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Polizia Penitenziaria - 271 VICE ISPETTORI -
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| Da: .................. | 10/01/2013 19:33:14 |
| BUON CARNEVALE A TUTTI | |
| Da: giustiziafu | 10/01/2013 19:41:11 |
| In pratica, il sunto di questa vicenda è questo: chi ha i soldi viene assunto anche se non sa un kazzo. I restanti che non hanno superato la prova orale per pochi decimi, non avendo soldi a disposizione per fare ricorsi, non avranno la stessa possibilità che è stata data a chi aveva i soldi per fare ricorso. E questa sarebbe giustizia? Questa la chiamate pari opportunità ? Questo è uno stato di diritto? E' sempre la solita triste storia: chi ha i soldi va avanti ed i poveracci la prenderanno sempre in quel posto. Viva l'Italia. | |
| Da: INCAZZATO | 10/01/2013 19:44:07 |
| GAME OVER CONCORSO | |
| Da: ......x incazzato | 10/01/2013 19:51:28 |
| e' inutile che scrivi,tutto rimandato a febbraio. | |
| Da: Polizia P. | 10/01/2013 20:11:53 |
| e origini: dal 1817 al 1873 dalle "Famiglie di Giustizia" al Corpo delle Guardie carcerarie Regie patenti del 1817: nascono le Famiglie di Giustizia Con la caduta dell'Impero Napoleonico e l'abolizione dei codici francesi del 1791 e del 1810, il Regno Sardo avviò la riforma delle leggi in materia penale. Sul versante carcerario, la prima riforma si ebbe con le Regie Patenti del 1817 che approvarono il "Regolamento della Famiglia di Giustizia modificato", atto di nascita dei custodi delle carceri che, nel Regno d'Italia, assumeranno la denominazione di guardiani. Le carceri furono divise in sette classi, stabilite in base al numero dei custodi destinati a prestarvi servizio. A capo di ogni "Famiglia di Giustizia" era posto un ispettore che aveva il compito di controllare l'operato dei custodi e di visitare le carceri più volte durante la settimana "senza prefissione di giorno". La Riforma del 1839 Salito al trono Carlo Alberto (1831-1849), tra i primi atti di riforma il nuovo sovrano abolì la tortura della ruota e la confisca dei beni del reo a favore dello Stato, mitigò il supplizio della pena di morte e, accogliendo i suggerimenti illuminati di alcuni consiglieri, abolì i tormenti accessori alla pena del carcere. Nel 1839 fu pubblicato il codice penale che stabiliva una gradazione di pene e apriva la strada alla riforma carceraria. Le Regie Patenti del 9 febbraio 1839 introdussero l'agognata riforma delle carceri, stanziando due milioni di lire per la costruzione di nuove carceri centrali e la somma di due milioni per la costruzione e l'adattamento delle carceri centrali, in maniera tale da rendere possibile il lavoro in comune e la segregazione di notte. L'emanazione del Regolamento aprirà la strada a numerosi provvedimenti che avevano l'obiettivo, condiviso da importanti giuristi e filantropi, della rigenerazione morale dei condannati da cui sarebbe derivato anche un vantaggio per la società . 1860-1871: I regolamenti carcerari dopo l'Unita' d'Italia Con l'estensione del codice penale sardo del 1859 a tutte le province italiane, il Governo nell'arco di due anni emanò i nuovi regolamenti delle carceri. Tra il 1860 e il 1862 vennero emanati ben cinque regolamenti relativi alle diverse tipologie di stabilimenti carcerari, che vennero così classificati: carceri giudiziarie del Regno (R.D. 27 gennaio 1861, n.4681) - case penali (13 gennaio 1862, n. 413) dipendenti dal ministero dell'Interno - case di relegazione (28 agosto 1862, n. 813) - case di custodia (27 novembre 1862, n. 1018). Con il trasferimento della capitale da Torino a Firenze, fu emanato il R.D. 29 novembre 1866 che sancì il passaggio dei Bagni penali dal Ministero della Marina al Ministero dell'Interno, a partire dal 1ï�¿ï¿�ï¿��° gennaio 1866, destinandovi i condannati ai lavori forzati. Il personale in servizio presso questi stabilimenti passò dall'Amministrazione centrale del ministero della Marina a quello dell'Interno. I diversi ordini di stabilimenti prevedevano altrettanti organici del personale amministrativo e di custodia. Le Carceri giudiziarie dipendevano dal ministero dell'Interno, erano destinate alla custodia degli imputati, ai detenuti condannati a pene corporali durante il giudizio di appello e di cassazione, ai condannati alla pena del carcere fino a sei mesi, ai condannati a pene maggiori di sei mesi di carcere inabili, per motivi di salute, al lavoro nelle case di pena, agli arrestati per disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, per debiti, per i detenuti in transito. Le case di pena comprendevano le case di forza destinate ai condannati alla reclusione; i castelli per i condannati alla relegazione; le case di correzione per i condannati alla custodia e gli stabilimenti penali esistenti nelle Province Toscane. Alle case di forza erano destinate le donne condannate ai lavori forzati. Il regolamento adottava il sistema della separazione notturna e del lavoro obbligatorio in comune diurno con l'imposizione continua del silenzio assoluto. La pena della relegazione era destinata ai condannati per i crimini contro la sicurezza interna o esterna dello Stato; le case penali di custodia erano destinate ai giovani. 1861 nasce la Direzione generale delle carceri Nel 1861, con Regio Decreto del 9 ottobre n. 255, fu istituita la Direzione generale delle carceri dipendente dal Ministero dell'Interno, in sostituzione della Divisione dell'Ispettorato generale, creata nel 1849 dal Regno Sardo, al cui vertice era stato posto un ispettore generale e si giunse al primo riordino del relativo personale Primo direttore generale delle carceri del Regno d'Italia fu nominato, nel 1861, l'avvocato Giuseppe Boschi, già ispettore generale, che vi rimase in carica fino al 1870. Il decreto 17 novembre 1869 sostituì le precedenti divisioni intitolate alle carceri giudiziarie, alle case penali e ai bagni penali con divisioni organizzate secondo la materia trattata: VII - personale, VIII - servizio economico e manifatture, IX - fabbricati, trasporti e affari diversi. Un ufficio di gabinetto venne appositamente creato per la trattazione degli affari riservati. Il R.D. 10 marzo 1871 distingueva il personale amministrativo secondo i tre ordini di stabilimenti carcerari di provenienza. Il R.D. 8 gennaio 1872 incorporava il personale proveniente dalle carceri pontificie nell'amministrazione generale delle carceri. 1873: nasce il Corpo delle Guardie carcerarie Il riordino e l'unificazione del personale di custodia si ebbe con la legge 23 giugno 1873, n. 1404 (serie 2) "Riordinamento del Personale di Custodia delle Carceri e dei Luoghi di Pena", che emanò il Regolamento 27 luglio 1873 "pel corpo delle guardie carcerarie". Il regolamento stabiliva le nuove qualifiche di capoguardia, sottocapo e guardia e introduceva la denominazione di guardia carceraria in luogo di guardiano. Il corpo delle guardie carcerarie era organizzato militarmente. Per la prima volta il governo affrontava le problematiche del personale di custodia delle carceri estrapolando la materia che precedentemente era stata affrontata unitamente ai regolamenti generali delle carceri giudiziarie e case di pena del Regno. L'avere attribuito lo status militare al corpo di custodia comportava che per gli appartenenti ad essi venissero sottoposti al codice militare in caso di infrazioni quali diserzione e insubordinazione. La prima scuola delle Guardie carcerarie L'esigenza di istituire la scuola per gli allievi guardie fu posta dal regolamento del personale del 1873, che riorganizzava il personale di custodia richiedendo specifici requisiti e assegnando precise competenze. Il regolamento istitutivo della scuola fu emanato con R. D. n. 1510 (serie 2) 27 luglio 1873. La scuola per gli allievi guardie trovò ospitalità nei locali dell'ex monastero di Regina Coeli, sito in via della Lungara e fu inaugurata il 15 luglio 1875. La finalità principale della scuola era quella di formare guardie istruite, intelligenti, attive, bene aitanti nella persona, conscie dei loro doveri e dell'obbligo che hanno verso la Società di cooperare all'emendamento del condannato. La scuola poteva ospitare centocinquanta allievi, che venivano divisi in tre sezioni, ognuna delle quali era composta da squadre di dieci o quindici uomini. A capo delle sezioni erano posti i sottocapi e a capo delle squadre gli appuntati. Le scuole per l'istruzione teorico-pratica delle guardie carcerarie in prova (in esperimento nel testo originale) furono istituite, laddove era possibile, in località sedi di carceri giudiziarie. La direzione delle scuole era affidata a funzionari dell'Amministrazione penitenziaria. La durata del corso era di sei mesi, anche se le guardie potevano essere dichiarate idonee prima della fine del corso. | |
| Da: Polizia P. | 10/01/2013 20:11:59 |
| e origini: dal 1817 al 1873 dalle "Famiglie di Giustizia" al Corpo delle Guardie carcerarie Regie patenti del 1817: nascono le Famiglie di Giustizia Con la caduta dell'Impero Napoleonico e l'abolizione dei codici francesi del 1791 e del 1810, il Regno Sardo avviò la riforma delle leggi in materia penale. Sul versante carcerario, la prima riforma si ebbe con le Regie Patenti del 1817 che approvarono il "Regolamento della Famiglia di Giustizia modificato", atto di nascita dei custodi delle carceri che, nel Regno d'Italia, assumeranno la denominazione di guardiani. Le carceri furono divise in sette classi, stabilite in base al numero dei custodi destinati a prestarvi servizio. A capo di ogni "Famiglia di Giustizia" era posto un ispettore che aveva il compito di controllare l'operato dei custodi e di visitare le carceri più volte durante la settimana "senza prefissione di giorno". La Riforma del 1839 Salito al trono Carlo Alberto (1831-1849), tra i primi atti di riforma il nuovo sovrano abolì la tortura della ruota e la confisca dei beni del reo a favore dello Stato, mitigò il supplizio della pena di morte e, accogliendo i suggerimenti illuminati di alcuni consiglieri, abolì i tormenti accessori alla pena del carcere. Nel 1839 fu pubblicato il codice penale che stabiliva una gradazione di pene e apriva la strada alla riforma carceraria. Le Regie Patenti del 9 febbraio 1839 introdussero l'agognata riforma delle carceri, stanziando due milioni di lire per la costruzione di nuove carceri centrali e la somma di due milioni per la costruzione e l'adattamento delle carceri centrali, in maniera tale da rendere possibile il lavoro in comune e la segregazione di notte. L'emanazione del Regolamento aprirà la strada a numerosi provvedimenti che avevano l'obiettivo, condiviso da importanti giuristi e filantropi, della rigenerazione morale dei condannati da cui sarebbe derivato anche un vantaggio per la società . 1860-1871: I regolamenti carcerari dopo l'Unita' d'Italia Con l'estensione del codice penale sardo del 1859 a tutte le province italiane, il Governo nell'arco di due anni emanò i nuovi regolamenti delle carceri. Tra il 1860 e il 1862 vennero emanati ben cinque regolamenti relativi alle diverse tipologie di stabilimenti carcerari, che vennero così classificati: carceri giudiziarie del Regno (R.D. 27 gennaio 1861, n.4681) - case penali (13 gennaio 1862, n. 413) dipendenti dal ministero dell'Interno - case di relegazione (28 agosto 1862, n. 813) - case di custodia (27 novembre 1862, n. 1018). Con il trasferimento della capitale da Torino a Firenze, fu emanato il R.D. 29 novembre 1866 che sancì il passaggio dei Bagni penali dal Ministero della Marina al Ministero dell'Interno, a partire dal 1ï�¿ï¿�ï¿��° gennaio 1866, destinandovi i condannati ai lavori forzati. Il personale in servizio presso questi stabilimenti passò dall'Amministrazione centrale del ministero della Marina a quello dell'Interno. I diversi ordini di stabilimenti prevedevano altrettanti organici del personale amministrativo e di custodia. Le Carceri giudiziarie dipendevano dal ministero dell'Interno, erano destinate alla custodia degli imputati, ai detenuti condannati a pene corporali durante il giudizio di appello e di cassazione, ai condannati alla pena del carcere fino a sei mesi, ai condannati a pene maggiori di sei mesi di carcere inabili, per motivi di salute, al lavoro nelle case di pena, agli arrestati per disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, per debiti, per i detenuti in transito. Le case di pena comprendevano le case di forza destinate ai condannati alla reclusione; i castelli per i condannati alla relegazione; le case di correzione per i condannati alla custodia e gli stabilimenti penali esistenti nelle Province Toscane. Alle case di forza erano destinate le donne condannate ai lavori forzati. Il regolamento adottava il sistema della separazione notturna e del lavoro obbligatorio in comune diurno con l'imposizione continua del silenzio assoluto. La pena della relegazione era destinata ai condannati per i crimini contro la sicurezza interna o esterna dello Stato; le case penali di custodia erano destinate ai giovani. 1861 nasce la Direzione generale delle carceri Nel 1861, con Regio Decreto del 9 ottobre n. 255, fu istituita la Direzione generale delle carceri dipendente dal Ministero dell'Interno, in sostituzione della Divisione dell'Ispettorato generale, creata nel 1849 dal Regno Sardo, al cui vertice era stato posto un ispettore generale e si giunse al primo riordino del relativo personale Primo direttore generale delle carceri del Regno d'Italia fu nominato, nel 1861, l'avvocato Giuseppe Boschi, già ispettore generale, che vi rimase in carica fino al 1870. Il decreto 17 novembre 1869 sostituì le precedenti divisioni intitolate alle carceri giudiziarie, alle case penali e ai bagni penali con divisioni organizzate secondo la materia trattata: VII - personale, VIII - servizio economico e manifatture, IX - fabbricati, trasporti e affari diversi. Un ufficio di gabinetto venne appositamente creato per la trattazione degli affari riservati. Il R.D. 10 marzo 1871 distingueva il personale amministrativo secondo i tre ordini di stabilimenti carcerari di provenienza. Il R.D. 8 gennaio 1872 incorporava il personale proveniente dalle carceri pontificie nell'amministrazione generale delle carceri. 1873: nasce il Corpo delle Guardie carcerarie Il riordino e l'unificazione del personale di custodia si ebbe con la legge 23 giugno 1873, n. 1404 (serie 2) "Riordinamento del Personale di Custodia delle Carceri e dei Luoghi di Pena", che emanò il Regolamento 27 luglio 1873 "pel corpo delle guardie carcerarie". Il regolamento stabiliva le nuove qualifiche di capoguardia, sottocapo e guardia e introduceva la denominazione di guardia carceraria in luogo di guardiano. Il corpo delle guardie carcerarie era organizzato militarmente. Per la prima volta il governo affrontava le problematiche del personale di custodia delle carceri estrapolando la materia che precedentemente era stata affrontata unitamente ai regolamenti generali delle carceri giudiziarie e case di pena del Regno. L'avere attribuito lo status militare al corpo di custodia comportava che per gli appartenenti ad essi venissero sottoposti al codice militare in caso di infrazioni quali diserzione e insubordinazione. La prima scuola delle Guardie carcerarie L'esigenza di istituire la scuola per gli allievi guardie fu posta dal regolamento del personale del 1873, che riorganizzava il personale di custodia richiedendo specifici requisiti e assegnando precise competenze. Il regolamento istitutivo della scuola fu emanato con R. D. n. 1510 (serie 2) 27 luglio 1873. La scuola per gli allievi guardie trovò ospitalità nei locali dell'ex monastero di Regina Coeli, sito in via della Lungara e fu inaugurata il 15 luglio 1875. La finalità principale della scuola era quella di formare guardie istruite, intelligenti, attive, bene aitanti nella persona, conscie dei loro doveri e dell'obbligo che hanno verso la Società di cooperare all'emendamento del condannato. La scuola poteva ospitare centocinquanta allievi, che venivano divisi in tre sezioni, ognuna delle quali era composta da squadre di dieci o quindici uomini. A capo delle sezioni erano posti i sottocapi e a capo delle squadre gli appuntati. Le scuole per l'istruzione teorico-pratica delle guardie carcerarie in prova (in esperimento nel testo originale) furono istituite, laddove era possibile, in località sedi di carceri giudiziarie. La direzione delle scuole era affidata a funzionari dell'Amministrazione penitenziaria. La durata del corso era di sei mesi, anche se le guardie potevano essere dichiarate idonee prima della fine del corso. | |
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| Da: Polizia P. | 10/01/2013 20:12:04 |
| e origini: dal 1817 al 1873 dalle "Famiglie di Giustizia" al Corpo delle Guardie carcerarie Regie patenti del 1817: nascono le Famiglie di Giustizia Con la caduta dell'Impero Napoleonico e l'abolizione dei codici francesi del 1791 e del 1810, il Regno Sardo avviò la riforma delle leggi in materia penale. Sul versante carcerario, la prima riforma si ebbe con le Regie Patenti del 1817 che approvarono il "Regolamento della Famiglia di Giustizia modificato", atto di nascita dei custodi delle carceri che, nel Regno d'Italia, assumeranno la denominazione di guardiani. Le carceri furono divise in sette classi, stabilite in base al numero dei custodi destinati a prestarvi servizio. A capo di ogni "Famiglia di Giustizia" era posto un ispettore che aveva il compito di controllare l'operato dei custodi e di visitare le carceri più volte durante la settimana "senza prefissione di giorno". La Riforma del 1839 Salito al trono Carlo Alberto (1831-1849), tra i primi atti di riforma il nuovo sovrano abolì la tortura della ruota e la confisca dei beni del reo a favore dello Stato, mitigò il supplizio della pena di morte e, accogliendo i suggerimenti illuminati di alcuni consiglieri, abolì i tormenti accessori alla pena del carcere. Nel 1839 fu pubblicato il codice penale che stabiliva una gradazione di pene e apriva la strada alla riforma carceraria. Le Regie Patenti del 9 febbraio 1839 introdussero l'agognata riforma delle carceri, stanziando due milioni di lire per la costruzione di nuove carceri centrali e la somma di due milioni per la costruzione e l'adattamento delle carceri centrali, in maniera tale da rendere possibile il lavoro in comune e la segregazione di notte. L'emanazione del Regolamento aprirà la strada a numerosi provvedimenti che avevano l'obiettivo, condiviso da importanti giuristi e filantropi, della rigenerazione morale dei condannati da cui sarebbe derivato anche un vantaggio per la società . 1860-1871: I regolamenti carcerari dopo l'Unita' d'Italia Con l'estensione del codice penale sardo del 1859 a tutte le province italiane, il Governo nell'arco di due anni emanò i nuovi regolamenti delle carceri. Tra il 1860 e il 1862 vennero emanati ben cinque regolamenti relativi alle diverse tipologie di stabilimenti carcerari, che vennero così classificati: carceri giudiziarie del Regno (R.D. 27 gennaio 1861, n.4681) - case penali (13 gennaio 1862, n. 413) dipendenti dal ministero dell'Interno - case di relegazione (28 agosto 1862, n. 813) - case di custodia (27 novembre 1862, n. 1018). Con il trasferimento della capitale da Torino a Firenze, fu emanato il R.D. 29 novembre 1866 che sancì il passaggio dei Bagni penali dal Ministero della Marina al Ministero dell'Interno, a partire dal 1ï�¿ï¿�ï¿��° gennaio 1866, destinandovi i condannati ai lavori forzati. Il personale in servizio presso questi stabilimenti passò dall'Amministrazione centrale del ministero della Marina a quello dell'Interno. I diversi ordini di stabilimenti prevedevano altrettanti organici del personale amministrativo e di custodia. Le Carceri giudiziarie dipendevano dal ministero dell'Interno, erano destinate alla custodia degli imputati, ai detenuti condannati a pene corporali durante il giudizio di appello e di cassazione, ai condannati alla pena del carcere fino a sei mesi, ai condannati a pene maggiori di sei mesi di carcere inabili, per motivi di salute, al lavoro nelle case di pena, agli arrestati per disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, per debiti, per i detenuti in transito. Le case di pena comprendevano le case di forza destinate ai condannati alla reclusione; i castelli per i condannati alla relegazione; le case di correzione per i condannati alla custodia e gli stabilimenti penali esistenti nelle Province Toscane. Alle case di forza erano destinate le donne condannate ai lavori forzati. Il regolamento adottava il sistema della separazione notturna e del lavoro obbligatorio in comune diurno con l'imposizione continua del silenzio assoluto. La pena della relegazione era destinata ai condannati per i crimini contro la sicurezza interna o esterna dello Stato; le case penali di custodia erano destinate ai giovani. 1861 nasce la Direzione generale delle carceri Nel 1861, con Regio Decreto del 9 ottobre n. 255, fu istituita la Direzione generale delle carceri dipendente dal Ministero dell'Interno, in sostituzione della Divisione dell'Ispettorato generale, creata nel 1849 dal Regno Sardo, al cui vertice era stato posto un ispettore generale e si giunse al primo riordino del relativo personale Primo direttore generale delle carceri del Regno d'Italia fu nominato, nel 1861, l'avvocato Giuseppe Boschi, già ispettore generale, che vi rimase in carica fino al 1870. Il decreto 17 novembre 1869 sostituì le precedenti divisioni intitolate alle carceri giudiziarie, alle case penali e ai bagni penali con divisioni organizzate secondo la materia trattata: VII - personale, VIII - servizio economico e manifatture, IX - fabbricati, trasporti e affari diversi. Un ufficio di gabinetto venne appositamente creato per la trattazione degli affari riservati. Il R.D. 10 marzo 1871 distingueva il personale amministrativo secondo i tre ordini di stabilimenti carcerari di provenienza. Il R.D. 8 gennaio 1872 incorporava il personale proveniente dalle carceri pontificie nell'amministrazione generale delle carceri. 1873: nasce il Corpo delle Guardie carcerarie Il riordino e l'unificazione del personale di custodia si ebbe con la legge 23 giugno 1873, n. 1404 (serie 2) "Riordinamento del Personale di Custodia delle Carceri e dei Luoghi di Pena", che emanò il Regolamento 27 luglio 1873 "pel corpo delle guardie carcerarie". Il regolamento stabiliva le nuove qualifiche di capoguardia, sottocapo e guardia e introduceva la denominazione di guardia carceraria in luogo di guardiano. Il corpo delle guardie carcerarie era organizzato militarmente. Per la prima volta il governo affrontava le problematiche del personale di custodia delle carceri estrapolando la materia che precedentemente era stata affrontata unitamente ai regolamenti generali delle carceri giudiziarie e case di pena del Regno. L'avere attribuito lo status militare al corpo di custodia comportava che per gli appartenenti ad essi venissero sottoposti al codice militare in caso di infrazioni quali diserzione e insubordinazione. La prima scuola delle Guardie carcerarie L'esigenza di istituire la scuola per gli allievi guardie fu posta dal regolamento del personale del 1873, che riorganizzava il personale di custodia richiedendo specifici requisiti e assegnando precise competenze. Il regolamento istitutivo della scuola fu emanato con R. D. n. 1510 (serie 2) 27 luglio 1873. La scuola per gli allievi guardie trovò ospitalità nei locali dell'ex monastero di Regina Coeli, sito in via della Lungara e fu inaugurata il 15 luglio 1875. La finalità principale della scuola era quella di formare guardie istruite, intelligenti, attive, bene aitanti nella persona, conscie dei loro doveri e dell'obbligo che hanno verso la Società di cooperare all'emendamento del condannato. La scuola poteva ospitare centocinquanta allievi, che venivano divisi in tre sezioni, ognuna delle quali era composta da squadre di dieci o quindici uomini. A capo delle sezioni erano posti i sottocapi e a capo delle squadre gli appuntati. Le scuole per l'istruzione teorico-pratica delle guardie carcerarie in prova (in esperimento nel testo originale) furono istituite, laddove era possibile, in località sedi di carceri giudiziarie. La direzione delle scuole era affidata a funzionari dell'Amministrazione penitenziaria. La durata del corso era di sei mesi, anche se le guardie potevano essere dichiarate idonee prima della fine del corso. | |
