di cui sopra. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina: a) il Direttore Sportivo; b) il Segretario, competente anche per le relazioni esterne e la stampa; c) l'accompagnatore ufficiale della squadra; d) il responsabile S.I.A.E.. Tali figure devono essere, di norma, individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Gli incarichi suindicati devono essere riconfermati al termine di ciascuna stagione agonistica. Art. 10 La segreteria operante nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento assicura il funzionamento amministrativo dell'Associazione. Al funzionamento della Segreteria è addetta, altresì, una o più unità individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 11 L'Associazione per l'espletamento delle attività sportive si avvale dei seguenti fondi: a) somme stanziate sui capitoli di bilancio passivo del Ministero della Giustizia che consentono l'imputazione della spesa; b) fondi erogati dall'Ente Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria; c) contributi e rimborsi concessi dal C.O.N.I., dalla F.I.G.C. e da società pubbliche e private; d) introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso in occasione delle gare interne; e) introiti derivanti dalla cessione dei diritti di immagine per le trasmissioni radio-televisive. Utilizza gli impianti e le strutture siti in Roma, Via Giuseppe Barellai 135. Art. 12 Gli introiti derivanti dai punti c), d), e) del precedente articolo vengono versati all'Ente di Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, che li utilizzerà nel rispetto dei regolamenti della F.I.G.C.. Art. 13 L'Attività sportiva non ha finalità di lucro e nessuna spesa o impegno di spesa possono essere assunti a scopo di lucro o comunque per fini diversi da quelli statutari. Art. 14 L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio il Segretario presenta al Consiglio il rendiconto dell'anno ed il bilancio di previsione per l'esercizio successivo. Art. l5 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione sportiva. Art. 16 Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte al Consiglio nella prima seduta appositamente convocata. Le modifiche sono approvate con la presenza di almeno i due terzi dei membri ed a maggioranza dei presenti. Art. 17 Le norme contenute nel presente statuto si applicano anche agli atleti assunti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 2002 n. 132. Roma, 19 ottobre 2011 Firmato: i componenti del Consiglio Direttivo | |
| Da: Astrea | 10/01/2013 20:33:50 |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria " Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria "A.S.D. ASTREA" STATUTO SOCIALE Art. 1 L'Associazione Sportiva "ASTREA" ha sede in Roma presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Art. 2 L'Associazione svolge attività sportiva calcistica quale rappresentativa del Corpo di Polizia Penitenziaria e partecipa a campionati e tornei di qualunque Serie organizzati dalle federazioni calcistiche formalmente riconosciute. Art. 3 Gli atleti possono svolgere attività sportiva per l'Associazione solo se abilitati sul piano sanitario, previi accertamenti medici condotti secondo la vigente normativa. Art. 4 Gli atleti tesserati con l'Associazione non possono partecipare a gare o manifestazioni diverse da quelle ufficiali senza autorizzazione e nell'ambito dell'attività devono attenersi: · alle norme tecniche del C.O.N.I. e della Federazione Italiana Giuoco Calcio · alle direttive del Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, per delega del Presidente, del Vice Presidente del Consiglio Direttivo; Art. 5 La posizione di atleta è attestata nelle forme previste dalle disposizioni vigenti. Art. 6 In virtù di quanto previsto dalla Legge 13 luglio 1990, n. 190, agli atleti tesserati dall'Associazione non si applicano le norme di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, incompatibili con la qualifica di pubblici dipendenti rivestita dagli stessi. L'Associazione, in quanto organo di una Amministrazione pubblica non può costituirsi nelle forme societarie previste dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91. Art. 7 Gli atleti sono esentati da qualsiasi onere economico per l'espletamento dell'attività . Art. 8 Gli atleti, stante la necessità di allenarsi in gruppo, di operare in ambiti comuni al fine di svolgere le quotidiane attività di preparazione e disputare le gare domenicali, sono assegnati all'Istituto Superiore di Studi Penitenziari. Al termine dell'attività agonistica gli atleti possono essere assegnati a servizi e istituti penitenziari. Art. 9 Il Consiglio Direttivo dell'Astrea è nominato e presieduto dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed è composto: § da un Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che svolge funzioni di vice presidente; § dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, consigliere; • dal Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, consigliere; • da due funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, consiglieri. Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono affidate ad uno dei funzionari del Corpo nominati consiglieri I funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria durano in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo è convocato di norma, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, alla fine di ogni semestre. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà dei componenti e delibera validamente con le stesse modalità di cui sopra. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina: a) il Direttore Sportivo; b) il Segretario, competente anche per le relazioni esterne e la stampa; c) l'accompagnatore ufficiale della squadra; d) il responsabile S.I.A.E.. Tali figure devono essere, di norma, individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Gli incarichi suindicati devono essere riconfermati al termine di ciascuna stagione agonistica. Art. 10 La segreteria operante nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento assicura il funzionamento amministrativo dell'Associazione. Al funzionamento della Segreteria è addetta, altresì, una o più unità individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 11 L'Associazione per l'espletamento delle attività sportive si avvale dei seguenti fondi: a) somme stanziate sui capitoli di bilancio passivo del Ministero della Giustizia che consentono l'imputazione della spesa; b) fondi erogati dall'Ente Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria; c) contributi e rimborsi concessi dal C.O.N.I., dalla F.I.G.C. e da società pubbliche e private; d) introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso in occasione delle gare interne; e) introiti derivanti dalla cessione dei diritti di immagine per le trasmissioni radio-televisive. Utilizza gli impianti e le strutture siti in Roma, Via Giuseppe Barellai 135. Art. 12 Gli introiti derivanti dai punti c), d), e) del precedente articolo vengono versati all'Ente di Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, che li utilizzerà nel rispetto dei regolamenti della F.I.G.C.. Art. 13 L'Attività sportiva non ha finalità di lucro e nessuna spesa o impegno di spesa possono essere assunti a scopo di lucro o comunque per fini diversi da quelli statutari. Art. 14 L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio il Segretario presenta al Consiglio il rendiconto dell'anno ed il bilancio di previsione per l'esercizio successivo. Art. l5 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione sportiva. Art. 16 Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte al Consiglio nella prima seduta appositamente convocata. Le modifiche sono approvate con la presenza di almeno i due terzi dei membri ed a maggioranza dei presenti. Art. 17 Le norme contenute nel presente statuto si applicano anche agli atleti assunti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 2002 n. 132. Roma, 19 ottobre 2011 Firmato: i componenti del Consiglio Direttivo | |
| Da: Astrea | 10/01/2013 20:34:00 |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria " Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria "A.S.D. ASTREA" STATUTO SOCIALE Art. 1 L'Associazione Sportiva "ASTREA" ha sede in Roma presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Art. 2 L'Associazione svolge attività sportiva calcistica quale rappresentativa del Corpo di Polizia Penitenziaria e partecipa a campionati e tornei di qualunque Serie organizzati dalle federazioni calcistiche formalmente riconosciute. Art. 3 Gli atleti possono svolgere attività sportiva per l'Associazione solo se abilitati sul piano sanitario, previi accertamenti medici condotti secondo la vigente normativa. Art. 4 Gli atleti tesserati con l'Associazione non possono partecipare a gare o manifestazioni diverse da quelle ufficiali senza autorizzazione e nell'ambito dell'attività devono attenersi: · alle norme tecniche del C.O.N.I. e della Federazione Italiana Giuoco Calcio · alle direttive del Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, per delega del Presidente, del Vice Presidente del Consiglio Direttivo; Art. 5 La posizione di atleta è attestata nelle forme previste dalle disposizioni vigenti. Art. 6 In virtù di quanto previsto dalla Legge 13 luglio 1990, n. 190, agli atleti tesserati dall'Associazione non si applicano le norme di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, incompatibili con la qualifica di pubblici dipendenti rivestita dagli stessi. L'Associazione, in quanto organo di una Amministrazione pubblica non può costituirsi nelle forme societarie previste dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91. Art. 7 Gli atleti sono esentati da qualsiasi onere economico per l'espletamento dell'attività . Art. 8 Gli atleti, stante la necessità di allenarsi in gruppo, di operare in ambiti comuni al fine di svolgere le quotidiane attività di preparazione e disputare le gare domenicali, sono assegnati all'Istituto Superiore di Studi Penitenziari. Al termine dell'attività agonistica gli atleti possono essere assegnati a servizi e istituti penitenziari. Art. 9 Il Consiglio Direttivo dell'Astrea è nominato e presieduto dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed è composto: § da un Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che svolge funzioni di vice presidente; § dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, consigliere; • dal Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, consigliere; • da due funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, consiglieri. Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono affidate ad uno dei funzionari del Corpo nominati consiglieri I funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria durano in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo è convocato di norma, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, alla fine di ogni semestre. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà dei componenti e delibera validamente con le stesse modalità di cui sopra. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina: a) il Direttore Sportivo; b) il Segretario, competente anche per le relazioni esterne e la stampa; c) l'accompagnatore ufficiale della squadra; d) il responsabile S.I.A.E.. Tali figure devono essere, di norma, individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Gli incarichi suindicati devono essere riconfermati al termine di ciascuna stagione agonistica. Art. 10 La segreteria operante nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento assicura il funzionamento amministrativo dell'Associazione. Al funzionamento della Segreteria è addetta, altresì, una o più unità individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 11 L'Associazione per l'espletamento delle attività sportive si avvale dei seguenti fondi: a) somme stanziate sui capitoli di bilancio passivo del Ministero della Giustizia che consentono l'imputazione della spesa; b) fondi erogati dall'Ente Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria; c) contributi e rimborsi concessi dal C.O.N.I., dalla F.I.G.C. e da società pubbliche e private; d) introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso in occasione delle gare interne; e) introiti derivanti dalla cessione dei diritti di immagine per le trasmissioni radio-televisive. Utilizza gli impianti e le strutture siti in Roma, Via Giuseppe Barellai 135. Art. 12 Gli introiti derivanti dai punti c), d), e) del precedente articolo vengono versati all'Ente di Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, che li utilizzerà nel rispetto dei regolamenti della F.I.G.C.. Art. 13 L'Attività sportiva non ha finalità di lucro e nessuna spesa o impegno di spesa possono essere assunti a scopo di lucro o comunque per fini diversi da quelli statutari. Art. 14 L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio il Segretario presenta al Consiglio il rendiconto dell'anno ed il bilancio di previsione per l'esercizio successivo. Art. l5 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione sportiva. Art. 16 Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte al Consiglio nella prima seduta appositamente convocata. Le modifiche sono approvate con la presenza di almeno i due terzi dei membri ed a maggioranza dei presenti. Art. 17 Le norme contenute nel presente statuto si applicano anche agli atleti assunti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 2002 n. 132. Roma, 19 ottobre 2011 Firmato: i componenti del Consiglio Direttivo | |
