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Architetto - 136 posti
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Da: tango970 15/10/2014 09:27:15
Però potremmo vantare il nostro DIRITTO SOGGETTIVO all'assunzione, con un ricorso. Infatti:
La giurisprudenza amministrativa  sembra ormai orientata in prevalenza in favore della tesi del  diritto soggettivo. Di qui la soluzione di continuità rispetto alla vecchio orientamento, ante riforma, secondo cui il vincitore del concorso, utilmente posizionatosi in graduatoria, non vantasse un diritto soggettivo all'assunzione, ma un interesse legittimo. Detto orientamento pretorio ritiene  che in tali ipotesi debba ravvisarsi un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione :  il diritto all'assunzione sorgerebbe a seguito della proclamazione dei vincitori, non potendosi più riconoscere all'atto di nomina la natura discrezionale, a fronte dell'obbligo giuridico alla conclusione del contratto assunto dalla P.A. con la emanazione del bando. Pertanto, si ritiene esclusa, dopo l'approvazione della graduatoria, la possibilità che la P.A. provveda nuovamente a valutare la compatibilità con l'interesse pubblico della copertura del posto, in quanto tali questioni devono essere valutate esclusivamente al momento della emanazione del bando, espletamento delle procedure concorsuali e approvazione della graduatoria, essendo questo l'ultimo momento utile per un eventuale esercizio dell'autotutela. Nemmeno persiste in capo alla P.A. un potere discrezionale nella identificazione del momento in cui procedere alla assunzione del vincitore del concorso, in quanto, una volta approvata la graduatoria, la P.A. non esercita più poteri di natura pubblicistica, ma è solo tenuta alla esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede, alla stregua di qualunque altro datore di lavoro privato.

Da: aboca  15/10/2014 09:45:17
La Cassazione sezione autonomie ha recentemente ribadito che la spesa per il personale non può eccedere la media del triennio 2011/2013. Il bilancio di Roma per risparmiare ha tra l'altro diluito le assunzioni dei vincitori del concorsone. Il piano triennale da approvare in giunta prevede nel triennio 2014/2016 rispettivamente 241/188/188 assunzioni dal concorsone con prevalenza di insegnanti. Questi sono i fatti. Qualcuno spieghi in maniera circostanziata come si potrebbe cambiare questa situazione senza velleitarie ipotesi di "ricorsi" contro chi o quali atti non si sa.

Da: arcfranco 15/10/2014 10:05:38
accidenti ragazzi, vi devo fare i complimenti per la proprietà di linguaggio. Sembrate avvocati.

Cmq, credo con parole povere di giungere a queste conclusioni:

1. la congiuntura economica non consente assunzioni di "massa";
2. fare ricorsi è pressoché inutile;
3. non esiste nemmeno una speranza.

Ma allora mi chiedo:

perché vincitori, idonei e no, abbiamo dovuto sottoporci ad uno sforzo sovraumano!!! se un errore di valutazione c'è stato deve uscire fuori. E perché nel frattempo, sono stati "stabilizzati" i soliti amici e sono stati indetti Concorsi riservati ai soliti ignoti.
Perché all'Atac, all'Ama, Acea sono stati assunti individui per "raccomandata"...................

Allora direi che i 700.000 euro anno che abbiamo visto nei banchi di fronte alla nostra postazione, durante le prove, sono TROPPI.
Tagliassero questi stipendi ESAGERATI. Basta con i privilegi e gli amici degli amici.

E non dite che sono il solito eversivo rivoluzionario.
Vi pare che a 48 anni debbo ritornare sui banchi a farmi le pippe mentali per fantomatici crediti formativi ................................
Vi pare che debbo pagare corsi di aggiornamento per continuare a rischiare il penale..........
Vi pare giusto che debbo pagare la maternità non potendo avere figli.............
Vi pare giusto che dobbiamo pagarci i contributi non sapendo per quale cifra di pensione e data di pensionamento.........( le regole le cambiano in corso d'opera );
Vi pare giusto che se non ci pagano non abbiano alcuna tutela veloce e rappresentativa............siamo dei privati cittadini......e non appartenenti all'Ordine ............

E' risaputo che in questa situazione qualcuno ci guadagna con il potere acquisito, con i corsi di aggiornamento e non. Di questo passo però io sarò costretto ad andare all'Ordine ogni giorno per farmi il mio orto botanico di sopravvivenza all'interno del giardino.
Oggi si lavora ma se alzi lo sguardo e vedi all'orizzonte, allora vedo un enorme buco nero..................................

E con questo chiudo perché non voglio annoiarvi o scoraggiarvi. Dico solo di guardare oltre l'orizzonte e pensare che è il caso di iniziare a ribellarci.

Da: tango970 15/10/2014 11:21:10
Concordo con te arcfranco sull'inutilità degli obblighi formativi e l'iniquità delle gabelle cui siamo sottoposti, senza prospettive. La proprietà di linguaggio deriva dal fatto che ho ricopiato pedissequamente da un testo del Caringella! Non sono così preparato! Vedo il ricorso al giudice del lavoro come "estrema ratio", ma penso che il comune avrebbe molte altre opzioni di tagli da effettuare. Invece del concorso per 32 architetti (con un requisito specifico, guarda caso) bandito nel 2013 ed in fase di conclusione, avrebbe potuto assumere dalla graduatoria dei 136 architetti ed eventualmente far fare ai neoassunti un corso per l'uso dello specifico programma. Ma intanto noi aspettiamo.

Da: tango970 15/10/2014 11:36:57
Concordo con te, archfranco. La proprietà di linguaggio deriva dal fatto che ho ricopiato pedissequamente da un testo del Caringella, però! Vedo il ricorso al giudice del lavoro come estrema ratio, visto che i risparmi sulle spese per il personale non devono necessariamente essere fatti sulle assunzioni da questi concorsi. Nel 2013 è stato bandito un concorso per 32 istruttori servizi tecnici e territoriali (ancora in fase di espletamento), praticamente riservato ad architetti che avessero competenza nell'uso di uno specifico programma. Invece di un ulteriore concorso, non sarebbe stato più economico pensare di assumere dalla graduatoria dei 136 architetti e far fare ai neoassunti un corso? Ma a domande come questa, lo so, c'è sempre una adeguata risposta che giustifica queste scelte. Figuriamoci!

Da: henriette 15/10/2014 15:35:44
tango970
ci hai visto bene sul ricorso per l'assunzione... ma può farlo solo chi è vincitore

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Da: aboca  15/10/2014 15:58:39
Bene. Mettiamo che ho vinto il concorso. Che tipo di "ricorso" dovrei fare e a che pro? Se viene approvato un piano assunzioni in cui proporzionalmente vengono assunti anno per anno un certo numero di vincitori, che si fa ricorso per bloccare il piano? E su quali basi giuridiche?

Da: arcfranco 16/10/2014 12:39:50
ragazzi, ricorsi su ricorsi = guerra tra poveri.
Fino agli ultimi concorsi sono stati "assorbiti" tutti, vincitori ed idonei. Ora le casse sono fallite per cui...............anche se vi fosse necessità, non è possibile.
Devo dire che mi vien da ridere. Da giovane feci il mio primo Concorso all'amministrazione penitenziara per 4 posti. Mi classificati a parimerito tra il 7 e 9 posto. Allora passavano i più anziani con figli. I 4 erano quelli a tempo determinato che così vennero legalmente stabilizzati. Fatta scadere la graduatoria, venne rifatto un altro concorso al quale mi rifiutai di partecipare per evitare l'ennesima presa per i fondelli.
Ora, da vecchio e con figli, si preferiscono i giovani. Non so se sia giusto e meno ma mi viene il dubbio che me la tiro come si dice a Roma.

Ora sono idoneo e .............. sperare di essere assunto fra anni............credo che sia una chimera. Spero che non fallisca il Comune e l'Italia ( perché quando verrà palesata la vera situazione e si finisce con il tappabuchi a scommessa con la nuova tassa di turno, allora saranno cavoli!!!).

Quando mi sono incacchiato ed ho scritto ad un Assessore del Comune mi sono sentito rispondere che cercheranno di svecchiare i posti perché molti hanno oltre i 60 anni. Io che ne ho 48, considerando un ipotetico periodo di 5 anni affinché si verifichi il miracolo divino, ne avrò 53/55...
Mi viene il dubbio. Non è che allora cercheranno di svecchiare anche il nuovo vecchiume che si accingerà ad essere assunto a vita per una ipotetica pensione ...........

Ridere è ...........poco. Nel concorsone della scuola ero quasi giovane!!!!! C'era gente molto più anziana di me e la cosa mi ha fatto sentire a disagio.

L'unica cosa bella è che l'Ordine ci aiuta. Con questi corsi dei crediti, firmiamo ed usciamo. Chi prende il sole sul giardino. L'altra volta c'era mezzo corso in giro per negozi alla Stazione. Quelli che rimangono, e che non hanno problemi di droga, dormono pazientemente e serenamente. Troppo divertente.
Forse ho caricato troppo ma, in grosse linee questa è la risposta attenzionale alla presa in giro che ci propinano CONSAPEVOLMENTE.
Se dovessi essere chiamato, anche tra 10 15 anni, potrò solo dire ad alta voce ai miei figli: studiate, provateci e, anche senza raccomandazione, qualcosa prima o poi ( in questo caso tanto poi ) accadrà. Il merito la spunta.
Pensate alla necessità che ha il Comune. Progetti antincendio affidati a singoli professionisti esterni dietro curriculum, progetti per spendere i fondi europei, ecc.... a costo zero con il personale interno che così si ripaga e mette in moto tanti lavori. Invece i fondi senza progetti ritornano dietro...................