| Da: Polizia P. | 10/01/2013 20:12:10 |
| e origini: dal 1817 al 1873 dalle "Famiglie di Giustizia" al Corpo delle Guardie carcerarie Regie patenti del 1817: nascono le Famiglie di Giustizia Con la caduta dell'Impero Napoleonico e l'abolizione dei codici francesi del 1791 e del 1810, il Regno Sardo avviò la riforma delle leggi in materia penale. Sul versante carcerario, la prima riforma si ebbe con le Regie Patenti del 1817 che approvarono il "Regolamento della Famiglia di Giustizia modificato", atto di nascita dei custodi delle carceri che, nel Regno d'Italia, assumeranno la denominazione di guardiani. Le carceri furono divise in sette classi, stabilite in base al numero dei custodi destinati a prestarvi servizio. A capo di ogni "Famiglia di Giustizia" era posto un ispettore che aveva il compito di controllare l'operato dei custodi e di visitare le carceri più volte durante la settimana "senza prefissione di giorno". La Riforma del 1839 Salito al trono Carlo Alberto (1831-1849), tra i primi atti di riforma il nuovo sovrano abolì la tortura della ruota e la confisca dei beni del reo a favore dello Stato, mitigò il supplizio della pena di morte e, accogliendo i suggerimenti illuminati di alcuni consiglieri, abolì i tormenti accessori alla pena del carcere. Nel 1839 fu pubblicato il codice penale che stabiliva una gradazione di pene e apriva la strada alla riforma carceraria. Le Regie Patenti del 9 febbraio 1839 introdussero l'agognata riforma delle carceri, stanziando due milioni di lire per la costruzione di nuove carceri centrali e la somma di due milioni per la costruzione e l'adattamento delle carceri centrali, in maniera tale da rendere possibile il lavoro in comune e la segregazione di notte. L'emanazione del Regolamento aprirà la strada a numerosi provvedimenti che avevano l'obiettivo, condiviso da importanti giuristi e filantropi, della rigenerazione morale dei condannati da cui sarebbe derivato anche un vantaggio per la società . 1860-1871: I regolamenti carcerari dopo l'Unita' d'Italia Con l'estensione del codice penale sardo del 1859 a tutte le province italiane, il Governo nell'arco di due anni emanò i nuovi regolamenti delle carceri. Tra il 1860 e il 1862 vennero emanati ben cinque regolamenti relativi alle diverse tipologie di stabilimenti carcerari, che vennero così classificati: carceri giudiziarie del Regno (R.D. 27 gennaio 1861, n.4681) - case penali (13 gennaio 1862, n. 413) dipendenti dal ministero dell'Interno - case di relegazione (28 agosto 1862, n. 813) - case di custodia (27 novembre 1862, n. 1018). Con il trasferimento della capitale da Torino a Firenze, fu emanato il R.D. 29 novembre 1866 che sancì il passaggio dei Bagni penali dal Ministero della Marina al Ministero dell'Interno, a partire dal 1ï�¿ï¿�ï¿��° gennaio 1866, destinandovi i condannati ai lavori forzati. Il personale in servizio presso questi stabilimenti passò dall'Amministrazione centrale del ministero della Marina a quello dell'Interno. I diversi ordini di stabilimenti prevedevano altrettanti organici del personale amministrativo e di custodia. Le Carceri giudiziarie dipendevano dal ministero dell'Interno, erano destinate alla custodia degli imputati, ai detenuti condannati a pene corporali durante il giudizio di appello e di cassazione, ai condannati alla pena del carcere fino a sei mesi, ai condannati a pene maggiori di sei mesi di carcere inabili, per motivi di salute, al lavoro nelle case di pena, agli arrestati per disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, per debiti, per i detenuti in transito. Le case di pena comprendevano le case di forza destinate ai condannati alla reclusione; i castelli per i condannati alla relegazione; le case di correzione per i condannati alla custodia e gli stabilimenti penali esistenti nelle Province Toscane. Alle case di forza erano destinate le donne condannate ai lavori forzati. Il regolamento adottava il sistema della separazione notturna e del lavoro obbligatorio in comune diurno con l'imposizione continua del silenzio assoluto. La pena della relegazione era destinata ai condannati per i crimini contro la sicurezza interna o esterna dello Stato; le case penali di custodia erano destinate ai giovani. 1861 nasce la Direzione generale delle carceri Nel 1861, con Regio Decreto del 9 ottobre n. 255, fu istituita la Direzione generale delle carceri dipendente dal Ministero dell'Interno, in sostituzione della Divisione dell'Ispettorato generale, creata nel 1849 dal Regno Sardo, al cui vertice era stato posto un ispettore generale e si giunse al primo riordino del relativo personale Primo direttore generale delle carceri del Regno d'Italia fu nominato, nel 1861, l'avvocato Giuseppe Boschi, già ispettore generale, che vi rimase in carica fino al 1870. Il decreto 17 novembre 1869 sostituì le precedenti divisioni intitolate alle carceri giudiziarie, alle case penali e ai bagni penali con divisioni organizzate secondo la materia trattata: VII - personale, VIII - servizio economico e manifatture, IX - fabbricati, trasporti e affari diversi. Un ufficio di gabinetto venne appositamente creato per la trattazione degli affari riservati. Il R.D. 10 marzo 1871 distingueva il personale amministrativo secondo i tre ordini di stabilimenti carcerari di provenienza. Il R.D. 8 gennaio 1872 incorporava il personale proveniente dalle carceri pontificie nell'amministrazione generale delle carceri. 1873: nasce il Corpo delle Guardie carcerarie Il riordino e l'unificazione del personale di custodia si ebbe con la legge 23 giugno 1873, n. 1404 (serie 2) "Riordinamento del Personale di Custodia delle Carceri e dei Luoghi di Pena", che emanò il Regolamento 27 luglio 1873 "pel corpo delle guardie carcerarie". Il regolamento stabiliva le nuove qualifiche di capoguardia, sottocapo e guardia e introduceva la denominazione di guardia carceraria in luogo di guardiano. Il corpo delle guardie carcerarie era organizzato militarmente. Per la prima volta il governo affrontava le problematiche del personale di custodia delle carceri estrapolando la materia che precedentemente era stata affrontata unitamente ai regolamenti generali delle carceri giudiziarie e case di pena del Regno. L'avere attribuito lo status militare al corpo di custodia comportava che per gli appartenenti ad essi venissero sottoposti al codice militare in caso di infrazioni quali diserzione e insubordinazione. La prima scuola delle Guardie carcerarie L'esigenza di istituire la scuola per gli allievi guardie fu posta dal regolamento del personale del 1873, che riorganizzava il personale di custodia richiedendo specifici requisiti e assegnando precise competenze. Il regolamento istitutivo della scuola fu emanato con R. D. n. 1510 (serie 2) 27 luglio 1873. La scuola per gli allievi guardie trovò ospitalità nei locali dell'ex monastero di Regina Coeli, sito in via della Lungara e fu inaugurata il 15 luglio 1875. La finalità principale della scuola era quella di formare guardie istruite, intelligenti, attive, bene aitanti nella persona, conscie dei loro doveri e dell'obbligo che hanno verso la Società di cooperare all'emendamento del condannato. La scuola poteva ospitare centocinquanta allievi, che venivano divisi in tre sezioni, ognuna delle quali era composta da squadre di dieci o quindici uomini. A capo delle sezioni erano posti i sottocapi e a capo delle squadre gli appuntati. Le scuole per l'istruzione teorico-pratica delle guardie carcerarie in prova (in esperimento nel testo originale) furono istituite, laddove era possibile, in località sedi di carceri giudiziarie. La direzione delle scuole era affidata a funzionari dell'Amministrazione penitenziaria. La durata del corso era di sei mesi, anche se le guardie potevano essere dichiarate idonee prima della fine del corso. | |
| Da: Polizia P. | 10/01/2013 20:12:15 |
| e origini: dal 1817 al 1873 dalle "Famiglie di Giustizia" al Corpo delle Guardie carcerarie Regie patenti del 1817: nascono le Famiglie di Giustizia Con la caduta dell'Impero Napoleonico e l'abolizione dei codici francesi del 1791 e del 1810, il Regno Sardo avviò la riforma delle leggi in materia penale. Sul versante carcerario, la prima riforma si ebbe con le Regie Patenti del 1817 che approvarono il "Regolamento della Famiglia di Giustizia modificato", atto di nascita dei custodi delle carceri che, nel Regno d'Italia, assumeranno la denominazione di guardiani. Le carceri furono divise in sette classi, stabilite in base al numero dei custodi destinati a prestarvi servizio. A capo di ogni "Famiglia di Giustizia" era posto un ispettore che aveva il compito di controllare l'operato dei custodi e di visitare le carceri più volte durante la settimana "senza prefissione di giorno". La Riforma del 1839 Salito al trono Carlo Alberto (1831-1849), tra i primi atti di riforma il nuovo sovrano abolì la tortura della ruota e la confisca dei beni del reo a favore dello Stato, mitigò il supplizio della pena di morte e, accogliendo i suggerimenti illuminati di alcuni consiglieri, abolì i tormenti accessori alla pena del carcere. Nel 1839 fu pubblicato il codice penale che stabiliva una gradazione di pene e apriva la strada alla riforma carceraria. Le Regie Patenti del 9 febbraio 1839 introdussero l'agognata riforma delle carceri, stanziando due milioni di lire per la costruzione di nuove carceri centrali e la somma di due milioni per la costruzione e l'adattamento delle carceri centrali, in maniera tale da rendere possibile il lavoro in comune e la segregazione di notte. L'emanazione del Regolamento aprirà la strada a numerosi provvedimenti che avevano l'obiettivo, condiviso da importanti giuristi e filantropi, della rigenerazione morale dei condannati da cui sarebbe derivato anche un vantaggio per la società . 1860-1871: I regolamenti carcerari dopo l'Unita' d'Italia Con l'estensione del codice penale sardo del 1859 a tutte le province italiane, il Governo nell'arco di due anni emanò i nuovi regolamenti delle carceri. Tra il 1860 e il 1862 vennero emanati ben cinque regolamenti relativi alle diverse tipologie di stabilimenti carcerari, che vennero così classificati: carceri giudiziarie del Regno (R.D. 27 gennaio 1861, n.4681) - case penali (13 gennaio 1862, n. 413) dipendenti dal ministero dell'Interno - case di relegazione (28 agosto 1862, n. 813) - case di custodia (27 novembre 1862, n. 1018). Con il trasferimento della capitale da Torino a Firenze, fu emanato il R.D. 29 novembre 1866 che sancì il passaggio dei Bagni penali dal Ministero della Marina al Ministero dell'Interno, a partire dal 1ï�¿ï¿�ï¿��° gennaio 1866, destinandovi i condannati ai lavori forzati. Il personale in servizio presso questi stabilimenti passò dall'Amministrazione centrale del ministero della Marina a quello dell'Interno. I diversi ordini di stabilimenti prevedevano altrettanti organici del personale amministrativo e di custodia. Le Carceri giudiziarie dipendevano dal ministero dell'Interno, erano destinate alla custodia degli imputati, ai detenuti condannati a pene corporali durante il giudizio di appello e di cassazione, ai condannati alla pena del carcere fino a sei mesi, ai condannati a pene maggiori di sei mesi di carcere inabili, per motivi di salute, al lavoro nelle case di pena, agli arrestati per disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, per debiti, per i detenuti in transito. Le case di pena comprendevano le case di forza destinate ai condannati alla reclusione; i castelli per i condannati alla relegazione; le case di correzione per i condannati alla custodia e gli stabilimenti penali esistenti nelle Province Toscane. Alle case di forza erano destinate le donne condannate ai lavori forzati. Il regolamento adottava il sistema della separazione notturna e del lavoro obbligatorio in comune diurno con l'imposizione continua del silenzio assoluto. La pena della relegazione era destinata ai condannati per i crimini contro la sicurezza interna o esterna dello Stato; le case penali di custodia erano destinate ai giovani. 1861 nasce la Direzione generale delle carceri Nel 1861, con Regio Decreto del 9 ottobre n. 255, fu istituita la Direzione generale delle carceri dipendente dal Ministero dell'Interno, in sostituzione della Divisione dell'Ispettorato generale, creata nel 1849 dal Regno Sardo, al cui vertice era stato posto un ispettore generale e si giunse al primo riordino del relativo personale Primo direttore generale delle carceri del Regno d'Italia fu nominato, nel 1861, l'avvocato Giuseppe Boschi, già ispettore generale, che vi rimase in carica fino al 1870. Il decreto 17 novembre 1869 sostituì le precedenti divisioni intitolate alle carceri giudiziarie, alle case penali e ai bagni penali con divisioni organizzate secondo la materia trattata: VII - personale, VIII - servizio economico e manifatture, IX - fabbricati, trasporti e affari diversi. Un ufficio di gabinetto venne appositamente creato per la trattazione degli affari riservati. Il R.D. 10 marzo 1871 distingueva il personale amministrativo secondo i tre ordini di stabilimenti carcerari di provenienza. Il R.D. 8 gennaio 1872 incorporava il personale proveniente dalle carceri pontificie nell'amministrazione generale delle carceri. 1873: nasce il Corpo delle Guardie carcerarie Il riordino e l'unificazione del personale di custodia si ebbe con la legge 23 giugno 1873, n. 1404 (serie 2) "Riordinamento del Personale di Custodia delle Carceri e dei Luoghi di Pena", che emanò il Regolamento 27 luglio 1873 "pel corpo delle guardie carcerarie". Il regolamento stabiliva le nuove qualifiche di capoguardia, sottocapo e guardia e introduceva la denominazione di guardia carceraria in luogo di guardiano. Il corpo delle guardie carcerarie era organizzato militarmente. Per la prima volta il governo affrontava le problematiche del personale di custodia delle carceri estrapolando la materia che precedentemente era stata affrontata unitamente ai regolamenti generali delle carceri giudiziarie e case di pena del Regno. L'avere attribuito lo status militare al corpo di custodia comportava che per gli appartenenti ad essi venissero sottoposti al codice militare in caso di infrazioni quali diserzione e insubordinazione. La prima scuola delle Guardie carcerarie L'esigenza di istituire la scuola per gli allievi guardie fu posta dal regolamento del personale del 1873, che riorganizzava il personale di custodia richiedendo specifici requisiti e assegnando precise competenze. Il regolamento istitutivo della scuola fu emanato con R. D. n. 1510 (serie 2) 27 luglio 1873. La scuola per gli allievi guardie trovò ospitalità nei locali dell'ex monastero di Regina Coeli, sito in via della Lungara e fu inaugurata il 15 luglio 1875. La finalità principale della scuola era quella di formare guardie istruite, intelligenti, attive, bene aitanti nella persona, conscie dei loro doveri e dell'obbligo che hanno verso la Società di cooperare all'emendamento del condannato. La scuola poteva ospitare centocinquanta allievi, che venivano divisi in tre sezioni, ognuna delle quali era composta da squadre di dieci o quindici uomini. A capo delle sezioni erano posti i sottocapi e a capo delle squadre gli appuntati. Le scuole per l'istruzione teorico-pratica delle guardie carcerarie in prova (in esperimento nel testo originale) furono istituite, laddove era possibile, in località sedi di carceri giudiziarie. La direzione delle scuole era affidata a funzionari dell'Amministrazione penitenziaria. La durata del corso era di sei mesi, anche se le guardie potevano essere dichiarate idonee prima della fine del corso. | |
| Da: Polizia P. | 10/01/2013 20:12:20 |
| e origini: dal 1817 al 1873 dalle "Famiglie di Giustizia" al Corpo delle Guardie carcerarie Regie patenti del 1817: nascono le Famiglie di Giustizia Con la caduta dell'Impero Napoleonico e l'abolizione dei codici francesi del 1791 e del 1810, il Regno Sardo avviò la riforma delle leggi in materia penale. Sul versante carcerario, la prima riforma si ebbe con le Regie Patenti del 1817 che approvarono il "Regolamento della Famiglia di Giustizia modificato", atto di nascita dei custodi delle carceri che, nel Regno d'Italia, assumeranno la denominazione di guardiani. Le carceri furono divise in sette classi, stabilite in base al numero dei custodi destinati a prestarvi servizio. A capo di ogni "Famiglia di Giustizia" era posto un ispettore che aveva il compito di controllare l'operato dei custodi e di visitare le carceri più volte durante la settimana "senza prefissione di giorno". La Riforma del 1839 Salito al trono Carlo Alberto (1831-1849), tra i primi atti di riforma il nuovo sovrano abolì la tortura della ruota e la confisca dei beni del reo a favore dello Stato, mitigò il supplizio della pena di morte e, accogliendo i suggerimenti illuminati di alcuni consiglieri, abolì i tormenti accessori alla pena del carcere. Nel 1839 fu pubblicato il codice penale che stabiliva una gradazione di pene e apriva la strada alla riforma carceraria. Le Regie Patenti del 9 febbraio 1839 introdussero l'agognata riforma delle carceri, stanziando due milioni di lire per la costruzione di nuove carceri centrali e la somma di due milioni per la costruzione e l'adattamento delle carceri centrali, in maniera tale da rendere possibile il lavoro in comune e la segregazione di notte. L'emanazione del Regolamento aprirà la strada a numerosi provvedimenti che avevano l'obiettivo, condiviso da importanti giuristi e filantropi, della rigenerazione morale dei condannati da cui sarebbe derivato anche un vantaggio per la società . 1860-1871: I regolamenti carcerari dopo l'Unita' d'Italia Con l'estensione del codice penale sardo del 1859 a tutte le province italiane, il Governo nell'arco di due anni emanò i nuovi regolamenti delle carceri. Tra il 1860 e il 1862 vennero emanati ben cinque regolamenti relativi alle diverse tipologie di stabilimenti carcerari, che vennero così classificati: carceri giudiziarie del Regno (R.D. 27 gennaio 1861, n.4681) - case penali (13 gennaio 1862, n. 413) dipendenti dal ministero dell'Interno - case di relegazione (28 agosto 1862, n. 813) - case di custodia (27 novembre 1862, n. 1018). Con il trasferimento della capitale da Torino a Firenze, fu emanato il R.D. 29 novembre 1866 che sancì il passaggio dei Bagni penali dal Ministero della Marina al Ministero dell'Interno, a partire dal 1ï�¿ï¿�ï¿��° gennaio 1866, destinandovi i condannati ai lavori forzati. Il personale in servizio presso questi stabilimenti passò dall'Amministrazione centrale del ministero della Marina a quello dell'Interno. I diversi ordini di stabilimenti prevedevano altrettanti organici del personale amministrativo e di custodia. Le Carceri giudiziarie dipendevano dal ministero dell'Interno, erano destinate alla custodia degli imputati, ai detenuti condannati a pene corporali durante il giudizio di appello e di cassazione, ai condannati alla pena del carcere fino a sei mesi, ai condannati a pene maggiori di sei mesi di carcere inabili, per motivi di salute, al lavoro nelle case di pena, agli arrestati per disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, per debiti, per i detenuti in transito. Le case di pena comprendevano le case di forza destinate ai condannati alla reclusione; i castelli per i condannati alla relegazione; le case di correzione per i condannati alla custodia e gli stabilimenti penali esistenti nelle Province Toscane. Alle case di forza erano destinate le donne condannate ai lavori forzati. Il regolamento adottava il sistema della separazione notturna e del lavoro obbligatorio in comune diurno con l'imposizione continua del silenzio assoluto. La pena della relegazione era destinata ai condannati per i crimini contro la sicurezza interna o esterna dello Stato; le case penali di custodia erano destinate ai giovani. 1861 nasce la Direzione generale delle carceri Nel 1861, con Regio Decreto del 9 ottobre n. 255, fu istituita la Direzione generale delle carceri dipendente dal Ministero dell'Interno, in sostituzione della Divisione dell'Ispettorato generale, creata nel 1849 dal Regno Sardo, al cui vertice era stato posto un ispettore generale e si giunse al primo riordino del relativo personale Primo direttore generale delle carceri del Regno d'Italia fu nominato, nel 1861, l'avvocato Giuseppe Boschi, già ispettore generale, che vi rimase in carica fino al 1870. Il decreto 17 novembre 1869 sostituì le precedenti divisioni intitolate alle carceri giudiziarie, alle case penali e ai bagni penali con divisioni organizzate secondo la materia trattata: VII - personale, VIII - servizio economico e manifatture, IX - fabbricati, trasporti e affari diversi. Un ufficio di gabinetto venne appositamente creato per la trattazione degli affari riservati. Il R.D. 10 marzo 1871 distingueva il personale amministrativo secondo i tre ordini di stabilimenti carcerari di provenienza. Il R.D. 8 gennaio 1872 incorporava il personale proveniente dalle carceri pontificie nell'amministrazione generale delle carceri. 1873: nasce il Corpo delle Guardie carcerarie Il riordino e l'unificazione del personale di custodia si ebbe con la legge 23 giugno 1873, n. 1404 (serie 2) "Riordinamento del Personale di Custodia delle Carceri e dei Luoghi di Pena", che emanò il Regolamento 27 luglio 1873 "pel corpo delle guardie carcerarie". Il regolamento stabiliva le nuove qualifiche di capoguardia, sottocapo e guardia e introduceva la denominazione di guardia carceraria in luogo di guardiano. Il corpo delle guardie carcerarie era organizzato militarmente. Per la prima volta il governo affrontava le problematiche del personale di custodia delle carceri estrapolando la materia che precedentemente era stata affrontata unitamente ai regolamenti generali delle carceri giudiziarie e case di pena del Regno. L'avere attribuito lo status militare al corpo di custodia comportava che per gli appartenenti ad essi venissero sottoposti al codice militare in caso di infrazioni quali diserzione e insubordinazione. La prima scuola delle Guardie carcerarie L'esigenza di istituire la scuola per gli allievi guardie fu posta dal regolamento del personale del 1873, che riorganizzava il personale di custodia richiedendo specifici requisiti e assegnando precise competenze. Il regolamento istitutivo della scuola fu emanato con R. D. n. 1510 (serie 2) 27 luglio 1873. La scuola per gli allievi guardie trovò ospitalità nei locali dell'ex monastero di Regina Coeli, sito in via della Lungara e fu inaugurata il 15 luglio 1875. La finalità principale della scuola era quella di formare guardie istruite, intelligenti, attive, bene aitanti nella persona, conscie dei loro doveri e dell'obbligo che hanno verso la Società di cooperare all'emendamento del condannato. La scuola poteva ospitare centocinquanta allievi, che venivano divisi in tre sezioni, ognuna delle quali era composta da squadre di dieci o quindici uomini. A capo delle sezioni erano posti i sottocapi e a capo delle squadre gli appuntati. Le scuole per l'istruzione teorico-pratica delle guardie carcerarie in prova (in esperimento nel testo originale) furono istituite, laddove era possibile, in località sedi di carceri giudiziarie. La direzione delle scuole era affidata a funzionari dell'Amministrazione penitenziaria. La durata del corso era di sei mesi, anche se le guardie potevano essere dichiarate idonee prima della fine del corso. | |
| Da: Polizia P. | 10/01/2013 20:12:27 |
