>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Polizia Penitenziaria - 271 VICE ISPETTORI -
40365 messaggi, letto 524108 volte
 Discussione ad accesso limitato, solo gli utenti registrati possono scrivere nuovi messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, ..., 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346 - Successiva >>

Da: Barbara B.12/01/2013 01:46:53
Santoro è come Casaleggio. Voglio dire, inutile scrivere e fornire le prove di tutte le istanze di indecenza e/o scandalosit�  di sta gente, tanto i loro fans sono ciechi, sordi, morti.

Piuttosto è più utile descrivere cosa è successo ieri sera 10 gennaio a Servizio Pubblico.

  Ci sono stati due ospiti che inaspettatamente hanno parlato di Mosler Economics MMT (MEMMT). Ma dai? Sì. Uno grosso grosso, cioè Berlusconi, l'altro a sorpresa.


Berlusconi, so da fonte certa, ha letto la MEMMT, almeno la parte che lo riguarda, cioè il golpe finanziario del 11 novembre 2011, ma anche altri dettagli, e come tutti sapete ormai sono giorni che sbuca su ogni media per dire le cose che noi avevamo detto un anno fa. Poi, se un giorno il signor B si decidesse ad almeno citare chi lo ha illuminato sulla via di Arcore non sarebbe male. Ma Mr B è Mr B. Nulla più ci sorprende.

E' invece il secondo ospite di Santoro che ci ha scioccati, sta serpe. E sì, serpe e qui sotto il perché.

A un certo punto della trasmissione Santoro - quello che ha filmato il Summit MMT di Rimini a febbraio 2012 con 2.200 persone in platea ma poi gli hanno "rubato le cassette, che peccato" (sic) - introduce un'imprenditrice in gran fanfara. Sentiamo la sua esperienza di vissuto vero, dice.

L'imprenditrice, veneta, parte per un discorso di una forza eccezionale, Capperi!, è MEMMT allo stato puro. Snocciola una bomba MEMMT dopo l'altra con una precisione ed efficacia da far paura. Berlusconi viene inquadrato mentre annuisce diverse volte, addirittura la loda al termine. Jesus! Ma che succede? Chi è? Come è possibile?

I miei lettori m'intasano il cellulare e la mail di esultanza. Barnard! Stanno parlando di MEMMT da Santoro!!!! L'imprenditrice è stata eccezionale! Due milioni di spettatori l'hanno sentitaâï¿�ï¿� immenso!

Io non guardo mai Santoro, stavo ascoltando i Led Zeppelin. Mi arriva un sms di Gianluigi Paragone de l'Ultima Parola. Mi dice che ha twittato "Ma è #serviziopubblico o #ultimaparola? Moneta sovrana? Sbaglio o@paolobarnard all'@LUltimaParola lo dice da tempo?" Qui mi stoppo e m'insospettisco. Ok, vado in rete a riguardarmi la puntata e sta imprenditrice fantastica
Hollï¿� , ma chi si rivede? L'imprenditrice eroina è quella tizia che è venuta da noi della MEMMT a formarsi sulla nostra economia, sul nostro Programma di Salvezza Economica Nazionale. Noi le abbiamo insegnato tutto, gratis. Quella che mi ha chiamato a fare conferenze per il suo pubblico. E, udite udite, quella che ieri pomeriggio alle 18,35, cioè due ore prima di apparire da Santoro, mi mandava sms per convincermi a fare un'altra conferenza dalle sue parti. Tò chi si rivede.

L'ascolto nella sua performance a Servizio Pubblico, sì, dice tutto vero e giusto, splendido primo piano, una potenza, certo. Maâï¿�ï¿� iniziano i ma.

Ma perché non dice a 2 milioni di italiani che ciò che predica non sono idee sue, ma l'autorevole scuola economica MEMMT che in Italia ha un movimento che ha fatto tanto per aiutare il Paese? - Io e i miei collaboratori sono 3 anni che lavoriamo come schiavi per farci conoscere, sempre gratis. Ci siamo spaccati a mezzo per bucare i media di campagna, solo Paragone ci ha ospitati. Ora questa nostra attivista è da Santoro, con davanti mezzo mondoâï¿�ï¿� e non ci cita neppure. Nessuno sapr�  della MEMMT. Fantastico.

Ma perché alla domanda di Santoro su cosa dovrebbe fare il governo, la veneta risponde con la 'sua' ricetta e non dice che è la ricetta che i nostri macroeconomisti internazionali e noi abbiamo stilato e poi pubblicato sul Corriere dopo la seconda più grande conferenza di economia della storia d'Italia con il contributo di migliaia di cittadini paganti? - Warren Mosler, Alain Parguez, Mathew Forstater sono nomi mondiali, che avrebbero dato un'autorevolezza alla ricetta per il governo centomila volte superiore a quella di un'imprenditrice. Vite accademiche spese per un'economia di livello internazionale, ma no, al pubblico arriva che la ricetta è quella della veneta, che l'ha bellamente scopiazzata. Ok.

Ma perché due ore prima, questa donna che noi abbiamo educato alla MEMMT, non mi ha detto al cellulare che andava da Santoro? Lei che si definisce una attivista MEMMT accanita? Un po' strano no? - Non è che, azzardo, lei sapeva che se me l'avesse detto io le avrei ovviamente ricordato di citare la MEMMT, e così lei non poteva più fare la grande protagonista della ricetta per la salvezza economica italiana? Conseguenza era che non sarebbe stata quello che è ora per tutta Italia, cioè l'imprenditrice eroina che ora tutti vorranno in Tv o ai meeting che contano. Eh, signora veneta?

Siamo stanchi. Prima di me e dei miei collaboratori la MEMMT in Italia non esisteva, e nessuno aveva spiegato al pubblico della gente con autorevolezza macroeconomica l'immenso inganno dell'Eurozona. Nessuno, ok? Adesso tanti ci copiano, ci rubano persino i pezzi di lavori pubblicati senza citarci (eh Bertani? eh Messora?). Ci insultano per farsi notare dal web (Bagnai). Si fanno belli con la MEMMT su libri importanti, ma di nuovo non ci citano (Rampini). Ci clonano, e poi fanno il partito, ovviamente (eh imprenditori? che ci avete solo usati e avete messo meno che pochi spiccioli per il movimento MEMMT). Ci scopiazzano solo nelle parti funzionali alla loro strategia, sempre spacciando il tutto come loro intuito (eh Grillo?).

Siamo stanchi di lottare in sto mare di puttane, approfittatori, pavidi, e pagliacci. L'Italia è popolata da troppa di sta feccia. Qui è impossibile tutto.

Da: palinuro12/01/2013 01:57:05
ma ki è stu scem'????

Da: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa12/01/2013 02:16:01
l'avvocatura di stato ha proposto un accordo che preveda  un impegno formale da parte del dap nel porre in essere un  immediato provvedimento di autotutela senza riserva a patto che tutte le parti accettassero un rinvio al 24 gennaio 2013 e la cessazione della materia del contendere.
Uno degli avvocati per ovvie ragioni dei ricorrenti non ha accettato la proposta e ha chiesto il rinvio dell'udienza a dopo il 4 febbraio 2013. Il collegio ha accolto il rinvio al 7 febbraio 2013.

Da: x    TUTTI12/01/2013 09:02:35
ma i sindacati sono scomparsi nuovamente?

sembrava fossero stati al nostro fianco tutto il tempo ed ora nuovamente il SILENZIO...............

forse si faranno sentire con altre e-mail (anche private) quando tutto sarà finito?

Da: per             x    TUTTI12/01/2013 09:04:57
Ricorsi concorso 271 Vice Ispettori





Sconosciuti, al momento, gli esiti delle udienze di merito il 10 gennaio al Tar del Lazio per i ricorsi presentati contro gli esiti delle prove orali del concorso per 271 posti di Vice Ispettori e per la presunta irregolare composizione della Commissione esaminatrice. Voci raccolte, raccontano della proposta dell'Amministrazione di differire la discussione al 24 gennaio a cui uno dei legali dei ricorrenti avrebbe "opposto" la richiesta di differimento ad una data successiva al 30 gennaio….per ovvie ragioni.

11/01/2013



eccoti  servito

Da: anch''io sono ricorrente12/01/2013 09:19:47
è tutto vero,
io sono stato convocato per giorno 05/02/2013
e dalle notizie raccolte dal mio avvocato all'udienza del 10/012013 altri stati convocati per giorno 06/02/2013.
ora vi saluto che devo continuare a studiare

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: Koby 12/01/2013 09:23:16
Ragazzi qualcuno sa qualcosa se uscirà un uovo concorso per vice-ispettori?.......

Da: hai rotto12/01/2013 09:38:52

- Messaggio eliminato -

Da: ................12/01/2013 10:12:32
chiunque voglia scrivere cose vere lo fa o su polpen.net o su militariforum...qui non conta..

Da: Sante parole12/01/2013 11:22:23

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Polizia Penitenziaria - 271 VICE ISPETTORI -
30178 messaggi, letto 341013 volte

Torna al forum  - Rispondi  -
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006

Da: Silvio B.    11/01/2013 12.15.30
Santoro è come Casaleggio. Voglio dire, inutile scrivere e fornire le prove di tutte le istanze di indecenza e/o scandalosit�  di sta gente, tanto i loro fans sono ciechi, sordi, morti.

Piuttosto è più utile descrivere cosa è successo ieri sera 10 gennaio a Servizio Pubblico.

  Ci sono stati due ospiti che inaspettatamente hanno parlato di Mosler Economics MMT (MEMMT). Ma dai? Sì. Uno grosso grosso, cioè Berlusconi, l'altro a sorpresa.


Berlusconi, so da fonte certa, ha letto la MEMMT, almeno la parte che lo riguarda, cioè il golpe finanziario del 11 novembre 2011, ma anche altri dettagli, e come tutti sapete ormai sono giorni che sbuca su ogni media per dire le cose che noi avevamo detto un anno fa. Poi, se un giorno il signor B si decidesse ad almeno citare chi lo ha illuminato sulla via di Arcore non sarebbe male. Ma Mr B è Mr B. Nulla più ci sorprende.

E' invece il secondo ospite di Santoro che ci ha scioccati, sta serpe. E sì, serpe e qui sotto il perché.

A un certo punto della trasmissione Santoro - quello che ha filmato il Summit MMT di Rimini a febbraio 2012 con 2.200 persone in platea ma poi gli hanno "rubato le cassette, che peccato" (sic) - introduce un'imprenditrice in gran fanfara. Sentiamo la sua esperienza di vissuto vero, dice.

L'imprenditrice, veneta, parte per un discorso di una forza eccezionale, Capperi!, è MEMMT allo stato puro. Snocciola una bomba MEMMT dopo l'altra con una precisione ed efficacia da far paura. Berlusconi viene inquadrato mentre annuisce diverse volte, addirittura la loda al termine. Jesus! Ma che succede? Chi è? Come è possibile?

I miei lettori m'intasano il cellulare e la mail di esultanza. Barnard! Stanno parlando di MEMMT da Santoro!!!! L'imprenditrice è stata eccezionale! Due milioni di spettatori l'hanno sentitaâ�� immenso!

Io non guardo mai Santoro, stavo ascoltando i Led Zeppelin. Mi arriva un sms di Gianluigi Paragone de l'Ultima Parola. Mi dice che ha twittato "Ma è #serviziopubblico o #ultimaparola? Moneta sovrana? Sbaglio o@paolobarnard all'@LUltimaParola lo dice da tempo?" Qui mi stoppo e m'insospettisco. Ok, vado in rete a riguardarmi la puntata e sta imprenditrice fantastica
Holl� , ma chi si rivede? L'imprenditrice eroina è quella tizia che è venuta da noi della MEMMT a formarsi sulla nostra economia, sul nostro Programma di Salvezza Economica Nazionale. Noi le abbiamo insegnato tutto, gratis. Quella che mi ha chiamato a fare conferenze per il suo pubblico. E, udite udite, quella che ieri pomeriggio alle 18,35, cioè due ore prima di apparire da Santoro, mi mandava sms per convincermi a fare un'altra conferenza dalle sue parti. Tò chi si rivede.

L'ascolto nella sua performance a Servizio Pubblico, sì, dice tutto vero e giusto, splendido primo piano, una potenza, certo. Maâ�� iniziano i ma.

Ma perché non dice a 2 milioni di italiani che ciò che predica non sono idee sue, ma l'autorevole scuola economica MEMMT che in Italia ha un movimento che ha fatto tanto per aiutare il Paese? - Io e i miei collaboratori sono 3 anni che lavoriamo come schiavi per farci conoscere, sempre gratis. Ci siamo spaccati a mezzo per bucare i media di campagna, solo Paragone ci ha ospitati. Ora questa nostra attivista è da Santoro, con davanti mezzo mondo� e non ci cita neppure. Nessuno sapr�  della MEMMT. Fantastico.

Ma perché alla domanda di Santoro su cosa dovrebbe fare il governo, la veneta risponde con la 'sua' ricetta e non dice che è la ricetta che i nostri macroeconomisti internazionali e noi abbiamo stilato e poi pubblicato sul Corriere dopo la seconda più grande conferenza di economia della storia d'Italia con il contributo di migliaia di cittadini paganti? - Warren Mosler, Alain Parguez, Mathew Forstater sono nomi mondiali, che avrebbero dato un'autorevolezza alla ricetta per il governo centomila volte superiore a quella di un'imprenditrice. Vite accademiche spese per un'economia di livello internazionale, ma no, al pubblico arriva che la ricetta è quella della veneta, che l'ha bellamente scopiazzata. Ok.

Ma perché due ore prima, questa donna che noi abbiamo educato alla MEMMT, non mi ha detto al cellulare che andava da Santoro? Lei che si definisce una attivista MEMMT accanita? Un po' strano no? - Non è che, azzardo, lei sapeva che se me l'avesse detto io le avrei ovviamente ricordato di citare la MEMMT, e così lei non poteva più fare la grande protagonista della ricetta per la salvezza economica italiana? Conseguenza era che non sarebbe stata quello che è ora per tutta Italia, cioè l'imprenditrice eroina che ora tutti vorranno in Tv o ai meeting che contano. Eh, signora veneta?

Siamo stanchi. Prima di me e dei miei collaboratori la MEMMT in Italia non esisteva, e nessuno aveva spiegato al pubblico della gente con autorevolezza macroeconomica l'immenso inganno dell'Eurozona. Nessuno, ok? Adesso tanti ci copiano, ci rubano persino i pezzi di lavori pubblicati senza citarci (eh Bertani? eh Messora?). Ci insultano per farsi notare dal web (Bagnai). Si fanno belli con la MEMMT su libri importanti, ma di nuovo non ci citano (Rampini). Ci clonano, e poi fanno il partito, ovviamente (eh imprenditori? che ci avete solo usati e avete messo meno che pochi spiccioli per il movimento MEMMT). Ci scopiazzano solo nelle parti funzionali alla loro strategia, sempre spacciando il tutto come loro intuito (eh Grillo?).

Siamo stanchi di lottare in sto mare di puttane, approfittatori, pavidi, e pagliacci. L'Italia è popolata da troppa di sta feccia. Qui è impossibile tutto.
Rispondi

Da: Silvio B.    11/01/2013 12.15.44
Santoro è come Casaleggio. Voglio dire, inutile scrivere e fornire le prove di tutte le istanze di indecenza e/o scandalosit�  di sta gente, tanto i loro fans sono ciechi, sordi, morti.

Piuttosto è più utile descrivere cosa è successo ieri sera 10 gennaio a Servizio Pubblico.

  Ci sono stati due ospiti che inaspettatamente hanno parlato di Mosler Economics MMT (MEMMT). Ma dai? Sì. Uno grosso grosso, cioè Berlusconi, l'altro a sorpresa.


Berlusconi, so da fonte certa, ha letto la MEMMT, almeno la parte che lo riguarda, cioè il golpe finanziario del 11 novembre 2011, ma anche altri dettagli, e come tutti sapete ormai sono giorni che sbuca su ogni media per dire le cose che noi avevamo detto un anno fa. Poi, se un giorno il signor B si decidesse ad almeno citare chi lo ha illuminato sulla via di Arcore non sarebbe male. Ma Mr B è Mr B. Nulla più ci sorprende.

E' invece il secondo ospite di Santoro che ci ha scioccati, sta serpe. E sì, serpe e qui sotto il perché.

A un certo punto della trasmissione Santoro - quello che ha filmato il Summit MMT di Rimini a febbraio 2012 con 2.200 persone in platea ma poi gli hanno "rubato le cassette, che peccato" (sic) - introduce un'imprenditrice in gran fanfara. Sentiamo la sua esperienza di vissuto vero, dice.

L'imprenditrice, veneta, parte per un discorso di una forza eccezionale, Capperi!, è MEMMT allo stato puro. Snocciola una bomba MEMMT dopo l'altra con una precisione ed efficacia da far paura. Berlusconi viene inquadrato mentre annuisce diverse volte, addirittura la loda al termine. Jesus! Ma che succede? Chi è? Come è possibile?

I miei lettori m'intasano il cellulare e la mail di esultanza. Barnard! Stanno parlando di MEMMT da Santoro!!!! L'imprenditrice è stata eccezionale! Due milioni di spettatori l'hanno sentitaâ�� immenso!

Io non guardo mai Santoro, stavo ascoltando i Led Zeppelin. Mi arriva un sms di Gianluigi Paragone de l'Ultima Parola. Mi dice che ha twittato "Ma è #serviziopubblico o #ultimaparola? Moneta sovrana? Sbaglio o@paolobarnard all'@LUltimaParola lo dice da tempo?" Qui mi stoppo e m'insospettisco. Ok, vado in rete a riguardarmi la puntata e sta imprenditrice fantastica
Holl� , ma chi si rivede? L'imprenditrice eroina è quella tizia che è venuta da noi della MEMMT a formarsi sulla nostra economia, sul nostro Programma di Salvezza Economica Nazionale. Noi le abbiamo insegnato tutto, gratis. Quella che mi ha chiamato a fare conferenze per il suo pubblico. E, udite udite, quella che ieri pomeriggio alle 18,35, cioè due ore prima di apparire da Santoro, mi mandava sms per convincermi a fare un'altra conferenza dalle sue parti. Tò chi si rivede.

L'ascolto nella sua performance a Servizio Pubblico, sì, dice tutto vero e giusto, splendido primo piano, una potenza, certo. Maâ�� iniziano i ma.

Ma perché non dice a 2 milioni di italiani che ciò che predica non sono idee sue, ma l'autorevole scuola economica MEMMT che in Italia ha un movimento che ha fatto tanto per aiutare il Paese? - Io e i miei collaboratori sono 3 anni che lavoriamo come schiavi per farci conoscere, sempre gratis. Ci siamo spaccati a mezzo per bucare i media di campagna, solo Paragone ci ha ospitati. Ora questa nostra attivista è da Santoro, con davanti mezzo mondo� e non ci cita neppure. Nessuno sapr�  della MEMMT. Fantastico.

Ma perché alla domanda di Santoro su cosa dovrebbe fare il governo, la veneta risponde con la 'sua' ricetta e non dice che è la ricetta che i nostri macroeconomisti internazionali e noi abbiamo stilato e poi pubblicato sul Corriere dopo la seconda più grande conferenza di economia della storia d'Italia con il contributo di migliaia di cittadini paganti? - Warren Mosler, Alain Parguez, Mathew Forstater sono nomi mondiali, che avrebbero dato un'autorevolezza alla ricetta per il governo centomila volte superiore a quella di un'imprenditrice. Vite accademiche spese per un'economia di livello internazionale, ma no, al pubblico arriva che la ricetta è quella della veneta, che l'ha bellamente scopiazzata. Ok.

Ma perché due ore prima, questa donna che noi abbiamo educato alla MEMMT, non mi ha detto al cellulare che andava da Santoro? Lei che si definisce una attivista MEMMT accanita? Un po' strano no? - Non è che, azzardo, lei sapeva che se me l'avesse detto io le avrei ovviamente ricordato di citare la MEMMT, e così lei non poteva più fare la grande protagonista della ricetta per la salvezza economica italiana? Conseguenza era che non sarebbe stata quello che è ora per tutta Italia, cioè l'imprenditrice eroina che ora tutti vorranno in Tv o ai meeting che contano. Eh, signora veneta?

Siamo stanchi. Prima di me e dei miei collaboratori la MEMMT in Italia non esisteva, e nessuno aveva spiegato al pubblico della gente con autorevolezza macroeconomica l'immenso inganno dell'Eurozona. Nessuno, ok? Adesso tanti ci copiano, ci rubano persino i pezzi di lavori pubblicati senza citarci (eh Bertani? eh Messora?). Ci insultano per farsi notare dal web (Bagnai). Si fanno belli con la MEMMT su libri importanti, ma di nuovo non ci citano (Rampini). Ci clonano, e poi fanno il partito, ovviamente (eh imprenditori? che ci avete solo usati e avete messo meno che pochi spiccioli per il movimento MEMMT). Ci scopiazzano solo nelle parti funzionali alla loro strategia, sempre spacciando il tutto come loro intuito (eh Grillo?).

Siamo stanchi di lottare in sto mare di puttane, approfittatori, pavidi, e pagliacci. L'Italia è popolata da troppa di sta feccia. Qui è impossibile tutto.
Rispondi

Da: Silvio B.    11/01/2013 12.16.02
Santoro è come Casaleggio. Voglio dire, inutile scrivere e fornire le prove di tutte le istanze di indecenza e/o scandalosit�  di sta gente, tanto i loro fans sono ciechi, sordi, morti.

Piuttosto è più utile descrivere cosa è successo ieri sera 10 gennaio a Servizio Pubblico.

  Ci sono stati due ospiti che inaspettatamente hanno parlato di Mosler Economics MMT (MEMMT). Ma dai? Sì. Uno grosso grosso, cioè Berlusconi, l'altro a sorpresa.


Berlusconi, so da fonte certa, ha letto la MEMMT, almeno la parte che lo riguarda, cioè il golpe finanziario del 11 novembre 2011, ma anche altri dettagli, e come tutti sapete ormai sono giorni che sbuca su ogni media per dire le cose che noi avevamo detto un anno fa. Poi, se un giorno il signor B si decidesse ad almeno citare chi lo ha illuminato sulla via di Arcore non sarebbe male. Ma Mr B è Mr B. Nulla più ci sorprende.

E' invece il secondo ospite di Santoro che ci ha scioccati, sta serpe. E sì, serpe e qui sotto il perché.

A un certo punto della trasmissione Santoro - quello che ha filmato il Summit MMT di Rimini a febbraio 2012 con 2.200 persone in platea ma poi gli hanno "rubato le cassette, che peccato" (sic) - introduce un'imprenditrice in gran fanfara. Sentiamo la sua esperienza di vissuto vero, dice.

L'imprenditrice, veneta, parte per un discorso di una forza eccezionale, Capperi!, è MEMMT allo stato puro. Snocciola una bomba MEMMT dopo l'altra con una precisione ed efficacia da far paura. Berlusconi viene inquadrato mentre annuisce diverse volte, addirittura la loda al termine. Jesus! Ma che succede? Chi è? Come è possibile?

I miei lettori m'intasano il cellulare e la mail di esultanza. Barnard! Stanno parlando di MEMMT da Santoro!!!! L'imprenditrice è stata eccezionale! Due milioni di spettatori l'hanno sentitaâ�� immenso!

Io non guardo mai Santoro, stavo ascoltando i Led Zeppelin. Mi arriva un sms di Gianluigi Paragone de l'Ultima Parola. Mi dice che ha twittato "Ma è #serviziopubblico o #ultimaparola? Moneta sovrana? Sbaglio o@paolobarnard all'@LUltimaParola lo dice da tempo?" Qui mi stoppo e m'insospettisco. Ok, vado in rete a riguardarmi la puntata e sta imprenditrice fantastica
Holl� , ma chi si rivede? L'imprenditrice eroina è quella tizia che è venuta da noi della MEMMT a formarsi sulla nostra economia, sul nostro Programma di Salvezza Economica Nazionale. Noi le abbiamo insegnato tutto, gratis. Quella che mi ha chiamato a fare conferenze per il suo pubblico. E, udite udite, quella che ieri pomeriggio alle 18,35, cioè due ore prima di apparire da Santoro, mi mandava sms per convincermi a fare un'altra conferenza dalle sue parti. Tò chi si rivede.

L'ascolto nella sua performance a Servizio Pubblico, sì, dice tutto vero e giusto, splendido primo piano, una potenza, certo. Maâ�� iniziano i ma.

Ma perché non dice a 2 milioni di italiani che ciò che predica non sono idee sue, ma l'autorevole scuola economica MEMMT che in Italia ha un movimento che ha fatto tanto per aiutare il Paese? - Io e i miei collaboratori sono 3 anni che lavoriamo come schiavi per farci conoscere, sempre gratis. Ci siamo spaccati a mezzo per bucare i media di campagna, solo Paragone ci ha ospitati. Ora questa nostra attivista è da Santoro, con davanti mezzo mondo� e non ci cita neppure. Nessuno sapr�  della MEMMT. Fantastico.

Ma perché alla domanda di Santoro su cosa dovrebbe fare il governo, la veneta risponde con la 'sua' ricetta e non dice che è la ricetta che i nostri macroeconomisti internazionali e noi abbiamo stilato e poi pubblicato sul Corriere dopo la seconda più grande conferenza di economia della storia d'Italia con il contributo di migliaia di cittadini paganti? - Warren Mosler, Alain Parguez, Mathew Forstater sono nomi mondiali, che avrebbero dato un'autorevolezza alla ricetta per il governo centomila volte superiore a quella di un'imprenditrice. Vite accademiche spese per un'economia di livello internazionale, ma no, al pubblico arriva che la ricetta è quella della veneta, che l'ha bellamente scopiazzata. Ok.

Ma perché due ore prima, questa donna che noi abbiamo educato alla MEMMT, non mi ha detto al cellulare che andava da Santoro? Lei che si definisce una attivista MEMMT accanita? Un po' strano no? - Non è che, azzardo, lei sapeva che se me l'avesse detto io le avrei ovviamente ricordato di citare la MEMMT, e così lei non poteva più fare la grande protagonista della ricetta per la salvezza economica italiana? Conseguenza era che non sarebbe stata quello che è ora per tutta Italia, cioè l'imprenditrice eroina che ora tutti vorranno in Tv o ai meeting che contano. Eh, signora veneta?

Siamo stanchi. Prima di me e dei miei collaboratori la MEMMT in Italia non esisteva, e nessuno aveva spiegato al pubblico della gente con autorevolezza macroeconomica l'immenso inganno dell'Eurozona. Nessuno, ok? Adesso tanti ci copiano, ci rubano persino i pezzi di lavori pubblicati senza citarci (eh Bertani? eh Messora?). Ci insultano per farsi notare dal web (Bagnai). Si fanno belli con la MEMMT su libri importanti, ma di nuovo non ci citano (Rampini). Ci clonano, e poi fanno il partito, ovviamente (eh imprenditori? che ci avete solo usati e avete messo meno che pochi spiccioli per il movimento MEMMT). Ci scopiazzano solo nelle parti funzionali alla loro strategia, sempre spacciando il tutto come loro intuito (eh Grillo?).

Siamo stanchi di lottare in sto mare di puttane, approfittatori, pavidi, e pagliacci. L'Italia è popolata da troppa di sta feccia. Qui è impossibile tutto.
Rispondi

Da: x quello  di sopra    11/01/2013 12.41.32
R
I
C
O
V
E
R
A
T
I


S
U
B
I
T
O
Rispondi

Da: W L''ITALIA    11/01/2013 13.22.58
Il simbolo farlocco del M5S. Chi c'è dietro?

Il simbolo farlocco del M5S è stato presentato da qualcuno prima di Grillo.

Come è possibile? Chi c'è dietro?





e voi pensate che il ricorrente ................

Rispondi

Da: Sante parole    11/01/2013 13.29.08
Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
(GU n. 290 del 13-12-2012)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano straordinario contro le mafie, nonche'
delega al Governo in materia di normativa antimafia;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della citata legge n. 136 del 2010, i quali prevedono che entro tre
anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel rispetto delle
procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi articoli, il Governo puo' apportare disposizioni
integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;
Ritenuto di avvalersi delle facolta' previste dagli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge n. 136 del
2010;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 maggio 2012;
Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012;
Sulla proposta del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I 
Disposizioni correttive in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e di rilascio
della documentazione antimafia
Art. 1
Modifiche in materia di assistenza legale alla procedura di amministrazione dei beni sequestrati o
confiscati
1. All'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
ï¿��«1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle
controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale
dello Stato ne riconosca l'opportunita'.ï¿��».
Art. 2
Modifiche in materia di situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa e soggetti sottoposti alla
verifica antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 84, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
ï¿��«4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio
a giudizio formulata nei confronti dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno
residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o i consorzi interessati ai contratti
e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o
erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.ï¿��»;
b) all'articolo 85:
1) al comma 2, lettera d), dopo le parole ï¿��«di cui all'articolo 2602 del codice civileï¿��», sono inserite le seguenti:
ï¿��«e per i gruppi europei di interesse economicoï¿��»;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
ï¿��«2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e societa' di qualunque tipo,
anche prive di personalita' giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del
collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonche' ai soggetti
che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231.
2-ter. Per le societa' costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel
territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di
amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
2-quater. Per le societa' di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei
giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi
anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al
patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi
secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone
fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre societa' di capitali, la
documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di
amministrazione della societa' socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale
societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve
riferirsi anche al coniuge non separato.ï¿��»;
3) al comma 3, le parole ï¿��«commi 1 e 2ï¿��» sono sostituite dalle seguenti: ï¿��«commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quaterï¿��».
Art. 3
Validita' della documentazione antimafia
1. All'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, i commi 1 e 2
sono sostituiti dai seguenti:
ï¿��«1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di
cui all'articolo 88, ha una validita' di sei mesi dalla data dell'acquisizione.
2. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di cui
all'articolo 92, ha una validita' di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le
modificazioni di cui al comma 3.ï¿��».
Art. 4
Modifiche in materia di comunicazioni e informazione antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 87, comma 1, sono soppresse le parole da ï¿��«, ovvero, se richiestaï¿��» fino a ï¿��«gli stessi risiedono o
hanno sede,ï¿��», nonche' l'ultimo periodo;
b) all'articolo 88:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole ï¿��«non emergeï¿��» sono inserite le seguenti: ï¿��«, a carico dei
soggetti ivi censiti,ï¿��»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
ï¿��«3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della Banca dati e' eseguita per un
soggetto che risulti non censito.ï¿��»;
c) all'articolo 91: 1) al comma 4, la lettera e) e' soppressa;
2) al comma 5, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: ï¿��«Per le imprese costituite all'estero e prive di
sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche
che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica
l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano
elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso
i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3.ï¿��»;
3) al comma 6, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ï¿��«, nonche' dall'accertamento delle
violazioni degli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre
1981, n. 689ï¿��»;
4) dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente:
ï¿��«7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni,
l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, e'
tempestivamente comunicata anche in via telematica:
a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1;
b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;
c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento;
d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia
interdittiva;
e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;
f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui
all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
g) all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per le finalita' previste dall'articolo 5-ter del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;
i) al Ministero dello sviluppo economico;
l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti
e' stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.ï¿��».
Art. 5
Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 92:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole ï¿��«non emergeï¿��» sono inserite le seguenti: ï¿��«, a carico dei
soggetti ivi censiti,ï¿��»;
2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ï¿��«Il prefetto procede con le stesse modalita' quando la
consultazione della Banca dati e' eseguita per un soggetto che risulti non censito.ï¿��»;
b) all'articolo 93, il comma 6 e' abrogato.
Art. 6
Disposizioni concernenti i collegamenti informatici o telematici utilizzabili in attesa della
realizzazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
1. All'articolo 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2-bis,
e' sostituito dal seguente:
ï¿��«2-bis. Fino all'attivazione della banca dati, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del primo dei regolamenti di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1
e 2, acquisiscono d'ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le prefetture utilizzano
il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1ï¿��° aprile 1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma
6, nonche' i collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione del decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i
termini di cui agli articoli 88 e 92.ï¿��».
Art. 7
Modifiche concernenti la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata
1. All'articolo 114 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
ï¿��«2. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza
e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611.ï¿��».
Capo II 
Disposizioni transitorie e di coordinamento 
Art. 8
Ulteriori disposizioni di coordinamento e correzioni formali
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) agli articoli, 84, comma 3, 92, comma 2, 93, comma 4, 94, commi 1 e 2, 95, commi 1 e 3, le parole
ï¿��«articolo, 91, comma 7ï¿��» sono sostituite dalle seguenti: ï¿��«articolo 91, comma 6ï¿��»;
b) all'articolo 101, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
ï¿��«1. Salvo che la legge disponga diversamente, l'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo
143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, puo' deliberare di avvalersi,
per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica della commissione straordinaria
per la gestione dell'ente, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza
pubblica di competenza del medesimo ente locale.ï¿��»;
c) all'articolo 108, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
ï¿��«8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, nonche' del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Il personale
dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato opera nell'ambito delle
articolazioni centrali della D.I.A. per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, anche in
relazione a quanto previsto dal comma 3, nonche' per l'attivita' di analisi sullo scambio delle informazioni di
interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attivita' organizzate per il
traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze sono
definiti i contingenti di personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato che
opera nell'ambito della D.I.A., nonche' le modalita' attuative di individuazione, di assegnazione e di impiego
del medesimo personale.ï¿��»;
d) all'articolo 116, comma 4, le parole: ï¿��«1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, eï¿��» sono soppresse.
Art. 9
Disposizioni concernenti l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e
conseguenti abrogazioni
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 119, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
ï¿��«1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi due mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e
correttive adottate ai sensi degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136.ï¿��»;
b) all'articolo 120, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
ï¿��«2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
c) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.ï¿��».
Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 novembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Cancellieri, Ministro dell'interno
Severino, Ministro della giustizia
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino
Rispondi

Da: W LITALIA    11/01/2013 13.31.04
A PROPOSITO DI CAMPAGNA ELETTORALE

TEMA: perché è di vitale importanza dare la disdetta immediata al canone Rai e buttare il tv nella discarica"

SVOLGIMENTO
ieri sera, a cena da un amico, la tv era accesa su La7 dove Santoro aveva ospitato Berlusca.

in nano del male (unico nome valido x chi incarna tutto il male del mondo) ha mostrato un'arroganza impensabile, una volgarità inammissibile specie in questo periodo così delicato per il paese.

ha dichiarato fra le altre nefandezze, che versa all'ex moglie 100 mila euro al giorno, lo ha detto ridendo, quasi felice, mentre il resto dell'Italia deve campare con 500 euro al mese soffrendo senza via d'uscita se non morendo di vecchiaia

ci fosse stata UNA SOLA persona del pubblico che ha gridato "onorevole si vergogni!" NESSUNO ha mosso un fiato. Neppure, ovviamente, Santoro.

perché sta continuando imperterrita la diffusione di massa dell'ingiustizia più atroce, nel periodo più travagliato del nostro paese???

risposta: perché la tv, TUTTA QUANTA, inclusi tutti questi personaggi strapagati che FANNO FINTA di essere dalla parte del giusto (santoro, travaglio, ecc) non sono altro che INGRANAGGI necessari per ingaggiare sempre le solite faccie, affinché vincano alle prossime elezioni.

se Santoro fosse dalla parte del giusto, NON avrebbe invitato berlusca nel suo programma affinché egli potesse FARSI GRATIS PROPAGANDA ELETTORALE IN PRIMA SERATA, ma avrebbe auspicato come minimo che fosse in carcere

Berlusca probabilmente vincerà grazie agli italiani imbecilli che lo rivoteranno e grazie all'appoggio di tutti questi COMPLICI TELEVISIVI che, in nome del potere e dei soldi di cui si ingozzano, girano girano come banderuole.

ho un mal di stomaco che si mi torce, io sono un italiano vivo. purtroppo per loro, per fortuna per me.

io la tv l'ho spenta da decenni, e purtroppo sono costretto a vedere la realtà per quella che è.