Mica ci vuole la laurea per capire......... Invece, gli interessi personali trionfano sempre su tutto.

Naturalmente questo è il mio solito sfogo inutile e banale che può infastidire molti e me ne scuso.
Vedo però che molti, non avendo interesse o demoralizzati, hanno abbandonato il forum e sopratutto, hanno smesso di essere offensivi. Per questo sto limitando le mie "divagazioni" creative.

Un grosso saluto a tutti i colleghi e, approfitto proponendo una petizione organizzata via email all'Ordine, affinché organizzino corsi di aggiornamento sulla sicurezza GRATIS e con cadenza mensile, allo stesso modo dei cugini ingegneri!!! e non ci venissero a dire che siamo molti perché i cugini sono altrettanto numerosi!!! E daje, se guerra deve esse, allora organizzamose!!!

Da: epyb77 16/10/2014 13:22:21
Quando leggo questo forum si sente spesso di gente che si lamenta, che propone ricorsi, che dice che tanto nessuno verrà assunto, che è uno schifo e che ci sono i soliti raccomantati o , peggio ancora, che  il concorso è tutta una truffa. Inoltre leggo post dove si sviscera il capello su quella o quell'antra interpretazione  giuridica. Personalmente prima di fare achitettura ho studiato guirisprudenza e  ache se la materia l'ho ristudiata e la conosco bene parlare così di diritto amministrativo, TAR, ricorsi e gestione economico fiamziaria dell'ente locale mi sembra un pò avventato.

Da: tango970 16/10/2014 15:29:19
La domanda di tutela di un diritto soggettivo davanti al giudice ordinario (del lavoro) è cosa diversa dall'impugnazione di un atto davanti al giudice amministrativo. Un vincitore che chiede di essere assunto non fa la guerra ad altri vincitori o idonei, mi pare. State confondendo un po' le cose. in ogni caso, no voglio convincere nessuno.

Da: arcfranco 16/10/2014 16:25:19
Mi rimetto a epyb77 e onore alla sua preparazione extra architettura.

Tanto per parlare, io dico che mi auguro solo che le condizioni economiche del Paese migliorino così si sistema tutto. Chi non entra al Comune fa il Libero Professionista pieno di lavoro. Chi entra sta tranquillo per tutta la vita.
Ricorsi, guerre tra poveri, raccomandati, ecc..... sono le solite litanie che ripetiamo sempre. Tra questi mi ci metto fino a prova contraria.

Poi parlare di Diritto............leggi. TAR, ecc.. non producono nulla. Certo è che scrivere un Bando in cui una Laurea vecchio Ordinamento sia equiparata ad una triennale................mi vien da piangere!!!!!

Basta vd il Concorso dell'Agenzia delle Entrate in cui, non ci sono Titoli cuciti su alcuni requisiti, nessun quiz dato prima da imparare a memoria ( grazie a cui una capra come me, non avendo toccato libro, imparando a memoria più risposte possibili, ha passato la prima selezione!!!!! e me ne vergogno un poco ).

Per il Concorso di Velletri è accaduto lo stesso, credo. Per i precedenti che ho fatto lo stesso.

Quando si danno Titoli o si abbassa il livello a determinati requisiti si sta facendo un errore ( e lasciamo perdere le allusioni ai raccomandati ecc..).

Durante il Concorso ho conosciuto un ragazzo intelligentissimo e preparatissimo che aveva a 26 anni due lauree e stava prendendo la terza. Non tornandomi i conti chiesi spiegazioni. Oggi, in 6 anni prendi due lauree triennali e ..... punti nel caso del Concorso al Comune di Roma. Noi vecchietti, in 6 anni ne abbiamo presa una che equivale ad una specialistica ma a zero punti.

Se vd le date di nascita dei vincitori nelle varie figure concorsuali, si nota questo. Tant'è che a parità di punti prendono i giovani. Ed il Bando li ha privilegiati.

Io dico solo, giovane o no, ONORE AL MERITO, a chi ci ha creduto sin dall'inizio.

Poi mi chiedo che fine ha fatto la questione delle Buste trasparenti e la prima prova appiattita.

Sarebbe divertente se annullassero tutto il Concorso e rifacessero tutto. Altro che Diritto. A me verrebbe da ridere. E' lo specchio del Paese.
Serietà zero, professionalità zero.............soldi sprecati.

Ciao e.............ricordate che alla fine siamo architetti e non avvocati. Ci rimane solo di sperare che accada un miracolo per il Paese e per tutti i vincitori ed idonei.

Da: aboca  16/10/2014 16:25:20
Bene. Che mi si fornisca un qualsiasi esempio in cui in Italia il vincitore di un concorso abbia costretto una Pa alla propria assunzione così genericamente solo per il fatto di essere vincitore. In tal caso gli/le regalo uno stipendio D1 e ora basta con le cazzate!!!

Da: arcfranco 16/10/2014 16:28:11
Dimenticavo. Anni fa feci un concorso per passare in SPE nell'esercito come Ufficiale. Anche lì non ci credevo e non studiai. Lo feci per caso......amavo Foligno e stavo a Todi per cui mi feci una passeggiata.
Al mio fianco c'era un ragazzo che aveva vinto il posto l'anno precedente e per motivi di copertura economica non li assunsero. Aveva fatto ricorso e cmq stava riprovando il concorso.
Non so come sia andata a finire ma capita che non ti assumano. Parlo di 8 9 anni fa.........

Da: tango970 16/10/2014 19:28:11
Per chi volesse informazioni (e non per chi sa riempirsi la bocca solo di improperi e volgarità, che rimangono sua esclusiva proprietà), ecco un esempio (uno di tanti) di assunzione obbligata dal giudice.  Lo inserisco solo a titolo informativo, ben sapendo che ogni caso ha delle peculiarità. Il Comune di Castelfranco in Misiano, provincia di Benevento, ha bandito, nell'aprile del 1999, un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di un istruttore contabile, categoria C. Il signor Donato C. ha partecipato al concorso ed è risultato vincitore. Il Comune però, dopo averlo dichiarato vincitore del concorso, gli ha comunicato nel marzo 2000 la determinazione dirigenziale di non assumerlo, per intervenuta soppressione del posto in pianta organica. Donato C. ha chiesto al Tribunale di Benevento, in funzione del giudice del lavoro, di condannare il Comune ad assumerlo a tempo indeterminato. Il Tribunale ha accolto la domanda e, previa disapplicazione della delibera di soppressione del posto messo a concorso, ha condannato il Comune a costituire il rapporto di lavoro. Il Comune ha proposto appello, sostenendo tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice del lavoro. La Corte di Napoli ha rigettato l'appello. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Napoli per violazione di legge, riproponendo la questione di giurisdizione e sostenendo che la delibera con la quale era stato indetto il concorso doveva ritenersi revocata per effetto della successiva decisione di sopprimere il posto messo a concorso.
La Suprema Corte (Sezioni Unite Civili n. 23327 del 4 novembre 2009, Pres. Carbone, Rel. Morcavallo) ha rigettato il ricorso.

Da: arcfranco 16/10/2014 20:27:13
tango970 quanto hai riportato mi riempie di gioia. Ritengo giusta la sentenza ed il Diritto soggettivo o no del vincitore. Sinceramente io ritengo che sia moralmente corretto assumere quanto meno i vincitori di concorso ( ed io sono un idoneo per cui non parlo di me ). All'Assessore a cui scrissi, chiesi che chi aveva commesso errori di valutazione nello stabilire i posti, doveva risponderne a noi come cittadini e come concorsisti.
Poi se la Legge ci dà ragione, ben venga!!!!
In fondo spero che tutti gli sforzi vengano prima o poi ripagati. Noi architetti non ci meritiamo questa condizione. Non è possibile avere questa rassegnazione.

Poi concludo dicendo che volgarità o no, ognuno ha il proprio pensiero, carattere e............ è giusto che sia così. Dobbiamo esprimere i nostri pensieri sapendo che cmq non hanno valenza concreta ed oggettiva ma possono dare speranze o stabilire un confronto.

Se tango sei un collega ti ringrazio per la precisione dei riferimenti. Se sei tra i vincitori ti auguro che possa venire assunto quanto prima e che in fondo, le P.A. cambino atteggiamento nei nostri confronti con un ricambio generazionale. Io, da vecchietto, darei solo un piccolo contributo di allegria e ..... poca poca professionalità.
Il silenzio di questo forum mi rattrista se significa rassegnazione ma mi stuzzica nel pensare che cmq siamo in tanti e speranzosi ( con un pizzico di scaramanzia per molti ).

Buon lavoro a tutti e buono studio a tutti coloro che si stanno preparando per il Concorso all'Agenzia delle Entrate. Ci vedremo lì e sappiate che il più "casinaro" si chiama arcfranco.

CIAO

Da: epyb77 16/10/2014 23:01:59
Cio che racconta tango970 lo conoscevo già. Comunque per vedere la graduatoria basta andare sul comune di Roma il dipartimento lo sapete già. 

Da: aboca  16/10/2014 23:03:19
Bell'esempio tra i tanti (????), ma non ha niente a che fare con il concorsone romano. Qui le assunzioni saranno diluite nel tempo per vincoli di bilancio e di legge. Ripeto: che "cavolo" di ricorso si può impostare in questo caso?

