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Polizia Penitenziaria - 271 VICE ISPETTORI -
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| Da: Astrea | 10/01/2013 20:36:29 |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria " Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria "A.S.D. ASTREA" STATUTO SOCIALE Art. 1 L'Associazione Sportiva "ASTREA" ha sede in Roma presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Art. 2 L'Associazione svolge attività sportiva calcistica quale rappresentativa del Corpo di Polizia Penitenziaria e partecipa a campionati e tornei di qualunque Serie organizzati dalle federazioni calcistiche formalmente riconosciute. Art. 3 Gli atleti possono svolgere attività sportiva per l'Associazione solo se abilitati sul piano sanitario, previi accertamenti medici condotti secondo la vigente normativa. Art. 4 Gli atleti tesserati con l'Associazione non possono partecipare a gare o manifestazioni diverse da quelle ufficiali senza autorizzazione e nell'ambito dell'attività devono attenersi: · alle norme tecniche del C.O.N.I. e della Federazione Italiana Giuoco Calcio · alle direttive del Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, per delega del Presidente, del Vice Presidente del Consiglio Direttivo; Art. 5 La posizione di atleta è attestata nelle forme previste dalle disposizioni vigenti. Art. 6 In virtù di quanto previsto dalla Legge 13 luglio 1990, n. 190, agli atleti tesserati dall'Associazione non si applicano le norme di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, incompatibili con la qualifica di pubblici dipendenti rivestita dagli stessi. L'Associazione, in quanto organo di una Amministrazione pubblica non può costituirsi nelle forme societarie previste dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91. Art. 7 Gli atleti sono esentati da qualsiasi onere economico per l'espletamento dell'attività . Art. 8 Gli atleti, stante la necessità di allenarsi in gruppo, di operare in ambiti comuni al fine di svolgere le quotidiane attività di preparazione e disputare le gare domenicali, sono assegnati all'Istituto Superiore di Studi Penitenziari. Al termine dell'attività agonistica gli atleti possono essere assegnati a servizi e istituti penitenziari. Art. 9 Il Consiglio Direttivo dell'Astrea è nominato e presieduto dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed è composto: § da un Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che svolge funzioni di vice presidente; § dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, consigliere; • dal Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, consigliere; • da due funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, consiglieri. Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono affidate ad uno dei funzionari del Corpo nominati consiglieri I funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria durano in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo è convocato di norma, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, alla fine di ogni semestre. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà dei componenti e delibera validamente con le stesse modalità di cui sopra. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina: a) il Direttore Sportivo; b) il Segretario, competente anche per le relazioni esterne e la stampa; c) l'accompagnatore ufficiale della squadra; d) il responsabile S.I.A.E.. Tali figure devono essere, di norma, individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Gli incarichi suindicati devono essere riconfermati al termine di ciascuna stagione agonistica. Art. 10 La segreteria operante nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento assicura il funzionamento amministrativo dell'Associazione. Al funzionamento della Segreteria è addetta, altresì, una o più unità individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 11 L'Associazione per l'espletamento delle attività sportive si avvale dei seguenti fondi: a) somme stanziate sui capitoli di bilancio passivo del Ministero della Giustizia che consentono l'imputazione della spesa; b) fondi erogati dall'Ente Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria; c) contributi e rimborsi concessi dal C.O.N.I., dalla F.I.G.C. e da società pubbliche e private; d) introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso in occasione delle gare interne; e) introiti derivanti dalla cessione dei diritti di immagine per le trasmissioni radio-televisive. Utilizza gli impianti e le strutture siti in Roma, Via Giuseppe Barellai 135. Art. 12 Gli introiti derivanti dai punti c), d), e) del precedente articolo vengono versati all'Ente di Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, che li utilizzerà nel rispetto dei regolamenti della F.I.G.C.. Art. 13 L'Attività sportiva non ha finalità di lucro e nessuna spesa o impegno di spesa possono essere assunti a scopo di lucro o comunque per fini diversi da quelli statutari. Art. 14 L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio il Segretario presenta al Consiglio il rendiconto dell'anno ed il bilancio di previsione per l'esercizio successivo. Art. l5 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione sportiva. Art. 16 Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte al Consiglio nella prima seduta appositamente convocata. Le modifiche sono approvate con la presenza di almeno i due terzi dei membri ed a maggioranza dei presenti. Art. 17 Le norme contenute nel presente statuto si applicano anche agli atleti assunti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 2002 n. 132. Roma, 19 ottobre 2011 Firmato: i componenti del Consiglio Direttivo | |
| Da: Astrea | 10/01/2013 20:36:38 |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria " Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria "A.S.D. ASTREA" STATUTO SOCIALE Art. 1 L'Associazione Sportiva "ASTREA" ha sede in Roma presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Art. 2 L'Associazione svolge attività sportiva calcistica quale rappresentativa del Corpo di Polizia Penitenziaria e partecipa a campionati e tornei di qualunque Serie organizzati dalle federazioni calcistiche formalmente riconosciute. Art. 3 Gli atleti possono svolgere attività sportiva per l'Associazione solo se abilitati sul piano sanitario, previi accertamenti medici condotti secondo la vigente normativa. Art. 4 Gli atleti tesserati con l'Associazione non possono partecipare a gare o manifestazioni diverse da quelle ufficiali senza autorizzazione e nell'ambito dell'attività devono attenersi: · alle norme tecniche del C.O.N.I. e della Federazione Italiana Giuoco Calcio · alle direttive del Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, per delega del Presidente, del Vice Presidente del Consiglio Direttivo; Art. 5 La posizione di atleta è attestata nelle forme previste dalle disposizioni vigenti. Art. 6 In virtù di quanto previsto dalla Legge 13 luglio 1990, n. 190, agli atleti tesserati dall'Associazione non si applicano le norme di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, incompatibili con la qualifica di pubblici dipendenti rivestita dagli stessi. L'Associazione, in quanto organo di una Amministrazione pubblica non può costituirsi nelle forme societarie previste dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91. Art. 7 Gli atleti sono esentati da qualsiasi onere economico per l'espletamento dell'attività . Art. 8 Gli atleti, stante la necessità di allenarsi in gruppo, di operare in ambiti comuni al fine di svolgere le quotidiane attività di preparazione e disputare le gare domenicali, sono assegnati all'Istituto Superiore di Studi Penitenziari. Al termine dell'attività agonistica gli atleti possono essere assegnati a servizi e istituti penitenziari. Art. 9 Il Consiglio Direttivo dell'Astrea è nominato e presieduto dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed è composto: § da un Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che svolge funzioni di vice presidente; § dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, consigliere; • dal Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, consigliere; • da due funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, consiglieri. Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono affidate ad uno dei funzionari del Corpo nominati consiglieri I funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria durano in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo è convocato di norma, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, alla fine di ogni semestre. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà dei componenti e delibera validamente con le stesse modalità di cui sopra. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina: a) il Direttore Sportivo; b) il Segretario, competente anche per le relazioni esterne e la stampa; c) l'accompagnatore ufficiale della squadra; d) il responsabile S.I.A.E.. Tali figure devono essere, di norma, individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Gli incarichi suindicati devono essere riconfermati al termine di ciascuna stagione agonistica. Art. 10 La segreteria operante nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento assicura il funzionamento amministrativo dell'Associazione. Al funzionamento della Segreteria è addetta, altresì, una o più unità individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 11 L'Associazione per l'espletamento delle attività sportive si avvale dei seguenti fondi: a) somme stanziate sui capitoli di bilancio passivo del Ministero della Giustizia che consentono l'imputazione della spesa; b) fondi erogati dall'Ente Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria; c) contributi e rimborsi concessi dal C.O.N.I., dalla F.I.G.C. e da società pubbliche e private; d) introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso in occasione delle gare interne; e) introiti derivanti dalla cessione dei diritti di immagine per le trasmissioni radio-televisive. Utilizza gli impianti e le strutture siti in Roma, Via Giuseppe Barellai 135. Art. 12 Gli introiti derivanti dai punti c), d), e) del precedente articolo vengono versati all'Ente di Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, che li utilizzerà nel rispetto dei regolamenti della F.I.G.C.. Art. 13 L'Attività sportiva non ha finalità di lucro e nessuna spesa o impegno di spesa possono essere assunti a scopo di lucro o comunque per fini diversi da quelli statutari. Art. 14 L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio il Segretario presenta al Consiglio il rendiconto dell'anno ed il bilancio di previsione per l'esercizio successivo. Art. l5 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione sportiva. Art. 16 Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte al Consiglio nella prima seduta appositamente convocata. Le modifiche sono approvate con la presenza di almeno i due terzi dei membri ed a maggioranza dei presenti. Art. 17 Le norme contenute nel presente statuto si applicano anche agli atleti assunti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 2002 n. 132. Roma, 19 ottobre 2011 Firmato: i componenti del Consiglio Direttivo | |
| Da: Astrea | 10/01/2013 20:36:48 |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria " Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria "A.S.D. ASTREA" STATUTO SOCIALE Art. 1 L'Associazione Sportiva "ASTREA" ha sede in Roma presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Art. 2 L'Associazione svolge attività sportiva calcistica quale rappresentativa del Corpo di Polizia Penitenziaria e partecipa a campionati e tornei di qualunque Serie organizzati dalle federazioni calcistiche formalmente riconosciute. Art. 3 Gli atleti possono svolgere attività sportiva per l'Associazione solo se abilitati sul piano sanitario, previi accertamenti medici condotti secondo la vigente normativa. Art. 4 Gli atleti tesserati con l'Associazione non possono partecipare a gare o manifestazioni diverse da quelle ufficiali senza autorizzazione e nell'ambito dell'attività devono attenersi: · alle norme tecniche del C.O.N.I. e della Federazione Italiana Giuoco Calcio · alle direttive del Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, per delega del Presidente, del Vice Presidente del Consiglio Direttivo; Art. 5 La posizione di atleta è attestata nelle forme previste dalle disposizioni vigenti. Art. 6 In virtù di quanto previsto dalla Legge 13 luglio 1990, n. 190, agli atleti tesserati dall'Associazione non si applicano le norme di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, incompatibili con la qualifica di pubblici dipendenti rivestita dagli stessi. L'Associazione, in quanto organo di una Amministrazione pubblica non può costituirsi nelle forme societarie previste dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91. Art. 7 Gli atleti sono esentati da qualsiasi onere economico per l'espletamento dell'attività . Art. 8 Gli atleti, stante la necessità di allenarsi in gruppo, di operare in ambiti comuni al fine di svolgere le quotidiane attività di preparazione e disputare le gare domenicali, sono assegnati all'Istituto Superiore di Studi Penitenziari. Al termine dell'attività agonistica gli atleti possono essere assegnati a servizi e istituti penitenziari. Art. 9 Il Consiglio Direttivo dell'Astrea è nominato e presieduto dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed è composto: § da un Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che svolge funzioni di vice presidente; § dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, consigliere; • dal Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, consigliere; • da due funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, consiglieri. Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono affidate ad uno dei funzionari del Corpo nominati consiglieri I funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria durano in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo è convocato di norma, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, alla fine di ogni semestre. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà dei componenti e delibera validamente con le stesse modalità di cui sopra. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina: a) il Direttore Sportivo; b) il Segretario, competente anche per le relazioni esterne e la stampa; c) l'accompagnatore ufficiale della squadra; d) il responsabile S.I.A.E.. Tali figure devono essere, di norma, individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Gli incarichi suindicati devono essere riconfermati al termine di ciascuna stagione agonistica. Art. 10 La segreteria operante nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento assicura il funzionamento amministrativo dell'Associazione. Al funzionamento della Segreteria è addetta, altresì, una o più unità individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 11 L'Associazione per l'espletamento delle attività sportive si avvale dei seguenti fondi: a) somme stanziate sui capitoli di bilancio passivo del Ministero della Giustizia che consentono l'imputazione della spesa; b) fondi erogati dall'Ente Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria; c) contributi e rimborsi concessi dal C.O.N.I., dalla F.I.G.C. e da società pubbliche e private; d) introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso in occasione delle gare interne; e) introiti derivanti dalla cessione dei diritti di immagine per le trasmissioni radio-televisive. Utilizza gli impianti e le strutture siti in Roma, Via Giuseppe Barellai 135. Art. 12 Gli introiti derivanti dai punti c), d), e) del precedente articolo vengono versati all'Ente di Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, che li utilizzerà nel rispetto dei regolamenti della F.I.G.C.. Art. 13 L'Attività sportiva non ha finalità di lucro e nessuna spesa o impegno di spesa possono essere assunti a scopo di lucro o comunque per fini diversi da quelli statutari. Art. 14 L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio il Segretario presenta al Consiglio il rendiconto dell'anno ed il bilancio di previsione per l'esercizio successivo. Art. l5 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione sportiva. Art. 16 Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte al Consiglio nella prima seduta appositamente convocata. Le modifiche sono approvate con la presenza di almeno i due terzi dei membri ed a maggioranza dei presenti. Art. 17 Le norme contenute nel presente statuto si applicano anche agli atleti assunti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 2002 n. 132. Roma, 19 ottobre 2011 Firmato: i componenti del Consiglio Direttivo | |