| e origini: dal 1817 al 1873 dalle "Famiglie di Giustizia" al Corpo delle Guardie carcerarie Regie patenti del 1817: nascono le Famiglie di Giustizia Con la caduta dell'Impero Napoleonico e l'abolizione dei codici francesi del 1791 e del 1810, il Regno Sardo avviò la riforma delle leggi in materia penale. Sul versante carcerario, la prima riforma si ebbe con le Regie Patenti del 1817 che approvarono il "Regolamento della Famiglia di Giustizia modificato", atto di nascita dei custodi delle carceri che, nel Regno d'Italia, assumeranno la denominazione di guardiani. Le carceri furono divise in sette classi, stabilite in base al numero dei custodi destinati a prestarvi servizio. A capo di ogni "Famiglia di Giustizia" era posto un ispettore che aveva il compito di controllare l'operato dei custodi e di visitare le carceri più volte durante la settimana "senza prefissione di giorno". La Riforma del 1839 Salito al trono Carlo Alberto (1831-1849), tra i primi atti di riforma il nuovo sovrano abolì la tortura della ruota e la confisca dei beni del reo a favore dello Stato, mitigò il supplizio della pena di morte e, accogliendo i suggerimenti illuminati di alcuni consiglieri, abolì i tormenti accessori alla pena del carcere. Nel 1839 fu pubblicato il codice penale che stabiliva una gradazione di pene e apriva la strada alla riforma carceraria. Le Regie Patenti del 9 febbraio 1839 introdussero l'agognata riforma delle carceri, stanziando due milioni di lire per la costruzione di nuove carceri centrali e la somma di due milioni per la costruzione e l'adattamento delle carceri centrali, in maniera tale da rendere possibile il lavoro in comune e la segregazione di notte. L'emanazione del Regolamento aprirà la strada a numerosi provvedimenti che avevano l'obiettivo, condiviso da importanti giuristi e filantropi, della rigenerazione morale dei condannati da cui sarebbe derivato anche un vantaggio per la società . 1860-1871: I regolamenti carcerari dopo l'Unita' d'Italia Con l'estensione del codice penale sardo del 1859 a tutte le province italiane, il Governo nell'arco di due anni emanò i nuovi regolamenti delle carceri. Tra il 1860 e il 1862 vennero emanati ben cinque regolamenti relativi alle diverse tipologie di stabilimenti carcerari, che vennero così classificati: carceri giudiziarie del Regno (R.D. 27 gennaio 1861, n.4681) - case penali (13 gennaio 1862, n. 413) dipendenti dal ministero dell'Interno - case di relegazione (28 agosto 1862, n. 813) - case di custodia (27 novembre 1862, n. 1018). Con il trasferimento della capitale da Torino a Firenze, fu emanato il R.D. 29 novembre 1866 che sancì il passaggio dei Bagni penali dal Ministero della Marina al Ministero dell'Interno, a partire dal 1ï�¿ï¿�ï¿��° gennaio 1866, destinandovi i condannati ai lavori forzati. Il personale in servizio presso questi stabilimenti passò dall'Amministrazione centrale del ministero della Marina a quello dell'Interno. I diversi ordini di stabilimenti prevedevano altrettanti organici del personale amministrativo e di custodia. Le Carceri giudiziarie dipendevano dal ministero dell'Interno, erano destinate alla custodia degli imputati, ai detenuti condannati a pene corporali durante il giudizio di appello e di cassazione, ai condannati alla pena del carcere fino a sei mesi, ai condannati a pene maggiori di sei mesi di carcere inabili, per motivi di salute, al lavoro nelle case di pena, agli arrestati per disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, per debiti, per i detenuti in transito. Le case di pena comprendevano le case di forza destinate ai condannati alla reclusione; i castelli per i condannati alla relegazione; le case di correzione per i condannati alla custodia e gli stabilimenti penali esistenti nelle Province Toscane. Alle case di forza erano destinate le donne condannate ai lavori forzati. Il regolamento adottava il sistema della separazione notturna e del lavoro obbligatorio in comune diurno con l'imposizione continua del silenzio assoluto. La pena della relegazione era destinata ai condannati per i crimini contro la sicurezza interna o esterna dello Stato; le case penali di custodia erano destinate ai giovani. 1861 nasce la Direzione generale delle carceri Nel 1861, con Regio Decreto del 9 ottobre n. 255, fu istituita la Direzione generale delle carceri dipendente dal Ministero dell'Interno, in sostituzione della Divisione dell'Ispettorato generale, creata nel 1849 dal Regno Sardo, al cui vertice era stato posto un ispettore generale e si giunse al primo riordino del relativo personale Primo direttore generale delle carceri del Regno d'Italia fu nominato, nel 1861, l'avvocato Giuseppe Boschi, già ispettore generale, che vi rimase in carica fino al 1870. Il decreto 17 novembre 1869 sostituì le precedenti divisioni intitolate alle carceri giudiziarie, alle case penali e ai bagni penali con divisioni organizzate secondo la materia trattata: VII - personale, VIII - servizio economico e manifatture, IX - fabbricati, trasporti e affari diversi. Un ufficio di gabinetto venne appositamente creato per la trattazione degli affari riservati. Il R.D. 10 marzo 1871 distingueva il personale amministrativo secondo i tre ordini di stabilimenti carcerari di provenienza. Il R.D. 8 gennaio 1872 incorporava il personale proveniente dalle carceri pontificie nell'amministrazione generale delle carceri. 1873: nasce il Corpo delle Guardie carcerarie Il riordino e l'unificazione del personale di custodia si ebbe con la legge 23 giugno 1873, n. 1404 (serie 2) "Riordinamento del Personale di Custodia delle Carceri e dei Luoghi di Pena", che emanò il Regolamento 27 luglio 1873 "pel corpo delle guardie carcerarie". Il regolamento stabiliva le nuove qualifiche di capoguardia, sottocapo e guardia e introduceva la denominazione di guardia carceraria in luogo di guardiano. Il corpo delle guardie carcerarie era organizzato militarmente. Per la prima volta il governo affrontava le problematiche del personale di custodia delle carceri estrapolando la materia che precedentemente era stata affrontata unitamente ai regolamenti generali delle carceri giudiziarie e case di pena del Regno. L'avere attribuito lo status militare al corpo di custodia comportava che per gli appartenenti ad essi venissero sottoposti al codice militare in caso di infrazioni quali diserzione e insubordinazione. La prima scuola delle Guardie carcerarie L'esigenza di istituire la scuola per gli allievi guardie fu posta dal regolamento del personale del 1873, che riorganizzava il personale di custodia richiedendo specifici requisiti e assegnando precise competenze. Il regolamento istitutivo della scuola fu emanato con R. D. n. 1510 (serie 2) 27 luglio 1873. La scuola per gli allievi guardie trovò ospitalità nei locali dell'ex monastero di Regina Coeli, sito in via della Lungara e fu inaugurata il 15 luglio 1875. La finalità principale della scuola era quella di formare guardie istruite, intelligenti, attive, bene aitanti nella persona, conscie dei loro doveri e dell'obbligo che hanno verso la Società di cooperare all'emendamento del condannato. La scuola poteva ospitare centocinquanta allievi, che venivano divisi in tre sezioni, ognuna delle quali era composta da squadre di dieci o quindici uomini. A capo delle sezioni erano posti i sottocapi e a capo delle squadre gli appuntati. Le scuole per l'istruzione teorico-pratica delle guardie carcerarie in prova (in esperimento nel testo originale) furono istituite, laddove era possibile, in località sedi di carceri giudiziarie. La direzione delle scuole era affidata a funzionari dell'Amministrazione penitenziaria. La durata del corso era di sei mesi, anche se le guardie potevano essere dichiarate idonee prima della fine del corso. | |
| Da: Polizia P. | 10/01/2013 20:12:36 |
| e origini: dal 1817 al 1873 dalle "Famiglie di Giustizia" al Corpo delle Guardie carcerarie Regie patenti del 1817: nascono le Famiglie di Giustizia Con la caduta dell'Impero Napoleonico e l'abolizione dei codici francesi del 1791 e del 1810, il Regno Sardo avviò la riforma delle leggi in materia penale. Sul versante carcerario, la prima riforma si ebbe con le Regie Patenti del 1817 che approvarono il "Regolamento della Famiglia di Giustizia modificato", atto di nascita dei custodi delle carceri che, nel Regno d'Italia, assumeranno la denominazione di guardiani. Le carceri furono divise in sette classi, stabilite in base al numero dei custodi destinati a prestarvi servizio. A capo di ogni "Famiglia di Giustizia" era posto un ispettore che aveva il compito di controllare l'operato dei custodi e di visitare le carceri più volte durante la settimana "senza prefissione di giorno". La Riforma del 1839 Salito al trono Carlo Alberto (1831-1849), tra i primi atti di riforma il nuovo sovrano abolì la tortura della ruota e la confisca dei beni del reo a favore dello Stato, mitigò il supplizio della pena di morte e, accogliendo i suggerimenti illuminati di alcuni consiglieri, abolì i tormenti accessori alla pena del carcere. Nel 1839 fu pubblicato il codice penale che stabiliva una gradazione di pene e apriva la strada alla riforma carceraria. Le Regie Patenti del 9 febbraio 1839 introdussero l'agognata riforma delle carceri, stanziando due milioni di lire per la costruzione di nuove carceri centrali e la somma di due milioni per la costruzione e l'adattamento delle carceri centrali, in maniera tale da rendere possibile il lavoro in comune e la segregazione di notte. L'emanazione del Regolamento aprirà la strada a numerosi provvedimenti che avevano l'obiettivo, condiviso da importanti giuristi e filantropi, della rigenerazione morale dei condannati da cui sarebbe derivato anche un vantaggio per la società . 1860-1871: I regolamenti carcerari dopo l'Unita' d'Italia Con l'estensione del codice penale sardo del 1859 a tutte le province italiane, il Governo nell'arco di due anni emanò i nuovi regolamenti delle carceri. Tra il 1860 e il 1862 vennero emanati ben cinque regolamenti relativi alle diverse tipologie di stabilimenti carcerari, che vennero così classificati: carceri giudiziarie del Regno (R.D. 27 gennaio 1861, n.4681) - case penali (13 gennaio 1862, n. 413) dipendenti dal ministero dell'Interno - case di relegazione (28 agosto 1862, n. 813) - case di custodia (27 novembre 1862, n. 1018). Con il trasferimento della capitale da Torino a Firenze, fu emanato il R.D. 29 novembre 1866 che sancì il passaggio dei Bagni penali dal Ministero della Marina al Ministero dell'Interno, a partire dal 1ï�¿ï¿�ï¿��° gennaio 1866, destinandovi i condannati ai lavori forzati. Il personale in servizio presso questi stabilimenti passò dall'Amministrazione centrale del ministero della Marina a quello dell'Interno. I diversi ordini di stabilimenti prevedevano altrettanti organici del personale amministrativo e di custodia. Le Carceri giudiziarie dipendevano dal ministero dell'Interno, erano destinate alla custodia degli imputati, ai detenuti condannati a pene corporali durante il giudizio di appello e di cassazione, ai condannati alla pena del carcere fino a sei mesi, ai condannati a pene maggiori di sei mesi di carcere inabili, per motivi di salute, al lavoro nelle case di pena, agli arrestati per disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, per debiti, per i detenuti in transito. Le case di pena comprendevano le case di forza destinate ai condannati alla reclusione; i castelli per i condannati alla relegazione; le case di correzione per i condannati alla custodia e gli stabilimenti penali esistenti nelle Province Toscane. Alle case di forza erano destinate le donne condannate ai lavori forzati. Il regolamento adottava il sistema della separazione notturna e del lavoro obbligatorio in comune diurno con l'imposizione continua del silenzio assoluto. La pena della relegazione era destinata ai condannati per i crimini contro la sicurezza interna o esterna dello Stato; le case penali di custodia erano destinate ai giovani. 1861 nasce la Direzione generale delle carceri Nel 1861, con Regio Decreto del 9 ottobre n. 255, fu istituita la Direzione generale delle carceri dipendente dal Ministero dell'Interno, in sostituzione della Divisione dell'Ispettorato generale, creata nel 1849 dal Regno Sardo, al cui vertice era stato posto un ispettore generale e si giunse al primo riordino del relativo personale Primo direttore generale delle carceri del Regno d'Italia fu nominato, nel 1861, l'avvocato Giuseppe Boschi, già ispettore generale, che vi rimase in carica fino al 1870. Il decreto 17 novembre 1869 sostituì le precedenti divisioni intitolate alle carceri giudiziarie, alle case penali e ai bagni penali con divisioni organizzate secondo la materia trattata: VII - personale, VIII - servizio economico e manifatture, IX - fabbricati, trasporti e affari diversi. Un ufficio di gabinetto venne appositamente creato per la trattazione degli affari riservati. Il R.D. 10 marzo 1871 distingueva il personale amministrativo secondo i tre ordini di stabilimenti carcerari di provenienza. Il R.D. 8 gennaio 1872 incorporava il personale proveniente dalle carceri pontificie nell'amministrazione generale delle carceri. 1873: nasce il Corpo delle Guardie carcerarie Il riordino e l'unificazione del personale di custodia si ebbe con la legge 23 giugno 1873, n. 1404 (serie 2) "Riordinamento del Personale di Custodia delle Carceri e dei Luoghi di Pena", che emanò il Regolamento 27 luglio 1873 "pel corpo delle guardie carcerarie". Il regolamento stabiliva le nuove qualifiche di capoguardia, sottocapo e guardia e introduceva la denominazione di guardia carceraria in luogo di guardiano. Il corpo delle guardie carcerarie era organizzato militarmente. Per la prima volta il governo affrontava le problematiche del personale di custodia delle carceri estrapolando la materia che precedentemente era stata affrontata unitamente ai regolamenti generali delle carceri giudiziarie e case di pena del Regno. L'avere attribuito lo status militare al corpo di custodia comportava che per gli appartenenti ad essi venissero sottoposti al codice militare in caso di infrazioni quali diserzione e insubordinazione. La prima scuola delle Guardie carcerarie L'esigenza di istituire la scuola per gli allievi guardie fu posta dal regolamento del personale del 1873, che riorganizzava il personale di custodia richiedendo specifici requisiti e assegnando precise competenze. Il regolamento istitutivo della scuola fu emanato con R. D. n. 1510 (serie 2) 27 luglio 1873. La scuola per gli allievi guardie trovò ospitalità nei locali dell'ex monastero di Regina Coeli, sito in via della Lungara e fu inaugurata il 15 luglio 1875. La finalità principale della scuola era quella di formare guardie istruite, intelligenti, attive, bene aitanti nella persona, conscie dei loro doveri e dell'obbligo che hanno verso la Società di cooperare all'emendamento del condannato. La scuola poteva ospitare centocinquanta allievi, che venivano divisi in tre sezioni, ognuna delle quali era composta da squadre di dieci o quindici uomini. A capo delle sezioni erano posti i sottocapi e a capo delle squadre gli appuntati. Le scuole per l'istruzione teorico-pratica delle guardie carcerarie in prova (in esperimento nel testo originale) furono istituite, laddove era possibile, in località sedi di carceri giudiziarie. La direzione delle scuole era affidata a funzionari dell'Amministrazione penitenziaria. La durata del corso era di sei mesi, anche se le guardie potevano essere dichiarate idonee prima della fine del corso. | |
| Da: Polizia P. | 10/01/2013 20:12:43 |
| e origini: dal 1817 al 1873 dalle "Famiglie di Giustizia" al Corpo delle Guardie carcerarie Regie patenti del 1817: nascono le Famiglie di Giustizia Con la caduta dell'Impero Napoleonico e l'abolizione dei codici francesi del 1791 e del 1810, il Regno Sardo avviò la riforma delle leggi in materia penale. Sul versante carcerario, la prima riforma si ebbe con le Regie Patenti del 1817 che approvarono il "Regolamento della Famiglia di Giustizia modificato", atto di nascita dei custodi delle carceri che, nel Regno d'Italia, assumeranno la denominazione di guardiani. Le carceri furono divise in sette classi, stabilite in base al numero dei custodi destinati a prestarvi servizio. A capo di ogni "Famiglia di Giustizia" era posto un ispettore che aveva il compito di controllare l'operato dei custodi e di visitare le carceri più volte durante la settimana "senza prefissione di giorno". La Riforma del 1839 Salito al trono Carlo Alberto (1831-1849), tra i primi atti di riforma il nuovo sovrano abolì la tortura della ruota e la confisca dei beni del reo a favore dello Stato, mitigò il supplizio della pena di morte e, accogliendo i suggerimenti illuminati di alcuni consiglieri, abolì i tormenti accessori alla pena del carcere. Nel 1839 fu pubblicato il codice penale che stabiliva una gradazione di pene e apriva la strada alla riforma carceraria. Le Regie Patenti del 9 febbraio 1839 introdussero l'agognata riforma delle carceri, stanziando due milioni di lire per la costruzione di nuove carceri centrali e la somma di due milioni per la costruzione e l'adattamento delle carceri centrali, in maniera tale da rendere possibile il lavoro in comune e la segregazione di notte. L'emanazione del Regolamento aprirà la strada a numerosi provvedimenti che avevano l'obiettivo, condiviso da importanti giuristi e filantropi, della rigenerazione morale dei condannati da cui sarebbe derivato anche un vantaggio per la società . 1860-1871: I regolamenti carcerari dopo l'Unita' d'Italia Con l'estensione del codice penale sardo del 1859 a tutte le province italiane, il Governo nell'arco di due anni emanò i nuovi regolamenti delle carceri. Tra il 1860 e il 1862 vennero emanati ben cinque regolamenti relativi alle diverse tipologie di stabilimenti carcerari, che vennero così classificati: carceri giudiziarie del Regno (R.D. 27 gennaio 1861, n.4681) - case penali (13 gennaio 1862, n. 413) dipendenti dal ministero dell'Interno - case di relegazione (28 agosto 1862, n. 813) - case di custodia (27 novembre 1862, n. 1018). Con il trasferimento della capitale da Torino a Firenze, fu emanato il R.D. 29 novembre 1866 che sancì il passaggio dei Bagni penali dal Ministero della Marina al Ministero dell'Interno, a partire dal 1ï�¿ï¿�ï¿��° gennaio 1866, destinandovi i condannati ai lavori forzati. Il personale in servizio presso questi stabilimenti passò dall'Amministrazione centrale del ministero della Marina a quello dell'Interno. I diversi ordini di stabilimenti prevedevano altrettanti organici del personale amministrativo e di custodia. Le Carceri giudiziarie dipendevano dal ministero dell'Interno, erano destinate alla custodia degli imputati, ai detenuti condannati a pene corporali durante il giudizio di appello e di cassazione, ai condannati alla pena del carcere fino a sei mesi, ai condannati a pene maggiori di sei mesi di carcere inabili, per motivi di salute, al lavoro nelle case di pena, agli arrestati per disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, per debiti, per i detenuti in transito. Le case di pena comprendevano le case di forza destinate ai condannati alla reclusione; i castelli per i condannati alla relegazione; le case di correzione per i condannati alla custodia e gli stabilimenti penali esistenti nelle Province Toscane. Alle case di forza erano destinate le donne condannate ai lavori forzati. Il regolamento adottava il sistema della separazione notturna e del lavoro obbligatorio in comune diurno con l'imposizione continua del silenzio assoluto. La pena della relegazione era destinata ai condannati per i crimini contro la sicurezza interna o esterna dello Stato; le case penali di custodia erano destinate ai giovani. 1861 nasce la Direzione generale delle carceri Nel 1861, con Regio Decreto del 9 ottobre n. 255, fu istituita la Direzione generale delle carceri dipendente dal Ministero dell'Interno, in sostituzione della Divisione dell'Ispettorato generale, creata nel 1849 dal Regno Sardo, al cui vertice era stato posto un ispettore generale e si giunse al primo riordino del relativo personale Primo direttore generale delle carceri del Regno d'Italia fu nominato, nel 1861, l'avvocato Giuseppe Boschi, già ispettore generale, che vi rimase in carica fino al 1870. Il decreto 17 novembre 1869 sostituì le precedenti divisioni intitolate alle carceri giudiziarie, alle case penali e ai bagni penali con divisioni organizzate secondo la materia trattata: VII - personale, VIII - servizio economico e manifatture, IX - fabbricati, trasporti e affari diversi. Un ufficio di gabinetto venne appositamente creato per la trattazione degli affari riservati. Il R.D. 10 marzo 1871 distingueva il personale amministrativo secondo i tre ordini di stabilimenti carcerari di provenienza. Il R.D. 8 gennaio 1872 incorporava il personale proveniente dalle carceri pontificie nell'amministrazione generale delle carceri. 1873: nasce il Corpo delle Guardie carcerarie Il riordino e l'unificazione del personale di custodia si ebbe con la legge 23 giugno 1873, n. 1404 (serie 2) "Riordinamento del Personale di Custodia delle Carceri e dei Luoghi di Pena", che emanò il Regolamento 27 luglio 1873 "pel corpo delle guardie carcerarie". Il regolamento stabiliva le nuove qualifiche di capoguardia, sottocapo e guardia e introduceva la denominazione di guardia carceraria in luogo di guardiano. Il corpo delle guardie carcerarie era organizzato militarmente. Per la prima volta il governo affrontava le problematiche del personale di custodia delle carceri estrapolando la materia che precedentemente era stata affrontata unitamente ai regolamenti generali delle carceri giudiziarie e case di pena del Regno. L'avere attribuito lo status militare al corpo di custodia comportava che per gli appartenenti ad essi venissero sottoposti al codice militare in caso di infrazioni quali diserzione e insubordinazione. La prima scuola delle Guardie carcerarie L'esigenza di istituire la scuola per gli allievi guardie fu posta dal regolamento del personale del 1873, che riorganizzava il personale di custodia richiedendo specifici requisiti e assegnando precise competenze. Il regolamento istitutivo della scuola fu emanato con R. D. n. 1510 (serie 2) 27 luglio 1873. La scuola per gli allievi guardie trovò ospitalità nei locali dell'ex monastero di Regina Coeli, sito in via della Lungara e fu inaugurata il 15 luglio 1875. La finalità principale della scuola era quella di formare guardie istruite, intelligenti, attive, bene aitanti nella persona, conscie dei loro doveri e dell'obbligo che hanno verso la Società di cooperare all'emendamento del condannato. La scuola poteva ospitare centocinquanta allievi, che venivano divisi in tre sezioni, ognuna delle quali era composta da squadre di dieci o quindici uomini. A capo delle sezioni erano posti i sottocapi e a capo delle squadre gli appuntati. Le scuole per l'istruzione teorico-pratica delle guardie carcerarie in prova (in esperimento nel testo originale) furono istituite, laddove era possibile, in località sedi di carceri giudiziarie. La direzione delle scuole era affidata a funzionari dell'Amministrazione penitenziaria. La durata del corso era di sei mesi, anche se le guardie potevano essere dichiarate idonee prima della fine del corso. | |
| Da: Polizia P. | 10/01/2013 20:12:53 |