Da: sal70 17/10/2014 01:40:45
aboca mi sembra che tango970 l'abbia già spiegato e ti abbia fatto anche un esempio... ora ti tocca regalargli lo stipendio! e finiamola di screditare chiunque indichi una via!                                                la strada del ricorso al giudice del lavoro mi sembra più che giusta anche assumere un vincitore dopo 10- 20 anni equivale chiaramente ad una mancata assunzione

Da: arcfranco 22/10/2014 18:25:40
fare ricorsi è un diritto di ognuno. La speranza è che aboca abbia ragione. Assunzioni diluite.
Oggi mi pare che ci stiamo preparando per una tornata elettorale. Europa o no, approvazione o no della Ragioneria di Stato della legge di stabilità, inciuci di partito, giochini di potere..............qua mi hanno mandato il sito dove fare richiesta per fare il Presidente di seggio. Fonte: consigliere comune di roma capitale al quale mi ho espresso il nostro disappunto. Non faccio nomi ma non pensa di ricandidarsi.................sta nella maggioranza e questo la dice lunga.

Ciao ragazzi

Da: piersi  -banned!-23/10/2014 08:40:03
Si ricandida, si ricandida... una volta assaggiato lo zucchero...

Da: piersi  -banned!-29/10/2014 10:03:39
Voglio sottolineare e "lodare" quello che sono riusciti a fare i concorsisti della famiglia cultura che si sono fatti spingere bene bene politicamente, arrivando pure a franceschini, facendo giustamente i cavoli loro. Mentre nel vecchio comitato che si era formato rompevano le scatole a tutti per qualsiasi giusta iniziativa portata avanti a favore di tutti. La prova sarà data nel piano assunzionale, nella spartizione delle 241 assunzioni previste. Giusto per sapere

Da: arcfranco 31/10/2014 09:40:29
piersi credo di aver capito a chi ti riferisci......... ed io avevo sottolineato le apparizioni da "saccente" in tv.
Cmq a noi poco importa. Il fatto è che la nostra figura professionale non è affatto considerata. Così nel concorso come nella vita.
Poi, io da idoneo posso parlare disinteressatamente.

Noi siamo stati "trombati" in partenza. Quanto tempo perso. Concorso parallelo per assunzioni ad hoc tra scritto ed orale nostro. Concorso riservato.........
Ora si parla del personale delle Municipalizzate da stabilizzare per cui..........verranno assunti loro invece che voi vincitori.

Concludo facendo notare che il top dei rappresentanti dei concorsisti è apparso miracolosamente anche in tv come esperto............. Il cognome era ripetuto continuamente come una litania quasi a voler creare un altro Sgarbi.... La preparazione c'é. I modi gentili ci sono, ma la carota la porto sempre io in tasca per ogni evenienza da ortolano.
CIAO

P.S.: meglio essere ignoranti come me ma sinceri.

Da: piersi  -banned!-03/11/2014 11:36:12
Piccoli costantini crescono...

Da: arcfranco 03/11/2014 11:49:13
piersi, ci hai presoooooooooooo in pieno. Io mi ero accorto già all'inizio di tale presa di posizione e lo scrissi. Non ti dico cosa mi hanno risposto..........come al solito. Credo che si trattasse di un forum su facebook.

Esordì dicendo che era il secondo vincitore e che aveva condiviso con Sgarbi un parere su qualche opera d'arte. Mi chiesi perché specificare le proprie virtù quando lo scopo era di rappresentare TUTTI a prescindere. Potevamo essere rappresentati da chiunque. In tv non importava .........

Poi me lo trovo su Rai tre a Geo...poi me lo trovo a cazzinger..........poi me lo trovo nel letto di quei due del Conad che invece di baciarsi, pensano alle uova, alla farina............

Sono demoralizzato. Non riesco a concludere nulla dal punto di vista lavorativo perché ho il tormento in testa del futuro di questo Paese. Fottutto economicamente non si sa da quale potere occulto..............

Le nostre case, per chi ne ha, diminuiscono di prezzo giorno per giorno. Il nostro potere di acquisto pure. Non abbiamo certezze al di là delle tasse.

Ci complicano tutto. Crediti formativi, responsabilità penali, assicurazione ecc.... Insomma, il brutto che al di là del Concorso, il lavoro scema. Mi hanno proposto DIA a 400 euro  ( pare che un geometra questo chieda ). L'APE costa quanto un succo ACE ( 30 euro  o poco più). Le perizie del tribunale le liquidano dopo una marea di mesi e tagliano a tutto spiano. Le DL e CSE le fanno al 5 %.................i contributi aumentano. Ora, al di là del posto fisso, cosa ci possiamo aspettare.
Guardiamo le nostre espressioni quando ci incontriamo all'Ordine per il solito corso formativo....... a parte i saccenti ed agli esibizionisti. Fra un po diventeremo una categoria protetta.............nel senso negativo.
Ieri a Todi ho letto i cartelli posti sui cantieri in corso: solo geometri ed ingegnere per i calcoli. Nessun architetto e siamo in centro storico. Ma a che cavolo serve la nostra Laurea!!!!!

Ma io sono il solito pazzoide ........... direte voi. Spero di sbagliarmi........


CIAO RAGA'

Da: piersi  -banned!-03/11/2014 18:58:43
Notizie apprese da amici della procedura per ingegneri:

- un ricorso per farsi riconoscere alcuni titoli;

- un ricorso che ancora ribatte l'eccessiva incidenza dei titoli sul totale sulla quale si era espresso già il TAR con le sentenze degli archeologi e degli ingegneri

...c'è gente (per fortuna pochi) tra gli ingegneri che ancora crede che 10/30 sia un numero non una frazione, una parte del tutto... povero paese.
Di bello c'è che se dovesse avere ragione si assisterebbe ad una nuova modifica delle graduatorie di tutti i profili.

Da: vamos76 14/11/2014 17:56:43
http://www.romacapitalenews.com/concorsone-di-roma-al-vaglio-ipotesi-assunzioni-dei-vincitori-in-altri-comuni/

Da: Brorepurp 28/11/2014 10:38:10
Ero in fila per il concorso all'agenzia. Sento uno che ciarla con un nugolo di persone attorno. Il solito pagliaccio.
Arcfranco sempre presente.

Da: piersi  -banned!-28/11/2014 12:23:50
L'articolo è preso da Tiscali, è del 27 aprile 2012.
Sembra scritto in questa settimana :)

L'agenzia delle non entrate. Ritenta, sarai più fortunato
di Alessandra Corda

Cosa fai non ci provi? E' solo un test di logica, che sarà mai? Poi certo, si vocifera che siano arrivate 130 mila domande, ma è normale, ormai il posto fisso è la nuova schedina. Ognuno se la tenta e spera di essere quell'uno su un milione. In questo caso è circa uno su duemila, perché solo 600 passeranno la famigerata prova scritta.

E' il tanto atteso concorso per 220 assistenti dell'Agenzia delle entrate, quello per cui ha fatto domanda pure tua nonna, perché non si sa mai.

Ed è così che ti ritrovi a spendere duecento euro e rotti per trascorrere un infelice weekend in una zona periferica di Roma dove le bellezze di Piazza di Spagna e del Colosseo sono lontani ricordi.

Ma bisogna essere fiduciosi nelle proprie capacità, pensare positivo e forza e coraggio che questa è la volta buona che ci becchiamo il posto fisso. E che posto fisso! Si tratta pur sempre di un call centre - e persino di quelli in cui le persone che chiamano non sono propriamente rilassate - ma il pensiero di non avere più l'ansia da "rinnovo del contratto" ci permette di ignorare questo spiacevole dettaglio.

Di buon mattino prendi il treno che ti porterà alla Nuova Fiera di Roma e là vedi le tue speranze infrangersi di fronte a un fiume di giovani e meno giovani che manco al concerto dei Queen a Wembley. Un esodo di cercatori d'oro. E dire che siamo solo una piccolissima parte di tutti quelli che dovranno affrontare il concorso.

Ti guardi intorno e ti chiedi come si sia arrivati a questo punto. Questo popolo di speranzosi porta con sé tutta l'insoddisfazione di un lavoro che non piace, di un lavoro che non paga, di un lavoro precario o di un lavoro che non si ha.

La prova dura 40 minuti. I quesiti sono 50. La difficoltà è bassa. Il tempo di rispondere adeguatamente non c'è. A malapena hai il tempo di leggere le domande. I test da cui ti sei esercitato non sono nemmeno lontanamente simili a quello che ti trovi di fronte. Inizi a fare mentalmente il calcolo di quanti soldi hai buttato.

Solo pochi fortunati  - e preparati - riusciranno a raggiungere il punteggio minimo richiesto per poter accedere alla prova orale.

Per tutti gli altri sarà come scartare un cioccolatino e leggere sul retro dell'involucro: "ritenta, sarai più fortunato". Ce lo aspettavamo, eppure un po' ci fa arrabbiare.

Ma d'altronde, come dice il nostro Presidente del Consiglio: "che monotonia il posto fisso!". 