| Da: Astrea | 10/01/2013 20:36:55 |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria " Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria "A.S.D. ASTREA" STATUTO SOCIALE Art. 1 L'Associazione Sportiva "ASTREA" ha sede in Roma presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Art. 2 L'Associazione svolge attività sportiva calcistica quale rappresentativa del Corpo di Polizia Penitenziaria e partecipa a campionati e tornei di qualunque Serie organizzati dalle federazioni calcistiche formalmente riconosciute. Art. 3 Gli atleti possono svolgere attività sportiva per l'Associazione solo se abilitati sul piano sanitario, previi accertamenti medici condotti secondo la vigente normativa. Art. 4 Gli atleti tesserati con l'Associazione non possono partecipare a gare o manifestazioni diverse da quelle ufficiali senza autorizzazione e nell'ambito dell'attività devono attenersi: · alle norme tecniche del C.O.N.I. e della Federazione Italiana Giuoco Calcio · alle direttive del Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, per delega del Presidente, del Vice Presidente del Consiglio Direttivo; Art. 5 La posizione di atleta è attestata nelle forme previste dalle disposizioni vigenti. Art. 6 In virtù di quanto previsto dalla Legge 13 luglio 1990, n. 190, agli atleti tesserati dall'Associazione non si applicano le norme di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, incompatibili con la qualifica di pubblici dipendenti rivestita dagli stessi. L'Associazione, in quanto organo di una Amministrazione pubblica non può costituirsi nelle forme societarie previste dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91. Art. 7 Gli atleti sono esentati da qualsiasi onere economico per l'espletamento dell'attività . Art. 8 Gli atleti, stante la necessità di allenarsi in gruppo, di operare in ambiti comuni al fine di svolgere le quotidiane attività di preparazione e disputare le gare domenicali, sono assegnati all'Istituto Superiore di Studi Penitenziari. Al termine dell'attività agonistica gli atleti possono essere assegnati a servizi e istituti penitenziari. Art. 9 Il Consiglio Direttivo dell'Astrea è nominato e presieduto dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed è composto: § da un Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che svolge funzioni di vice presidente; § dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, consigliere; • dal Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, consigliere; • da due funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, consiglieri. Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono affidate ad uno dei funzionari del Corpo nominati consiglieri I funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria durano in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo è convocato di norma, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, alla fine di ogni semestre. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà dei componenti e delibera validamente con le stesse modalità di cui sopra. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina: a) il Direttore Sportivo; b) il Segretario, competente anche per le relazioni esterne e la stampa; c) l'accompagnatore ufficiale della squadra; d) il responsabile S.I.A.E.. Tali figure devono essere, di norma, individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Gli incarichi suindicati devono essere riconfermati al termine di ciascuna stagione agonistica. Art. 10 La segreteria operante nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento assicura il funzionamento amministrativo dell'Associazione. Al funzionamento della Segreteria è addetta, altresì, una o più unità individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 11 L'Associazione per l'espletamento delle attività sportive si avvale dei seguenti fondi: a) somme stanziate sui capitoli di bilancio passivo del Ministero della Giustizia che consentono l'imputazione della spesa; b) fondi erogati dall'Ente Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria; c) contributi e rimborsi concessi dal C.O.N.I., dalla F.I.G.C. e da società pubbliche e private; d) introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso in occasione delle gare interne; e) introiti derivanti dalla cessione dei diritti di immagine per le trasmissioni radio-televisive. Utilizza gli impianti e le strutture siti in Roma, Via Giuseppe Barellai 135. Art. 12 Gli introiti derivanti dai punti c), d), e) del precedente articolo vengono versati all'Ente di Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, che li utilizzerà nel rispetto dei regolamenti della F.I.G.C.. Art. 13 L'Attività sportiva non ha finalità di lucro e nessuna spesa o impegno di spesa possono essere assunti a scopo di lucro o comunque per fini diversi da quelli statutari. Art. 14 L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio il Segretario presenta al Consiglio il rendiconto dell'anno ed il bilancio di previsione per l'esercizio successivo. Art. l5 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione sportiva. Art. 16 Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte al Consiglio nella prima seduta appositamente convocata. Le modifiche sono approvate con la presenza di almeno i due terzi dei membri ed a maggioranza dei presenti. Art. 17 Le norme contenute nel presente statuto si applicano anche agli atleti assunti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 2002 n. 132. Roma, 19 ottobre 2011 Firmato: i componenti del Consiglio Direttivo | |
| Da: Astrea | 10/01/2013 20:37:02 |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria " Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria "A.S.D. ASTREA" STATUTO SOCIALE Art. 1 L'Associazione Sportiva "ASTREA" ha sede in Roma presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Art. 2 L'Associazione svolge attività sportiva calcistica quale rappresentativa del Corpo di Polizia Penitenziaria e partecipa a campionati e tornei di qualunque Serie organizzati dalle federazioni calcistiche formalmente riconosciute. Art. 3 Gli atleti possono svolgere attività sportiva per l'Associazione solo se abilitati sul piano sanitario, previi accertamenti medici condotti secondo la vigente normativa. Art. 4 Gli atleti tesserati con l'Associazione non possono partecipare a gare o manifestazioni diverse da quelle ufficiali senza autorizzazione e nell'ambito dell'attività devono attenersi: · alle norme tecniche del C.O.N.I. e della Federazione Italiana Giuoco Calcio · alle direttive del Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, per delega del Presidente, del Vice Presidente del Consiglio Direttivo; Art. 5 La posizione di atleta è attestata nelle forme previste dalle disposizioni vigenti. Art. 6 In virtù di quanto previsto dalla Legge 13 luglio 1990, n. 190, agli atleti tesserati dall'Associazione non si applicano le norme di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, incompatibili con la qualifica di pubblici dipendenti rivestita dagli stessi. L'Associazione, in quanto organo di una Amministrazione pubblica non può costituirsi nelle forme societarie previste dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91. Art. 7 Gli atleti sono esentati da qualsiasi onere economico per l'espletamento dell'attività . Art. 8 Gli atleti, stante la necessità di allenarsi in gruppo, di operare in ambiti comuni al fine di svolgere le quotidiane attività di preparazione e disputare le gare domenicali, sono assegnati all'Istituto Superiore di Studi Penitenziari. Al termine dell'attività agonistica gli atleti possono essere assegnati a servizi e istituti penitenziari. Art. 9 Il Consiglio Direttivo dell'Astrea è nominato e presieduto dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed è composto: § da un Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che svolge funzioni di vice presidente; § dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, consigliere; • dal Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, consigliere; • da due funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, consiglieri. Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono affidate ad uno dei funzionari del Corpo nominati consiglieri I funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria durano in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo è convocato di norma, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, alla fine di ogni semestre. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà dei componenti e delibera validamente con le stesse modalità di cui sopra. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina: a) il Direttore Sportivo; b) il Segretario, competente anche per le relazioni esterne e la stampa; c) l'accompagnatore ufficiale della squadra; d) il responsabile S.I.A.E.. Tali figure devono essere, di norma, individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Gli incarichi suindicati devono essere riconfermati al termine di ciascuna stagione agonistica. Art. 10 La segreteria operante nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento assicura il funzionamento amministrativo dell'Associazione. Al funzionamento della Segreteria è addetta, altresì, una o più unità individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 11 L'Associazione per l'espletamento delle attività sportive si avvale dei seguenti fondi: a) somme stanziate sui capitoli di bilancio passivo del Ministero della Giustizia che consentono l'imputazione della spesa; b) fondi erogati dall'Ente Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria; c) contributi e rimborsi concessi dal C.O.N.I., dalla F.I.G.C. e da società pubbliche e private; d) introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso in occasione delle gare interne; e) introiti derivanti dalla cessione dei diritti di immagine per le trasmissioni radio-televisive. Utilizza gli impianti e le strutture siti in Roma, Via Giuseppe Barellai 135. Art. 12 Gli introiti derivanti dai punti c), d), e) del precedente articolo vengono versati all'Ente di Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, che li utilizzerà nel rispetto dei regolamenti della F.I.G.C.. Art. 13 L'Attività sportiva non ha finalità di lucro e nessuna spesa o impegno di spesa possono essere assunti a scopo di lucro o comunque per fini diversi da quelli statutari. Art. 14 L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio il Segretario presenta al Consiglio il rendiconto dell'anno ed il bilancio di previsione per l'esercizio successivo. Art. l5 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione sportiva. Art. 16 Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte al Consiglio nella prima seduta appositamente convocata. Le modifiche sono approvate con la presenza di almeno i due terzi dei membri ed a maggioranza dei presenti. Art. 17 Le norme contenute nel presente statuto si applicano anche agli atleti assunti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 2002 n. 132. Roma, 19 ottobre 2011 Firmato: i componenti del Consiglio Direttivo | |
| Da: Astrea | 10/01/2013 20:37:13 |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria " Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria "A.S.D. ASTREA" STATUTO SOCIALE Art. 1 L'Associazione Sportiva "ASTREA" ha sede in Roma presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Art. 2 L'Associazione svolge attività sportiva calcistica quale rappresentativa del Corpo di Polizia Penitenziaria e partecipa a campionati e tornei di qualunque Serie organizzati dalle federazioni calcistiche formalmente riconosciute. Art. 3 Gli atleti possono svolgere attività sportiva per l'Associazione solo se abilitati sul piano sanitario, previi accertamenti medici condotti secondo la vigente normativa. Art. 4 Gli atleti tesserati con l'Associazione non possono partecipare a gare o manifestazioni diverse da quelle ufficiali senza autorizzazione e nell'ambito dell'attività devono attenersi: · alle norme tecniche del C.O.N.I. e della Federazione Italiana Giuoco Calcio · alle direttive del Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, per delega del Presidente, del Vice Presidente del Consiglio Direttivo; Art. 5 La posizione di atleta è attestata nelle forme previste dalle disposizioni vigenti. Art. 6 In virtù di quanto previsto dalla Legge 13 luglio 1990, n. 190, agli atleti tesserati dall'Associazione non si applicano le norme di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, incompatibili con la qualifica di pubblici dipendenti rivestita dagli stessi. L'Associazione, in quanto organo di una Amministrazione pubblica non può costituirsi nelle forme societarie previste dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91. Art. 7 Gli atleti sono esentati da qualsiasi onere economico per l'espletamento dell'attività . Art. 8 Gli atleti, stante la necessità di allenarsi in gruppo, di operare in ambiti comuni al fine di svolgere le quotidiane attività di preparazione e disputare le gare domenicali, sono assegnati all'Istituto Superiore di Studi Penitenziari. Al termine dell'attività agonistica gli atleti possono essere assegnati a servizi e istituti penitenziari. Art. 9 Il Consiglio Direttivo dell'Astrea è nominato e presieduto dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed è composto: § da un Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che svolge funzioni di vice presidente; § dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, consigliere; • dal Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, consigliere; • da due funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, consiglieri. Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono affidate ad uno dei funzionari del Corpo nominati consiglieri I funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria durano in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo è convocato di norma, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, alla fine di ogni semestre. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà dei componenti e delibera validamente con le stesse modalità di cui sopra. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina: a) il Direttore Sportivo; b) il Segretario, competente anche per le relazioni esterne e la stampa; c) l'accompagnatore ufficiale della squadra; d) il responsabile S.I.A.E.. Tali figure devono essere, di norma, individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Gli incarichi suindicati devono essere riconfermati al termine di ciascuna stagione agonistica. Art. 10 La segreteria operante nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento assicura il funzionamento amministrativo dell'Associazione. Al funzionamento della Segreteria è addetta, altresì, una o più unità individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 11 L'Associazione per l'espletamento delle attività sportive si avvale dei seguenti fondi: a) somme stanziate sui capitoli di bilancio passivo del Ministero della Giustizia che consentono l'imputazione della spesa; b) fondi erogati dall'Ente Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria; c) contributi e rimborsi concessi dal C.O.N.I., dalla F.I.G.C. e da società pubbliche e private; d) introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso in occasione delle gare interne; e) introiti derivanti dalla cessione dei diritti di immagine per le trasmissioni radio-televisive. Utilizza gli impianti e le strutture siti in Roma, Via Giuseppe Barellai 135. Art. 12 Gli introiti derivanti dai punti c), d), e) del precedente articolo vengono versati all'Ente di Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, che li utilizzerà nel rispetto dei regolamenti della F.I.G.C.. Art. 13 L'Attività sportiva non ha finalità di lucro e nessuna spesa o impegno di spesa possono essere assunti a scopo di lucro o comunque per fini diversi da quelli statutari. Art. 14 L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio il Segretario presenta al Consiglio il rendiconto dell'anno ed il bilancio di previsione per l'esercizio successivo. Art. l5 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione sportiva. Art. 16 Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte al Consiglio nella prima seduta appositamente convocata. Le modifiche sono approvate con la presenza di almeno i due terzi dei membri ed a maggioranza dei presenti. Art. 17 Le norme contenute nel presente statuto si applicano anche agli atleti assunti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 2002 n. 132. Roma, 19 ottobre 2011 Firmato: i componenti del Consiglio Direttivo | |