| Da: Astrea | 10/01/2013 20:34:08 |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria " Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria "A.S.D. ASTREA" STATUTO SOCIALE Art. 1 L'Associazione Sportiva "ASTREA" ha sede in Roma presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Art. 2 L'Associazione svolge attività sportiva calcistica quale rappresentativa del Corpo di Polizia Penitenziaria e partecipa a campionati e tornei di qualunque Serie organizzati dalle federazioni calcistiche formalmente riconosciute. Art. 3 Gli atleti possono svolgere attività sportiva per l'Associazione solo se abilitati sul piano sanitario, previi accertamenti medici condotti secondo la vigente normativa. Art. 4 Gli atleti tesserati con l'Associazione non possono partecipare a gare o manifestazioni diverse da quelle ufficiali senza autorizzazione e nell'ambito dell'attività devono attenersi: · alle norme tecniche del C.O.N.I. e della Federazione Italiana Giuoco Calcio · alle direttive del Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, per delega del Presidente, del Vice Presidente del Consiglio Direttivo; Art. 5 La posizione di atleta è attestata nelle forme previste dalle disposizioni vigenti. Art. 6 In virtù di quanto previsto dalla Legge 13 luglio 1990, n. 190, agli atleti tesserati dall'Associazione non si applicano le norme di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, incompatibili con la qualifica di pubblici dipendenti rivestita dagli stessi. L'Associazione, in quanto organo di una Amministrazione pubblica non può costituirsi nelle forme societarie previste dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91. Art. 7 Gli atleti sono esentati da qualsiasi onere economico per l'espletamento dell'attività . Art. 8 Gli atleti, stante la necessità di allenarsi in gruppo, di operare in ambiti comuni al fine di svolgere le quotidiane attività di preparazione e disputare le gare domenicali, sono assegnati all'Istituto Superiore di Studi Penitenziari. Al termine dell'attività agonistica gli atleti possono essere assegnati a servizi e istituti penitenziari. Art. 9 Il Consiglio Direttivo dell'Astrea è nominato e presieduto dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed è composto: § da un Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che svolge funzioni di vice presidente; § dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, consigliere; • dal Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, consigliere; • da due funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, consiglieri. Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono affidate ad uno dei funzionari del Corpo nominati consiglieri I funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria durano in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo è convocato di norma, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, alla fine di ogni semestre. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà dei componenti e delibera validamente con le stesse modalità di cui sopra. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina: a) il Direttore Sportivo; b) il Segretario, competente anche per le relazioni esterne e la stampa; c) l'accompagnatore ufficiale della squadra; d) il responsabile S.I.A.E.. Tali figure devono essere, di norma, individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Gli incarichi suindicati devono essere riconfermati al termine di ciascuna stagione agonistica. Art. 10 La segreteria operante nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento assicura il funzionamento amministrativo dell'Associazione. Al funzionamento della Segreteria è addetta, altresì, una o più unità individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 11 L'Associazione per l'espletamento delle attività sportive si avvale dei seguenti fondi: a) somme stanziate sui capitoli di bilancio passivo del Ministero della Giustizia che consentono l'imputazione della spesa; b) fondi erogati dall'Ente Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria; c) contributi e rimborsi concessi dal C.O.N.I., dalla F.I.G.C. e da società pubbliche e private; d) introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso in occasione delle gare interne; e) introiti derivanti dalla cessione dei diritti di immagine per le trasmissioni radio-televisive. Utilizza gli impianti e le strutture siti in Roma, Via Giuseppe Barellai 135. Art. 12 Gli introiti derivanti dai punti c), d), e) del precedente articolo vengono versati all'Ente di Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, che li utilizzerà nel rispetto dei regolamenti della F.I.G.C.. Art. 13 L'Attività sportiva non ha finalità di lucro e nessuna spesa o impegno di spesa possono essere assunti a scopo di lucro o comunque per fini diversi da quelli statutari. Art. 14 L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio il Segretario presenta al Consiglio il rendiconto dell'anno ed il bilancio di previsione per l'esercizio successivo. Art. l5 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione sportiva. Art. 16 Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte al Consiglio nella prima seduta appositamente convocata. Le modifiche sono approvate con la presenza di almeno i due terzi dei membri ed a maggioranza dei presenti. Art. 17 Le norme contenute nel presente statuto si applicano anche agli atleti assunti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 2002 n. 132. Roma, 19 ottobre 2011 Firmato: i componenti del Consiglio Direttivo | |
| Da: Astrea | 10/01/2013 20:34:20 |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria " Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria "A.S.D. ASTREA" STATUTO SOCIALE Art. 1 L'Associazione Sportiva "ASTREA" ha sede in Roma presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Art. 2 L'Associazione svolge attività sportiva calcistica quale rappresentativa del Corpo di Polizia Penitenziaria e partecipa a campionati e tornei di qualunque Serie organizzati dalle federazioni calcistiche formalmente riconosciute. Art. 3 Gli atleti possono svolgere attività sportiva per l'Associazione solo se abilitati sul piano sanitario, previi accertamenti medici condotti secondo la vigente normativa. Art. 4 Gli atleti tesserati con l'Associazione non possono partecipare a gare o manifestazioni diverse da quelle ufficiali senza autorizzazione e nell'ambito dell'attività devono attenersi: · alle norme tecniche del C.O.N.I. e della Federazione Italiana Giuoco Calcio · alle direttive del Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, per delega del Presidente, del Vice Presidente del Consiglio Direttivo; Art. 5 La posizione di atleta è attestata nelle forme previste dalle disposizioni vigenti. Art. 6 In virtù di quanto previsto dalla Legge 13 luglio 1990, n. 190, agli atleti tesserati dall'Associazione non si applicano le norme di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, incompatibili con la qualifica di pubblici dipendenti rivestita dagli stessi. L'Associazione, in quanto organo di una Amministrazione pubblica non può costituirsi nelle forme societarie previste dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91. Art. 7 Gli atleti sono esentati da qualsiasi onere economico per l'espletamento dell'attività . Art. 8 Gli atleti, stante la necessità di allenarsi in gruppo, di operare in ambiti comuni al fine di svolgere le quotidiane attività di preparazione e disputare le gare domenicali, sono assegnati all'Istituto Superiore di Studi Penitenziari. Al termine dell'attività agonistica gli atleti possono essere assegnati a servizi e istituti penitenziari. Art. 9 Il Consiglio Direttivo dell'Astrea è nominato e presieduto dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed è composto: § da un Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che svolge funzioni di vice presidente; § dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, consigliere; • dal Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, consigliere; • da due funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, consiglieri. Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono affidate ad uno dei funzionari del Corpo nominati consiglieri I funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria durano in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo è convocato di norma, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, alla fine di ogni semestre. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà dei componenti e delibera validamente con le stesse modalità di cui sopra. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina: a) il Direttore Sportivo; b) il Segretario, competente anche per le relazioni esterne e la stampa; c) l'accompagnatore ufficiale della squadra; d) il responsabile S.I.A.E.. Tali figure devono essere, di norma, individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Gli incarichi suindicati devono essere riconfermati al termine di ciascuna stagione agonistica. Art. 10 La segreteria operante nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento assicura il funzionamento amministrativo dell'Associazione. Al funzionamento della Segreteria è addetta, altresì, una o più unità individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 11 L'Associazione per l'espletamento delle attività sportive si avvale dei seguenti fondi: a) somme stanziate sui capitoli di bilancio passivo del Ministero della Giustizia che consentono l'imputazione della spesa; b) fondi erogati dall'Ente Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria; c) contributi e rimborsi concessi dal C.O.N.I., dalla F.I.G.C. e da società pubbliche e private; d) introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso in occasione delle gare interne; e) introiti derivanti dalla cessione dei diritti di immagine per le trasmissioni radio-televisive. Utilizza gli impianti e le strutture siti in Roma, Via Giuseppe Barellai 135. Art. 12 Gli introiti derivanti dai punti c), d), e) del precedente articolo vengono versati all'Ente di Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, che li utilizzerà nel rispetto dei regolamenti della F.I.G.C.. Art. 13 L'Attività sportiva non ha finalità di lucro e nessuna spesa o impegno di spesa possono essere assunti a scopo di lucro o comunque per fini diversi da quelli statutari. Art. 14 L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio il Segretario presenta al Consiglio il rendiconto dell'anno ed il bilancio di previsione per l'esercizio successivo. Art. l5 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione sportiva. Art. 16 Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte al Consiglio nella prima seduta appositamente convocata. Le modifiche sono approvate con la presenza di almeno i due terzi dei membri ed a maggioranza dei presenti. Art. 17 Le norme contenute nel presente statuto si applicano anche agli atleti assunti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 2002 n. 132. Roma, 19 ottobre 2011 Firmato: i componenti del Consiglio Direttivo | |