27 aprile 2012

Da: piersi  -banned!-05/12/2014 10:55:41

TAR LAZIO
Sezione II Roma 


(GU Parte Seconda n.143 del 4-12-2014)  

                 Notificazione per pubblici proclami


  Ricorso R.G. n. 9903/2014 dell'arch. Alida De Riggi,  difesa  dagli
avv.ti Giovanni e Benedetta Leone per procura a margine con domicilio
eletto    in    Roma    via    Principessa    Clotilde,    2     pec:
avv.prof.giovannileone@postecert.it contro il Comune di Roma Capitale
e nei confronti di  Vincenza  Tempone  ed  altri  per  l'annullamento
previa  adozione  di  misure  cautelari:  a)   della   determinazione
dirigenziale 1214 del 2.7.2014 del Direttore del Dipartimento Risorse
Umane, Ufficio Concorsi di Roma  di  approvazione  della  graduatoria
finale della procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per  il
conferimento di 136 posti nel  profilo  professionale  di  Architetto
Categoria D Famiglia  Tecnica,  pubblicata  presso  l'Albo  Pretorio,
indetta  con  determina  dirigenziale  389  del  23.02.2010;  b)  del
relativo bando pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale  del  23.02.2010,
nella parte in cui prevede: b1)  all'art.  3  il  termine  di  trenta
giorni per la presentazione delle istanze  di  riesame  dei  punteggi
attribuiti  per  i  titoli;  b2)  all'art.  7  che  "la   Commissione
Esaminatrice forma la graduatoria  di  merito  dei  candidati  idonei
sulla base dei singoli  punteggi  conseguiti  nella  valutazione  dei
titoli di servizio, cultura e vari e nelle  prove  d'esame";  c)  del
Regolamento  comunale  di  disciplina  in  materia  di  accesso  agli
impieghi per  il  personale  non  dirigente  ex  delibera  di  Giunta
comunale 424 del 22.12.2009, nella parte in cui prevede (art.19)  che
"la  Commissione,  al  termine  delle  prove  di  esame,   forma   la
graduatoria dei candidati idonei  sulla  base  dei  singoli  punteggi
conseguiti nella valutazione dei titoli e della varie prove d'esame";
d) di ogni atto preordinato e consequenziale, tra cui: d1) il verbale
n. 2 del 9.11.2012 della Commissione esaminatrice di approvazione dei
criteri di valutazione dei titoli di servizio,  cultura  e  vari  dei
concorrenti; d2) per quanto possa  occorrere,  l'elenco  generale  di
valutazione dei titoli pubblicato presso l'Albo Pretorio con  estremi
e contenuto sconosciuti; d3) le note del Presidente della Commissione
del 7.8.2013 e 19.5.2014, di riscontro delle istanze della ricorrente
di riesame del punteggio attribuitole  in  sede  di  valutazione  dei
titoli, nonche' del 26.5.2014 di rettifica del  punteggio  attribuito
ai titoli dei soli candidati Anzellotti e Grippo. Avverso  tali  atti
sono stati proposti i seguenti motivi di ricorso:  "1)  violazione  e
falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del  dpr  487/94;  violazione  e
falsa applicazione dell'art.19 del Regolamento ex  delibera  di  G.C.
424 del 22 dicembre 2009 e dell'art.7 del bando; violazione  e  falsa
applicazione degli artt.35 e 70 del dpr 165/2001 con riferimento agli
artt.7 e 8 del dpr 48794: Secondo quanto previsto dall'art.8 del  dpr
9.5.1994, n.487, nei concorsi  per  titoli  ed  esami  "la  votazione
complessiva  e'  determinata  sommando  il  voto   conseguito   nella
valutazione dei titoli al  voto  complessivo  riportato  nelle  prove
d'esame". Poiche' per la ricorrente detta  votazione  non  era  stata
eseguita in conformita' della norma richiamata, la graduatoria andava
riformata. Si  precisa  che  detto  motivo,  elaborato  con  richiami
giurisprudenziali,     e'     stato     accolto     in     autotutela
dall'Amministrazione, come si precisa infra. 2) violazione dell'art.3
del bando e dei criteri per la  valutazione  dei  titoli  ex  verbale
della commissione n. 2 del 9.11.2012,  dell'art.3  della  l.  241/90,
eccesso  di  potere  per   insufficienza   di   motivazione,   omessa
istruttoria, sviamento di potere e ingiustizia manifesta;  disparita'
di trattamento; violazione art.97 Cost. e del  principio  del  giusto
procedimento: Sotto altro  profilo  va  evidenziato  che  sulla  base
dell'art.3 del bando "i corsi  di  aggiornamento  e  perfezionamento,
conclusi con superamento di esame, su materie  attinenti  al  profilo
professionale del posto oggetto di selezione"  rientrano  tra  i  cd.
"titoli vari", valutabili con l'attribuzione  di  p.  0,30  per  ogni
titolo, fermo il limite del punteggio massimo di 2/10.
  Anche alla luce dei  criteri  per  la  valutazione  dei  titoli  di
servizio, culturali e vari dei candidati elaborati dalla  Commissione
(verbale  2  del  9.11.2012)  a  ciascuno  dei  predetti  titoli   va
riconosciuto un punteggio pari a 0,30. Ciononostante, la  Commissione
non ha preso in considerazione i seguenti Corsi  di  aggiornamento  e
perfezionamento   dichiarati   nella   domanda   di   partecipazione:
formazione  per  la  sicurezza  nel  settore  edile  (dlvo   494/96);
formazione in sicurezza  e  tutela  dei  lavoratori  (dlvi  626/94  e
242/96), entrambi conseguiti presso il Centro interdipartimentale  di
Ricerca  L.U.P.T.  dell'Universita'  di  Napoli;   formazione   sulla
Certificazione energetica degli edifici, tutti con verifica finale di
apprendimento.
  La Commissione avrebbe dovuto attribuire alla ricorrente 0,30 punti
per ciascuno dei suindicati titoli, ovvero  0,90  punti  rispetto  ai
0,30 gia' assegnati (per il Corso ECDL), sicche' andava  riconosciuto
un punteggio complessivo nella valutazione dei  titoli  pari  a  1,20
punti, da sommarsi alla media del punteggio  conseguito  nelle  prove
scritte pari a 7,35 ed ai 9 punti riportati  nella  prova  orale.  Di
qui, il riconoscimento di un  punteggio  totale  pari  a  17,55,  con
conseguente  classificazione  all'82°  posto  della  graduatoria   di
merito, utile per l'assunzione. Le censure espresse documentate nella
domanda di partecipazione erano gia' state formulate dalla  De  Riggi
con istanza di  riesame  GB/40044/2013  presentata  a  seguito  della
pubblicazione della graduatoria provvisoria stilata dalla Commissione
sulla  scorta  del  solo  punteggio  riportato  dai  candidati  nella
valutazione dei titoli, alla quale con nota  7.8.2013  il  Presidente
della Commissione invece di rettificare il minor  punteggio  eccepiva
la tardivita' della richiesta in quanto avanzata oltre il termine  di
trenta giorni dalla data di  pubblicazione  dell'elenco  generale  di
valutazione dei titoli  ex  art.3  del  bando.  Anche  la  successiva
istanza reiterata veniva respinta con nota 19.5.2014; sicche' risulta
illegittimo l'operato della  Commissione  anche  per  violazione  dei
principi di trasparenza e buon andamento, e difetto di istruttoria  e
motivazione in ordine alle istanze della ricorrente.
  Difatti,  la  Commissione,  resa  edotta  dell'erronea  valutazione
operata  rispetto  ai  titoli  della  De  Riggi,  avrebbe  dovuto,  a
prescindere dalla tempestivita' dell'istanza di riesame,  rettificare
la graduatoria in autotutela, anziche' invocare la  tardivita'  delle
contestazioni, eludendo l'onere di provvedere in ordine alle stesse e
favorendo cosi', del tutto illegittimamente, altri partecipanti  alla
procedura che per effetto del mancato  riconoscimento  del  punteggio
spettante alla ricorrente nella  valutazione  dei  titoli,  si  erano
classificati utilmente in graduatoria.
  L'irragionevolezza delle scelte operate dalla Commissione e'  ancor