| e origini: dal 1817 al 1873 dalle "Famiglie di Giustizia" al Corpo delle Guardie carcerarie Regie patenti del 1817: nascono le Famiglie di Giustizia Con la caduta dell'Impero Napoleonico e l'abolizione dei codici francesi del 1791 e del 1810, il Regno Sardo avviò la riforma delle leggi in materia penale. Sul versante carcerario, la prima riforma si ebbe con le Regie Patenti del 1817 che approvarono il "Regolamento della Famiglia di Giustizia modificato", atto di nascita dei custodi delle carceri che, nel Regno d'Italia, assumeranno la denominazione di guardiani. Le carceri furono divise in sette classi, stabilite in base al numero dei custodi destinati a prestarvi servizio. A capo di ogni "Famiglia di Giustizia" era posto un ispettore che aveva il compito di controllare l'operato dei custodi e di visitare le carceri più volte durante la settimana "senza prefissione di giorno". La Riforma del 1839 Salito al trono Carlo Alberto (1831-1849), tra i primi atti di riforma il nuovo sovrano abolì la tortura della ruota e la confisca dei beni del reo a favore dello Stato, mitigò il supplizio della pena di morte e, accogliendo i suggerimenti illuminati di alcuni consiglieri, abolì i tormenti accessori alla pena del carcere. Nel 1839 fu pubblicato il codice penale che stabiliva una gradazione di pene e apriva la strada alla riforma carceraria. Le Regie Patenti del 9 febbraio 1839 introdussero l'agognata riforma delle carceri, stanziando due milioni di lire per la costruzione di nuove carceri centrali e la somma di due milioni per la costruzione e l'adattamento delle carceri centrali, in maniera tale da rendere possibile il lavoro in comune e la segregazione di notte. L'emanazione del Regolamento aprirà la strada a numerosi provvedimenti che avevano l'obiettivo, condiviso da importanti giuristi e filantropi, della rigenerazione morale dei condannati da cui sarebbe derivato anche un vantaggio per la società . 1860-1871: I regolamenti carcerari dopo l'Unita' d'Italia Con l'estensione del codice penale sardo del 1859 a tutte le province italiane, il Governo nell'arco di due anni emanò i nuovi regolamenti delle carceri. Tra il 1860 e il 1862 vennero emanati ben cinque regolamenti relativi alle diverse tipologie di stabilimenti carcerari, che vennero così classificati: carceri giudiziarie del Regno (R.D. 27 gennaio 1861, n.4681) - case penali (13 gennaio 1862, n. 413) dipendenti dal ministero dell'Interno - case di relegazione (28 agosto 1862, n. 813) - case di custodia (27 novembre 1862, n. 1018). Con il trasferimento della capitale da Torino a Firenze, fu emanato il R.D. 29 novembre 1866 che sancì il passaggio dei Bagni penali dal Ministero della Marina al Ministero dell'Interno, a partire dal 1ï�¿ï¿�ï¿��° gennaio 1866, destinandovi i condannati ai lavori forzati. Il personale in servizio presso questi stabilimenti passò dall'Amministrazione centrale del ministero della Marina a quello dell'Interno. I diversi ordini di stabilimenti prevedevano altrettanti organici del personale amministrativo e di custodia. Le Carceri giudiziarie dipendevano dal ministero dell'Interno, erano destinate alla custodia degli imputati, ai detenuti condannati a pene corporali durante il giudizio di appello e di cassazione, ai condannati alla pena del carcere fino a sei mesi, ai condannati a pene maggiori di sei mesi di carcere inabili, per motivi di salute, al lavoro nelle case di pena, agli arrestati per disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, per debiti, per i detenuti in transito. Le case di pena comprendevano le case di forza destinate ai condannati alla reclusione; i castelli per i condannati alla relegazione; le case di correzione per i condannati alla custodia e gli stabilimenti penali esistenti nelle Province Toscane. Alle case di forza erano destinate le donne condannate ai lavori forzati. Il regolamento adottava il sistema della separazione notturna e del lavoro obbligatorio in comune diurno con l'imposizione continua del silenzio assoluto. La pena della relegazione era destinata ai condannati per i crimini contro la sicurezza interna o esterna dello Stato; le case penali di custodia erano destinate ai giovani. 1861 nasce la Direzione generale delle carceri Nel 1861, con Regio Decreto del 9 ottobre n. 255, fu istituita la Direzione generale delle carceri dipendente dal Ministero dell'Interno, in sostituzione della Divisione dell'Ispettorato generale, creata nel 1849 dal Regno Sardo, al cui vertice era stato posto un ispettore generale e si giunse al primo riordino del relativo personale Primo direttore generale delle carceri del Regno d'Italia fu nominato, nel 1861, l'avvocato Giuseppe Boschi, già ispettore generale, che vi rimase in carica fino al 1870. Il decreto 17 novembre 1869 sostituì le precedenti divisioni intitolate alle carceri giudiziarie, alle case penali e ai bagni penali con divisioni organizzate secondo la materia trattata: VII - personale, VIII - servizio economico e manifatture, IX - fabbricati, trasporti e affari diversi. Un ufficio di gabinetto venne appositamente creato per la trattazione degli affari riservati. Il R.D. 10 marzo 1871 distingueva il personale amministrativo secondo i tre ordini di stabilimenti carcerari di provenienza. Il R.D. 8 gennaio 1872 incorporava il personale proveniente dalle carceri pontificie nell'amministrazione generale delle carceri. 1873: nasce il Corpo delle Guardie carcerarie Il riordino e l'unificazione del personale di custodia si ebbe con la legge 23 giugno 1873, n. 1404 (serie 2) "Riordinamento del Personale di Custodia delle Carceri e dei Luoghi di Pena", che emanò il Regolamento 27 luglio 1873 "pel corpo delle guardie carcerarie". Il regolamento stabiliva le nuove qualifiche di capoguardia, sottocapo e guardia e introduceva la denominazione di guardia carceraria in luogo di guardiano. Il corpo delle guardie carcerarie era organizzato militarmente. Per la prima volta il governo affrontava le problematiche del personale di custodia delle carceri estrapolando la materia che precedentemente era stata affrontata unitamente ai regolamenti generali delle carceri giudiziarie e case di pena del Regno. L'avere attribuito lo status militare al corpo di custodia comportava che per gli appartenenti ad essi venissero sottoposti al codice militare in caso di infrazioni quali diserzione e insubordinazione. La prima scuola delle Guardie carcerarie L'esigenza di istituire la scuola per gli allievi guardie fu posta dal regolamento del personale del 1873, che riorganizzava il personale di custodia richiedendo specifici requisiti e assegnando precise competenze. Il regolamento istitutivo della scuola fu emanato con R. D. n. 1510 (serie 2) 27 luglio 1873. La scuola per gli allievi guardie trovò ospitalità nei locali dell'ex monastero di Regina Coeli, sito in via della Lungara e fu inaugurata il 15 luglio 1875. La finalità principale della scuola era quella di formare guardie istruite, intelligenti, attive, bene aitanti nella persona, conscie dei loro doveri e dell'obbligo che hanno verso la Società di cooperare all'emendamento del condannato. La scuola poteva ospitare centocinquanta allievi, che venivano divisi in tre sezioni, ognuna delle quali era composta da squadre di dieci o quindici uomini. A capo delle sezioni erano posti i sottocapi e a capo delle squadre gli appuntati. Le scuole per l'istruzione teorico-pratica delle guardie carcerarie in prova (in esperimento nel testo originale) furono istituite, laddove era possibile, in località sedi di carceri giudiziarie. La direzione delle scuole era affidata a funzionari dell'Amministrazione penitenziaria. La durata del corso era di sei mesi, anche se le guardie potevano essere dichiarate idonee prima della fine del corso. | |
| Da: Polizia P. | 10/01/2013 20:13:05 |
| e origini: dal 1817 al 1873 dalle "Famiglie di Giustizia" al Corpo delle Guardie carcerarie Regie patenti del 1817: nascono le Famiglie di Giustizia Con la caduta dell'Impero Napoleonico e l'abolizione dei codici francesi del 1791 e del 1810, il Regno Sardo avviò la riforma delle leggi in materia penale. Sul versante carcerario, la prima riforma si ebbe con le Regie Patenti del 1817 che approvarono il "Regolamento della Famiglia di Giustizia modificato", atto di nascita dei custodi delle carceri che, nel Regno d'Italia, assumeranno la denominazione di guardiani. Le carceri furono divise in sette classi, stabilite in base al numero dei custodi destinati a prestarvi servizio. A capo di ogni "Famiglia di Giustizia" era posto un ispettore che aveva il compito di controllare l'operato dei custodi e di visitare le carceri più volte durante la settimana "senza prefissione di giorno". La Riforma del 1839 Salito al trono Carlo Alberto (1831-1849), tra i primi atti di riforma il nuovo sovrano abolì la tortura della ruota e la confisca dei beni del reo a favore dello Stato, mitigò il supplizio della pena di morte e, accogliendo i suggerimenti illuminati di alcuni consiglieri, abolì i tormenti accessori alla pena del carcere. Nel 1839 fu pubblicato il codice penale che stabiliva una gradazione di pene e apriva la strada alla riforma carceraria. Le Regie Patenti del 9 febbraio 1839 introdussero l'agognata riforma delle carceri, stanziando due milioni di lire per la costruzione di nuove carceri centrali e la somma di due milioni per la costruzione e l'adattamento delle carceri centrali, in maniera tale da rendere possibile il lavoro in comune e la segregazione di notte. L'emanazione del Regolamento aprirà la strada a numerosi provvedimenti che avevano l'obiettivo, condiviso da importanti giuristi e filantropi, della rigenerazione morale dei condannati da cui sarebbe derivato anche un vantaggio per la società . 1860-1871: I regolamenti carcerari dopo l'Unita' d'Italia Con l'estensione del codice penale sardo del 1859 a tutte le province italiane, il Governo nell'arco di due anni emanò i nuovi regolamenti delle carceri. Tra il 1860 e il 1862 vennero emanati ben cinque regolamenti relativi alle diverse tipologie di stabilimenti carcerari, che vennero così classificati: carceri giudiziarie del Regno (R.D. 27 gennaio 1861, n.4681) - case penali (13 gennaio 1862, n. 413) dipendenti dal ministero dell'Interno - case di relegazione (28 agosto 1862, n. 813) - case di custodia (27 novembre 1862, n. 1018). Con il trasferimento della capitale da Torino a Firenze, fu emanato il R.D. 29 novembre 1866 che sancì il passaggio dei Bagni penali dal Ministero della Marina al Ministero dell'Interno, a partire dal 1ï�¿ï¿�ï¿��° gennaio 1866, destinandovi i condannati ai lavori forzati. Il personale in servizio presso questi stabilimenti passò dall'Amministrazione centrale del ministero della Marina a quello dell'Interno. I diversi ordini di stabilimenti prevedevano altrettanti organici del personale amministrativo e di custodia. Le Carceri giudiziarie dipendevano dal ministero dell'Interno, erano destinate alla custodia degli imputati, ai detenuti condannati a pene corporali durante il giudizio di appello e di cassazione, ai condannati alla pena del carcere fino a sei mesi, ai condannati a pene maggiori di sei mesi di carcere inabili, per motivi di salute, al lavoro nelle case di pena, agli arrestati per disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, per debiti, per i detenuti in transito. Le case di pena comprendevano le case di forza destinate ai condannati alla reclusione; i castelli per i condannati alla relegazione; le case di correzione per i condannati alla custodia e gli stabilimenti penali esistenti nelle Province Toscane. Alle case di forza erano destinate le donne condannate ai lavori forzati. Il regolamento adottava il sistema della separazione notturna e del lavoro obbligatorio in comune diurno con l'imposizione continua del silenzio assoluto. La pena della relegazione era destinata ai condannati per i crimini contro la sicurezza interna o esterna dello Stato; le case penali di custodia erano destinate ai giovani. 1861 nasce la Direzione generale delle carceri Nel 1861, con Regio Decreto del 9 ottobre n. 255, fu istituita la Direzione generale delle carceri dipendente dal Ministero dell'Interno, in sostituzione della Divisione dell'Ispettorato generale, creata nel 1849 dal Regno Sardo, al cui vertice era stato posto un ispettore generale e si giunse al primo riordino del relativo personale Primo direttore generale delle carceri del Regno d'Italia fu nominato, nel 1861, l'avvocato Giuseppe Boschi, già ispettore generale, che vi rimase in carica fino al 1870. Il decreto 17 novembre 1869 sostituì le precedenti divisioni intitolate alle carceri giudiziarie, alle case penali e ai bagni penali con divisioni organizzate secondo la materia trattata: VII - personale, VIII - servizio economico e manifatture, IX - fabbricati, trasporti e affari diversi. Un ufficio di gabinetto venne appositamente creato per la trattazione degli affari riservati. Il R.D. 10 marzo 1871 distingueva il personale amministrativo secondo i tre ordini di stabilimenti carcerari di provenienza. Il R.D. 8 gennaio 1872 incorporava il personale proveniente dalle carceri pontificie nell'amministrazione generale delle carceri. 1873: nasce il Corpo delle Guardie carcerarie Il riordino e l'unificazione del personale di custodia si ebbe con la legge 23 giugno 1873, n. 1404 (serie 2) "Riordinamento del Personale di Custodia delle Carceri e dei Luoghi di Pena", che emanò il Regolamento 27 luglio 1873 "pel corpo delle guardie carcerarie". Il regolamento stabiliva le nuove qualifiche di capoguardia, sottocapo e guardia e introduceva la denominazione di guardia carceraria in luogo di guardiano. Il corpo delle guardie carcerarie era organizzato militarmente. Per la prima volta il governo affrontava le problematiche del personale di custodia delle carceri estrapolando la materia che precedentemente era stata affrontata unitamente ai regolamenti generali delle carceri giudiziarie e case di pena del Regno. L'avere attribuito lo status militare al corpo di custodia comportava che per gli appartenenti ad essi venissero sottoposti al codice militare in caso di infrazioni quali diserzione e insubordinazione. La prima scuola delle Guardie carcerarie L'esigenza di istituire la scuola per gli allievi guardie fu posta dal regolamento del personale del 1873, che riorganizzava il personale di custodia richiedendo specifici requisiti e assegnando precise competenze. Il regolamento istitutivo della scuola fu emanato con R. D. n. 1510 (serie 2) 27 luglio 1873. La scuola per gli allievi guardie trovò ospitalità nei locali dell'ex monastero di Regina Coeli, sito in via della Lungara e fu inaugurata il 15 luglio 1875. La finalità principale della scuola era quella di formare guardie istruite, intelligenti, attive, bene aitanti nella persona, conscie dei loro doveri e dell'obbligo che hanno verso la Società di cooperare all'emendamento del condannato. La scuola poteva ospitare centocinquanta allievi, che venivano divisi in tre sezioni, ognuna delle quali era composta da squadre di dieci o quindici uomini. A capo delle sezioni erano posti i sottocapi e a capo delle squadre gli appuntati. Le scuole per l'istruzione teorico-pratica delle guardie carcerarie in prova (in esperimento nel testo originale) furono istituite, laddove era possibile, in località sedi di carceri giudiziarie. La direzione delle scuole era affidata a funzionari dell'Amministrazione penitenziaria. La durata del corso era di sei mesi, anche se le guardie potevano essere dichiarate idonee prima della fine del corso. | |
| Da: Polizia P. | 10/01/2013 20:13:16 |
| e origini: dal 1817 al 1873 dalle "Famiglie di Giustizia" al Corpo delle Guardie carcerarie Regie patenti del 1817: nascono le Famiglie di Giustizia Con la caduta dell'Impero Napoleonico e l'abolizione dei codici francesi del 1791 e del 1810, il Regno Sardo avviò la riforma delle leggi in materia penale. Sul versante carcerario, la prima riforma si ebbe con le Regie Patenti del 1817 che approvarono il "Regolamento della Famiglia di Giustizia modificato", atto di nascita dei custodi delle carceri che, nel Regno d'Italia, assumeranno la denominazione di guardiani. Le carceri furono divise in sette classi, stabilite in base al numero dei custodi destinati a prestarvi servizio. A capo di ogni "Famiglia di Giustizia" era posto un ispettore che aveva il compito di controllare l'operato dei custodi e di visitare le carceri più volte durante la settimana "senza prefissione di giorno". La Riforma del 1839 Salito al trono Carlo Alberto (1831-1849), tra i primi atti di riforma il nuovo sovrano abolì la tortura della ruota e la confisca dei beni del reo a favore dello Stato, mitigò il supplizio della pena di morte e, accogliendo i suggerimenti illuminati di alcuni consiglieri, abolì i tormenti accessori alla pena del carcere. Nel 1839 fu pubblicato il codice penale che stabiliva una gradazione di pene e apriva la strada alla riforma carceraria. Le Regie Patenti del 9 febbraio 1839 introdussero l'agognata riforma delle carceri, stanziando due milioni di lire per la costruzione di nuove carceri centrali e la somma di due milioni per la costruzione e l'adattamento delle carceri centrali, in maniera tale da rendere possibile il lavoro in comune e la segregazione di notte. L'emanazione del Regolamento aprirà la strada a numerosi provvedimenti che avevano l'obiettivo, condiviso da importanti giuristi e filantropi, della rigenerazione morale dei condannati da cui sarebbe derivato anche un vantaggio per la società . 1860-1871: I regolamenti carcerari dopo l'Unita' d'Italia Con l'estensione del codice penale sardo del 1859 a tutte le province italiane, il Governo nell'arco di due anni emanò i nuovi regolamenti delle carceri. Tra il 1860 e il 1862 vennero emanati ben cinque regolamenti relativi alle diverse tipologie di stabilimenti carcerari, che vennero così classificati: carceri giudiziarie del Regno (R.D. 27 gennaio 1861, n.4681) - case penali (13 gennaio 1862, n. 413) dipendenti dal ministero dell'Interno - case di relegazione (28 agosto 1862, n. 813) - case di custodia (27 novembre 1862, n. 1018). Con il trasferimento della capitale da Torino a Firenze, fu emanato il R.D. 29 novembre 1866 che sancì il passaggio dei Bagni penali dal Ministero della Marina al Ministero dell'Interno, a partire dal 1ï�¿ï¿�ï¿��° gennaio 1866, destinandovi i condannati ai lavori forzati. Il personale in servizio presso questi stabilimenti passò dall'Amministrazione centrale del ministero della Marina a quello dell'Interno. I diversi ordini di stabilimenti prevedevano altrettanti organici del personale amministrativo e di custodia. Le Carceri giudiziarie dipendevano dal ministero dell'Interno, erano destinate alla custodia degli imputati, ai detenuti condannati a pene corporali durante il giudizio di appello e di cassazione, ai condannati alla pena del carcere fino a sei mesi, ai condannati a pene maggiori di sei mesi di carcere inabili, per motivi di salute, al lavoro nelle case di pena, agli arrestati per disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, per debiti, per i detenuti in transito. Le case di pena comprendevano le case di forza destinate ai condannati alla reclusione; i castelli per i condannati alla relegazione; le case di correzione per i condannati alla custodia e gli stabilimenti penali esistenti nelle Province Toscane. Alle case di forza erano destinate le donne condannate ai lavori forzati. Il regolamento adottava il sistema della separazione notturna e del lavoro obbligatorio in comune diurno con l'imposizione continua del silenzio assoluto. La pena della relegazione era destinata ai condannati per i crimini contro la sicurezza interna o esterna dello Stato; le case penali di custodia erano destinate ai giovani. 1861 nasce la Direzione generale delle carceri Nel 1861, con Regio Decreto del 9 ottobre n. 255, fu istituita la Direzione generale delle carceri dipendente dal Ministero dell'Interno, in sostituzione della Divisione dell'Ispettorato generale, creata nel 1849 dal Regno Sardo, al cui vertice era stato posto un ispettore generale e si giunse al primo riordino del relativo personale Primo direttore generale delle carceri del Regno d'Italia fu nominato, nel 1861, l'avvocato Giuseppe Boschi, già ispettore generale, che vi rimase in carica fino al 1870. Il decreto 17 novembre 1869 sostituì le precedenti divisioni intitolate alle carceri giudiziarie, alle case penali e ai bagni penali con divisioni organizzate secondo la materia trattata: VII - personale, VIII - servizio economico e manifatture, IX - fabbricati, trasporti e affari diversi. Un ufficio di gabinetto venne appositamente creato per la trattazione degli affari riservati. Il R.D. 10 marzo 1871 distingueva il personale amministrativo secondo i tre ordini di stabilimenti carcerari di provenienza. Il R.D. 8 gennaio 1872 incorporava il personale proveniente dalle carceri pontificie nell'amministrazione generale delle carceri. 1873: nasce il Corpo delle Guardie carcerarie Il riordino e l'unificazione del personale di custodia si ebbe con la legge 23 giugno 1873, n. 1404 (serie 2) "Riordinamento del Personale di Custodia delle Carceri e dei Luoghi di Pena", che emanò il Regolamento 27 luglio 1873 "pel corpo delle guardie carcerarie". Il regolamento stabiliva le nuove qualifiche di capoguardia, sottocapo e guardia e introduceva la denominazione di guardia carceraria in luogo di guardiano. Il corpo delle guardie carcerarie era organizzato militarmente. Per la prima volta il governo affrontava le problematiche del personale di custodia delle carceri estrapolando la materia che precedentemente era stata affrontata unitamente ai regolamenti generali delle carceri giudiziarie e case di pena del Regno. L'avere attribuito lo status militare al corpo di custodia comportava che per gli appartenenti ad essi venissero sottoposti al codice militare in caso di infrazioni quali diserzione e insubordinazione. La prima scuola delle Guardie carcerarie L'esigenza di istituire la scuola per gli allievi guardie fu posta dal regolamento del personale del 1873, che riorganizzava il personale di custodia richiedendo specifici requisiti e assegnando precise competenze. Il regolamento istitutivo della scuola fu emanato con R. D. n. 1510 (serie 2) 27 luglio 1873. La scuola per gli allievi guardie trovò ospitalità nei locali dell'ex monastero di Regina Coeli, sito in via della Lungara e fu inaugurata il 15 luglio 1875. La finalità principale della scuola era quella di formare guardie istruite, intelligenti, attive, bene aitanti nella persona, conscie dei loro doveri e dell'obbligo che hanno verso la Società di cooperare all'emendamento del condannato. La scuola poteva ospitare centocinquanta allievi, che venivano divisi in tre sezioni, ognuna delle quali era composta da squadre di dieci o quindici uomini. A capo delle sezioni erano posti i sottocapi e a capo delle squadre gli appuntati. Le scuole per l'istruzione teorico-pratica delle guardie carcerarie in prova (in esperimento nel testo originale) furono istituite, laddove era possibile, in località sedi di carceri giudiziarie. La direzione delle scuole era affidata a funzionari dell'Amministrazione penitenziaria. La durata del corso era di sei mesi, anche se le guardie potevano essere dichiarate idonee prima della fine del corso. | |
| Da: Polizia P. | 10/01/2013 20:13:32 |