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| Da: Astrea | 10/01/2013 20:37:20 |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria " Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria "A.S.D. ASTREA" STATUTO SOCIALE Art. 1 L'Associazione Sportiva "ASTREA" ha sede in Roma presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Art. 2 L'Associazione svolge attività sportiva calcistica quale rappresentativa del Corpo di Polizia Penitenziaria e partecipa a campionati e tornei di qualunque Serie organizzati dalle federazioni calcistiche formalmente riconosciute. Art. 3 Gli atleti possono svolgere attività sportiva per l'Associazione solo se abilitati sul piano sanitario, previi accertamenti medici condotti secondo la vigente normativa. Art. 4 Gli atleti tesserati con l'Associazione non possono partecipare a gare o manifestazioni diverse da quelle ufficiali senza autorizzazione e nell'ambito dell'attività devono attenersi: · alle norme tecniche del C.O.N.I. e della Federazione Italiana Giuoco Calcio · alle direttive del Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, per delega del Presidente, del Vice Presidente del Consiglio Direttivo; Art. 5 La posizione di atleta è attestata nelle forme previste dalle disposizioni vigenti. Art. 6 In virtù di quanto previsto dalla Legge 13 luglio 1990, n. 190, agli atleti tesserati dall'Associazione non si applicano le norme di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, incompatibili con la qualifica di pubblici dipendenti rivestita dagli stessi. L'Associazione, in quanto organo di una Amministrazione pubblica non può costituirsi nelle forme societarie previste dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91. Art. 7 Gli atleti sono esentati da qualsiasi onere economico per l'espletamento dell'attività . Art. 8 Gli atleti, stante la necessità di allenarsi in gruppo, di operare in ambiti comuni al fine di svolgere le quotidiane attività di preparazione e disputare le gare domenicali, sono assegnati all'Istituto Superiore di Studi Penitenziari. Al termine dell'attività agonistica gli atleti possono essere assegnati a servizi e istituti penitenziari. Art. 9 Il Consiglio Direttivo dell'Astrea è nominato e presieduto dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed è composto: § da un Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che svolge funzioni di vice presidente; § dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, consigliere; • dal Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, consigliere; • da due funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, consiglieri. Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono affidate ad uno dei funzionari del Corpo nominati consiglieri I funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria durano in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo è convocato di norma, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, alla fine di ogni semestre. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà dei componenti e delibera validamente con le stesse modalità di cui sopra. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina: a) il Direttore Sportivo; b) il Segretario, competente anche per le relazioni esterne e la stampa; c) l'accompagnatore ufficiale della squadra; d) il responsabile S.I.A.E.. Tali figure devono essere, di norma, individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Gli incarichi suindicati devono essere riconfermati al termine di ciascuna stagione agonistica. Art. 10 La segreteria operante nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento assicura il funzionamento amministrativo dell'Associazione. Al funzionamento della Segreteria è addetta, altresì, una o più unità individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 11 L'Associazione per l'espletamento delle attività sportive si avvale dei seguenti fondi: a) somme stanziate sui capitoli di bilancio passivo del Ministero della Giustizia che consentono l'imputazione della spesa; b) fondi erogati dall'Ente Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria; c) contributi e rimborsi concessi dal C.O.N.I., dalla F.I.G.C. e da società pubbliche e private; d) introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso in occasione delle gare interne; e) introiti derivanti dalla cessione dei diritti di immagine per le trasmissioni radio-televisive. Utilizza gli impianti e le strutture siti in Roma, Via Giuseppe Barellai 135. Art. 12 Gli introiti derivanti dai punti c), d), e) del precedente articolo vengono versati all'Ente di Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, che li utilizzerà nel rispetto dei regolamenti della F.I.G.C.. Art. 13 L'Attività sportiva non ha finalità di lucro e nessuna spesa o impegno di spesa possono essere assunti a scopo di lucro o comunque per fini diversi da quelli statutari. Art. 14 L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio il Segretario presenta al Consiglio il rendiconto dell'anno ed il bilancio di previsione per l'esercizio successivo. Art. l5 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione sportiva. Art. 16 Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte al Consiglio nella prima seduta appositamente convocata. Le modifiche sono approvate con la presenza di almeno i due terzi dei membri ed a maggioranza dei presenti. Art. 17 Le norme contenute nel presente statuto si applicano anche agli atleti assunti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 2002 n. 132. Roma, 19 ottobre 2011 Firmato: i componenti del Consiglio Direttivo | |
| Da: Astrea | 10/01/2013 20:37:26 |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria " Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria "A.S.D. ASTREA" STATUTO SOCIALE Art. 1 L'Associazione Sportiva "ASTREA" ha sede in Roma presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Art. 2 L'Associazione svolge attività sportiva calcistica quale rappresentativa del Corpo di Polizia Penitenziaria e partecipa a campionati e tornei di qualunque Serie organizzati dalle federazioni calcistiche formalmente riconosciute. Art. 3 Gli atleti possono svolgere attività sportiva per l'Associazione solo se abilitati sul piano sanitario, previi accertamenti medici condotti secondo la vigente normativa. Art. 4 Gli atleti tesserati con l'Associazione non possono partecipare a gare o manifestazioni diverse da quelle ufficiali senza autorizzazione e nell'ambito dell'attività devono attenersi: · alle norme tecniche del C.O.N.I. e della Federazione Italiana Giuoco Calcio · alle direttive del Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, per delega del Presidente, del Vice Presidente del Consiglio Direttivo; Art. 5 La posizione di atleta è attestata nelle forme previste dalle disposizioni vigenti. Art. 6 In virtù di quanto previsto dalla Legge 13 luglio 1990, n. 190, agli atleti tesserati dall'Associazione non si applicano le norme di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, incompatibili con la qualifica di pubblici dipendenti rivestita dagli stessi. L'Associazione, in quanto organo di una Amministrazione pubblica non può costituirsi nelle forme societarie previste dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91. Art. 7 Gli atleti sono esentati da qualsiasi onere economico per l'espletamento dell'attività . Art. 8 Gli atleti, stante la necessità di allenarsi in gruppo, di operare in ambiti comuni al fine di svolgere le quotidiane attività di preparazione e disputare le gare domenicali, sono assegnati all'Istituto Superiore di Studi Penitenziari. Al termine dell'attività agonistica gli atleti possono essere assegnati a servizi e istituti penitenziari. Art. 9 Il Consiglio Direttivo dell'Astrea è nominato e presieduto dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed è composto: § da un Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che svolge funzioni di vice presidente; § dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, consigliere; • dal Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, consigliere; • da due funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, consiglieri. Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono affidate ad uno dei funzionari del Corpo nominati consiglieri I funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria durano in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo è convocato di norma, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, alla fine di ogni semestre. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà dei componenti e delibera validamente con le stesse modalità di cui sopra. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina: a) il Direttore Sportivo; b) il Segretario, competente anche per le relazioni esterne e la stampa; c) l'accompagnatore ufficiale della squadra; d) il responsabile S.I.A.E.. Tali figure devono essere, di norma, individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Gli incarichi suindicati devono essere riconfermati al termine di ciascuna stagione agonistica. Art. 10 La segreteria operante nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento assicura il funzionamento amministrativo dell'Associazione. Al funzionamento della Segreteria è addetta, altresì, una o più unità individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 11 L'Associazione per l'espletamento delle attività sportive si avvale dei seguenti fondi: a) somme stanziate sui capitoli di bilancio passivo del Ministero della Giustizia che consentono l'imputazione della spesa; b) fondi erogati dall'Ente Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria; c) contributi e rimborsi concessi dal C.O.N.I., dalla F.I.G.C. e da società pubbliche e private; d) introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso in occasione delle gare interne; e) introiti derivanti dalla cessione dei diritti di immagine per le trasmissioni radio-televisive. Utilizza gli impianti e le strutture siti in Roma, Via Giuseppe Barellai 135. Art. 12 Gli introiti derivanti dai punti c), d), e) del precedente articolo vengono versati all'Ente di Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, che li utilizzerà nel rispetto dei regolamenti della F.I.G.C.. Art. 13 L'Attività sportiva non ha finalità di lucro e nessuna spesa o impegno di spesa possono essere assunti a scopo di lucro o comunque per fini diversi da quelli statutari. Art. 14 L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio il Segretario presenta al Consiglio il rendiconto dell'anno ed il bilancio di previsione per l'esercizio successivo. Art. l5 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione sportiva. Art. 16 Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte al Consiglio nella prima seduta appositamente convocata. Le modifiche sono approvate con la presenza di almeno i due terzi dei membri ed a maggioranza dei presenti. Art. 17 Le norme contenute nel presente statuto si applicano anche agli atleti assunti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 2002 n. 132. Roma, 19 ottobre 2011 Firmato: i componenti del Consiglio Direttivo | |
| Da: Astrea | 10/01/2013 20:37:44 |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria " Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria "A.S.D. ASTREA" STATUTO SOCIALE Art. 1 L'Associazione Sportiva "ASTREA" ha sede in Roma presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Art. 2 L'Associazione svolge attività sportiva calcistica quale rappresentativa del Corpo di Polizia Penitenziaria e partecipa a campionati e tornei di qualunque Serie organizzati dalle federazioni calcistiche formalmente riconosciute. Art. 3 Gli atleti possono svolgere attività sportiva per l'Associazione solo se abilitati sul piano sanitario, previi accertamenti medici condotti secondo la vigente normativa. Art. 4 Gli atleti tesserati con l'Associazione non possono partecipare a gare o manifestazioni diverse da quelle ufficiali senza autorizzazione e nell'ambito dell'attività devono attenersi: · alle norme tecniche del C.O.N.I. e della Federazione Italiana Giuoco Calcio · alle direttive del Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, per delega del Presidente, del Vice Presidente del Consiglio Direttivo; Art. 5 La posizione di atleta è attestata nelle forme previste dalle disposizioni vigenti. Art. 6 In virtù di quanto previsto dalla Legge 13 luglio 1990, n. 190, agli atleti tesserati dall'Associazione non si applicano le norme di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, incompatibili con la qualifica di pubblici dipendenti rivestita dagli stessi. L'Associazione, in quanto organo di una Amministrazione pubblica non può costituirsi nelle forme societarie previste dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91. Art. 7 Gli atleti sono esentati da qualsiasi onere economico per l'espletamento dell'attività . Art. 8 Gli atleti, stante la necessità di allenarsi in gruppo, di operare in ambiti comuni al fine di svolgere le quotidiane attività di preparazione e disputare le gare domenicali, sono assegnati all'Istituto Superiore di Studi Penitenziari. Al termine dell'attività agonistica gli atleti possono essere assegnati a servizi e istituti penitenziari. Art. 9 Il Consiglio Direttivo dell'Astrea è nominato e presieduto dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed è composto: § da un Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che svolge funzioni di vice presidente; § dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, consigliere; • dal Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, consigliere; • da due funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, consiglieri. Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono affidate ad uno dei funzionari del Corpo nominati consiglieri I funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria durano in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo è convocato di norma, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, alla fine di ogni semestre. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà dei componenti e delibera validamente con le stesse modalità di cui sopra. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina: a) il Direttore Sportivo; b) il Segretario, competente anche per le relazioni esterne e la stampa; c) l'accompagnatore ufficiale della squadra; d) il responsabile S.I.A.E.. Tali figure devono essere, di norma, individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Gli incarichi suindicati devono essere riconfermati al termine di ciascuna stagione agonistica. Art. 10 La segreteria operante nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento assicura il funzionamento amministrativo dell'Associazione. Al funzionamento della Segreteria è addetta, altresì, una o più unità individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 11 L'Associazione per l'espletamento delle attività sportive si avvale dei seguenti fondi: a) somme stanziate sui capitoli di bilancio passivo del Ministero della Giustizia che consentono l'imputazione della spesa; b) fondi erogati dall'Ente Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria; c) contributi e rimborsi concessi dal C.O.N.I., dalla F.I.G.C. e da società pubbliche e private; d) introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso in occasione delle gare interne; e) introiti derivanti dalla cessione dei diritti di immagine per le trasmissioni radio-televisive. Utilizza gli impianti e le strutture siti in Roma, Via Giuseppe Barellai 135. Art. 12 Gli introiti derivanti dai punti c), d), e) del precedente articolo vengono versati all'Ente di Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, che li utilizzerà nel rispetto dei regolamenti della F.I.G.C.. Art. 13 L'Attività sportiva non ha finalità di lucro e nessuna spesa o impegno di spesa possono essere assunti a scopo di lucro o comunque per fini diversi da quelli statutari. Art. 14 L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio il Segretario presenta al Consiglio il rendiconto dell'anno ed il bilancio di previsione per l'esercizio successivo. Art. l5 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione sportiva. Art. 16 Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte al Consiglio nella prima seduta appositamente convocata. Le modifiche sono approvate con la presenza di almeno i due terzi dei membri ed a maggioranza dei presenti. Art. 17 Le norme contenute nel presente statuto si applicano anche agli atleti assunti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 2002 n. 132. Roma, 19 ottobre 2011 Firmato: i componenti del Consiglio Direttivo | |
| Da: Astrea | 10/01/2013 20:37:51 |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria " Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria "A.S.D. ASTREA" STATUTO SOCIALE Art. 1 L'Associazione Sportiva "ASTREA" ha sede in Roma presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Art. 2 L'Associazione svolge attività sportiva calcistica quale rappresentativa del Corpo di Polizia Penitenziaria e partecipa a campionati e tornei di qualunque Serie organizzati dalle federazioni calcistiche formalmente riconosciute. Art. 3 Gli atleti possono svolgere attività sportiva per l'Associazione solo se abilitati sul piano sanitario, previi accertamenti medici condotti secondo la vigente normativa. Art. 4 Gli atleti tesserati con l'Associazione non possono partecipare a gare o manifestazioni diverse da quelle ufficiali senza autorizzazione e nell'ambito dell'attività devono attenersi: · alle norme tecniche del C.O.N.I. e della Federazione Italiana Giuoco Calcio · alle direttive del Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, per delega del Presidente, del Vice Presidente del Consiglio Direttivo; Art. 5 La posizione di atleta è attestata nelle forme previste dalle disposizioni vigenti. Art. 6 In virtù di quanto previsto dalla Legge 13 luglio 1990, n. 190, agli atleti tesserati dall'Associazione non si applicano le norme di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, incompatibili con la qualifica di pubblici dipendenti rivestita dagli stessi. L'Associazione, in quanto organo di una Amministrazione pubblica non può costituirsi nelle forme societarie previste dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91. Art. 7 Gli atleti sono esentati da qualsiasi onere economico per l'espletamento dell'attività . Art. 8 Gli atleti, stante la necessità di allenarsi in gruppo, di operare in ambiti comuni al fine di svolgere le quotidiane attività di preparazione e disputare le gare domenicali, sono assegnati all'Istituto Superiore di Studi Penitenziari. Al termine dell'attività agonistica gli atleti possono essere assegnati a servizi e istituti penitenziari. Art. 9 Il Consiglio Direttivo dell'Astrea è nominato e presieduto dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed è composto: § da un Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che svolge funzioni di vice presidente; § dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, consigliere; • dal Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, consigliere; • da due funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, consiglieri. Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono affidate ad uno dei funzionari del Corpo nominati consiglieri I funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria durano in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo è convocato di norma, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, alla fine di ogni semestre. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà dei componenti e delibera validamente con le stesse modalità di cui sopra. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina: a) il Direttore Sportivo; b) il Segretario, competente anche per le relazioni esterne e la stampa; c) l'accompagnatore ufficiale della squadra; d) il responsabile S.I.A.E.. Tali figure devono essere, di norma, individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Gli incarichi suindicati devono essere riconfermati al termine di ciascuna stagione agonistica. Art. 10 La segreteria operante nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento assicura il funzionamento amministrativo dell'Associazione. Al funzionamento della Segreteria è addetta, altresì, una o più unità individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 11 L'Associazione per l'espletamento delle attività sportive si avvale dei seguenti fondi: a) somme stanziate sui capitoli di bilancio passivo del Ministero della Giustizia che consentono l'imputazione della spesa; b) fondi erogati dall'Ente Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria; c) contributi e rimborsi concessi dal C.O.N.I., dalla F.I.G.C. e da società pubbliche e private; d) introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso in occasione delle gare interne; e) introiti derivanti dalla cessione dei diritti di immagine per le trasmissioni radio-televisive. Utilizza gli impianti e le strutture siti in Roma, Via Giuseppe Barellai 135. Art. 12 Gli introiti derivanti dai punti c), d), e) del precedente articolo vengono versati all'Ente di Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, che li utilizzerà nel rispetto dei regolamenti della F.I.G.C.. Art. 13 L'Attività sportiva non ha finalità di lucro e nessuna spesa o impegno di spesa possono essere assunti a scopo di lucro o comunque per fini diversi da quelli statutari. Art. 14 L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio il Segretario presenta al Consiglio il rendiconto dell'anno ed il bilancio di previsione per l'esercizio successivo. Art. l5 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione sportiva. Art. 16 Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte al Consiglio nella prima seduta appositamente convocata. Le modifiche sono approvate con la presenza di almeno i due terzi dei membri ed a maggioranza dei presenti. Art. 17 Le norme contenute nel presente statuto si applicano anche agli atleti assunti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 2002 n. 132. Roma, 19 ottobre 2011 Firmato: i componenti del Consiglio Direttivo | |
| Da: Astrea | 10/01/2013 20:37:58 |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria " Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria "A.S.D. ASTREA" STATUTO SOCIALE Art. 1 L'Associazione Sportiva "ASTREA" ha sede in Roma presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Art. 2 L'Associazione svolge attività sportiva calcistica quale rappresentativa del Corpo di Polizia Penitenziaria e partecipa a campionati e tornei di qualunque Serie organizzati dalle federazioni calcistiche formalmente riconosciute. Art. 3 Gli atleti possono svolgere attività sportiva per l'Associazione solo se abilitati sul piano sanitario, previi accertamenti medici condotti secondo la vigente normativa. Art. 4 Gli atleti tesserati con l'Associazione non possono partecipare a gare o manifestazioni diverse da quelle ufficiali senza autorizzazione e nell'ambito dell'attività devono attenersi: · alle norme tecniche del C.O.N.I. e della Federazione Italiana Giuoco Calcio · alle direttive del Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, per delega del Presidente, del Vice Presidente del Consiglio Direttivo; Art. 5 La posizione di atleta è attestata nelle forme previste dalle disposizioni vigenti. Art. 6 In virtù di quanto previsto dalla Legge 13 luglio 1990, n. 190, agli atleti tesserati dall'Associazione non si applicano le norme di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, incompatibili con la qualifica di pubblici dipendenti rivestita dagli stessi. L'Associazione, in quanto organo di una Amministrazione pubblica non può costituirsi nelle forme societarie previste dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91. Art. 7 Gli atleti sono esentati da qualsiasi onere economico per l'espletamento dell'attività . Art. 8 Gli atleti, stante la necessità di allenarsi in gruppo, di operare in ambiti comuni al fine di svolgere le quotidiane attività di preparazione e disputare le gare domenicali, sono assegnati all'Istituto Superiore di Studi Penitenziari. Al termine dell'attività agonistica gli atleti possono essere assegnati a servizi e istituti penitenziari. Art. 9 Il Consiglio Direttivo dell'Astrea è nominato e presieduto dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed è composto: § da un Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che svolge funzioni di vice presidente; § dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, consigliere; • dal Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, consigliere; • da due funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, consiglieri. Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono affidate ad uno dei funzionari del Corpo nominati consiglieri I funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria durano in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo è convocato di norma, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, alla fine di ogni semestre. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà dei componenti e delibera validamente con le stesse modalità di cui sopra. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina: a) il Direttore Sportivo; b) il Segretario, competente anche per le relazioni esterne e la stampa; c) l'accompagnatore ufficiale della squadra; d) il responsabile S.I.A.E.. Tali figure devono essere, di norma, individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Gli incarichi suindicati devono essere riconfermati al termine di ciascuna stagione agonistica. Art. 10 La segreteria operante nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento assicura il funzionamento amministrativo dell'Associazione. Al funzionamento della Segreteria è addetta, altresì, una o più unità individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 11 L'Associazione per l'espletamento delle attività sportive si avvale dei seguenti fondi: a) somme stanziate sui capitoli di bilancio passivo del Ministero della Giustizia che consentono l'imputazione della spesa; b) fondi erogati dall'Ente Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria; c) contributi e rimborsi concessi dal C.O.N.I., dalla F.I.G.C. e da società pubbliche e private; d) introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso in occasione delle gare interne; e) introiti derivanti dalla cessione dei diritti di immagine per le trasmissioni radio-televisive. Utilizza gli impianti e le strutture siti in Roma, Via Giuseppe Barellai 135. Art. 12 Gli introiti derivanti dai punti c), d), e) del precedente articolo vengono versati all'Ente di Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, che li utilizzerà nel rispetto dei regolamenti della F.I.G.C.. Art. 13 L'Attività sportiva non ha finalità di lucro e nessuna spesa o impegno di spesa possono essere assunti a scopo di lucro o comunque per fini diversi da quelli statutari. Art. 14 L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio il Segretario presenta al Consiglio il rendiconto dell'anno ed il bilancio di previsione per l'esercizio successivo. Art. l5 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione sportiva. Art. 16 Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte al Consiglio nella prima seduta appositamente convocata. Le modifiche sono approvate con la presenza di almeno i due terzi dei membri ed a maggioranza dei presenti. Art. 17 Le norme contenute nel presente statuto si applicano anche agli atleti assunti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 2002 n. 132. Roma, 19 ottobre 2011 Firmato: i componenti del Consiglio Direttivo | |
| Da: Astrea | 10/01/2013 20:38:13 |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria " Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria "A.S.D. ASTREA" STATUTO SOCIALE Art. 1 L'Associazione Sportiva "ASTREA" ha sede in Roma presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Art. 2 L'Associazione svolge attività sportiva calcistica quale rappresentativa del Corpo di Polizia Penitenziaria e partecipa a campionati e tornei di qualunque Serie organizzati dalle federazioni calcistiche formalmente riconosciute. Art. 3 Gli atleti possono svolgere attività sportiva per l'Associazione solo se abilitati sul piano sanitario, previi accertamenti medici condotti secondo la vigente normativa. Art. 4 Gli atleti tesserati con l'Associazione non possono partecipare a gare o manifestazioni diverse da quelle ufficiali senza autorizzazione e nell'ambito dell'attività devono attenersi: · alle norme tecniche del C.O.N.I. e della Federazione Italiana Giuoco Calcio · alle direttive del Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, per delega del Presidente, del Vice Presidente del Consiglio Direttivo; Art. 5 La posizione di atleta è attestata nelle forme previste dalle disposizioni vigenti. Art. 6 In virtù di quanto previsto dalla Legge 13 luglio 1990, n. 190, agli atleti tesserati dall'Associazione non si applicano le norme di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, incompatibili con la qualifica di pubblici dipendenti rivestita dagli stessi. L'Associazione, in quanto organo di una Amministrazione pubblica non può costituirsi nelle forme societarie previste dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91. Art. 7 Gli atleti sono esentati da qualsiasi onere economico per l'espletamento dell'attività . Art. 8 Gli atleti, stante la necessità di allenarsi in gruppo, di operare in ambiti comuni al fine di svolgere le quotidiane attività di preparazione e disputare le gare domenicali, sono assegnati all'Istituto Superiore di Studi Penitenziari. Al termine dell'attività agonistica gli atleti possono essere assegnati a servizi e istituti penitenziari. Art. 9 Il Consiglio Direttivo dell'Astrea è nominato e presieduto dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed è composto: § da un Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che svolge funzioni di vice presidente; § dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, consigliere; • dal Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, consigliere; • da due funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, consiglieri. Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono affidate ad uno dei funzionari del Corpo nominati consiglieri I funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria durano in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo è convocato di norma, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, alla fine di ogni semestre. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà dei componenti e delibera validamente con le stesse modalità di cui sopra. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina: a) il Direttore Sportivo; b) il Segretario, competente anche per le relazioni esterne e la stampa; c) l'accompagnatore ufficiale della squadra; d) il responsabile S.I.A.E.. Tali figure devono essere, di norma, individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Gli incarichi suindicati devono essere riconfermati al termine di ciascuna stagione agonistica. Art. 10 La segreteria operante nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento assicura il funzionamento amministrativo dell'Associazione. Al funzionamento della Segreteria è addetta, altresì, una o più unità individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 11 L'Associazione per l'espletamento delle attività sportive si avvale dei seguenti fondi: a) somme stanziate sui capitoli di bilancio passivo del Ministero della Giustizia che consentono l'imputazione della spesa; b) fondi erogati dall'Ente Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria; c) contributi e rimborsi concessi dal C.O.N.I., dalla F.I.G.C. e da società pubbliche e private; d) introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso in occasione delle gare interne; e) introiti derivanti dalla cessione dei diritti di immagine per le trasmissioni radio-televisive. Utilizza gli impianti e le strutture siti in Roma, Via Giuseppe Barellai 135. Art. 12 Gli introiti derivanti dai punti c), d), e) del precedente articolo vengono versati all'Ente di Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, che li utilizzerà nel rispetto dei regolamenti della F.I.G.C.. Art. 13 L'Attività sportiva non ha finalità di lucro e nessuna spesa o impegno di spesa possono essere assunti a scopo di lucro o comunque per fini diversi da quelli statutari. Art. 14 L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio il Segretario presenta al Consiglio il rendiconto dell'anno ed il bilancio di previsione per l'esercizio successivo. Art. l5 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione sportiva. Art. 16 Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte al Consiglio nella prima seduta appositamente convocata. Le modifiche sono approvate con la presenza di almeno i due terzi dei membri ed a maggioranza dei presenti. Art. 17 Le norme contenute nel presente statuto si applicano anche agli atleti assunti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 2002 n. 132. Roma, 19 ottobre 2011 Firmato: i componenti del Consiglio Direttivo | |
| Da: Astrea | 10/01/2013 20:38:28 |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria " Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria "A.S.D. ASTREA" STATUTO SOCIALE Art. 1 L'Associazione Sportiva "ASTREA" ha sede in Roma presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Art. 2 L'Associazione svolge attività sportiva calcistica quale rappresentativa del Corpo di Polizia Penitenziaria e partecipa a campionati e tornei di qualunque Serie organizzati dalle federazioni calcistiche formalmente riconosciute. Art. 3 Gli atleti possono svolgere attività sportiva per l'Associazione solo se abilitati sul piano sanitario, previi accertamenti medici condotti secondo la vigente normativa. Art. 4 Gli atleti tesserati con l'Associazione non possono partecipare a gare o manifestazioni diverse da quelle ufficiali senza autorizzazione e nell'ambito dell'attività devono attenersi: · alle norme tecniche del C.O.N.I. e della Federazione Italiana Giuoco Calcio · alle direttive del Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, per delega del Presidente, del Vice Presidente del Consiglio Direttivo; Art. 5 La posizione di atleta è attestata nelle forme previste dalle disposizioni vigenti. Art. 6 In virtù di quanto previsto dalla Legge 13 luglio 1990, n. 190, agli atleti tesserati dall'Associazione non si applicano le norme di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, incompatibili con la qualifica di pubblici dipendenti rivestita dagli stessi. L'Associazione, in quanto organo di una Amministrazione pubblica non può costituirsi nelle forme societarie previste dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91. Art. 7 Gli atleti sono esentati da qualsiasi onere economico per l'espletamento dell'attività . Art. 8 Gli atleti, stante la necessità di allenarsi in gruppo, di operare in ambiti comuni al fine di svolgere le quotidiane attività di preparazione e disputare le gare domenicali, sono assegnati all'Istituto Superiore di Studi Penitenziari. Al termine dell'attività agonistica gli atleti possono essere assegnati a servizi e istituti penitenziari. Art. 9 Il Consiglio Direttivo dell'Astrea è nominato e presieduto dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed è composto: § da un Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che svolge funzioni di vice presidente; § dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, consigliere; • dal Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, consigliere; • da due funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, consiglieri. Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono affidate ad uno dei funzionari del Corpo nominati consiglieri I funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria durano in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo è convocato di norma, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, alla fine di ogni semestre. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà dei componenti e delibera validamente con le stesse modalità di cui sopra. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina: a) il Direttore Sportivo; b) il Segretario, competente anche per le relazioni esterne e la stampa; c) l'accompagnatore ufficiale della squadra; d) il responsabile S.I.A.E.. Tali figure devono essere, di norma, individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Gli incarichi suindicati devono essere riconfermati al termine di ciascuna stagione agonistica. Art. 10 La segreteria operante nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento assicura il funzionamento amministrativo dell'Associazione. Al funzionamento della Segreteria è addetta, altresì, una o più unità individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 11 L'Associazione per l'espletamento delle attività sportive si avvale dei seguenti fondi: a) somme stanziate sui capitoli di bilancio passivo del Ministero della Giustizia che consentono l'imputazione della spesa; b) fondi erogati dall'Ente Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria; c) contributi e rimborsi concessi dal C.O.N.I., dalla F.I.G.C. e da società pubbliche e private; d) introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso in occasione delle gare interne; e) introiti derivanti dalla cessione dei diritti di immagine per le trasmissioni radio-televisive. Utilizza gli impianti e le strutture siti in Roma, Via Giuseppe Barellai 135. Art. 12 Gli introiti derivanti dai punti c), d), e) del precedente articolo vengono versati all'Ente di Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, che li utilizzerà nel rispetto dei regolamenti della F.I.G.C.. Art. 13 L'Attività sportiva non ha finalità di lucro e nessuna spesa o impegno di spesa possono essere assunti a scopo di lucro o comunque per fini diversi da quelli statutari. Art. 14 L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio il Segretario presenta al Consiglio il rendiconto dell'anno ed il bilancio di previsione per l'esercizio successivo. Art. l5 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione sportiva. Art. 16 Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte al Consiglio nella prima seduta appositamente convocata. Le modifiche sono approvate con la presenza di almeno i due terzi dei membri ed a maggioranza dei presenti. Art. 17 Le norme contenute nel presente statuto si applicano anche agli atleti assunti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 2002 n. 132. Roma, 19 ottobre 2011 Firmato: i componenti del Consiglio Direttivo | |