piu' evidente sol se si consideri che dalla presentazione della prima
istanza  di  riesame  (respinta   con   nota   del   7.8.2013)   alla
pubblicazione della graduatoria definitiva  (2.7.2014)  e'  trascorso
circa un anno durante il  quale  la  Commissione  avrebbe  potuto  (e
dovuto)  valutare  titoli  e  istanze  della   ricorrente.   In   via
subordinata si contesta la legittimita' dell'art.3, u.c., del  Bando,
la' dove prevede che i candidati possono richiedere  il  riesame  del
punteggio   attribuito   entro   trenta   giorni   decorrenti   dalla
pubblicazione all'Albo pretorio dell'elenco generale  di  valutazione
dei  titoli,  in  quanto:   a)   detto   termine   e'   assolutamente
irragionevole, atteso che non si possono costringere  i  candidati  a
consultare continuamente l'Albo  pretorio  per  verificare  una  mera
graduatoria provvisoria del punteggio attribuito  per  i  titoli;  b)
detta disposizione e' in contrasto  con  il  principio  generale  che
attribuisce alla p.a. l'esercizio del potere di autotutela, che trova
limiti solo se il potere si sia consumato in modo irreversibile,  non
vi sia lesione delle posizioni dei destinatari del provvedimento, non
ricorra  una  valutazione   di   interesse   pubblico   assolutamente
assorbente. Nella specie, l'interesse  dell'Amministrazione,  in  una
procedura  concorsuale  ancora  "aperta"  quale  quella  di   specie,
consiste  nel  premiare  i  migliori,  ossia  coloro  che  possiedono
maggiori titoli."
  Con determina  1859  del  13.10.2014  l'Amministrazione  romana  ha
disposto l'annullamento d'ufficio della determina  dirigenziale  1214
del 2.7.2014 e riformulato la graduatoria finale in base al  criterio
della media aritmetica dei voti conseguiti nelle due  prove  scritte.
Tale determina, unitamente agli atti gia' impugnati  con  il  ricorso
introduttivo, e' stata impugnata con motivi aggiunti proposto  questa
volta nei confronti di Vincenza Temponi ed altre deducendo violazione
dell'art.3 del bando e dei criteri per la valutazione dei  titoli  ex
verbale della commissione 2 del 9.11.2012 e dell'art.3  della  L.  n.
241/1990; eccesso di  potere  per  insufficienza  della  motivazione;
omessa  istruttoria;   sviamento   di   potere;   contraddittorieta';
irragionevolezza ed ingiustizia manifesta; disparita' di trattamento;
violazione dell'art.97 Cost. e del principio del giusto procedimento:
"1. In attuazione dell'art.3 del bando "i corsi  di  aggiornamento  e
perfezionamento,  conclusi  con  superamento  di  esame,  su  materie
attinenti al profilo professionale del posto  oggetto  di  selezione"
rientrano tra i cd. "titoli vari", valutabili con  l'attribuzione  di
p. 0,30 per ogni titolo, fermo il limite  del  punteggio  massimo  di
2/10. Anche alla luce dei criteri per la valutazione  dei  titoli  di
servizio, culturali e vari dei candidati elaborati dalla  Commissione
con verbale 2 del 9.11.2012  a  ciascun  titolo  va  riconosciuto  un
punteggio pari a 0,30. Ciononostante, la Commissione non ha preso  in
considerazione i corsi di aggiornamento e perfezionamento  dichiarati
dalla ricorrente  nella  propria  domanda  di  partecipazione,  tutti
conclusi con superamento di esame ai sensi del richiamato  art.3  del
bando; come gia' enunciati  nel  ricorso  introduttivo.  Peraltro,  i
medesimi titoli conseguiti dalla De Riggi, di cui era stata omessa la
valutazione, erano stati positivamente e correttamente valutati dalla
Commissione per la candidata Rossella Pagano (ancorche' a seguito  di
istanza di riesame avanzata ai sensi dell'art.3 del Bando nel termine
di 30 giorni),  che,  poi,  e'  stata  collocata  al  122°  posto  in
graduatoria. Alla luce delle richiamate disposizioni di concorso,  la
Commissione avrebbe dovuto attribuire alla  ricorrente  p.  0,30  per
ciascuno dei suindicati titoli, ovvero ulteriori 0,90 punti  rispetto
ai 0,30 gia' assegnati (per il Corso ECDL) e riconoscere un punteggio
complessivo  per  tali  titoli  di  1,20  da  sommarsi  al  punteggio
conseguito nelle prove scritte  e  nella  prova  orale.  Di  qui,  il
riconoscimento di un punteggio totale pari a 17,55,  con  conseguente
classificazione  della  ricorrente  all'81°  (o  90°)   posto   della
graduatoria di merito, in posizione utile  per  l'assunzione.  2.  Le
doglianze della ricorrente sulla mancata valutazione dei titoli sopra
indicati, documentati nella domanda  di  partecipazione,  erano  gia'
state formulate dalla De Riggi  con  istanza  di  riesame  31.5.2013,
presentata dopo  la  pubblicazione  dell'elenco  di  valutazione  dei
titoli all'Albo Pretorio stilato dalla Commissione sulla  scorta  del
solo punteggio riportato dai candidati nella valutazione medesima.
  Con nota del 7.8.2013 il  Presidente  della  Commissione,  anziche'
rettificare  il  minor  punteggio  nella   valutazione   dei   titoli
erroneamente attribuito alla De Riggi, eccepiva la  tardivita'  della
richiesta di riesame in quanto avanzata oltre il  termine  di  trenta
giorni dalla data di pubblicazione all'Albo  Pretorio  ex  art.3  del
bando; istanza ribadita dalla ricorrente e nuovamente respinta  dalla
Commissione  con  nota  19.5.14.  Attesa  la  palese  disparita'   di
trattamento in cui era incorsa l'Amministrazione  nel  rettificare  i
punteggi attribuiti ad altri candidati,  noncurante  delle  legittime
doglianze  della  ricorrente,  l'operato  della  Commissione  e'   da
censurare anche sotto il profilo della  violazione  dei  principi  di
trasparenza e buon andamento che  debbono  informare  l'azione  della
P.A., oltre che  per  difetto  di  istruttoria  e  motivazione  sulle
legittime istanze  della  ricorrente.  La  Commissione,  resa  edotta
dell'erronea valutazione operata rispetto ai titoli della  De  Riggi,
avrebbe dovuto, a prescindere  dalla  tempestivita'  dell'istanza  di
riesame, rettificare la graduatoria in autotutela, anziche'  invocare
la  tardivita'  delle  contestazioni  svolte,  eludendo  l'onere   di
provvedere in  ordine  alle  stesse  e  favorendo  cosi',  del  tutto
illegittimamente, altri partecipanti alla procedura che  per  effetto
del mancato riconoscimento del  punteggio  ad  essa  spettante  nella
valutazione  dei  titoli,   si   sono   classificati   utilmente   in
graduatoria. L'irragionevolezza delle  scelte  della  Commissione  e'
ancor piu' evidente sol se si consideri che dalla presentazione della
prima istanza di  riesame  del  31.5.13  (respinta  il  7.8.13)  alla
pubblicazione della  graduatoria  (la  prima  del  2.7.14  e  la  del
13.10.14) e' trascorso oltre un anno, durante il quale la Commissione
avrebbe potuto (e dovuto)  valutare  i  titoli  e  le  istanze  della
ricorrente.
  In via subordinata  si  contesta  la  legittimita'  dell'art.3  del
Bando, la' dove prevede che i candidati possono richiedere il riesame
del  punteggio  attribuito  entro  trenta  giorni  decorrenti   dalla
pubblicazione all'Albo pretorio dell'elenco generale  di  valutazione
dei  titoli,  decorsi  i  quali  le  domande   non   possono   essere
riesaminate, in quanto: a) in tal modo l'Amministrazione, mediante un
semplice bando, ha introdotto il  rimedio  giuridico  di  un  vero  e
proprio  "ricorso  in  opposizione",  che  va  contemplato   da   una
disposizione normativa, trattandosi di rimedi tipici e  nominati;  b)