| e origini: dal 1817 al 1873 dalle "Famiglie di Giustizia" al Corpo delle Guardie carcerarie Regie patenti del 1817: nascono le Famiglie di Giustizia Con la caduta dell'Impero Napoleonico e l'abolizione dei codici francesi del 1791 e del 1810, il Regno Sardo avviò la riforma delle leggi in materia penale. Sul versante carcerario, la prima riforma si ebbe con le Regie Patenti del 1817 che approvarono il "Regolamento della Famiglia di Giustizia modificato", atto di nascita dei custodi delle carceri che, nel Regno d'Italia, assumeranno la denominazione di guardiani. Le carceri furono divise in sette classi, stabilite in base al numero dei custodi destinati a prestarvi servizio. A capo di ogni "Famiglia di Giustizia" era posto un ispettore che aveva il compito di controllare l'operato dei custodi e di visitare le carceri più volte durante la settimana "senza prefissione di giorno". La Riforma del 1839 Salito al trono Carlo Alberto (1831-1849), tra i primi atti di riforma il nuovo sovrano abolì la tortura della ruota e la confisca dei beni del reo a favore dello Stato, mitigò il supplizio della pena di morte e, accogliendo i suggerimenti illuminati di alcuni consiglieri, abolì i tormenti accessori alla pena del carcere. Nel 1839 fu pubblicato il codice penale che stabiliva una gradazione di pene e apriva la strada alla riforma carceraria. Le Regie Patenti del 9 febbraio 1839 introdussero l'agognata riforma delle carceri, stanziando due milioni di lire per la costruzione di nuove carceri centrali e la somma di due milioni per la costruzione e l'adattamento delle carceri centrali, in maniera tale da rendere possibile il lavoro in comune e la segregazione di notte. L'emanazione del Regolamento aprirà la strada a numerosi provvedimenti che avevano l'obiettivo, condiviso da importanti giuristi e filantropi, della rigenerazione morale dei condannati da cui sarebbe derivato anche un vantaggio per la società . 1860-1871: I regolamenti carcerari dopo l'Unita' d'Italia Con l'estensione del codice penale sardo del 1859 a tutte le province italiane, il Governo nell'arco di due anni emanò i nuovi regolamenti delle carceri. Tra il 1860 e il 1862 vennero emanati ben cinque regolamenti relativi alle diverse tipologie di stabilimenti carcerari, che vennero così classificati: carceri giudiziarie del Regno (R.D. 27 gennaio 1861, n.4681) - case penali (13 gennaio 1862, n. 413) dipendenti dal ministero dell'Interno - case di relegazione (28 agosto 1862, n. 813) - case di custodia (27 novembre 1862, n. 1018). Con il trasferimento della capitale da Torino a Firenze, fu emanato il R.D. 29 novembre 1866 che sancì il passaggio dei Bagni penali dal Ministero della Marina al Ministero dell'Interno, a partire dal 1ï�¿ï¿�ï¿��° gennaio 1866, destinandovi i condannati ai lavori forzati. Il personale in servizio presso questi stabilimenti passò dall'Amministrazione centrale del ministero della Marina a quello dell'Interno. I diversi ordini di stabilimenti prevedevano altrettanti organici del personale amministrativo e di custodia. Le Carceri giudiziarie dipendevano dal ministero dell'Interno, erano destinate alla custodia degli imputati, ai detenuti condannati a pene corporali durante il giudizio di appello e di cassazione, ai condannati alla pena del carcere fino a sei mesi, ai condannati a pene maggiori di sei mesi di carcere inabili, per motivi di salute, al lavoro nelle case di pena, agli arrestati per disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, per debiti, per i detenuti in transito. Le case di pena comprendevano le case di forza destinate ai condannati alla reclusione; i castelli per i condannati alla relegazione; le case di correzione per i condannati alla custodia e gli stabilimenti penali esistenti nelle Province Toscane. Alle case di forza erano destinate le donne condannate ai lavori forzati. Il regolamento adottava il sistema della separazione notturna e del lavoro obbligatorio in comune diurno con l'imposizione continua del silenzio assoluto. La pena della relegazione era destinata ai condannati per i crimini contro la sicurezza interna o esterna dello Stato; le case penali di custodia erano destinate ai giovani. 1861 nasce la Direzione generale delle carceri Nel 1861, con Regio Decreto del 9 ottobre n. 255, fu istituita la Direzione generale delle carceri dipendente dal Ministero dell'Interno, in sostituzione della Divisione dell'Ispettorato generale, creata nel 1849 dal Regno Sardo, al cui vertice era stato posto un ispettore generale e si giunse al primo riordino del relativo personale Primo direttore generale delle carceri del Regno d'Italia fu nominato, nel 1861, l'avvocato Giuseppe Boschi, già ispettore generale, che vi rimase in carica fino al 1870. Il decreto 17 novembre 1869 sostituì le precedenti divisioni intitolate alle carceri giudiziarie, alle case penali e ai bagni penali con divisioni organizzate secondo la materia trattata: VII - personale, VIII - servizio economico e manifatture, IX - fabbricati, trasporti e affari diversi. Un ufficio di gabinetto venne appositamente creato per la trattazione degli affari riservati. Il R.D. 10 marzo 1871 distingueva il personale amministrativo secondo i tre ordini di stabilimenti carcerari di provenienza. Il R.D. 8 gennaio 1872 incorporava il personale proveniente dalle carceri pontificie nell'amministrazione generale delle carceri. 1873: nasce il Corpo delle Guardie carcerarie Il riordino e l'unificazione del personale di custodia si ebbe con la legge 23 giugno 1873, n. 1404 (serie 2) "Riordinamento del Personale di Custodia delle Carceri e dei Luoghi di Pena", che emanò il Regolamento 27 luglio 1873 "pel corpo delle guardie carcerarie". Il regolamento stabiliva le nuove qualifiche di capoguardia, sottocapo e guardia e introduceva la denominazione di guardia carceraria in luogo di guardiano. Il corpo delle guardie carcerarie era organizzato militarmente. Per la prima volta il governo affrontava le problematiche del personale di custodia delle carceri estrapolando la materia che precedentemente era stata affrontata unitamente ai regolamenti generali delle carceri giudiziarie e case di pena del Regno. L'avere attribuito lo status militare al corpo di custodia comportava che per gli appartenenti ad essi venissero sottoposti al codice militare in caso di infrazioni quali diserzione e insubordinazione. La prima scuola delle Guardie carcerarie L'esigenza di istituire la scuola per gli allievi guardie fu posta dal regolamento del personale del 1873, che riorganizzava il personale di custodia richiedendo specifici requisiti e assegnando precise competenze. Il regolamento istitutivo della scuola fu emanato con R. D. n. 1510 (serie 2) 27 luglio 1873. La scuola per gli allievi guardie trovò ospitalità nei locali dell'ex monastero di Regina Coeli, sito in via della Lungara e fu inaugurata il 15 luglio 1875. La finalità principale della scuola era quella di formare guardie istruite, intelligenti, attive, bene aitanti nella persona, conscie dei loro doveri e dell'obbligo che hanno verso la Società di cooperare all'emendamento del condannato. La scuola poteva ospitare centocinquanta allievi, che venivano divisi in tre sezioni, ognuna delle quali era composta da squadre di dieci o quindici uomini. A capo delle sezioni erano posti i sottocapi e a capo delle squadre gli appuntati. Le scuole per l'istruzione teorico-pratica delle guardie carcerarie in prova (in esperimento nel testo originale) furono istituite, laddove era possibile, in località sedi di carceri giudiziarie. La direzione delle scuole era affidata a funzionari dell'Amministrazione penitenziaria. La durata del corso era di sei mesi, anche se le guardie potevano essere dichiarate idonee prima della fine del corso. | |
| Da: Polizia P. | 10/01/2013 20:13:40 |
| e origini: dal 1817 al 1873 dalle "Famiglie di Giustizia" al Corpo delle Guardie carcerarie Regie patenti del 1817: nascono le Famiglie di Giustizia Con la caduta dell'Impero Napoleonico e l'abolizione dei codici francesi del 1791 e del 1810, il Regno Sardo avviò la riforma delle leggi in materia penale. Sul versante carcerario, la prima riforma si ebbe con le Regie Patenti del 1817 che approvarono il "Regolamento della Famiglia di Giustizia modificato", atto di nascita dei custodi delle carceri che, nel Regno d'Italia, assumeranno la denominazione di guardiani. Le carceri furono divise in sette classi, stabilite in base al numero dei custodi destinati a prestarvi servizio. A capo di ogni "Famiglia di Giustizia" era posto un ispettore che aveva il compito di controllare l'operato dei custodi e di visitare le carceri più volte durante la settimana "senza prefissione di giorno". La Riforma del 1839 Salito al trono Carlo Alberto (1831-1849), tra i primi atti di riforma il nuovo sovrano abolì la tortura della ruota e la confisca dei beni del reo a favore dello Stato, mitigò il supplizio della pena di morte e, accogliendo i suggerimenti illuminati di alcuni consiglieri, abolì i tormenti accessori alla pena del carcere. Nel 1839 fu pubblicato il codice penale che stabiliva una gradazione di pene e apriva la strada alla riforma carceraria. Le Regie Patenti del 9 febbraio 1839 introdussero l'agognata riforma delle carceri, stanziando due milioni di lire per la costruzione di nuove carceri centrali e la somma di due milioni per la costruzione e l'adattamento delle carceri centrali, in maniera tale da rendere possibile il lavoro in comune e la segregazione di notte. L'emanazione del Regolamento aprirà la strada a numerosi provvedimenti che avevano l'obiettivo, condiviso da importanti giuristi e filantropi, della rigenerazione morale dei condannati da cui sarebbe derivato anche un vantaggio per la società . 1860-1871: I regolamenti carcerari dopo l'Unita' d'Italia Con l'estensione del codice penale sardo del 1859 a tutte le province italiane, il Governo nell'arco di due anni emanò i nuovi regolamenti delle carceri. Tra il 1860 e il 1862 vennero emanati ben cinque regolamenti relativi alle diverse tipologie di stabilimenti carcerari, che vennero così classificati: carceri giudiziarie del Regno (R.D. 27 gennaio 1861, n.4681) - case penali (13 gennaio 1862, n. 413) dipendenti dal ministero dell'Interno - case di relegazione (28 agosto 1862, n. 813) - case di custodia (27 novembre 1862, n. 1018). Con il trasferimento della capitale da Torino a Firenze, fu emanato il R.D. 29 novembre 1866 che sancì il passaggio dei Bagni penali dal Ministero della Marina al Ministero dell'Interno, a partire dal 1ï�¿ï¿�ï¿��° gennaio 1866, destinandovi i condannati ai lavori forzati. Il personale in servizio presso questi stabilimenti passò dall'Amministrazione centrale del ministero della Marina a quello dell'Interno. I diversi ordini di stabilimenti prevedevano altrettanti organici del personale amministrativo e di custodia. Le Carceri giudiziarie dipendevano dal ministero dell'Interno, erano destinate alla custodia degli imputati, ai detenuti condannati a pene corporali durante il giudizio di appello e di cassazione, ai condannati alla pena del carcere fino a sei mesi, ai condannati a pene maggiori di sei mesi di carcere inabili, per motivi di salute, al lavoro nelle case di pena, agli arrestati per disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, per debiti, per i detenuti in transito. Le case di pena comprendevano le case di forza destinate ai condannati alla reclusione; i castelli per i condannati alla relegazione; le case di correzione per i condannati alla custodia e gli stabilimenti penali esistenti nelle Province Toscane. Alle case di forza erano destinate le donne condannate ai lavori forzati. Il regolamento adottava il sistema della separazione notturna e del lavoro obbligatorio in comune diurno con l'imposizione continua del silenzio assoluto. La pena della relegazione era destinata ai condannati per i crimini contro la sicurezza interna o esterna dello Stato; le case penali di custodia erano destinate ai giovani. 1861 nasce la Direzione generale delle carceri Nel 1861, con Regio Decreto del 9 ottobre n. 255, fu istituita la Direzione generale delle carceri dipendente dal Ministero dell'Interno, in sostituzione della Divisione dell'Ispettorato generale, creata nel 1849 dal Regno Sardo, al cui vertice era stato posto un ispettore generale e si giunse al primo riordino del relativo personale Primo direttore generale delle carceri del Regno d'Italia fu nominato, nel 1861, l'avvocato Giuseppe Boschi, già ispettore generale, che vi rimase in carica fino al 1870. Il decreto 17 novembre 1869 sostituì le precedenti divisioni intitolate alle carceri giudiziarie, alle case penali e ai bagni penali con divisioni organizzate secondo la materia trattata: VII - personale, VIII - servizio economico e manifatture, IX - fabbricati, trasporti e affari diversi. Un ufficio di gabinetto venne appositamente creato per la trattazione degli affari riservati. Il R.D. 10 marzo 1871 distingueva il personale amministrativo secondo i tre ordini di stabilimenti carcerari di provenienza. Il R.D. 8 gennaio 1872 incorporava il personale proveniente dalle carceri pontificie nell'amministrazione generale delle carceri. 1873: nasce il Corpo delle Guardie carcerarie Il riordino e l'unificazione del personale di custodia si ebbe con la legge 23 giugno 1873, n. 1404 (serie 2) "Riordinamento del Personale di Custodia delle Carceri e dei Luoghi di Pena", che emanò il Regolamento 27 luglio 1873 "pel corpo delle guardie carcerarie". Il regolamento stabiliva le nuove qualifiche di capoguardia, sottocapo e guardia e introduceva la denominazione di guardia carceraria in luogo di guardiano. Il corpo delle guardie carcerarie era organizzato militarmente. Per la prima volta il governo affrontava le problematiche del personale di custodia delle carceri estrapolando la materia che precedentemente era stata affrontata unitamente ai regolamenti generali delle carceri giudiziarie e case di pena del Regno. L'avere attribuito lo status militare al corpo di custodia comportava che per gli appartenenti ad essi venissero sottoposti al codice militare in caso di infrazioni quali diserzione e insubordinazione. La prima scuola delle Guardie carcerarie L'esigenza di istituire la scuola per gli allievi guardie fu posta dal regolamento del personale del 1873, che riorganizzava il personale di custodia richiedendo specifici requisiti e assegnando precise competenze. Il regolamento istitutivo della scuola fu emanato con R. D. n. 1510 (serie 2) 27 luglio 1873. La scuola per gli allievi guardie trovò ospitalità nei locali dell'ex monastero di Regina Coeli, sito in via della Lungara e fu inaugurata il 15 luglio 1875. La finalità principale della scuola era quella di formare guardie istruite, intelligenti, attive, bene aitanti nella persona, conscie dei loro doveri e dell'obbligo che hanno verso la Società di cooperare all'emendamento del condannato. La scuola poteva ospitare centocinquanta allievi, che venivano divisi in tre sezioni, ognuna delle quali era composta da squadre di dieci o quindici uomini. A capo delle sezioni erano posti i sottocapi e a capo delle squadre gli appuntati. Le scuole per l'istruzione teorico-pratica delle guardie carcerarie in prova (in esperimento nel testo originale) furono istituite, laddove era possibile, in località sedi di carceri giudiziarie. La direzione delle scuole era affidata a funzionari dell'Amministrazione penitenziaria. La durata del corso era di sei mesi, anche se le guardie potevano essere dichiarate idonee prima della fine del corso. | |
| Da: Polizia P. | 10/01/2013 20:13:51 |
| e origini: dal 1817 al 1873 dalle "Famiglie di Giustizia" al Corpo delle Guardie carcerarie Regie patenti del 1817: nascono le Famiglie di Giustizia Con la caduta dell'Impero Napoleonico e l'abolizione dei codici francesi del 1791 e del 1810, il Regno Sardo avviò la riforma delle leggi in materia penale. Sul versante carcerario, la prima riforma si ebbe con le Regie Patenti del 1817 che approvarono il "Regolamento della Famiglia di Giustizia modificato", atto di nascita dei custodi delle carceri che, nel Regno d'Italia, assumeranno la denominazione di guardiani. Le carceri furono divise in sette classi, stabilite in base al numero dei custodi destinati a prestarvi servizio. A capo di ogni "Famiglia di Giustizia" era posto un ispettore che aveva il compito di controllare l'operato dei custodi e di visitare le carceri più volte durante la settimana "senza prefissione di giorno". La Riforma del 1839 Salito al trono Carlo Alberto (1831-1849), tra i primi atti di riforma il nuovo sovrano abolì la tortura della ruota e la confisca dei beni del reo a favore dello Stato, mitigò il supplizio della pena di morte e, accogliendo i suggerimenti illuminati di alcuni consiglieri, abolì i tormenti accessori alla pena del carcere. Nel 1839 fu pubblicato il codice penale che stabiliva una gradazione di pene e apriva la strada alla riforma carceraria. Le Regie Patenti del 9 febbraio 1839 introdussero l'agognata riforma delle carceri, stanziando due milioni di lire per la costruzione di nuove carceri centrali e la somma di due milioni per la costruzione e l'adattamento delle carceri centrali, in maniera tale da rendere possibile il lavoro in comune e la segregazione di notte. L'emanazione del Regolamento aprirà la strada a numerosi provvedimenti che avevano l'obiettivo, condiviso da importanti giuristi e filantropi, della rigenerazione morale dei condannati da cui sarebbe derivato anche un vantaggio per la società . 1860-1871: I regolamenti carcerari dopo l'Unita' d'Italia Con l'estensione del codice penale sardo del 1859 a tutte le province italiane, il Governo nell'arco di due anni emanò i nuovi regolamenti delle carceri. Tra il 1860 e il 1862 vennero emanati ben cinque regolamenti relativi alle diverse tipologie di stabilimenti carcerari, che vennero così classificati: carceri giudiziarie del Regno (R.D. 27 gennaio 1861, n.4681) - case penali (13 gennaio 1862, n. 413) dipendenti dal ministero dell'Interno - case di relegazione (28 agosto 1862, n. 813) - case di custodia (27 novembre 1862, n. 1018). Con il trasferimento della capitale da Torino a Firenze, fu emanato il R.D. 29 novembre 1866 che sancì il passaggio dei Bagni penali dal Ministero della Marina al Ministero dell'Interno, a partire dal 1ï�¿ï¿�ï¿��° gennaio 1866, destinandovi i condannati ai lavori forzati. Il personale in servizio presso questi stabilimenti passò dall'Amministrazione centrale del ministero della Marina a quello dell'Interno. I diversi ordini di stabilimenti prevedevano altrettanti organici del personale amministrativo e di custodia. Le Carceri giudiziarie dipendevano dal ministero dell'Interno, erano destinate alla custodia degli imputati, ai detenuti condannati a pene corporali durante il giudizio di appello e di cassazione, ai condannati alla pena del carcere fino a sei mesi, ai condannati a pene maggiori di sei mesi di carcere inabili, per motivi di salute, al lavoro nelle case di pena, agli arrestati per disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, per debiti, per i detenuti in transito. Le case di pena comprendevano le case di forza destinate ai condannati alla reclusione; i castelli per i condannati alla relegazione; le case di correzione per i condannati alla custodia e gli stabilimenti penali esistenti nelle Province Toscane. Alle case di forza erano destinate le donne condannate ai lavori forzati. Il regolamento adottava il sistema della separazione notturna e del lavoro obbligatorio in comune diurno con l'imposizione continua del silenzio assoluto. La pena della relegazione era destinata ai condannati per i crimini contro la sicurezza interna o esterna dello Stato; le case penali di custodia erano destinate ai giovani. 1861 nasce la Direzione generale delle carceri Nel 1861, con Regio Decreto del 9 ottobre n. 255, fu istituita la Direzione generale delle carceri dipendente dal Ministero dell'Interno, in sostituzione della Divisione dell'Ispettorato generale, creata nel 1849 dal Regno Sardo, al cui vertice era stato posto un ispettore generale e si giunse al primo riordino del relativo personale Primo direttore generale delle carceri del Regno d'Italia fu nominato, nel 1861, l'avvocato Giuseppe Boschi, già ispettore generale, che vi rimase in carica fino al 1870. Il decreto 17 novembre 1869 sostituì le precedenti divisioni intitolate alle carceri giudiziarie, alle case penali e ai bagni penali con divisioni organizzate secondo la materia trattata: VII - personale, VIII - servizio economico e manifatture, IX - fabbricati, trasporti e affari diversi. Un ufficio di gabinetto venne appositamente creato per la trattazione degli affari riservati. Il R.D. 10 marzo 1871 distingueva il personale amministrativo secondo i tre ordini di stabilimenti carcerari di provenienza. Il R.D. 8 gennaio 1872 incorporava il personale proveniente dalle carceri pontificie nell'amministrazione generale delle carceri. 1873: nasce il Corpo delle Guardie carcerarie Il riordino e l'unificazione del personale di custodia si ebbe con la legge 23 giugno 1873, n. 1404 (serie 2) "Riordinamento del Personale di Custodia delle Carceri e dei Luoghi di Pena", che emanò il Regolamento 27 luglio 1873 "pel corpo delle guardie carcerarie". Il regolamento stabiliva le nuove qualifiche di capoguardia, sottocapo e guardia e introduceva la denominazione di guardia carceraria in luogo di guardiano. Il corpo delle guardie carcerarie era organizzato militarmente. Per la prima volta il governo affrontava le problematiche del personale di custodia delle carceri estrapolando la materia che precedentemente era stata affrontata unitamente ai regolamenti generali delle carceri giudiziarie e case di pena del Regno. L'avere attribuito lo status militare al corpo di custodia comportava che per gli appartenenti ad essi venissero sottoposti al codice militare in caso di infrazioni quali diserzione e insubordinazione. La prima scuola delle Guardie carcerarie L'esigenza di istituire la scuola per gli allievi guardie fu posta dal regolamento del personale del 1873, che riorganizzava il personale di custodia richiedendo specifici requisiti e assegnando precise competenze. Il regolamento istitutivo della scuola fu emanato con R. D. n. 1510 (serie 2) 27 luglio 1873. La scuola per gli allievi guardie trovò ospitalità nei locali dell'ex monastero di Regina Coeli, sito in via della Lungara e fu inaugurata il 15 luglio 1875. La finalità principale della scuola era quella di formare guardie istruite, intelligenti, attive, bene aitanti nella persona, conscie dei loro doveri e dell'obbligo che hanno verso la Società di cooperare all'emendamento del condannato. La scuola poteva ospitare centocinquanta allievi, che venivano divisi in tre sezioni, ognuna delle quali era composta da squadre di dieci o quindici uomini. A capo delle sezioni erano posti i sottocapi e a capo delle squadre gli appuntati. Le scuole per l'istruzione teorico-pratica delle guardie carcerarie in prova (in esperimento nel testo originale) furono istituite, laddove era possibile, in località sedi di carceri giudiziarie. La direzione delle scuole era affidata a funzionari dell'Amministrazione penitenziaria. La durata del corso era di sei mesi, anche se le guardie potevano essere dichiarate idonee prima della fine del corso. | |
| Da: Polizia P. | 10/01/2013 20:13:58 |