| Da: Astrea | 10/01/2013 20:34:26 |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria " Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria "A.S.D. ASTREA" STATUTO SOCIALE Art. 1 L'Associazione Sportiva "ASTREA" ha sede in Roma presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Art. 2 L'Associazione svolge attività sportiva calcistica quale rappresentativa del Corpo di Polizia Penitenziaria e partecipa a campionati e tornei di qualunque Serie organizzati dalle federazioni calcistiche formalmente riconosciute. Art. 3 Gli atleti possono svolgere attività sportiva per l'Associazione solo se abilitati sul piano sanitario, previi accertamenti medici condotti secondo la vigente normativa. Art. 4 Gli atleti tesserati con l'Associazione non possono partecipare a gare o manifestazioni diverse da quelle ufficiali senza autorizzazione e nell'ambito dell'attività devono attenersi: · alle norme tecniche del C.O.N.I. e della Federazione Italiana Giuoco Calcio · alle direttive del Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, per delega del Presidente, del Vice Presidente del Consiglio Direttivo; Art. 5 La posizione di atleta è attestata nelle forme previste dalle disposizioni vigenti. Art. 6 In virtù di quanto previsto dalla Legge 13 luglio 1990, n. 190, agli atleti tesserati dall'Associazione non si applicano le norme di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, incompatibili con la qualifica di pubblici dipendenti rivestita dagli stessi. L'Associazione, in quanto organo di una Amministrazione pubblica non può costituirsi nelle forme societarie previste dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91. Art. 7 Gli atleti sono esentati da qualsiasi onere economico per l'espletamento dell'attività . Art. 8 Gli atleti, stante la necessità di allenarsi in gruppo, di operare in ambiti comuni al fine di svolgere le quotidiane attività di preparazione e disputare le gare domenicali, sono assegnati all'Istituto Superiore di Studi Penitenziari. Al termine dell'attività agonistica gli atleti possono essere assegnati a servizi e istituti penitenziari. Art. 9 Il Consiglio Direttivo dell'Astrea è nominato e presieduto dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed è composto: § da un Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che svolge funzioni di vice presidente; § dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, consigliere; • dal Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, consigliere; • da due funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, consiglieri. Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono affidate ad uno dei funzionari del Corpo nominati consiglieri I funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria durano in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo è convocato di norma, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, alla fine di ogni semestre. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà dei componenti e delibera validamente con le stesse modalità di cui sopra. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina: a) il Direttore Sportivo; b) il Segretario, competente anche per le relazioni esterne e la stampa; c) l'accompagnatore ufficiale della squadra; d) il responsabile S.I.A.E.. Tali figure devono essere, di norma, individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Gli incarichi suindicati devono essere riconfermati al termine di ciascuna stagione agonistica. Art. 10 La segreteria operante nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento assicura il funzionamento amministrativo dell'Associazione. Al funzionamento della Segreteria è addetta, altresì, una o più unità individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 11 L'Associazione per l'espletamento delle attività sportive si avvale dei seguenti fondi: a) somme stanziate sui capitoli di bilancio passivo del Ministero della Giustizia che consentono l'imputazione della spesa; b) fondi erogati dall'Ente Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria; c) contributi e rimborsi concessi dal C.O.N.I., dalla F.I.G.C. e da società pubbliche e private; d) introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso in occasione delle gare interne; e) introiti derivanti dalla cessione dei diritti di immagine per le trasmissioni radio-televisive. Utilizza gli impianti e le strutture siti in Roma, Via Giuseppe Barellai 135. Art. 12 Gli introiti derivanti dai punti c), d), e) del precedente articolo vengono versati all'Ente di Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, che li utilizzerà nel rispetto dei regolamenti della F.I.G.C.. Art. 13 L'Attività sportiva non ha finalità di lucro e nessuna spesa o impegno di spesa possono essere assunti a scopo di lucro o comunque per fini diversi da quelli statutari. Art. 14 L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio il Segretario presenta al Consiglio il rendiconto dell'anno ed il bilancio di previsione per l'esercizio successivo. Art. l5 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione sportiva. Art. 16 Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte al Consiglio nella prima seduta appositamente convocata. Le modifiche sono approvate con la presenza di almeno i due terzi dei membri ed a maggioranza dei presenti. Art. 17 Le norme contenute nel presente statuto si applicano anche agli atleti assunti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 2002 n. 132. Roma, 19 ottobre 2011 Firmato: i componenti del Consiglio Direttivo | |
| Da: Astrea | 10/01/2013 20:34:40 |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria " Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria "A.S.D. ASTREA" STATUTO SOCIALE Art. 1 L'Associazione Sportiva "ASTREA" ha sede in Roma presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Art. 2 L'Associazione svolge attività sportiva calcistica quale rappresentativa del Corpo di Polizia Penitenziaria e partecipa a campionati e tornei di qualunque Serie organizzati dalle federazioni calcistiche formalmente riconosciute. Art. 3 Gli atleti possono svolgere attività sportiva per l'Associazione solo se abilitati sul piano sanitario, previi accertamenti medici condotti secondo la vigente normativa. Art. 4 Gli atleti tesserati con l'Associazione non possono partecipare a gare o manifestazioni diverse da quelle ufficiali senza autorizzazione e nell'ambito dell'attività devono attenersi: · alle norme tecniche del C.O.N.I. e della Federazione Italiana Giuoco Calcio · alle direttive del Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, per delega del Presidente, del Vice Presidente del Consiglio Direttivo; Art. 5 La posizione di atleta è attestata nelle forme previste dalle disposizioni vigenti. Art. 6 In virtù di quanto previsto dalla Legge 13 luglio 1990, n. 190, agli atleti tesserati dall'Associazione non si applicano le norme di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, incompatibili con la qualifica di pubblici dipendenti rivestita dagli stessi. L'Associazione, in quanto organo di una Amministrazione pubblica non può costituirsi nelle forme societarie previste dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91. Art. 7 Gli atleti sono esentati da qualsiasi onere economico per l'espletamento dell'attività . Art. 8 Gli atleti, stante la necessità di allenarsi in gruppo, di operare in ambiti comuni al fine di svolgere le quotidiane attività di preparazione e disputare le gare domenicali, sono assegnati all'Istituto Superiore di Studi Penitenziari. Al termine dell'attività agonistica gli atleti possono essere assegnati a servizi e istituti penitenziari. Art. 9 Il Consiglio Direttivo dell'Astrea è nominato e presieduto dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed è composto: § da un Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che svolge funzioni di vice presidente; § dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, consigliere; • dal Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, consigliere; • da due funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, consiglieri. Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono affidate ad uno dei funzionari del Corpo nominati consiglieri I funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria durano in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo è convocato di norma, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, alla fine di ogni semestre. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà dei componenti e delibera validamente con le stesse modalità di cui sopra. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina: a) il Direttore Sportivo; b) il Segretario, competente anche per le relazioni esterne e la stampa; c) l'accompagnatore ufficiale della squadra; d) il responsabile S.I.A.E.. Tali figure devono essere, di norma, individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Gli incarichi suindicati devono essere riconfermati al termine di ciascuna stagione agonistica. Art. 10 La segreteria operante nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento assicura il funzionamento amministrativo dell'Associazione. Al funzionamento della Segreteria è addetta, altresì, una o più unità individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 11 L'Associazione per l'espletamento delle attività sportive si avvale dei seguenti fondi: a) somme stanziate sui capitoli di bilancio passivo del Ministero della Giustizia che consentono l'imputazione della spesa; b) fondi erogati dall'Ente Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria; c) contributi e rimborsi concessi dal C.O.N.I., dalla F.I.G.C. e da società pubbliche e private; d) introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso in occasione delle gare interne; e) introiti derivanti dalla cessione dei diritti di immagine per le trasmissioni radio-televisive. Utilizza gli impianti e le strutture siti in Roma, Via Giuseppe Barellai 135. Art. 12 Gli introiti derivanti dai punti c), d), e) del precedente articolo vengono versati all'Ente di Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, che li utilizzerà nel rispetto dei regolamenti della F.I.G.C.. Art. 13 L'Attività sportiva non ha finalità di lucro e nessuna spesa o impegno di spesa possono essere assunti a scopo di lucro o comunque per fini diversi da quelli statutari. Art. 14 L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio il Segretario presenta al Consiglio il rendiconto dell'anno ed il bilancio di previsione per l'esercizio successivo. Art. l5 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione sportiva. Art. 16 Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte al Consiglio nella prima seduta appositamente convocata. Le modifiche sono approvate con la presenza di almeno i due terzi dei membri ed a maggioranza dei presenti. Art. 17 Le norme contenute nel presente statuto si applicano anche agli atleti assunti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 2002 n. 132. Roma, 19 ottobre 2011 Firmato: i componenti del Consiglio Direttivo | |