in ogni caso, non e' legittimo che detto rimedio escluda  o  precluda
il  riesame  del  provvedimento  da  parte   del   Giudice;   sicche'
quest'ultimo, comunque, potra' riesaminare la doglianza  e,  in  caso
affermativo, accogliere il  ricorso  non  precluso  dalla  mancata  o
tardiva  presentazione  dell'opposizione.  Non  v'e'  dubbio  che  il
mancato riconoscimento dei titoli possa essere fatto valere  in  sede
giudiziaria ancorche' la parte non abbia prodotto alcuna  istanza  di
riesame, oppure l'abbia prodotta tardivamente,  nel  termine  che  il
bando aveva introdotto, cio' in quanto il  c.  2  dell'art.41  c.p.a.
prevede che il termine  di  impugnazione  del  provvedimento  decorre
dalla pubblicazione, se questa e' imposta dalla legge:  pubblicazione
all'Albo Pretorio, che, nella specie, non risulta affatto imposta  da
alcuna norma di legge, peraltro nei  confronti  di  un  atto  che  ha
natura meramente endoprocedimentale, non impugnabile ex se.  In  caso
diverso sarebbe frustrato il diritto  di  difesa,  costituzionalmente
sancito; c)  il  termine  di  trenta  giorni  fissato  dall'art.3  e'
irragionevole, atteso che non si possono costringere  i  candidati  a
consultare continuamente l'Albo pretorio per verificare  esistenza  e
pubblicazione  di  una  mera  graduatoria  provvisoria  contenente  i
punteggi attribuiti per i titoli. Tra  l'altro,  la  disposizione  e'
congegnata in modo tale da prevedere che i  titoli  fossero  valutati
dopo l'espletamento delle prove scritte e prima della  loro  relativa
correzione,  cosi'  che  i  candidati  sarebbero  stati  obbligati  a
recarsi, senza conoscere la data dell'esaurimento  della  valutazione
dei titoli, personalmente con dispendio di tempo e risorse economiche
presso l'Albo. Sicche', in tal guisa sono incerti dies  a  quo  della
pubblicazione sull'Albo  della  graduatoria  e  dies  ad  quem  della
definizione e della valutazione dei titoli  dei  candidati,  che  non
sono stati posti in condizione di conoscere in quale lasso  di  tempo
presentare  l'istanza  di  riesame;  d)  detta  disposizione  e'   in
contrasto con il principio che attribuisce alla p.a. l'esercizio  del
potere di autotutela, che trova limiti solo se il potere e' consumato
in modo  irreversibile;  non  vi  sia  lesione  delle  posizioni  dei
destinatari  del  provvedimento;  non  ricorra  una  valutazione   di
interesse pubblico assorbente. Nella specie, tale  interesse  in  una
procedura ancora "aperta", quale quella  di  specie,  consisteva  nel
premiare i migliori, ossia coloro che possiedono maggiori titoli."
  Si e' concluso pertanto per l'accoglimento del  ricorso.  All'esito
della camera di consiglio del 19.11.2014 il Tar  Lazio,  sezione  II,
nell'accogliere la domanda cautelare, con ord. 5884/2014  ha  fissato
la nuova udienza del 4 febbraio 2015  ed  ordinato  la  notifica  per
pubblici proclami del ricorso  a  tutti  i  soggetti  collocatisi  in
graduatoria  in  posizione  anteriore  a   quella   ricoperta   dalla
ricorrente e precisamente ai sigg.ri:
  1) Forgione Laura 2) Trifiletti Emilia Giovanna 3)  Tantillo  Maria
4) Leo Raffaella 5) Andreoni Elena 6) Corrado Maria  Elena  7)  Gigli
Federico 8) Rendina Gabriella 9)  Farina  Vincenza  10)  Longo  Maria
Grazia 11) Eramo Marco 12) Ruggiero Michele Nicola  13)  Visani  Luca
Ernesto 14) Di  Gregorio  Leonardo  15)  Panetta  Maria  Carmela  16)
Previtero Simonetta 17) Reale Gabriella 18)  Gargiulo  Maria  Rosaria
19) Cimino Antonio 20) Calvani Giordana 21)  Mauro  Giovanni  22)  Di
Mase Delia  23)  Barila'  Giuliana;  24)  Scaduto  Maria  Laura;  25)
Santostasi Stefania; 26) Pisano'  Carlo;  27)  Centioli  Emilio;  28)
Porretta  Paola;  29)  Allegrini  Rita;  30)  Saraceno  Nicola;   31)
Giustiniani Serafina; 32) Maio  Barbara;  33)  Iorio  Donatella;  34)
Graziato Annarita; 35) Lo Piccolo Stefano; 36) Alberti Benedetta; 37)
Piovanello Valerio; 38) Perretta Sara;  39)  Cordova  Beniamino;  40)
Bruni Paola; 41) Lupi Barbara; 42)  Fabbrini  Lavinia;  43)  Barletta
Antonio; 44) Guidi Stefano; 45) Rabazzi Sergio; 46)  Regali  Barbara;
47) Falsanisi Emanuele; 48) Mesolella Anna; 49)  Romoli  Giulio;  50)
Ricci Francesca; 51)  D'Aloia  Michele;  52)  Pennesi  Federica;  53)
Farina Milena; 54)  Lo  Cacciato  Sara;  55)  Angrisani  Edvige;  56)
Forastiere Maria Antonietta; 57) Di Stefano Giovanna;  58)  Cicchetti
Annalisa; 59)  Di  Paolo  Silvia;  60)  Sparacca  Chiara;  61)  Aceto
Claudia;  62)  Loffredo  Elvira;  63)  Falcone  Maria;  64)  Falvella
Cristina;  65)  Pace  Giuseppe;  66)  Tersigni  Serena;   67)   Fusco
Massimiliano; 68) Carusi  Marta;  69)  Facello  Donata;  70)  Muccari
Cristina; 71) Tassone Annalisa;  72)  Mazza  Eugenia;  73)  Battaglia
Diego; 74) Selvatico Alessandro; 75) Colonna Isabella; 76) Napolitano
Rita; 77) Credazzi Salvi Alessandra; 78) Portoghese Francesca Romana;
79) Canu Francesca; 80) Scrocco Sabrina; 81) Ferretti Francesca;  82)
De Pasquale Giorgia; 83) Pettine Alessandra; 84) Filagrossi Ambrosino
Cristian; 85) Lamberti Barbara; 86) Romano  Elisabetta;  87)  Perreca
Biagio;  88)  Dadi  Riccardo;  89)  Grippo  Gianpiero;  90)   Coppola
Immacolata;  91)  Marinangeli  Ester;  92)  Biaselli  Francesca;  93)
Granati Giuseppe; 94) Pescosolido Tiziana;  95)  Patti  Giorgio;  96)
Tempone Vincenza; 97) Confalone Antonio;  98)  Mosca  Annamaria;  99)
Procida Elisabetta; 100) Cesari  Monia;  101)  Febbraro  Fabio;  102)
Amato Ornella; 103) Simula Patrizia; 104)  Senofonte  Giuseppe;  105)
Monno Daniela; 106) Severa Danila;  107)  Schirru  Maria  Rita;  108)
Notarbartolo Francesca; 109) Saulli Alvaro; 110) Rizzo Giacomo;  111)
Capoccetti  Sara;  112)  Ortensi  Mario;  113)  Camilli  Marco;  114)
Sulpizio Roberta; 115) Davoli Marilisa; 116) Querze' Anna; 117) Paone
Idalisa;  118)  Cristiano   Antonio;   119)   Mani   Eleonora;   120)
Mangiavillano Serena; 121) Marrone Domenica;  122)  Pagano  Rossella;
123) Andreotti Chiara; 124) Marsili Francesca;  125)  Sassu  Roberto;
126) Raggi Alessandra; 127) Baroni Alessia; 128) Mazzarella Fabrizio;
129) Dottori Jvonne; 130) Di Domenico Silvia; 131) Romano Rita;  132)
D'Angelo Elena; 133) Russo  Virginia;  134)  Zarrillo  Tiziana;  135)
Alippi Chiara; 136) Lioy Maria Elena; 137) Bussoletti Francesca; 138)
Chiari Ugo; 139) D'Auria Riccardo; 140) Paletta  Maria  Grazia;  141)
Rainone Alessandra; 142) Braccioni Nadia;  143)  Rizzo  Debora;  144)
Ranno Daniela; 145) Basile Luca Michele;  146)  Cannata  Elena;  147)
Natali Cecilia; 148) Crognale Marta; 149)  Cicchini  Valentina;  150)
Peghini Alessia; 151) Lorito  Andrea;  152)  Riccobelli  Marco;  153)
Borghese Valentina; 154) Zarcone Giuseppe; 155)  Brancato  Antonella;
156)  Cortese  Francesca;  157)  Imperato  Rossella;   158)   Tripodi
Marialuisa; 159) Morciano Marta;  160)  Piloni  Giorgia;  161)  Rossi
Silvia; 162)  Carotenuto  Annarita;  163)  Schirinzi  Federica;  164)
Familiari Antonino; 165) Galanti Gloria;  166)  Guidi  Claudio;  167)
Trucino  Rosaria   Angelica;   168)   Geremia   Paola;   169)   Reale
Gianbattista; 170) Simoncini Maria Elena;  171)  Pensi  Giulia;  172)
Dalzocchio Giorgia; 173) Pesce Carmela; 174) Fabietti  Viviana;  175)
Salvatorelli Guido; 176) Diotallevi  Gina  Elisabetta;  177)  Mercuri
Antonella; 178) Pesce Delfino Andrea;  179)  Pisano  Innocenzo;  180)
Petrosino Michela; 181) Cascasi Michela.
  Roma, 25 Novembre 2014