| Da: Astrea | 10/01/2013 20:38:43 |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria " Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria "A.S.D. ASTREA" STATUTO SOCIALE Art. 1 L'Associazione Sportiva "ASTREA" ha sede in Roma presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Art. 2 L'Associazione svolge attività sportiva calcistica quale rappresentativa del Corpo di Polizia Penitenziaria e partecipa a campionati e tornei di qualunque Serie organizzati dalle federazioni calcistiche formalmente riconosciute. Art. 3 Gli atleti possono svolgere attività sportiva per l'Associazione solo se abilitati sul piano sanitario, previi accertamenti medici condotti secondo la vigente normativa. Art. 4 Gli atleti tesserati con l'Associazione non possono partecipare a gare o manifestazioni diverse da quelle ufficiali senza autorizzazione e nell'ambito dell'attività devono attenersi: · alle norme tecniche del C.O.N.I. e della Federazione Italiana Giuoco Calcio · alle direttive del Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, per delega del Presidente, del Vice Presidente del Consiglio Direttivo; Art. 5 La posizione di atleta è attestata nelle forme previste dalle disposizioni vigenti. Art. 6 In virtù di quanto previsto dalla Legge 13 luglio 1990, n. 190, agli atleti tesserati dall'Associazione non si applicano le norme di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, incompatibili con la qualifica di pubblici dipendenti rivestita dagli stessi. L'Associazione, in quanto organo di una Amministrazione pubblica non può costituirsi nelle forme societarie previste dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91. Art. 7 Gli atleti sono esentati da qualsiasi onere economico per l'espletamento dell'attività . Art. 8 Gli atleti, stante la necessità di allenarsi in gruppo, di operare in ambiti comuni al fine di svolgere le quotidiane attività di preparazione e disputare le gare domenicali, sono assegnati all'Istituto Superiore di Studi Penitenziari. Al termine dell'attività agonistica gli atleti possono essere assegnati a servizi e istituti penitenziari. Art. 9 Il Consiglio Direttivo dell'Astrea è nominato e presieduto dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed è composto: § da un Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che svolge funzioni di vice presidente; § dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, consigliere; • dal Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, consigliere; • da due funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, consiglieri. Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono affidate ad uno dei funzionari del Corpo nominati consiglieri I funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria durano in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo è convocato di norma, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, alla fine di ogni semestre. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà dei componenti e delibera validamente con le stesse modalità di cui sopra. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina: a) il Direttore Sportivo; b) il Segretario, competente anche per le relazioni esterne e la stampa; c) l'accompagnatore ufficiale della squadra; d) il responsabile S.I.A.E.. Tali figure devono essere, di norma, individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Gli incarichi suindicati devono essere riconfermati al termine di ciascuna stagione agonistica. Art. 10 La segreteria operante nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento assicura il funzionamento amministrativo dell'Associazione. Al funzionamento della Segreteria è addetta, altresì, una o più unità individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 11 L'Associazione per l'espletamento delle attività sportive si avvale dei seguenti fondi: a) somme stanziate sui capitoli di bilancio passivo del Ministero della Giustizia che consentono l'imputazione della spesa; b) fondi erogati dall'Ente Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria; c) contributi e rimborsi concessi dal C.O.N.I., dalla F.I.G.C. e da società pubbliche e private; d) introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso in occasione delle gare interne; e) introiti derivanti dalla cessione dei diritti di immagine per le trasmissioni radio-televisive. Utilizza gli impianti e le strutture siti in Roma, Via Giuseppe Barellai 135. Art. 12 Gli introiti derivanti dai punti c), d), e) del precedente articolo vengono versati all'Ente di Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, che li utilizzerà nel rispetto dei regolamenti della F.I.G.C.. Art. 13 L'Attività sportiva non ha finalità di lucro e nessuna spesa o impegno di spesa possono essere assunti a scopo di lucro o comunque per fini diversi da quelli statutari. Art. 14 L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio il Segretario presenta al Consiglio il rendiconto dell'anno ed il bilancio di previsione per l'esercizio successivo. Art. l5 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione sportiva. Art. 16 Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte al Consiglio nella prima seduta appositamente convocata. Le modifiche sono approvate con la presenza di almeno i due terzi dei membri ed a maggioranza dei presenti. Art. 17 Le norme contenute nel presente statuto si applicano anche agli atleti assunti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 2002 n. 132. Roma, 19 ottobre 2011 Firmato: i componenti del Consiglio Direttivo | |
| Da: x ASTREA | 10/01/2013 20:39:21 |
| TU SEI MOLTO PIU' DISTURBATO DI ZAC ZAC ZAC | |
| Da: Astrea | 10/01/2013 20:43:26 |
| Tu sei molto più disturbato di The Bust. | |
| Da: Fiamme Azzurre | 10/01/2013 20:44:19 |
| Ministero della Giustizia DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA "Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria "FIAMME AZZURRE" STATUTO SOCIALE Art. 1 E' costituito il Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria, denominato Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre. Art. 2 Le finalità del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre sono le seguenti: · contribuire allo sviluppo sportivo nazionale, educando allo sport; · incentivare gli appartenenti al Corpo all'attività sportiva mediante la partecipazione a gare; · avviare alla pratica sportiva giovani mediante la costituzione di Sezioni Giovanili. Il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre non persegue fini di lucro. Art. 3 Il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, nello svolgimento dell'attività sportiva si attiene: · alle norme tecniche del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive; · alle direttive del Consiglio Direttivo, ovvero, per delega del Presidente, del Presidente delle singole specialità . Art. 4 Il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre ha sede centrale in Roma, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Art. 5 Il Consiglio Direttivo del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre è costituito: · dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che lo presiede; · da un Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che svolge funzioni di vice presidente; · dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, consigliere; · dal Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, consigliere; · da due funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, consiglieri, di cui uno è il Responsabile del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre con funzioni di segretario del Consiglio Direttivo. Art. 6 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, per sua delega, del Vice Presidente, almeno una volta all'anno, per deliberare sulla previsione ed il rendiconto del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre. Art. 7 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice e le convocazioni sono valide se è presente la metà dei componenti. Art. 8 Del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre fanno parte gli atleti delle singole specialità appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 9 La posizione di atleta è attestata da un'apposita tessera rilasciata dalla competente Federazione Sportiva, richiesta dal Presidente o da un suo delegato. Art. 10 Gli atleti possono svolgere attività sportiva soltanto se in possesso dell'idoneità fisica, certificata ai sensi delle vigenti norme e disposizioni. Art. 11 Gli atleti sono vincolati con il Gruppo Sportivo per tutta la durata della loro appartenenza al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 12 Sotto il profilo retributivo, nulla compete agli atleti in eccedenza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Art. 13 Gli atleti sono esentati da qualsiasi onere economico per l'espletamento dell'attività sportiva. Art. 14 Gli atleti non possono partecipare, a titolo individuale, a gare o manifestazioni sportive senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo o in caso d'urgenza dal Presidente. Art. 15 Gli atleti assunti secondo la normativa vigente, sono assegnati, anche in sovrannumero, presso la sede in cui esercitano il loro impegno professionale ed agonistico e, in tale sede, restano definitivamente assegnati al termine del loro impegno sportivo. Art. 16 Per meriti sportivi speciali, appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria assunti secondo la normativa vigente, possono essere aggregati nel Gruppo Sportivo Fiamme azzurre previa delibera del Consiglio Direttivo. Art. 17 Il Gruppo Sportivo può svolgere le attività previste dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Consiglio Internazionale dello Sport Militare (C.I.S.M.). Le attività di cui sopra possono essere integrate previa delibera del Consiglio Direttivo. Art. 18 Il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre si avvale dei seguenti fondi: a) fondi di bilancio; b) fondi dell'Ente Assistenza; c) contributi e rimborsi da parte del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive e delle Società . Art. 19 Gli introiti di cui al punto c) del precedente articolo vengono versati all'Ente di Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, che li utilizzerà nel rispetto dei regolamenti delle Federazioni. Art. 20 Nessun impegno di spesa può essere assunto per fini diversi da quelli statutari. Art. 21 Le norme contenute nel presente statuto si applicano anche agli atleti assunti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 2002 n. 132. Roma, 19 ottobre 2011 Firmato: i componenti del Consiglio Direttivo | |
| Da: Fiamme Azzurre | 10/01/2013 20:44:25 |
| Ministero della Giustizia DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA "Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria "FIAMME AZZURRE" STATUTO SOCIALE Art. 1 E' costituito il Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria, denominato Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre. Art. 2 Le finalità del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre sono le seguenti: · contribuire allo sviluppo sportivo nazionale, educando allo sport; · incentivare gli appartenenti al Corpo all'attività sportiva mediante la partecipazione a gare; · avviare alla pratica sportiva giovani mediante la costituzione di Sezioni Giovanili. Il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre non persegue fini di lucro. Art. 3 Il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, nello svolgimento dell'attività sportiva si attiene: · alle norme tecniche del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive; · alle direttive del Consiglio Direttivo, ovvero, per delega del Presidente, del Presidente delle singole specialità . Art. 4 Il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre ha sede centrale in Roma, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Art. 5 Il Consiglio Direttivo del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre è costituito: · dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che lo presiede; · da un Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che svolge funzioni di vice presidente; · dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, consigliere; · dal Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, consigliere; · da due funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, consiglieri, di cui uno è il Responsabile del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre con funzioni di segretario del Consiglio Direttivo. Art. 6 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, per sua delega, del Vice Presidente, almeno una volta all'anno, per deliberare sulla previsione ed il rendiconto del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre. Art. 7 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice e le convocazioni sono valide se è presente la metà dei componenti. Art. 8 Del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre fanno parte gli atleti delle singole specialità appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 9 La posizione di atleta è attestata da un'apposita tessera rilasciata dalla competente Federazione Sportiva, richiesta dal Presidente o da un suo delegato. Art. 10 Gli atleti possono svolgere attività sportiva soltanto se in possesso dell'idoneità fisica, certificata ai sensi delle vigenti norme e disposizioni. Art. 11 Gli atleti sono vincolati con il Gruppo Sportivo per tutta la durata della loro appartenenza al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 12 Sotto il profilo retributivo, nulla compete agli atleti in eccedenza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Art. 13 Gli atleti sono esentati da qualsiasi onere economico per l'espletamento dell'attività sportiva. Art. 14 Gli atleti non possono partecipare, a titolo individuale, a gare o manifestazioni sportive senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo o in caso d'urgenza dal Presidente. Art. 15 Gli atleti assunti secondo la normativa vigente, sono assegnati, anche in sovrannumero, presso la sede in cui esercitano il loro impegno professionale ed agonistico e, in tale sede, restano definitivamente assegnati al termine del loro impegno sportivo. Art. 16 Per meriti sportivi speciali, appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria assunti secondo la normativa vigente, possono essere aggregati nel Gruppo Sportivo Fiamme azzurre previa delibera del Consiglio Direttivo. Art. 17 Il Gruppo Sportivo può svolgere le attività previste dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Consiglio Internazionale dello Sport Militare (C.I.S.M.). Le attività di cui sopra possono essere integrate previa delibera del Consiglio Direttivo. Art. 18 Il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre si avvale dei seguenti fondi: a) fondi di bilancio; b) fondi dell'Ente Assistenza; c) contributi e rimborsi da parte del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive e delle Società . Art. 19 Gli introiti di cui al punto c) del precedente articolo vengono versati all'Ente di Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, che li utilizzerà nel rispetto dei regolamenti delle Federazioni. Art. 20 Nessun impegno di spesa può essere assunto per fini diversi da quelli statutari. Art. 21 Le norme contenute nel presente statuto si applicano anche agli atleti assunti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 2002 n. 132. Roma, 19 ottobre 2011 Firmato: i componenti del Consiglio Direttivo | |
| Da: Fiamme Azzurre | 10/01/2013 20:44:31 |