| Da: Astrea | 10/01/2013 20:34:49 |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria " Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria "A.S.D. ASTREA" STATUTO SOCIALE Art. 1 L'Associazione Sportiva "ASTREA" ha sede in Roma presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Art. 2 L'Associazione svolge attività sportiva calcistica quale rappresentativa del Corpo di Polizia Penitenziaria e partecipa a campionati e tornei di qualunque Serie organizzati dalle federazioni calcistiche formalmente riconosciute. Art. 3 Gli atleti possono svolgere attività sportiva per l'Associazione solo se abilitati sul piano sanitario, previi accertamenti medici condotti secondo la vigente normativa. Art. 4 Gli atleti tesserati con l'Associazione non possono partecipare a gare o manifestazioni diverse da quelle ufficiali senza autorizzazione e nell'ambito dell'attività devono attenersi: · alle norme tecniche del C.O.N.I. e della Federazione Italiana Giuoco Calcio · alle direttive del Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, per delega del Presidente, del Vice Presidente del Consiglio Direttivo; Art. 5 La posizione di atleta è attestata nelle forme previste dalle disposizioni vigenti. Art. 6 In virtù di quanto previsto dalla Legge 13 luglio 1990, n. 190, agli atleti tesserati dall'Associazione non si applicano le norme di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, incompatibili con la qualifica di pubblici dipendenti rivestita dagli stessi. L'Associazione, in quanto organo di una Amministrazione pubblica non può costituirsi nelle forme societarie previste dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91. Art. 7 Gli atleti sono esentati da qualsiasi onere economico per l'espletamento dell'attività . Art. 8 Gli atleti, stante la necessità di allenarsi in gruppo, di operare in ambiti comuni al fine di svolgere le quotidiane attività di preparazione e disputare le gare domenicali, sono assegnati all'Istituto Superiore di Studi Penitenziari. Al termine dell'attività agonistica gli atleti possono essere assegnati a servizi e istituti penitenziari. Art. 9 Il Consiglio Direttivo dell'Astrea è nominato e presieduto dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed è composto: § da un Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che svolge funzioni di vice presidente; § dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, consigliere; • dal Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, consigliere; • da due funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, consiglieri. Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono affidate ad uno dei funzionari del Corpo nominati consiglieri I funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria durano in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo è convocato di norma, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, alla fine di ogni semestre. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà dei componenti e delibera validamente con le stesse modalità di cui sopra. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina: a) il Direttore Sportivo; b) il Segretario, competente anche per le relazioni esterne e la stampa; c) l'accompagnatore ufficiale della squadra; d) il responsabile S.I.A.E.. Tali figure devono essere, di norma, individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Gli incarichi suindicati devono essere riconfermati al termine di ciascuna stagione agonistica. Art. 10 La segreteria operante nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento assicura il funzionamento amministrativo dell'Associazione. Al funzionamento della Segreteria è addetta, altresì, una o più unità individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 11 L'Associazione per l'espletamento delle attività sportive si avvale dei seguenti fondi: a) somme stanziate sui capitoli di bilancio passivo del Ministero della Giustizia che consentono l'imputazione della spesa; b) fondi erogati dall'Ente Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria; c) contributi e rimborsi concessi dal C.O.N.I., dalla F.I.G.C. e da società pubbliche e private; d) introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso in occasione delle gare interne; e) introiti derivanti dalla cessione dei diritti di immagine per le trasmissioni radio-televisive. Utilizza gli impianti e le strutture siti in Roma, Via Giuseppe Barellai 135. Art. 12 Gli introiti derivanti dai punti c), d), e) del precedente articolo vengono versati all'Ente di Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, che li utilizzerà nel rispetto dei regolamenti della F.I.G.C.. Art. 13 L'Attività sportiva non ha finalità di lucro e nessuna spesa o impegno di spesa possono essere assunti a scopo di lucro o comunque per fini diversi da quelli statutari. Art. 14 L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio il Segretario presenta al Consiglio il rendiconto dell'anno ed il bilancio di previsione per l'esercizio successivo. Art. l5 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione sportiva. Art. 16 Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte al Consiglio nella prima seduta appositamente convocata. Le modifiche sono approvate con la presenza di almeno i due terzi dei membri ed a maggioranza dei presenti. Art. 17 Le norme contenute nel presente statuto si applicano anche agli atleti assunti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 2002 n. 132. Roma, 19 ottobre 2011 Firmato: i componenti del Consiglio Direttivo | |
| Da: Astrea | 10/01/2013 20:34:58 |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria " Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria "A.S.D. ASTREA" STATUTO SOCIALE Art. 1 L'Associazione Sportiva "ASTREA" ha sede in Roma presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Art. 2 L'Associazione svolge attività sportiva calcistica quale rappresentativa del Corpo di Polizia Penitenziaria e partecipa a campionati e tornei di qualunque Serie organizzati dalle federazioni calcistiche formalmente riconosciute. Art. 3 Gli atleti possono svolgere attività sportiva per l'Associazione solo se abilitati sul piano sanitario, previi accertamenti medici condotti secondo la vigente normativa. Art. 4 Gli atleti tesserati con l'Associazione non possono partecipare a gare o manifestazioni diverse da quelle ufficiali senza autorizzazione e nell'ambito dell'attività devono attenersi: · alle norme tecniche del C.O.N.I. e della Federazione Italiana Giuoco Calcio · alle direttive del Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, per delega del Presidente, del Vice Presidente del Consiglio Direttivo; Art. 5 La posizione di atleta è attestata nelle forme previste dalle disposizioni vigenti. Art. 6 In virtù di quanto previsto dalla Legge 13 luglio 1990, n. 190, agli atleti tesserati dall'Associazione non si applicano le norme di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, incompatibili con la qualifica di pubblici dipendenti rivestita dagli stessi. L'Associazione, in quanto organo di una Amministrazione pubblica non può costituirsi nelle forme societarie previste dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91. Art. 7 Gli atleti sono esentati da qualsiasi onere economico per l'espletamento dell'attività . Art. 8 Gli atleti, stante la necessità di allenarsi in gruppo, di operare in ambiti comuni al fine di svolgere le quotidiane attività di preparazione e disputare le gare domenicali, sono assegnati all'Istituto Superiore di Studi Penitenziari. Al termine dell'attività agonistica gli atleti possono essere assegnati a servizi e istituti penitenziari. Art. 9 Il Consiglio Direttivo dell'Astrea è nominato e presieduto dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed è composto: § da un Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che svolge funzioni di vice presidente; § dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, consigliere; • dal Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, consigliere; • da due funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, consiglieri. Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono affidate ad uno dei funzionari del Corpo nominati consiglieri I funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria durano in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo è convocato di norma, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, alla fine di ogni semestre. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà dei componenti e delibera validamente con le stesse modalità di cui sopra. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina: a) il Direttore Sportivo; b) il Segretario, competente anche per le relazioni esterne e la stampa; c) l'accompagnatore ufficiale della squadra; d) il responsabile S.I.A.E.. Tali figure devono essere, di norma, individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Gli incarichi suindicati devono essere riconfermati al termine di ciascuna stagione agonistica. Art. 10 La segreteria operante nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento assicura il funzionamento amministrativo dell'Associazione. Al funzionamento della Segreteria è addetta, altresì, una o più unità individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 11 L'Associazione per l'espletamento delle attività sportive si avvale dei seguenti fondi: a) somme stanziate sui capitoli di bilancio passivo del Ministero della Giustizia che consentono l'imputazione della spesa; b) fondi erogati dall'Ente Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria; c) contributi e rimborsi concessi dal C.O.N.I., dalla F.I.G.C. e da società pubbliche e private; d) introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso in occasione delle gare interne; e) introiti derivanti dalla cessione dei diritti di immagine per le trasmissioni radio-televisive. Utilizza gli impianti e le strutture siti in Roma, Via Giuseppe Barellai 135. Art. 12 Gli introiti derivanti dai punti c), d), e) del precedente articolo vengono versati all'Ente di Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, che li utilizzerà nel rispetto dei regolamenti della F.I.G.C.. Art. 13 L'Attività sportiva non ha finalità di lucro e nessuna spesa o impegno di spesa possono essere assunti a scopo di lucro o comunque per fini diversi da quelli statutari. Art. 14 L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio il Segretario presenta al Consiglio il rendiconto dell'anno ed il bilancio di previsione per l'esercizio successivo. Art. l5 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione sportiva. Art. 16 Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte al Consiglio nella prima seduta appositamente convocata. Le modifiche sono approvate con la presenza di almeno i due terzi dei membri ed a maggioranza dei presenti. Art. 17 Le norme contenute nel presente statuto si applicano anche agli atleti assunti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 2002 n. 132. Roma, 19 ottobre 2011 Firmato: i componenti del Consiglio Direttivo | |