                      avv. prof. Giovanni Leone


T14ABA14086

Da: piersi  -banned!-05/12/2014 10:55:41

TAR LAZIO
Sezione II Roma 


(GU Parte Seconda n.143 del 4-12-2014)  

                 Notificazione per pubblici proclami


  Ricorso R.G. n. 9903/2014 dell'arch. Alida De Riggi,  difesa  dagli
avv.ti Giovanni e Benedetta Leone per procura a margine con domicilio
eletto    in    Roma    via    Principessa    Clotilde,    2     pec:
avv.prof.giovannileone@postecert.it contro il Comune di Roma Capitale
e nei confronti di  Vincenza  Tempone  ed  altri  per  l'annullamento
previa  adozione  di  misure  cautelari:  a)   della   determinazione
dirigenziale 1214 del 2.7.2014 del Direttore del Dipartimento Risorse
Umane, Ufficio Concorsi di Roma  di  approvazione  della  graduatoria
finale della procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per  il
conferimento di 136 posti nel  profilo  professionale  di  Architetto
Categoria D Famiglia  Tecnica,  pubblicata  presso  l'Albo  Pretorio,
indetta  con  determina  dirigenziale  389  del  23.02.2010;  b)  del
relativo bando pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale  del  23.02.2010,
nella parte in cui prevede: b1)  all'art.  3  il  termine  di  trenta
giorni per la presentazione delle istanze  di  riesame  dei  punteggi
attribuiti  per  i  titoli;  b2)  all'art.  7  che  "la   Commissione
Esaminatrice forma la graduatoria  di  merito  dei  candidati  idonei
sulla base dei singoli  punteggi  conseguiti  nella  valutazione  dei
titoli di servizio, cultura e vari e nelle  prove  d'esame";  c)  del
Regolamento  comunale  di  disciplina  in  materia  di  accesso  agli
impieghi per  il  personale  non  dirigente  ex  delibera  di  Giunta
comunale 424 del 22.12.2009, nella parte in cui prevede (art.19)  che
"la  Commissione,  al  termine  delle  prove  di  esame,   forma   la
graduatoria dei candidati idonei  sulla  base  dei  singoli  punteggi
conseguiti nella valutazione dei titoli e della varie prove d'esame";
d) di ogni atto preordinato e consequenziale, tra cui: d1) il verbale
n. 2 del 9.11.2012 della Commissione esaminatrice di approvazione dei
criteri di valutazione dei titoli di servizio,  cultura  e  vari  dei
concorrenti; d2) per quanto possa  occorrere,  l'elenco  generale  di
valutazione dei titoli pubblicato presso l'Albo Pretorio con  estremi
e contenuto sconosciuti; d3) le note del Presidente della Commissione
del 7.8.2013 e 19.5.2014, di riscontro delle istanze della ricorrente
di riesame del punteggio attribuitole  in  sede  di  valutazione  dei
titoli, nonche' del 26.5.2014 di rettifica del  punteggio  attribuito
ai titoli dei soli candidati Anzellotti e Grippo. Avverso  tali  atti
sono stati proposti i seguenti motivi di ricorso:  "1)  violazione  e
falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del  dpr  487/94;  violazione  e
falsa applicazione dell'art.19 del Regolamento ex  delibera  di  G.C.
424 del 22 dicembre 2009 e dell'art.7 del bando; violazione  e  falsa
applicazione degli artt.35 e 70 del dpr 165/2001 con riferimento agli
artt.7 e 8 del dpr 48794: Secondo quanto previsto dall'art.8 del  dpr
9.5.1994, n.487, nei concorsi  per  titoli  ed  esami  "la  votazione
complessiva  e'  determinata  sommando  il  voto   conseguito   nella
valutazione dei titoli al  voto  complessivo  riportato  nelle  prove
d'esame". Poiche' per la ricorrente detta  votazione  non  era  stata
eseguita in conformita' della norma richiamata, la graduatoria andava
riformata. Si  precisa  che  detto  motivo,  elaborato  con  richiami
giurisprudenziali,     e'     stato     accolto     in     autotutela
dall'Amministrazione, come si precisa infra. 2) violazione dell'art.3
del bando e dei criteri per la  valutazione  dei  titoli  ex  verbale
della commissione n. 2 del 9.11.2012,  dell'art.3  della  l.  241/90,
eccesso  di  potere  per   insufficienza   di   motivazione,   omessa
istruttoria, sviamento di potere e ingiustizia manifesta;  disparita'
di trattamento; violazione art.97 Cost. e del  principio  del  giusto
procedimento: Sotto altro  profilo  va  evidenziato  che  sulla  base
dell'art.3 del bando "i corsi  di  aggiornamento  e  perfezionamento,
conclusi con superamento di esame, su materie  attinenti  al  profilo
professionale del posto oggetto di selezione"  rientrano  tra  i  cd.
"titoli vari", valutabili con l'attribuzione  di  p.  0,30  per  ogni
titolo, fermo il limite del punteggio massimo di 2/10.
  Anche alla luce dei  criteri  per  la  valutazione  dei  titoli  di
servizio, culturali e vari dei candidati elaborati dalla  Commissione
(verbale  2  del  9.11.2012)  a  ciascuno  dei  predetti  titoli   va
riconosciuto un punteggio pari a 0,30. Ciononostante, la  Commissione
non ha preso in considerazione i seguenti Corsi  di  aggiornamento  e
perfezionamento   dichiarati   nella   domanda   di   partecipazione:
formazione  per  la  sicurezza  nel  settore  edile  (dlvo   494/96);
formazione in sicurezza  e  tutela  dei  lavoratori  (dlvi  626/94  e
242/96), entrambi conseguiti presso il Centro interdipartimentale  di
Ricerca  L.U.P.T.  dell'Universita'  di  Napoli;   formazione   sulla
Certificazione energetica degli edifici, tutti con verifica finale di
apprendimento.
  La Commissione avrebbe dovuto attribuire alla ricorrente 0,30 punti
per ciascuno dei suindicati titoli, ovvero  0,90  punti  rispetto  ai
0,30 gia' assegnati (per il Corso ECDL), sicche' andava  riconosciuto
un punteggio complessivo nella valutazione dei  titoli  pari  a  1,20
punti, da sommarsi alla media del punteggio  conseguito  nelle  prove
scritte pari a 7,35 ed ai 9 punti riportati  nella  prova  orale.  Di
qui, il riconoscimento di un  punteggio  totale  pari  a  17,55,  con
conseguente  classificazione  all'82°  posto  della  graduatoria   di
merito, utile per l'assunzione. Le censure espresse documentate nella
domanda di partecipazione erano gia' state formulate dalla  De  Riggi
con istanza di  riesame  GB/40044/2013  presentata  a  seguito  della
pubblicazione della graduatoria provvisoria stilata dalla Commissione
sulla  scorta  del  solo  punteggio  riportato  dai  candidati  nella
valutazione dei titoli, alla quale con nota  7.8.2013  il  Presidente
della Commissione invece di rettificare il minor  punteggio  eccepiva
la tardivita' della richiesta in quanto avanzata oltre il termine  di
trenta giorni dalla data di  pubblicazione  dell'elenco  generale  di
valutazione dei titoli  ex  art.3  del  bando.  Anche  la  successiva
istanza reiterata veniva respinta con nota 19.5.2014; sicche' risulta
illegittimo l'operato della  Commissione  anche  per  violazione  dei
principi di trasparenza e buon andamento, e difetto di istruttoria  e
motivazione in ordine alle istanze della ricorrente.
  Difatti,  la  Commissione,  resa  edotta  dell'erronea  valutazione
operata  rispetto  ai  titoli  della  De  Riggi,  avrebbe  dovuto,  a
prescindere dalla tempestivita' dell'istanza di riesame,  rettificare
la graduatoria in autotutela, anziche' invocare la  tardivita'  delle
contestazioni, eludendo l'onere di provvedere in ordine alle stesse e
favorendo cosi', del tutto illegittimamente, altri partecipanti  alla
procedura che per effetto del mancato  riconoscimento  del  punteggio
spettante alla ricorrente nella  valutazione  dei  titoli,  si  erano
classificati utilmente in graduatoria.
  L'irragionevolezza delle scelte operate dalla Commissione e'  ancor
piu' evidente sol se si consideri che dalla presentazione della prima
istanza  di  riesame  (respinta   con   nota   del   7.8.2013)   alla
pubblicazione della graduatoria definitiva  (2.7.2014)  e'  trascorso
circa un anno durante il  quale  la  Commissione  avrebbe  potuto  (e
dovuto)  valutare  titoli  e  istanze  della   ricorrente.   In   via
subordinata si contesta la legittimita' dell'art.3, u.c., del  Bando,
la' dove prevede che i candidati possono richiedere  il  riesame  del
punteggio   attribuito   entro   trenta   giorni   decorrenti   dalla
pubblicazione all'Albo pretorio dell'elenco generale  di  valutazione
dei  titoli,  in  quanto:   a)   detto   termine   e'   assolutamente
irragionevole, atteso che non si possono costringere  i  candidati  a
consultare continuamente l'Albo  pretorio  per  verificare  una  mera
graduatoria provvisoria del punteggio attribuito  per  i  titoli;  b)
detta disposizione e' in contrasto  con  il  principio  generale  che
attribuisce alla p.a. l'esercizio del potere di autotutela, che trova
limiti solo se il potere si sia consumato in modo irreversibile,  non
vi sia lesione delle posizioni dei destinatari del provvedimento, non
ricorra  una  valutazione   di   interesse   pubblico   assolutamente
assorbente. Nella specie, l'interesse  dell'Amministrazione,  in  una
procedura  concorsuale  ancora  "aperta"  quale  quella  di   specie,
consiste  nel  premiare  i  migliori,  ossia  coloro  che  possiedono
maggiori titoli."
  Con determina  1859  del  13.10.2014  l'Amministrazione  romana  ha
disposto l'annullamento d'ufficio della determina  dirigenziale  1214
del 2.7.2014 e riformulato la graduatoria finale in base al  criterio
della media aritmetica dei voti conseguiti nelle due  prove  scritte.
Tale determina, unitamente agli atti gia' impugnati  con  il  ricorso
introduttivo, e' stata impugnata con motivi aggiunti proposto  questa
volta nei confronti di Vincenza Temponi ed altre deducendo violazione
dell'art.3 del bando e dei criteri per la valutazione dei  titoli  ex
verbale della commissione 2 del 9.11.2012 e dell'art.3  della  L.  n.
241/1990; eccesso di  potere  per  insufficienza  della  motivazione;
omessa  istruttoria;   sviamento   di   potere;   contraddittorieta';
irragionevolezza ed ingiustizia manifesta; disparita' di trattamento;
violazione dell'art.97 Cost. e del principio del giusto procedimento:
"1. In attuazione dell'art.3 del bando "i corsi  di  aggiornamento  e