ITALIANI, SPEGNETE LA TV, ASCOLTATE IL VOSTRO MAL DI STOMACO!
NON LO VOTATE!

ORLANDO FURIOSO 11.01.13 13:08| 
Rispondi

Da: giustizzzziere    11/01/2013 13.36.06
Caro test
a di cazzo ti aspettiamo al corso
Rispondi

Da: X la REDAZIONE    11/01/2013 14.05.51
cosa aspettate a bannare questo tizio? la discussione è volutamente da lui inquinata...vi decidete?
Rispondi

Da: .,.,...,    11/01/2013 15.30.09
mi associo alla richiesta di bannare questo disturbatore del forum
Rispondi

Da: x quello  di sopra    11/01/2013 15.38.53
Ma quale corso
Piu INIDONEO di così
si muore
Rispondi

Da: TheB U S T voto 17 (5,66)    11/01/2013 15.59.25
E" vergognoso ciò che stà accadendo per l"ennesima volta...
Cosa aspettate a cancellare questi messaggi che chiaramente hanno l"unica intenzione di disturbare una discussione che riguarda il concorso in questione?
Altra pessima situazione che afferma la pessima selezione?
Rispondi

Da: x Frocio the bust    11/01/2013 16.16.59
Trovami un tuo messaggio che sia utile alla discussione!!!Dove sta????Scrivi stronzate dal luglio 2011,cioè da quando ti hanno giustamente bocciato al tema,visto che non conosci nemmeno l' -a b c- della grammatica italiana.
Rispondi

Da: ''''''''''????    11/01/2013 16.23.56
qualcuno conosce il numero di registro x verificare l'esito al tar????
Rispondi

Da: x Frocio the bust    11/01/2013 16.25.57
Il Corpo di polizia penitenziaria[1] è una delle cinque forze dell'ordine italiane, dipendente dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.
Così come la Polizia di Stato e il Corpo forestale dello Stato, il Corpo di polizia penitenziaria è una forza di polizia civile ad ordinamento speciale, altresì nota come "Corpo militarmente organizzato". Quest'ultima definizione non implica la militarità del Corpo, ma l'organizzazione che si rifà chiaramente a una struttura militare. Per quanto concerne la definizione di "ordinamento speciale" si deve al fatto che il personale del Corpo di Polizia penitenziaria (nonché quello della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato) è differente dal personale di qualsiasi altro ente civile o militare della Repubblica italiana.
Svolge compiti di polizia giudiziaria, pubblica sicurezza e di gestione delle persone sottoposte a provvedimenti di restrizione o limitazione della libertà personale. Espleta inoltre attività di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del Codice della strada, partecipa al mantenimento dell'ordine pubblico, svolge attività di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza anche al di fuori dell'ambiente penitenziario, così come tutte le altre forze di polizia, svolge attività di scorta a tutela di personalità istituzionali (ministro della giustizia, sottosegretari di stato) e di magistrati.
Al 2008, il numero d'agenti appartenenti alla Polizia penitenziaria era di 46.411 a fronte dei 48.509 necessari[2] per far funzionare i 207 penitenziari italiani[3][4]
Indice  [nascondi]
1 Cenni storici
2 Funzioni
3 Struttura e operatività
3.1 Servizi
3.2 Specialità
4 Qualifiche del Corpo di polizia penitenziaria
5 Fregi
6 Mostreggiature
7 Uniforme
8 Simboli
9 Medaglie e decorazioni concesse dalla Polizia Penitenziaria
10 Onorificenze alla bandiera della Polizia Penitenziaria
11 Preghiera del poliziotto penitenziario
12 Note
13 Bibliografia
13.1 Riferimenti normativi
13.2 Testi
14 Voci correlate
15 Altri progetti
16 Collegamenti esterni
Cenni storici [modifica]

La nascita della Polizia Penitenziaria risale alle Regie Patenti del 1817 che costituivano le Famiglie di Giustizia, ovverosia il primo esempio di corpo carcerario del Regno d'Italia. Il Corpo di polizia penitenziaria fu invece creato nel 1873, poi riformato nel Corpo degli agenti di custodia (1890), ad ordinamento militare. Nel 1922 l'amministrazione passa dall'allora Ministero dell'Interno al Ministero di Grazia e Giustizia. Nel 1990, con la legge n. 395 del 15 dicembre[1], il Corpo assume la nuova denominazione e viene smilitarizzato. Nel Corpo di polizia penitenziaria confluiscono gli appartenenti e le dotazioni dell'ex Corpo degli agenti di custodia e, in parte, le ex-Vigilatrici penitenziarie.
Con decreto, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia del 31 marzo 2004, il Ministro della giustizia ha dato attuazione al d.lgs. del 21 maggio 2000, n. 146[5], concernente la individuazione dei compiti e delle mansioni degli appartenenti ai Ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria. Inoltre, un decreto ministeriale del 14 giugno del 2007 ha istituito il Nucleo Investigativo Centrale, un servizio centrale di polizia giudiziaria che svolge in via continuativa e prioritaria le funzioni di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, alle dipendenze funzionali e sotto la direzione dell'Autorità giudiziaria, per fatti di reato commessi in ambito penitenziario o, comunque, direttamente collegati all'ambito penitenziario. Un ulteriore passo in avanti di una Forza di polizia che può essere senza alcun dubbio considerata di altissimo livello, per la difficoltà e la cospicuità dei compiti a essa affidati.
Funzioni [modifica]



Agenti di Polizia penitenziaria.
I compiti istituzionali sono descritti nell'art. 5 della Legge n. 395/1990[1], che stabilisce che il Corpo di polizia penitenziaria, sia amministrato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, ed espleta quanto stabilito sia dalla Legge n. 354/1975 sull'Ordinamento penitenziario, nonché dal suo regolamento attualmente in vigore, il d.P.R. n. 230/2000, nonché da quanto previsto dalla stessa legge n. 395/1990.
Il Corpo garantisce l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, garantisce l'ordine pubblico e la tutela della sicurezza all'interno degli istituti, partecipa alle attività di osservazione e trattamento dei detenuti; inoltre, espleta servizi di ordine e sicurezza pubblica e di pubblico soccorso, nonché di traduzione dei ristretti, da istituto a istituto, presso le aule giudiziarie per lo svolgimento dei processi e presso i luoghi esterni di cura, e in caso di ricovero espleta il servizio di Piantonamenti, attribuzioni precedentemente della Polizia di Stato e dei Carabinieri.
Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria sono: "sostituti ufficiali di pubblica sicurezza", limitatamente agli appartenenti ai ruoli direttivi; Agenti di pubblica sicurezza, i restanti ruoli subordinati; ufficiali e agenti di polizia giudiziaria in base alle qualifiche. Numerosi sono ormai i servizi, oltre a quelli istituzionali più noti, svolti dal Corpo. Dall'ordine pubblico (su richiesta del prefetto), al controllo degli arresti domiciliari, a compiti di sorveglianza e scorta di obiettivi sensibili e personalità sottoposti a misure di protezione (ministro della giustizia, magistrati, collaboratori di giustizia, etc.), ed entro breve è prevista anche l'istituzionalizzazione dei ruoli tecnici, come avviene negli altri corpi di polizia. Al Corpo di polizia penitenziaria appartengono i gruppi sportivi Astrea e Fiamme Azzurre.
L'Amministrazione penitenziaria ha avviato, dal maggio 2000, un piano di cooperazione con la missione internazionale delle Nazioni Unite in Cossovo[6]. Un contingente di Polizia penitenziaria è stato assegnato al Penal Management Division Kosovo Correctional - Missione ONU (UNMIK) e impiegato presso l'istituto penitenziario di Dubrava, il più grande dei Balcani, in attività particolarmente sensibili, come la sorveglianza dell'intercinta (outside security), servizi di traduzione di detenuti e affiancamento degli operatori penitenziari cossovari nei vari servizi (servizi di addestramento).
Nel marzo 2002 il contingente ha avuto l'incarico straordinario di effettuare la traduzione dalle prigioni della Serbia dei circa 165 detenuti di etnia albanese/cossovara. Alla fine del primo semestre di impiego, i componenti del contingente di Polizia penitenziaria sono stati insigniti della "medaglia della pace", speciale onorificenza delle Nazioni Unite.
Va ricordato inoltre che, nel 1997 sulla base di indicazioni già contenute in un d.m. del 1994, è nato il Gruppo operativo mobile meglio conosciuto come GOM, ossia un gruppo scelto di appartenenti alla Polizia penitenziaria aventi il compito del mantenimento dell'ordine e della disciplina negli istituti penitenziari, con priorità a interventi in occasione di gravi situazioni di turbamento. Il GOM è composto da 600 unità, e gli competono anche i servizi di tutela e scorta del personale in servizio presso l'Amministrazione penitenziaria e il Ministero della giustizia esposto a particolari situazioni di rischio personale, la traduzione di tutti i detenuti "collaboratori di giustizia", ad altissimo rischio. Tali servizi sono effettuati dal Nucleo tutela e scorte, costituito da circa 50 unità.
Infine, sono in fase di trasferimento alla Polizia penitenziaria i compiti relativi ai domiciliari e tutte le attività relative al controllo della Banca nazionale del DNA, strumento che verrà gestito da personale tecnico del Corpo appositamente preparato, al fine di equiparare la Polizia penitenziaria a tutte le altre polizie italiane ed europee, istituendo un proprio comparto gestito da personale del Corpo inserito in ruolo tecnici.
Struttura e operatività [modifica]



Il Corpo di polizia penitenziaria dispone anche di mezzi navali per le funzioni di istituto; a parte le motobarche di Venezia, vi sono anche natanti per i collegamenti con i penitenziari ubicati su isole.


Alfa 159 della Polizia penitenziaria.
Il Corpo dispone di vari Servizi e Specialità, coordinate a livello centrale, come si accennava dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia:

Servizi [modifica]
Servizio navale;
Servizio traduzione e piantonamenti;
Gruppo operativo mobile;
Servizio cinofili;
Servizio a cavallo;
Nucleo investigativo centrale;
Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza;
Servizio di polizia terrestre
Servizio telecomunicazioni (TLC);
Gruppi sportivi "Fiamme Azzurre" e "A.S. Astrea Calcio";
Banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria.
Nucleo operativo regionale.
Centrali operative regionali (C.O.R.)
Centrale operativa nazionale (C.O.N.)
Servizio di polizia stradale
Specialità [modifica]
Matricolista;
Informatico;
Addetto ai detenuti minorenni;
Armaiolo e armaiolo capo;
Istruttore di tiro;
Tiratore scelto;
Elicotterista;
Sommozzatore.
Conduttore Cinofilo Antidroga
Istuttore Cinofilo Antidroga
Qualifiche del Corpo di polizia penitenziaria [modifica]

    Per approfondire, vedi la voce Qualifiche del Corpo di polizia penitenziaria.
Fregi [modifica]


Fregio per basco e berretto rigido per agenti e assistenti



Fregio per berretto rigido per sovrintendenti, ispettori e commissari



Fregio per berretto rigido per il personale dirigente


Fregio per berretto rigido da cerimonia per il personale non dirigente



Fregio per berretto rigido da cerimonia per il personale dirigente

Mostreggiature [modifica]


Monogramma per giacca per gli Allievi delle Scuole di Formazione



Alamari per giacca per agenti e assistenti



Alamari per giacca per il ruolo di ispettore superiore sostituto commissario


Alamari per giacca per il personale dirigente



Alamari per Uniforme da cerimonia



Alamari per Uniforme da cerimonia

Uniforme [modifica]

La Polizia penitenziaria, dopo la riforma del 1990, ha abbandonato le vecchie divise grigio-verdi del disciolto Corpo degli agenti di custodia, per indossare uniformi blu e tute operative prima grigio-verde e attualmente blu. L'uniforme invernale consta di giacca con bottoni argentati e fregio del Corpo, con spalline con bordo azzurro, pantaloni blu, camicia manica lunga di colore celeste e cravatta color avion. Il vestiario comprende anche una giacca a vento in goretex munita di ampie tasche e spalline bordate di celeste. La giacca è munita di termofodera in pile, comodamente staccabile e indossabile come corpetto. L'uniforme ordinaria estiva invece è composta da camicia celeste a maniche corte, con taschini sul petto e bottoncini argentati con fregio, pantaloni di cotone blu e cintura in tessuto blu con fibbia e fregio di colore argento. Con queste uniformi sono previsti basco azzurro con fregio, oppure berretto rigido blu con fregio. La tuta operativa invernale consta di una giubba di colore blu, pantalone dello stesso colore con termofedera staccabile anche la giubba è munita di termofodera, comodamente staccabile e indossabile come corpetto-gilet essendo possibile rimuovere le maniche mediante cerniere lampo interne. La tuta operativa estiva è composta da pantaloni di colore blu (quelli invernali senza termofedera) e una polo con cerniera di colore celeste con bordature azzurre. Stivaletti invernali (tipo polacchine) per l'ordinaria, e anfibi per l'operativa[7].
Vi sono poi anche capi di vestiario come il maglione blu con collo a V e toppe di rinforzo su spalle/gomiti e scritta "Polizia Penitenziaria" da indossare in luogo della giacca e per i soli servizi interni, un maglione sottogiacca blu a scollo a V, il maglione a collo alto con cerniera lampo, un cappotto a doppia abbottonatura e tutti gli accessori per le uniformi di servizio.
Simboli [modifica]

Il Corpo di polizia penitenziaria è rappresentato da:
uno Stemma araldico, concesso con D.P.R. del 31 maggio 1999;
una Bandiera d'Istituto;
una Marcia d'ordinanza, intitolata semplicemente Marcia d'ordinanza del Corpo di polizia penitenziaria;
un Santo Patrono: San Basilide;
la Banda del Corpo di polizia penitenziaria, che è stata formalmente istituita nel 1985. In precedenza, dal 1955, l'ex Corpo degli Agenti di Custodia disponeva di una fanfara, che accompagnava le cerimonie di giuramento degli allievi.
La Banda si esibisce in occasione delle celebrazioni più importanti nella vita delle istituzioni: essa rappresenta il Corpo di polizia penitenziaria in occasione di manifestazioni pubbliche nazionali e internazionali.
L'elevato livello artistico raggiunto dal complesso bandistico contribuisce a diffondere l'immagine del Corpo e a rappresentarlo degnamente in occasione di manifestazioni pubbliche nelle quali la presenza di essa è in sintonia con le finalità istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria, riscuotendo unanime apprezzamento dalla critica e un grande successo di pubblico.
Tra le numerose partecipazioni a eventi prestigiosi della vita istituzionale, culturale e sportiva del nostro Paese, si segnala il concerto tenuto dalla Banda il 6 luglio 1992 nell'ambito del Festival dei Due Mondi di Spoleto, nella spettacolare cornice dell'Anfiteatro Romano. La Banda si è esibita anche in occasione dei Campionati Mondiali di Nuoto, a Roma, ai Campionati Mondiali Militari ed ai Giochi Mondiali delle Polizie. Tra le uscite pubbliche della Banda, particolarmente apprezzato è stato il Concerto tenuto presso il Teatro dell'Opera di Roma, il 7 aprile 1999, alla presenza del Ministro della Giustizia. La Banda della polizia penitenziaria ha sede a Portici, presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria, ospitata nel prestigioso Palazzo Valle, già sede delle guardie del corpo di Ferdinando IV di Borbone, re delle Due Sicilie.
Medaglie e decorazioni concesse dalla Polizia Penitenziaria [modifica]

Medaglia al merito di servizio della Polizia Penitenziaria (20 anni)
Medaglia al merito di servizio della Polizia Penitenziaria (15 anni)
Medaglia al merito di servizio della Polizia Penitenziaria (10 anni)
(decreto Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n.82)
Croce di anzianità servizio della Polizia Penitenziaria (35 anni)
Croce di anzianità servizio della Polizia Penitenziaria (30 anni)
Croce di anzianità servizio della Polizia Penitenziaria (20 anni)
(decreto Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n.82)
Medaglia al merito di lunga navigazione della Polizia Penitenziaria (20 anni)
Medaglia al merito di lunga navigazione della Polizia Penitenziaria (15 anni)
Medaglia al merito di lunga navigazione della Polizia Penitenziaria (10 anni)
(decreto Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n.82)
Medaglia di commiato
Distintivo dorato per l'encomio solenne per il ruolo direttivo, dirigenti e commissari coordinatori (assimilati agli ufficiali superiori) delle forze di polizia italiane
Distintivo argentato per l'encomio solenne per ruolo direttivo, commissari (assimilati agli ufficiali inferiori e subalterni) delle forze di polizia italiane
Onorificenze alla bandiera della Polizia Penitenziaria [modifica]

Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia (1989)
Medaglia d'argento al Valor Civile (1982)
Medaglia d'oro al Merito Civile (2006)
Medaglia al merito della Redenzione Sociale (1989)
Medaglia d'oro al Merito del Dipartimento della Protezione Civile (2009)
Preghiera del poliziotto penitenziario [modifica]

Ascolta, o Signore la nostra preghiera.
Dacci luce e forza perché possiamo riuscire a svolgere bene il nostro difficile compito di tutelare la società nell'aiutare a tutti i cittadini a ritrovare il senso morale della vita.
La Tua parola illumini la nostra vita, il Tuo amore sostenga la nostra fatica.
Benedici, o Signore, la nostra cara Patria, tutti i nostri Reparti, le nostre famiglie e i fratelli che ci sono affidati.
Dona la Tua pace a tutti coloro che sono caduti nell'adempimento del proprio dovere.
O Vergine Maria, Madre di Dio, ispiraci sentimenti di misericordia verso coloro che soffrono , per causa dei camorristi e mafiosi, in modo che siano con noi conciliati, e il sentimento fraterno e la necessità del dovere.
Prega per noi, o San Basilide, nostro Patrono, così che la Tua testimonianza di fede, passata attraverso il martirio, sia per noi tutti di fulgido esempio, di immancabile sostegno e di vero conforto.
Amen
Note [modifica]

^ a b c Legge 15 dicembre 1990, n. 395: "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria."
^ La mancanza di agenti della Polizia Penitenziaria su www.wikio.it. URL consultato in data 29-09-2009.
^ Fonte: Pag 207 di Calendario atlante De Agostini 2008.
^ Rapporto tra detenuti presenti e agenti in forza: situazione al 13 febbraio 2009
^ Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200: "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria." (testo in vigore al 18 ottobre 2010)
^ Grafia e dizione corretta in lingua italiana come riportato dal DOP. La pronuncia classica, Còssovo /ˈkÉ"ssovo/, è variamente attestata: cfr. �«La battaglia di Còssovo in cui l'impero di Serbia perì�» (Giosuè Carducci); �«Ti chiaman di Còssovo al piano�» (Gabriele d'Annunzio). L'accentazione Cossòvo /kosˈsÉ"vo/, all'albanese, è invece priva di riscontro storico, sebbene attestata nell'uso giornalistico contemporaneo. In effetti il nome "Cossovo" deriva dal toponimo in lingua serba Kosovo Polje, la "Piana dei Merli".
^ Vi è da dire che sarebbe auspicabile l'utilizzo di queste tute anche all'interno delle Sezioni Detentive, dato che l'uniforme ordinaria con il passare del tempo è risultata scomoda e poco funzionale per il tipo di servizio svolto dagli agenti.
Bibliografia [modifica]

Riferimenti normativi [modifica]
Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, in materia di Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria
Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in materia di Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria
Decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, in materia di Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria
Decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, in materia di Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85.
Testi [modifica]
G. Agati, Elementi di Diritto Penale e attività di Polizia Giudiziaria nella pratica di Polizia Penitenziaria, CEDAM, Padova, 2000.
Voci correlate [modifica]

Ministero della Giustizia
Corpo degli Agenti di Custodia
Medaglie, decorazioni e ordini cavallereschi italiani
Etica militare in Italia
Altri progetti [modifica]

Commons contiene immagini o altri file su Corpo di polizia penitenziaria
Collegamenti esterni [modifica]

Corpo di polizia penitenziaria su Open Directory Project (Segnala su DMoz un collegamento pertinente all'argomento "Corpo di polizia penitenziaria")
Sito ufficiale del Corpo di Polizia Penitenziaria
Polizia Penitenziaria Società Giustizia & Sicurezza Rivista dedicata al Corpo di Polizia Penitenziaria
C.O.R. Notizie relative alle Centrali Operative Regionali (C.O.R.)
SAPPE Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria
Osapp Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Dossier sul Gruppo Operativo Mobile, in Governo.it
DECRETO 14 giugno 2007 (G.U. n. 296 del 21/12/2007) Istituzione del "Nucleo investigativo centrale" della Polizia penitenziaria
http://www.sinappe.it/ SiNAPPe/ Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria
Rispondi

Da: x Frocio the bust    11/01/2013 16.26.46
Impara almeno questo!
Rispondi

Da: --??    11/01/2013 16.47.36
Bastaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!
Rispondi

Da: Sante parole    11/01/2013 16.51.45
Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
(GU n. 290 del 13-12-2012)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano straordinario contro le mafie, nonche'
delega al Governo in materia di normativa antimafia;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della citata legge n. 136 del 2010, i quali prevedono che entro tre
anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel rispetto delle
procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi articoli, il Governo puo' apportare disposizioni
integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;
Ritenuto di avvalersi delle facolta' previste dagli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge n. 136 del
2010;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 maggio 2012;
Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012;
Sulla proposta del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I 
Disposizioni correttive in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e di rilascio
della documentazione antimafia
Art. 1
Modifiche in materia di assistenza legale alla procedura di amministrazione dei beni sequestrati o
confiscati
1. All'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
ï¿��«1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle
controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale
dello Stato ne riconosca l'opportunita'.ï¿��».
Art. 2
Modifiche in materia di situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa e soggetti sottoposti alla
verifica antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 84, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
ï¿��«4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio
a giudizio formulata nei confronti dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno
residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o i consorzi interessati ai contratti
e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o
erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.ï¿��»;
b) all'articolo 85:
1) al comma 2, lettera d), dopo le parole ï¿��«di cui all'articolo 2602 del codice civileï¿��», sono inserite le seguenti:
ï¿��«e per i gruppi europei di interesse economicoï¿��»;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
ï¿��«2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e societa' di qualunque tipo,
anche prive di personalita' giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del
collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonche' ai soggetti
che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231.
2-ter. Per le societa' costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel
territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di
amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
2-quater. Per le societa' di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei
giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi
anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al
patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi
secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone
fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre societa' di capitali, la
documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di
amministrazione della societa' socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale
societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve
riferirsi anche al coniuge non separato.ï¿��»;
3) al comma 3, le parole ï¿��«commi 1 e 2ï¿��» sono sostituite dalle seguenti: ï¿��«commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quaterï¿��».
Art. 3
Validita' della documentazione antimafia
1. All'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, i commi 1 e 2
sono sostituiti dai seguenti:
ï¿��«1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di
cui all'articolo 88, ha una validita' di sei mesi dalla data dell'acquisizione.
2. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di cui
all'articolo 92, ha una validita' di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le
modificazioni di cui al comma 3.ï¿��».
Art. 4
Modifiche in materia di comunicazioni e informazione antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 87, comma 1, sono soppresse le parole da ï¿��«, ovvero, se richiestaï¿��» fino a ï¿��«gli stessi risiedono o
hanno sede,ï¿��», nonche' l'ultimo periodo;
b) all'articolo 88:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole ï¿��«non emergeï¿��» sono inserite le seguenti: ï¿��«, a carico dei
soggetti ivi censiti,ï¿��»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
ï¿��«3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della Banca dati e' eseguita per un
soggetto che risulti non censito.ï¿��»;
c) all'articolo 91: 1) al comma 4, la lettera e) e' soppressa;
2) al comma 5, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: ï¿��«Per le imprese costituite all'estero e prive di
sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche
che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica
l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano
elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso
i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3.ï¿��»;
3) al comma 6, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ï¿��«, nonche' dall'accertamento delle
violazioni degli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre
1981, n. 689ï¿��»;
4) dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente:
ï¿��«7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni,
l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, e'
tempestivamente comunicata anche in via telematica:
a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1;
b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;
c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento;
d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia
interdittiva;
e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;
f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui
all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
g) all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per le finalita' previste dall'articolo 5-ter del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;
i) al Ministero dello sviluppo economico;
l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti
e' stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.ï¿��».
Art. 5
Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 92:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole ï¿��«non emergeï¿��» sono inserite le seguenti: ï¿��«, a carico dei
soggetti ivi censiti,ï¿��»;
2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ï¿��«Il prefetto procede con le stesse modalita' quando la
consultazione della Banca dati e' eseguita per un soggetto che risulti non censito.ï¿��»;
b) all'articolo 93, il comma 6 e' abrogato.
Art. 6
Disposizioni concernenti i collegamenti informatici o telematici utilizzabili in attesa della
realizzazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
1. All'articolo 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2-bis,
e' sostituito dal seguente:
ï¿��«2-bis. Fino all'attivazione della banca dati, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del primo dei regolamenti di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1
e 2, acquisiscono d'ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le prefetture utilizzano
il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1ï¿��° aprile 1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma
6, nonche' i collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione del decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i
termini di cui agli articoli 88 e 92.ï¿��».
Art. 7
Modifiche concernenti la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata
1. All'articolo 114 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
ï¿��«2. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza
e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611.ï¿��».
Capo II 
Disposizioni transitorie e di coordinamento 
Art. 8
Ulteriori disposizioni di coordinamento e correzioni formali
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) agli articoli, 84, comma 3, 92, comma 2, 93, comma 4, 94, commi 1 e 2, 95, commi 1 e 3, le parole
ï¿��«articolo, 91, comma 7ï¿��» sono sostituite dalle seguenti: ï¿��«articolo 91, comma 6ï¿��»;
b) all'articolo 101, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
ï¿��«1. Salvo che la legge disponga diversamente, l'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo
143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, puo' deliberare di avvalersi,
per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica della commissione straordinaria
per la gestione dell'ente, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza
pubblica di competenza del medesimo ente locale.ï¿��»;
c) all'articolo 108, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
ï¿��«8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, nonche' del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Il personale
dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato opera nell'ambito delle
articolazioni centrali della D.I.A. per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, anche in
relazione a quanto previsto dal comma 3, nonche' per l'attivita' di analisi sullo scambio delle informazioni di
interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attivita' organizzate per il
traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze sono
definiti i contingenti di personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato che
opera nell'ambito della D.I.A., nonche' le modalita' attuative di individuazione, di assegnazione e di impiego
del medesimo personale.ï¿��»;
d) all'articolo 116, comma 4, le parole: ï¿��«1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, eï¿��» sono soppresse.
Art. 9
Disposizioni concernenti l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e
conseguenti abrogazioni
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 119, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
ï¿��«1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi due mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e
correttive adottate ai sensi degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136.ï¿��»;
b) all'articolo 120, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
ï¿��«2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
c) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.ï¿��».
Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 novembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Cancellieri, Ministro dell'interno
Severino, Ministro della giustizia
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino
Rispondi

Da: x quello di sopra    11/01/2013 17.19.36
L'avvocato di Stato ha proposto un accordo  consistente nell'impegno formale da parte dell'Amministrazione penitenziaria nel  porre in essere un nuovo ed immediato provvedimento di autotutela "senza  riserva", a patto che tutte le parti accettassero un rinvio al 24 gennaio 2013 e  la cessazione della materia del contendere. Uno degli avvocati dei ricorrenti  non ha accettato la proposta e ha chiesto il rinvio dell'udienza a dopo il 4
febbraio 2013. Il collegio ha accolto il rinvio al 7 febbraio 2013. Adesso,  aspettiamo fiduciosi le prove dei ricorrenti programmate per il 30 gennaio  2013...............
Rispondi

Da: Ricorsista serio    11/01/2013 17.48.02
Ma lo volete capire che la prova è andata a farsi fottere...?? Tutti i non idonei appena ci sarà la sentenza dell'illegittimità della commissione torneranno tutti in corsa per fare ricorso....
Rispondi