| Ministero della Giustizia DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA "Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria "FIAMME AZZURRE" STATUTO SOCIALE Art. 1 E' costituito il Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria, denominato Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre. Art. 2 Le finalità del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre sono le seguenti: · contribuire allo sviluppo sportivo nazionale, educando allo sport; · incentivare gli appartenenti al Corpo all'attività sportiva mediante la partecipazione a gare; · avviare alla pratica sportiva giovani mediante la costituzione di Sezioni Giovanili. Il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre non persegue fini di lucro. Art. 3 Il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, nello svolgimento dell'attività sportiva si attiene: · alle norme tecniche del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive; · alle direttive del Consiglio Direttivo, ovvero, per delega del Presidente, del Presidente delle singole specialità . Art. 4 Il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre ha sede centrale in Roma, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Art. 5 Il Consiglio Direttivo del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre è costituito: · dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che lo presiede; · da un Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che svolge funzioni di vice presidente; · dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, consigliere; · dal Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, consigliere; · da due funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, consiglieri, di cui uno è il Responsabile del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre con funzioni di segretario del Consiglio Direttivo. Art. 6 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, per sua delega, del Vice Presidente, almeno una volta all'anno, per deliberare sulla previsione ed il rendiconto del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre. Art. 7 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice e le convocazioni sono valide se è presente la metà dei componenti. Art. 8 Del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre fanno parte gli atleti delle singole specialità appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 9 La posizione di atleta è attestata da un'apposita tessera rilasciata dalla competente Federazione Sportiva, richiesta dal Presidente o da un suo delegato. Art. 10 Gli atleti possono svolgere attività sportiva soltanto se in possesso dell'idoneità fisica, certificata ai sensi delle vigenti norme e disposizioni. Art. 11 Gli atleti sono vincolati con il Gruppo Sportivo per tutta la durata della loro appartenenza al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 12 Sotto il profilo retributivo, nulla compete agli atleti in eccedenza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Art. 13 Gli atleti sono esentati da qualsiasi onere economico per l'espletamento dell'attività sportiva. Art. 14 Gli atleti non possono partecipare, a titolo individuale, a gare o manifestazioni sportive senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo o in caso d'urgenza dal Presidente. Art. 15 Gli atleti assunti secondo la normativa vigente, sono assegnati, anche in sovrannumero, presso la sede in cui esercitano il loro impegno professionale ed agonistico e, in tale sede, restano definitivamente assegnati al termine del loro impegno sportivo. Art. 16 Per meriti sportivi speciali, appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria assunti secondo la normativa vigente, possono essere aggregati nel Gruppo Sportivo Fiamme azzurre previa delibera del Consiglio Direttivo. Art. 17 Il Gruppo Sportivo può svolgere le attività previste dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Consiglio Internazionale dello Sport Militare (C.I.S.M.). Le attività di cui sopra possono essere integrate previa delibera del Consiglio Direttivo. Art. 18 Il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre si avvale dei seguenti fondi: a) fondi di bilancio; b) fondi dell'Ente Assistenza; c) contributi e rimborsi da parte del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive e delle Società . Art. 19 Gli introiti di cui al punto c) del precedente articolo vengono versati all'Ente di Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, che li utilizzerà nel rispetto dei regolamenti delle Federazioni. Art. 20 Nessun impegno di spesa può essere assunto per fini diversi da quelli statutari. Art. 21 Le norme contenute nel presente statuto si applicano anche agli atleti assunti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 2002 n. 132. Roma, 19 ottobre 2011 Firmato: i componenti del Consiglio Direttivo | |
| Da: Fiamme Azzurre | 10/01/2013 20:44:37 |
| Ministero della Giustizia DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA "Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria "FIAMME AZZURRE" STATUTO SOCIALE Art. 1 E' costituito il Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria, denominato Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre. Art. 2 Le finalità del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre sono le seguenti: · contribuire allo sviluppo sportivo nazionale, educando allo sport; · incentivare gli appartenenti al Corpo all'attività sportiva mediante la partecipazione a gare; · avviare alla pratica sportiva giovani mediante la costituzione di Sezioni Giovanili. Il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre non persegue fini di lucro. Art. 3 Il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, nello svolgimento dell'attività sportiva si attiene: · alle norme tecniche del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive; · alle direttive del Consiglio Direttivo, ovvero, per delega del Presidente, del Presidente delle singole specialità . Art. 4 Il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre ha sede centrale in Roma, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Art. 5 Il Consiglio Direttivo del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre è costituito: · dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che lo presiede; · da un Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che svolge funzioni di vice presidente; · dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, consigliere; · dal Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, consigliere; · da due funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, consiglieri, di cui uno è il Responsabile del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre con funzioni di segretario del Consiglio Direttivo. Art. 6 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, per sua delega, del Vice Presidente, almeno una volta all'anno, per deliberare sulla previsione ed il rendiconto del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre. Art. 7 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice e le convocazioni sono valide se è presente la metà dei componenti. Art. 8 Del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre fanno parte gli atleti delle singole specialità appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 9 La posizione di atleta è attestata da un'apposita tessera rilasciata dalla competente Federazione Sportiva, richiesta dal Presidente o da un suo delegato. Art. 10 Gli atleti possono svolgere attività sportiva soltanto se in possesso dell'idoneità fisica, certificata ai sensi delle vigenti norme e disposizioni. Art. 11 Gli atleti sono vincolati con il Gruppo Sportivo per tutta la durata della loro appartenenza al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 12 Sotto il profilo retributivo, nulla compete agli atleti in eccedenza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Art. 13 Gli atleti sono esentati da qualsiasi onere economico per l'espletamento dell'attività sportiva. Art. 14 Gli atleti non possono partecipare, a titolo individuale, a gare o manifestazioni sportive senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo o in caso d'urgenza dal Presidente. Art. 15 Gli atleti assunti secondo la normativa vigente, sono assegnati, anche in sovrannumero, presso la sede in cui esercitano il loro impegno professionale ed agonistico e, in tale sede, restano definitivamente assegnati al termine del loro impegno sportivo. Art. 16 Per meriti sportivi speciali, appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria assunti secondo la normativa vigente, possono essere aggregati nel Gruppo Sportivo Fiamme azzurre previa delibera del Consiglio Direttivo. Art. 17 Il Gruppo Sportivo può svolgere le attività previste dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Consiglio Internazionale dello Sport Militare (C.I.S.M.). Le attività di cui sopra possono essere integrate previa delibera del Consiglio Direttivo. Art. 18 Il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre si avvale dei seguenti fondi: a) fondi di bilancio; b) fondi dell'Ente Assistenza; c) contributi e rimborsi da parte del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive e delle Società . Art. 19 Gli introiti di cui al punto c) del precedente articolo vengono versati all'Ente di Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, che li utilizzerà nel rispetto dei regolamenti delle Federazioni. Art. 20 Nessun impegno di spesa può essere assunto per fini diversi da quelli statutari. Art. 21 Le norme contenute nel presente statuto si applicano anche agli atleti assunti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 2002 n. 132. Roma, 19 ottobre 2011 Firmato: i componenti del Consiglio Direttivo | |
| Da: Fiamme Azzurre | 10/01/2013 20:44:43 |
| Ministero della Giustizia DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA "Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria "FIAMME AZZURRE" STATUTO SOCIALE Art. 1 E' costituito il Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria, denominato Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre. Art. 2 Le finalità del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre sono le seguenti: · contribuire allo sviluppo sportivo nazionale, educando allo sport; · incentivare gli appartenenti al Corpo all'attività sportiva mediante la partecipazione a gare; · avviare alla pratica sportiva giovani mediante la costituzione di Sezioni Giovanili. Il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre non persegue fini di lucro. Art. 3 Il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, nello svolgimento dell'attività sportiva si attiene: · alle norme tecniche del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive; · alle direttive del Consiglio Direttivo, ovvero, per delega del Presidente, del Presidente delle singole specialità . Art. 4 Il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre ha sede centrale in Roma, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Art. 5 Il Consiglio Direttivo del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre è costituito: · dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che lo presiede; · da un Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che svolge funzioni di vice presidente; · dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, consigliere; · dal Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, consigliere; · da due funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, consiglieri, di cui uno è il Responsabile del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre con funzioni di segretario del Consiglio Direttivo. Art. 6 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, per sua delega, del Vice Presidente, almeno una volta all'anno, per deliberare sulla previsione ed il rendiconto del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre. Art. 7 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice e le convocazioni sono valide se è presente la metà dei componenti. Art. 8 Del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre fanno parte gli atleti delle singole specialità appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 9 La posizione di atleta è attestata da un'apposita tessera rilasciata dalla competente Federazione Sportiva, richiesta dal Presidente o da un suo delegato. Art. 10 Gli atleti possono svolgere attività sportiva soltanto se in possesso dell'idoneità fisica, certificata ai sensi delle vigenti norme e disposizioni. Art. 11 Gli atleti sono vincolati con il Gruppo Sportivo per tutta la durata della loro appartenenza al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 12 Sotto il profilo retributivo, nulla compete agli atleti in eccedenza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Art. 13 Gli atleti sono esentati da qualsiasi onere economico per l'espletamento dell'attività sportiva. Art. 14 Gli atleti non possono partecipare, a titolo individuale, a gare o manifestazioni sportive senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo o in caso d'urgenza dal Presidente. Art. 15 Gli atleti assunti secondo la normativa vigente, sono assegnati, anche in sovrannumero, presso la sede in cui esercitano il loro impegno professionale ed agonistico e, in tale sede, restano definitivamente assegnati al termine del loro impegno sportivo. Art. 16 Per meriti sportivi speciali, appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria assunti secondo la normativa vigente, possono essere aggregati nel Gruppo Sportivo Fiamme azzurre previa delibera del Consiglio Direttivo. Art. 17 Il Gruppo Sportivo può svolgere le attività previste dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Consiglio Internazionale dello Sport Militare (C.I.S.M.). Le attività di cui sopra possono essere integrate previa delibera del Consiglio Direttivo. Art. 18 Il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre si avvale dei seguenti fondi: a) fondi di bilancio; b) fondi dell'Ente Assistenza; c) contributi e rimborsi da parte del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive e delle Società . Art. 19 Gli introiti di cui al punto c) del precedente articolo vengono versati all'Ente di Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, che li utilizzerà nel rispetto dei regolamenti delle Federazioni. Art. 20 Nessun impegno di spesa può essere assunto per fini diversi da quelli statutari. Art. 21 Le norme contenute nel presente statuto si applicano anche agli atleti assunti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 2002 n. 132. Roma, 19 ottobre 2011 Firmato: i componenti del Consiglio Direttivo | |
| Da: Fiamme Azzurre | 10/01/2013 20:44:49 |
| Ministero della Giustizia DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA "Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria "FIAMME AZZURRE" STATUTO SOCIALE Art. 1 E' costituito il Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria, denominato Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre. Art. 2 Le finalità del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre sono le seguenti: · contribuire allo sviluppo sportivo nazionale, educando allo sport; · incentivare gli appartenenti al Corpo all'attività sportiva mediante la partecipazione a gare; · avviare alla pratica sportiva giovani mediante la costituzione di Sezioni Giovanili. Il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre non persegue fini di lucro. Art. 3 Il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, nello svolgimento dell'attività sportiva si attiene: · alle norme tecniche del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive; · alle direttive del Consiglio Direttivo, ovvero, per delega del Presidente, del Presidente delle singole specialità . Art. 4 Il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre ha sede centrale in Roma, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Art. 5 Il Consiglio Direttivo del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre è costituito: · dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che lo presiede; · da un Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che svolge funzioni di vice presidente; · dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, consigliere; · dal Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, consigliere; · da due funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, consiglieri, di cui uno è il Responsabile del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre con funzioni di segretario del Consiglio Direttivo. Art. 6 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, per sua delega, del Vice Presidente, almeno una volta all'anno, per deliberare sulla previsione ed il rendiconto del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre. Art. 7 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice e le convocazioni sono valide se è presente la metà dei componenti. Art. 8 Del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre fanno parte gli atleti delle singole specialità appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 9 La posizione di atleta è attestata da un'apposita tessera rilasciata dalla competente Federazione Sportiva, richiesta dal Presidente o da un suo delegato. Art. 10 Gli atleti possono svolgere attività sportiva soltanto se in possesso dell'idoneità fisica, certificata ai sensi delle vigenti norme e disposizioni. Art. 11 Gli atleti sono vincolati con il Gruppo Sportivo per tutta la durata della loro appartenenza al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 12 Sotto il profilo retributivo, nulla compete agli atleti in eccedenza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Art. 13 Gli atleti sono esentati da qualsiasi onere economico per l'espletamento dell'attività sportiva. Art. 14 Gli atleti non possono partecipare, a titolo individuale, a gare o manifestazioni sportive senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo o in caso d'urgenza dal Presidente. Art. 15 Gli atleti assunti secondo la normativa vigente, sono assegnati, anche in sovrannumero, presso la sede in cui esercitano il loro impegno professionale ed agonistico e, in tale sede, restano definitivamente assegnati al termine del loro impegno sportivo. Art. 16 Per meriti sportivi speciali, appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria assunti secondo la normativa vigente, possono essere aggregati nel Gruppo Sportivo Fiamme azzurre previa delibera del Consiglio Direttivo. Art. 17 Il Gruppo Sportivo può svolgere le attività previste dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Consiglio Internazionale dello Sport Militare (C.I.S.M.). Le attività di cui sopra possono essere integrate previa delibera del Consiglio Direttivo. Art. 18 Il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre si avvale dei seguenti fondi: a) fondi di bilancio; b) fondi dell'Ente Assistenza; c) contributi e rimborsi da parte del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive e delle Società . Art. 19 Gli introiti di cui al punto c) del precedente articolo vengono versati all'Ente di Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, che li utilizzerà nel rispetto dei regolamenti delle Federazioni. Art. 20 Nessun impegno di spesa può essere assunto per fini diversi da quelli statutari. Art. 21 Le norme contenute nel presente statuto si applicano anche agli atleti assunti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 2002 n. 132. Roma, 19 ottobre 2011 Firmato: i componenti del Consiglio Direttivo | |