| e origini: dal 1817 al 1873 dalle "Famiglie di Giustizia" al Corpo delle Guardie carcerarie Regie patenti del 1817: nascono le Famiglie di Giustizia Con la caduta dell'Impero Napoleonico e l'abolizione dei codici francesi del 1791 e del 1810, il Regno Sardo avviò la riforma delle leggi in materia penale. Sul versante carcerario, la prima riforma si ebbe con le Regie Patenti del 1817 che approvarono il "Regolamento della Famiglia di Giustizia modificato", atto di nascita dei custodi delle carceri che, nel Regno d'Italia, assumeranno la denominazione di guardiani. Le carceri furono divise in sette classi, stabilite in base al numero dei custodi destinati a prestarvi servizio. A capo di ogni "Famiglia di Giustizia" era posto un ispettore che aveva il compito di controllare l'operato dei custodi e di visitare le carceri più volte durante la settimana "senza prefissione di giorno". La Riforma del 1839 Salito al trono Carlo Alberto (1831-1849), tra i primi atti di riforma il nuovo sovrano abolì la tortura della ruota e la confisca dei beni del reo a favore dello Stato, mitigò il supplizio della pena di morte e, accogliendo i suggerimenti illuminati di alcuni consiglieri, abolì i tormenti accessori alla pena del carcere. Nel 1839 fu pubblicato il codice penale che stabiliva una gradazione di pene e apriva la strada alla riforma carceraria. Le Regie Patenti del 9 febbraio 1839 introdussero l'agognata riforma delle carceri, stanziando due milioni di lire per la costruzione di nuove carceri centrali e la somma di due milioni per la costruzione e l'adattamento delle carceri centrali, in maniera tale da rendere possibile il lavoro in comune e la segregazione di notte. L'emanazione del Regolamento aprirà la strada a numerosi provvedimenti che avevano l'obiettivo, condiviso da importanti giuristi e filantropi, della rigenerazione morale dei condannati da cui sarebbe derivato anche un vantaggio per la società . 1860-1871: I regolamenti carcerari dopo l'Unita' d'Italia Con l'estensione del codice penale sardo del 1859 a tutte le province italiane, il Governo nell'arco di due anni emanò i nuovi regolamenti delle carceri. Tra il 1860 e il 1862 vennero emanati ben cinque regolamenti relativi alle diverse tipologie di stabilimenti carcerari, che vennero così classificati: carceri giudiziarie del Regno (R.D. 27 gennaio 1861, n.4681) - case penali (13 gennaio 1862, n. 413) dipendenti dal ministero dell'Interno - case di relegazione (28 agosto 1862, n. 813) - case di custodia (27 novembre 1862, n. 1018). Con il trasferimento della capitale da Torino a Firenze, fu emanato il R.D. 29 novembre 1866 che sancì il passaggio dei Bagni penali dal Ministero della Marina al Ministero dell'Interno, a partire dal 1ï�¿ï¿�ï¿��° gennaio 1866, destinandovi i condannati ai lavori forzati. Il personale in servizio presso questi stabilimenti passò dall'Amministrazione centrale del ministero della Marina a quello dell'Interno. I diversi ordini di stabilimenti prevedevano altrettanti organici del personale amministrativo e di custodia. Le Carceri giudiziarie dipendevano dal ministero dell'Interno, erano destinate alla custodia degli imputati, ai detenuti condannati a pene corporali durante il giudizio di appello e di cassazione, ai condannati alla pena del carcere fino a sei mesi, ai condannati a pene maggiori di sei mesi di carcere inabili, per motivi di salute, al lavoro nelle case di pena, agli arrestati per disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, per debiti, per i detenuti in transito. Le case di pena comprendevano le case di forza destinate ai condannati alla reclusione; i castelli per i condannati alla relegazione; le case di correzione per i condannati alla custodia e gli stabilimenti penali esistenti nelle Province Toscane. Alle case di forza erano destinate le donne condannate ai lavori forzati. Il regolamento adottava il sistema della separazione notturna e del lavoro obbligatorio in comune diurno con l'imposizione continua del silenzio assoluto. La pena della relegazione era destinata ai condannati per i crimini contro la sicurezza interna o esterna dello Stato; le case penali di custodia erano destinate ai giovani. 1861 nasce la Direzione generale delle carceri Nel 1861, con Regio Decreto del 9 ottobre n. 255, fu istituita la Direzione generale delle carceri dipendente dal Ministero dell'Interno, in sostituzione della Divisione dell'Ispettorato generale, creata nel 1849 dal Regno Sardo, al cui vertice era stato posto un ispettore generale e si giunse al primo riordino del relativo personale Primo direttore generale delle carceri del Regno d'Italia fu nominato, nel 1861, l'avvocato Giuseppe Boschi, già ispettore generale, che vi rimase in carica fino al 1870. Il decreto 17 novembre 1869 sostituì le precedenti divisioni intitolate alle carceri giudiziarie, alle case penali e ai bagni penali con divisioni organizzate secondo la materia trattata: VII - personale, VIII - servizio economico e manifatture, IX - fabbricati, trasporti e affari diversi. Un ufficio di gabinetto venne appositamente creato per la trattazione degli affari riservati. Il R.D. 10 marzo 1871 distingueva il personale amministrativo secondo i tre ordini di stabilimenti carcerari di provenienza. Il R.D. 8 gennaio 1872 incorporava il personale proveniente dalle carceri pontificie nell'amministrazione generale delle carceri. 1873: nasce il Corpo delle Guardie carcerarie Il riordino e l'unificazione del personale di custodia si ebbe con la legge 23 giugno 1873, n. 1404 (serie 2) "Riordinamento del Personale di Custodia delle Carceri e dei Luoghi di Pena", che emanò il Regolamento 27 luglio 1873 "pel corpo delle guardie carcerarie". Il regolamento stabiliva le nuove qualifiche di capoguardia, sottocapo e guardia e introduceva la denominazione di guardia carceraria in luogo di guardiano. Il corpo delle guardie carcerarie era organizzato militarmente. Per la prima volta il governo affrontava le problematiche del personale di custodia delle carceri estrapolando la materia che precedentemente era stata affrontata unitamente ai regolamenti generali delle carceri giudiziarie e case di pena del Regno. L'avere attribuito lo status militare al corpo di custodia comportava che per gli appartenenti ad essi venissero sottoposti al codice militare in caso di infrazioni quali diserzione e insubordinazione. La prima scuola delle Guardie carcerarie L'esigenza di istituire la scuola per gli allievi guardie fu posta dal regolamento del personale del 1873, che riorganizzava il personale di custodia richiedendo specifici requisiti e assegnando precise competenze. Il regolamento istitutivo della scuola fu emanato con R. D. n. 1510 (serie 2) 27 luglio 1873. La scuola per gli allievi guardie trovò ospitalità nei locali dell'ex monastero di Regina Coeli, sito in via della Lungara e fu inaugurata il 15 luglio 1875. La finalità principale della scuola era quella di formare guardie istruite, intelligenti, attive, bene aitanti nella persona, conscie dei loro doveri e dell'obbligo che hanno verso la Società di cooperare all'emendamento del condannato. La scuola poteva ospitare centocinquanta allievi, che venivano divisi in tre sezioni, ognuna delle quali era composta da squadre di dieci o quindici uomini. A capo delle sezioni erano posti i sottocapi e a capo delle squadre gli appuntati. Le scuole per l'istruzione teorico-pratica delle guardie carcerarie in prova (in esperimento nel testo originale) furono istituite, laddove era possibile, in località sedi di carceri giudiziarie. La direzione delle scuole era affidata a funzionari dell'Amministrazione penitenziaria. La durata del corso era di sei mesi, anche se le guardie potevano essere dichiarate idonee prima della fine del corso. | |
| Da: Polizia P. | 10/01/2013 20:14:07 |
| e origini: dal 1817 al 1873 dalle "Famiglie di Giustizia" al Corpo delle Guardie carcerarie Regie patenti del 1817: nascono le Famiglie di Giustizia Con la caduta dell'Impero Napoleonico e l'abolizione dei codici francesi del 1791 e del 1810, il Regno Sardo avviò la riforma delle leggi in materia penale. Sul versante carcerario, la prima riforma si ebbe con le Regie Patenti del 1817 che approvarono il "Regolamento della Famiglia di Giustizia modificato", atto di nascita dei custodi delle carceri che, nel Regno d'Italia, assumeranno la denominazione di guardiani. Le carceri furono divise in sette classi, stabilite in base al numero dei custodi destinati a prestarvi servizio. A capo di ogni "Famiglia di Giustizia" era posto un ispettore che aveva il compito di controllare l'operato dei custodi e di visitare le carceri più volte durante la settimana "senza prefissione di giorno". La Riforma del 1839 Salito al trono Carlo Alberto (1831-1849), tra i primi atti di riforma il nuovo sovrano abolì la tortura della ruota e la confisca dei beni del reo a favore dello Stato, mitigò il supplizio della pena di morte e, accogliendo i suggerimenti illuminati di alcuni consiglieri, abolì i tormenti accessori alla pena del carcere. Nel 1839 fu pubblicato il codice penale che stabiliva una gradazione di pene e apriva la strada alla riforma carceraria. Le Regie Patenti del 9 febbraio 1839 introdussero l'agognata riforma delle carceri, stanziando due milioni di lire per la costruzione di nuove carceri centrali e la somma di due milioni per la costruzione e l'adattamento delle carceri centrali, in maniera tale da rendere possibile il lavoro in comune e la segregazione di notte. L'emanazione del Regolamento aprirà la strada a numerosi provvedimenti che avevano l'obiettivo, condiviso da importanti giuristi e filantropi, della rigenerazione morale dei condannati da cui sarebbe derivato anche un vantaggio per la società . 1860-1871: I regolamenti carcerari dopo l'Unita' d'Italia Con l'estensione del codice penale sardo del 1859 a tutte le province italiane, il Governo nell'arco di due anni emanò i nuovi regolamenti delle carceri. Tra il 1860 e il 1862 vennero emanati ben cinque regolamenti relativi alle diverse tipologie di stabilimenti carcerari, che vennero così classificati: carceri giudiziarie del Regno (R.D. 27 gennaio 1861, n.4681) - case penali (13 gennaio 1862, n. 413) dipendenti dal ministero dell'Interno - case di relegazione (28 agosto 1862, n. 813) - case di custodia (27 novembre 1862, n. 1018). Con il trasferimento della capitale da Torino a Firenze, fu emanato il R.D. 29 novembre 1866 che sancì il passaggio dei Bagni penali dal Ministero della Marina al Ministero dell'Interno, a partire dal 1ï�¿ï¿�ï¿��° gennaio 1866, destinandovi i condannati ai lavori forzati. Il personale in servizio presso questi stabilimenti passò dall'Amministrazione centrale del ministero della Marina a quello dell'Interno. I diversi ordini di stabilimenti prevedevano altrettanti organici del personale amministrativo e di custodia. Le Carceri giudiziarie dipendevano dal ministero dell'Interno, erano destinate alla custodia degli imputati, ai detenuti condannati a pene corporali durante il giudizio di appello e di cassazione, ai condannati alla pena del carcere fino a sei mesi, ai condannati a pene maggiori di sei mesi di carcere inabili, per motivi di salute, al lavoro nelle case di pena, agli arrestati per disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, per debiti, per i detenuti in transito. Le case di pena comprendevano le case di forza destinate ai condannati alla reclusione; i castelli per i condannati alla relegazione; le case di correzione per i condannati alla custodia e gli stabilimenti penali esistenti nelle Province Toscane. Alle case di forza erano destinate le donne condannate ai lavori forzati. Il regolamento adottava il sistema della separazione notturna e del lavoro obbligatorio in comune diurno con l'imposizione continua del silenzio assoluto. La pena della relegazione era destinata ai condannati per i crimini contro la sicurezza interna o esterna dello Stato; le case penali di custodia erano destinate ai giovani. 1861 nasce la Direzione generale delle carceri Nel 1861, con Regio Decreto del 9 ottobre n. 255, fu istituita la Direzione generale delle carceri dipendente dal Ministero dell'Interno, in sostituzione della Divisione dell'Ispettorato generale, creata nel 1849 dal Regno Sardo, al cui vertice era stato posto un ispettore generale e si giunse al primo riordino del relativo personale Primo direttore generale delle carceri del Regno d'Italia fu nominato, nel 1861, l'avvocato Giuseppe Boschi, già ispettore generale, che vi rimase in carica fino al 1870. Il decreto 17 novembre 1869 sostituì le precedenti divisioni intitolate alle carceri giudiziarie, alle case penali e ai bagni penali con divisioni organizzate secondo la materia trattata: VII - personale, VIII - servizio economico e manifatture, IX - fabbricati, trasporti e affari diversi. Un ufficio di gabinetto venne appositamente creato per la trattazione degli affari riservati. Il R.D. 10 marzo 1871 distingueva il personale amministrativo secondo i tre ordini di stabilimenti carcerari di provenienza. Il R.D. 8 gennaio 1872 incorporava il personale proveniente dalle carceri pontificie nell'amministrazione generale delle carceri. 1873: nasce il Corpo delle Guardie carcerarie Il riordino e l'unificazione del personale di custodia si ebbe con la legge 23 giugno 1873, n. 1404 (serie 2) "Riordinamento del Personale di Custodia delle Carceri e dei Luoghi di Pena", che emanò il Regolamento 27 luglio 1873 "pel corpo delle guardie carcerarie". Il regolamento stabiliva le nuove qualifiche di capoguardia, sottocapo e guardia e introduceva la denominazione di guardia carceraria in luogo di guardiano. Il corpo delle guardie carcerarie era organizzato militarmente. Per la prima volta il governo affrontava le problematiche del personale di custodia delle carceri estrapolando la materia che precedentemente era stata affrontata unitamente ai regolamenti generali delle carceri giudiziarie e case di pena del Regno. L'avere attribuito lo status militare al corpo di custodia comportava che per gli appartenenti ad essi venissero sottoposti al codice militare in caso di infrazioni quali diserzione e insubordinazione. La prima scuola delle Guardie carcerarie L'esigenza di istituire la scuola per gli allievi guardie fu posta dal regolamento del personale del 1873, che riorganizzava il personale di custodia richiedendo specifici requisiti e assegnando precise competenze. Il regolamento istitutivo della scuola fu emanato con R. D. n. 1510 (serie 2) 27 luglio 1873. La scuola per gli allievi guardie trovò ospitalità nei locali dell'ex monastero di Regina Coeli, sito in via della Lungara e fu inaugurata il 15 luglio 1875. La finalità principale della scuola era quella di formare guardie istruite, intelligenti, attive, bene aitanti nella persona, conscie dei loro doveri e dell'obbligo che hanno verso la Società di cooperare all'emendamento del condannato. La scuola poteva ospitare centocinquanta allievi, che venivano divisi in tre sezioni, ognuna delle quali era composta da squadre di dieci o quindici uomini. A capo delle sezioni erano posti i sottocapi e a capo delle squadre gli appuntati. Le scuole per l'istruzione teorico-pratica delle guardie carcerarie in prova (in esperimento nel testo originale) furono istituite, laddove era possibile, in località sedi di carceri giudiziarie. La direzione delle scuole era affidata a funzionari dell'Amministrazione penitenziaria. La durata del corso era di sei mesi, anche se le guardie potevano essere dichiarate idonee prima della fine del corso. | |
| Da: Polizia P. | 10/01/2013 20:14:14 |
| e origini: dal 1817 al 1873 dalle "Famiglie di Giustizia" al Corpo delle Guardie carcerarie Regie patenti del 1817: nascono le Famiglie di Giustizia Con la caduta dell'Impero Napoleonico e l'abolizione dei codici francesi del 1791 e del 1810, il Regno Sardo avviò la riforma delle leggi in materia penale. Sul versante carcerario, la prima riforma si ebbe con le Regie Patenti del 1817 che approvarono il "Regolamento della Famiglia di Giustizia modificato", atto di nascita dei custodi delle carceri che, nel Regno d'Italia, assumeranno la denominazione di guardiani. Le carceri furono divise in sette classi, stabilite in base al numero dei custodi destinati a prestarvi servizio. A capo di ogni "Famiglia di Giustizia" era posto un ispettore che aveva il compito di controllare l'operato dei custodi e di visitare le carceri più volte durante la settimana "senza prefissione di giorno". La Riforma del 1839 Salito al trono Carlo Alberto (1831-1849), tra i primi atti di riforma il nuovo sovrano abolì la tortura della ruota e la confisca dei beni del reo a favore dello Stato, mitigò il supplizio della pena di morte e, accogliendo i suggerimenti illuminati di alcuni consiglieri, abolì i tormenti accessori alla pena del carcere. Nel 1839 fu pubblicato il codice penale che stabiliva una gradazione di pene e apriva la strada alla riforma carceraria. Le Regie Patenti del 9 febbraio 1839 introdussero l'agognata riforma delle carceri, stanziando due milioni di lire per la costruzione di nuove carceri centrali e la somma di due milioni per la costruzione e l'adattamento delle carceri centrali, in maniera tale da rendere possibile il lavoro in comune e la segregazione di notte. L'emanazione del Regolamento aprirà la strada a numerosi provvedimenti che avevano l'obiettivo, condiviso da importanti giuristi e filantropi, della rigenerazione morale dei condannati da cui sarebbe derivato anche un vantaggio per la società . 1860-1871: I regolamenti carcerari dopo l'Unita' d'Italia Con l'estensione del codice penale sardo del 1859 a tutte le province italiane, il Governo nell'arco di due anni emanò i nuovi regolamenti delle carceri. Tra il 1860 e il 1862 vennero emanati ben cinque regolamenti relativi alle diverse tipologie di stabilimenti carcerari, che vennero così classificati: carceri giudiziarie del Regno (R.D. 27 gennaio 1861, n.4681) - case penali (13 gennaio 1862, n. 413) dipendenti dal ministero dell'Interno - case di relegazione (28 agosto 1862, n. 813) - case di custodia (27 novembre 1862, n. 1018). Con il trasferimento della capitale da Torino a Firenze, fu emanato il R.D. 29 novembre 1866 che sancì il passaggio dei Bagni penali dal Ministero della Marina al Ministero dell'Interno, a partire dal 1ï�¿ï¿�ï¿��° gennaio 1866, destinandovi i condannati ai lavori forzati. Il personale in servizio presso questi stabilimenti passò dall'Amministrazione centrale del ministero della Marina a quello dell'Interno. I diversi ordini di stabilimenti prevedevano altrettanti organici del personale amministrativo e di custodia. Le Carceri giudiziarie dipendevano dal ministero dell'Interno, erano destinate alla custodia degli imputati, ai detenuti condannati a pene corporali durante il giudizio di appello e di cassazione, ai condannati alla pena del carcere fino a sei mesi, ai condannati a pene maggiori di sei mesi di carcere inabili, per motivi di salute, al lavoro nelle case di pena, agli arrestati per disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, per debiti, per i detenuti in transito. Le case di pena comprendevano le case di forza destinate ai condannati alla reclusione; i castelli per i condannati alla relegazione; le case di correzione per i condannati alla custodia e gli stabilimenti penali esistenti nelle Province Toscane. Alle case di forza erano destinate le donne condannate ai lavori forzati. Il regolamento adottava il sistema della separazione notturna e del lavoro obbligatorio in comune diurno con l'imposizione continua del silenzio assoluto. La pena della relegazione era destinata ai condannati per i crimini contro la sicurezza interna o esterna dello Stato; le case penali di custodia erano destinate ai giovani. 1861 nasce la Direzione generale delle carceri Nel 1861, con Regio Decreto del 9 ottobre n. 255, fu istituita la Direzione generale delle carceri dipendente dal Ministero dell'Interno, in sostituzione della Divisione dell'Ispettorato generale, creata nel 1849 dal Regno Sardo, al cui vertice era stato posto un ispettore generale e si giunse al primo riordino del relativo personale Primo direttore generale delle carceri del Regno d'Italia fu nominato, nel 1861, l'avvocato Giuseppe Boschi, già ispettore generale, che vi rimase in carica fino al 1870. Il decreto 17 novembre 1869 sostituì le precedenti divisioni intitolate alle carceri giudiziarie, alle case penali e ai bagni penali con divisioni organizzate secondo la materia trattata: VII - personale, VIII - servizio economico e manifatture, IX - fabbricati, trasporti e affari diversi. Un ufficio di gabinetto venne appositamente creato per la trattazione degli affari riservati. Il R.D. 10 marzo 1871 distingueva il personale amministrativo secondo i tre ordini di stabilimenti carcerari di provenienza. Il R.D. 8 gennaio 1872 incorporava il personale proveniente dalle carceri pontificie nell'amministrazione generale delle carceri. 1873: nasce il Corpo delle Guardie carcerarie Il riordino e l'unificazione del personale di custodia si ebbe con la legge 23 giugno 1873, n. 1404 (serie 2) "Riordinamento del Personale di Custodia delle Carceri e dei Luoghi di Pena", che emanò il Regolamento 27 luglio 1873 "pel corpo delle guardie carcerarie". Il regolamento stabiliva le nuove qualifiche di capoguardia, sottocapo e guardia e introduceva la denominazione di guardia carceraria in luogo di guardiano. Il corpo delle guardie carcerarie era organizzato militarmente. Per la prima volta il governo affrontava le problematiche del personale di custodia delle carceri estrapolando la materia che precedentemente era stata affrontata unitamente ai regolamenti generali delle carceri giudiziarie e case di pena del Regno. L'avere attribuito lo status militare al corpo di custodia comportava che per gli appartenenti ad essi venissero sottoposti al codice militare in caso di infrazioni quali diserzione e insubordinazione. La prima scuola delle Guardie carcerarie L'esigenza di istituire la scuola per gli allievi guardie fu posta dal regolamento del personale del 1873, che riorganizzava il personale di custodia richiedendo specifici requisiti e assegnando precise competenze. Il regolamento istitutivo della scuola fu emanato con R. D. n. 1510 (serie 2) 27 luglio 1873. La scuola per gli allievi guardie trovò ospitalità nei locali dell'ex monastero di Regina Coeli, sito in via della Lungara e fu inaugurata il 15 luglio 1875. La finalità principale della scuola era quella di formare guardie istruite, intelligenti, attive, bene aitanti nella persona, conscie dei loro doveri e dell'obbligo che hanno verso la Società di cooperare all'emendamento del condannato. La scuola poteva ospitare centocinquanta allievi, che venivano divisi in tre sezioni, ognuna delle quali era composta da squadre di dieci o quindici uomini. A capo delle sezioni erano posti i sottocapi e a capo delle squadre gli appuntati. Le scuole per l'istruzione teorico-pratica delle guardie carcerarie in prova (in esperimento nel testo originale) furono istituite, laddove era possibile, in località sedi di carceri giudiziarie. La direzione delle scuole era affidata a funzionari dell'Amministrazione penitenziaria. La durata del corso era di sei mesi, anche se le guardie potevano essere dichiarate idonee prima della fine del corso. | |
| Da: Polizia P. | 10/01/2013 20:14:20 |