Da: x  Ricorsista serio    11/01/2013 17.49.59




ma se il 30 gennaio tutti i ricorrenti superano la prova
che succede?
Rispondi

Da: LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL    11/01/2013 17.52.54
Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
(GU n. 290 del 13-12-2012)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano straordinario contro le mafie, nonche'
delega al Governo in materia di normativa antimafia;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della citata legge n. 136 del 2010, i quali prevedono che entro tre
anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel rispetto delle
procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi articoli, il Governo puo' apportare disposizioni
integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;
Ritenuto di avvalersi delle facolta' previste dagli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge n. 136 del
2010;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 maggio 2012;
Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012;
Sulla proposta del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I 
Disposizioni correttive in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e di rilascio
della documentazione antimafia
Art. 1
Modifiche in materia di assistenza legale alla procedura di amministrazione dei beni sequestrati o
confiscati
1. All'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle
controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale
dello Stato ne riconosca l'opportunita'.ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 2
Modifiche in materia di situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa e soggetti sottoposti alla
verifica antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 84, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio
a giudizio formulata nei confronti dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno
residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o i consorzi interessati ai contratti
e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o
erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.ï�¿ï¿�ï¿��»;
b) all'articolo 85:
1) al comma 2, lettera d), dopo le parole ï�¿ï¿�ï¿��«di cui all'articolo 2602 del codice civileï�¿ï¿�ï¿��», sono inserite le seguenti:
ï�¿ï¿�ï¿��«e per i gruppi europei di interesse economicoï�¿ï¿�ï¿��»;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
ï�¿ï¿�ï¿��«2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e societa' di qualunque tipo,
anche prive di personalita' giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del
collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonche' ai soggetti
che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231.
2-ter. Per le societa' costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel
territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di
amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
2-quater. Per le societa' di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei
giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi
anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al
patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi
secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone
fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre societa' di capitali, la
documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di
amministrazione della societa' socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale
societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve
riferirsi anche al coniuge non separato.ï�¿ï¿�ï¿��»;
3) al comma 3, le parole ï�¿ï¿�ï¿��«commi 1 e 2ï�¿ï¿�ï¿��» sono sostituite dalle seguenti: ï�¿ï¿�ï¿��«commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quaterï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 3
Validita' della documentazione antimafia
1. All'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, i commi 1 e 2
sono sostituiti dai seguenti:
ï�¿ï¿�ï¿��«1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di
cui all'articolo 88, ha una validita' di sei mesi dalla data dell'acquisizione.
2. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di cui
all'articolo 92, ha una validita' di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le
modificazioni di cui al comma 3.ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 4
Modifiche in materia di comunicazioni e informazione antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 87, comma 1, sono soppresse le parole da ï�¿ï¿�ï¿��«, ovvero, se richiestaï�¿ï¿�ï¿��» fino a ï�¿ï¿�ï¿��«gli stessi risiedono o
hanno sede,ï�¿ï¿�ï¿��», nonche' l'ultimo periodo;
b) all'articolo 88:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole ï�¿ï¿�ï¿��«non emergeï�¿ï¿�ï¿��» sono inserite le seguenti: ï�¿ï¿�ï¿��«, a carico dei
soggetti ivi censiti,ï�¿ï¿�ï¿��»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della Banca dati e' eseguita per un
soggetto che risulti non censito.ï�¿ï¿�ï¿��»;
c) all'articolo 91: 1) al comma 4, la lettera e) e' soppressa;
2) al comma 5, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: ï�¿ï¿�ï¿��«Per le imprese costituite all'estero e prive di
sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche
che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica
l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano
elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso
i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3.ï�¿ï¿�ï¿��»;
3) al comma 6, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ï�¿ï¿�ï¿��«, nonche' dall'accertamento delle
violazioni degli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre
1981, n. 689ï�¿ï¿�ï¿��»;
4) dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni,
l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, e'
tempestivamente comunicata anche in via telematica:
a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1;
b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;
c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento;
d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia
interdittiva;
e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;
f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui
all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
g) all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per le finalita' previste dall'articolo 5-ter del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;
i) al Ministero dello sviluppo economico;
l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti
e' stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 5
Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 92:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole ï�¿ï¿�ï¿��«non emergeï�¿ï¿�ï¿��» sono inserite le seguenti: ï�¿ï¿�ï¿��«, a carico dei
soggetti ivi censiti,ï�¿ï¿�ï¿��»;
2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ï�¿ï¿�ï¿��«Il prefetto procede con le stesse modalita' quando la
consultazione della Banca dati e' eseguita per un soggetto che risulti non censito.ï�¿ï¿�ï¿��»;
b) all'articolo 93, il comma 6 e' abrogato.
Art. 6
Disposizioni concernenti i collegamenti informatici o telematici utilizzabili in attesa della
realizzazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
1. All'articolo 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2-bis,
e' sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«2-bis. Fino all'attivazione della banca dati, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del primo dei regolamenti di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1
e 2, acquisiscono d'ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le prefetture utilizzano
il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1ï�¿ï¿�ï¿��° aprile 1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma
6, nonche' i collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione del decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i
termini di cui agli articoli 88 e 92.ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 7
Modifiche concernenti la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata
1. All'articolo 114 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«2. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza
e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611.ï�¿ï¿�ï¿��».
Capo II 
Disposizioni transitorie e di coordinamento 
Art. 8
Ulteriori disposizioni di coordinamento e correzioni formali
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) agli articoli, 84, comma 3, 92, comma 2, 93, comma 4, 94, commi 1 e 2, 95, commi 1 e 3, le parole
ï�¿ï¿�ï¿��«articolo, 91, comma 7ï�¿ï¿�ï¿��» sono sostituite dalle seguenti: ï�¿ï¿�ï¿��«articolo 91, comma 6ï�¿ï¿�ï¿��»;
b) all'articolo 101, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«1. Salvo che la legge disponga diversamente, l'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo
143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, puo' deliberare di avvalersi,
per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica della commissione straordinaria
per la gestione dell'ente, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza
pubblica di competenza del medesimo ente locale.ï�¿ï¿�ï¿��»;
c) all'articolo 108, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, nonche' del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Il personale
dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato opera nell'ambito delle
articolazioni centrali della D.I.A. per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, anche in
relazione a quanto previsto dal comma 3, nonche' per l'attivita' di analisi sullo scambio delle informazioni di
interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attivita' organizzate per il
traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze sono
definiti i contingenti di personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato che
opera nell'ambito della D.I.A., nonche' le modalita' attuative di individuazione, di assegnazione e di impiego
del medesimo personale.ï�¿ï¿�ï¿��»;
d) all'articolo 116, comma 4, le parole: ï�¿ï¿�ï¿��«1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, eï�¿ï¿�ï¿��» sono soppresse.
Art. 9
Disposizioni concernenti l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e
conseguenti abrogazioni
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 119, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi due mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e
correttive adottate ai sensi degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136.ï�¿ï¿�ï¿��»;
b) all'articolo 120, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
c) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 novembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Cancellieri, Ministro dell'interno
Severino, Ministro della giustizia
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino
Rispondi

Da: LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL    11/01/2013 17.53.09
Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
(GU n. 290 del 13-12-2012)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano straordinario contro le mafie, nonche'
delega al Governo in materia di normativa antimafia;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della citata legge n. 136 del 2010, i quali prevedono che entro tre
anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel rispetto delle
procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi articoli, il Governo puo' apportare disposizioni
integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;
Ritenuto di avvalersi delle facolta' previste dagli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge n. 136 del
2010;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 maggio 2012;
Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012;
Sulla proposta del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I 
Disposizioni correttive in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e di rilascio
della documentazione antimafia
Art. 1
Modifiche in materia di assistenza legale alla procedura di amministrazione dei beni sequestrati o
confiscati
1. All'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle
controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale
dello Stato ne riconosca l'opportunita'.ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 2
Modifiche in materia di situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa e soggetti sottoposti alla
verifica antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 84, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio
a giudizio formulata nei confronti dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno
residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o i consorzi interessati ai contratti
e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o
erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.ï�¿ï¿�ï¿��»;
b) all'articolo 85:
1) al comma 2, lettera d), dopo le parole ï�¿ï¿�ï¿��«di cui all'articolo 2602 del codice civileï�¿ï¿�ï¿��», sono inserite le seguenti:
ï�¿ï¿�ï¿��«e per i gruppi europei di interesse economicoï�¿ï¿�ï¿��»;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
ï�¿ï¿�ï¿��«2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e societa' di qualunque tipo,
anche prive di personalita' giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del
collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonche' ai soggetti
che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231.
2-ter. Per le societa' costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel
territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di
amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
2-quater. Per le societa' di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei
giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi
anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al
patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi
secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone
fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre societa' di capitali, la
documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di
amministrazione della societa' socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale
societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve
riferirsi anche al coniuge non separato.ï�¿ï¿�ï¿��»;
3) al comma 3, le parole ï�¿ï¿�ï¿��«commi 1 e 2ï�¿ï¿�ï¿��» sono sostituite dalle seguenti: ï�¿ï¿�ï¿��«commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quaterï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 3
Validita' della documentazione antimafia
1. All'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, i commi 1 e 2
sono sostituiti dai seguenti:
ï�¿ï¿�ï¿��«1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di
cui all'articolo 88, ha una validita' di sei mesi dalla data dell'acquisizione.
2. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di cui
all'articolo 92, ha una validita' di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le
modificazioni di cui al comma 3.ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 4
Modifiche in materia di comunicazioni e informazione antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 87, comma 1, sono soppresse le parole da ï�¿ï¿�ï¿��«, ovvero, se richiestaï�¿ï¿�ï¿��» fino a ï�¿ï¿�ï¿��«gli stessi risiedono o
hanno sede,ï�¿ï¿�ï¿��», nonche' l'ultimo periodo;
b) all'articolo 88:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole ï�¿ï¿�ï¿��«non emergeï�¿ï¿�ï¿��» sono inserite le seguenti: ï�¿ï¿�ï¿��«, a carico dei
soggetti ivi censiti,ï�¿ï¿�ï¿��»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della Banca dati e' eseguita per un
soggetto che risulti non censito.ï�¿ï¿�ï¿��»;
c) all'articolo 91: 1) al comma 4, la lettera e) e' soppressa;
2) al comma 5, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: ï�¿ï¿�ï¿��«Per le imprese costituite all'estero e prive di
sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche
che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica
l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano
elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso
i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3.ï�¿ï¿�ï¿��»;
3) al comma 6, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ï�¿ï¿�ï¿��«, nonche' dall'accertamento delle
violazioni degli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre
1981, n. 689ï�¿ï¿�ï¿��»;
4) dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni,
l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, e'
tempestivamente comunicata anche in via telematica:
a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1;
b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;
c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento;
d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia
interdittiva;
e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;
f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui
all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
g) all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per le finalita' previste dall'articolo 5-ter del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;
i) al Ministero dello sviluppo economico;
l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti
e' stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 5
Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 92:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole ï�¿ï¿�ï¿��«non emergeï�¿ï¿�ï¿��» sono inserite le seguenti: ï�¿ï¿�ï¿��«, a carico dei
soggetti ivi censiti,ï�¿ï¿�ï¿��»;
2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ï�¿ï¿�ï¿��«Il prefetto procede con le stesse modalita' quando la
consultazione della Banca dati e' eseguita per un soggetto che risulti non censito.ï�¿ï¿�ï¿��»;
b) all'articolo 93, il comma 6 e' abrogato.
Art. 6
Disposizioni concernenti i collegamenti informatici o telematici utilizzabili in attesa della
realizzazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
1. All'articolo 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2-bis,
e' sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«2-bis. Fino all'attivazione della banca dati, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del primo dei regolamenti di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1
e 2, acquisiscono d'ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le prefetture utilizzano
il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1ï�¿ï¿�ï¿��° aprile 1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma
6, nonche' i collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione del decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i
termini di cui agli articoli 88 e 92.ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 7
Modifiche concernenti la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata
1. All'articolo 114 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«2. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza
e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611.ï�¿ï¿�ï¿��».
Capo II 
Disposizioni transitorie e di coordinamento 
Art. 8
Ulteriori disposizioni di coordinamento e correzioni formali
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) agli articoli, 84, comma 3, 92, comma 2, 93, comma 4, 94, commi 1 e 2, 95, commi 1 e 3, le parole
ï�¿ï¿�ï¿��«articolo, 91, comma 7ï�¿ï¿�ï¿��» sono sostituite dalle seguenti: ï�¿ï¿�ï¿��«articolo 91, comma 6ï�¿ï¿�ï¿��»;
b) all'articolo 101, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«1. Salvo che la legge disponga diversamente, l'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo
143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, puo' deliberare di avvalersi,
per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica della commissione straordinaria
per la gestione dell'ente, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza
pubblica di competenza del medesimo ente locale.ï�¿ï¿�ï¿��»;
c) all'articolo 108, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, nonche' del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Il personale
dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato opera nell'ambito delle
articolazioni centrali della D.I.A. per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, anche in
relazione a quanto previsto dal comma 3, nonche' per l'attivita' di analisi sullo scambio delle informazioni di
interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attivita' organizzate per il
traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze sono
definiti i contingenti di personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato che
opera nell'ambito della D.I.A., nonche' le modalita' attuative di individuazione, di assegnazione e di impiego
del medesimo personale.ï�¿ï¿�ï¿��»;
d) all'articolo 116, comma 4, le parole: ï�¿ï¿�ï¿��«1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, eï�¿ï¿�ï¿��» sono soppresse.
Art. 9
Disposizioni concernenti l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e
conseguenti abrogazioni
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 119, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi due mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e
correttive adottate ai sensi degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136.ï�¿ï¿�ï¿��»;
b) all'articolo 120, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
c) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 novembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Cancellieri, Ministro dell'interno
Severino, Ministro della giustizia
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino
Rispondi

Da: LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL    11/01/2013 17.53.28
Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
(GU n. 290 del 13-12-2012)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano straordinario contro le mafie, nonche'
delega al Governo in materia di normativa antimafia;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della citata legge n. 136 del 2010, i quali prevedono che entro tre
anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel rispetto delle
procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi articoli, il Governo puo' apportare disposizioni
integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;
Ritenuto di avvalersi delle facolta' previste dagli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge n. 136 del
2010;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 maggio 2012;
Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012;
Sulla proposta del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I 
Disposizioni correttive in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e di rilascio
della documentazione antimafia
Art. 1
Modifiche in materia di assistenza legale alla procedura di amministrazione dei beni sequestrati o
confiscati
1. All'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle
controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale
dello Stato ne riconosca l'opportunita'.ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 2
Modifiche in materia di situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa e soggetti sottoposti alla
verifica antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 84, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio
a giudizio formulata nei confronti dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno
residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o i consorzi interessati ai contratti
e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o
erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.ï�¿ï¿�ï¿��»;
b) all'articolo 85:
1) al comma 2, lettera d), dopo le parole ï�¿ï¿�ï¿��«di cui all'articolo 2602 del codice civileï�¿ï¿�ï¿��», sono inserite le seguenti:
ï�¿ï¿�ï¿��«e per i gruppi europei di interesse economicoï�¿ï¿�ï¿��»;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
ï�¿ï¿�ï¿��«2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e societa' di qualunque tipo,
anche prive di personalita' giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del
collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonche' ai soggetti
che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231.
2-ter. Per le societa' costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel
territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di
amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
2-quater. Per le societa' di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei
giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi
anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al
patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi
secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone
fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre societa' di capitali, la
documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di
amministrazione della societa' socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale
societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve
riferirsi anche al coniuge non separato.ï�¿ï¿�ï¿��»;
3) al comma 3, le parole ï�¿ï¿�ï¿��«commi 1 e 2ï�¿ï¿�ï¿��» sono sostituite dalle seguenti: ï�¿ï¿�ï¿��«commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quaterï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 3
Validita' della documentazione antimafia
1. All'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, i commi 1 e 2
sono sostituiti dai seguenti:
ï�¿ï¿�ï¿��«1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di
cui all'articolo 88, ha una validita' di sei mesi dalla data dell'acquisizione.
2. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di cui
all'articolo 92, ha una validita' di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le
modificazioni di cui al comma 3.ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 4
Modifiche in materia di comunicazioni e informazione antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 87, comma 1, sono soppresse le parole da ï�¿ï¿�ï¿��«, ovvero, se richiestaï�¿ï¿�ï¿��» fino a ï�¿ï¿�ï¿��«gli stessi risiedono o
hanno sede,ï�¿ï¿�ï¿��», nonche' l'ultimo periodo;
b) all'articolo 88:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole ï�¿ï¿�ï¿��«non emergeï�¿ï¿�ï¿��» sono inserite le seguenti: ï�¿ï¿�ï¿��«, a carico dei
soggetti ivi censiti,ï�¿ï¿�ï¿��»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della Banca dati e' eseguita per un
soggetto che risulti non censito.ï�¿ï¿�ï¿��»;
c) all'articolo 91: 1) al comma 4, la lettera e) e' soppressa;
2) al comma 5, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: ï�¿ï¿�ï¿��«Per le imprese costituite all'estero e prive di
sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche
che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica
l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano
elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso
i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3.ï�¿ï¿�ï¿��»;
3) al comma 6, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ï�¿ï¿�ï¿��«, nonche' dall'accertamento delle
violazioni degli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre
1981, n. 689ï�¿ï¿�ï¿��»;
4) dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni,
l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, e'
tempestivamente comunicata anche in via telematica:
a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1;
b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;
c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento;
d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia
interdittiva;
e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;
f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui
all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
g) all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per le finalita' previste dall'articolo 5-ter del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;
i) al Ministero dello sviluppo economico;
l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti
e' stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 5
Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 92:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole ï�¿ï¿�ï¿��«non emergeï�¿ï¿�ï¿��» sono inserite le seguenti: ï�¿ï¿�ï¿��«, a carico dei
soggetti ivi censiti,ï�¿ï¿�ï¿��»;
2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ï�¿ï¿�ï¿��«Il prefetto procede con le stesse modalita' quando la
consultazione della Banca dati e' eseguita per un soggetto che risulti non censito.ï�¿ï¿�ï¿��»;
b) all'articolo 93, il comma 6 e' abrogato.
Art. 6
Disposizioni concernenti i collegamenti informatici o telematici utilizzabili in attesa della
realizzazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
1. All'articolo 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2-bis,
e' sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«2-bis. Fino all'attivazione della banca dati, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del primo dei regolamenti di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1
e 2, acquisiscono d'ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le prefetture utilizzano
il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1ï�¿ï¿�ï¿��° aprile 1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma
6, nonche' i collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione del decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i
termini di cui agli articoli 88 e 92.ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 7
Modifiche concernenti la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata
1. All'articolo 114 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«2. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza
e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611.ï�¿ï¿�ï¿��».
Capo II 
Disposizioni transitorie e di coordinamento 
Art. 8
Ulteriori disposizioni di coordinamento e correzioni formali
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) agli articoli, 84, comma 3, 92, comma 2, 93, comma 4, 94, commi 1 e 2, 95, commi 1 e 3, le parole
ï�¿ï¿�ï¿��«articolo, 91, comma 7ï�¿ï¿�ï¿��» sono sostituite dalle seguenti: ï�¿ï¿�ï¿��«articolo 91, comma 6ï�¿ï¿�ï¿��»;
b) all'articolo 101, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«1. Salvo che la legge disponga diversamente, l'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo
143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, puo' deliberare di avvalersi,
per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica della commissione straordinaria
per la gestione dell'ente, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza
pubblica di competenza del medesimo ente locale.ï�¿ï¿�ï¿��»;
c) all'articolo 108, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, nonche' del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Il personale
dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato opera nell'ambito delle
articolazioni centrali della D.I.A. per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, anche in
relazione a quanto previsto dal comma 3, nonche' per l'attivita' di analisi sullo scambio delle informazioni di
interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attivita' organizzate per il
traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze sono
definiti i contingenti di personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato che
opera nell'ambito della D.I.A., nonche' le modalita' attuative di individuazione, di assegnazione e di impiego
del medesimo personale.ï�¿ï¿�ï¿��»;
d) all'articolo 116, comma 4, le parole: ï�¿ï¿�ï¿��«1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, eï�¿ï¿�ï¿��» sono soppresse.
Art. 9
Disposizioni concernenti l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e
conseguenti abrogazioni
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 119, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi due mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e
correttive adottate ai sensi degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136.ï�¿ï¿�ï¿��»;
b) all'articolo 120, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
c) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 novembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Cancellieri, Ministro dell'interno
Severino, Ministro della giustizia
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino
Rispondi

Da: meglio tardi che mai    11/01/2013 18.00.35
Quello che invece si fa finta di non capire è che al dap conviene soltanto chiudere finalmente questa infinita, ingloriosa pagina di sconcezze pervenendo al più presto all'assunzione degli idonei-vincitori.
Rispondi

Da: x  il  disturbato    11/01/2013 18.03.01
sei

un

grandissimo

C...............................


dal profondo del cuore






SEI

UN

GRANDISSIMO  C.......................



MALATO

MALATO

MALATO

MALATO

MALATO

MALATO

MALATO

Rispondi

Da: LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL    11/01/2013 18.06.31
Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
(GU n. 290 del 13-12-2012)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano straordinario contro le mafie, nonche'
delega al Governo in materia di normativa antimafia;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della citata legge n. 136 del 2010, i quali prevedono che entro tre
anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel rispetto delle
procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi articoli, il Governo puo' apportare disposizioni
integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;
Ritenuto di avvalersi delle facolta' previste dagli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge n. 136 del
2010;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 maggio 2012;
Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012;
Sulla proposta del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I 
Disposizioni correttive in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e di rilascio
della documentazione antimafia
Art. 1
Modifiche in materia di assistenza legale alla procedura di amministrazione dei beni sequestrati o
confiscati
1. All'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle
controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale
dello Stato ne riconosca l'opportunita'.ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 2
Modifiche in materia di situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa e soggetti sottoposti alla
verifica antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 84, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio
a giudizio formulata nei confronti dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno
residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o i consorzi interessati ai contratti
e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o
erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��»;
b) all'articolo 85:
1) al comma 2, lettera d), dopo le parole ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«di cui all'articolo 2602 del codice civileïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��», sono inserite le seguenti:
ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«e per i gruppi europei di interesse economicoïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��»;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e societa' di qualunque tipo,
anche prive di personalita' giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del
collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonche' ai soggetti
che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231.
2-ter. Per le societa' costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel
territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di
amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
2-quater. Per le societa' di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei
giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi
anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al
patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi
secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone
fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre societa' di capitali, la
documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di
amministrazione della societa' socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale
societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve
riferirsi anche al coniuge non separato.ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��»;
3) al comma 3, le parole ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«commi 1 e 2ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��» sono sostituite dalle seguenti: ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quaterïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 3
Validita' della documentazione antimafia
1. All'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, i commi 1 e 2
sono sostituiti dai seguenti:
ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di
cui all'articolo 88, ha una validita' di sei mesi dalla data dell'acquisizione.
2. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di cui
all'articolo 92, ha una validita' di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le
modificazioni di cui al comma 3.ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 4
Modifiche in materia di comunicazioni e informazione antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 87, comma 1, sono soppresse le parole da ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«, ovvero, se richiestaïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��» fino a ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«gli stessi risiedono o
hanno sede,ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��», nonche' l'ultimo periodo;
b) all'articolo 88:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«non emergeïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��» sono inserite le seguenti: ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«, a carico dei
soggetti ivi censiti,ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della Banca dati e' eseguita per un
soggetto che risulti non censito.ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��»;
c) all'articolo 91: 1) al comma 4, la lettera e) e' soppressa;
2) al comma 5, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«Per le imprese costituite all'estero e prive di
sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche
che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica
l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano
elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso
i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3.ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��»;
3) al comma 6, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«, nonche' dall'accertamento delle
violazioni degli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre
1981, n. 689ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��»;
4) dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente:
ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni,
l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, e'
tempestivamente comunicata anche in via telematica:
a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1;
b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;
c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento;
d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia
interdittiva;
e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;
f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui
all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
g) all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per le finalita' previste dall'articolo 5-ter del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;
i) al Ministero dello sviluppo economico;
l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti
e' stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 5
Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 92:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«non emergeïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��» sono inserite le seguenti: ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«, a carico dei
soggetti ivi censiti,ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��»;
2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«Il prefetto procede con le stesse modalita' quando la
consultazione della Banca dati e' eseguita per un soggetto che risulti non censito.ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��»;
b) all'articolo 93, il comma 6 e' abrogato.
Art. 6
Disposizioni concernenti i collegamenti informatici o telematici utilizzabili in attesa della
realizzazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
1. All'articolo 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2-bis,
e' sostituito dal seguente:
ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«2-bis. Fino all'attivazione della banca dati, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del primo dei regolamenti di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1
e 2, acquisiscono d'ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le prefetture utilizzano
il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��° aprile 1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma
6, nonche' i collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione del decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i
termini di cui agli articoli 88 e 92.ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 7
Modifiche concernenti la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata
1. All'articolo 114 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«2. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza
e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611.ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��».
Capo II 
Disposizioni transitorie e di coordinamento 
Art. 8
Ulteriori disposizioni di coordinamento e correzioni formali
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) agli articoli, 84, comma 3, 92, comma 2, 93, comma 4, 94, commi 1 e 2, 95, commi 1 e 3, le parole
ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«articolo, 91, comma 7ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��» sono sostituite dalle seguenti: ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«articolo 91, comma 6ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��»;
b) all'articolo 101, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«1. Salvo che la legge disponga diversamente, l'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo
143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, puo' deliberare di avvalersi,
per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica della commissione straordinaria
per la gestione dell'ente, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza
pubblica di competenza del medesimo ente locale.ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��»;
c) all'articolo 108, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, nonche' del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Il personale
dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato opera nell'ambito delle
articolazioni centrali della D.I.A. per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, anche in
relazione a quanto previsto dal comma 3, nonche' per l'attivita' di analisi sullo scambio delle informazioni di
interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attivita' organizzate per il
traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze sono
definiti i contingenti di personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato che
opera nell'ambito della D.I.A., nonche' le modalita' attuative di individuazione, di assegnazione e di impiego
del medesimo personale.ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��»;
d) all'articolo 116, comma 4, le parole: ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, eïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��» sono soppresse.
Art. 9
Disposizioni concernenti l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e
conseguenti abrogazioni
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 119, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi due mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e
correttive adottate ai sensi degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136.ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��»;
b) all'articolo 120, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
c) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 novembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Cancellieri, Ministro dell'interno
Severino, Ministro della giustizia
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino
Rispondi

Da: x  il  disturbato    11/01/2013 18.08.45
sei

un

grandissimo

C...............................


dal profondo del cuore






SEI

UN

GRANDISSIMO  C.......................



MALATO

MALATO

MALATO

MALATO

MALATO

MALATO

MALATO

MALATO

MALATO

MALATO

MALATO
Rispondi

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006



Aggiungi la tua risposta alla discussione!

Il tuo nome   
Testo della risposta   
Aggiungi risposta

Da: Susanella12/01/2013 11:24:16

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Polizia Penitenziaria - 271 VICE ISPETTORI -
30178 messaggi, letto 341013 volte

Torna al forum  - Rispondi  -
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006

Da: Silvio B.    11/01/2013 12.15.30
Santoro è come Casaleggio. Voglio dire, inutile scrivere e fornire le prove di tutte le istanze di indecenza e/o scandalosit�  di sta gente, tanto i loro fans sono ciechi, sordi, morti.

Piuttosto è più utile descrivere cosa è successo ieri sera 10 gennaio a Servizio Pubblico.

  Ci sono stati due ospiti che inaspettatamente hanno parlato di Mosler Economics MMT (MEMMT). Ma dai? Sì. Uno grosso grosso, cioè Berlusconi, l'altro a sorpresa.


Berlusconi, so da fonte certa, ha letto la MEMMT, almeno la parte che lo riguarda, cioè il golpe finanziario del 11 novembre 2011, ma anche altri dettagli, e come tutti sapete ormai sono giorni che sbuca su ogni media per dire le cose che noi avevamo detto un anno fa. Poi, se un giorno il signor B si decidesse ad almeno citare chi lo ha illuminato sulla via di Arcore non sarebbe male. Ma Mr B è Mr B. Nulla più ci sorprende.

E' invece il secondo ospite di Santoro che ci ha scioccati, sta serpe. E sì, serpe e qui sotto il perché.

A un certo punto della trasmissione Santoro - quello che ha filmato il Summit MMT di Rimini a febbraio 2012 con 2.200 persone in platea ma poi gli hanno "rubato le cassette, che peccato" (sic) - introduce un'imprenditrice in gran fanfara. Sentiamo la sua esperienza di vissuto vero, dice.

L'imprenditrice, veneta, parte per un discorso di una forza eccezionale, Capperi!, è MEMMT allo stato puro. Snocciola una bomba MEMMT dopo l'altra con una precisione ed efficacia da far paura. Berlusconi viene inquadrato mentre annuisce diverse volte, addirittura la loda al termine. Jesus! Ma che succede? Chi è? Come è possibile?

I miei lettori m'intasano il cellulare e la mail di esultanza. Barnard! Stanno parlando di MEMMT da Santoro!!!! L'imprenditrice è stata eccezionale! Due milioni di spettatori l'hanno sentitaâ�� immenso!

Io non guardo mai Santoro, stavo ascoltando i Led Zeppelin. Mi arriva un sms di Gianluigi Paragone de l'Ultima Parola. Mi dice che ha twittato "Ma è #serviziopubblico o #ultimaparola? Moneta sovrana? Sbaglio o@paolobarnard all'@LUltimaParola lo dice da tempo?" Qui mi stoppo e m'insospettisco. Ok, vado in rete a riguardarmi la puntata e sta imprenditrice fantastica
Holl� , ma chi si rivede? L'imprenditrice eroina è quella tizia che è venuta da noi della MEMMT a formarsi sulla nostra economia, sul nostro Programma di Salvezza Economica Nazionale. Noi le abbiamo insegnato tutto, gratis. Quella che mi ha chiamato a fare conferenze per il suo pubblico. E, udite udite, quella che ieri pomeriggio alle 18,35, cioè due ore prima di apparire da Santoro, mi mandava sms per convincermi a fare un'altra conferenza dalle sue parti. Tò chi si rivede.

L'ascolto nella sua performance a Servizio Pubblico, sì, dice tutto vero e giusto, splendido primo piano, una potenza, certo. Maâ�� iniziano i ma.

Ma perché non dice a 2 milioni di italiani che ciò che predica non sono idee sue, ma l'autorevole scuola economica MEMMT che in Italia ha un movimento che ha fatto tanto per aiutare il Paese? - Io e i miei collaboratori sono 3 anni che lavoriamo come schiavi per farci conoscere, sempre gratis. Ci siamo spaccati a mezzo per bucare i media di campagna, solo Paragone ci ha ospitati. Ora questa nostra attivista è da Santoro, con davanti mezzo mondo� e non ci cita neppure. Nessuno sapr�  della MEMMT. Fantastico.

Ma perché alla domanda di Santoro su cosa dovrebbe fare il governo, la veneta risponde con la 'sua' ricetta e non dice che è la ricetta che i nostri macroeconomisti internazionali e noi abbiamo stilato e poi pubblicato sul Corriere dopo la seconda più grande conferenza di economia della storia d'Italia con il contributo di migliaia di cittadini paganti? - Warren Mosler, Alain Parguez, Mathew Forstater sono nomi mondiali, che avrebbero dato un'autorevolezza alla ricetta per il governo centomila volte superiore a quella di un'imprenditrice. Vite accademiche spese per un'economia di livello internazionale, ma no, al pubblico arriva che la ricetta è quella della veneta, che l'ha bellamente scopiazzata. Ok.

Ma perché due ore prima, questa donna che noi abbiamo educato alla MEMMT, non mi ha detto al cellulare che andava da Santoro? Lei che si definisce una attivista MEMMT accanita? Un po' strano no? - Non è che, azzardo, lei sapeva che se me l'avesse detto io le avrei ovviamente ricordato di citare la MEMMT, e così lei non poteva più fare la grande protagonista della ricetta per la salvezza economica italiana? Conseguenza era che non sarebbe stata quello che è ora per tutta Italia, cioè l'imprenditrice eroina che ora tutti vorranno in Tv o ai meeting che contano. Eh, signora veneta?

Siamo stanchi. Prima di me e dei miei collaboratori la MEMMT in Italia non esisteva, e nessuno aveva spiegato al pubblico della gente con autorevolezza macroeconomica l'immenso inganno dell'Eurozona. Nessuno, ok? Adesso tanti ci copiano, ci rubano persino i pezzi di lavori pubblicati senza citarci (eh Bertani? eh Messora?). Ci insultano per farsi notare dal web (Bagnai). Si fanno belli con la MEMMT su libri importanti, ma di nuovo non ci citano (Rampini). Ci clonano, e poi fanno il partito, ovviamente (eh imprenditori? che ci avete solo usati e avete messo meno che pochi spiccioli per il movimento MEMMT). Ci scopiazzano solo nelle parti funzionali alla loro strategia, sempre spacciando il tutto come loro intuito (eh Grillo?).

Siamo stanchi di lottare in sto mare di puttane, approfittatori, pavidi, e pagliacci. L'Italia è popolata da troppa di sta feccia. Qui è impossibile tutto.
Rispondi

Da: Silvio B.    11/01/2013 12.15.44
Santoro è come Casaleggio. Voglio dire, inutile scrivere e fornire le prove di tutte le istanze di indecenza e/o scandalosit�  di sta gente, tanto i loro fans sono ciechi, sordi, morti.

Piuttosto è più utile descrivere cosa è successo ieri sera 10 gennaio a Servizio Pubblico.

  Ci sono stati due ospiti che inaspettatamente hanno parlato di Mosler Economics MMT (MEMMT). Ma dai? Sì. Uno grosso grosso, cioè Berlusconi, l'altro a sorpresa.


Berlusconi, so da fonte certa, ha letto la MEMMT, almeno la parte che lo riguarda, cioè il golpe finanziario del 11 novembre 2011, ma anche altri dettagli, e come tutti sapete ormai sono giorni che sbuca su ogni media per dire le cose che noi avevamo detto un anno fa. Poi, se un giorno il signor B si decidesse ad almeno citare chi lo ha illuminato sulla via di Arcore non sarebbe male. Ma Mr B è Mr B. Nulla più ci sorprende.

E' invece il secondo ospite di Santoro che ci ha scioccati, sta serpe. E sì, serpe e qui sotto il perché.

A un certo punto della trasmissione Santoro - quello che ha filmato il Summit MMT di Rimini a febbraio 2012 con 2.200 persone in platea ma poi gli hanno "rubato le cassette, che peccato" (sic) - introduce un'imprenditrice in gran fanfara. Sentiamo la sua esperienza di vissuto vero, dice.

L'imprenditrice, veneta, parte per un discorso di una forza eccezionale, Capperi!, è MEMMT allo stato puro. Snocciola una bomba MEMMT dopo l'altra con una precisione ed efficacia da far paura. Berlusconi viene inquadrato mentre annuisce diverse volte, addirittura la loda al termine. Jesus! Ma che succede? Chi è? Come è possibile?