| Da: Astrea | 10/01/2013 20:35:05 |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria " Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria "A.S.D. ASTREA" STATUTO SOCIALE Art. 1 L'Associazione Sportiva "ASTREA" ha sede in Roma presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Art. 2 L'Associazione svolge attività sportiva calcistica quale rappresentativa del Corpo di Polizia Penitenziaria e partecipa a campionati e tornei di qualunque Serie organizzati dalle federazioni calcistiche formalmente riconosciute. Art. 3 Gli atleti possono svolgere attività sportiva per l'Associazione solo se abilitati sul piano sanitario, previi accertamenti medici condotti secondo la vigente normativa. Art. 4 Gli atleti tesserati con l'Associazione non possono partecipare a gare o manifestazioni diverse da quelle ufficiali senza autorizzazione e nell'ambito dell'attività devono attenersi: · alle norme tecniche del C.O.N.I. e della Federazione Italiana Giuoco Calcio · alle direttive del Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, per delega del Presidente, del Vice Presidente del Consiglio Direttivo; Art. 5 La posizione di atleta è attestata nelle forme previste dalle disposizioni vigenti. Art. 6 In virtù di quanto previsto dalla Legge 13 luglio 1990, n. 190, agli atleti tesserati dall'Associazione non si applicano le norme di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, incompatibili con la qualifica di pubblici dipendenti rivestita dagli stessi. L'Associazione, in quanto organo di una Amministrazione pubblica non può costituirsi nelle forme societarie previste dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91. Art. 7 Gli atleti sono esentati da qualsiasi onere economico per l'espletamento dell'attività . Art. 8 Gli atleti, stante la necessità di allenarsi in gruppo, di operare in ambiti comuni al fine di svolgere le quotidiane attività di preparazione e disputare le gare domenicali, sono assegnati all'Istituto Superiore di Studi Penitenziari. Al termine dell'attività agonistica gli atleti possono essere assegnati a servizi e istituti penitenziari. Art. 9 Il Consiglio Direttivo dell'Astrea è nominato e presieduto dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed è composto: § da un Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che svolge funzioni di vice presidente; § dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, consigliere; • dal Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, consigliere; • da due funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, consiglieri. Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono affidate ad uno dei funzionari del Corpo nominati consiglieri I funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria durano in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo è convocato di norma, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, alla fine di ogni semestre. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà dei componenti e delibera validamente con le stesse modalità di cui sopra. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina: a) il Direttore Sportivo; b) il Segretario, competente anche per le relazioni esterne e la stampa; c) l'accompagnatore ufficiale della squadra; d) il responsabile S.I.A.E.. Tali figure devono essere, di norma, individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Gli incarichi suindicati devono essere riconfermati al termine di ciascuna stagione agonistica. Art. 10 La segreteria operante nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento assicura il funzionamento amministrativo dell'Associazione. Al funzionamento della Segreteria è addetta, altresì, una o più unità individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 11 L'Associazione per l'espletamento delle attività sportive si avvale dei seguenti fondi: a) somme stanziate sui capitoli di bilancio passivo del Ministero della Giustizia che consentono l'imputazione della spesa; b) fondi erogati dall'Ente Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria; c) contributi e rimborsi concessi dal C.O.N.I., dalla F.I.G.C. e da società pubbliche e private; d) introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso in occasione delle gare interne; e) introiti derivanti dalla cessione dei diritti di immagine per le trasmissioni radio-televisive. Utilizza gli impianti e le strutture siti in Roma, Via Giuseppe Barellai 135. Art. 12 Gli introiti derivanti dai punti c), d), e) del precedente articolo vengono versati all'Ente di Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, che li utilizzerà nel rispetto dei regolamenti della F.I.G.C.. Art. 13 L'Attività sportiva non ha finalità di lucro e nessuna spesa o impegno di spesa possono essere assunti a scopo di lucro o comunque per fini diversi da quelli statutari. Art. 14 L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio il Segretario presenta al Consiglio il rendiconto dell'anno ed il bilancio di previsione per l'esercizio successivo. Art. l5 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione sportiva. Art. 16 Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte al Consiglio nella prima seduta appositamente convocata. Le modifiche sono approvate con la presenza di almeno i due terzi dei membri ed a maggioranza dei presenti. Art. 17 Le norme contenute nel presente statuto si applicano anche agli atleti assunti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 2002 n. 132. Roma, 19 ottobre 2011 Firmato: i componenti del Consiglio Direttivo | |
| Da: Astrea | 10/01/2013 20:35:13 |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria " Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria "A.S.D. ASTREA" STATUTO SOCIALE Art. 1 L'Associazione Sportiva "ASTREA" ha sede in Roma presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Art. 2 L'Associazione svolge attività sportiva calcistica quale rappresentativa del Corpo di Polizia Penitenziaria e partecipa a campionati e tornei di qualunque Serie organizzati dalle federazioni calcistiche formalmente riconosciute. Art. 3 Gli atleti possono svolgere attività sportiva per l'Associazione solo se abilitati sul piano sanitario, previi accertamenti medici condotti secondo la vigente normativa. Art. 4 Gli atleti tesserati con l'Associazione non possono partecipare a gare o manifestazioni diverse da quelle ufficiali senza autorizzazione e nell'ambito dell'attività devono attenersi: · alle norme tecniche del C.O.N.I. e della Federazione Italiana Giuoco Calcio · alle direttive del Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, per delega del Presidente, del Vice Presidente del Consiglio Direttivo; Art. 5 La posizione di atleta è attestata nelle forme previste dalle disposizioni vigenti. Art. 6 In virtù di quanto previsto dalla Legge 13 luglio 1990, n. 190, agli atleti tesserati dall'Associazione non si applicano le norme di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, incompatibili con la qualifica di pubblici dipendenti rivestita dagli stessi. L'Associazione, in quanto organo di una Amministrazione pubblica non può costituirsi nelle forme societarie previste dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91. Art. 7 Gli atleti sono esentati da qualsiasi onere economico per l'espletamento dell'attività . Art. 8 Gli atleti, stante la necessità di allenarsi in gruppo, di operare in ambiti comuni al fine di svolgere le quotidiane attività di preparazione e disputare le gare domenicali, sono assegnati all'Istituto Superiore di Studi Penitenziari. Al termine dell'attività agonistica gli atleti possono essere assegnati a servizi e istituti penitenziari. Art. 9 Il Consiglio Direttivo dell'Astrea è nominato e presieduto dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed è composto: § da un Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che svolge funzioni di vice presidente; § dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, consigliere; • dal Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, consigliere; • da due funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, consiglieri. Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono affidate ad uno dei funzionari del Corpo nominati consiglieri I funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria durano in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo è convocato di norma, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, alla fine di ogni semestre. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà dei componenti e delibera validamente con le stesse modalità di cui sopra. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina: a) il Direttore Sportivo; b) il Segretario, competente anche per le relazioni esterne e la stampa; c) l'accompagnatore ufficiale della squadra; d) il responsabile S.I.A.E.. Tali figure devono essere, di norma, individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Gli incarichi suindicati devono essere riconfermati al termine di ciascuna stagione agonistica. Art. 10 La segreteria operante nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento assicura il funzionamento amministrativo dell'Associazione. Al funzionamento della Segreteria è addetta, altresì, una o più unità individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 11 L'Associazione per l'espletamento delle attività sportive si avvale dei seguenti fondi: a) somme stanziate sui capitoli di bilancio passivo del Ministero della Giustizia che consentono l'imputazione della spesa; b) fondi erogati dall'Ente Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria; c) contributi e rimborsi concessi dal C.O.N.I., dalla F.I.G.C. e da società pubbliche e private; d) introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso in occasione delle gare interne; e) introiti derivanti dalla cessione dei diritti di immagine per le trasmissioni radio-televisive. Utilizza gli impianti e le strutture siti in Roma, Via Giuseppe Barellai 135. Art. 12 Gli introiti derivanti dai punti c), d), e) del precedente articolo vengono versati all'Ente di Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, che li utilizzerà nel rispetto dei regolamenti della F.I.G.C.. Art. 13 L'Attività sportiva non ha finalità di lucro e nessuna spesa o impegno di spesa possono essere assunti a scopo di lucro o comunque per fini diversi da quelli statutari. Art. 14 L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio il Segretario presenta al Consiglio il rendiconto dell'anno ed il bilancio di previsione per l'esercizio successivo. Art. l5 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione sportiva. Art. 16 Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte al Consiglio nella prima seduta appositamente convocata. Le modifiche sono approvate con la presenza di almeno i due terzi dei membri ed a maggioranza dei presenti. Art. 17 Le norme contenute nel presente statuto si applicano anche agli atleti assunti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 2002 n. 132. Roma, 19 ottobre 2011 Firmato: i componenti del Consiglio Direttivo | |
| Da: Astrea | 10/01/2013 20:35:20 |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria " Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria "A.S.D. ASTREA" STATUTO SOCIALE Art. 1 L'Associazione Sportiva "ASTREA" ha sede in Roma presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Art. 2 L'Associazione svolge attività sportiva calcistica quale rappresentativa del Corpo di Polizia Penitenziaria e partecipa a campionati e tornei di qualunque Serie organizzati dalle federazioni calcistiche formalmente riconosciute. Art. 3 Gli atleti possono svolgere attività sportiva per l'Associazione solo se abilitati sul piano sanitario, previi accertamenti medici condotti secondo la vigente normativa. Art. 4 Gli atleti tesserati con l'Associazione non possono partecipare a gare o manifestazioni diverse da quelle ufficiali senza autorizzazione e nell'ambito dell'attività devono attenersi: · alle norme tecniche del C.O.N.I. e della Federazione Italiana Giuoco Calcio · alle direttive del Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, per delega del Presidente, del Vice Presidente del Consiglio Direttivo; Art. 5 La posizione di atleta è attestata nelle forme previste dalle disposizioni vigenti. Art. 6 In virtù di quanto previsto dalla Legge 13 luglio 1990, n. 190, agli atleti tesserati dall'Associazione non si applicano le norme di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, incompatibili con la qualifica di pubblici dipendenti rivestita dagli stessi. L'Associazione, in quanto organo di una Amministrazione pubblica non può costituirsi nelle forme societarie previste dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91. Art. 7 Gli atleti sono esentati da qualsiasi onere economico per l'espletamento dell'attività . Art. 8 Gli atleti, stante la necessità di allenarsi in gruppo, di operare in ambiti comuni al fine di svolgere le quotidiane attività di preparazione e disputare le gare domenicali, sono assegnati all'Istituto Superiore di Studi Penitenziari. Al termine dell'attività agonistica gli atleti possono essere assegnati a servizi e istituti penitenziari. Art. 9 Il Consiglio Direttivo dell'Astrea è nominato e presieduto dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed è composto: § da un Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che svolge funzioni di vice presidente; § dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, consigliere; • dal Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, consigliere; • da due funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, consiglieri. Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono affidate ad uno dei funzionari del Corpo nominati consiglieri I funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria durano in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo è convocato di norma, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, alla fine di ogni semestre. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà dei componenti e delibera validamente con le stesse modalità di cui sopra. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina: a) il Direttore Sportivo; b) il Segretario, competente anche per le relazioni esterne e la stampa; c) l'accompagnatore ufficiale della squadra; d) il responsabile S.I.A.E.. Tali figure devono essere, di norma, individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Gli incarichi suindicati devono essere riconfermati al termine di ciascuna stagione agonistica. Art. 10 La segreteria operante nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento assicura il funzionamento amministrativo dell'Associazione. Al funzionamento della Segreteria è addetta, altresì, una o più unità individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 11 L'Associazione per l'espletamento delle attività sportive si avvale dei seguenti fondi: a) somme stanziate sui capitoli di bilancio passivo del Ministero della Giustizia che consentono l'imputazione della spesa; b) fondi erogati dall'Ente Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria; c) contributi e rimborsi concessi dal C.O.N.I., dalla F.I.G.C. e da società pubbliche e private; d) introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso in occasione delle gare interne; e) introiti derivanti dalla cessione dei diritti di immagine per le trasmissioni radio-televisive. Utilizza gli impianti e le strutture siti in Roma, Via Giuseppe Barellai 135. Art. 12 Gli introiti derivanti dai punti c), d), e) del precedente articolo vengono versati all'Ente di Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, che li utilizzerà nel rispetto dei regolamenti della F.I.G.C.. Art. 13 L'Attività sportiva non ha finalità di lucro e nessuna spesa o impegno di spesa possono essere assunti a scopo di lucro o comunque per fini diversi da quelli statutari. Art. 14 L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio il Segretario presenta al Consiglio il rendiconto dell'anno ed il bilancio di previsione per l'esercizio successivo. Art. l5 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione sportiva. Art. 16 Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte al Consiglio nella prima seduta appositamente convocata. Le modifiche sono approvate con la presenza di almeno i due terzi dei membri ed a maggioranza dei presenti. Art. 17 Le norme contenute nel presente statuto si applicano anche agli atleti assunti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 2002 n. 132. Roma, 19 ottobre 2011 Firmato: i componenti del Consiglio Direttivo | |
| Da: Astrea | 10/01/2013 20:35:30 |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria " Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria "A.S.D. ASTREA" STATUTO SOCIALE Art. 1 L'Associazione Sportiva "ASTREA" ha sede in Roma presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Art. 2 L'Associazione svolge attività sportiva calcistica quale rappresentativa del Corpo di Polizia Penitenziaria e partecipa a campionati e tornei di qualunque Serie organizzati dalle federazioni calcistiche formalmente riconosciute. Art. 3 Gli atleti possono svolgere attività sportiva per l'Associazione solo se abilitati sul piano sanitario, previi accertamenti medici condotti secondo la vigente normativa. Art. 4 Gli atleti tesserati con l'Associazione non possono partecipare a gare o manifestazioni diverse da quelle ufficiali senza autorizzazione e nell'ambito dell'attività devono attenersi: · alle norme tecniche del C.O.N.I. e della Federazione Italiana Giuoco Calcio · alle direttive del Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, per delega del Presidente, del Vice Presidente del Consiglio Direttivo; Art. 5 La posizione di atleta è attestata nelle forme previste dalle disposizioni vigenti. Art. 6 In virtù di quanto previsto dalla Legge 13 luglio 1990, n. 190, agli atleti tesserati dall'Associazione non si applicano le norme di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, incompatibili con la qualifica di pubblici dipendenti rivestita dagli stessi. L'Associazione, in quanto organo di una Amministrazione pubblica non può costituirsi nelle forme societarie previste dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91. Art. 7 Gli atleti sono esentati da qualsiasi onere economico per l'espletamento dell'attività . Art. 8 Gli atleti, stante la necessità di allenarsi in gruppo, di operare in ambiti comuni al fine di svolgere le quotidiane attività di preparazione e disputare le gare domenicali, sono assegnati all'Istituto Superiore di Studi Penitenziari. Al termine dell'attività agonistica gli atleti possono essere assegnati a servizi e istituti penitenziari. Art. 9 Il Consiglio Direttivo dell'Astrea è nominato e presieduto dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed è composto: § da un Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che svolge funzioni di vice presidente; § dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, consigliere; • dal Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, consigliere; • da due funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, consiglieri. Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono affidate ad uno dei funzionari del Corpo nominati consiglieri I funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria durano in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo è convocato di norma, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, alla fine di ogni semestre. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà dei componenti e delibera validamente con le stesse modalità di cui sopra. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina: a) il Direttore Sportivo; b) il Segretario, competente anche per le relazioni esterne e la stampa; c) l'accompagnatore ufficiale della squadra; d) il responsabile S.I.A.E.. Tali figure devono essere, di norma, individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Gli incarichi suindicati devono essere riconfermati al termine di ciascuna stagione agonistica. Art. 10 La segreteria operante nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento assicura il funzionamento amministrativo dell'Associazione. Al funzionamento della Segreteria è addetta, altresì, una o più unità individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 11 L'Associazione per l'espletamento delle attività sportive si avvale dei seguenti fondi: a) somme stanziate sui capitoli di bilancio passivo del Ministero della Giustizia che consentono l'imputazione della spesa; b) fondi erogati dall'Ente Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria; c) contributi e rimborsi concessi dal C.O.N.I., dalla F.I.G.C. e da società pubbliche e private; d) introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso in occasione delle gare interne; e) introiti derivanti dalla cessione dei diritti di immagine per le trasmissioni radio-televisive. Utilizza gli impianti e le strutture siti in Roma, Via Giuseppe Barellai 135. Art. 12 Gli introiti derivanti dai punti c), d), e) del precedente articolo vengono versati all'Ente di Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, che li utilizzerà nel rispetto dei regolamenti della F.I.G.C.. Art. 13 L'Attività sportiva non ha finalità di lucro e nessuna spesa o impegno di spesa possono essere assunti a scopo di lucro o comunque per fini diversi da quelli statutari. Art. 14 L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio il Segretario presenta al Consiglio il rendiconto dell'anno ed il bilancio di previsione per l'esercizio successivo. Art. l5 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione sportiva. Art. 16 Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte al Consiglio nella prima seduta appositamente convocata. Le modifiche sono approvate con la presenza di almeno i due terzi dei membri ed a maggioranza dei presenti. Art. 17 Le norme contenute nel presente statuto si applicano anche agli atleti assunti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 2002 n. 132. Roma, 19 ottobre 2011 Firmato: i componenti del Consiglio Direttivo | |
| Da: Astrea | 10/01/2013 20:35:42 |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria " Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria "A.S.D. ASTREA" STATUTO SOCIALE Art. 1 L'Associazione Sportiva "ASTREA" ha sede in Roma presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Art. 2 L'Associazione svolge attività sportiva calcistica quale rappresentativa del Corpo di Polizia Penitenziaria e partecipa a campionati e tornei di qualunque Serie organizzati dalle federazioni calcistiche formalmente riconosciute. Art. 3 Gli atleti possono svolgere attività sportiva per l'Associazione solo se abilitati sul piano sanitario, previi accertamenti medici condotti secondo la vigente normativa. Art. 4 Gli atleti tesserati con l'Associazione non possono partecipare a gare o manifestazioni diverse da quelle ufficiali senza autorizzazione e nell'ambito dell'attività devono attenersi: · alle norme tecniche del C.O.N.I. e della Federazione Italiana Giuoco Calcio · alle direttive del Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, per delega del Presidente, del Vice Presidente del Consiglio Direttivo; Art. 5 La posizione di atleta è attestata nelle forme previste dalle disposizioni vigenti. Art. 6 In virtù di quanto previsto dalla Legge 13 luglio 1990, n. 190, agli atleti tesserati dall'Associazione non si applicano le norme di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, incompatibili con la qualifica di pubblici dipendenti rivestita dagli stessi. L'Associazione, in quanto organo di una Amministrazione pubblica non può costituirsi nelle forme societarie previste dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91. Art. 7 Gli atleti sono esentati da qualsiasi onere economico per l'espletamento dell'attività . Art. 8 Gli atleti, stante la necessità di allenarsi in gruppo, di operare in ambiti comuni al fine di svolgere le quotidiane attività di preparazione e disputare le gare domenicali, sono assegnati all'Istituto Superiore di Studi Penitenziari. Al termine dell'attività agonistica gli atleti possono essere assegnati a servizi e istituti penitenziari. Art. 9 Il Consiglio Direttivo dell'Astrea è nominato e presieduto dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed è composto: § da un Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che svolge funzioni di vice presidente; § dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, consigliere; • dal Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, consigliere; • da due funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, consiglieri. Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono affidate ad uno dei funzionari del Corpo nominati consiglieri I funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria durano in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo è convocato di norma, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, alla fine di ogni semestre. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà dei componenti e delibera validamente con le stesse modalità di cui sopra. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina: a) il Direttore Sportivo; b) il Segretario, competente anche per le relazioni esterne e la stampa; c) l'accompagnatore ufficiale della squadra; d) il responsabile S.I.A.E.. Tali figure devono essere, di norma, individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Gli incarichi suindicati devono essere riconfermati al termine di ciascuna stagione agonistica. Art. 10 La segreteria operante nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento assicura il funzionamento amministrativo dell'Associazione. Al funzionamento della Segreteria è addetta, altresì, una o più unità individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 11 L'Associazione per l'espletamento delle attività sportive si avvale dei seguenti fondi: a) somme stanziate sui capitoli di bilancio passivo del Ministero della Giustizia che consentono l'imputazione della spesa; b) fondi erogati dall'Ente Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria; c) contributi e rimborsi concessi dal C.O.N.I., dalla F.I.G.C. e da società pubbliche e private; d) introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso in occasione delle gare interne; e) introiti derivanti dalla cessione dei diritti di immagine per le trasmissioni radio-televisive. Utilizza gli impianti e le strutture siti in Roma, Via Giuseppe Barellai 135. Art. 12 Gli introiti derivanti dai punti c), d), e) del precedente articolo vengono versati all'Ente di Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, che li utilizzerà nel rispetto dei regolamenti della F.I.G.C.. Art. 13 L'Attività sportiva non ha finalità di lucro e nessuna spesa o impegno di spesa possono essere assunti a scopo di lucro o comunque per fini diversi da quelli statutari. Art. 14 L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio il Segretario presenta al Consiglio il rendiconto dell'anno ed il bilancio di previsione per l'esercizio successivo. Art. l5 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione sportiva. Art. 16 Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte al Consiglio nella prima seduta appositamente convocata. Le modifiche sono approvate con la presenza di almeno i due terzi dei membri ed a maggioranza dei presenti. Art. 17 Le norme contenute nel presente statuto si applicano anche agli atleti assunti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 2002 n. 132. Roma, 19 ottobre 2011 Firmato: i componenti del Consiglio Direttivo | |
| Da: Astrea | 10/01/2013 20:35:53 |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria " Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria "A.S.D. ASTREA" STATUTO SOCIALE Art. 1 L'Associazione Sportiva "ASTREA" ha sede in Roma presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Art. 2 L'Associazione svolge attività sportiva calcistica quale rappresentativa del Corpo di Polizia Penitenziaria e partecipa a campionati e tornei di qualunque Serie organizzati dalle federazioni calcistiche formalmente riconosciute. Art. 3 Gli atleti possono svolgere attività sportiva per l'Associazione solo se abilitati sul piano sanitario, previi accertamenti medici condotti secondo la vigente normativa. Art. 4 Gli atleti tesserati con l'Associazione non possono partecipare a gare o manifestazioni diverse da quelle ufficiali senza autorizzazione e nell'ambito dell'attività devono attenersi: · alle norme tecniche del C.O.N.I. e della Federazione Italiana Giuoco Calcio · alle direttive del Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, per delega del Presidente, del Vice Presidente del Consiglio Direttivo; Art. 5 La posizione di atleta è attestata nelle forme previste dalle disposizioni vigenti. Art. 6 In virtù di quanto previsto dalla Legge 13 luglio 1990, n. 190, agli atleti tesserati dall'Associazione non si applicano le norme di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, incompatibili con la qualifica di pubblici dipendenti rivestita dagli stessi. L'Associazione, in quanto organo di una Amministrazione pubblica non può costituirsi nelle forme societarie previste dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91. Art. 7 Gli atleti sono esentati da qualsiasi onere economico per l'espletamento dell'attività . Art. 8 Gli atleti, stante la necessità di allenarsi in gruppo, di operare in ambiti comuni al fine di svolgere le quotidiane attività di preparazione e disputare le gare domenicali, sono assegnati all'Istituto Superiore di Studi Penitenziari. Al termine dell'attività agonistica gli atleti possono essere assegnati a servizi e istituti penitenziari. Art. 9 Il Consiglio Direttivo dell'Astrea è nominato e presieduto dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed è composto: § da un Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che svolge funzioni di vice presidente; § dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, consigliere; • dal Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, consigliere; • da due funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, consiglieri. Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono affidate ad uno dei funzionari del Corpo nominati consiglieri I funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria durano in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo è convocato di norma, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, alla fine di ogni semestre. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà dei componenti e delibera validamente con le stesse modalità di cui sopra. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina: a) il Direttore Sportivo; b) il Segretario, competente anche per le relazioni esterne e la stampa; c) l'accompagnatore ufficiale della squadra; d) il responsabile S.I.A.E.. Tali figure devono essere, di norma, individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Gli incarichi suindicati devono essere riconfermati al termine di ciascuna stagione agonistica. Art. 10 La segreteria operante nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento assicura il funzionamento amministrativo dell'Associazione. Al funzionamento della Segreteria è addetta, altresì, una o più unità individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 11 L'Associazione per l'espletamento delle attività sportive si avvale dei seguenti fondi: a) somme stanziate sui capitoli di bilancio passivo del Ministero della Giustizia che consentono l'imputazione della spesa; b) fondi erogati dall'Ente Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria; c) contributi e rimborsi concessi dal C.O.N.I., dalla F.I.G.C. e da società pubbliche e private; d) introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso in occasione delle gare interne; e) introiti derivanti dalla cessione dei diritti di immagine per le trasmissioni radio-televisive. Utilizza gli impianti e le strutture siti in Roma, Via Giuseppe Barellai 135. Art. 12 Gli introiti derivanti dai punti c), d), e) del precedente articolo vengono versati all'Ente di Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, che li utilizzerà nel rispetto dei regolamenti della F.I.G.C.. Art. 13 L'Attività sportiva non ha finalità di lucro e nessuna spesa o impegno di spesa possono essere assunti a scopo di lucro o comunque per fini diversi da quelli statutari. Art. 14 L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio il Segretario presenta al Consiglio il rendiconto dell'anno ed il bilancio di previsione per l'esercizio successivo. Art. l5 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione sportiva. Art. 16 Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte al Consiglio nella prima seduta appositamente convocata. Le modifiche sono approvate con la presenza di almeno i due terzi dei membri ed a maggioranza dei presenti. Art. 17 Le norme contenute nel presente statuto si applicano anche agli atleti assunti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 2002 n. 132. Roma, 19 ottobre 2011 Firmato: i componenti del Consiglio Direttivo | |
| Da: Astrea | 10/01/2013 20:36:01 |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria " Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria "A.S.D. ASTREA" STATUTO SOCIALE Art. 1 L'Associazione Sportiva "ASTREA" ha sede in Roma presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Art. 2 L'Associazione svolge attività sportiva calcistica quale rappresentativa del Corpo di Polizia Penitenziaria e partecipa a campionati e tornei di qualunque Serie organizzati dalle federazioni calcistiche formalmente riconosciute. Art. 3 Gli atleti possono svolgere attività sportiva per l'Associazione solo se abilitati sul piano sanitario, previi accertamenti medici condotti secondo la vigente normativa. Art. 4 Gli atleti tesserati con l'Associazione non possono partecipare a gare o manifestazioni diverse da quelle ufficiali senza autorizzazione e nell'ambito dell'attività devono attenersi: · alle norme tecniche del C.O.N.I. e della Federazione Italiana Giuoco Calcio · alle direttive del Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, per delega del Presidente, del Vice Presidente del Consiglio Direttivo; Art. 5 La posizione di atleta è attestata nelle forme previste dalle disposizioni vigenti. Art. 6 In virtù di quanto previsto dalla Legge 13 luglio 1990, n. 190, agli atleti tesserati dall'Associazione non si applicano le norme di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, incompatibili con la qualifica di pubblici dipendenti rivestita dagli stessi. L'Associazione, in quanto organo di una Amministrazione pubblica non può costituirsi nelle forme societarie previste dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91. Art. 7 Gli atleti sono esentati da qualsiasi onere economico per l'espletamento dell'attività . Art. 8 Gli atleti, stante la necessità di allenarsi in gruppo, di operare in ambiti comuni al fine di svolgere le quotidiane attività di preparazione e disputare le gare domenicali, sono assegnati all'Istituto Superiore di Studi Penitenziari. Al termine dell'attività agonistica gli atleti possono essere assegnati a servizi e istituti penitenziari. Art. 9 Il Consiglio Direttivo dell'Astrea è nominato e presieduto dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed è composto: § da un Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che svolge funzioni di vice presidente; § dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, consigliere; • dal Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, consigliere; • da due funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, consiglieri. Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono affidate ad uno dei funzionari del Corpo nominati consiglieri I funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria durano in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo è convocato di norma, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, alla fine di ogni semestre. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà dei componenti e delibera validamente con le stesse modalità di cui sopra. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina: a) il Direttore Sportivo; b) il Segretario, competente anche per le relazioni esterne e la stampa; c) l'accompagnatore ufficiale della squadra; d) il responsabile S.I.A.E.. Tali figure devono essere, di norma, individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Gli incarichi suindicati devono essere riconfermati al termine di ciascuna stagione agonistica. Art. 10 La segreteria operante nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento assicura il funzionamento amministrativo dell'Associazione. Al funzionamento della Segreteria è addetta, altresì, una o più unità individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 11 L'Associazione per l'espletamento delle attività sportive si avvale dei seguenti fondi: a) somme stanziate sui capitoli di bilancio passivo del Ministero della Giustizia che consentono l'imputazione della spesa; b) fondi erogati dall'Ente Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria; c) contributi e rimborsi concessi dal C.O.N.I., dalla F.I.G.C. e da società pubbliche e private; d) introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso in occasione delle gare interne; e) introiti derivanti dalla cessione dei diritti di immagine per le trasmissioni radio-televisive. Utilizza gli impianti e le strutture siti in Roma, Via Giuseppe Barellai 135. Art. 12 Gli introiti derivanti dai punti c), d), e) del precedente articolo vengono versati all'Ente di Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, che li utilizzerà nel rispetto dei regolamenti della F.I.G.C.. Art. 13 L'Attività sportiva non ha finalità di lucro e nessuna spesa o impegno di spesa possono essere assunti a scopo di lucro o comunque per fini diversi da quelli statutari. Art. 14 L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio il Segretario presenta al Consiglio il rendiconto dell'anno ed il bilancio di previsione per l'esercizio successivo. Art. l5 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione sportiva. Art. 16 Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte al Consiglio nella prima seduta appositamente convocata. Le modifiche sono approvate con la presenza di almeno i due terzi dei membri ed a maggioranza dei presenti. Art. 17 Le norme contenute nel presente statuto si applicano anche agli atleti assunti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 2002 n. 132. Roma, 19 ottobre 2011 Firmato: i componenti del Consiglio Direttivo | |