| Da: Fiamme Azzurre | 10/01/2013 20:44:55 |
| Ministero della Giustizia DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA "Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria "FIAMME AZZURRE" STATUTO SOCIALE Art. 1 E' costituito il Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria, denominato Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre. Art. 2 Le finalità del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre sono le seguenti: · contribuire allo sviluppo sportivo nazionale, educando allo sport; · incentivare gli appartenenti al Corpo all'attività sportiva mediante la partecipazione a gare; · avviare alla pratica sportiva giovani mediante la costituzione di Sezioni Giovanili. Il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre non persegue fini di lucro. Art. 3 Il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, nello svolgimento dell'attività sportiva si attiene: · alle norme tecniche del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive; · alle direttive del Consiglio Direttivo, ovvero, per delega del Presidente, del Presidente delle singole specialità . Art. 4 Il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre ha sede centrale in Roma, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Art. 5 Il Consiglio Direttivo del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre è costituito: · dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che lo presiede; · da un Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che svolge funzioni di vice presidente; · dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, consigliere; · dal Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, consigliere; · da due funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, consiglieri, di cui uno è il Responsabile del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre con funzioni di segretario del Consiglio Direttivo. Art. 6 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, per sua delega, del Vice Presidente, almeno una volta all'anno, per deliberare sulla previsione ed il rendiconto del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre. Art. 7 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice e le convocazioni sono valide se è presente la metà dei componenti. Art. 8 Del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre fanno parte gli atleti delle singole specialità appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 9 La posizione di atleta è attestata da un'apposita tessera rilasciata dalla competente Federazione Sportiva, richiesta dal Presidente o da un suo delegato. Art. 10 Gli atleti possono svolgere attività sportiva soltanto se in possesso dell'idoneità fisica, certificata ai sensi delle vigenti norme e disposizioni. Art. 11 Gli atleti sono vincolati con il Gruppo Sportivo per tutta la durata della loro appartenenza al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 12 Sotto il profilo retributivo, nulla compete agli atleti in eccedenza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Art. 13 Gli atleti sono esentati da qualsiasi onere economico per l'espletamento dell'attività sportiva. Art. 14 Gli atleti non possono partecipare, a titolo individuale, a gare o manifestazioni sportive senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo o in caso d'urgenza dal Presidente. Art. 15 Gli atleti assunti secondo la normativa vigente, sono assegnati, anche in sovrannumero, presso la sede in cui esercitano il loro impegno professionale ed agonistico e, in tale sede, restano definitivamente assegnati al termine del loro impegno sportivo. Art. 16 Per meriti sportivi speciali, appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria assunti secondo la normativa vigente, possono essere aggregati nel Gruppo Sportivo Fiamme azzurre previa delibera del Consiglio Direttivo. Art. 17 Il Gruppo Sportivo può svolgere le attività previste dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Consiglio Internazionale dello Sport Militare (C.I.S.M.). Le attività di cui sopra possono essere integrate previa delibera del Consiglio Direttivo. Art. 18 Il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre si avvale dei seguenti fondi: a) fondi di bilancio; b) fondi dell'Ente Assistenza; c) contributi e rimborsi da parte del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive e delle Società . Art. 19 Gli introiti di cui al punto c) del precedente articolo vengono versati all'Ente di Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, che li utilizzerà nel rispetto dei regolamenti delle Federazioni. Art. 20 Nessun impegno di spesa può essere assunto per fini diversi da quelli statutari. Art. 21 Le norme contenute nel presente statuto si applicano anche agli atleti assunti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 2002 n. 132. Roma, 19 ottobre 2011 Firmato: i componenti del Consiglio Direttivo | |
| Da: Fiamme Azzurre | 10/01/2013 20:47:09 |
| Ministero della Giustizia DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA "Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria "FIAMME AZZURRE" STATUTO SOCIALE Art. 1 E' costituito il Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria, denominato Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre. Art. 2 Le finalità del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre sono le seguenti: · contribuire allo sviluppo sportivo nazionale, educando allo sport; · incentivare gli appartenenti al Corpo all'attività sportiva mediante la partecipazione a gare; · avviare alla pratica sportiva giovani mediante la costituzione di Sezioni Giovanili. Il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre non persegue fini di lucro. Art. 3 Il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, nello svolgimento dell'attività sportiva si attiene: · alle norme tecniche del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive; · alle direttive del Consiglio Direttivo, ovvero, per delega del Presidente, del Presidente delle singole specialità . Art. 4 Il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre ha sede centrale in Roma, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Art. 5 Il Consiglio Direttivo del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre è costituito: · dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che lo presiede; · da un Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che svolge funzioni di vice presidente; · dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, consigliere; · dal Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, consigliere; · da due funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, consiglieri, di cui uno è il Responsabile del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre con funzioni di segretario del Consiglio Direttivo. Art. 6 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, per sua delega, del Vice Presidente, almeno una volta all'anno, per deliberare sulla previsione ed il rendiconto del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre. Art. 7 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice e le convocazioni sono valide se è presente la metà dei componenti. Art. 8 Del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre fanno parte gli atleti delle singole specialità appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 9 La posizione di atleta è attestata da un'apposita tessera rilasciata dalla competente Federazione Sportiva, richiesta dal Presidente o da un suo delegato. Art. 10 Gli atleti possono svolgere attività sportiva soltanto se in possesso dell'idoneità fisica, certificata ai sensi delle vigenti norme e disposizioni. Art. 11 Gli atleti sono vincolati con il Gruppo Sportivo per tutta la durata della loro appartenenza al Corpo di Polizia Penitenziaria. Art. 12 Sotto il profilo retributivo, nulla compete agli atleti in eccedenza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Art. 13 Gli atleti sono esentati da qualsiasi onere economico per l'espletamento dell'attività sportiva. Art. 14 Gli atleti non possono partecipare, a titolo individuale, a gare o manifestazioni sportive senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo o in caso d'urgenza dal Presidente. Art. 15 Gli atleti assunti secondo la normativa vigente, sono assegnati, anche in sovrannumero, presso la sede in cui esercitano il loro impegno professionale ed agonistico e, in tale sede, restano definitivamente assegnati al termine del loro impegno sportivo. Art. 16 Per meriti sportivi speciali, appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria assunti secondo la normativa vigente, possono essere aggregati nel Gruppo Sportivo Fiamme azzurre previa delibera del Consiglio Direttivo. Art. 17 Il Gruppo Sportivo può svolgere le attività previste dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Consiglio Internazionale dello Sport Militare (C.I.S.M.). Le attività di cui sopra possono essere integrate previa delibera del Consiglio Direttivo. Art. 18 Il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre si avvale dei seguenti fondi: a) fondi di bilancio; b) fondi dell'Ente Assistenza; c) contributi e rimborsi da parte del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive e delle Società . Art. 19 Gli introiti di cui al punto c) del precedente articolo vengono versati all'Ente di Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, che li utilizzerà nel rispetto dei regolamenti delle Federazioni. Art. 20 Nessun impegno di spesa può essere assunto per fini diversi da quelli statutari. Art. 21 Le norme contenute nel presente statuto si applicano anche agli atleti assunti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 2002 n. 132. Roma, 19 ottobre 2011 Firmato: i componenti del Consiglio Direttivo | |
| Da: Santo Patrono | 10/01/2013 20:47:39 |
| Eusebio di Cesarea narra che durante la persecuzione di Settimio Severo, mentre i catechesi della scuola alessandrina si erano dispersi, Origene, allora diciassettenne, avvicinato da alcuni pagani amanti della verità , prese ad istruirli nella fede cristiana con tale dottrina e con tale ardore che, diffusasi la fama, ben presto accorsero a lui anche pagani colti e persino filosofi. Tutti costoro, conquistati da lui alla fede di Cristo, rifulsero in quel tempo di persecuzione e molti di essi affrontarono il martirio. Fra questi ultimi Eusebio ricorda, nell'ordine, Plutarco, Sereno, Eraclide, Erone, un altro Sereno, e, al settimo posto, Basilide, sul quale si sofferma ampiamente, intrecciandone la storia con quella della vergine Potamiena e della madre Marcella. Secondo Eusebio, Basilide era uno dei soldati addetti a scortare i condannati al luogo del supplizio. Aveva assistito ad alcune lezioni di Origene, riportandone una profonda simpatia per il cristianesimo e per i cristiani, ma non si era ancora deciso a ricevere il battesimo. Il giudice Aquila fece arrestare, tra i tanti, anche Potamiena, vergine cristiana, famosa per la sua bellezza non meno che per la sua virtù, la quale già aveva dovuto tanto lottare per sottrarsi alle proposte di pretendenti follemente innamorati. Sottoposta a orribili torture, la vergine restò incrollabile nella fede e subì il suo destino. Quando il giudice minacciò di abbandonarla ai gladiatori per essere violentata, ella rispose con tanta nobiltà e fierezza da far meravigliare lo stesso giudice: fu subito condannata a morte, e l'incarico di accompagnarla al supplizio fu affidato al soldato Basilide. Nel tragitto dal tribunale al luogo del supplizio, mentre la plebaglia cercava di oltraggiare con grossolani insulti la donna, Basilide la protesse, respingendo coraggiosamente gli scalmanati e dimostrandole compassione e simpatia. Toccata dall'insolito contegno del soldato, Potamiena gli promise che, per contraccambiarlo, avrebbe pregato per la sua salvezza quando fosse giunta al cospetto di Dio. Sopportò poi eroicamente l'atroce martirio: venne, infatti, lentamente cosparsa di pece, infiammata su tutto il corpo, dai piedi alla testa. A questo punto Eusebio aggiunge che insieme alla giovane Potamiena morì anche la madre Marcella. Passarono solo pochi giorni e Basilide seguì l'esempio di Potamiena: durante un processo, invitato dai suoi commilitoni a prestare giuramento, egli rifiutò dichiarandosi cristiano fra lo stupore e l'incredulità di tutti. Poiché persisteva nelle sue affermazioni, fu condotto dinanzi al giudice. Confermati il suo rifiuto e la sua professione di fede, fu gettato in carcere. Ai cristiani che si recavano a visitarlo, Basilide svelò che Potamiena, tre giorni dopo il suo martirio, gli era apparsa di notte e gli aveva posto una corona sul capo, dicendogli che aveva implorato per lui grazia dal Signore, che la sua preghiera era stata esaudita e che fra poco sarebbe venuta a prenderlo. Fu battezzato nella stessa prigione e, il giorno successivo, decapitato. Il Martirologio Romano ricorda da solo San Basilide il 30 giugno. Con decreto della Sacra Congregazione dei riti del 2 settembre 1948, San Basilide è stato proclamato patrono del Corpo degli Agenti di Custodia, oggi Polizia Penitenziaria. Il 30 giugno, gli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria celebrano la festa di San Basilide martire, il cui culto è unito a quello di Santa Potamiena e Santa Marcella. Le spoglie di San Basilide sono custodite in una piccolissima cripta posta sotto l'altare della Badia di San Michele Cavana a Lesignano de' Bagni (PR). Antica abbazia che risale al secolo XII, si trova a circa 25 chilometri da Parma sulle colline a sud-est del comune e sorge sulla strada che in passato era l'unico collegamento del parmense con Aulla attraverso il valico del Cirone. | |
| Da: Santo Patrono | 10/01/2013 20:47:47 |
| Eusebio di Cesarea narra che durante la persecuzione di Settimio Severo, mentre i catechesi della scuola alessandrina si erano dispersi, Origene, allora diciassettenne, avvicinato da alcuni pagani amanti della verità , prese ad istruirli nella fede cristiana con tale dottrina e con tale ardore che, diffusasi la fama, ben presto accorsero a lui anche pagani colti e persino filosofi. Tutti costoro, conquistati da lui alla fede di Cristo, rifulsero in quel tempo di persecuzione e molti di essi affrontarono il martirio. Fra questi ultimi Eusebio ricorda, nell'ordine, Plutarco, Sereno, Eraclide, Erone, un altro Sereno, e, al settimo posto, Basilide, sul quale si sofferma ampiamente, intrecciandone la storia con quella della vergine Potamiena e della madre Marcella. Secondo Eusebio, Basilide era uno dei soldati addetti a scortare i condannati al luogo del supplizio. Aveva assistito ad alcune lezioni di Origene, riportandone una profonda simpatia per il cristianesimo e per i cristiani, ma non si era ancora deciso a ricevere il battesimo. Il giudice Aquila fece arrestare, tra i tanti, anche Potamiena, vergine cristiana, famosa per la sua bellezza non meno che per la sua virtù, la quale già aveva dovuto tanto lottare per sottrarsi alle proposte di pretendenti follemente innamorati. Sottoposta a orribili torture, la vergine restò incrollabile nella fede e subì il suo destino. Quando il giudice minacciò di abbandonarla ai gladiatori per essere violentata, ella rispose con tanta nobiltà e fierezza da far meravigliare lo stesso giudice: fu subito condannata a morte, e l'incarico di accompagnarla al supplizio fu affidato al soldato Basilide. Nel tragitto dal tribunale al luogo del supplizio, mentre la plebaglia cercava di oltraggiare con grossolani insulti la donna, Basilide la protesse, respingendo coraggiosamente gli scalmanati e dimostrandole compassione e simpatia. Toccata dall'insolito contegno del soldato, Potamiena gli promise che, per contraccambiarlo, avrebbe pregato per la sua salvezza quando fosse giunta al cospetto di Dio. Sopportò poi eroicamente l'atroce martirio: venne, infatti, lentamente cosparsa di pece, infiammata su tutto il corpo, dai piedi alla testa. A questo punto Eusebio aggiunge che insieme alla giovane Potamiena morì anche la madre Marcella. Passarono solo pochi giorni e Basilide seguì l'esempio di Potamiena: durante un processo, invitato dai suoi commilitoni a prestare giuramento, egli rifiutò dichiarandosi cristiano fra lo stupore e l'incredulità di tutti. Poiché persisteva nelle sue affermazioni, fu condotto dinanzi al giudice. Confermati il suo rifiuto e la sua professione di fede, fu gettato in carcere. Ai cristiani che si recavano a visitarlo, Basilide svelò che Potamiena, tre giorni dopo il suo martirio, gli era apparsa di notte e gli aveva posto una corona sul capo, dicendogli che aveva implorato per lui grazia dal Signore, che la sua preghiera era stata esaudita e che fra poco sarebbe venuta a prenderlo. Fu battezzato nella stessa prigione e, il giorno successivo, decapitato. Il Martirologio Romano ricorda da solo San Basilide il 30 giugno. Con decreto della Sacra Congregazione dei riti del 2 settembre 1948, San Basilide è stato proclamato patrono del Corpo degli Agenti di Custodia, oggi Polizia Penitenziaria. Il 30 giugno, gli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria celebrano la festa di San Basilide martire, il cui culto è unito a quello di Santa Potamiena e Santa Marcella. Le spoglie di San Basilide sono custodite in una piccolissima cripta posta sotto l'altare della Badia di San Michele Cavana a Lesignano de' Bagni (PR). Antica abbazia che risale al secolo XII, si trova a circa 25 chilometri da Parma sulle colline a sud-est del comune e sorge sulla strada che in passato era l'unico collegamento del parmense con Aulla attraverso il valico del Cirone. | |