I miei lettori m'intasano il cellulare e la mail di esultanza. Barnard! Stanno parlando di MEMMT da Santoro!!!! L'imprenditrice è stata eccezionale! Due milioni di spettatori l'hanno sentitaâ�� immenso!

Io non guardo mai Santoro, stavo ascoltando i Led Zeppelin. Mi arriva un sms di Gianluigi Paragone de l'Ultima Parola. Mi dice che ha twittato "Ma è #serviziopubblico o #ultimaparola? Moneta sovrana? Sbaglio o@paolobarnard all'@LUltimaParola lo dice da tempo?" Qui mi stoppo e m'insospettisco. Ok, vado in rete a riguardarmi la puntata e sta imprenditrice fantastica
Holl� , ma chi si rivede? L'imprenditrice eroina è quella tizia che è venuta da noi della MEMMT a formarsi sulla nostra economia, sul nostro Programma di Salvezza Economica Nazionale. Noi le abbiamo insegnato tutto, gratis. Quella che mi ha chiamato a fare conferenze per il suo pubblico. E, udite udite, quella che ieri pomeriggio alle 18,35, cioè due ore prima di apparire da Santoro, mi mandava sms per convincermi a fare un'altra conferenza dalle sue parti. Tò chi si rivede.

L'ascolto nella sua performance a Servizio Pubblico, sì, dice tutto vero e giusto, splendido primo piano, una potenza, certo. Maâ�� iniziano i ma.

Ma perché non dice a 2 milioni di italiani che ciò che predica non sono idee sue, ma l'autorevole scuola economica MEMMT che in Italia ha un movimento che ha fatto tanto per aiutare il Paese? - Io e i miei collaboratori sono 3 anni che lavoriamo come schiavi per farci conoscere, sempre gratis. Ci siamo spaccati a mezzo per bucare i media di campagna, solo Paragone ci ha ospitati. Ora questa nostra attivista è da Santoro, con davanti mezzo mondo� e non ci cita neppure. Nessuno sapr�  della MEMMT. Fantastico.

Ma perché alla domanda di Santoro su cosa dovrebbe fare il governo, la veneta risponde con la 'sua' ricetta e non dice che è la ricetta che i nostri macroeconomisti internazionali e noi abbiamo stilato e poi pubblicato sul Corriere dopo la seconda più grande conferenza di economia della storia d'Italia con il contributo di migliaia di cittadini paganti? - Warren Mosler, Alain Parguez, Mathew Forstater sono nomi mondiali, che avrebbero dato un'autorevolezza alla ricetta per il governo centomila volte superiore a quella di un'imprenditrice. Vite accademiche spese per un'economia di livello internazionale, ma no, al pubblico arriva che la ricetta è quella della veneta, che l'ha bellamente scopiazzata. Ok.

Ma perché due ore prima, questa donna che noi abbiamo educato alla MEMMT, non mi ha detto al cellulare che andava da Santoro? Lei che si definisce una attivista MEMMT accanita? Un po' strano no? - Non è che, azzardo, lei sapeva che se me l'avesse detto io le avrei ovviamente ricordato di citare la MEMMT, e così lei non poteva più fare la grande protagonista della ricetta per la salvezza economica italiana? Conseguenza era che non sarebbe stata quello che è ora per tutta Italia, cioè l'imprenditrice eroina che ora tutti vorranno in Tv o ai meeting che contano. Eh, signora veneta?

Siamo stanchi. Prima di me e dei miei collaboratori la MEMMT in Italia non esisteva, e nessuno aveva spiegato al pubblico della gente con autorevolezza macroeconomica l'immenso inganno dell'Eurozona. Nessuno, ok? Adesso tanti ci copiano, ci rubano persino i pezzi di lavori pubblicati senza citarci (eh Bertani? eh Messora?). Ci insultano per farsi notare dal web (Bagnai). Si fanno belli con la MEMMT su libri importanti, ma di nuovo non ci citano (Rampini). Ci clonano, e poi fanno il partito, ovviamente (eh imprenditori? che ci avete solo usati e avete messo meno che pochi spiccioli per il movimento MEMMT). Ci scopiazzano solo nelle parti funzionali alla loro strategia, sempre spacciando il tutto come loro intuito (eh Grillo?).

Siamo stanchi di lottare in sto mare di puttane, approfittatori, pavidi, e pagliacci. L'Italia è popolata da troppa di sta feccia. Qui è impossibile tutto.
Rispondi

Da: Silvio B.    11/01/2013 12.16.02
Santoro è come Casaleggio. Voglio dire, inutile scrivere e fornire le prove di tutte le istanze di indecenza e/o scandalosit�  di sta gente, tanto i loro fans sono ciechi, sordi, morti.

Piuttosto è più utile descrivere cosa è successo ieri sera 10 gennaio a Servizio Pubblico.

  Ci sono stati due ospiti che inaspettatamente hanno parlato di Mosler Economics MMT (MEMMT). Ma dai? Sì. Uno grosso grosso, cioè Berlusconi, l'altro a sorpresa.


Berlusconi, so da fonte certa, ha letto la MEMMT, almeno la parte che lo riguarda, cioè il golpe finanziario del 11 novembre 2011, ma anche altri dettagli, e come tutti sapete ormai sono giorni che sbuca su ogni media per dire le cose che noi avevamo detto un anno fa. Poi, se un giorno il signor B si decidesse ad almeno citare chi lo ha illuminato sulla via di Arcore non sarebbe male. Ma Mr B è Mr B. Nulla più ci sorprende.

E' invece il secondo ospite di Santoro che ci ha scioccati, sta serpe. E sì, serpe e qui sotto il perché.

A un certo punto della trasmissione Santoro - quello che ha filmato il Summit MMT di Rimini a febbraio 2012 con 2.200 persone in platea ma poi gli hanno "rubato le cassette, che peccato" (sic) - introduce un'imprenditrice in gran fanfara. Sentiamo la sua esperienza di vissuto vero, dice.

L'imprenditrice, veneta, parte per un discorso di una forza eccezionale, Capperi!, è MEMMT allo stato puro. Snocciola una bomba MEMMT dopo l'altra con una precisione ed efficacia da far paura. Berlusconi viene inquadrato mentre annuisce diverse volte, addirittura la loda al termine. Jesus! Ma che succede? Chi è? Come è possibile?

I miei lettori m'intasano il cellulare e la mail di esultanza. Barnard! Stanno parlando di MEMMT da Santoro!!!! L'imprenditrice è stata eccezionale! Due milioni di spettatori l'hanno sentitaâ�� immenso!

Io non guardo mai Santoro, stavo ascoltando i Led Zeppelin. Mi arriva un sms di Gianluigi Paragone de l'Ultima Parola. Mi dice che ha twittato "Ma è #serviziopubblico o #ultimaparola? Moneta sovrana? Sbaglio o@paolobarnard all'@LUltimaParola lo dice da tempo?" Qui mi stoppo e m'insospettisco. Ok, vado in rete a riguardarmi la puntata e sta imprenditrice fantastica
Holl� , ma chi si rivede? L'imprenditrice eroina è quella tizia che è venuta da noi della MEMMT a formarsi sulla nostra economia, sul nostro Programma di Salvezza Economica Nazionale. Noi le abbiamo insegnato tutto, gratis. Quella che mi ha chiamato a fare conferenze per il suo pubblico. E, udite udite, quella che ieri pomeriggio alle 18,35, cioè due ore prima di apparire da Santoro, mi mandava sms per convincermi a fare un'altra conferenza dalle sue parti. Tò chi si rivede.

L'ascolto nella sua performance a Servizio Pubblico, sì, dice tutto vero e giusto, splendido primo piano, una potenza, certo. Maâ�� iniziano i ma.

Ma perché non dice a 2 milioni di italiani che ciò che predica non sono idee sue, ma l'autorevole scuola economica MEMMT che in Italia ha un movimento che ha fatto tanto per aiutare il Paese? - Io e i miei collaboratori sono 3 anni che lavoriamo come schiavi per farci conoscere, sempre gratis. Ci siamo spaccati a mezzo per bucare i media di campagna, solo Paragone ci ha ospitati. Ora questa nostra attivista è da Santoro, con davanti mezzo mondo� e non ci cita neppure. Nessuno sapr�  della MEMMT. Fantastico.

Ma perché alla domanda di Santoro su cosa dovrebbe fare il governo, la veneta risponde con la 'sua' ricetta e non dice che è la ricetta che i nostri macroeconomisti internazionali e noi abbiamo stilato e poi pubblicato sul Corriere dopo la seconda più grande conferenza di economia della storia d'Italia con il contributo di migliaia di cittadini paganti? - Warren Mosler, Alain Parguez, Mathew Forstater sono nomi mondiali, che avrebbero dato un'autorevolezza alla ricetta per il governo centomila volte superiore a quella di un'imprenditrice. Vite accademiche spese per un'economia di livello internazionale, ma no, al pubblico arriva che la ricetta è quella della veneta, che l'ha bellamente scopiazzata. Ok.

Ma perché due ore prima, questa donna che noi abbiamo educato alla MEMMT, non mi ha detto al cellulare che andava da Santoro? Lei che si definisce una attivista MEMMT accanita? Un po' strano no? - Non è che, azzardo, lei sapeva che se me l'avesse detto io le avrei ovviamente ricordato di citare la MEMMT, e così lei non poteva più fare la grande protagonista della ricetta per la salvezza economica italiana? Conseguenza era che non sarebbe stata quello che è ora per tutta Italia, cioè l'imprenditrice eroina che ora tutti vorranno in Tv o ai meeting che contano. Eh, signora veneta?

Siamo stanchi. Prima di me e dei miei collaboratori la MEMMT in Italia non esisteva, e nessuno aveva spiegato al pubblico della gente con autorevolezza macroeconomica l'immenso inganno dell'Eurozona. Nessuno, ok? Adesso tanti ci copiano, ci rubano persino i pezzi di lavori pubblicati senza citarci (eh Bertani? eh Messora?). Ci insultano per farsi notare dal web (Bagnai). Si fanno belli con la MEMMT su libri importanti, ma di nuovo non ci citano (Rampini). Ci clonano, e poi fanno il partito, ovviamente (eh imprenditori? che ci avete solo usati e avete messo meno che pochi spiccioli per il movimento MEMMT). Ci scopiazzano solo nelle parti funzionali alla loro strategia, sempre spacciando il tutto come loro intuito (eh Grillo?).

Siamo stanchi di lottare in sto mare di puttane, approfittatori, pavidi, e pagliacci. L'Italia è popolata da troppa di sta feccia. Qui è impossibile tutto.
Rispondi

Da: x quello  di sopra    11/01/2013 12.41.32
R
I
C
O
V
E
R
A
T
I


S
U
B
I
T
O
Rispondi

Da: W L''ITALIA    11/01/2013 13.22.58
Il simbolo farlocco del M5S. Chi c'è dietro?

Il simbolo farlocco del M5S è stato presentato da qualcuno prima di Grillo.

Come è possibile? Chi c'è dietro?





e voi pensate che il ricorrente ................

Rispondi

Da: Sante parole    11/01/2013 13.29.08
Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
(GU n. 290 del 13-12-2012)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano straordinario contro le mafie, nonche'
delega al Governo in materia di normativa antimafia;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della citata legge n. 136 del 2010, i quali prevedono che entro tre
anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel rispetto delle
procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi articoli, il Governo puo' apportare disposizioni
integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;
Ritenuto di avvalersi delle facolta' previste dagli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge n. 136 del
2010;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 maggio 2012;
Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012;
Sulla proposta del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I 
Disposizioni correttive in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e di rilascio
della documentazione antimafia
Art. 1
Modifiche in materia di assistenza legale alla procedura di amministrazione dei beni sequestrati o
confiscati
1. All'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
ï¿��«1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle
controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale
dello Stato ne riconosca l'opportunita'.ï¿��».
Art. 2
Modifiche in materia di situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa e soggetti sottoposti alla
verifica antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 84, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
ï¿��«4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio
a giudizio formulata nei confronti dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno
residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o i consorzi interessati ai contratti
e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o
erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.ï¿��»;
b) all'articolo 85:
1) al comma 2, lettera d), dopo le parole ï¿��«di cui all'articolo 2602 del codice civileï¿��», sono inserite le seguenti:
ï¿��«e per i gruppi europei di interesse economicoï¿��»;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
ï¿��«2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e societa' di qualunque tipo,
anche prive di personalita' giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del
collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonche' ai soggetti
che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231.
2-ter. Per le societa' costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel
territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di
amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
2-quater. Per le societa' di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei
giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi
anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al
patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi
secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone
fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre societa' di capitali, la
documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di
amministrazione della societa' socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale
societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve
riferirsi anche al coniuge non separato.ï¿��»;
3) al comma 3, le parole ï¿��«commi 1 e 2ï¿��» sono sostituite dalle seguenti: ï¿��«commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quaterï¿��».
Art. 3
Validita' della documentazione antimafia
1. All'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, i commi 1 e 2
sono sostituiti dai seguenti:
ï¿��«1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di
cui all'articolo 88, ha una validita' di sei mesi dalla data dell'acquisizione.
2. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di cui
all'articolo 92, ha una validita' di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le
modificazioni di cui al comma 3.ï¿��».
Art. 4
Modifiche in materia di comunicazioni e informazione antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 87, comma 1, sono soppresse le parole da ï¿��«, ovvero, se richiestaï¿��» fino a ï¿��«gli stessi risiedono o
hanno sede,ï¿��», nonche' l'ultimo periodo;
b) all'articolo 88:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole ï¿��«non emergeï¿��» sono inserite le seguenti: ï¿��«, a carico dei
soggetti ivi censiti,ï¿��»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
ï¿��«3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della Banca dati e' eseguita per un
soggetto che risulti non censito.ï¿��»;
c) all'articolo 91: 1) al comma 4, la lettera e) e' soppressa;
2) al comma 5, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: ï¿��«Per le imprese costituite all'estero e prive di
sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche
che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica
l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano
elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso
i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3.ï¿��»;
3) al comma 6, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ï¿��«, nonche' dall'accertamento delle
violazioni degli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre
1981, n. 689ï¿��»;
4) dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente:
ï¿��«7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni,
l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, e'
tempestivamente comunicata anche in via telematica:
a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1;
b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;
c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento;
d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia
interdittiva;
e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;
f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui
all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
g) all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per le finalita' previste dall'articolo 5-ter del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;
i) al Ministero dello sviluppo economico;
l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti
e' stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.ï¿��».
Art. 5
Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 92:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole ï¿��«non emergeï¿��» sono inserite le seguenti: ï¿��«, a carico dei
soggetti ivi censiti,ï¿��»;
2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ï¿��«Il prefetto procede con le stesse modalita' quando la
consultazione della Banca dati e' eseguita per un soggetto che risulti non censito.ï¿��»;
b) all'articolo 93, il comma 6 e' abrogato.
Art. 6
Disposizioni concernenti i collegamenti informatici o telematici utilizzabili in attesa della
realizzazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
1. All'articolo 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2-bis,
e' sostituito dal seguente:
ï¿��«2-bis. Fino all'attivazione della banca dati, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del primo dei regolamenti di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1
e 2, acquisiscono d'ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le prefetture utilizzano
il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1ï¿��° aprile 1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma
6, nonche' i collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione del decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i
termini di cui agli articoli 88 e 92.ï¿��».
Art. 7
Modifiche concernenti la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata
1. All'articolo 114 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
ï¿��«2. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza
e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611.ï¿��».
Capo II 
Disposizioni transitorie e di coordinamento 
Art. 8
Ulteriori disposizioni di coordinamento e correzioni formali
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) agli articoli, 84, comma 3, 92, comma 2, 93, comma 4, 94, commi 1 e 2, 95, commi 1 e 3, le parole
ï¿��«articolo, 91, comma 7ï¿��» sono sostituite dalle seguenti: ï¿��«articolo 91, comma 6ï¿��»;
b) all'articolo 101, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
ï¿��«1. Salvo che la legge disponga diversamente, l'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo
143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, puo' deliberare di avvalersi,
per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica della commissione straordinaria
per la gestione dell'ente, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza
pubblica di competenza del medesimo ente locale.ï¿��»;
c) all'articolo 108, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
ï¿��«8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, nonche' del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Il personale
dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato opera nell'ambito delle
articolazioni centrali della D.I.A. per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, anche in
relazione a quanto previsto dal comma 3, nonche' per l'attivita' di analisi sullo scambio delle informazioni di
interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attivita' organizzate per il
traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze sono
definiti i contingenti di personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato che
opera nell'ambito della D.I.A., nonche' le modalita' attuative di individuazione, di assegnazione e di impiego
del medesimo personale.ï¿��»;
d) all'articolo 116, comma 4, le parole: ï¿��«1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, eï¿��» sono soppresse.
Art. 9
Disposizioni concernenti l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e
conseguenti abrogazioni
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 119, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
ï¿��«1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi due mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e
correttive adottate ai sensi degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136.ï¿��»;
b) all'articolo 120, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
ï¿��«2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
c) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.ï¿��».
Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 novembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Cancellieri, Ministro dell'interno
Severino, Ministro della giustizia
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino
Rispondi

Da: W LITALIA    11/01/2013 13.31.04
A PROPOSITO DI CAMPAGNA ELETTORALE

TEMA: perché è di vitale importanza dare la disdetta immediata al canone Rai e buttare il tv nella discarica"

SVOLGIMENTO
ieri sera, a cena da un amico, la tv era accesa su La7 dove Santoro aveva ospitato Berlusca.

in nano del male (unico nome valido x chi incarna tutto il male del mondo) ha mostrato un'arroganza impensabile, una volgarità inammissibile specie in questo periodo così delicato per il paese.

ha dichiarato fra le altre nefandezze, che versa all'ex moglie 100 mila euro al giorno, lo ha detto ridendo, quasi felice, mentre il resto dell'Italia deve campare con 500 euro al mese soffrendo senza via d'uscita se non morendo di vecchiaia

ci fosse stata UNA SOLA persona del pubblico che ha gridato "onorevole si vergogni!" NESSUNO ha mosso un fiato. Neppure, ovviamente, Santoro.

perché sta continuando imperterrita la diffusione di massa dell'ingiustizia più atroce, nel periodo più travagliato del nostro paese???

risposta: perché la tv, TUTTA QUANTA, inclusi tutti questi personaggi strapagati che FANNO FINTA di essere dalla parte del giusto (santoro, travaglio, ecc) non sono altro che INGRANAGGI necessari per ingaggiare sempre le solite faccie, affinché vincano alle prossime elezioni.

se Santoro fosse dalla parte del giusto, NON avrebbe invitato berlusca nel suo programma affinché egli potesse FARSI GRATIS PROPAGANDA ELETTORALE IN PRIMA SERATA, ma avrebbe auspicato come minimo che fosse in carcere

Berlusca probabilmente vincerà grazie agli italiani imbecilli che lo rivoteranno e grazie all'appoggio di tutti questi COMPLICI TELEVISIVI che, in nome del potere e dei soldi di cui si ingozzano, girano girano come banderuole.

ho un mal di stomaco che si mi torce, io sono un italiano vivo. purtroppo per loro, per fortuna per me.

io la tv l'ho spenta da decenni, e purtroppo sono costretto a vedere la realtà per quella che è.

ITALIANI, SPEGNETE LA TV, ASCOLTATE IL VOSTRO MAL DI STOMACO!
NON LO VOTATE!

ORLANDO FURIOSO 11.01.13 13:08| 
Rispondi

Da: giustizzzziere    11/01/2013 13.36.06
Caro test
a di cazzo ti aspettiamo al corso
Rispondi

Da: X la REDAZIONE    11/01/2013 14.05.51
cosa aspettate a bannare questo tizio? la discussione è volutamente da lui inquinata...vi decidete?
Rispondi

Da: .,.,...,    11/01/2013 15.30.09
mi associo alla richiesta di bannare questo disturbatore del forum
Rispondi

Da: x quello  di sopra    11/01/2013 15.38.53
Ma quale corso
Piu INIDONEO di così
si muore
Rispondi

Da: TheB U S T voto 17 (5,66)    11/01/2013 15.59.25
E" vergognoso ciò che stà accadendo per l"ennesima volta...
Cosa aspettate a cancellare questi messaggi che chiaramente hanno l"unica intenzione di disturbare una discussione che riguarda il concorso in questione?
Altra pessima situazione che afferma la pessima selezione?
Rispondi

Da: x Frocio the bust    11/01/2013 16.16.59
Trovami un tuo messaggio che sia utile alla discussione!!!Dove sta????Scrivi stronzate dal luglio 2011,cioè da quando ti hanno giustamente bocciato al tema,visto che non conosci nemmeno l' -a b c- della grammatica italiana.
Rispondi

Da: ''''''''''????    11/01/2013 16.23.56
qualcuno conosce il numero di registro x verificare l'esito al tar????
Rispondi

Da: x Frocio the bust    11/01/2013 16.25.57
Il Corpo di polizia penitenziaria[1] è una delle cinque forze dell'ordine italiane, dipendente dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.
Così come la Polizia di Stato e il Corpo forestale dello Stato, il Corpo di polizia penitenziaria è una forza di polizia civile ad ordinamento speciale, altresì nota come "Corpo militarmente organizzato". Quest'ultima definizione non implica la militarità del Corpo, ma l'organizzazione che si rifà chiaramente a una struttura militare. Per quanto concerne la definizione di "ordinamento speciale" si deve al fatto che il personale del Corpo di Polizia penitenziaria (nonché quello della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato) è differente dal personale di qualsiasi altro ente civile o militare della Repubblica italiana.
Svolge compiti di polizia giudiziaria, pubblica sicurezza e di gestione delle persone sottoposte a provvedimenti di restrizione o limitazione della libertà personale. Espleta inoltre attività di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del Codice della strada, partecipa al mantenimento dell'ordine pubblico, svolge attività di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza anche al di fuori dell'ambiente penitenziario, così come tutte le altre forze di polizia, svolge attività di scorta a tutela di personalità istituzionali (ministro della giustizia, sottosegretari di stato) e di magistrati.
Al 2008, il numero d'agenti appartenenti alla Polizia penitenziaria era di 46.411 a fronte dei 48.509 necessari[2] per far funzionare i 207 penitenziari italiani[3][4]
Indice  [nascondi]
1 Cenni storici
2 Funzioni
3 Struttura e operatività
3.1 Servizi
3.2 Specialità
4 Qualifiche del Corpo di polizia penitenziaria
5 Fregi
6 Mostreggiature
7 Uniforme
8 Simboli
9 Medaglie e decorazioni concesse dalla Polizia Penitenziaria
10 Onorificenze alla bandiera della Polizia Penitenziaria
11 Preghiera del poliziotto penitenziario
12 Note
13 Bibliografia
13.1 Riferimenti normativi
13.2 Testi
14 Voci correlate
15 Altri progetti
16 Collegamenti esterni
Cenni storici [modifica]

La nascita della Polizia Penitenziaria risale alle Regie Patenti del 1817 che costituivano le Famiglie di Giustizia, ovverosia il primo esempio di corpo carcerario del Regno d'Italia. Il Corpo di polizia penitenziaria fu invece creato nel 1873, poi riformato nel Corpo degli agenti di custodia (1890), ad ordinamento militare. Nel 1922 l'amministrazione passa dall'allora Ministero dell'Interno al Ministero di Grazia e Giustizia. Nel 1990, con la legge n. 395 del 15 dicembre[1], il Corpo assume la nuova denominazione e viene smilitarizzato. Nel Corpo di polizia penitenziaria confluiscono gli appartenenti e le dotazioni dell'ex Corpo degli agenti di custodia e, in parte, le ex-Vigilatrici penitenziarie.
Con decreto, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia del 31 marzo 2004, il Ministro della giustizia ha dato attuazione al d.lgs. del 21 maggio 2000, n. 146[5], concernente la individuazione dei compiti e delle mansioni degli appartenenti ai Ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria. Inoltre, un decreto ministeriale del 14 giugno del 2007 ha istituito il Nucleo Investigativo Centrale, un servizio centrale di polizia giudiziaria che svolge in via continuativa e prioritaria le funzioni di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, alle dipendenze funzionali e sotto la direzione dell'Autorità giudiziaria, per fatti di reato commessi in ambito penitenziario o, comunque, direttamente collegati all'ambito penitenziario. Un ulteriore passo in avanti di una Forza di polizia che può essere senza alcun dubbio considerata di altissimo livello, per la difficoltà e la cospicuità dei compiti a essa affidati.
Funzioni [modifica]



Agenti di Polizia penitenziaria.
I compiti istituzionali sono descritti nell'art. 5 della Legge n. 395/1990[1], che stabilisce che il Corpo di polizia penitenziaria, sia amministrato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, ed espleta quanto stabilito sia dalla Legge n. 354/1975 sull'Ordinamento penitenziario, nonché dal suo regolamento attualmente in vigore, il d.P.R. n. 230/2000, nonché da quanto previsto dalla stessa legge n. 395/1990.
Il Corpo garantisce l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, garantisce l'ordine pubblico e la tutela della sicurezza all'interno degli istituti, partecipa alle attività di osservazione e trattamento dei detenuti; inoltre, espleta servizi di ordine e sicurezza pubblica e di pubblico soccorso, nonché di traduzione dei ristretti, da istituto a istituto, presso le aule giudiziarie per lo svolgimento dei processi e presso i luoghi esterni di cura, e in caso di ricovero espleta il servizio di Piantonamenti, attribuzioni precedentemente della Polizia di Stato e dei Carabinieri.
Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria sono: "sostituti ufficiali di pubblica sicurezza", limitatamente agli appartenenti ai ruoli direttivi; Agenti di pubblica sicurezza, i restanti ruoli subordinati; ufficiali e agenti di polizia giudiziaria in base alle qualifiche. Numerosi sono ormai i servizi, oltre a quelli istituzionali più noti, svolti dal Corpo. Dall'ordine pubblico (su richiesta del prefetto), al controllo degli arresti domiciliari, a compiti di sorveglianza e scorta di obiettivi sensibili e personalità sottoposti a misure di protezione (ministro della giustizia, magistrati, collaboratori di giustizia, etc.), ed entro breve è prevista anche l'istituzionalizzazione dei ruoli tecnici, come avviene negli altri corpi di polizia. Al Corpo di polizia penitenziaria appartengono i gruppi sportivi Astrea e Fiamme Azzurre.
L'Amministrazione penitenziaria ha avviato, dal maggio 2000, un piano di cooperazione con la missione internazionale delle Nazioni Unite in Cossovo[6]. Un contingente di Polizia penitenziaria è stato assegnato al Penal Management Division Kosovo Correctional - Missione ONU (UNMIK) e impiegato presso l'istituto penitenziario di Dubrava, il più grande dei Balcani, in attività particolarmente sensibili, come la sorveglianza dell'intercinta (outside security), servizi di traduzione di detenuti e affiancamento degli operatori penitenziari cossovari nei vari servizi (servizi di addestramento).
Nel marzo 2002 il contingente ha avuto l'incarico straordinario di effettuare la traduzione dalle prigioni della Serbia dei circa 165 detenuti di etnia albanese/cossovara. Alla fine del primo semestre di impiego, i componenti del contingente di Polizia penitenziaria sono stati insigniti della "medaglia della pace", speciale onorificenza delle Nazioni Unite.
Va ricordato inoltre che, nel 1997 sulla base di indicazioni già contenute in un d.m. del 1994, è nato il Gruppo operativo mobile meglio conosciuto come GOM, ossia un gruppo scelto di appartenenti alla Polizia penitenziaria aventi il compito del mantenimento dell'ordine e della disciplina negli istituti penitenziari, con priorità a interventi in occasione di gravi situazioni di turbamento. Il GOM è composto da 600 unità, e gli competono anche i servizi di tutela e scorta del personale in servizio presso l'Amministrazione penitenziaria e il Ministero della giustizia esposto a particolari situazioni di rischio personale, la traduzione di tutti i detenuti "collaboratori di giustizia", ad altissimo rischio. Tali servizi sono effettuati dal Nucleo tutela e scorte, costituito da circa 50 unità.
Infine, sono in fase di trasferimento alla Polizia penitenziaria i compiti relativi ai domiciliari e tutte le attività relative al controllo della Banca nazionale del DNA, strumento che verrà gestito da personale tecnico del Corpo appositamente preparato, al fine di equiparare la Polizia penitenziaria a tutte le altre polizie italiane ed europee, istituendo un proprio comparto gestito da personale del Corpo inserito in ruolo tecnici.
Struttura e operatività [modifica]



Il Corpo di polizia penitenziaria dispone anche di mezzi navali per le funzioni di istituto; a parte le motobarche di Venezia, vi sono anche natanti per i collegamenti con i penitenziari ubicati su isole.