| e origini: dal 1817 al 1873 dalle "Famiglie di Giustizia" al Corpo delle Guardie carcerarie Regie patenti del 1817: nascono le Famiglie di Giustizia Con la caduta dell'Impero Napoleonico e l'abolizione dei codici francesi del 1791 e del 1810, il Regno Sardo avviò la riforma delle leggi in materia penale. Sul versante carcerario, la prima riforma si ebbe con le Regie Patenti del 1817 che approvarono il "Regolamento della Famiglia di Giustizia modificato", atto di nascita dei custodi delle carceri che, nel Regno d'Italia, assumeranno la denominazione di guardiani. Le carceri furono divise in sette classi, stabilite in base al numero dei custodi destinati a prestarvi servizio. A capo di ogni "Famiglia di Giustizia" era posto un ispettore che aveva il compito di controllare l'operato dei custodi e di visitare le carceri più volte durante la settimana "senza prefissione di giorno". La Riforma del 1839 Salito al trono Carlo Alberto (1831-1849), tra i primi atti di riforma il nuovo sovrano abolì la tortura della ruota e la confisca dei beni del reo a favore dello Stato, mitigò il supplizio della pena di morte e, accogliendo i suggerimenti illuminati di alcuni consiglieri, abolì i tormenti accessori alla pena del carcere. Nel 1839 fu pubblicato il codice penale che stabiliva una gradazione di pene e apriva la strada alla riforma carceraria. Le Regie Patenti del 9 febbraio 1839 introdussero l'agognata riforma delle carceri, stanziando due milioni di lire per la costruzione di nuove carceri centrali e la somma di due milioni per la costruzione e l'adattamento delle carceri centrali, in maniera tale da rendere possibile il lavoro in comune e la segregazione di notte. L'emanazione del Regolamento aprirà la strada a numerosi provvedimenti che avevano l'obiettivo, condiviso da importanti giuristi e filantropi, della rigenerazione morale dei condannati da cui sarebbe derivato anche un vantaggio per la società . 1860-1871: I regolamenti carcerari dopo l'Unita' d'Italia Con l'estensione del codice penale sardo del 1859 a tutte le province italiane, il Governo nell'arco di due anni emanò i nuovi regolamenti delle carceri. Tra il 1860 e il 1862 vennero emanati ben cinque regolamenti relativi alle diverse tipologie di stabilimenti carcerari, che vennero così classificati: carceri giudiziarie del Regno (R.D. 27 gennaio 1861, n.4681) - case penali (13 gennaio 1862, n. 413) dipendenti dal ministero dell'Interno - case di relegazione (28 agosto 1862, n. 813) - case di custodia (27 novembre 1862, n. 1018). Con il trasferimento della capitale da Torino a Firenze, fu emanato il R.D. 29 novembre 1866 che sancì il passaggio dei Bagni penali dal Ministero della Marina al Ministero dell'Interno, a partire dal 1ï�¿ï¿�ï¿��° gennaio 1866, destinandovi i condannati ai lavori forzati. Il personale in servizio presso questi stabilimenti passò dall'Amministrazione centrale del ministero della Marina a quello dell'Interno. I diversi ordini di stabilimenti prevedevano altrettanti organici del personale amministrativo e di custodia. Le Carceri giudiziarie dipendevano dal ministero dell'Interno, erano destinate alla custodia degli imputati, ai detenuti condannati a pene corporali durante il giudizio di appello e di cassazione, ai condannati alla pena del carcere fino a sei mesi, ai condannati a pene maggiori di sei mesi di carcere inabili, per motivi di salute, al lavoro nelle case di pena, agli arrestati per disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, per debiti, per i detenuti in transito. Le case di pena comprendevano le case di forza destinate ai condannati alla reclusione; i castelli per i condannati alla relegazione; le case di correzione per i condannati alla custodia e gli stabilimenti penali esistenti nelle Province Toscane. Alle case di forza erano destinate le donne condannate ai lavori forzati. Il regolamento adottava il sistema della separazione notturna e del lavoro obbligatorio in comune diurno con l'imposizione continua del silenzio assoluto. La pena della relegazione era destinata ai condannati per i crimini contro la sicurezza interna o esterna dello Stato; le case penali di custodia erano destinate ai giovani. 1861 nasce la Direzione generale delle carceri Nel 1861, con Regio Decreto del 9 ottobre n. 255, fu istituita la Direzione generale delle carceri dipendente dal Ministero dell'Interno, in sostituzione della Divisione dell'Ispettorato generale, creata nel 1849 dal Regno Sardo, al cui vertice era stato posto un ispettore generale e si giunse al primo riordino del relativo personale Primo direttore generale delle carceri del Regno d'Italia fu nominato, nel 1861, l'avvocato Giuseppe Boschi, già ispettore generale, che vi rimase in carica fino al 1870. Il decreto 17 novembre 1869 sostituì le precedenti divisioni intitolate alle carceri giudiziarie, alle case penali e ai bagni penali con divisioni organizzate secondo la materia trattata: VII - personale, VIII - servizio economico e manifatture, IX - fabbricati, trasporti e affari diversi. Un ufficio di gabinetto venne appositamente creato per la trattazione degli affari riservati. Il R.D. 10 marzo 1871 distingueva il personale amministrativo secondo i tre ordini di stabilimenti carcerari di provenienza. Il R.D. 8 gennaio 1872 incorporava il personale proveniente dalle carceri pontificie nell'amministrazione generale delle carceri. 1873: nasce il Corpo delle Guardie carcerarie Il riordino e l'unificazione del personale di custodia si ebbe con la legge 23 giugno 1873, n. 1404 (serie 2) "Riordinamento del Personale di Custodia delle Carceri e dei Luoghi di Pena", che emanò il Regolamento 27 luglio 1873 "pel corpo delle guardie carcerarie". Il regolamento stabiliva le nuove qualifiche di capoguardia, sottocapo e guardia e introduceva la denominazione di guardia carceraria in luogo di guardiano. Il corpo delle guardie carcerarie era organizzato militarmente. Per la prima volta il governo affrontava le problematiche del personale di custodia delle carceri estrapolando la materia che precedentemente era stata affrontata unitamente ai regolamenti generali delle carceri giudiziarie e case di pena del Regno. L'avere attribuito lo status militare al corpo di custodia comportava che per gli appartenenti ad essi venissero sottoposti al codice militare in caso di infrazioni quali diserzione e insubordinazione. La prima scuola delle Guardie carcerarie L'esigenza di istituire la scuola per gli allievi guardie fu posta dal regolamento del personale del 1873, che riorganizzava il personale di custodia richiedendo specifici requisiti e assegnando precise competenze. Il regolamento istitutivo della scuola fu emanato con R. D. n. 1510 (serie 2) 27 luglio 1873. La scuola per gli allievi guardie trovò ospitalità nei locali dell'ex monastero di Regina Coeli, sito in via della Lungara e fu inaugurata il 15 luglio 1875. La finalità principale della scuola era quella di formare guardie istruite, intelligenti, attive, bene aitanti nella persona, conscie dei loro doveri e dell'obbligo che hanno verso la Società di cooperare all'emendamento del condannato. La scuola poteva ospitare centocinquanta allievi, che venivano divisi in tre sezioni, ognuna delle quali era composta da squadre di dieci o quindici uomini. A capo delle sezioni erano posti i sottocapi e a capo delle squadre gli appuntati. Le scuole per l'istruzione teorico-pratica delle guardie carcerarie in prova (in esperimento nel testo originale) furono istituite, laddove era possibile, in località sedi di carceri giudiziarie. La direzione delle scuole era affidata a funzionari dell'Amministrazione penitenziaria. La durata del corso era di sei mesi, anche se le guardie potevano essere dichiarate idonee prima della fine del corso. | |
| Da: Polizia P. | 10/01/2013 20:14:26 |
| e origini: dal 1817 al 1873 dalle "Famiglie di Giustizia" al Corpo delle Guardie carcerarie Regie patenti del 1817: nascono le Famiglie di Giustizia Con la caduta dell'Impero Napoleonico e l'abolizione dei codici francesi del 1791 e del 1810, il Regno Sardo avviò la riforma delle leggi in materia penale. Sul versante carcerario, la prima riforma si ebbe con le Regie Patenti del 1817 che approvarono il "Regolamento della Famiglia di Giustizia modificato", atto di nascita dei custodi delle carceri che, nel Regno d'Italia, assumeranno la denominazione di guardiani. Le carceri furono divise in sette classi, stabilite in base al numero dei custodi destinati a prestarvi servizio. A capo di ogni "Famiglia di Giustizia" era posto un ispettore che aveva il compito di controllare l'operato dei custodi e di visitare le carceri più volte durante la settimana "senza prefissione di giorno". La Riforma del 1839 Salito al trono Carlo Alberto (1831-1849), tra i primi atti di riforma il nuovo sovrano abolì la tortura della ruota e la confisca dei beni del reo a favore dello Stato, mitigò il supplizio della pena di morte e, accogliendo i suggerimenti illuminati di alcuni consiglieri, abolì i tormenti accessori alla pena del carcere. Nel 1839 fu pubblicato il codice penale che stabiliva una gradazione di pene e apriva la strada alla riforma carceraria. Le Regie Patenti del 9 febbraio 1839 introdussero l'agognata riforma delle carceri, stanziando due milioni di lire per la costruzione di nuove carceri centrali e la somma di due milioni per la costruzione e l'adattamento delle carceri centrali, in maniera tale da rendere possibile il lavoro in comune e la segregazione di notte. L'emanazione del Regolamento aprirà la strada a numerosi provvedimenti che avevano l'obiettivo, condiviso da importanti giuristi e filantropi, della rigenerazione morale dei condannati da cui sarebbe derivato anche un vantaggio per la società . 1860-1871: I regolamenti carcerari dopo l'Unita' d'Italia Con l'estensione del codice penale sardo del 1859 a tutte le province italiane, il Governo nell'arco di due anni emanò i nuovi regolamenti delle carceri. Tra il 1860 e il 1862 vennero emanati ben cinque regolamenti relativi alle diverse tipologie di stabilimenti carcerari, che vennero così classificati: carceri giudiziarie del Regno (R.D. 27 gennaio 1861, n.4681) - case penali (13 gennaio 1862, n. 413) dipendenti dal ministero dell'Interno - case di relegazione (28 agosto 1862, n. 813) - case di custodia (27 novembre 1862, n. 1018). Con il trasferimento della capitale da Torino a Firenze, fu emanato il R.D. 29 novembre 1866 che sancì il passaggio dei Bagni penali dal Ministero della Marina al Ministero dell'Interno, a partire dal 1ï�¿ï¿�ï¿��° gennaio 1866, destinandovi i condannati ai lavori forzati. Il personale in servizio presso questi stabilimenti passò dall'Amministrazione centrale del ministero della Marina a quello dell'Interno. I diversi ordini di stabilimenti prevedevano altrettanti organici del personale amministrativo e di custodia. Le Carceri giudiziarie dipendevano dal ministero dell'Interno, erano destinate alla custodia degli imputati, ai detenuti condannati a pene corporali durante il giudizio di appello e di cassazione, ai condannati alla pena del carcere fino a sei mesi, ai condannati a pene maggiori di sei mesi di carcere inabili, per motivi di salute, al lavoro nelle case di pena, agli arrestati per disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, per debiti, per i detenuti in transito. Le case di pena comprendevano le case di forza destinate ai condannati alla reclusione; i castelli per i condannati alla relegazione; le case di correzione per i condannati alla custodia e gli stabilimenti penali esistenti nelle Province Toscane. Alle case di forza erano destinate le donne condannate ai lavori forzati. Il regolamento adottava il sistema della separazione notturna e del lavoro obbligatorio in comune diurno con l'imposizione continua del silenzio assoluto. La pena della relegazione era destinata ai condannati per i crimini contro la sicurezza interna o esterna dello Stato; le case penali di custodia erano destinate ai giovani. 1861 nasce la Direzione generale delle carceri Nel 1861, con Regio Decreto del 9 ottobre n. 255, fu istituita la Direzione generale delle carceri dipendente dal Ministero dell'Interno, in sostituzione della Divisione dell'Ispettorato generale, creata nel 1849 dal Regno Sardo, al cui vertice era stato posto un ispettore generale e si giunse al primo riordino del relativo personale Primo direttore generale delle carceri del Regno d'Italia fu nominato, nel 1861, l'avvocato Giuseppe Boschi, già ispettore generale, che vi rimase in carica fino al 1870. Il decreto 17 novembre 1869 sostituì le precedenti divisioni intitolate alle carceri giudiziarie, alle case penali e ai bagni penali con divisioni organizzate secondo la materia trattata: VII - personale, VIII - servizio economico e manifatture, IX - fabbricati, trasporti e affari diversi. Un ufficio di gabinetto venne appositamente creato per la trattazione degli affari riservati. Il R.D. 10 marzo 1871 distingueva il personale amministrativo secondo i tre ordini di stabilimenti carcerari di provenienza. Il R.D. 8 gennaio 1872 incorporava il personale proveniente dalle carceri pontificie nell'amministrazione generale delle carceri. 1873: nasce il Corpo delle Guardie carcerarie Il riordino e l'unificazione del personale di custodia si ebbe con la legge 23 giugno 1873, n. 1404 (serie 2) "Riordinamento del Personale di Custodia delle Carceri e dei Luoghi di Pena", che emanò il Regolamento 27 luglio 1873 "pel corpo delle guardie carcerarie". Il regolamento stabiliva le nuove qualifiche di capoguardia, sottocapo e guardia e introduceva la denominazione di guardia carceraria in luogo di guardiano. Il corpo delle guardie carcerarie era organizzato militarmente. Per la prima volta il governo affrontava le problematiche del personale di custodia delle carceri estrapolando la materia che precedentemente era stata affrontata unitamente ai regolamenti generali delle carceri giudiziarie e case di pena del Regno. L'avere attribuito lo status militare al corpo di custodia comportava che per gli appartenenti ad essi venissero sottoposti al codice militare in caso di infrazioni quali diserzione e insubordinazione. La prima scuola delle Guardie carcerarie L'esigenza di istituire la scuola per gli allievi guardie fu posta dal regolamento del personale del 1873, che riorganizzava il personale di custodia richiedendo specifici requisiti e assegnando precise competenze. Il regolamento istitutivo della scuola fu emanato con R. D. n. 1510 (serie 2) 27 luglio 1873. La scuola per gli allievi guardie trovò ospitalità nei locali dell'ex monastero di Regina Coeli, sito in via della Lungara e fu inaugurata il 15 luglio 1875. La finalità principale della scuola era quella di formare guardie istruite, intelligenti, attive, bene aitanti nella persona, conscie dei loro doveri e dell'obbligo che hanno verso la Società di cooperare all'emendamento del condannato. La scuola poteva ospitare centocinquanta allievi, che venivano divisi in tre sezioni, ognuna delle quali era composta da squadre di dieci o quindici uomini. A capo delle sezioni erano posti i sottocapi e a capo delle squadre gli appuntati. Le scuole per l'istruzione teorico-pratica delle guardie carcerarie in prova (in esperimento nel testo originale) furono istituite, laddove era possibile, in località sedi di carceri giudiziarie. La direzione delle scuole era affidata a funzionari dell'Amministrazione penitenziaria. La durata del corso era di sei mesi, anche se le guardie potevano essere dichiarate idonee prima della fine del corso. | |
| Da: Polizia P. | 10/01/2013 20:14:33 |
| e origini: dal 1817 al 1873 dalle "Famiglie di Giustizia" al Corpo delle Guardie carcerarie Regie patenti del 1817: nascono le Famiglie di Giustizia Con la caduta dell'Impero Napoleonico e l'abolizione dei codici francesi del 1791 e del 1810, il Regno Sardo avviò la riforma delle leggi in materia penale. Sul versante carcerario, la prima riforma si ebbe con le Regie Patenti del 1817 che approvarono il "Regolamento della Famiglia di Giustizia modificato", atto di nascita dei custodi delle carceri che, nel Regno d'Italia, assumeranno la denominazione di guardiani. Le carceri furono divise in sette classi, stabilite in base al numero dei custodi destinati a prestarvi servizio. A capo di ogni "Famiglia di Giustizia" era posto un ispettore che aveva il compito di controllare l'operato dei custodi e di visitare le carceri più volte durante la settimana "senza prefissione di giorno". La Riforma del 1839 Salito al trono Carlo Alberto (1831-1849), tra i primi atti di riforma il nuovo sovrano abolì la tortura della ruota e la confisca dei beni del reo a favore dello Stato, mitigò il supplizio della pena di morte e, accogliendo i suggerimenti illuminati di alcuni consiglieri, abolì i tormenti accessori alla pena del carcere. Nel 1839 fu pubblicato il codice penale che stabiliva una gradazione di pene e apriva la strada alla riforma carceraria. Le Regie Patenti del 9 febbraio 1839 introdussero l'agognata riforma delle carceri, stanziando due milioni di lire per la costruzione di nuove carceri centrali e la somma di due milioni per la costruzione e l'adattamento delle carceri centrali, in maniera tale da rendere possibile il lavoro in comune e la segregazione di notte. L'emanazione del Regolamento aprirà la strada a numerosi provvedimenti che avevano l'obiettivo, condiviso da importanti giuristi e filantropi, della rigenerazione morale dei condannati da cui sarebbe derivato anche un vantaggio per la società . 1860-1871: I regolamenti carcerari dopo l'Unita' d'Italia Con l'estensione del codice penale sardo del 1859 a tutte le province italiane, il Governo nell'arco di due anni emanò i nuovi regolamenti delle carceri. Tra il 1860 e il 1862 vennero emanati ben cinque regolamenti relativi alle diverse tipologie di stabilimenti carcerari, che vennero così classificati: carceri giudiziarie del Regno (R.D. 27 gennaio 1861, n.4681) - case penali (13 gennaio 1862, n. 413) dipendenti dal ministero dell'Interno - case di relegazione (28 agosto 1862, n. 813) - case di custodia (27 novembre 1862, n. 1018). Con il trasferimento della capitale da Torino a Firenze, fu emanato il R.D. 29 novembre 1866 che sancì il passaggio dei Bagni penali dal Ministero della Marina al Ministero dell'Interno, a partire dal 1ï�¿ï¿�ï¿��° gennaio 1866, destinandovi i condannati ai lavori forzati. Il personale in servizio presso questi stabilimenti passò dall'Amministrazione centrale del ministero della Marina a quello dell'Interno. I diversi ordini di stabilimenti prevedevano altrettanti organici del personale amministrativo e di custodia. Le Carceri giudiziarie dipendevano dal ministero dell'Interno, erano destinate alla custodia degli imputati, ai detenuti condannati a pene corporali durante il giudizio di appello e di cassazione, ai condannati alla pena del carcere fino a sei mesi, ai condannati a pene maggiori di sei mesi di carcere inabili, per motivi di salute, al lavoro nelle case di pena, agli arrestati per disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, per debiti, per i detenuti in transito. Le case di pena comprendevano le case di forza destinate ai condannati alla reclusione; i castelli per i condannati alla relegazione; le case di correzione per i condannati alla custodia e gli stabilimenti penali esistenti nelle Province Toscane. Alle case di forza erano destinate le donne condannate ai lavori forzati. Il regolamento adottava il sistema della separazione notturna e del lavoro obbligatorio in comune diurno con l'imposizione continua del silenzio assoluto. La pena della relegazione era destinata ai condannati per i crimini contro la sicurezza interna o esterna dello Stato; le case penali di custodia erano destinate ai giovani. 1861 nasce la Direzione generale delle carceri Nel 1861, con Regio Decreto del 9 ottobre n. 255, fu istituita la Direzione generale delle carceri dipendente dal Ministero dell'Interno, in sostituzione della Divisione dell'Ispettorato generale, creata nel 1849 dal Regno Sardo, al cui vertice era stato posto un ispettore generale e si giunse al primo riordino del relativo personale Primo direttore generale delle carceri del Regno d'Italia fu nominato, nel 1861, l'avvocato Giuseppe Boschi, già ispettore generale, che vi rimase in carica fino al 1870. Il decreto 17 novembre 1869 sostituì le precedenti divisioni intitolate alle carceri giudiziarie, alle case penali e ai bagni penali con divisioni organizzate secondo la materia trattata: VII - personale, VIII - servizio economico e manifatture, IX - fabbricati, trasporti e affari diversi. Un ufficio di gabinetto venne appositamente creato per la trattazione degli affari riservati. Il R.D. 10 marzo 1871 distingueva il personale amministrativo secondo i tre ordini di stabilimenti carcerari di provenienza. Il R.D. 8 gennaio 1872 incorporava il personale proveniente dalle carceri pontificie nell'amministrazione generale delle carceri. 1873: nasce il Corpo delle Guardie carcerarie Il riordino e l'unificazione del personale di custodia si ebbe con la legge 23 giugno 1873, n. 1404 (serie 2) "Riordinamento del Personale di Custodia delle Carceri e dei Luoghi di Pena", che emanò il Regolamento 27 luglio 1873 "pel corpo delle guardie carcerarie". Il regolamento stabiliva le nuove qualifiche di capoguardia, sottocapo e guardia e introduceva la denominazione di guardia carceraria in luogo di guardiano. Il corpo delle guardie carcerarie era organizzato militarmente. Per la prima volta il governo affrontava le problematiche del personale di custodia delle carceri estrapolando la materia che precedentemente era stata affrontata unitamente ai regolamenti generali delle carceri giudiziarie e case di pena del Regno. L'avere attribuito lo status militare al corpo di custodia comportava che per gli appartenenti ad essi venissero sottoposti al codice militare in caso di infrazioni quali diserzione e insubordinazione. La prima scuola delle Guardie carcerarie L'esigenza di istituire la scuola per gli allievi guardie fu posta dal regolamento del personale del 1873, che riorganizzava il personale di custodia richiedendo specifici requisiti e assegnando precise competenze. Il regolamento istitutivo della scuola fu emanato con R. D. n. 1510 (serie 2) 27 luglio 1873. La scuola per gli allievi guardie trovò ospitalità nei locali dell'ex monastero di Regina Coeli, sito in via della Lungara e fu inaugurata il 15 luglio 1875. La finalità principale della scuola era quella di formare guardie istruite, intelligenti, attive, bene aitanti nella persona, conscie dei loro doveri e dell'obbligo che hanno verso la Società di cooperare all'emendamento del condannato. La scuola poteva ospitare centocinquanta allievi, che venivano divisi in tre sezioni, ognuna delle quali era composta da squadre di dieci o quindici uomini. A capo delle sezioni erano posti i sottocapi e a capo delle squadre gli appuntati. Le scuole per l'istruzione teorico-pratica delle guardie carcerarie in prova (in esperimento nel testo originale) furono istituite, laddove era possibile, in località sedi di carceri giudiziarie. La direzione delle scuole era affidata a funzionari dell'Amministrazione penitenziaria. La durata del corso era di sei mesi, anche se le guardie potevano essere dichiarate idonee prima della fine del corso. | |
| Da: Polizia P. | 10/01/2013 20:14:41 |
| e origini: dal 1817 al 1873 dalle "Famiglie di Giustizia" al Corpo delle Guardie carcerarie Regie patenti del 1817: nascono le Famiglie di Giustizia Con la caduta dell'Impero Napoleonico e l'abolizione dei codici francesi del 1791 e del 1810, il Regno Sardo avviò la riforma delle leggi in materia penale. Sul versante carcerario, la prima riforma si ebbe con le Regie Patenti del 1817 che approvarono il "Regolamento della Famiglia di Giustizia modificato", atto di nascita dei custodi delle carceri che, nel Regno d'Italia, assumeranno la denominazione di guardiani. Le carceri furono divise in sette classi, stabilite in base al numero dei custodi destinati a prestarvi servizio. A capo di ogni "Famiglia di Giustizia" era posto un ispettore che aveva il compito di controllare l'operato dei custodi e di visitare le carceri più volte durante la settimana "senza prefissione di giorno". La Riforma del 1839 Salito al trono Carlo Alberto (1831-1849), tra i primi atti di riforma il nuovo sovrano abolì la tortura della ruota e la confisca dei beni del reo a favore dello Stato, mitigò il supplizio della pena di morte e, accogliendo i suggerimenti illuminati di alcuni consiglieri, abolì i tormenti accessori alla pena del carcere. Nel 1839 fu pubblicato il codice penale che stabiliva una gradazione di pene e apriva la strada alla riforma carceraria. Le Regie Patenti del 9 febbraio 1839 introdussero l'agognata riforma delle carceri, stanziando due milioni di lire per la costruzione di nuove carceri centrali e la somma di due milioni per la costruzione e l'adattamento delle carceri centrali, in maniera tale da rendere possibile il lavoro in comune e la segregazione di notte. L'emanazione del Regolamento aprirà la strada a numerosi provvedimenti che avevano l'obiettivo, condiviso da importanti giuristi e filantropi, della rigenerazione morale dei condannati da cui sarebbe derivato anche un vantaggio per la società . 1860-1871: I regolamenti carcerari dopo l'Unita' d'Italia Con l'estensione del codice penale sardo del 1859 a tutte le province italiane, il Governo nell'arco di due anni emanò i nuovi regolamenti delle carceri. Tra il 1860 e il 1862 vennero emanati ben cinque regolamenti relativi alle diverse tipologie di stabilimenti carcerari, che vennero così classificati: carceri giudiziarie del Regno (R.D. 27 gennaio 1861, n.4681) - case penali (13 gennaio 1862, n. 413) dipendenti dal ministero dell'Interno - case di relegazione (28 agosto 1862, n. 813) - case di custodia (27 novembre 1862, n. 1018). Con il trasferimento della capitale da Torino a Firenze, fu emanato il R.D. 29 novembre 1866 che sancì il passaggio dei Bagni penali dal Ministero della Marina al Ministero dell'Interno, a partire dal 1ï�¿ï¿�ï¿��° gennaio 1866, destinandovi i condannati ai lavori forzati. Il personale in servizio presso questi stabilimenti passò dall'Amministrazione centrale del ministero della Marina a quello dell'Interno. I diversi ordini di stabilimenti prevedevano altrettanti organici del personale amministrativo e di custodia. Le Carceri giudiziarie dipendevano dal ministero dell'Interno, erano destinate alla custodia degli imputati, ai detenuti condannati a pene corporali durante il giudizio di appello e di cassazione, ai condannati alla pena del carcere fino a sei mesi, ai condannati a pene maggiori di sei mesi di carcere inabili, per motivi di salute, al lavoro nelle case di pena, agli arrestati per disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, per debiti, per i detenuti in transito. Le case di pena comprendevano le case di forza destinate ai condannati alla reclusione; i castelli per i condannati alla relegazione; le case di correzione per i condannati alla custodia e gli stabilimenti penali esistenti nelle Province Toscane. Alle case di forza erano destinate le donne condannate ai lavori forzati. Il regolamento adottava il sistema della separazione notturna e del lavoro obbligatorio in comune diurno con l'imposizione continua del silenzio assoluto. La pena della relegazione era destinata ai condannati per i crimini contro la sicurezza interna o esterna dello Stato; le case penali di custodia erano destinate ai giovani. 