| Da: Santo Patrono | 10/01/2013 20:47:52 |
| Eusebio di Cesarea narra che durante la persecuzione di Settimio Severo, mentre i catechesi della scuola alessandrina si erano dispersi, Origene, allora diciassettenne, avvicinato da alcuni pagani amanti della verità , prese ad istruirli nella fede cristiana con tale dottrina e con tale ardore che, diffusasi la fama, ben presto accorsero a lui anche pagani colti e persino filosofi. Tutti costoro, conquistati da lui alla fede di Cristo, rifulsero in quel tempo di persecuzione e molti di essi affrontarono il martirio. Fra questi ultimi Eusebio ricorda, nell'ordine, Plutarco, Sereno, Eraclide, Erone, un altro Sereno, e, al settimo posto, Basilide, sul quale si sofferma ampiamente, intrecciandone la storia con quella della vergine Potamiena e della madre Marcella. Secondo Eusebio, Basilide era uno dei soldati addetti a scortare i condannati al luogo del supplizio. Aveva assistito ad alcune lezioni di Origene, riportandone una profonda simpatia per il cristianesimo e per i cristiani, ma non si era ancora deciso a ricevere il battesimo. Il giudice Aquila fece arrestare, tra i tanti, anche Potamiena, vergine cristiana, famosa per la sua bellezza non meno che per la sua virtù, la quale già aveva dovuto tanto lottare per sottrarsi alle proposte di pretendenti follemente innamorati. Sottoposta a orribili torture, la vergine restò incrollabile nella fede e subì il suo destino. Quando il giudice minacciò di abbandonarla ai gladiatori per essere violentata, ella rispose con tanta nobiltà e fierezza da far meravigliare lo stesso giudice: fu subito condannata a morte, e l'incarico di accompagnarla al supplizio fu affidato al soldato Basilide. Nel tragitto dal tribunale al luogo del supplizio, mentre la plebaglia cercava di oltraggiare con grossolani insulti la donna, Basilide la protesse, respingendo coraggiosamente gli scalmanati e dimostrandole compassione e simpatia. Toccata dall'insolito contegno del soldato, Potamiena gli promise che, per contraccambiarlo, avrebbe pregato per la sua salvezza quando fosse giunta al cospetto di Dio. Sopportò poi eroicamente l'atroce martirio: venne, infatti, lentamente cosparsa di pece, infiammata su tutto il corpo, dai piedi alla testa. A questo punto Eusebio aggiunge che insieme alla giovane Potamiena morì anche la madre Marcella. Passarono solo pochi giorni e Basilide seguì l'esempio di Potamiena: durante un processo, invitato dai suoi commilitoni a prestare giuramento, egli rifiutò dichiarandosi cristiano fra lo stupore e l'incredulità di tutti. Poiché persisteva nelle sue affermazioni, fu condotto dinanzi al giudice. Confermati il suo rifiuto e la sua professione di fede, fu gettato in carcere. Ai cristiani che si recavano a visitarlo, Basilide svelò che Potamiena, tre giorni dopo il suo martirio, gli era apparsa di notte e gli aveva posto una corona sul capo, dicendogli che aveva implorato per lui grazia dal Signore, che la sua preghiera era stata esaudita e che fra poco sarebbe venuta a prenderlo. Fu battezzato nella stessa prigione e, il giorno successivo, decapitato. Il Martirologio Romano ricorda da solo San Basilide il 30 giugno. Con decreto della Sacra Congregazione dei riti del 2 settembre 1948, San Basilide è stato proclamato patrono del Corpo degli Agenti di Custodia, oggi Polizia Penitenziaria. Il 30 giugno, gli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria celebrano la festa di San Basilide martire, il cui culto è unito a quello di Santa Potamiena e Santa Marcella. Le spoglie di San Basilide sono custodite in una piccolissima cripta posta sotto l'altare della Badia di San Michele Cavana a Lesignano de' Bagni (PR). Antica abbazia che risale al secolo XII, si trova a circa 25 chilometri da Parma sulle colline a sud-est del comune e sorge sulla strada che in passato era l'unico collegamento del parmense con Aulla attraverso il valico del Cirone. | |
| Da: Santo Patrono | 10/01/2013 20:47:59 |
| Eusebio di Cesarea narra che durante la persecuzione di Settimio Severo, mentre i catechesi della scuola alessandrina si erano dispersi, Origene, allora diciassettenne, avvicinato da alcuni pagani amanti della verità , prese ad istruirli nella fede cristiana con tale dottrina e con tale ardore che, diffusasi la fama, ben presto accorsero a lui anche pagani colti e persino filosofi. Tutti costoro, conquistati da lui alla fede di Cristo, rifulsero in quel tempo di persecuzione e molti di essi affrontarono il martirio. Fra questi ultimi Eusebio ricorda, nell'ordine, Plutarco, Sereno, Eraclide, Erone, un altro Sereno, e, al settimo posto, Basilide, sul quale si sofferma ampiamente, intrecciandone la storia con quella della vergine Potamiena e della madre Marcella. Secondo Eusebio, Basilide era uno dei soldati addetti a scortare i condannati al luogo del supplizio. Aveva assistito ad alcune lezioni di Origene, riportandone una profonda simpatia per il cristianesimo e per i cristiani, ma non si era ancora deciso a ricevere il battesimo. Il giudice Aquila fece arrestare, tra i tanti, anche Potamiena, vergine cristiana, famosa per la sua bellezza non meno che per la sua virtù, la quale già aveva dovuto tanto lottare per sottrarsi alle proposte di pretendenti follemente innamorati. Sottoposta a orribili torture, la vergine restò incrollabile nella fede e subì il suo destino. Quando il giudice minacciò di abbandonarla ai gladiatori per essere violentata, ella rispose con tanta nobiltà e fierezza da far meravigliare lo stesso giudice: fu subito condannata a morte, e l'incarico di accompagnarla al supplizio fu affidato al soldato Basilide. Nel tragitto dal tribunale al luogo del supplizio, mentre la plebaglia cercava di oltraggiare con grossolani insulti la donna, Basilide la protesse, respingendo coraggiosamente gli scalmanati e dimostrandole compassione e simpatia. Toccata dall'insolito contegno del soldato, Potamiena gli promise che, per contraccambiarlo, avrebbe pregato per la sua salvezza quando fosse giunta al cospetto di Dio. Sopportò poi eroicamente l'atroce martirio: venne, infatti, lentamente cosparsa di pece, infiammata su tutto il corpo, dai piedi alla testa. A questo punto Eusebio aggiunge che insieme alla giovane Potamiena morì anche la madre Marcella. Passarono solo pochi giorni e Basilide seguì l'esempio di Potamiena: durante un processo, invitato dai suoi commilitoni a prestare giuramento, egli rifiutò dichiarandosi cristiano fra lo stupore e l'incredulità di tutti. Poiché persisteva nelle sue affermazioni, fu condotto dinanzi al giudice. Confermati il suo rifiuto e la sua professione di fede, fu gettato in carcere. Ai cristiani che si recavano a visitarlo, Basilide svelò che Potamiena, tre giorni dopo il suo martirio, gli era apparsa di notte e gli aveva posto una corona sul capo, dicendogli che aveva implorato per lui grazia dal Signore, che la sua preghiera era stata esaudita e che fra poco sarebbe venuta a prenderlo. Fu battezzato nella stessa prigione e, il giorno successivo, decapitato. Il Martirologio Romano ricorda da solo San Basilide il 30 giugno. Con decreto della Sacra Congregazione dei riti del 2 settembre 1948, San Basilide è stato proclamato patrono del Corpo degli Agenti di Custodia, oggi Polizia Penitenziaria. Il 30 giugno, gli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria celebrano la festa di San Basilide martire, il cui culto è unito a quello di Santa Potamiena e Santa Marcella. Le spoglie di San Basilide sono custodite in una piccolissima cripta posta sotto l'altare della Badia di San Michele Cavana a Lesignano de' Bagni (PR). Antica abbazia che risale al secolo XII, si trova a circa 25 chilometri da Parma sulle colline a sud-est del comune e sorge sulla strada che in passato era l'unico collegamento del parmense con Aulla attraverso il valico del Cirone. | |
| Da: Santo Patrono | 10/01/2013 20:48:05 |
| Eusebio di Cesarea narra che durante la persecuzione di Settimio Severo, mentre i catechesi della scuola alessandrina si erano dispersi, Origene, allora diciassettenne, avvicinato da alcuni pagani amanti della verità , prese ad istruirli nella fede cristiana con tale dottrina e con tale ardore che, diffusasi la fama, ben presto accorsero a lui anche pagani colti e persino filosofi. Tutti costoro, conquistati da lui alla fede di Cristo, rifulsero in quel tempo di persecuzione e molti di essi affrontarono il martirio. Fra questi ultimi Eusebio ricorda, nell'ordine, Plutarco, Sereno, Eraclide, Erone, un altro Sereno, e, al settimo posto, Basilide, sul quale si sofferma ampiamente, intrecciandone la storia con quella della vergine Potamiena e della madre Marcella. Secondo Eusebio, Basilide era uno dei soldati addetti a scortare i condannati al luogo del supplizio. Aveva assistito ad alcune lezioni di Origene, riportandone una profonda simpatia per il cristianesimo e per i cristiani, ma non si era ancora deciso a ricevere il battesimo. Il giudice Aquila fece arrestare, tra i tanti, anche Potamiena, vergine cristiana, famosa per la sua bellezza non meno che per la sua virtù, la quale già aveva dovuto tanto lottare per sottrarsi alle proposte di pretendenti follemente innamorati. Sottoposta a orribili torture, la vergine restò incrollabile nella fede e subì il suo destino. Quando il giudice minacciò di abbandonarla ai gladiatori per essere violentata, ella rispose con tanta nobiltà e fierezza da far meravigliare lo stesso giudice: fu subito condannata a morte, e l'incarico di accompagnarla al supplizio fu affidato al soldato Basilide. Nel tragitto dal tribunale al luogo del supplizio, mentre la plebaglia cercava di oltraggiare con grossolani insulti la donna, Basilide la protesse, respingendo coraggiosamente gli scalmanati e dimostrandole compassione e simpatia. Toccata dall'insolito contegno del soldato, Potamiena gli promise che, per contraccambiarlo, avrebbe pregato per la sua salvezza quando fosse giunta al cospetto di Dio. Sopportò poi eroicamente l'atroce martirio: venne, infatti, lentamente cosparsa di pece, infiammata su tutto il corpo, dai piedi alla testa. A questo punto Eusebio aggiunge che insieme alla giovane Potamiena morì anche la madre Marcella. Passarono solo pochi giorni e Basilide seguì l'esempio di Potamiena: durante un processo, invitato dai suoi commilitoni a prestare giuramento, egli rifiutò dichiarandosi cristiano fra lo stupore e l'incredulità di tutti. Poiché persisteva nelle sue affermazioni, fu condotto dinanzi al giudice. Confermati il suo rifiuto e la sua professione di fede, fu gettato in carcere. Ai cristiani che si recavano a visitarlo, Basilide svelò che Potamiena, tre giorni dopo il suo martirio, gli era apparsa di notte e gli aveva posto una corona sul capo, dicendogli che aveva implorato per lui grazia dal Signore, che la sua preghiera era stata esaudita e che fra poco sarebbe venuta a prenderlo. Fu battezzato nella stessa prigione e, il giorno successivo, decapitato. Il Martirologio Romano ricorda da solo San Basilide il 30 giugno. Con decreto della Sacra Congregazione dei riti del 2 settembre 1948, San Basilide è stato proclamato patrono del Corpo degli Agenti di Custodia, oggi Polizia Penitenziaria. Il 30 giugno, gli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria celebrano la festa di San Basilide martire, il cui culto è unito a quello di Santa Potamiena e Santa Marcella. Le spoglie di San Basilide sono custodite in una piccolissima cripta posta sotto l'altare della Badia di San Michele Cavana a Lesignano de' Bagni (PR). Antica abbazia che risale al secolo XII, si trova a circa 25 chilometri da Parma sulle colline a sud-est del comune e sorge sulla strada che in passato era l'unico collegamento del parmense con Aulla attraverso il valico del Cirone. | |
| Da: Santo Patrono | 10/01/2013 20:48:11 |
| Eusebio di Cesarea narra che durante la persecuzione di Settimio Severo, mentre i catechesi della scuola alessandrina si erano dispersi, Origene, allora diciassettenne, avvicinato da alcuni pagani amanti della verità , prese ad istruirli nella fede cristiana con tale dottrina e con tale ardore che, diffusasi la fama, ben presto accorsero a lui anche pagani colti e persino filosofi. Tutti costoro, conquistati da lui alla fede di Cristo, rifulsero in quel tempo di persecuzione e molti di essi affrontarono il martirio. Fra questi ultimi Eusebio ricorda, nell'ordine, Plutarco, Sereno, Eraclide, Erone, un altro Sereno, e, al settimo posto, Basilide, sul quale si sofferma ampiamente, intrecciandone la storia con quella della vergine Potamiena e della madre Marcella. Secondo Eusebio, Basilide era uno dei soldati addetti a scortare i condannati al luogo del supplizio. Aveva assistito ad alcune lezioni di Origene, riportandone una profonda simpatia per il cristianesimo e per i cristiani, ma non si era ancora deciso a ricevere il battesimo. Il giudice Aquila fece arrestare, tra i tanti, anche Potamiena, vergine cristiana, famosa per la sua bellezza non meno che per la sua virtù, la quale già aveva dovuto tanto lottare per sottrarsi alle proposte di pretendenti follemente innamorati. Sottoposta a orribili torture, la vergine restò incrollabile nella fede e subì il suo destino. Quando il giudice minacciò di abbandonarla ai gladiatori per essere violentata, ella rispose con tanta nobiltà e fierezza da far meravigliare lo stesso giudice: fu subito condannata a morte, e l'incarico di accompagnarla al supplizio fu affidato al soldato Basilide. Nel tragitto dal tribunale al luogo del supplizio, mentre la plebaglia cercava di oltraggiare con grossolani insulti la donna, Basilide la protesse, respingendo coraggiosamente gli scalmanati e dimostrandole compassione e simpatia. Toccata dall'insolito contegno del soldato, Potamiena gli promise che, per contraccambiarlo, avrebbe pregato per la sua salvezza quando fosse giunta al cospetto di Dio. Sopportò poi eroicamente l'atroce martirio: venne, infatti, lentamente cosparsa di pece, infiammata su tutto il corpo, dai piedi alla testa. A questo punto Eusebio aggiunge che insieme alla giovane Potamiena morì anche la madre Marcella. Passarono solo pochi giorni e Basilide seguì l'esempio di Potamiena: durante un processo, invitato dai suoi commilitoni a prestare giuramento, egli rifiutò dichiarandosi cristiano fra lo stupore e l'incredulità di tutti. Poiché persisteva nelle sue affermazioni, fu condotto dinanzi al giudice. Confermati il suo rifiuto e la sua professione di fede, fu gettato in carcere. Ai cristiani che si recavano a visitarlo, Basilide svelò che Potamiena, tre giorni dopo il suo martirio, gli era apparsa di notte e gli aveva posto una corona sul capo, dicendogli che aveva implorato per lui grazia dal Signore, che la sua preghiera era stata esaudita e che fra poco sarebbe venuta a prenderlo. Fu battezzato nella stessa prigione e, il giorno successivo, decapitato. Il Martirologio Romano ricorda da solo San Basilide il 30 giugno. Con decreto della Sacra Congregazione dei riti del 2 settembre 1948, San Basilide è stato proclamato patrono del Corpo degli Agenti di Custodia, oggi Polizia Penitenziaria. Il 30 giugno, gli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria celebrano la festa di San Basilide martire, il cui culto è unito a quello di Santa Potamiena e Santa Marcella. Le spoglie di San Basilide sono custodite in una piccolissima cripta posta sotto l'altare della Badia di San Michele Cavana a Lesignano de' Bagni (PR). Antica abbazia che risale al secolo XII, si trova a circa 25 chilometri da Parma sulle colline a sud-est del comune e sorge sulla strada che in passato era l'unico collegamento del parmense con Aulla attraverso il valico del Cirone. | |
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