Alfa 159 della Polizia penitenziaria.
Il Corpo dispone di vari Servizi e Specialità, coordinate a livello centrale, come si accennava dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia:

Servizi [modifica]
Servizio navale;
Servizio traduzione e piantonamenti;
Gruppo operativo mobile;
Servizio cinofili;
Servizio a cavallo;
Nucleo investigativo centrale;
Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza;
Servizio di polizia terrestre
Servizio telecomunicazioni (TLC);
Gruppi sportivi "Fiamme Azzurre" e "A.S. Astrea Calcio";
Banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria.
Nucleo operativo regionale.
Centrali operative regionali (C.O.R.)
Centrale operativa nazionale (C.O.N.)
Servizio di polizia stradale
Specialità [modifica]
Matricolista;
Informatico;
Addetto ai detenuti minorenni;
Armaiolo e armaiolo capo;
Istruttore di tiro;
Tiratore scelto;
Elicotterista;
Sommozzatore.
Conduttore Cinofilo Antidroga
Istuttore Cinofilo Antidroga
Qualifiche del Corpo di polizia penitenziaria [modifica]

    Per approfondire, vedi la voce Qualifiche del Corpo di polizia penitenziaria.
Fregi [modifica]


Fregio per basco e berretto rigido per agenti e assistenti



Fregio per berretto rigido per sovrintendenti, ispettori e commissari



Fregio per berretto rigido per il personale dirigente


Fregio per berretto rigido da cerimonia per il personale non dirigente



Fregio per berretto rigido da cerimonia per il personale dirigente

Mostreggiature [modifica]


Monogramma per giacca per gli Allievi delle Scuole di Formazione



Alamari per giacca per agenti e assistenti



Alamari per giacca per il ruolo di ispettore superiore sostituto commissario


Alamari per giacca per il personale dirigente



Alamari per Uniforme da cerimonia



Alamari per Uniforme da cerimonia

Uniforme [modifica]

La Polizia penitenziaria, dopo la riforma del 1990, ha abbandonato le vecchie divise grigio-verdi del disciolto Corpo degli agenti di custodia, per indossare uniformi blu e tute operative prima grigio-verde e attualmente blu. L'uniforme invernale consta di giacca con bottoni argentati e fregio del Corpo, con spalline con bordo azzurro, pantaloni blu, camicia manica lunga di colore celeste e cravatta color avion. Il vestiario comprende anche una giacca a vento in goretex munita di ampie tasche e spalline bordate di celeste. La giacca è munita di termofodera in pile, comodamente staccabile e indossabile come corpetto. L'uniforme ordinaria estiva invece è composta da camicia celeste a maniche corte, con taschini sul petto e bottoncini argentati con fregio, pantaloni di cotone blu e cintura in tessuto blu con fibbia e fregio di colore argento. Con queste uniformi sono previsti basco azzurro con fregio, oppure berretto rigido blu con fregio. La tuta operativa invernale consta di una giubba di colore blu, pantalone dello stesso colore con termofedera staccabile anche la giubba è munita di termofodera, comodamente staccabile e indossabile come corpetto-gilet essendo possibile rimuovere le maniche mediante cerniere lampo interne. La tuta operativa estiva è composta da pantaloni di colore blu (quelli invernali senza termofedera) e una polo con cerniera di colore celeste con bordature azzurre. Stivaletti invernali (tipo polacchine) per l'ordinaria, e anfibi per l'operativa[7].
Vi sono poi anche capi di vestiario come il maglione blu con collo a V e toppe di rinforzo su spalle/gomiti e scritta "Polizia Penitenziaria" da indossare in luogo della giacca e per i soli servizi interni, un maglione sottogiacca blu a scollo a V, il maglione a collo alto con cerniera lampo, un cappotto a doppia abbottonatura e tutti gli accessori per le uniformi di servizio.
Simboli [modifica]

Il Corpo di polizia penitenziaria è rappresentato da:
uno Stemma araldico, concesso con D.P.R. del 31 maggio 1999;
una Bandiera d'Istituto;
una Marcia d'ordinanza, intitolata semplicemente Marcia d'ordinanza del Corpo di polizia penitenziaria;
un Santo Patrono: San Basilide;
la Banda del Corpo di polizia penitenziaria, che è stata formalmente istituita nel 1985. In precedenza, dal 1955, l'ex Corpo degli Agenti di Custodia disponeva di una fanfara, che accompagnava le cerimonie di giuramento degli allievi.
La Banda si esibisce in occasione delle celebrazioni più importanti nella vita delle istituzioni: essa rappresenta il Corpo di polizia penitenziaria in occasione di manifestazioni pubbliche nazionali e internazionali.
L'elevato livello artistico raggiunto dal complesso bandistico contribuisce a diffondere l'immagine del Corpo e a rappresentarlo degnamente in occasione di manifestazioni pubbliche nelle quali la presenza di essa è in sintonia con le finalità istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria, riscuotendo unanime apprezzamento dalla critica e un grande successo di pubblico.
Tra le numerose partecipazioni a eventi prestigiosi della vita istituzionale, culturale e sportiva del nostro Paese, si segnala il concerto tenuto dalla Banda il 6 luglio 1992 nell'ambito del Festival dei Due Mondi di Spoleto, nella spettacolare cornice dell'Anfiteatro Romano. La Banda si è esibita anche in occasione dei Campionati Mondiali di Nuoto, a Roma, ai Campionati Mondiali Militari ed ai Giochi Mondiali delle Polizie. Tra le uscite pubbliche della Banda, particolarmente apprezzato è stato il Concerto tenuto presso il Teatro dell'Opera di Roma, il 7 aprile 1999, alla presenza del Ministro della Giustizia. La Banda della polizia penitenziaria ha sede a Portici, presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria, ospitata nel prestigioso Palazzo Valle, già sede delle guardie del corpo di Ferdinando IV di Borbone, re delle Due Sicilie.
Medaglie e decorazioni concesse dalla Polizia Penitenziaria [modifica]

Medaglia al merito di servizio della Polizia Penitenziaria (20 anni)
Medaglia al merito di servizio della Polizia Penitenziaria (15 anni)
Medaglia al merito di servizio della Polizia Penitenziaria (10 anni)
(decreto Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n.82)
Croce di anzianità servizio della Polizia Penitenziaria (35 anni)
Croce di anzianità servizio della Polizia Penitenziaria (30 anni)
Croce di anzianità servizio della Polizia Penitenziaria (20 anni)
(decreto Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n.82)
Medaglia al merito di lunga navigazione della Polizia Penitenziaria (20 anni)
Medaglia al merito di lunga navigazione della Polizia Penitenziaria (15 anni)
Medaglia al merito di lunga navigazione della Polizia Penitenziaria (10 anni)
(decreto Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n.82)
Medaglia di commiato
Distintivo dorato per l'encomio solenne per il ruolo direttivo, dirigenti e commissari coordinatori (assimilati agli ufficiali superiori) delle forze di polizia italiane
Distintivo argentato per l'encomio solenne per ruolo direttivo, commissari (assimilati agli ufficiali inferiori e subalterni) delle forze di polizia italiane
Onorificenze alla bandiera della Polizia Penitenziaria [modifica]

Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia (1989)
Medaglia d'argento al Valor Civile (1982)
Medaglia d'oro al Merito Civile (2006)
Medaglia al merito della Redenzione Sociale (1989)
Medaglia d'oro al Merito del Dipartimento della Protezione Civile (2009)
Preghiera del poliziotto penitenziario [modifica]

Ascolta, o Signore la nostra preghiera.
Dacci luce e forza perché possiamo riuscire a svolgere bene il nostro difficile compito di tutelare la società nell'aiutare a tutti i cittadini a ritrovare il senso morale della vita.
La Tua parola illumini la nostra vita, il Tuo amore sostenga la nostra fatica.
Benedici, o Signore, la nostra cara Patria, tutti i nostri Reparti, le nostre famiglie e i fratelli che ci sono affidati.
Dona la Tua pace a tutti coloro che sono caduti nell'adempimento del proprio dovere.
O Vergine Maria, Madre di Dio, ispiraci sentimenti di misericordia verso coloro che soffrono , per causa dei camorristi e mafiosi, in modo che siano con noi conciliati, e il sentimento fraterno e la necessità del dovere.
Prega per noi, o San Basilide, nostro Patrono, così che la Tua testimonianza di fede, passata attraverso il martirio, sia per noi tutti di fulgido esempio, di immancabile sostegno e di vero conforto.
Amen
Note [modifica]

^ a b c Legge 15 dicembre 1990, n. 395: "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria."
^ La mancanza di agenti della Polizia Penitenziaria su www.wikio.it. URL consultato in data 29-09-2009.
^ Fonte: Pag 207 di Calendario atlante De Agostini 2008.
^ Rapporto tra detenuti presenti e agenti in forza: situazione al 13 febbraio 2009
^ Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200: "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria." (testo in vigore al 18 ottobre 2010)
^ Grafia e dizione corretta in lingua italiana come riportato dal DOP. La pronuncia classica, Còssovo /ˈkÉ"ssovo/, è variamente attestata: cfr. �«La battaglia di Còssovo in cui l'impero di Serbia perì�» (Giosuè Carducci); �«Ti chiaman di Còssovo al piano�» (Gabriele d'Annunzio). L'accentazione Cossòvo /kosˈsÉ"vo/, all'albanese, è invece priva di riscontro storico, sebbene attestata nell'uso giornalistico contemporaneo. In effetti il nome "Cossovo" deriva dal toponimo in lingua serba Kosovo Polje, la "Piana dei Merli".
^ Vi è da dire che sarebbe auspicabile l'utilizzo di queste tute anche all'interno delle Sezioni Detentive, dato che l'uniforme ordinaria con il passare del tempo è risultata scomoda e poco funzionale per il tipo di servizio svolto dagli agenti.
Bibliografia [modifica]

Riferimenti normativi [modifica]
Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, in materia di Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria
Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in materia di Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria
Decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, in materia di Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria
Decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, in materia di Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85.
Testi [modifica]
G. Agati, Elementi di Diritto Penale e attività di Polizia Giudiziaria nella pratica di Polizia Penitenziaria, CEDAM, Padova, 2000.
Voci correlate [modifica]

Ministero della Giustizia
Corpo degli Agenti di Custodia
Medaglie, decorazioni e ordini cavallereschi italiani
Etica militare in Italia
Altri progetti [modifica]

Commons contiene immagini o altri file su Corpo di polizia penitenziaria
Collegamenti esterni [modifica]

Corpo di polizia penitenziaria su Open Directory Project (Segnala su DMoz un collegamento pertinente all'argomento "Corpo di polizia penitenziaria")
Sito ufficiale del Corpo di Polizia Penitenziaria
Polizia Penitenziaria Società Giustizia & Sicurezza Rivista dedicata al Corpo di Polizia Penitenziaria
C.O.R. Notizie relative alle Centrali Operative Regionali (C.O.R.)
SAPPE Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria
Osapp Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Dossier sul Gruppo Operativo Mobile, in Governo.it
DECRETO 14 giugno 2007 (G.U. n. 296 del 21/12/2007) Istituzione del "Nucleo investigativo centrale" della Polizia penitenziaria
http://www.sinappe.it/ SiNAPPe/ Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria
Rispondi

Da: x Frocio the bust    11/01/2013 16.26.46
Impara almeno questo!
Rispondi

Da: --??    11/01/2013 16.47.36
Bastaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!
Rispondi

Da: Sante parole    11/01/2013 16.51.45
Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
(GU n. 290 del 13-12-2012)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano straordinario contro le mafie, nonche'
delega al Governo in materia di normativa antimafia;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della citata legge n. 136 del 2010, i quali prevedono che entro tre
anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel rispetto delle
procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi articoli, il Governo puo' apportare disposizioni
integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;
Ritenuto di avvalersi delle facolta' previste dagli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge n. 136 del
2010;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 maggio 2012;
Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012;
Sulla proposta del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I 
Disposizioni correttive in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e di rilascio
della documentazione antimafia
Art. 1
Modifiche in materia di assistenza legale alla procedura di amministrazione dei beni sequestrati o
confiscati
1. All'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
ï¿��«1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle
controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale
dello Stato ne riconosca l'opportunita'.ï¿��».
Art. 2
Modifiche in materia di situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa e soggetti sottoposti alla
verifica antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 84, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
ï¿��«4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio
a giudizio formulata nei confronti dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno
residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o i consorzi interessati ai contratti
e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o
erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.ï¿��»;
b) all'articolo 85:
1) al comma 2, lettera d), dopo le parole ï¿��«di cui all'articolo 2602 del codice civileï¿��», sono inserite le seguenti:
ï¿��«e per i gruppi europei di interesse economicoï¿��»;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
ï¿��«2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e societa' di qualunque tipo,
anche prive di personalita' giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del
collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonche' ai soggetti
che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231.
2-ter. Per le societa' costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel
territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di
amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
2-quater. Per le societa' di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei
giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi
anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al
patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi
secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone
fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre societa' di capitali, la
documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di
amministrazione della societa' socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale
societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve
riferirsi anche al coniuge non separato.ï¿��»;
3) al comma 3, le parole ï¿��«commi 1 e 2ï¿��» sono sostituite dalle seguenti: ï¿��«commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quaterï¿��».
Art. 3
Validita' della documentazione antimafia
1. All'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, i commi 1 e 2
sono sostituiti dai seguenti:
ï¿��«1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di
cui all'articolo 88, ha una validita' di sei mesi dalla data dell'acquisizione.
2. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di cui
all'articolo 92, ha una validita' di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le
modificazioni di cui al comma 3.ï¿��».
Art. 4
Modifiche in materia di comunicazioni e informazione antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 87, comma 1, sono soppresse le parole da ï¿��«, ovvero, se richiestaï¿��» fino a ï¿��«gli stessi risiedono o
hanno sede,ï¿��», nonche' l'ultimo periodo;
b) all'articolo 88:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole ï¿��«non emergeï¿��» sono inserite le seguenti: ï¿��«, a carico dei
soggetti ivi censiti,ï¿��»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
ï¿��«3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della Banca dati e' eseguita per un
soggetto che risulti non censito.ï¿��»;
c) all'articolo 91: 1) al comma 4, la lettera e) e' soppressa;
2) al comma 5, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: ï¿��«Per le imprese costituite all'estero e prive di
sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche
che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica
l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano
elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso
i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3.ï¿��»;
3) al comma 6, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ï¿��«, nonche' dall'accertamento delle
violazioni degli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre
1981, n. 689ï¿��»;
4) dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente:
ï¿��«7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni,
l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, e'
tempestivamente comunicata anche in via telematica:
a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1;
b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;
c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento;
d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia
interdittiva;
e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;
f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui
all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
g) all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per le finalita' previste dall'articolo 5-ter del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;
i) al Ministero dello sviluppo economico;
l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti
e' stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.ï¿��».
Art. 5
Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 92:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole ï¿��«non emergeï¿��» sono inserite le seguenti: ï¿��«, a carico dei
soggetti ivi censiti,ï¿��»;
2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ï¿��«Il prefetto procede con le stesse modalita' quando la
consultazione della Banca dati e' eseguita per un soggetto che risulti non censito.ï¿��»;
b) all'articolo 93, il comma 6 e' abrogato.
Art. 6
Disposizioni concernenti i collegamenti informatici o telematici utilizzabili in attesa della
realizzazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
1. All'articolo 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2-bis,
e' sostituito dal seguente:
ï¿��«2-bis. Fino all'attivazione della banca dati, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del primo dei regolamenti di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1
e 2, acquisiscono d'ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le prefetture utilizzano
il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1ï¿��° aprile 1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma
6, nonche' i collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione del decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i
termini di cui agli articoli 88 e 92.ï¿��».
Art. 7
Modifiche concernenti la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata
1. All'articolo 114 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
ï¿��«2. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza
e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611.ï¿��».
Capo II 
Disposizioni transitorie e di coordinamento 
Art. 8
Ulteriori disposizioni di coordinamento e correzioni formali
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) agli articoli, 84, comma 3, 92, comma 2, 93, comma 4, 94, commi 1 e 2, 95, commi 1 e 3, le parole
ï¿��«articolo, 91, comma 7ï¿��» sono sostituite dalle seguenti: ï¿��«articolo 91, comma 6ï¿��»;
b) all'articolo 101, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
ï¿��«1. Salvo che la legge disponga diversamente, l'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo
143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, puo' deliberare di avvalersi,
per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica della commissione straordinaria
per la gestione dell'ente, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza
pubblica di competenza del medesimo ente locale.ï¿��»;
c) all'articolo 108, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
ï¿��«8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, nonche' del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Il personale
dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato opera nell'ambito delle
articolazioni centrali della D.I.A. per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, anche in
relazione a quanto previsto dal comma 3, nonche' per l'attivita' di analisi sullo scambio delle informazioni di
interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attivita' organizzate per il
traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze sono
definiti i contingenti di personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato che
opera nell'ambito della D.I.A., nonche' le modalita' attuative di individuazione, di assegnazione e di impiego
del medesimo personale.ï¿��»;
d) all'articolo 116, comma 4, le parole: ï¿��«1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, eï¿��» sono soppresse.
Art. 9
Disposizioni concernenti l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e
conseguenti abrogazioni
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 119, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
ï¿��«1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi due mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e
correttive adottate ai sensi degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136.ï¿��»;
b) all'articolo 120, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
ï¿��«2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
c) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.ï¿��».
Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 novembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Cancellieri, Ministro dell'interno
Severino, Ministro della giustizia
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino
Rispondi

Da: x quello di sopra    11/01/2013 17.19.36
L'avvocato di Stato ha proposto un accordo  consistente nell'impegno formale da parte dell'Amministrazione penitenziaria nel  porre in essere un nuovo ed immediato provvedimento di autotutela "senza  riserva", a patto che tutte le parti accettassero un rinvio al 24 gennaio 2013 e  la cessazione della materia del contendere. Uno degli avvocati dei ricorrenti  non ha accettato la proposta e ha chiesto il rinvio dell'udienza a dopo il 4
febbraio 2013. Il collegio ha accolto il rinvio al 7 febbraio 2013. Adesso,  aspettiamo fiduciosi le prove dei ricorrenti programmate per il 30 gennaio  2013...............
Rispondi

Da: Ricorsista serio    11/01/2013 17.48.02
Ma lo volete capire che la prova è andata a farsi fottere...?? Tutti i non idonei appena ci sarà la sentenza dell'illegittimità della commissione torneranno tutti in corsa per fare ricorso....
Rispondi

Da: x  Ricorsista serio    11/01/2013 17.49.59




ma se il 30 gennaio tutti i ricorrenti superano la prova
che succede?
Rispondi

Da: LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL    11/01/2013 17.52.54
Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
(GU n. 290 del 13-12-2012)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano straordinario contro le mafie, nonche'
delega al Governo in materia di normativa antimafia;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della citata legge n. 136 del 2010, i quali prevedono che entro tre
anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel rispetto delle
procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi articoli, il Governo puo' apportare disposizioni
integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;
Ritenuto di avvalersi delle facolta' previste dagli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge n. 136 del
2010;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 maggio 2012;
Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012;
Sulla proposta del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I 
Disposizioni correttive in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e di rilascio
della documentazione antimafia
Art. 1
Modifiche in materia di assistenza legale alla procedura di amministrazione dei beni sequestrati o
confiscati
1. All'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle
controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale
dello Stato ne riconosca l'opportunita'.ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 2
Modifiche in materia di situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa e soggetti sottoposti alla
verifica antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 84, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio
a giudizio formulata nei confronti dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno
residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o i consorzi interessati ai contratti
e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o
erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.ï�¿ï¿�ï¿��»;
b) all'articolo 85:
1) al comma 2, lettera d), dopo le parole ï�¿ï¿�ï¿��«di cui all'articolo 2602 del codice civileï�¿ï¿�ï¿��», sono inserite le seguenti:
ï�¿ï¿�ï¿��«e per i gruppi europei di interesse economicoï�¿ï¿�ï¿��»;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
ï�¿ï¿�ï¿��«2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e societa' di qualunque tipo,
anche prive di personalita' giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del
collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonche' ai soggetti
che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231.
2-ter. Per le societa' costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel
territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di
amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
2-quater. Per le societa' di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei
giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi
anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al
patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi
secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone
fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre societa' di capitali, la
documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di
amministrazione della societa' socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale
societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve
riferirsi anche al coniuge non separato.ï�¿ï¿�ï¿��»;
3) al comma 3, le parole ï�¿ï¿�ï¿��«commi 1 e 2ï�¿ï¿�ï¿��» sono sostituite dalle seguenti: ï�¿ï¿�ï¿��«commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quaterï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 3
Validita' della documentazione antimafia
1. All'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, i commi 1 e 2
sono sostituiti dai seguenti:
ï�¿ï¿�ï¿��«1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di
cui all'articolo 88, ha una validita' di sei mesi dalla data dell'acquisizione.
2. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di cui
all'articolo 92, ha una validita' di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le
modificazioni di cui al comma 3.ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 4
Modifiche in materia di comunicazioni e informazione antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 87, comma 1, sono soppresse le parole da ï�¿ï¿�ï¿��«, ovvero, se richiestaï�¿ï¿�ï¿��» fino a ï�¿ï¿�ï¿��«gli stessi risiedono o
hanno sede,ï�¿ï¿�ï¿��», nonche' l'ultimo periodo;
b) all'articolo 88:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole ï�¿ï¿�ï¿��«non emergeï�¿ï¿�ï¿��» sono inserite le seguenti: ï�¿ï¿�ï¿��«, a carico dei
soggetti ivi censiti,ï�¿ï¿�ï¿��»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della Banca dati e' eseguita per un
soggetto che risulti non censito.ï�¿ï¿�ï¿��»;
c) all'articolo 91: 1) al comma 4, la lettera e) e' soppressa;
2) al comma 5, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: ï�¿ï¿�ï¿��«Per le imprese costituite all'estero e prive di
sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche
che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica
l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano
elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso
i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3.ï�¿ï¿�ï¿��»;
3) al comma 6, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ï�¿ï¿�ï¿��«, nonche' dall'accertamento delle
violazioni degli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre
1981, n. 689ï�¿ï¿�ï¿��»;
4) dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni,
l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, e'
tempestivamente comunicata anche in via telematica:
a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1;
b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;
c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento;
d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia
interdittiva;
e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;
f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui
all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
g) all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per le finalita' previste dall'articolo 5-ter del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;
i) al Ministero dello sviluppo economico;
l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti
e' stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 5
Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 92:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole ï�¿ï¿�ï¿��«non emergeï�¿ï¿�ï¿��» sono inserite le seguenti: ï�¿ï¿�ï¿��«, a carico dei
soggetti ivi censiti,ï�¿ï¿�ï¿��»;
2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ï�¿ï¿�ï¿��«Il prefetto procede con le stesse modalita' quando la
consultazione della Banca dati e' eseguita per un soggetto che risulti non censito.ï�¿ï¿�ï¿��»;
b) all'articolo 93, il comma 6 e' abrogato.
Art. 6
Disposizioni concernenti i collegamenti informatici o telematici utilizzabili in attesa della
realizzazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
1. All'articolo 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2-bis,
e' sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«2-bis. Fino all'attivazione della banca dati, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del primo dei regolamenti di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1
e 2, acquisiscono d'ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le prefetture utilizzano
il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1ï�¿ï¿�ï¿��° aprile 1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma
6, nonche' i collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione del decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i
termini di cui agli articoli 88 e 92.ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 7
Modifiche concernenti la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata
1. All'articolo 114 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«2. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza
e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611.ï�¿ï¿�ï¿��».
Capo II 
Disposizioni transitorie e di coordinamento 
Art. 8
Ulteriori disposizioni di coordinamento e correzioni formali
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) agli articoli, 84, comma 3, 92, comma 2, 93, comma 4, 94, commi 1 e 2, 95, commi 1 e 3, le parole
ï�¿ï¿�ï¿��«articolo, 91, comma 7ï�¿ï¿�ï¿��» sono sostituite dalle seguenti: ï�¿ï¿�ï¿��«articolo 91, comma 6ï�¿ï¿�ï¿��»;
b) all'articolo 101, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«1. Salvo che la legge disponga diversamente, l'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo
143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, puo' deliberare di avvalersi,
per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica della commissione straordinaria
per la gestione dell'ente, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza
pubblica di competenza del medesimo ente locale.ï�¿ï¿�ï¿��»;
c) all'articolo 108, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, nonche' del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Il personale
dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato opera nell'ambito delle
articolazioni centrali della D.I.A. per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, anche in
relazione a quanto previsto dal comma 3, nonche' per l'attivita' di analisi sullo scambio delle informazioni di
interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attivita' organizzate per il
traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze sono
definiti i contingenti di personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato che
opera nell'ambito della D.I.A., nonche' le modalita' attuative di individuazione, di assegnazione e di impiego
del medesimo personale.ï�¿ï¿�ï¿��»;
d) all'articolo 116, comma 4, le parole: ï�¿ï¿�ï¿��«1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, eï�¿ï¿�ï¿��» sono soppresse.
Art. 9
Disposizioni concernenti l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e
conseguenti abrogazioni
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 119, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi due mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e
correttive adottate ai sensi degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136.ï�¿ï¿�ï¿��»;
b) all'articolo 120, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
c) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 novembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Cancellieri, Ministro dell'interno
Severino, Ministro della giustizia
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino
Rispondi

Da: LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL    11/01/2013 17.53.09
Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
(GU n. 290 del 13-12-2012)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano straordinario contro le mafie, nonche'
delega al Governo in materia di normativa antimafia;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della citata legge n. 136 del 2010, i quali prevedono che entro tre
anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel rispetto delle
procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi articoli, il Governo puo' apportare disposizioni
integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;
Ritenuto di avvalersi delle facolta' previste dagli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge n. 136 del
2010;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 maggio 2012;
Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012;
Sulla proposta del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I 
Disposizioni correttive in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e di rilascio
della documentazione antimafia
Art. 1
Modifiche in materia di assistenza legale alla procedura di amministrazione dei beni sequestrati o
confiscati
1. All'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle
controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale
dello Stato ne riconosca l'opportunita'.ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 2
Modifiche in materia di situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa e soggetti sottoposti alla
verifica antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 84, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio
a giudizio formulata nei confronti dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno
residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o i consorzi interessati ai contratti
e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o
erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.ï�¿ï¿�ï¿��»;
b) all'articolo 85:
1) al comma 2, lettera d), dopo le parole ï�¿ï¿�ï¿��«di cui all'articolo 2602 del codice civileï�¿ï¿�ï¿��», sono inserite le seguenti:
ï�¿ï¿�ï¿��«e per i gruppi europei di interesse economicoï�¿ï¿�ï¿��»;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
ï�¿ï¿�ï¿��«2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e societa' di qualunque tipo,
anche prive di personalita' giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del
collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonche' ai soggetti
che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231.
2-ter. Per le societa' costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel
territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di
amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
2-quater. Per le societa' di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei
giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi
anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al
patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi
secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone
fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre societa' di capitali, la
documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di
amministrazione della societa' socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale
societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve
riferirsi anche al coniuge non separato.ï�¿ï¿�ï¿��»;
3) al comma 3, le parole ï�¿ï¿�ï¿��«commi 1 e 2ï�¿ï¿�ï¿��» sono sostituite dalle seguenti: ï�¿ï¿�ï¿��«commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quaterï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 3
Validita' della documentazione antimafia
1. All'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, i commi 1 e 2
sono sostituiti dai seguenti:
ï�¿ï¿�ï¿��«1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di
cui all'articolo 88, ha una validita' di sei mesi dalla data dell'acquisizione.
2. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di cui
all'articolo 92, ha una validita' di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le
modificazioni di cui al comma 3.ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 4
Modifiche in materia di comunicazioni e informazione antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 87, comma 1, sono soppresse le parole da ï�¿ï¿�ï¿��«, ovvero, se richiestaï�¿ï¿�ï¿��» fino a ï�¿ï¿�ï¿��«gli stessi risiedono o
hanno sede,ï�¿ï¿�ï¿��», nonche' l'ultimo periodo;
b) all'articolo 88:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole ï�¿ï¿�ï¿��«non emergeï�¿ï¿�ï¿��» sono inserite le seguenti: ï�¿ï¿�ï¿��«, a carico dei
soggetti ivi censiti,ï�¿ï¿�ï¿��»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della Banca dati e' eseguita per un
soggetto che risulti non censito.ï�¿ï¿�ï¿��»;
c) all'articolo 91: 1) al comma 4, la lettera e) e' soppressa;
2) al comma 5, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: ï�¿ï¿�ï¿��«Per le imprese costituite all'estero e prive di
sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche
che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica
l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano
elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso
i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3.ï�¿ï¿�ï¿��»;
3) al comma 6, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ï�¿ï¿�ï¿��«, nonche' dall'accertamento delle
violazioni degli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre
1981, n. 689ï�¿ï¿�ï¿��»;
4) dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni,
l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, e'
tempestivamente comunicata anche in via telematica:
a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1;
b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;
c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento;
d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia
interdittiva;
e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;
f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui
all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
g) all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per le finalita' previste dall'articolo 5-ter del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;
i) al Ministero dello sviluppo economico;
l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti
e' stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 5
Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 92:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole ï�¿ï¿�ï¿��«non emergeï�¿ï¿�ï¿��» sono inserite le seguenti: ï�¿ï¿�ï¿��«, a carico dei
soggetti ivi censiti,ï�¿ï¿�ï¿��»;
2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ï�¿ï¿�ï¿��«Il prefetto procede con le stesse modalita' quando la
consultazione della Banca dati e' eseguita per un soggetto che risulti non censito.ï�¿ï¿�ï¿��»;
b) all'articolo 93, il comma 6 e' abrogato.
Art. 6
Disposizioni concernenti i collegamenti informatici o telematici utilizzabili in attesa della
realizzazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
1. All'articolo 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2-bis,
e' sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«2-bis. Fino all'attivazione della banca dati, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del primo dei regolamenti di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1
e 2, acquisiscono d'ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le prefetture utilizzano
il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1ï�¿ï¿�ï¿��° aprile 1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma
6, nonche' i collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione del decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i
termini di cui agli articoli 88 e 92.ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 7
Modifiche concernenti la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata
1. All'articolo 114 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«2. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza
e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611.ï�¿ï¿�ï¿��».
Capo II 
Disposizioni transitorie e di coordinamento 
Art. 8
Ulteriori disposizioni di coordinamento e correzioni formali
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) agli articoli, 84, comma 3, 92, comma 2, 93, comma 4, 94, commi 1 e 2, 95, commi 1 e 3, le parole
ï�¿ï¿�ï¿��«articolo, 91, comma 7ï�¿ï¿�ï¿��» sono sostituite dalle seguenti: ï�¿ï¿�ï¿��«articolo 91, comma 6ï�¿ï¿�ï¿��»;
b) all'articolo 101, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«1. Salvo che la legge disponga diversamente, l'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo
143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, puo' deliberare di avvalersi,
per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica della commissione straordinaria
per la gestione dell'ente, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza
pubblica di competenza del medesimo ente locale.ï�¿ï¿�ï¿��»;
c) all'articolo 108, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, nonche' del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Il personale
dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato opera nell'ambito delle
articolazioni centrali della D.I.A. per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, anche in
relazione a quanto previsto dal comma 3, nonche' per l'attivita' di analisi sullo scambio delle informazioni di
interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attivita' organizzate per il
traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze sono
definiti i contingenti di personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato che
opera nell'ambito della D.I.A., nonche' le modalita' attuative di individuazione, di assegnazione e di impiego
del medesimo personale.ï�¿ï¿�ï¿��»;
d) all'articolo 116, comma 4, le parole: ï�¿ï¿�ï¿��«1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, eï�¿ï¿�ï¿��» sono soppresse.
Art. 9
Disposizioni concernenti l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e
conseguenti abrogazioni
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 119, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi due mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e
correttive adottate ai sensi degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136.ï�¿ï¿�ï¿��»;
b) all'articolo 120, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
c) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 novembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Cancellieri, Ministro dell'interno
Severino, Ministro della giustizia
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino
Rispondi

Da: LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL    11/01/2013 17.53.28
Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
(GU n. 290 del 13-12-2012)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano straordinario contro le mafie, nonche'
delega al Governo in materia di normativa antimafia;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della citata legge n. 136 del 2010, i quali prevedono che entro tre
anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel rispetto delle
procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi articoli, il Governo puo' apportare disposizioni
integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;
Ritenuto di avvalersi delle facolta' previste dagli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge n. 136 del
2010;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 maggio 2012;
Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012;
Sulla proposta del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I 
Disposizioni correttive in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e di rilascio
della documentazione antimafia
Art. 1
Modifiche in materia di assistenza legale alla procedura di amministrazione dei beni sequestrati o
confiscati
1. All'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle
controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale
dello Stato ne riconosca l'opportunita'.ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 2
Modifiche in materia di situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa e soggetti sottoposti alla
verifica antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 84, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio
a giudizio formulata nei confronti dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno
residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o i consorzi interessati ai contratti
e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o
erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.ï�¿ï¿�ï¿��»;
b) all'articolo 85:
1) al comma 2, lettera d), dopo le parole ï�¿ï¿�ï¿��«di cui all'articolo 2602 del codice civileï�¿ï¿�ï¿��», sono inserite le seguenti:
ï�¿ï¿�ï¿��«e per i gruppi europei di interesse economicoï�¿ï¿�ï¿��»;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
ï�¿ï¿�ï¿��«2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e societa' di qualunque tipo,
anche prive di personalita' giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del
collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonche' ai soggetti
che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231.
2-ter. Per le societa' costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel
territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di
amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
2-quater. Per le societa' di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei
giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi
anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al
patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi
secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone
fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre societa' di capitali, la
documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di
amministrazione della societa' socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale
societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve
riferirsi anche al coniuge non separato.ï�¿ï¿�ï¿��»;
3) al comma 3, le parole ï�¿ï¿�ï¿��«commi 1 e 2ï�¿ï¿�ï¿��» sono sostituite dalle seguenti: ï�¿ï¿�ï¿��«commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quaterï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 3
Validita' della documentazione antimafia
1. All'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, i commi 1 e 2
sono sostituiti dai seguenti:
ï�¿ï¿�ï¿��«1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di
cui all'articolo 88, ha una validita' di sei mesi dalla data dell'acquisizione.
2. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di cui
all'articolo 92, ha una validita' di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le
modificazioni di cui al comma 3.ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 4
Modifiche in materia di comunicazioni e informazione antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 87, comma 1, sono soppresse le parole da ï�¿ï¿�ï¿��«, ovvero, se richiestaï�¿ï¿�ï¿��» fino a ï�¿ï¿�ï¿��«gli stessi risiedono o
hanno sede,ï�¿ï¿�ï¿��», nonche' l'ultimo periodo;
b) all'articolo 88:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole ï�¿ï¿�ï¿��«non emergeï�¿ï¿�ï¿��» sono inserite le seguenti: ï�¿ï¿�ï¿��«, a carico dei
soggetti ivi censiti,ï�¿ï¿�ï¿��»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della Banca dati e' eseguita per un
soggetto che risulti non censito.ï�¿ï¿�ï¿��»;
c) all'articolo 91: 1) al comma 4, la lettera e) e' soppressa;
2) al comma 5, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: ï�¿ï¿�ï¿��«Per le imprese costituite all'estero e prive di
sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche
che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica
l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano
elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso
i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3.ï�¿ï¿�ï¿��»;
3) al comma 6, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ï�¿ï¿�ï¿��«, nonche' dall'accertamento delle
violazioni degli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre
1981, n. 689ï�¿ï¿�ï¿��»;
4) dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni,
l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, e'
tempestivamente comunicata anche in via telematica:
a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1;
b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;
c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento;
d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia
interdittiva;
e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;
f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui
all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
g) all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per le finalita' previste dall'articolo 5-ter del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;
i) al Ministero dello sviluppo economico;
l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti
e' stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 5
Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 92:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole ï�¿ï¿�ï¿��«non emergeï�¿ï¿�ï¿��» sono inserite le seguenti: ï�¿ï¿�ï¿��«, a carico dei
soggetti ivi censiti,ï�¿ï¿�ï¿��»;
2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ï�¿ï¿�ï¿��«Il prefetto procede con le stesse modalita' quando la
consultazione della Banca dati e' eseguita per un soggetto che risulti non censito.ï�¿ï¿�ï¿��»;
b) all'articolo 93, il comma 6 e' abrogato.
Art. 6
Disposizioni concernenti i collegamenti informatici o telematici utilizzabili in attesa della
realizzazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
1. All'articolo 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2-bis,
e' sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«2-bis. Fino all'attivazione della banca dati, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del primo dei regolamenti di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1
e 2, acquisiscono d'ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le prefetture utilizzano
il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1ï�¿ï¿�ï¿��° aprile 1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma
6, nonche' i collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione del decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i
termini di cui agli articoli 88 e 92.ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 7
Modifiche concernenti la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata
1. All'articolo 114 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«2. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza
e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611.ï�¿ï¿�ï¿��».
Capo II 
Disposizioni transitorie e di coordinamento 
Art. 8
Ulteriori disposizioni di coordinamento e correzioni formali
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) agli articoli, 84, comma 3, 92, comma 2, 93, comma 4, 94, commi 1 e 2, 95, commi 1 e 3, le parole
ï�¿ï¿�ï¿��«articolo, 91, comma 7ï�¿ï¿�ï¿��» sono sostituite dalle seguenti: ï�¿ï¿�ï¿��«articolo 91, comma 6ï�¿ï¿�ï¿��»;
b) all'articolo 101, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«1. Salvo che la legge disponga diversamente, l'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo
143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, puo' deliberare di avvalersi,
per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica della commissione straordinaria
per la gestione dell'ente, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza
pubblica di competenza del medesimo ente locale.ï�¿ï¿�ï¿��»;
c) all'articolo 108, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, nonche' del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Il personale
dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato opera nell'ambito delle
articolazioni centrali della D.I.A. per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, anche in
relazione a quanto previsto dal comma 3, nonche' per l'attivita' di analisi sullo scambio delle informazioni di
interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attivita' organizzate per il
traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze sono
definiti i contingenti di personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato che
opera nell'ambito della D.I.A., nonche' le modalita' attuative di individuazione, di assegnazione e di impiego
del medesimo personale.ï�¿ï¿�ï¿��»;
d) all'articolo 116, comma 4, le parole: ï�¿ï¿�ï¿��«1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, eï�¿ï¿�ï¿��» sono soppresse.
Art. 9
Disposizioni concernenti l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e
conseguenti abrogazioni
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 119, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi due mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e
correttive adottate ai sensi degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136.ï�¿ï¿�ï¿��»;
b) all'articolo 120, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
c) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 novembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Cancellieri, Ministro dell'interno
Severino, Ministro della giustizia
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino
Rispondi

Da: meglio tardi che mai    11/01/2013 18.00.35
Quello che invece si fa finta di non capire è che al dap conviene soltanto chiudere finalmente questa infinita, ingloriosa pagina di sconcezze pervenendo al più presto all'assunzione degli idonei-vincitori.
Rispondi

Da: x  il  disturbato    11/01/2013 18.03.01
sei

un

grandissimo

C...............................


dal profondo del cuore






SEI

UN

GRANDISSIMO  C.......................