1861 nasce la Direzione generale delle carceri Nel 1861, con Regio Decreto del 9 ottobre n. 255, fu istituita la Direzione generale delle carceri dipendente dal Ministero dell'Interno, in sostituzione della Divisione dell'Ispettorato generale, creata nel 1849 dal Regno Sardo, al cui vertice era stato posto un ispettore generale e si giunse al primo riordino del relativo personale Primo direttore generale delle carceri del Regno d'Italia fu nominato, nel 1861, l'avvocato Giuseppe Boschi, già ispettore generale, che vi rimase in carica fino al 1870. Il decreto 17 novembre 1869 sostituì le precedenti divisioni intitolate alle carceri giudiziarie, alle case penali e ai bagni penali con divisioni organizzate secondo la materia trattata: VII - personale, VIII - servizio economico e manifatture, IX - fabbricati, trasporti e affari diversi. Un ufficio di gabinetto venne appositamente creato per la trattazione degli affari riservati. Il R.D. 10 marzo 1871 distingueva il personale amministrativo secondo i tre ordini di stabilimenti carcerari di provenienza. Il R.D. 8 gennaio 1872 incorporava il personale proveniente dalle carceri pontificie nell'amministrazione generale delle carceri. 1873: nasce il Corpo delle Guardie carcerarie Il riordino e l'unificazione del personale di custodia si ebbe con la legge 23 giugno 1873, n. 1404 (serie 2) "Riordinamento del Personale di Custodia delle Carceri e dei Luoghi di Pena", che emanò il Regolamento 27 luglio 1873 "pel corpo delle guardie carcerarie". Il regolamento stabiliva le nuove qualifiche di capoguardia, sottocapo e guardia e introduceva la denominazione di guardia carceraria in luogo di guardiano. Il corpo delle guardie carcerarie era organizzato militarmente. Per la prima volta il governo affrontava le problematiche del personale di custodia delle carceri estrapolando la materia che precedentemente era stata affrontata unitamente ai regolamenti generali delle carceri giudiziarie e case di pena del Regno. L'avere attribuito lo status militare al corpo di custodia comportava che per gli appartenenti ad essi venissero sottoposti al codice militare in caso di infrazioni quali diserzione e insubordinazione. La prima scuola delle Guardie carcerarie L'esigenza di istituire la scuola per gli allievi guardie fu posta dal regolamento del personale del 1873, che riorganizzava il personale di custodia richiedendo specifici requisiti e assegnando precise competenze. Il regolamento istitutivo della scuola fu emanato con R. D. n. 1510 (serie 2) 27 luglio 1873. La scuola per gli allievi guardie trovò ospitalità nei locali dell'ex monastero di Regina Coeli, sito in via della Lungara e fu inaugurata il 15 luglio 1875. La finalità principale della scuola era quella di formare guardie istruite, intelligenti, attive, bene aitanti nella persona, conscie dei loro doveri e dell'obbligo che hanno verso la Società di cooperare all'emendamento del condannato. La scuola poteva ospitare centocinquanta allievi, che venivano divisi in tre sezioni, ognuna delle quali era composta da squadre di dieci o quindici uomini. A capo delle sezioni erano posti i sottocapi e a capo delle squadre gli appuntati. Le scuole per l'istruzione teorico-pratica delle guardie carcerarie in prova (in esperimento nel testo originale) furono istituite, laddove era possibile, in località sedi di carceri giudiziarie. La direzione delle scuole era affidata a funzionari dell'Amministrazione penitenziaria. La durata del corso era di sei mesi, anche se le guardie potevano essere dichiarate idonee prima della fine del corso. | |
| Da: Polizia P. | 10/01/2013 20:14:51 |
| e origini: dal 1817 al 1873 dalle "Famiglie di Giustizia" al Corpo delle Guardie carcerarie Regie patenti del 1817: nascono le Famiglie di Giustizia Con la caduta dell'Impero Napoleonico e l'abolizione dei codici francesi del 1791 e del 1810, il Regno Sardo avviò la riforma delle leggi in materia penale. Sul versante carcerario, la prima riforma si ebbe con le Regie Patenti del 1817 che approvarono il "Regolamento della Famiglia di Giustizia modificato", atto di nascita dei custodi delle carceri che, nel Regno d'Italia, assumeranno la denominazione di guardiani. Le carceri furono divise in sette classi, stabilite in base al numero dei custodi destinati a prestarvi servizio. A capo di ogni "Famiglia di Giustizia" era posto un ispettore che aveva il compito di controllare l'operato dei custodi e di visitare le carceri più volte durante la settimana "senza prefissione di giorno". La Riforma del 1839 Salito al trono Carlo Alberto (1831-1849), tra i primi atti di riforma il nuovo sovrano abolì la tortura della ruota e la confisca dei beni del reo a favore dello Stato, mitigò il supplizio della pena di morte e, accogliendo i suggerimenti illuminati di alcuni consiglieri, abolì i tormenti accessori alla pena del carcere. Nel 1839 fu pubblicato il codice penale che stabiliva una gradazione di pene e apriva la strada alla riforma carceraria. Le Regie Patenti del 9 febbraio 1839 introdussero l'agognata riforma delle carceri, stanziando due milioni di lire per la costruzione di nuove carceri centrali e la somma di due milioni per la costruzione e l'adattamento delle carceri centrali, in maniera tale da rendere possibile il lavoro in comune e la segregazione di notte. L'emanazione del Regolamento aprirà la strada a numerosi provvedimenti che avevano l'obiettivo, condiviso da importanti giuristi e filantropi, della rigenerazione morale dei condannati da cui sarebbe derivato anche un vantaggio per la società . 1860-1871: I regolamenti carcerari dopo l'Unita' d'Italia Con l'estensione del codice penale sardo del 1859 a tutte le province italiane, il Governo nell'arco di due anni emanò i nuovi regolamenti delle carceri. Tra il 1860 e il 1862 vennero emanati ben cinque regolamenti relativi alle diverse tipologie di stabilimenti carcerari, che vennero così classificati: carceri giudiziarie del Regno (R.D. 27 gennaio 1861, n.4681) - case penali (13 gennaio 1862, n. 413) dipendenti dal ministero dell'Interno - case di relegazione (28 agosto 1862, n. 813) - case di custodia (27 novembre 1862, n. 1018). Con il trasferimento della capitale da Torino a Firenze, fu emanato il R.D. 29 novembre 1866 che sancì il passaggio dei Bagni penali dal Ministero della Marina al Ministero dell'Interno, a partire dal 1ï�¿ï¿�ï¿��° gennaio 1866, destinandovi i condannati ai lavori forzati. Il personale in servizio presso questi stabilimenti passò dall'Amministrazione centrale del ministero della Marina a quello dell'Interno. I diversi ordini di stabilimenti prevedevano altrettanti organici del personale amministrativo e di custodia. Le Carceri giudiziarie dipendevano dal ministero dell'Interno, erano destinate alla custodia degli imputati, ai detenuti condannati a pene corporali durante il giudizio di appello e di cassazione, ai condannati alla pena del carcere fino a sei mesi, ai condannati a pene maggiori di sei mesi di carcere inabili, per motivi di salute, al lavoro nelle case di pena, agli arrestati per disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, per debiti, per i detenuti in transito. Le case di pena comprendevano le case di forza destinate ai condannati alla reclusione; i castelli per i condannati alla relegazione; le case di correzione per i condannati alla custodia e gli stabilimenti penali esistenti nelle Province Toscane. Alle case di forza erano destinate le donne condannate ai lavori forzati. Il regolamento adottava il sistema della separazione notturna e del lavoro obbligatorio in comune diurno con l'imposizione continua del silenzio assoluto. La pena della relegazione era destinata ai condannati per i crimini contro la sicurezza interna o esterna dello Stato; le case penali di custodia erano destinate ai giovani. 1861 nasce la Direzione generale delle carceri Nel 1861, con Regio Decreto del 9 ottobre n. 255, fu istituita la Direzione generale delle carceri dipendente dal Ministero dell'Interno, in sostituzione della Divisione dell'Ispettorato generale, creata nel 1849 dal Regno Sardo, al cui vertice era stato posto un ispettore generale e si giunse al primo riordino del relativo personale Primo direttore generale delle carceri del Regno d'Italia fu nominato, nel 1861, l'avvocato Giuseppe Boschi, già ispettore generale, che vi rimase in carica fino al 1870. Il decreto 17 novembre 1869 sostituì le precedenti divisioni intitolate alle carceri giudiziarie, alle case penali e ai bagni penali con divisioni organizzate secondo la materia trattata: VII - personale, VIII - servizio economico e manifatture, IX - fabbricati, trasporti e affari diversi. Un ufficio di gabinetto venne appositamente creato per la trattazione degli affari riservati. Il R.D. 10 marzo 1871 distingueva il personale amministrativo secondo i tre ordini di stabilimenti carcerari di provenienza. Il R.D. 8 gennaio 1872 incorporava il personale proveniente dalle carceri pontificie nell'amministrazione generale delle carceri. 1873: nasce il Corpo delle Guardie carcerarie Il riordino e l'unificazione del personale di custodia si ebbe con la legge 23 giugno 1873, n. 1404 (serie 2) "Riordinamento del Personale di Custodia delle Carceri e dei Luoghi di Pena", che emanò il Regolamento 27 luglio 1873 "pel corpo delle guardie carcerarie". Il regolamento stabiliva le nuove qualifiche di capoguardia, sottocapo e guardia e introduceva la denominazione di guardia carceraria in luogo di guardiano. Il corpo delle guardie carcerarie era organizzato militarmente. Per la prima volta il governo affrontava le problematiche del personale di custodia delle carceri estrapolando la materia che precedentemente era stata affrontata unitamente ai regolamenti generali delle carceri giudiziarie e case di pena del Regno. L'avere attribuito lo status militare al corpo di custodia comportava che per gli appartenenti ad essi venissero sottoposti al codice militare in caso di infrazioni quali diserzione e insubordinazione. La prima scuola delle Guardie carcerarie L'esigenza di istituire la scuola per gli allievi guardie fu posta dal regolamento del personale del 1873, che riorganizzava il personale di custodia richiedendo specifici requisiti e assegnando precise competenze. Il regolamento istitutivo della scuola fu emanato con R. D. n. 1510 (serie 2) 27 luglio 1873. La scuola per gli allievi guardie trovò ospitalità nei locali dell'ex monastero di Regina Coeli, sito in via della Lungara e fu inaugurata il 15 luglio 1875. La finalità principale della scuola era quella di formare guardie istruite, intelligenti, attive, bene aitanti nella persona, conscie dei loro doveri e dell'obbligo che hanno verso la Società di cooperare all'emendamento del condannato. La scuola poteva ospitare centocinquanta allievi, che venivano divisi in tre sezioni, ognuna delle quali era composta da squadre di dieci o quindici uomini. A capo delle sezioni erano posti i sottocapi e a capo delle squadre gli appuntati. Le scuole per l'istruzione teorico-pratica delle guardie carcerarie in prova (in esperimento nel testo originale) furono istituite, laddove era possibile, in località sedi di carceri giudiziarie. La direzione delle scuole era affidata a funzionari dell'Amministrazione penitenziaria. La durata del corso era di sei mesi, anche se le guardie potevano essere dichiarate idonee prima della fine del corso. | |
| Da: Agente scelto | 10/01/2013 20:16:31 |
| Ha sede a Roma, ma, per le attività formative decentrate, si avvale di Uffici per la formazione in sedici regioni presso i Provveditorati dell'Amministrazione Penitenziaria e di nove scuole dislocate nel territorio nazionale. È la prima e unica scuola in Italia per l'alta formazione e la specializzazione dei dirigenti e dei quadri direttivi dell'Amministrazione Penitenziaria, oltre che dei funzionari della Polizia Penitenziaria. Infatti, con l'istituzione dei ruoli direttivi e dirigenziali del Corpo di polizia penitenziaria, avvenuta con Decreto legislativo 21 giugno 2000, n. 146, è stata attribuita all'ISSP la formazione iniziale, di aggiornamento e di specializzazione per i ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di Polizia Penitenziaria, attraverso corsi teorico-pratici. Il mantenimento e l'accrescimento delle competenze professionali dei profili direttivi del Corpo di Polizia penitenziaria è all'attenzione costante dell'ISSP che promuove e organizza la loro partecipazione a percorsi formativi interprofessionali volti a favorire l'integrazione tra operatori penitenziari, in particolare tra le figure apicali a capo dei servizi penitenziari e a capo delle Aree. Per ciò che attiene alla mission dell'ISSP, il complesso mandato si può riassumere nelle seguenti parole-chiave: formazione, ricerca, valutazione, innovazione. La nascita dell'Istituto Superiore è frutto di un percorso culturale e politico che riconosce la specificità del settore penitenziario su altri ambiti della Pubblica Amministrazione. Sin dalle origini l'ISSP svolge importanti funzioni d'indagine e ricerca su problematiche penitenziarie, di valorizzazione delle esperienze del settore penitenziario, anche in tema di cultura giuridico-penitenziaria, di sviluppo di metodologie e modelli di organizzazione del trattamento dei condannati e internati. Su questa scia importante è la valorizzazione delle best practises, agite in ambito penitenziario sull'intero territorio nazionale. Peraltro, le più rilevanti attività di ricerca e formazione sono diffuse con monografie nei Quaderni ISSP. Senza dubbio, l'impronta di ente deputato alla ricerca, all'analisi e all'approfondimento lo rende uno dei maggiori propulsori per l'innovazione in campo penitenziario, non solo nei processi organizzativi interni ai servizi penitenziari, ma anche nelle modalità di conduzione dell'esperienza detentiva. Dal punto di vista logistico l'Istituto Superiore dispone di un'ottima capacità di ricezione di corsisti per la formazione in sede, con aule dotate di strumentazioni didattiche d'avanguardia, strumentazioni per video-conferenza, postazioni per traduzioni simultanee, aule informatiche, una biblioteca specialistica, un centinaio di stanze singole dotate di comfort, una mensa, un bar, una palestra attrezzata, un poligono di tiro. Sotto il profilo formativo, tra i numerosi impegni dell'Istituto Superiore nei diversi settori di intervento, si segnalano i corsi per Commissari e Vice Commissari, della durata di un anno. 1° Corso RDS per 5 Commissari e 45 Vice Commissari del ruolo direttivo speciale (2002/2003) 2° Corso RDS per 65 Vice Commissari del ruolo direttivo speciale (2004/2005) 1° Corso RDO per 164 Vice Commissari del ruolo direttivo ordinario (2005/2006) 3° Corso RDS per 36 Vice Commissari del ruolo direttivo speciale (2006/2007) 2° Corso RDO per 145 Vice Commissari del ruolo direttivo ordinario (2010/2011) Dopo l'estate è ripresa attivamente l'attività corsi per Dirigenti e Funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria su argomenti di vario genere, oltre che interessanti e stimolanti novità , sia sul piano formativo sia su quello organizzativo dell'ISSP, di cui si anticipa qualche contenuto. - Corso Dirigenti - Corso Funzionari (capi area) - Benessere organizzativo - G.O.M. - Cerimoniale Degni di nota sono le iniziative di respiro internazionale, come la partecipazione a seminari CEPOL e l'ospitalità ad appartenenti a realtà penitenziarie straniere. Nel mese di settembre, la struttura di Via Barellai ha, infatti, accolto una delegazione brasiliana e francese con un'intensa attività seminaristica. logo con descrizione | |
| Da: Agente scelto | 10/01/2013 20:16:37 |
| Ha sede a Roma, ma, per le attività formative decentrate, si avvale di Uffici per la formazione in sedici regioni presso i Provveditorati dell'Amministrazione Penitenziaria e di nove scuole dislocate nel territorio nazionale. È la prima e unica scuola in Italia per l'alta formazione e la specializzazione dei dirigenti e dei quadri direttivi dell'Amministrazione Penitenziaria, oltre che dei funzionari della Polizia Penitenziaria. Infatti, con l'istituzione dei ruoli direttivi e dirigenziali del Corpo di polizia penitenziaria, avvenuta con Decreto legislativo 21 giugno 2000, n. 146, è stata attribuita all'ISSP la formazione iniziale, di aggiornamento e di specializzazione per i ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di Polizia Penitenziaria, attraverso corsi teorico-pratici. Il mantenimento e l'accrescimento delle competenze professionali dei profili direttivi del Corpo di Polizia penitenziaria è all'attenzione costante dell'ISSP che promuove e organizza la loro partecipazione a percorsi formativi interprofessionali volti a favorire l'integrazione tra operatori penitenziari, in particolare tra le figure apicali a capo dei servizi penitenziari e a capo delle Aree. Per ciò che attiene alla mission dell'ISSP, il complesso mandato si può riassumere nelle seguenti parole-chiave: formazione, ricerca, valutazione, innovazione. La nascita dell'Istituto Superiore è frutto di un percorso culturale e politico che riconosce la specificità del settore penitenziario su altri ambiti della Pubblica Amministrazione. Sin dalle origini l'ISSP svolge importanti funzioni d'indagine e ricerca su problematiche penitenziarie, di valorizzazione delle esperienze del settore penitenziario, anche in tema di cultura giuridico-penitenziaria, di sviluppo di metodologie e modelli di organizzazione del trattamento dei condannati e internati. Su questa scia importante è la valorizzazione delle best practises, agite in ambito penitenziario sull'intero territorio nazionale. Peraltro, le più rilevanti attività di ricerca e formazione sono diffuse con monografie nei Quaderni ISSP. Senza dubbio, l'impronta di ente deputato alla ricerca, all'analisi e all'approfondimento lo rende uno dei maggiori propulsori per l'innovazione in campo penitenziario, non solo nei processi organizzativi interni ai servizi penitenziari, ma anche nelle modalità di conduzione dell'esperienza detentiva. Dal punto di vista logistico l'Istituto Superiore dispone di un'ottima capacità di ricezione di corsisti per la formazione in sede, con aule dotate di strumentazioni didattiche d'avanguardia, strumentazioni per video-conferenza, postazioni per traduzioni simultanee, aule informatiche, una biblioteca specialistica, un centinaio di stanze singole dotate di comfort, una mensa, un bar, una palestra attrezzata, un poligono di tiro. Sotto il profilo formativo, tra i numerosi impegni dell'Istituto Superiore nei diversi settori di intervento, si segnalano i corsi per Commissari e Vice Commissari, della durata di un anno. 1° Corso RDS per 5 Commissari e 45 Vice Commissari del ruolo direttivo speciale (2002/2003) 2° Corso RDS per 65 Vice Commissari del ruolo direttivo speciale (2004/2005) 1° Corso RDO per 164 Vice Commissari del ruolo direttivo ordinario (2005/2006) 3° Corso RDS per 36 Vice Commissari del ruolo direttivo speciale (2006/2007) 2° Corso RDO per 145 Vice Commissari del ruolo direttivo ordinario (2010/2011) Dopo l'estate è ripresa attivamente l'attività corsi per Dirigenti e Funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria su argomenti di vario genere, oltre che interessanti e stimolanti novità , sia sul piano formativo sia su quello organizzativo dell'ISSP, di cui si anticipa qualche contenuto. - Corso Dirigenti - Corso Funzionari (capi area) - Benessere organizzativo - G.O.M. - Cerimoniale Degni di nota sono le iniziative di respiro internazionale, come la partecipazione a seminari CEPOL e l'ospitalità ad appartenenti a realtà penitenziarie straniere. Nel mese di settembre, la struttura di Via Barellai ha, infatti, accolto una delegazione brasiliana e francese con un'intensa attività seminaristica. logo con descrizione | |
| Da: Agente scelto | 10/01/2013 20:16:43 |
| Ha sede a Roma, ma, per le attività formative decentrate, si avvale di Uffici per la formazione in sedici regioni presso i Provveditorati dell'Amministrazione Penitenziaria e di nove scuole dislocate nel territorio nazionale. È la prima e unica scuola in Italia per l'alta formazione e la specializzazione dei dirigenti e dei quadri direttivi dell'Amministrazione Penitenziaria, oltre che dei funzionari della Polizia Penitenziaria. Infatti, con l'istituzione dei ruoli direttivi e dirigenziali del Corpo di polizia penitenziaria, avvenuta con Decreto legislativo 21 giugno 2000, n. 146, è stata attribuita all'ISSP la formazione iniziale, di aggiornamento e di specializzazione per i ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di Polizia Penitenziaria, attraverso corsi teorico-pratici. Il mantenimento e l'accrescimento delle competenze professionali dei profili direttivi del Corpo di Polizia penitenziaria è all'attenzione costante dell'ISSP che promuove e organizza la loro partecipazione a percorsi formativi interprofessionali volti a favorire l'integrazione tra operatori penitenziari, in particolare tra le figure apicali a capo dei servizi penitenziari e a capo delle Aree. Per ciò che attiene alla mission dell'ISSP, il complesso mandato si può riassumere nelle seguenti parole-chiave: formazione, ricerca, valutazione, innovazione. La nascita dell'Istituto Superiore è frutto di un percorso culturale e politico che riconosce la specificità del settore penitenziario su altri ambiti della Pubblica Amministrazione. Sin dalle origini l'ISSP svolge importanti funzioni d'indagine e ricerca su problematiche penitenziarie, di valorizzazione delle esperienze del settore penitenziario, anche in tema di cultura giuridico-penitenziaria, di sviluppo di metodologie e modelli di organizzazione del trattamento dei condannati e internati. Su questa scia importante è la valorizzazione delle best practises, agite in ambito penitenziario sull'intero territorio nazionale. Peraltro, le più rilevanti attività di ricerca e formazione sono diffuse con monografie nei Quaderni ISSP. Senza dubbio, l'impronta di ente deputato alla ricerca, all'analisi e all'approfondimento lo rende uno dei maggiori propulsori per l'innovazione in campo penitenziario, non solo nei processi organizzativi interni ai servizi penitenziari, ma anche nelle modalità di conduzione dell'esperienza detentiva. Dal punto di vista logistico l'Istituto Superiore dispone di un'ottima capacità di ricezione di corsisti per la formazione in sede, con aule dotate di strumentazioni didattiche d'avanguardia, strumentazioni per video-conferenza, postazioni per traduzioni simultanee, aule informatiche, una biblioteca specialistica, un centinaio di stanze singole dotate di comfort, una mensa, un bar, una palestra attrezzata, un poligono di tiro. Sotto il profilo formativo, tra i numerosi impegni dell'Istituto Superiore nei diversi settori di intervento, si segnalano i corsi per Commissari e Vice Commissari, della durata di un anno. 1° Corso RDS per 5 Commissari e 45 Vice Commissari del ruolo direttivo speciale (2002/2003) 2° Corso RDS per 65 Vice Commissari del ruolo direttivo speciale (2004/2005) 1° Corso RDO per 164 Vice Commissari del ruolo direttivo ordinario (2005/2006) 3° Corso RDS per 36 Vice Commissari del ruolo direttivo speciale (2006/2007) 2° Corso RDO per 145 Vice Commissari del ruolo direttivo ordinario (2010/2011) Dopo l'estate è ripresa attivamente l'attività corsi per Dirigenti e Funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria su argomenti di vario genere, oltre che interessanti e stimolanti novità , sia sul piano formativo sia su quello organizzativo dell'ISSP, di cui si anticipa qualche contenuto. - Corso Dirigenti - Corso Funzionari (capi area) - Benessere organizzativo - G.O.M. - Cerimoniale Degni di nota sono le iniziative di respiro internazionale, come la partecipazione a seminari CEPOL e l'ospitalità ad appartenenti a realtà penitenziarie straniere. Nel mese di settembre, la struttura di Via Barellai ha, infatti, accolto una delegazione brasiliana e francese con un'intensa attività seminaristica. logo con descrizione | |
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