| Da: Astrea | 10/01/2013 20:36:10 |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria " Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria "A.S.D. ASTREA" STATUTO SOCIALE Art. 1 L'Associazione Sportiva "ASTREA" ha sede in Roma presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Art. 2 L'Associazione svolge attività sportiva calcistica quale rappresentativa del Corpo di Polizia Penitenziaria e partecipa a campionati e tornei di qualunque Serie organizzati dalle federazioni calcistiche formalmente riconosciute. Art. 3 Gli atleti possono svolgere attività sportiva per l'Associazione solo se abilitati sul piano sanitario, previi accertamenti medici condotti secondo la vigente normativa. Art. 4 Gli atleti tesserati con l'Associazione non possono partecipare a gare o manifestazioni diverse da quelle ufficiali senza autorizzazione e nell'ambito dell'attività devono attenersi: · alle norme tecniche del C.O.N.I. e della Federazione Italiana Giuoco Calcio · alle direttive del Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, per delega del Presidente, del Vice Presidente del Consiglio Direttivo; Art. 5 La posizione di atleta è attestata nelle forme previste dalle disposizioni vigenti. Art. 6 In virtù di quanto previsto dalla Legge 13 luglio 1990, n. 190, agli atleti tesserati dall'Associazione non si applicano le norme di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, incompatibili con la qualifica di pubblici dipendenti rivestita dagli stessi. L'Associazione, in quanto organo di una Amministrazione pubblica non può costituirsi nelle forme societarie previste dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91. Art. 7 Gli atleti sono esentati da qualsiasi onere economico per l'espletamento dell'attività . Art. 8 Gli atleti, stante la necessità di allenarsi in gruppo, di operare in ambiti comuni al fine di svolgere le quotidiane attività di preparazione e disputare le gare domenicali, sono assegnati all'Istituto Superiore di Studi Penitenziari. Al termine dell'attività agonistica gli atleti possono essere assegnati a servizi e istituti penitenziari. Art. 9 Il Consiglio Direttivo dell'Astrea è nominato e presieduto dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed è composto: § da un Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che svolge funzioni di vice presidente; § dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, consigliere; • dal Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, consigliere; • da due funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, consiglieri. Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono affidate ad uno dei funzionari del Corpo nominati consiglieri I funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria durano in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo è convocato di norma, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, alla fine di ogni semestre. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà dei componenti e delibera validamente con le stesse modalità di cui sopra. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina: a) il Direttore Sportivo; b) il Segretario, competente anche per le relazioni esterne e la stampa; c) l'accompagnatore ufficiale della squadra; d) il responsabile S.I.A.E.. Tali figure devono essere, di norma, individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Gli incarichi suindicati devono essere riconfermati al termine di ciascuna stagione agonistica. Art. 10 La segreteria operante nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento assicura il funzionamento amministrativo dell'Associazione. Al funzionamento della Segreteria è addetta, altresì, una o più unità individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 11 L'Associazione per l'espletamento delle attività sportive si avvale dei seguenti fondi: a) somme stanziate sui capitoli di bilancio passivo del Ministero della Giustizia che consentono l'imputazione della spesa; b) fondi erogati dall'Ente Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria; c) contributi e rimborsi concessi dal C.O.N.I., dalla F.I.G.C. e da società pubbliche e private; d) introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso in occasione delle gare interne; e) introiti derivanti dalla cessione dei diritti di immagine per le trasmissioni radio-televisive. Utilizza gli impianti e le strutture siti in Roma, Via Giuseppe Barellai 135. Art. 12 Gli introiti derivanti dai punti c), d), e) del precedente articolo vengono versati all'Ente di Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, che li utilizzerà nel rispetto dei regolamenti della F.I.G.C.. Art. 13 L'Attività sportiva non ha finalità di lucro e nessuna spesa o impegno di spesa possono essere assunti a scopo di lucro o comunque per fini diversi da quelli statutari. Art. 14 L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio il Segretario presenta al Consiglio il rendiconto dell'anno ed il bilancio di previsione per l'esercizio successivo. Art. l5 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione sportiva. Art. 16 Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte al Consiglio nella prima seduta appositamente convocata. Le modifiche sono approvate con la presenza di almeno i due terzi dei membri ed a maggioranza dei presenti. Art. 17 Le norme contenute nel presente statuto si applicano anche agli atleti assunti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 2002 n. 132. Roma, 19 ottobre 2011 Firmato: i componenti del Consiglio Direttivo | |
| Da: Astrea | 10/01/2013 20:36:21 |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria " Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria "A.S.D. ASTREA" STATUTO SOCIALE Art. 1 L'Associazione Sportiva "ASTREA" ha sede in Roma presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Art. 2 L'Associazione svolge attività sportiva calcistica quale rappresentativa del Corpo di Polizia Penitenziaria e partecipa a campionati e tornei di qualunque Serie organizzati dalle federazioni calcistiche formalmente riconosciute. Art. 3 Gli atleti possono svolgere attività sportiva per l'Associazione solo se abilitati sul piano sanitario, previi accertamenti medici condotti secondo la vigente normativa. Art. 4 Gli atleti tesserati con l'Associazione non possono partecipare a gare o manifestazioni diverse da quelle ufficiali senza autorizzazione e nell'ambito dell'attività devono attenersi: · alle norme tecniche del C.O.N.I. e della Federazione Italiana Giuoco Calcio · alle direttive del Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, per delega del Presidente, del Vice Presidente del Consiglio Direttivo; Art. 5 La posizione di atleta è attestata nelle forme previste dalle disposizioni vigenti. Art. 6 In virtù di quanto previsto dalla Legge 13 luglio 1990, n. 190, agli atleti tesserati dall'Associazione non si applicano le norme di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, incompatibili con la qualifica di pubblici dipendenti rivestita dagli stessi. L'Associazione, in quanto organo di una Amministrazione pubblica non può costituirsi nelle forme societarie previste dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91. Art. 7 Gli atleti sono esentati da qualsiasi onere economico per l'espletamento dell'attività . Art. 8 Gli atleti, stante la necessità di allenarsi in gruppo, di operare in ambiti comuni al fine di svolgere le quotidiane attività di preparazione e disputare le gare domenicali, sono assegnati all'Istituto Superiore di Studi Penitenziari. Al termine dell'attività agonistica gli atleti possono essere assegnati a servizi e istituti penitenziari. Art. 9 Il Consiglio Direttivo dell'Astrea è nominato e presieduto dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed è composto: § da un Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che svolge funzioni di vice presidente; § dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, consigliere; • dal Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, consigliere; • da due funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, consiglieri. Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono affidate ad uno dei funzionari del Corpo nominati consiglieri I funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria durano in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo è convocato di norma, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, alla fine di ogni semestre. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà dei componenti e delibera validamente con le stesse modalità di cui sopra. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina: a) il Direttore Sportivo; b) il Segretario, competente anche per le relazioni esterne e la stampa; c) l'accompagnatore ufficiale della squadra; d) il responsabile S.I.A.E.. Tali figure devono essere, di norma, individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Gli incarichi suindicati devono essere riconfermati al termine di ciascuna stagione agonistica. Art. 10 La segreteria operante nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento assicura il funzionamento amministrativo dell'Associazione. Al funzionamento della Segreteria è addetta, altresì, una o più unità individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 11 L'Associazione per l'espletamento delle attività sportive si avvale dei seguenti fondi: a) somme stanziate sui capitoli di bilancio passivo del Ministero della Giustizia che consentono l'imputazione della spesa; b) fondi erogati dall'Ente Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria; c) contributi e rimborsi concessi dal C.O.N.I., dalla F.I.G.C. e da società pubbliche e private; d) introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso in occasione delle gare interne; e) introiti derivanti dalla cessione dei diritti di immagine per le trasmissioni radio-televisive. Utilizza gli impianti e le strutture siti in Roma, Via Giuseppe Barellai 135. Art. 12 Gli introiti derivanti dai punti c), d), e) del precedente articolo vengono versati all'Ente di Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, che li utilizzerà nel rispetto dei regolamenti della F.I.G.C.. Art. 13 L'Attività sportiva non ha finalità di lucro e nessuna spesa o impegno di spesa possono essere assunti a scopo di lucro o comunque per fini diversi da quelli statutari. Art. 14 L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio il Segretario presenta al Consiglio il rendiconto dell'anno ed il bilancio di previsione per l'esercizio successivo. Art. l5 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione sportiva. Art. 16 Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte al Consiglio nella prima seduta appositamente convocata. Le modifiche sono approvate con la presenza di almeno i due terzi dei membri ed a maggioranza dei presenti. Art. 17 Le norme contenute nel presente statuto si applicano anche agli atleti assunti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 2002 n. 132. Roma, 19 ottobre 2011 Firmato: i componenti del Consiglio Direttivo | |
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