MALATO

MALATO

MALATO

MALATO

MALATO

MALATO

MALATO

Rispondi

Da: LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL    11/01/2013 18.06.31
Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
(GU n. 290 del 13-12-2012)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano straordinario contro le mafie, nonche'
delega al Governo in materia di normativa antimafia;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della citata legge n. 136 del 2010, i quali prevedono che entro tre
anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel rispetto delle
procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi articoli, il Governo puo' apportare disposizioni
integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;
Ritenuto di avvalersi delle facolta' previste dagli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge n. 136 del
2010;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 maggio 2012;
Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012;
Sulla proposta del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I 
Disposizioni correttive in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e di rilascio
della documentazione antimafia
Art. 1
Modifiche in materia di assistenza legale alla procedura di amministrazione dei beni sequestrati o
confiscati
1. All'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle
controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale
dello Stato ne riconosca l'opportunita'.ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 2
Modifiche in materia di situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa e soggetti sottoposti alla
verifica antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 84, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio
a giudizio formulata nei confronti dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno
residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o i consorzi interessati ai contratti
e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o
erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��»;
b) all'articolo 85:
1) al comma 2, lettera d), dopo le parole ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«di cui all'articolo 2602 del codice civileïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��», sono inserite le seguenti:
ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«e per i gruppi europei di interesse economicoïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��»;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e societa' di qualunque tipo,
anche prive di personalita' giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del
collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonche' ai soggetti
che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231.
2-ter. Per le societa' costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel
territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di
amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
2-quater. Per le societa' di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei
giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi
anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al
patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi
secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone
fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre societa' di capitali, la
documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di
amministrazione della societa' socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale
societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve
riferirsi anche al coniuge non separato.ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��»;
3) al comma 3, le parole ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«commi 1 e 2ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��» sono sostituite dalle seguenti: ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quaterïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 3
Validita' della documentazione antimafia
1. All'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, i commi 1 e 2
sono sostituiti dai seguenti:
ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di
cui all'articolo 88, ha una validita' di sei mesi dalla data dell'acquisizione.
2. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di cui
all'articolo 92, ha una validita' di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le
modificazioni di cui al comma 3.ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 4
Modifiche in materia di comunicazioni e informazione antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 87, comma 1, sono soppresse le parole da ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«, ovvero, se richiestaïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��» fino a ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«gli stessi risiedono o
hanno sede,ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��», nonche' l'ultimo periodo;
b) all'articolo 88:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«non emergeïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��» sono inserite le seguenti: ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«, a carico dei
soggetti ivi censiti,ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della Banca dati e' eseguita per un
soggetto che risulti non censito.ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��»;
c) all'articolo 91: 1) al comma 4, la lettera e) e' soppressa;
2) al comma 5, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«Per le imprese costituite all'estero e prive di
sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche
che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica
l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano
elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso
i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3.ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��»;
3) al comma 6, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«, nonche' dall'accertamento delle
violazioni degli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre
1981, n. 689ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��»;
4) dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente:
ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni,
l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, e'
tempestivamente comunicata anche in via telematica:
a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1;
b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;
c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento;
d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia
interdittiva;
e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;
f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui
all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
g) all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per le finalita' previste dall'articolo 5-ter del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;
i) al Ministero dello sviluppo economico;
l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti
e' stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 5
Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 92:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«non emergeïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��» sono inserite le seguenti: ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«, a carico dei
soggetti ivi censiti,ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��»;
2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«Il prefetto procede con le stesse modalita' quando la
consultazione della Banca dati e' eseguita per un soggetto che risulti non censito.ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��»;
b) all'articolo 93, il comma 6 e' abrogato.
Art. 6
Disposizioni concernenti i collegamenti informatici o telematici utilizzabili in attesa della
realizzazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
1. All'articolo 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2-bis,
e' sostituito dal seguente:
ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«2-bis. Fino all'attivazione della banca dati, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del primo dei regolamenti di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1
e 2, acquisiscono d'ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le prefetture utilizzano
il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��° aprile 1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma
6, nonche' i collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione del decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i
termini di cui agli articoli 88 e 92.ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 7
Modifiche concernenti la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata
1. All'articolo 114 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«2. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza
e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611.ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��».
Capo II 
Disposizioni transitorie e di coordinamento 
Art. 8
Ulteriori disposizioni di coordinamento e correzioni formali
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) agli articoli, 84, comma 3, 92, comma 2, 93, comma 4, 94, commi 1 e 2, 95, commi 1 e 3, le parole
ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«articolo, 91, comma 7ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��» sono sostituite dalle seguenti: ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«articolo 91, comma 6ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��»;
b) all'articolo 101, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«1. Salvo che la legge disponga diversamente, l'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo
143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, puo' deliberare di avvalersi,
per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica della commissione straordinaria
per la gestione dell'ente, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza
pubblica di competenza del medesimo ente locale.ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��»;
c) all'articolo 108, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, nonche' del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Il personale
dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato opera nell'ambito delle
articolazioni centrali della D.I.A. per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, anche in
relazione a quanto previsto dal comma 3, nonche' per l'attivita' di analisi sullo scambio delle informazioni di
interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attivita' organizzate per il
traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze sono
definiti i contingenti di personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato che
opera nell'ambito della D.I.A., nonche' le modalita' attuative di individuazione, di assegnazione e di impiego
del medesimo personale.ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��»;
d) all'articolo 116, comma 4, le parole: ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, eïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��» sono soppresse.
Art. 9
Disposizioni concernenti l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e
conseguenti abrogazioni
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 119, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi due mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e
correttive adottate ai sensi degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136.ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��»;
b) all'articolo 120, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
c) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 novembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Cancellieri, Ministro dell'interno
Severino, Ministro della giustizia
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino
Rispondi

Da: x  il  disturbato    11/01/2013 18.08.45
sei

un

grandissimo

C...............................


dal profondo del cuore






SEI

UN

GRANDISSIMO  C.......................



MALATO

MALATO

MALATO

MALATO

MALATO

MALATO

MALATO

MALATO

MALATO

MALATO

MALATO
Rispondi

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006



Aggiungi la tua risposta alla discussione!

Il tuo nome   
Testo della risposta   
Aggiungi risposta

Da: ................12/01/2013 11:29:17
andate su altri forum.. lasciatelo solo questo disturbato mentale.

Da: x quello di sopra12/01/2013 11:41:15
anch'io sono stato convocato per giorno 05/02/2013
buono studio a noi riccorrenti

Da: ................12/01/2013 11:43:02
e io sono stato convocato a ferragosto...

Da: Fiamme azzurre12/01/2013 11:46:23
Fiamme Azzurre - Atleti - indietro


Rossella Giordano | Francesco Scuderi | Giulio Ciotti | Vincenza Calì | Laura Bordignon | Anna Incerti | Elisa Trevisan | Elena Brambilla | Chiara Rosa | Daniela Reina | Zahra Bani | Elisa Bettini | Valeria Canella | Francesca Carlotto | Laura Gibilisco | Angelo Iannelli | Cecilia Ricali | Tiziana Rocco | Berardino Chiarelli | Walter Endrizzi | Valeria Roffino | Teresa Di Loreto | Lorenza Canali | Audrey Alloh | Eleonora D'Elicio | Tatiane Carne | Eleonora Giorgi | Silvia Salis | 


Francesca Zanirato | Stefania Cicali | Alice Fagioli | Sofia Magali Campana | Susanna Cicali | 


Lisa Gatto | Fabio Masotti | Elisa Frisoni | Marta Bastianelli | Angelo Ciccone | Tatiana Guderzo | Marta Tagliaferro | Alex Buttazzoni | Monia Baccaille | Elena Cecchini | 


Francesco Bruyere | Giovanni Alessio | Alberto Borin | Alessandro Bruyere | Marco Caudana | Daniele Mangiapia | Francesco Faraldo | Claudio Pellino | Simone Tamanti | Lorenzo Bagnoli | Fabrizio Lippiello | Marisa Celletti | Sharon Dinasta | Elena Moretti | Alessandro Belverato | Giulia Cantoni | Marco Maddaloni | Massimiliano Carollo | Domenico Di Guida | 


 


Emmanuele Rinella | Valentina Minguzzi | Matteo Celesti | Andrea Epiro | Federico Manea | 


Brenda Spaziani | Giulia Fabbri | Federico Colbertaldo | Luca Baggio | Renata Spagnolo | Ilaria Bianchi | Michele Santucci | 


Francesca Ciani Passeri | Silvia Marangoni | 


Tullio De Santis | Valerio Quinzi | Gloria Tocchi | Claudia Cesarini | 


Andrea Valentini | Claudia Corsini | Marta Simoncelli | Virginia Di Franco | Francesca Quondamcarlo | Lorenzo Bruttini | Matteo Betti | Aldo Montano | 


Giorgia Bordignon | Jennifer Lombardo | 


Ester Soldi | Sara Bertoli | Martina D'Alessio | Velia Angelini | Evelina Bertoli | Francesco Panara | 


Deborah Scanzio | Gianmaria Dal Maistro | Tommaso Balasso | Giovanni Mulassano | 


Carolina Kostner | Anna Cappellini | Luca Lanotte | Cecilia Maffei | Stefania Berton | Ondrej Hotarek | 


Federica Mastrantoni | 


Irene Franchini | Tito Paris | Monica Finessi | Marco Vitale | Giuseppe Seimandi | Alberto Simonelli | Elisabetta Mijno | 


Giovanni Pellielo | Adriano Lamera | Alberto Bartoli | Giulia Pintor | Gianluca Viganò | Sergio Fattorello | Marco Panizza | 


Stefano Belandi | Giunia Camilla Chenevier | Nadia Cortassa | Marta Gaiardelli | Veronica Massari | Charlotte Bonin | Alex Ascenzi | Davide Uccellari | 


Fabio Delicati | Francesco Maglioccola | Giuseppe Incatasciato | Marco Vincenti | Roberto Comodi Ballanti | Massimo Dighe | 


Agnese Allegrini | 


Vincenzo Mangiacapre | Clemente Russo | 


 

Da: Fiamme azzurre12/01/2013 11:47:06
Fiamme Azzurre - Atleti - indietro


Rossella Giordano | Francesco Scuderi | Giulio Ciotti | Vincenza Calì | Laura Bordignon | Anna Incerti | Elisa Trevisan | Elena Brambilla | Chiara Rosa | Daniela Reina | Zahra Bani | Elisa Bettini | Valeria Canella | Francesca Carlotto | Laura Gibilisco | Angelo Iannelli | Cecilia Ricali | Tiziana Rocco | Berardino Chiarelli | Walter Endrizzi | Valeria Roffino | Teresa Di Loreto | Lorenza Canali | Audrey Alloh | Eleonora D'Elicio | Tatiane Carne | Eleonora Giorgi | Silvia Salis | 


Francesca Zanirato | Stefania Cicali | Alice Fagioli | Sofia Magali Campana | Susanna Cicali | 


Lisa Gatto | Fabio Masotti | Elisa Frisoni | Marta Bastianelli | Angelo Ciccone | Tatiana Guderzo | Marta Tagliaferro | Alex Buttazzoni | Monia Baccaille | Elena Cecchini | 


Francesco Bruyere | Giovanni Alessio | Alberto Borin | Alessandro Bruyere | Marco Caudana | Daniele Mangiapia | Francesco Faraldo | Claudio Pellino | Simone Tamanti | Lorenzo Bagnoli | Fabrizio Lippiello | Marisa Celletti | Sharon Dinasta | Elena Moretti | Alessandro Belverato | Giulia Cantoni | Marco Maddaloni | Massimiliano Carollo | Domenico Di Guida | 


 


Emmanuele Rinella | Valentina Minguzzi | Matteo Celesti | Andrea Epiro | Federico Manea | 


Brenda Spaziani | Giulia Fabbri | Federico Colbertaldo | Luca Baggio | Renata Spagnolo | Ilaria Bianchi | Michele Santucci | 


Francesca Ciani Passeri | Silvia Marangoni | 


Tullio De Santis | Valerio Quinzi | Gloria Tocchi | Claudia Cesarini | 


Andrea Valentini | Claudia Corsini | Marta Simoncelli | Virginia Di Franco | Francesca Quondamcarlo | Lorenzo Bruttini | Matteo Betti | Aldo Montano | 


Giorgia Bordignon | Jennifer Lombardo | 


Ester Soldi | Sara Bertoli | Martina D'Alessio | Velia Angelini | Evelina Bertoli | Francesco Panara | 


Deborah Scanzio | Gianmaria Dal Maistro | Tommaso Balasso | Giovanni Mulassano | 


Carolina Kostner | Anna Cappellini | Luca Lanotte | Cecilia Maffei | Stefania Berton | Ondrej Hotarek | 


Federica Mastrantoni | 


Irene Franchini | Tito Paris | Monica Finessi | Marco Vitale | Giuseppe Seimandi | Alberto Simonelli | Elisabetta Mijno | 


Giovanni Pellielo | Adriano Lamera | Alberto Bartoli | Giulia Pintor | Gianluca Viganò | Sergio Fattorello | Marco Panizza | 


Stefano Belandi | Giunia Camilla Chenevier | Nadia Cortassa | Marta Gaiardelli | Veronica Massari | Charlotte Bonin | Alex Ascenzi | Davide Uccellari | 


Fabio Delicati | Francesco Maglioccola | Giuseppe Incatasciato | Marco Vincenti | Roberto Comodi Ballanti | Massimo Dighe | 


Agnese Allegrini | 


Vincenzo Mangiacapre | Clemente Russo | 


 

Da: Susanella12/01/2013 12:08:04

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Polizia Penitenziaria - 271 VICE ISPETTORI -
30178 messaggi, letto 341013 volte

Torna al forum  - Rispondi  -
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006

Da: Silvio B.    11/01/2013 12.15.30
Santoro è come Casaleggio. Voglio dire, inutile scrivere e fornire le prove di tutte le istanze di indecenza e/o scandalosit�  di sta gente, tanto i loro fans sono ciechi, sordi, morti.

Piuttosto è più utile descrivere cosa è successo ieri sera 10 gennaio a Servizio Pubblico.

  Ci sono stati due ospiti che inaspettatamente hanno parlato di Mosler Economics MMT (MEMMT). Ma dai? Sì. Uno grosso grosso, cioè Berlusconi, l'altro a sorpresa.


Berlusconi, so da fonte certa, ha letto la MEMMT, almeno la parte che lo riguarda, cioè il golpe finanziario del 11 novembre 2011, ma anche altri dettagli, e come tutti sapete ormai sono giorni che sbuca su ogni media per dire le cose che noi avevamo detto un anno fa. Poi, se un giorno il signor B si decidesse ad almeno citare chi lo ha illuminato sulla via di Arcore non sarebbe male. Ma Mr B è Mr B. Nulla più ci sorprende.

E' invece il secondo ospite di Santoro che ci ha scioccati, sta serpe. E sì, serpe e qui sotto il perché.

A un certo punto della trasmissione Santoro - quello che ha filmato il Summit MMT di Rimini a febbraio 2012 con 2.200 persone in platea ma poi gli hanno "rubato le cassette, che peccato" (sic) - introduce un'imprenditrice in gran fanfara. Sentiamo la sua esperienza di vissuto vero, dice.

L'imprenditrice, veneta, parte per un discorso di una forza eccezionale, Capperi!, è MEMMT allo stato puro. Snocciola una bomba MEMMT dopo l'altra con una precisione ed efficacia da far paura. Berlusconi viene inquadrato mentre annuisce diverse volte, addirittura la loda al termine. Jesus! Ma che succede? Chi è? Come è possibile?

I miei lettori m'intasano il cellulare e la mail di esultanza. Barnard! Stanno parlando di MEMMT da Santoro!!!! L'imprenditrice è stata eccezionale! Due milioni di spettatori l'hanno sentitaâ�� immenso!

Io non guardo mai Santoro, stavo ascoltando i Led Zeppelin. Mi arriva un sms di Gianluigi Paragone de l'Ultima Parola. Mi dice che ha twittato "Ma è #serviziopubblico o #ultimaparola? Moneta sovrana? Sbaglio o@paolobarnard all'@LUltimaParola lo dice da tempo?" Qui mi stoppo e m'insospettisco. Ok, vado in rete a riguardarmi la puntata e sta imprenditrice fantastica
Holl� , ma chi si rivede? L'imprenditrice eroina è quella tizia che è venuta da noi della MEMMT a formarsi sulla nostra economia, sul nostro Programma di Salvezza Economica Nazionale. Noi le abbiamo insegnato tutto, gratis. Quella che mi ha chiamato a fare conferenze per il suo pubblico. E, udite udite, quella che ieri pomeriggio alle 18,35, cioè due ore prima di apparire da Santoro, mi mandava sms per convincermi a fare un'altra conferenza dalle sue parti. Tò chi si rivede.

L'ascolto nella sua performance a Servizio Pubblico, sì, dice tutto vero e giusto, splendido primo piano, una potenza, certo. Maâ�� iniziano i ma.

Ma perché non dice a 2 milioni di italiani che ciò che predica non sono idee sue, ma l'autorevole scuola economica MEMMT che in Italia ha un movimento che ha fatto tanto per aiutare il Paese? - Io e i miei collaboratori sono 3 anni che lavoriamo come schiavi per farci conoscere, sempre gratis. Ci siamo spaccati a mezzo per bucare i media di campagna, solo Paragone ci ha ospitati. Ora questa nostra attivista è da Santoro, con davanti mezzo mondo� e non ci cita neppure. Nessuno sapr�  della MEMMT. Fantastico.

Ma perché alla domanda di Santoro su cosa dovrebbe fare il governo, la veneta risponde con la 'sua' ricetta e non dice che è la ricetta che i nostri macroeconomisti internazionali e noi abbiamo stilato e poi pubblicato sul Corriere dopo la seconda più grande conferenza di economia della storia d'Italia con il contributo di migliaia di cittadini paganti? - Warren Mosler, Alain Parguez, Mathew Forstater sono nomi mondiali, che avrebbero dato un'autorevolezza alla ricetta per il governo centomila volte superiore a quella di un'imprenditrice. Vite accademiche spese per un'economia di livello internazionale, ma no, al pubblico arriva che la ricetta è quella della veneta, che l'ha bellamente scopiazzata. Ok.

Ma perché due ore prima, questa donna che noi abbiamo educato alla MEMMT, non mi ha detto al cellulare che andava da Santoro? Lei che si definisce una attivista MEMMT accanita? Un po' strano no? - Non è che, azzardo, lei sapeva che se me l'avesse detto io le avrei ovviamente ricordato di citare la MEMMT, e così lei non poteva più fare la grande protagonista della ricetta per la salvezza economica italiana? Conseguenza era che non sarebbe stata quello che è ora per tutta Italia, cioè l'imprenditrice eroina che ora tutti vorranno in Tv o ai meeting che contano. Eh, signora veneta?

Siamo stanchi. Prima di me e dei miei collaboratori la MEMMT in Italia non esisteva, e nessuno aveva spiegato al pubblico della gente con autorevolezza macroeconomica l'immenso inganno dell'Eurozona. Nessuno, ok? Adesso tanti ci copiano, ci rubano persino i pezzi di lavori pubblicati senza citarci (eh Bertani? eh Messora?). Ci insultano per farsi notare dal web (Bagnai). Si fanno belli con la MEMMT su libri importanti, ma di nuovo non ci citano (Rampini). Ci clonano, e poi fanno il partito, ovviamente (eh imprenditori? che ci avete solo usati e avete messo meno che pochi spiccioli per il movimento MEMMT). Ci scopiazzano solo nelle parti funzionali alla loro strategia, sempre spacciando il tutto come loro intuito (eh Grillo?).

Siamo stanchi di lottare in sto mare di puttane, approfittatori, pavidi, e pagliacci. L'Italia è popolata da troppa di sta feccia. Qui è impossibile tutto.
Rispondi

Da: Silvio B.    11/01/2013 12.15.44
Santoro è come Casaleggio. Voglio dire, inutile scrivere e fornire le prove di tutte le istanze di indecenza e/o scandalosit�  di sta gente, tanto i loro fans sono ciechi, sordi, morti.

Piuttosto è più utile descrivere cosa è successo ieri sera 10 gennaio a Servizio Pubblico.

  Ci sono stati due ospiti che inaspettatamente hanno parlato di Mosler Economics MMT (MEMMT). Ma dai? Sì. Uno grosso grosso, cioè Berlusconi, l'altro a sorpresa.


Berlusconi, so da fonte certa, ha letto la MEMMT, almeno la parte che lo riguarda, cioè il golpe finanziario del 11 novembre 2011, ma anche altri dettagli, e come tutti sapete ormai sono giorni che sbuca su ogni media per dire le cose che noi avevamo detto un anno fa. Poi, se un giorno il signor B si decidesse ad almeno citare chi lo ha illuminato sulla via di Arcore non sarebbe male. Ma Mr B è Mr B. Nulla più ci sorprende.

E' invece il secondo ospite di Santoro che ci ha scioccati, sta serpe. E sì, serpe e qui sotto il perché.

A un certo punto della trasmissione Santoro - quello che ha filmato il Summit MMT di Rimini a febbraio 2012 con 2.200 persone in platea ma poi gli hanno "rubato le cassette, che peccato" (sic) - introduce un'imprenditrice in gran fanfara. Sentiamo la sua esperienza di vissuto vero, dice.

L'imprenditrice, veneta, parte per un discorso di una forza eccezionale, Capperi!, è MEMMT allo stato puro. Snocciola una bomba MEMMT dopo l'altra con una precisione ed efficacia da far paura. Berlusconi viene inquadrato mentre annuisce diverse volte, addirittura la loda al termine. Jesus! Ma che succede? Chi è? Come è possibile?

I miei lettori m'intasano il cellulare e la mail di esultanza. Barnard! Stanno parlando di MEMMT da Santoro!!!! L'imprenditrice è stata eccezionale! Due milioni di spettatori l'hanno sentitaâ�� immenso!

Io non guardo mai Santoro, stavo ascoltando i Led Zeppelin. Mi arriva un sms di Gianluigi Paragone de l'Ultima Parola. Mi dice che ha twittato "Ma è #serviziopubblico o #ultimaparola? Moneta sovrana? Sbaglio o@paolobarnard all'@LUltimaParola lo dice da tempo?" Qui mi stoppo e m'insospettisco. Ok, vado in rete a riguardarmi la puntata e sta imprenditrice fantastica
Holl� , ma chi si rivede? L'imprenditrice eroina è quella tizia che è venuta da noi della MEMMT a formarsi sulla nostra economia, sul nostro Programma di Salvezza Economica Nazionale. Noi le abbiamo insegnato tutto, gratis. Quella che mi ha chiamato a fare conferenze per il suo pubblico. E, udite udite, quella che ieri pomeriggio alle 18,35, cioè due ore prima di apparire da Santoro, mi mandava sms per convincermi a fare un'altra conferenza dalle sue parti. Tò chi si rivede.

L'ascolto nella sua performance a Servizio Pubblico, sì, dice tutto vero e giusto, splendido primo piano, una potenza, certo. Maâ�� iniziano i ma.

Ma perché non dice a 2 milioni di italiani che ciò che predica non sono idee sue, ma l'autorevole scuola economica MEMMT che in Italia ha un movimento che ha fatto tanto per aiutare il Paese? - Io e i miei collaboratori sono 3 anni che lavoriamo come schiavi per farci conoscere, sempre gratis. Ci siamo spaccati a mezzo per bucare i media di campagna, solo Paragone ci ha ospitati. Ora questa nostra attivista è da Santoro, con davanti mezzo mondo� e non ci cita neppure. Nessuno sapr�  della MEMMT. Fantastico.

Ma perché alla domanda di Santoro su cosa dovrebbe fare il governo, la veneta risponde con la 'sua' ricetta e non dice che è la ricetta che i nostri macroeconomisti internazionali e noi abbiamo stilato e poi pubblicato sul Corriere dopo la seconda più grande conferenza di economia della storia d'Italia con il contributo di migliaia di cittadini paganti? - Warren Mosler, Alain Parguez, Mathew Forstater sono nomi mondiali, che avrebbero dato un'autorevolezza alla ricetta per il governo centomila volte superiore a quella di un'imprenditrice. Vite accademiche spese per un'economia di livello internazionale, ma no, al pubblico arriva che la ricetta è quella della veneta, che l'ha bellamente scopiazzata. Ok.

Ma perché due ore prima, questa donna che noi abbiamo educato alla MEMMT, non mi ha detto al cellulare che andava da Santoro? Lei che si definisce una attivista MEMMT accanita? Un po' strano no? - Non è che, azzardo, lei sapeva che se me l'avesse detto io le avrei ovviamente ricordato di citare la MEMMT, e così lei non poteva più fare la grande protagonista della ricetta per la salvezza economica italiana? Conseguenza era che non sarebbe stata quello che è ora per tutta Italia, cioè l'imprenditrice eroina che ora tutti vorranno in Tv o ai meeting che contano. Eh, signora veneta?

Siamo stanchi. Prima di me e dei miei collaboratori la MEMMT in Italia non esisteva, e nessuno aveva spiegato al pubblico della gente con autorevolezza macroeconomica l'immenso inganno dell'Eurozona. Nessuno, ok? Adesso tanti ci copiano, ci rubano persino i pezzi di lavori pubblicati senza citarci (eh Bertani? eh Messora?). Ci insultano per farsi notare dal web (Bagnai). Si fanno belli con la MEMMT su libri importanti, ma di nuovo non ci citano (Rampini). Ci clonano, e poi fanno il partito, ovviamente (eh imprenditori? che ci avete solo usati e avete messo meno che pochi spiccioli per il movimento MEMMT). Ci scopiazzano solo nelle parti funzionali alla loro strategia, sempre spacciando il tutto come loro intuito (eh Grillo?).

Siamo stanchi di lottare in sto mare di puttane, approfittatori, pavidi, e pagliacci. L'Italia è popolata da troppa di sta feccia. Qui è impossibile tutto.
Rispondi

Da: Silvio B.    11/01/2013 12.16.02
Santoro è come Casaleggio. Voglio dire, inutile scrivere e fornire le prove di tutte le istanze di indecenza e/o scandalosit�  di sta gente, tanto i loro fans sono ciechi, sordi, morti.

Piuttosto è più utile descrivere cosa è successo ieri sera 10 gennaio a Servizio Pubblico.

  Ci sono stati due ospiti che inaspettatamente hanno parlato di Mosler Economics MMT (MEMMT). Ma dai? Sì. Uno grosso grosso, cioè Berlusconi, l'altro a sorpresa.


Berlusconi, so da fonte certa, ha letto la MEMMT, almeno la parte che lo riguarda, cioè il golpe finanziario del 11 novembre 2011, ma anche altri dettagli, e come tutti sapete ormai sono giorni che sbuca su ogni media per dire le cose che noi avevamo detto un anno fa. Poi, se un giorno il signor B si decidesse ad almeno citare chi lo ha illuminato sulla via di Arcore non sarebbe male. Ma Mr B è Mr B. Nulla più ci sorprende.

E' invece il secondo ospite di Santoro che ci ha scioccati, sta serpe. E sì, serpe e qui sotto il perché.

A un certo punto della trasmissione Santoro - quello che ha filmato il Summit MMT di Rimini a febbraio 2012 con 2.200 persone in platea ma poi gli hanno "rubato le cassette, che peccato" (sic) - introduce un'imprenditrice in gran fanfara. Sentiamo la sua esperienza di vissuto vero, dice.

L'imprenditrice, veneta, parte per un discorso di una forza eccezionale, Capperi!, è MEMMT allo stato puro. Snocciola una bomba MEMMT dopo l'altra con una precisione ed efficacia da far paura. Berlusconi viene inquadrato mentre annuisce diverse volte, addirittura la loda al termine. Jesus! Ma che succede? Chi è? Come è possibile?

I miei lettori m'intasano il cellulare e la mail di esultanza. Barnard! Stanno parlando di MEMMT da Santoro!!!! L'imprenditrice è stata eccezionale! Due milioni di spettatori l'hanno sentitaâ�� immenso!

Io non guardo mai Santoro, stavo ascoltando i Led Zeppelin. Mi arriva un sms di Gianluigi Paragone de l'Ultima Parola. Mi dice che ha twittato "Ma è #serviziopubblico o #ultimaparola? Moneta sovrana? Sbaglio o@paolobarnard all'@LUltimaParola lo dice da tempo?" Qui mi stoppo e m'insospettisco. Ok, vado in rete a riguardarmi la puntata e sta imprenditrice fantastica
Holl� , ma chi si rivede? L'imprenditrice eroina è quella tizia che è venuta da noi della MEMMT a formarsi sulla nostra economia, sul nostro Programma di Salvezza Economica Nazionale. Noi le abbiamo insegnato tutto, gratis. Quella che mi ha chiamato a fare conferenze per il suo pubblico. E, udite udite, quella che ieri pomeriggio alle 18,35, cioè due ore prima di apparire da Santoro, mi mandava sms per convincermi a fare un'altra conferenza dalle sue parti. Tò chi si rivede.

L'ascolto nella sua performance a Servizio Pubblico, sì, dice tutto vero e giusto, splendido primo piano, una potenza, certo. Maâ�� iniziano i ma.

Ma perché non dice a 2 milioni di italiani che ciò che predica non sono idee sue, ma l'autorevole scuola economica MEMMT che in Italia ha un movimento che ha fatto tanto per aiutare il Paese? - Io e i miei collaboratori sono 3 anni che lavoriamo come schiavi per farci conoscere, sempre gratis. Ci siamo spaccati a mezzo per bucare i media di campagna, solo Paragone ci ha ospitati. Ora questa nostra attivista è da Santoro, con davanti mezzo mondo� e non ci cita neppure. Nessuno sapr�  della MEMMT. Fantastico.

Ma perché alla domanda di Santoro su cosa dovrebbe fare il governo, la veneta risponde con la 'sua' ricetta e non dice che è la ricetta che i nostri macroeconomisti internazionali e noi abbiamo stilato e poi pubblicato sul Corriere dopo la seconda più grande conferenza di economia della storia d'Italia con il contributo di migliaia di cittadini paganti? - Warren Mosler, Alain Parguez, Mathew Forstater sono nomi mondiali, che avrebbero dato un'autorevolezza alla ricetta per il governo centomila volte superiore a quella di un'imprenditrice. Vite accademiche spese per un'economia di livello internazionale, ma no, al pubblico arriva che la ricetta è quella della veneta, che l'ha bellamente scopiazzata. Ok.

Ma perché due ore prima, questa donna che noi abbiamo educato alla MEMMT, non mi ha detto al cellulare che andava da Santoro? Lei che si definisce una attivista MEMMT accanita? Un po' strano no? - Non è che, azzardo, lei sapeva che se me l'avesse detto io le avrei ovviamente ricordato di citare la MEMMT, e così lei non poteva più fare la grande protagonista della ricetta per la salvezza economica italiana? Conseguenza era che non sarebbe stata quello che è ora per tutta Italia, cioè l'imprenditrice eroina che ora tutti vorranno in Tv o ai meeting che contano. Eh, signora veneta?

Siamo stanchi. Prima di me e dei miei collaboratori la MEMMT in Italia non esisteva, e nessuno aveva spiegato al pubblico della gente con autorevolezza macroeconomica l'immenso inganno dell'Eurozona. Nessuno, ok? Adesso tanti ci copiano, ci rubano persino i pezzi di lavori pubblicati senza citarci (eh Bertani? eh Messora?). Ci insultano per farsi notare dal web (Bagnai). Si fanno belli con la MEMMT su libri importanti, ma di nuovo non ci citano (Rampini). Ci clonano, e poi fanno il partito, ovviamente (eh imprenditori? che ci avete solo usati e avete messo meno che pochi spiccioli per il movimento MEMMT). Ci scopiazzano solo nelle parti funzionali alla loro strategia, sempre spacciando il tutto come loro intuito (eh Grillo?).

Siamo stanchi di lottare in sto mare di puttane, approfittatori, pavidi, e pagliacci. L'Italia è popolata da troppa di sta feccia. Qui è impossibile tutto.
Rispondi

Da: x quello  di sopra    11/01/2013 12.41.32
R
I
C
O
V
E
R
A
T
I


S
U
B
I
T
O
Rispondi

Da: W L''ITALIA    11/01/2013 13.22.58
Il simbolo farlocco del M5S. Chi c'è dietro?

Il simbolo farlocco del M5S è stato presentato da qualcuno prima di Grillo.

Come è possibile? Chi c'è dietro?





e voi pensate che il ricorrente ................

Rispondi

Da: Sante parole    11/01/2013 13.29.08
Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
(GU n. 290 del 13-12-2012)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano straordinario contro le mafie, nonche'
delega al Governo in materia di normativa antimafia;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della citata legge n. 136 del 2010, i quali prevedono che entro tre
anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel rispetto delle
procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi articoli, il Governo puo' apportare disposizioni
integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;
Ritenuto di avvalersi delle facolta' previste dagli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge n. 136 del
2010;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 maggio 2012;
Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012;
Sulla proposta del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I 
Disposizioni correttive in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e di rilascio
della documentazione antimafia
Art. 1
Modifiche in materia di assistenza legale alla procedura di amministrazione dei beni sequestrati o
confiscati
1. All'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
ï¿��«1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle
controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale
dello Stato ne riconosca l'opportunita'.ï¿��».
Art. 2
Modifiche in materia di situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa e soggetti sottoposti alla
verifica antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 84, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
ï¿��«4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio
a giudizio formulata nei confronti dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno
residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o i consorzi interessati ai contratti
e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o
erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.ï¿��»;
b) all'articolo 85:
1) al comma 2, lettera d), dopo le parole ï¿��«di cui all'articolo 2602 del codice civileï¿��», sono inserite le seguenti:
ï¿��«e per i gruppi europei di interesse economicoï¿��»;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
ï¿��«2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e societa' di qualunque tipo,
anche prive di personalita' giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del
collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonche' ai soggetti
che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231.
2-ter. Per le societa' costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel
territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di
amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
2-quater. Per le societa' di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei
giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi
anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al
patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi
secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone
fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre societa' di capitali, la
documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di
amministrazione della societa' socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale
societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve
riferirsi anche al coniuge non separato.ï¿��»;
3) al comma 3, le parole ï¿��«commi 1 e 2ï¿��» sono sostituite dalle seguenti: ï¿��«commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quaterï¿��».
Art. 3
Validita' della documentazione antimafia
1. All'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, i commi 1 e 2
sono sostituiti dai seguenti:
ï¿��«1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di
cui all'articolo 88, ha una validita' di sei mesi dalla data dell'acquisizione.
2. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di cui
all'articolo 92, ha una validita' di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le
modificazioni di cui al comma 3.ï¿��».
Art. 4
Modifiche in materia di comunicazioni e informazione antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 87, comma 1, sono soppresse le parole da ï¿��«, ovvero, se richiestaï¿��» fino a ï¿��«gli stessi risiedono o
hanno sede,ï¿��», nonche' l'ultimo periodo;
b) all'articolo 88:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole ï¿��«non emergeï¿��» sono inserite le seguenti: ï¿��«, a carico dei
soggetti ivi censiti,ï¿��»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
ï¿��«3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della Banca dati e' eseguita per un
soggetto che risulti non censito.ï¿��»;
c) all'articolo 91: 1) al comma 4, la lettera e) e' soppressa;
2) al comma 5, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: ï¿��«Per le imprese costituite all'estero e prive di
sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche
che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica
l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano
elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso
i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3.ï¿��»;
3) al comma 6, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ï¿��«, nonche' dall'accertamento delle
violazioni degli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre
1981, n. 689ï¿��»;
4) dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente:
ï¿��«7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni,
l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, e'
tempestivamente comunicata anche in via telematica:
a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1;
b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;
c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento;
d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia
interdittiva;
e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;
f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui
all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
g) all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per le finalita' previste dall'articolo 5-ter del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;
i) al Ministero dello sviluppo economico;
l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti
e' stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.ï¿��».
Art. 5
Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 92:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole ï¿��«non emergeï¿��» sono inserite le seguenti: ï¿��«, a carico dei
soggetti ivi censiti,ï¿��»;
2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ï¿��«Il prefetto procede con le stesse modalita' quando la
consultazione della Banca dati e' eseguita per un soggetto che risulti non censito.ï¿��»;
b) all'articolo 93, il comma 6 e' abrogato.
Art. 6
Disposizioni concernenti i collegamenti informatici o telematici utilizzabili in attesa della
realizzazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
1. All'articolo 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2-bis,
e' sostituito dal seguente:
ï¿��«2-bis. Fino all'attivazione della banca dati, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del primo dei regolamenti di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1
e 2, acquisiscono d'ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le prefetture utilizzano
il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1ï¿��° aprile 1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma
6, nonche' i collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione del decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i
termini di cui agli articoli 88 e 92.ï¿��».
Art. 7
Modifiche concernenti la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata
1. All'articolo 114 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
ï¿��«2. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza
e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611.ï¿��».
Capo II 
Disposizioni transitorie e di coordinamento 
Art. 8
Ulteriori disposizioni di coordinamento e correzioni formali
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) agli articoli, 84, comma 3, 92, comma 2, 93, comma 4, 94, commi 1 e 2, 95, commi 1 e 3, le parole
ï¿��«articolo, 91, comma 7ï¿��» sono sostituite dalle seguenti: ï¿��«articolo 91, comma 6ï¿��»;
b) all'articolo 101, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
ï¿��«1. Salvo che la legge disponga diversamente, l'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo
143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, puo' deliberare di avvalersi,
per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica della commissione straordinaria
per la gestione dell'ente, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza
pubblica di competenza del medesimo ente locale.ï¿��»;
c) all'articolo 108, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
ï¿��«8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, nonche' del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Il personale
dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato opera nell'ambito delle
articolazioni centrali della D.I.A. per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, anche in
relazione a quanto previsto dal comma 3, nonche' per l'attivita' di analisi sullo scambio delle informazioni di
interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attivita' organizzate per il
traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze sono
definiti i contingenti di personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato che
opera nell'ambito della D.I.A., nonche' le modalita' attuative di individuazione, di assegnazione e di impiego
del medesimo personale.ï¿��»;
d) all'articolo 116, comma 4, le parole: ï¿��«1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, eï¿��» sono soppresse.
Art. 9
Disposizioni concernenti l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e
conseguenti abrogazioni
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 119, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
ï¿��«1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi due mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e
correttive adottate ai sensi degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136.ï¿��»;
b) all'articolo 120, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
ï¿��«2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
c) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.ï¿��».
Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 novembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Cancellieri, Ministro dell'interno
Severino, Ministro della giustizia
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino
Rispondi

Da: W LITALIA    11/01/2013 13.31.04
A PROPOSITO DI CAMPAGNA ELETTORALE

TEMA: perché è di vitale importanza dare la disdetta immediata al canone Rai e buttare il tv nella discarica"

SVOLGIMENTO
ieri sera, a cena da un amico, la tv era accesa su La7 dove Santoro aveva ospitato Berlusca.

in nano del male (unico nome valido x chi incarna tutto il male del mondo) ha mostrato un'arroganza impensabile, una volgarità inammissibile specie in questo periodo così delicato per il paese.

ha dichiarato fra le altre nefandezze, che versa all'ex moglie 100 mila euro al giorno, lo ha detto ridendo, quasi felice, mentre il resto dell'Italia deve campare con 500 euro al mese soffrendo senza via d'uscita se non morendo di vecchiaia

ci fosse stata UNA SOLA persona del pubblico che ha gridato "onorevole si vergogni!" NESSUNO ha mosso un fiato. Neppure, ovviamente, Santoro.

perché sta continuando imperterrita la diffusione di massa dell'ingiustizia più atroce, nel periodo più travagliato del nostro paese???

risposta: perché la tv, TUTTA QUANTA, inclusi tutti questi personaggi strapagati che FANNO FINTA di essere dalla parte del giusto (santoro, travaglio, ecc) non sono altro che INGRANAGGI necessari per ingaggiare sempre le solite faccie, affinché vincano alle prossime elezioni.

se Santoro fosse dalla parte del giusto, NON avrebbe invitato berlusca nel suo programma affinché egli potesse FARSI GRATIS PROPAGANDA ELETTORALE IN PRIMA SERATA, ma avrebbe auspicato come minimo che fosse in carcere

Berlusca probabilmente vincerà grazie agli italiani imbecilli che lo rivoteranno e grazie all'appoggio di tutti questi COMPLICI TELEVISIVI che, in nome del potere e dei soldi di cui si ingozzano, girano girano come banderuole.

ho un mal di stomaco che si mi torce, io sono un italiano vivo. purtroppo per loro, per fortuna per me.

io la tv l'ho spenta da decenni, e purtroppo sono costretto a vedere la realtà per quella che è.

ITALIANI, SPEGNETE LA TV, ASCOLTATE IL VOSTRO MAL DI STOMACO!
NON LO VOTATE!

ORLANDO FURIOSO 11.01.13 13:08| 
Rispondi

Da: giustizzzziere    11/01/2013 13.36.06
Caro test
a di cazzo ti aspettiamo al corso
Rispondi

Da: X la REDAZIONE    11/01/2013 14.05.51
cosa aspettate a bannare questo tizio? la discussione è volutamente da lui inquinata...vi decidete?
Rispondi

Da: .,.,...,    11/01/2013 15.30.09
mi associo alla richiesta di bannare questo disturbatore del forum
Rispondi

Da: x quello  di sopra    11/01/2013 15.38.53
Ma quale corso
Piu INIDONEO di così
si muore
Rispondi

Da: TheB U S T voto 17 (5,66)    11/01/2013 15.59.25
E" vergognoso ciò che stà accadendo per l"ennesima volta...
Cosa aspettate a cancellare questi messaggi che chiaramente hanno l"unica intenzione di disturbare una discussione che riguarda il concorso in questione?
Altra pessima situazione che afferma la pessima selezione?
Rispondi

Da: x Frocio the bust    11/01/2013 16.16.59
Trovami un tuo messaggio che sia utile alla discussione!!!Dove sta????Scrivi stronzate dal luglio 2011,cioè da quando ti hanno giustamente bocciato al tema,visto che non conosci nemmeno l' -a b c- della grammatica italiana.
Rispondi

Da: ''''''''''????    11/01/2013 16.23.56
qualcuno conosce il numero di registro x verificare l'esito al tar????
Rispondi

Da: x Frocio the bust    11/01/2013 16.25.57
Il Corpo di polizia penitenziaria[1] è una delle cinque forze dell'ordine italiane, dipendente dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.
Così come la Polizia di Stato e il Corpo forestale dello Stato, il Corpo di polizia penitenziaria è una forza di polizia civile ad ordinamento speciale, altresì nota come "Corpo militarmente organizzato". Quest'ultima definizione non implica la militarità del Corpo, ma l'organizzazione che si rifà chiaramente a una struttura militare. Per quanto concerne la definizione di "ordinamento speciale" si deve al fatto che il personale del Corpo di Polizia penitenziaria (nonché quello della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato) è differente dal personale di qualsiasi altro ente civile o militare della Repubblica italiana.
Svolge compiti di polizia giudiziaria, pubblica sicurezza e di gestione delle persone sottoposte a provvedimenti di restrizione o limitazione della libertà personale. Espleta inoltre attività di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del Codice della strada, partecipa al mantenimento dell'ordine pubblico, svolge attività di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza anche al di fuori dell'ambiente penitenziario, così come tutte le altre forze di polizia, svolge attività di scorta a tutela di personalità istituzionali (ministro della giustizia, sottosegretari di stato) e di magistrati.
Al 2008, il numero d'agenti appartenenti alla Polizia penitenziaria era di 46.411 a fronte dei 48.509 necessari[2] per far funzionare i 207 penitenziari italiani[3][4]
Indice  [nascondi]
1 Cenni storici
2 Funzioni
3 Struttura e operatività
3.1 Servizi
3.2 Specialità
4 Qualifiche del Corpo di polizia penitenziaria
5 Fregi
6 Mostreggiature
7 Uniforme
8 Simboli
9 Medaglie e decorazioni concesse dalla Polizia Penitenziaria
10 Onorificenze alla bandiera della Polizia Penitenziaria
11 Preghiera del poliziotto penitenziario
12 Note
13 Bibliografia
13.1 Riferimenti normativi
13.2 Testi
14 Voci correlate
15 Altri progetti
16 Collegamenti esterni
Cenni storici [modifica]

La nascita della Polizia Penitenziaria risale alle Regie Patenti del 1817 che costituivano le Famiglie di Giustizia, ovverosia il primo esempio di corpo carcerario del Regno d'Italia. Il Corpo di polizia penitenziaria fu invece creato nel 1873, poi riformato nel Corpo degli agenti di custodia (1890), ad ordinamento militare. Nel 1922 l'amministrazione passa dall'allora Ministero dell'Interno al Ministero di Grazia e Giustizia. Nel 1990, con la legge n. 395 del 15 dicembre[1], il Corpo assume la nuova denominazione e viene smilitarizzato. Nel Corpo di polizia penitenziaria confluiscono gli appartenenti e le dotazioni dell'ex Corpo degli agenti di custodia e, in parte, le ex-Vigilatrici penitenziarie.
Con decreto, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia del 31 marzo 2004, il Ministro della giustizia ha dato attuazione al d.lgs. del 21 maggio 2000, n. 146[5], concernente la individuazione dei compiti e delle mansioni degli appartenenti ai Ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria. Inoltre, un decreto ministeriale del 14 giugno del 2007 ha istituito il Nucleo Investigativo Centrale, un servizio centrale di polizia giudiziaria che svolge in via continuativa e prioritaria le funzioni di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, alle dipendenze funzionali e sotto la direzione dell'Autorità giudiziaria, per fatti di reato commessi in ambito penitenziario o, comunque, direttamente collegati all'ambito penitenziario. Un ulteriore passo in avanti di una Forza di polizia che può essere senza alcun dubbio considerata di altissimo livello, per la difficoltà e la cospicuità dei compiti a essa affidati.
Funzioni [modifica]



Agenti di Polizia penitenziaria.
I compiti istituzionali sono descritti nell'art. 5 della Legge n. 395/1990[1], che stabilisce che il Corpo di polizia penitenziaria, sia amministrato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, ed espleta quanto stabilito sia dalla Legge n. 354/1975 sull'Ordinamento penitenziario, nonché dal suo regolamento attualmente in vigore, il d.P.R. n. 230/2000, nonché da quanto previsto dalla stessa legge n. 395/1990.
Il Corpo garantisce l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, garantisce l'ordine pubblico e la tutela della sicurezza all'interno degli istituti, partecipa alle attività di osservazione e trattamento dei detenuti; inoltre, espleta servizi di ordine e sicurezza pubblica e di pubblico soccorso, nonché di traduzione dei ristretti, da istituto a istituto, presso le aule giudiziarie per lo svolgimento dei processi e presso i luoghi esterni di cura, e in caso di ricovero espleta il servizio di Piantonamenti, attribuzioni precedentemente della Polizia di Stato e dei Carabinieri.
Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria sono: "sostituti ufficiali di pubblica sicurezza", limitatamente agli appartenenti ai ruoli direttivi; Agenti di pubblica sicurezza, i restanti ruoli subordinati; ufficiali e agenti di polizia giudiziaria in base alle qualifiche. Numerosi sono ormai i servizi, oltre a quelli istituzionali più noti, svolti dal Corpo. Dall'ordine pubblico (su richiesta del prefetto), al controllo degli arresti domiciliari, a compiti di sorveglianza e scorta di obiettivi sensibili e personalità sottoposti a misure di protezione (ministro della giustizia, magistrati, collaboratori di giustizia, etc.), ed entro breve è prevista anche l'istituzionalizzazione dei ruoli tecnici, come avviene negli altri corpi di polizia. Al Corpo di polizia penitenziaria appartengono i gruppi sportivi Astrea e Fiamme Azzurre.
L'Amministrazione penitenziaria ha avviato, dal maggio 2000, un piano di cooperazione con la missione internazionale delle Nazioni Unite in Cossovo[6]. Un contingente di Polizia penitenziaria è stato assegnato al Penal Management Division Kosovo Correctional - Missione ONU (UNMIK) e impiegato presso l'istituto penitenziario di Dubrava, il più grande dei Balcani, in attività particolarmente sensibili, come la sorveglianza dell'intercinta (outside security), servizi di traduzione di detenuti e affiancamento degli operatori penitenziari cossovari nei vari servizi (servizi di addestramento).
Nel marzo 2002 il contingente ha avuto l'incarico straordinario di effettuare la traduzione dalle prigioni della Serbia dei circa 165 detenuti di etnia albanese/cossovara. Alla fine del primo semestre di impiego, i componenti del contingente di Polizia penitenziaria sono stati insigniti della "medaglia della pace", speciale onorificenza delle Nazioni Unite.
Va ricordato inoltre che, nel 1997 sulla base di indicazioni già contenute in un d.m. del 1994, è nato il Gruppo operativo mobile meglio conosciuto come GOM, ossia un gruppo scelto di appartenenti alla Polizia penitenziaria aventi il compito del mantenimento dell'ordine e della disciplina negli istituti penitenziari, con priorità a interventi in occasione di gravi situazioni di turbamento. Il GOM è composto da 600 unità, e gli competono anche i servizi di tutela e scorta del personale in servizio presso l'Amministrazione penitenziaria e il Ministero della giustizia esposto a particolari situazioni di rischio personale, la traduzione di tutti i detenuti "collaboratori di giustizia", ad altissimo rischio. Tali servizi sono effettuati dal Nucleo tutela e scorte, costituito da circa 50 unità.
Infine, sono in fase di trasferimento alla Polizia penitenziaria i compiti relativi ai domiciliari e tutte le attività relative al controllo della Banca nazionale del DNA, strumento che verrà gestito da personale tecnico del Corpo appositamente preparato, al fine di equiparare la Polizia penitenziaria a tutte le altre polizie italiane ed europee, istituendo un proprio comparto gestito da personale del Corpo inserito in ruolo tecnici.
Struttura e operatività [modifica]



Il Corpo di polizia penitenziaria dispone anche di mezzi navali per le funzioni di istituto; a parte le motobarche di Venezia, vi sono anche natanti per i collegamenti con i penitenziari ubicati su isole.


Alfa 159 della Polizia penitenziaria.
Il Corpo dispone di vari Servizi e Specialità, coordinate a livello centrale, come si accennava dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia:

Servizi [modifica]
Servizio navale;
Servizio traduzione e piantonamenti;
Gruppo operativo mobile;
Servizio cinofili;
Servizio a cavallo;
Nucleo investigativo centrale;
Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza;
Servizio di polizia terrestre
Servizio telecomunicazioni (TLC);
Gruppi sportivi "Fiamme Azzurre" e "A.S. Astrea Calcio";
Banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria.
Nucleo operativo regionale.
Centrali operative regionali (C.O.R.)
Centrale operativa nazionale (C.O.N.)
Servizio di polizia stradale
Specialità [modifica]
Matricolista;
Informatico;
Addetto ai detenuti minorenni;
Armaiolo e armaiolo capo;
Istruttore di tiro;
Tiratore scelto;
Elicotterista;
Sommozzatore.
Conduttore Cinofilo Antidroga
Istuttore Cinofilo Antidroga
Qualifiche del Corpo di polizia penitenziaria [modifica]

    Per approfondire, vedi la voce Qualifiche del Corpo di polizia penitenziaria.
Fregi [modifica]


Fregio per basco e berretto rigido per agenti e assistenti



Fregio per berretto rigido per sovrintendenti, ispettori e commissari



Fregio per berretto rigido per il personale dirigente


Fregio per berretto rigido da cerimonia per il personale non dirigente



Fregio per berretto rigido da cerimonia per il personale dirigente

Mostreggiature [modifica]


Monogramma per giacca per gli Allievi delle Scuole di Formazione



Alamari per giacca per agenti e assistenti



Alamari per giacca per il ruolo di ispettore superiore sostituto commissario


Alamari per giacca per il personale dirigente



Alamari per Uniforme da cerimonia



Alamari per Uniforme da cerimonia

Uniforme [modifica]

La Polizia penitenziaria, dopo la riforma del 1990, ha abbandonato le vecchie divise grigio-verdi del disciolto Corpo degli agenti di custodia, per indossare uniformi blu e tute operative prima grigio-verde e attualmente blu. L'uniforme invernale consta di giacca con bottoni argentati e fregio del Corpo, con spalline con bordo azzurro, pantaloni blu, camicia manica lunga di colore celeste e cravatta color avion. Il vestiario comprende anche una giacca a vento in goretex munita di ampie tasche e spalline bordate di celeste. La giacca è munita di termofodera in pile, comodamente staccabile e indossabile come corpetto. L'uniforme ordinaria estiva invece è composta da camicia celeste a maniche corte, con taschini sul petto e bottoncini argentati con fregio, pantaloni di cotone blu e cintura in tessuto blu con fibbia e fregio di colore argento. Con queste uniformi sono previsti basco azzurro con fregio, oppure berretto rigido blu con fregio. La tuta operativa invernale consta di una giubba di colore blu, pantalone dello stesso colore con termofedera staccabile anche la giubba è munita di termofodera, comodamente staccabile e indossabile come corpetto-gilet essendo possibile rimuovere le maniche mediante cerniere lampo interne. La tuta operativa estiva è composta da pantaloni di colore blu (quelli invernali senza termofedera) e una polo con cerniera di colore celeste con bordature azzurre. Stivaletti invernali (tipo polacchine) per l'ordinaria, e anfibi per l'operativa[7].
Vi sono poi anche capi di vestiario come il maglione blu con collo a V e toppe di rinforzo su spalle/gomiti e scritta "Polizia Penitenziaria" da indossare in luogo della giacca e per i soli servizi interni, un maglione sottogiacca blu a scollo a V, il maglione a collo alto con cerniera lampo, un cappotto a doppia abbottonatura e tutti gli accessori per le uniformi di servizio.
Simboli [modifica]

Il Corpo di polizia penitenziaria è rappresentato da:
uno Stemma araldico, concesso con D.P.R. del 31 maggio 1999;
una Bandiera d'Istituto;
una Marcia d'ordinanza, intitolata semplicemente Marcia d'ordinanza del Corpo di polizia penitenziaria;
un Santo Patrono: San Basilide;
la Banda del Corpo di polizia penitenziaria, che è stata formalmente istituita nel 1985. In precedenza, dal 1955, l'ex Corpo degli Agenti di Custodia disponeva di una fanfara, che accompagnava le cerimonie di giuramento degli allievi.
La Banda si esibisce in occasione delle celebrazioni più importanti nella vita delle istituzioni: essa rappresenta il Corpo di polizia penitenziaria in occasione di manifestazioni pubbliche nazionali e internazionali.
L'elevato livello artistico raggiunto dal complesso bandistico contribuisce a diffondere l'immagine del Corpo e a rappresentarlo degnamente in occasione di manifestazioni pubbliche nelle quali la presenza di essa è in sintonia con le finalità istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria, riscuotendo unanime apprezzamento dalla critica e un grande successo di pubblico.
Tra le numerose partecipazioni a eventi prestigiosi della vita istituzionale, culturale e sportiva del nostro Paese, si segnala il concerto tenuto dalla Banda il 6 luglio 1992 nell'ambito del Festival dei Due Mondi di Spoleto, nella spettacolare cornice dell'Anfiteatro Romano. La Banda si è esibita anche in occasione dei Campionati Mondiali di Nuoto, a Roma, ai Campionati Mondiali Militari ed ai Giochi Mondiali delle Polizie. Tra le uscite pubbliche della Banda, particolarmente apprezzato è stato il Concerto tenuto presso il Teatro dell'Opera di Roma, il 7 aprile 1999, alla presenza del Ministro della Giustizia. La Banda della polizia penitenziaria ha sede a Portici, presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria, ospitata nel prestigioso Palazzo Valle, già sede delle guardie del corpo di Ferdinando IV di Borbone, re delle Due Sicilie.
Medaglie e decorazioni concesse dalla Polizia Penitenziaria [modifica]

Medaglia al merito di servizio della Polizia Penitenziaria (20 anni)
Medaglia al merito di servizio della Polizia Penitenziaria (15 anni)
Medaglia al merito di servizio della Polizia Penitenziaria (10 anni)
(decreto Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n.82)
Croce di anzianità servizio della Polizia Penitenziaria (35 anni)
Croce di anzianità servizio della Polizia Penitenziaria (30 anni)
Croce di anzianità servizio della Polizia Penitenziaria (20 anni)
(decreto Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n.82)
Medaglia al merito di lunga navigazione della Polizia Penitenziaria (20 anni)
Medaglia al merito di lunga navigazione della Polizia Penitenziaria (15 anni)
Medaglia al merito di lunga navigazione della Polizia Penitenziaria (10 anni)
(decreto Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n.82)
Medaglia di commiato
Distintivo dorato per l'encomio solenne per il ruolo direttivo, dirigenti e commissari coordinatori (assimilati agli ufficiali superiori) delle forze di polizia italiane
Distintivo argentato per l'encomio solenne per ruolo direttivo, commissari (assimilati agli ufficiali inferiori e subalterni) delle forze di polizia italiane
Onorificenze alla bandiera della Polizia Penitenziaria [modifica]

Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia (1989)
Medaglia d'argento al Valor Civile (1982)
Medaglia d'oro al Merito Civile (2006)
Medaglia al merito della Redenzione Sociale (1989)
Medaglia d'oro al Merito del Dipartimento della Protezione Civile (2009)
Preghiera del poliziotto penitenziario [modifica]

Ascolta, o Signore la nostra preghiera.
Dacci luce e forza perché possiamo riuscire a svolgere bene il nostro difficile compito di tutelare la società nell'aiutare a tutti i cittadini a ritrovare il senso morale della vita.
La Tua parola illumini la nostra vita, il Tuo amore sostenga la nostra fatica.
Benedici, o Signore, la nostra cara Patria, tutti i nostri Reparti, le nostre famiglie e i fratelli che ci sono affidati.
Dona la Tua pace a tutti coloro che sono caduti nell'adempimento del proprio dovere.
O Vergine Maria, Madre di Dio, ispiraci sentimenti di misericordia verso coloro che soffrono , per causa dei camorristi e mafiosi, in modo che siano con noi conciliati, e il sentimento fraterno e la necessità del dovere.
Prega per noi, o San Basilide, nostro Patrono, così che la Tua testimonianza di fede, passata attraverso il martirio, sia per noi tutti di fulgido esempio, di immancabile sostegno e di vero conforto.
Amen
Note [modifica]

^ a b c Legge 15 dicembre 1990, n. 395: "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria."
^ La mancanza di agenti della Polizia Penitenziaria su www.wikio.it. URL consultato in data 29-09-2009.
^ Fonte: Pag 207 di Calendario atlante De Agostini 2008.
^ Rapporto tra detenuti presenti e agenti in forza: situazione al 13 febbraio 2009
^ Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200: "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria." (testo in vigore al 18 ottobre 2010)
^ Grafia e dizione corretta in lingua italiana come riportato dal DOP. La pronuncia classica, Còssovo /ˈkÉ"ssovo/, è variamente attestata: cfr. �«La battaglia di Còssovo in cui l'impero di Serbia perì�» (Giosuè Carducci); �«Ti chiaman di Còssovo al piano�» (Gabriele d'Annunzio). L'accentazione Cossòvo /kosˈsÉ"vo/, all'albanese, è invece priva di riscontro storico, sebbene attestata nell'uso giornalistico contemporaneo. In effetti il nome "Cossovo" deriva dal toponimo in lingua serba Kosovo Polje, la "Piana dei Merli".
^ Vi è da dire che sarebbe auspicabile l'utilizzo di queste tute anche all'interno delle Sezioni Detentive, dato che l'uniforme ordinaria con il passare del tempo è risultata scomoda e poco funzionale per il tipo di servizio svolto dagli agenti.
Bibliografia [modifica]

Riferimenti normativi [modifica]
Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, in materia di Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria
Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in materia di Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria
Decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, in materia di Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria
Decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, in materia di Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85.
Testi [modifica]
G. Agati, Elementi di Diritto Penale e attività di Polizia Giudiziaria nella pratica di Polizia Penitenziaria, CEDAM, Padova, 2000.
Voci correlate [modifica]

Ministero della Giustizia
Corpo degli Agenti di Custodia
Medaglie, decorazioni e ordini cavallereschi italiani
Etica militare in Italia
Altri progetti [modifica]

Commons contiene immagini o altri file su Corpo di polizia penitenziaria
Collegamenti esterni [modifica]

Corpo di polizia penitenziaria su Open Directory Project (Segnala su DMoz un collegamento pertinente all'argomento "Corpo di polizia penitenziaria")
Sito ufficiale del Corpo di Polizia Penitenziaria
Polizia Penitenziaria Società Giustizia & Sicurezza Rivista dedicata al Corpo di Polizia Penitenziaria
C.O.R. Notizie relative alle Centrali Operative Regionali (C.O.R.)
SAPPE Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria
Osapp Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Dossier sul Gruppo Operativo Mobile, in Governo.it
DECRETO 14 giugno 2007 (G.U. n. 296 del 21/12/2007) Istituzione del "Nucleo investigativo centrale" della Polizia penitenziaria
http://www.sinappe.it/ SiNAPPe/ Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria
Rispondi

Da: x Frocio the bust    11/01/2013 16.26.46
Impara almeno questo!
Rispondi

Da: --??    11/01/2013 16.47.36
Bastaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!
Rispondi

Da: Sante parole    11/01/2013 16.51.45
Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
(GU n. 290 del 13-12-2012)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano straordinario contro le mafie, nonche'
delega al Governo in materia di normativa antimafia;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della citata legge n. 136 del 2010, i quali prevedono che entro tre
anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel rispetto delle
procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi articoli, il Governo puo' apportare disposizioni
integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;
Ritenuto di avvalersi delle facolta' previste dagli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge n. 136 del
2010;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 maggio 2012;
Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012;
Sulla proposta del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I 
Disposizioni correttive in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e di rilascio
della documentazione antimafia
Art. 1
Modifiche in materia di assistenza legale alla procedura di amministrazione dei beni sequestrati o
confiscati
1. All'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
ï¿��«1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle
controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale
dello Stato ne riconosca l'opportunita'.ï¿��».
Art. 2
Modifiche in materia di situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa e soggetti sottoposti alla
verifica antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 84, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
ï¿��«4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio
a giudizio formulata nei confronti dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno
residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o i consorzi interessati ai contratti
e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o
erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.ï¿��»;
b) all'articolo 85:
1) al comma 2, lettera d), dopo le parole ï¿��«di cui all'articolo 2602 del codice civileï¿��», sono inserite le seguenti:
ï¿��«e per i gruppi europei di interesse economicoï¿��»;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
ï¿��«2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e societa' di qualunque tipo,
anche prive di personalita' giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del
collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonche' ai soggetti
che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231.
2-ter. Per le societa' costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel
territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di
amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
2-quater. Per le societa' di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei
giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi
anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al
patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi
secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone
fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre societa' di capitali, la
documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di
amministrazione della societa' socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale
societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve
riferirsi anche al coniuge non separato.ï¿��»;
3) al comma 3, le parole ï¿��«commi 1 e 2ï¿��» sono sostituite dalle seguenti: ï¿��«commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quaterï¿��».
Art. 3
Validita' della documentazione antimafia
1. All'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, i commi 1 e 2
sono sostituiti dai seguenti:
ï¿��«1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di
cui all'articolo 88, ha una validita' di sei mesi dalla data dell'acquisizione.
2. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di cui
all'articolo 92, ha una validita' di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le
modificazioni di cui al comma 3.ï¿��».
Art. 4
Modifiche in materia di comunicazioni e informazione antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 87, comma 1, sono soppresse le parole da ï¿��«, ovvero, se richiestaï¿��» fino a ï¿��«gli stessi risiedono o
hanno sede,ï¿��», nonche' l'ultimo periodo;
b) all'articolo 88:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole ï¿��«non emergeï¿��» sono inserite le seguenti: ï¿��«, a carico dei
soggetti ivi censiti,ï¿��»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
ï¿��«3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della Banca dati e' eseguita per un
soggetto che risulti non censito.ï¿��»;
c) all'articolo 91: 1) al comma 4, la lettera e) e' soppressa;
2) al comma 5, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: ï¿��«Per le imprese costituite all'estero e prive di
sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche
che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica
l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano
elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso
i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3.ï¿��»;
3) al comma 6, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ï¿��«, nonche' dall'accertamento delle
violazioni degli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre
1981, n. 689ï¿��»;
4) dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente:
ï¿��«7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni,
l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, e'
tempestivamente comunicata anche in via telematica:
a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1;
b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;
c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento;
d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia
interdittiva;
e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;
f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui
all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
g) all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per le finalita' previste dall'articolo 5-ter del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;
i) al Ministero dello sviluppo economico;
l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti
e' stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.ï¿��».
Art. 5
Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 92:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole ï¿��«non emergeï¿��» sono inserite le seguenti: ï¿��«, a carico dei
soggetti ivi censiti,ï¿��»;
2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ï¿��«Il prefetto procede con le stesse modalita' quando la
consultazione della Banca dati e' eseguita per un soggetto che risulti non censito.ï¿��»;
b) all'articolo 93, il comma 6 e' abrogato.
Art. 6
Disposizioni concernenti i collegamenti informatici o telematici utilizzabili in attesa della
realizzazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
1. All'articolo 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2-bis,
e' sostituito dal seguente:
ï¿��«2-bis. Fino all'attivazione della banca dati, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del primo dei regolamenti di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1
e 2, acquisiscono d'ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le prefetture utilizzano
il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1ï¿��° aprile 1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma
6, nonche' i collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione del decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i
termini di cui agli articoli 88 e 92.ï¿��».
Art. 7
Modifiche concernenti la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata
1. All'articolo 114 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
ï¿��«2. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza
e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611.ï¿��».
Capo II 
Disposizioni transitorie e di coordinamento 
Art. 8
Ulteriori disposizioni di coordinamento e correzioni formali
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) agli articoli, 84, comma 3, 92, comma 2, 93, comma 4, 94, commi 1 e 2, 95, commi 1 e 3, le parole
ï¿��«articolo, 91, comma 7ï¿��» sono sostituite dalle seguenti: ï¿��«articolo 91, comma 6ï¿��»;
b) all'articolo 101, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
ï¿��«1. Salvo che la legge disponga diversamente, l'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo
143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, puo' deliberare di avvalersi,
per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica della commissione straordinaria
per la gestione dell'ente, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza
pubblica di competenza del medesimo ente locale.ï¿��»;
c) all'articolo 108, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
ï¿��«8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, nonche' del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Il personale
dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato opera nell'ambito delle
articolazioni centrali della D.I.A. per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, anche in
relazione a quanto previsto dal comma 3, nonche' per l'attivita' di analisi sullo scambio delle informazioni di
interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attivita' organizzate per il
traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze sono
definiti i contingenti di personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato che
opera nell'ambito della D.I.A., nonche' le modalita' attuative di individuazione, di assegnazione e di impiego
del medesimo personale.ï¿��»;
d) all'articolo 116, comma 4, le parole: ï¿��«1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, eï¿��» sono soppresse.
Art. 9
Disposizioni concernenti l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e
conseguenti abrogazioni
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 119, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
ï¿��«1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi due mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e
correttive adottate ai sensi degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136.ï¿��»;
b) all'articolo 120, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
ï¿��«2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
c) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.ï¿��».
Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 novembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Cancellieri, Ministro dell'interno
Severino, Ministro della giustizia
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino
Rispondi

Da: x quello di sopra    11/01/2013 17.19.36
L'avvocato di Stato ha proposto un accordo  consistente nell'impegno formale da parte dell'Amministrazione penitenziaria nel  porre in essere un nuovo ed immediato provvedimento di autotutela "senza  riserva", a patto che tutte le parti accettassero un rinvio al 24 gennaio 2013 e  la cessazione della materia del contendere. Uno degli avvocati dei ricorrenti  non ha accettato la proposta e ha chiesto il rinvio dell'udienza a dopo il 4
febbraio 2013. Il collegio ha accolto il rinvio al 7 febbraio 2013. Adesso,  aspettiamo fiduciosi le prove dei ricorrenti programmate per il 30 gennaio  2013...............
Rispondi

Da: Ricorsista serio    11/01/2013 17.48.02
Ma lo volete capire che la prova è andata a farsi fottere...?? Tutti i non idonei appena ci sarà la sentenza dell'illegittimità della commissione torneranno tutti in corsa per fare ricorso....
Rispondi

Da: x  Ricorsista serio    11/01/2013 17.49.59




ma se il 30 gennaio tutti i ricorrenti superano la prova
che succede?
Rispondi

Da: LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL    11/01/2013 17.52.54
Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
(GU n. 290 del 13-12-2012)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano straordinario contro le mafie, nonche'
delega al Governo in materia di normativa antimafia;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della citata legge n. 136 del 2010, i quali prevedono che entro tre
anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel rispetto delle
procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi articoli, il Governo puo' apportare disposizioni
integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;
Ritenuto di avvalersi delle facolta' previste dagli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge n. 136 del
2010;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 maggio 2012;
Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012;
Sulla proposta del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I 
Disposizioni correttive in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e di rilascio
della documentazione antimafia
Art. 1
Modifiche in materia di assistenza legale alla procedura di amministrazione dei beni sequestrati o
confiscati
1. All'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle
controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale
dello Stato ne riconosca l'opportunita'.ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 2
Modifiche in materia di situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa e soggetti sottoposti alla
verifica antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 84, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio
a giudizio formulata nei confronti dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno
residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o i consorzi interessati ai contratti
e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o
erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.ï�¿ï¿�ï¿��»;
b) all'articolo 85:
1) al comma 2, lettera d), dopo le parole ï�¿ï¿�ï¿��«di cui all'articolo 2602 del codice civileï�¿ï¿�ï¿��», sono inserite le seguenti:
ï�¿ï¿�ï¿��«e per i gruppi europei di interesse economicoï�¿ï¿�ï¿��»;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
ï�¿ï¿�ï¿��«2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e societa' di qualunque tipo,
anche prive di personalita' giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del
collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonche' ai soggetti
che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231.
2-ter. Per le societa' costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel
territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di
amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
2-quater. Per le societa' di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei
giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi
anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al
patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi
secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone
fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre societa' di capitali, la
documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di
amministrazione della societa' socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale
societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve
riferirsi anche al coniuge non separato.ï�¿ï¿�ï¿��»;
3) al comma 3, le parole ï�¿ï¿�ï¿��«commi 1 e 2ï�¿ï¿�ï¿��» sono sostituite dalle seguenti: ï�¿ï¿�ï¿��«commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quaterï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 3
Validita' della documentazione antimafia
1. All'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, i commi 1 e 2
sono sostituiti dai seguenti:
ï�¿ï¿�ï¿��«1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di
cui all'articolo 88, ha una validita' di sei mesi dalla data dell'acquisizione.
2. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di cui
all'articolo 92, ha una validita' di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le
modificazioni di cui al comma 3.ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 4
Modifiche in materia di comunicazioni e informazione antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 87, comma 1, sono soppresse le parole da ï�¿ï¿�ï¿��«, ovvero, se richiestaï�¿ï¿�ï¿��» fino a ï�¿ï¿�ï¿��«gli stessi risiedono o
hanno sede,ï�¿ï¿�ï¿��», nonche' l'ultimo periodo;
b) all'articolo 88:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole ï�¿ï¿�ï¿��«non emergeï�¿ï¿�ï¿��» sono inserite le seguenti: ï�¿ï¿�ï¿��«, a carico dei
soggetti ivi censiti,ï�¿ï¿�ï¿��»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della Banca dati e' eseguita per un
soggetto che risulti non censito.ï�¿ï¿�ï¿��»;
c) all'articolo 91: 1) al comma 4, la lettera e) e' soppressa;
2) al comma 5, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: ï�¿ï¿�ï¿��«Per le imprese costituite all'estero e prive di
sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche
che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica
l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano
elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso
i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3.ï�¿ï¿�ï¿��»;
3) al comma 6, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ï�¿ï¿�ï¿��«, nonche' dall'accertamento delle
violazioni degli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre
1981, n. 689ï�¿ï¿�ï¿��»;
4) dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni,
l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, e'
tempestivamente comunicata anche in via telematica:
a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1;
b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;
c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento;
d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia
interdittiva;
e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;
f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui
all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
g) all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per le finalita' previste dall'articolo 5-ter del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;
i) al Ministero dello sviluppo economico;
l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti
e' stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 5
Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 92:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole ï�¿ï¿�ï¿��«non emergeï�¿ï¿�ï¿��» sono inserite le seguenti: ï�¿ï¿�ï¿��«, a carico dei
soggetti ivi censiti,ï�¿ï¿�ï¿��»;
2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ï�¿ï¿�ï¿��«Il prefetto procede con le stesse modalita' quando la
consultazione della Banca dati e' eseguita per un soggetto che risulti non censito.ï�¿ï¿�ï¿��»;
b) all'articolo 93, il comma 6 e' abrogato.
Art. 6
Disposizioni concernenti i collegamenti informatici o telematici utilizzabili in attesa della
realizzazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
1. All'articolo 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2-bis,
e' sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«2-bis. Fino all'attivazione della banca dati, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del primo dei regolamenti di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1
e 2, acquisiscono d'ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le prefetture utilizzano
il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1ï�¿ï¿�ï¿��° aprile 1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma
6, nonche' i collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione del decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i
termini di cui agli articoli 88 e 92.ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 7
Modifiche concernenti la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata
1. All'articolo 114 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«2. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza
e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611.ï�¿ï¿�ï¿��».
Capo II 
Disposizioni transitorie e di coordinamento 
Art. 8
Ulteriori disposizioni di coordinamento e correzioni formali
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) agli articoli, 84, comma 3, 92, comma 2, 93, comma 4, 94, commi 1 e 2, 95, commi 1 e 3, le parole
ï�¿ï¿�ï¿��«articolo, 91, comma 7ï�¿ï¿�ï¿��» sono sostituite dalle seguenti: ï�¿ï¿�ï¿��«articolo 91, comma 6ï�¿ï¿�ï¿��»;
b) all'articolo 101, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«1. Salvo che la legge disponga diversamente, l'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo
143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, puo' deliberare di avvalersi,
per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica della commissione straordinaria
per la gestione dell'ente, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza
pubblica di competenza del medesimo ente locale.ï�¿ï¿�ï¿��»;
c) all'articolo 108, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, nonche' del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Il personale
dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato opera nell'ambito delle
articolazioni centrali della D.I.A. per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, anche in
relazione a quanto previsto dal comma 3, nonche' per l'attivita' di analisi sullo scambio delle informazioni di
interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attivita' organizzate per il
traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze sono
definiti i contingenti di personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato che
opera nell'ambito della D.I.A., nonche' le modalita' attuative di individuazione, di assegnazione e di impiego
del medesimo personale.ï�¿ï¿�ï¿��»;
d) all'articolo 116, comma 4, le parole: ï�¿ï¿�ï¿��«1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, eï�¿ï¿�ï¿��» sono soppresse.
Art. 9
Disposizioni concernenti l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e
conseguenti abrogazioni
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 119, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi due mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e
correttive adottate ai sensi degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136.ï�¿ï¿�ï¿��»;
b) all'articolo 120, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
c) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 novembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Cancellieri, Ministro dell'interno
Severino, Ministro della giustizia
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino
Rispondi

Da: LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL    11/01/2013 17.53.09
Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
(GU n. 290 del 13-12-2012)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano straordinario contro le mafie, nonche'
delega al Governo in materia di normativa antimafia;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della citata legge n. 136 del 2010, i quali prevedono che entro tre
anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel rispetto delle
procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi articoli, il Governo puo' apportare disposizioni
integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;
Ritenuto di avvalersi delle facolta' previste dagli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge n. 136 del
2010;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 maggio 2012;
Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012;
Sulla proposta del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I 
Disposizioni correttive in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e di rilascio
della documentazione antimafia
Art. 1
Modifiche in materia di assistenza legale alla procedura di amministrazione dei beni sequestrati o
confiscati
1. All'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle
controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale
dello Stato ne riconosca l'opportunita'.ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 2
Modifiche in materia di situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa e soggetti sottoposti alla
verifica antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 84, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio
a giudizio formulata nei confronti dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno
residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o i consorzi interessati ai contratti
e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o
erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.ï�¿ï¿�ï¿��»;
b) all'articolo 85:
1) al comma 2, lettera d), dopo le parole ï�¿ï¿�ï¿��«di cui all'articolo 2602 del codice civileï�¿ï¿�ï¿��», sono inserite le seguenti:
ï�¿ï¿�ï¿��«e per i gruppi europei di interesse economicoï�¿ï¿�ï¿��»;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
ï�¿ï¿�ï¿��«2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e societa' di qualunque tipo,
anche prive di personalita' giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del
collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonche' ai soggetti
che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231.
2-ter. Per le societa' costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel
territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di
amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
2-quater. Per le societa' di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei
giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi
anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al
patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi
secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone
fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre societa' di capitali, la
documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di
amministrazione della societa' socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale
societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve
riferirsi anche al coniuge non separato.ï�¿ï¿�ï¿��»;
3) al comma 3, le parole ï�¿ï¿�ï¿��«commi 1 e 2ï�¿ï¿�ï¿��» sono sostituite dalle seguenti: ï�¿ï¿�ï¿��«commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quaterï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 3
Validita' della documentazione antimafia
1. All'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, i commi 1 e 2
sono sostituiti dai seguenti:
ï�¿ï¿�ï¿��«1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di
cui all'articolo 88, ha una validita' di sei mesi dalla data dell'acquisizione.
2. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di cui
all'articolo 92, ha una validita' di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le
modificazioni di cui al comma 3.ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 4
Modifiche in materia di comunicazioni e informazione antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 87, comma 1, sono soppresse le parole da ï�¿ï¿�ï¿��«, ovvero, se richiestaï�¿ï¿�ï¿��» fino a ï�¿ï¿�ï¿��«gli stessi risiedono o
hanno sede,ï�¿ï¿�ï¿��», nonche' l'ultimo periodo;
b) all'articolo 88:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole ï�¿ï¿�ï¿��«non emergeï�¿ï¿�ï¿��» sono inserite le seguenti: ï�¿ï¿�ï¿��«, a carico dei
soggetti ivi censiti,ï�¿ï¿�ï¿��»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della Banca dati e' eseguita per un
soggetto che risulti non censito.ï�¿ï¿�ï¿��»;
c) all'articolo 91: 1) al comma 4, la lettera e) e' soppressa;
2) al comma 5, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: ï�¿ï¿�ï¿��«Per le imprese costituite all'estero e prive di
sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche
che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica
l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano
elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso
i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3.ï�¿ï¿�ï¿��»;
3) al comma 6, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ï�¿ï¿�ï¿��«, nonche' dall'accertamento delle
violazioni degli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre
1981, n. 689ï�¿ï¿�ï¿��»;
4) dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni,
l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, e'
tempestivamente comunicata anche in via telematica:
a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1;
b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;
c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento;
d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia
interdittiva;
e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;
f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui
all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
g) all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per le finalita' previste dall'articolo 5-ter del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;
i) al Ministero dello sviluppo economico;
l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti
e' stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 5
Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 92:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole ï�¿ï¿�ï¿��«non emergeï�¿ï¿�ï¿��» sono inserite le seguenti: ï�¿ï¿�ï¿��«, a carico dei
soggetti ivi censiti,ï�¿ï¿�ï¿��»;
2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ï�¿ï¿�ï¿��«Il prefetto procede con le stesse modalita' quando la
consultazione della Banca dati e' eseguita per un soggetto che risulti non censito.ï�¿ï¿�ï¿��»;
b) all'articolo 93, il comma 6 e' abrogato.
Art. 6
Disposizioni concernenti i collegamenti informatici o telematici utilizzabili in attesa della
realizzazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
1. All'articolo 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2-bis,
e' sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«2-bis. Fino all'attivazione della banca dati, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del primo dei regolamenti di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1
e 2, acquisiscono d'ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le prefetture utilizzano
il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1ï�¿ï¿�ï¿��° aprile 1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma
6, nonche' i collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione del decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i
termini di cui agli articoli 88 e 92.ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 7
Modifiche concernenti la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata
1. All'articolo 114 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«2. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza
e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611.ï�¿ï¿�ï¿��».
Capo II 
Disposizioni transitorie e di coordinamento 
Art. 8
Ulteriori disposizioni di coordinamento e correzioni formali
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) agli articoli, 84, comma 3, 92, comma 2, 93, comma 4, 94, commi 1 e 2, 95, commi 1 e 3, le parole
ï�¿ï¿�ï¿��«articolo, 91, comma 7ï�¿ï¿�ï¿��» sono sostituite dalle seguenti: ï�¿ï¿�ï¿��«articolo 91, comma 6ï�¿ï¿�ï¿��»;
b) all'articolo 101, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«1. Salvo che la legge disponga diversamente, l'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo
143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, puo' deliberare di avvalersi,
per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica della commissione straordinaria
per la gestione dell'ente, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza
pubblica di competenza del medesimo ente locale.ï�¿ï¿�ï¿��»;
c) all'articolo 108, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, nonche' del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Il personale
dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato opera nell'ambito delle
articolazioni centrali della D.I.A. per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, anche in
relazione a quanto previsto dal comma 3, nonche' per l'attivita' di analisi sullo scambio delle informazioni di
interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attivita' organizzate per il
traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze sono
definiti i contingenti di personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato che
opera nell'ambito della D.I.A., nonche' le modalita' attuative di individuazione, di assegnazione e di impiego
del medesimo personale.ï�¿ï¿�ï¿��»;
d) all'articolo 116, comma 4, le parole: ï�¿ï¿�ï¿��«1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, eï�¿ï¿�ï¿��» sono soppresse.
Art. 9
Disposizioni concernenti l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e
conseguenti abrogazioni
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 119, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi due mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e
correttive adottate ai sensi degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136.ï�¿ï¿�ï¿��»;
b) all'articolo 120, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
c) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 novembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Cancellieri, Ministro dell'interno
Severino, Ministro della giustizia
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino
Rispondi

Da: LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL    11/01/2013 17.53.28
Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
(GU n. 290 del 13-12-2012)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano straordinario contro le mafie, nonche'
delega al Governo in materia di normativa antimafia;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della citata legge n. 136 del 2010, i quali prevedono che entro tre
anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel rispetto delle
procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi articoli, il Governo puo' apportare disposizioni
integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;
Ritenuto di avvalersi delle facolta' previste dagli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge n. 136 del
2010;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 maggio 2012;
Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012;
Sulla proposta del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I 
Disposizioni correttive in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e di rilascio
della documentazione antimafia
Art. 1
Modifiche in materia di assistenza legale alla procedura di amministrazione dei beni sequestrati o
confiscati
1. All'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle
controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale
dello Stato ne riconosca l'opportunita'.ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 2
Modifiche in materia di situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa e soggetti sottoposti alla
verifica antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 84, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio
a giudizio formulata nei confronti dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno
residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o i consorzi interessati ai contratti
e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o
erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.ï�¿ï¿�ï¿��»;
b) all'articolo 85:
1) al comma 2, lettera d), dopo le parole ï�¿ï¿�ï¿��«di cui all'articolo 2602 del codice civileï�¿ï¿�ï¿��», sono inserite le seguenti:
ï�¿ï¿�ï¿��«e per i gruppi europei di interesse economicoï�¿ï¿�ï¿��»;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
ï�¿ï¿�ï¿��«2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e societa' di qualunque tipo,
anche prive di personalita' giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del
collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonche' ai soggetti
che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231.
2-ter. Per le societa' costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel
territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di
amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
2-quater. Per le societa' di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei
giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi
anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al
patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi
secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone
fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre societa' di capitali, la
documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di
amministrazione della societa' socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale
societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve
riferirsi anche al coniuge non separato.ï�¿ï¿�ï¿��»;
3) al comma 3, le parole ï�¿ï¿�ï¿��«commi 1 e 2ï�¿ï¿�ï¿��» sono sostituite dalle seguenti: ï�¿ï¿�ï¿��«commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quaterï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 3
Validita' della documentazione antimafia
1. All'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, i commi 1 e 2
sono sostituiti dai seguenti:
ï�¿ï¿�ï¿��«1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di
cui all'articolo 88, ha una validita' di sei mesi dalla data dell'acquisizione.
2. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di cui
all'articolo 92, ha una validita' di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le
modificazioni di cui al comma 3.ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 4
Modifiche in materia di comunicazioni e informazione antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 87, comma 1, sono soppresse le parole da ï�¿ï¿�ï¿��«, ovvero, se richiestaï�¿ï¿�ï¿��» fino a ï�¿ï¿�ï¿��«gli stessi risiedono o
hanno sede,ï�¿ï¿�ï¿��», nonche' l'ultimo periodo;
b) all'articolo 88:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole ï�¿ï¿�ï¿��«non emergeï�¿ï¿�ï¿��» sono inserite le seguenti: ï�¿ï¿�ï¿��«, a carico dei
soggetti ivi censiti,ï�¿ï¿�ï¿��»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della Banca dati e' eseguita per un
soggetto che risulti non censito.ï�¿ï¿�ï¿��»;
c) all'articolo 91: 1) al comma 4, la lettera e) e' soppressa;
2) al comma 5, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: ï�¿ï¿�ï¿��«Per le imprese costituite all'estero e prive di
sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche
che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica
l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano
elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso
i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3.ï�¿ï¿�ï¿��»;
3) al comma 6, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ï�¿ï¿�ï¿��«, nonche' dall'accertamento delle
violazioni degli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre
1981, n. 689ï�¿ï¿�ï¿��»;
4) dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni,
l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, e'
tempestivamente comunicata anche in via telematica:
a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1;
b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;
c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento;
d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia
interdittiva;
e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;
f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui
all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
g) all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per le finalita' previste dall'articolo 5-ter del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;
i) al Ministero dello sviluppo economico;
l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti
e' stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 5
Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 92:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole ï�¿ï¿�ï¿��«non emergeï�¿ï¿�ï¿��» sono inserite le seguenti: ï�¿ï¿�ï¿��«, a carico dei
soggetti ivi censiti,ï�¿ï¿�ï¿��»;
2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ï�¿ï¿�ï¿��«Il prefetto procede con le stesse modalita' quando la
consultazione della Banca dati e' eseguita per un soggetto che risulti non censito.ï�¿ï¿�ï¿��»;
b) all'articolo 93, il comma 6 e' abrogato.
Art. 6
Disposizioni concernenti i collegamenti informatici o telematici utilizzabili in attesa della
realizzazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
1. All'articolo 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2-bis,
e' sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«2-bis. Fino all'attivazione della banca dati, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del primo dei regolamenti di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1
e 2, acquisiscono d'ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le prefetture utilizzano
il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1ï�¿ï¿�ï¿��° aprile 1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma
6, nonche' i collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione del decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i
termini di cui agli articoli 88 e 92.ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 7
Modifiche concernenti la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata
1. All'articolo 114 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«2. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza
e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611.ï�¿ï¿�ï¿��».
Capo II 
Disposizioni transitorie e di coordinamento 
Art. 8
Ulteriori disposizioni di coordinamento e correzioni formali
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) agli articoli, 84, comma 3, 92, comma 2, 93, comma 4, 94, commi 1 e 2, 95, commi 1 e 3, le parole
ï�¿ï¿�ï¿��«articolo, 91, comma 7ï�¿ï¿�ï¿��» sono sostituite dalle seguenti: ï�¿ï¿�ï¿��«articolo 91, comma 6ï�¿ï¿�ï¿��»;
b) all'articolo 101, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«1. Salvo che la legge disponga diversamente, l'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo
143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, puo' deliberare di avvalersi,
per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica della commissione straordinaria
per la gestione dell'ente, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza
pubblica di competenza del medesimo ente locale.ï�¿ï¿�ï¿��»;
c) all'articolo 108, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, nonche' del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Il personale
dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato opera nell'ambito delle
articolazioni centrali della D.I.A. per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, anche in
relazione a quanto previsto dal comma 3, nonche' per l'attivita' di analisi sullo scambio delle informazioni di
interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attivita' organizzate per il
traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze sono
definiti i contingenti di personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato che
opera nell'ambito della D.I.A., nonche' le modalita' attuative di individuazione, di assegnazione e di impiego
del medesimo personale.ï�¿ï¿�ï¿��»;
d) all'articolo 116, comma 4, le parole: ï�¿ï¿�ï¿��«1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, eï�¿ï¿�ï¿��» sono soppresse.
Art. 9
Disposizioni concernenti l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e
conseguenti abrogazioni
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 119, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi due mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e
correttive adottate ai sensi degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136.ï�¿ï¿�ï¿��»;
b) all'articolo 120, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
ï�¿ï¿�ï¿��«2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
c) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 novembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Cancellieri, Ministro dell'interno
Severino, Ministro della giustizia
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino
Rispondi

Da: meglio tardi che mai    11/01/2013 18.00.35
Quello che invece si fa finta di non capire è che al dap conviene soltanto chiudere finalmente questa infinita, ingloriosa pagina di sconcezze pervenendo al più presto all'assunzione degli idonei-vincitori.
Rispondi

Da: x  il  disturbato    11/01/2013 18.03.01
sei

un

grandissimo

C...............................


dal profondo del cuore






SEI

UN

GRANDISSIMO  C.......................



MALATO

MALATO

MALATO

MALATO

MALATO

MALATO

MALATO

Rispondi

Da: LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL    11/01/2013 18.06.31
Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
(GU n. 290 del 13-12-2012)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano straordinario contro le mafie, nonche'
delega al Governo in materia di normativa antimafia;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della citata legge n. 136 del 2010, i quali prevedono che entro tre
anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel rispetto delle
procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi articoli, il Governo puo' apportare disposizioni
integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;
Ritenuto di avvalersi delle facolta' previste dagli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge n. 136 del
2010;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 maggio 2012;
Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012;
Sulla proposta del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I 
Disposizioni correttive in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e di rilascio
della documentazione antimafia
Art. 1
Modifiche in materia di assistenza legale alla procedura di amministrazione dei beni sequestrati o
confiscati
1. All'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle
controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale
dello Stato ne riconosca l'opportunita'.ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 2
Modifiche in materia di situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa e soggetti sottoposti alla
verifica antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 84, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio
a giudizio formulata nei confronti dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno
residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o i consorzi interessati ai contratti
e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o
erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��»;
b) all'articolo 85:
1) al comma 2, lettera d), dopo le parole ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«di cui all'articolo 2602 del codice civileïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��», sono inserite le seguenti:
ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«e per i gruppi europei di interesse economicoïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��»;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e societa' di qualunque tipo,
anche prive di personalita' giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del
collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonche' ai soggetti
che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231.
2-ter. Per le societa' costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel
territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di
amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
2-quater. Per le societa' di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei
giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi
anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al
patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi
secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone
fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre societa' di capitali, la
documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di
amministrazione della societa' socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale
societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve
riferirsi anche al coniuge non separato.ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��»;
3) al comma 3, le parole ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«commi 1 e 2ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��» sono sostituite dalle seguenti: ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quaterïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 3
Validita' della documentazione antimafia
1. All'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, i commi 1 e 2
sono sostituiti dai seguenti:
ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di
cui all'articolo 88, ha una validita' di sei mesi dalla data dell'acquisizione.
2. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di cui
all'articolo 92, ha una validita' di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le
modificazioni di cui al comma 3.ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 4
Modifiche in materia di comunicazioni e informazione antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 87, comma 1, sono soppresse le parole da ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«, ovvero, se richiestaïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��» fino a ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«gli stessi risiedono o
hanno sede,ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��», nonche' l'ultimo periodo;
b) all'articolo 88:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«non emergeïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��» sono inserite le seguenti: ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«, a carico dei
soggetti ivi censiti,ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della Banca dati e' eseguita per un
soggetto che risulti non censito.ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��»;
c) all'articolo 91: 1) al comma 4, la lettera e) e' soppressa;
2) al comma 5, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«Per le imprese costituite all'estero e prive di
sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche
che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica
l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano
elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso
i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3.ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��»;
3) al comma 6, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«, nonche' dall'accertamento delle
violazioni degli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre
1981, n. 689ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��»;
4) dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente:
ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni,
l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, e'
tempestivamente comunicata anche in via telematica:
a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1;
b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;
c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento;
d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia
interdittiva;
e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;
f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui
all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
g) all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per le finalita' previste dall'articolo 5-ter del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;
i) al Ministero dello sviluppo economico;
l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti
e' stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 5
Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 92:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«non emergeïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��» sono inserite le seguenti: ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«, a carico dei
soggetti ivi censiti,ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��»;
2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«Il prefetto procede con le stesse modalita' quando la
consultazione della Banca dati e' eseguita per un soggetto che risulti non censito.ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��»;
b) all'articolo 93, il comma 6 e' abrogato.
Art. 6
Disposizioni concernenti i collegamenti informatici o telematici utilizzabili in attesa della
realizzazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
1. All'articolo 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2-bis,
e' sostituito dal seguente:
ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«2-bis. Fino all'attivazione della banca dati, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del primo dei regolamenti di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1
e 2, acquisiscono d'ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le prefetture utilizzano
il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��° aprile 1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma
6, nonche' i collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione del decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i
termini di cui agli articoli 88 e 92.ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 7
Modifiche concernenti la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata
1. All'articolo 114 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«2. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza
e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611.ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��».
Capo II 
Disposizioni transitorie e di coordinamento 
Art. 8
Ulteriori disposizioni di coordinamento e correzioni formali
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) agli articoli, 84, comma 3, 92, comma 2, 93, comma 4, 94, commi 1 e 2, 95, commi 1 e 3, le parole
ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«articolo, 91, comma 7ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��» sono sostituite dalle seguenti: ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«articolo 91, comma 6ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��»;
b) all'articolo 101, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«1. Salvo che la legge disponga diversamente, l'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo
143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, puo' deliberare di avvalersi,
per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica della commissione straordinaria
per la gestione dell'ente, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza
pubblica di competenza del medesimo ente locale.ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��»;
c) all'articolo 108, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, nonche' del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Il personale
dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato opera nell'ambito delle
articolazioni centrali della D.I.A. per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, anche in
relazione a quanto previsto dal comma 3, nonche' per l'attivita' di analisi sullo scambio delle informazioni di
interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attivita' organizzate per il
traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze sono
definiti i contingenti di personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato che
opera nell'ambito della D.I.A., nonche' le modalita' attuative di individuazione, di assegnazione e di impiego
del medesimo personale.ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��»;
d) all'articolo 116, comma 4, le parole: ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, eïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��» sono soppresse.
Art. 9
Disposizioni concernenti l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e
conseguenti abrogazioni
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 119, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi due mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e
correttive adottate ai sensi degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136.ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��»;
b) all'articolo 120, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
c) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��».
Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 novembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Cancellieri, Ministro dell'interno
Severino, Ministro della giustizia
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino
Rispondi

Da: x  il  disturbato    11/01/2013 18.08.45
sei

un

grandissimo

C...............................


dal profondo del cuore






SEI

UN

GRANDISSIMO  C.......................



MALATO

MALATO

MALATO

MALATO

MALATO

MALATO

MALATO

MALATO

MALATO

MALATO

MALATO
Rispondi

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006



Aggiungi la tua risposta alla discussione!

Il tuo nome   
Testo della risposta   
Aggiungi risposta

Da: ............................12/01/2013 12:45:46
NULLA


SI 



PUO'




FARE



X




AIUITARTI

Da: ................12/01/2013 13:02:30
poveri idonei...

Da: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa12/01/2013 13:17:22
udienza rinviata al 7 febbraio

Da: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa12/01/2013 13:17:23
udienza rinviata al 7 febbraio

Da: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa12/01/2013 13:17:24
udienza rinviata al 7 febbraio

Da: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa12/01/2013 13:17:24
udienza rinviata al 7 febbraio

Da: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa12/01/2013 13:17:24
udienza rinviata al 7 febbraio

Da: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa12/01/2013 13:17:24
udienza rinviata al 7 febbraio

Da: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa12/01/2013 13:17:26
udienza rinviata al 7 febbraio

Da: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa12/01/2013 13:17:26
udienza rinviata al 7 febbraio

Da: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa12/01/2013 13:17:26
udienza rinviata al 7 febbraio

Da: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa12/01/2013 13:17:26
udienza rinviata al 7 febbraio

Da: ................12/01/2013 13:42:03
scrivilo altre 300 volte come al solito...

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, ..., 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346 - Successiva >>


Torna al forum