perfezionamento,  conclusi  con  superamento  di  esame,  su  materie
attinenti al profilo professionale del posto  oggetto  di  selezione"
rientrano tra i cd. "titoli vari", valutabili con  l'attribuzione  di
p. 0,30 per ogni titolo, fermo il limite  del  punteggio  massimo  di
2/10. Anche alla luce dei criteri per la valutazione  dei  titoli  di
servizio, culturali e vari dei candidati elaborati dalla  Commissione
con verbale 2 del 9.11.2012  a  ciascun  titolo  va  riconosciuto  un
punteggio pari a 0,30. Ciononostante, la Commissione non ha preso  in
considerazione i corsi di aggiornamento e perfezionamento  dichiarati
dalla ricorrente  nella  propria  domanda  di  partecipazione,  tutti
conclusi con superamento di esame ai sensi del richiamato  art.3  del
bando; come gia' enunciati  nel  ricorso  introduttivo.  Peraltro,  i
medesimi titoli conseguiti dalla De Riggi, di cui era stata omessa la
valutazione, erano stati positivamente e correttamente valutati dalla
Commissione per la candidata Rossella Pagano (ancorche' a seguito  di
istanza di riesame avanzata ai sensi dell'art.3 del Bando nel termine
di 30 giorni),  che,  poi,  e'  stata  collocata  al  122°  posto  in
graduatoria. Alla luce delle richiamate disposizioni di concorso,  la
Commissione avrebbe dovuto attribuire alla  ricorrente  p.  0,30  per
ciascuno dei suindicati titoli, ovvero ulteriori 0,90 punti  rispetto
ai 0,30 gia' assegnati (per il Corso ECDL) e riconoscere un punteggio
complessivo  per  tali  titoli  di  1,20  da  sommarsi  al  punteggio
conseguito nelle prove scritte  e  nella  prova  orale.  Di  qui,  il
riconoscimento di un punteggio totale pari a 17,55,  con  conseguente
classificazione  della  ricorrente  all'81°  (o  90°)   posto   della
graduatoria di merito, in posizione utile  per  l'assunzione.  2.  Le
doglianze della ricorrente sulla mancata valutazione dei titoli sopra
indicati, documentati nella domanda  di  partecipazione,  erano  gia'
state formulate dalla De Riggi  con  istanza  di  riesame  31.5.2013,
presentata dopo  la  pubblicazione  dell'elenco  di  valutazione  dei
titoli all'Albo Pretorio stilato dalla Commissione sulla  scorta  del
solo punteggio riportato dai candidati nella valutazione medesima.
  Con nota del 7.8.2013 il  Presidente  della  Commissione,  anziche'
rettificare  il  minor  punteggio  nella   valutazione   dei   titoli
erroneamente attribuito alla De Riggi, eccepiva la  tardivita'  della
richiesta di riesame in quanto avanzata oltre il  termine  di  trenta
giorni dalla data di pubblicazione all'Albo  Pretorio  ex  art.3  del
bando; istanza ribadita dalla ricorrente e nuovamente respinta  dalla
Commissione  con  nota  19.5.14.  Attesa  la  palese  disparita'   di
trattamento in cui era incorsa l'Amministrazione  nel  rettificare  i
punteggi attribuiti ad altri candidati,  noncurante  delle  legittime
doglianze  della  ricorrente,  l'operato  della  Commissione  e'   da
censurare anche sotto il profilo della  violazione  dei  principi  di
trasparenza e buon andamento che  debbono  informare  l'azione  della
P.A., oltre che  per  difetto  di  istruttoria  e  motivazione  sulle
legittime istanze  della  ricorrente.  La  Commissione,  resa  edotta
dell'erronea valutazione operata rispetto ai titoli della  De  Riggi,
avrebbe dovuto, a prescindere  dalla  tempestivita'  dell'istanza  di
riesame, rettificare la graduatoria in autotutela, anziche'  invocare
la  tardivita'  delle  contestazioni  svolte,  eludendo  l'onere   di
provvedere in  ordine  alle  stesse  e  favorendo  cosi',  del  tutto
illegittimamente, altri partecipanti alla procedura che  per  effetto
del mancato riconoscimento del  punteggio  ad  essa  spettante  nella
valutazione  dei  titoli,   si   sono   classificati   utilmente   in
graduatoria. L'irragionevolezza delle  scelte  della  Commissione  e'
ancor piu' evidente sol se si consideri che dalla presentazione della
prima istanza di  riesame  del  31.5.13  (respinta  il  7.8.13)  alla
pubblicazione della  graduatoria  (la  prima  del  2.7.14  e  la  del
13.10.14) e' trascorso oltre un anno, durante il quale la Commissione
avrebbe potuto (e dovuto)  valutare  i  titoli  e  le  istanze  della
ricorrente.
  In via subordinata  si  contesta  la  legittimita'  dell'art.3  del
Bando, la' dove prevede che i candidati possono richiedere il riesame
del  punteggio  attribuito  entro  trenta  giorni  decorrenti   dalla
pubblicazione all'Albo pretorio dell'elenco generale  di  valutazione
dei  titoli,  decorsi  i  quali  le  domande   non   possono   essere
riesaminate, in quanto: a) in tal modo l'Amministrazione, mediante un
semplice bando, ha introdotto il  rimedio  giuridico  di  un  vero  e
proprio  "ricorso  in  opposizione",  che  va  contemplato   da   una
disposizione normativa, trattandosi di rimedi tipici e  nominati;  b)
in ogni caso, non e' legittimo che detto rimedio escluda  o  precluda
il  riesame  del  provvedimento  da  parte   del   Giudice;   sicche'
quest'ultimo, comunque, potra' riesaminare la doglianza  e,  in  caso
affermativo, accogliere il  ricorso  non  precluso  dalla  mancata  o
tardiva  presentazione  dell'opposizione.  Non  v'e'  dubbio  che  il
mancato riconoscimento dei titoli possa essere fatto valere  in  sede
giudiziaria ancorche' la parte non abbia prodotto alcuna  istanza  di
riesame, oppure l'abbia prodotta tardivamente,  nel  termine  che  il
bando aveva introdotto, cio' in quanto il  c.  2  dell'art.41  c.p.a.
prevede che il termine  di  impugnazione  del  provvedimento  decorre
dalla pubblicazione, se questa e' imposta dalla legge:  pubblicazione
all'Albo Pretorio, che, nella specie, non risulta affatto imposta  da
alcuna norma di legge, peraltro nei  confronti  di  un  atto  che  ha
natura meramente endoprocedimentale, non impugnabile ex se.  In  caso
diverso sarebbe frustrato il diritto  di  difesa,  costituzionalmente
sancito; c)  il  termine  di  trenta  giorni  fissato  dall'art.3  e'
irragionevole, atteso che non si possono costringere  i  candidati  a
consultare continuamente l'Albo pretorio per verificare  esistenza  e
pubblicazione  di  una  mera  graduatoria  provvisoria  contenente  i
punteggi attribuiti per i titoli. Tra  l'altro,  la  disposizione  e'
congegnata in modo tale da prevedere che i  titoli  fossero  valutati
dopo l'espletamento delle prove scritte e prima della  loro  relativa
correzione,  cosi'  che  i  candidati  sarebbero  stati  obbligati  a
recarsi, senza conoscere la data dell'esaurimento  della  valutazione
dei titoli, personalmente con dispendio di tempo e risorse economiche
presso l'Albo. Sicche', in tal guisa sono incerti dies  a  quo  della
pubblicazione sull'Albo  della  graduatoria  e  dies  ad  quem  della
definizione e della valutazione dei titoli  dei  candidati,  che  non
sono stati posti in condizione di conoscere in quale lasso  di  tempo
presentare  l'istanza  di  riesame;  d)  detta  disposizione  e'   in
contrasto con il principio che attribuisce alla p.a. l'esercizio  del
potere di autotutela, che trova limiti solo se il potere e' consumato
in modo  irreversibile;  non  vi  sia  lesione  delle  posizioni  dei
destinatari  del  provvedimento;  non  ricorra  una  valutazione   di
interesse pubblico assorbente. Nella specie, tale  interesse  in  una
procedura ancora "aperta", quale quella  di  specie,  consisteva  nel
premiare i migliori, ossia coloro che possiedono maggiori titoli."
  Si e' concluso pertanto per l'accoglimento del  ricorso.  All'esito
della camera di consiglio del 19.11.2014 il Tar  Lazio,  sezione  II,
nell'accogliere la domanda cautelare, con ord. 5884/2014  ha  fissato
la nuova udienza del 4 febbraio 2015  ed  ordinato  la  notifica  per
pubblici proclami del ricorso  a  tutti  i  soggetti  collocatisi  in
graduatoria  in  posizione  anteriore  a   quella   ricoperta   dalla
ricorrente e precisamente ai sigg.ri:
  1) Forgione Laura 2) Trifiletti Emilia Giovanna 3)  Tantillo  Maria
4) Leo Raffaella 5) Andreoni Elena 6) Corrado Maria  Elena  7)  Gigli
Federico 8) Rendina Gabriella 9)  Farina  Vincenza  10)  Longo  Maria
Grazia 11) Eramo Marco 12) Ruggiero Michele Nicola  13)  Visani  Luca
Ernesto 14) Di  Gregorio  Leonardo  15)  Panetta  Maria  Carmela  16)
Previtero Simonetta 17) Reale Gabriella 18)  Gargiulo  Maria  Rosaria
19) Cimino Antonio 20) Calvani Giordana 21)  Mauro  Giovanni  22)  Di
Mase Delia  23)  Barila'  Giuliana;  24)  Scaduto  Maria  Laura;  25)
Santostasi Stefania; 26) Pisano'  Carlo;  27)  Centioli  Emilio;  28)
Porretta  Paola;  29)  Allegrini  Rita;  30)  Saraceno  Nicola;   31)
Giustiniani Serafina; 32) Maio  Barbara;  33)  Iorio  Donatella;  34)
Graziato Annarita; 35) Lo Piccolo Stefano; 36) Alberti Benedetta; 37)
Piovanello Valerio; 38) Perretta Sara;  39)  Cordova  Beniamino;  40)
Bruni Paola; 41) Lupi Barbara; 42)  Fabbrini  Lavinia;  43)  Barletta
Antonio; 44) Guidi Stefano; 45) Rabazzi Sergio; 46)  Regali  Barbara;
47) Falsanisi Emanuele; 48) Mesolella Anna; 49)  Romoli  Giulio;  50)
Ricci Francesca; 51)  D'Aloia  Michele;  52)  Pennesi  Federica;  53)
Farina Milena; 54)  Lo  Cacciato  Sara;  55)  Angrisani  Edvige;  56)
Forastiere Maria Antonietta; 57) Di Stefano Giovanna;  58)  Cicchetti
Annalisa; 59)  Di  Paolo  Silvia;  60)  Sparacca  Chiara;  61)  Aceto
Claudia;  62)  Loffredo  Elvira;  63)  Falcone  Maria;  64)  Falvella
Cristina;  65)  Pace  Giuseppe;  66)  Tersigni  Serena;   67)   Fusco
Massimiliano; 68) Carusi  Marta;  69)  Facello  Donata;  70)  Muccari
Cristina; 71) Tassone Annalisa;  72)  Mazza  Eugenia;  73)  Battaglia
Diego; 74) Selvatico Alessandro; 75) Colonna Isabella; 76) Napolitano
Rita; 77) Credazzi Salvi Alessandra; 78) Portoghese Francesca Romana;
79) Canu Francesca; 80) Scrocco Sabrina; 81) Ferretti Francesca;  82)
De Pasquale Giorgia; 83) Pettine Alessandra; 84) Filagrossi Ambrosino
Cristian; 85) Lamberti Barbara; 86) Romano  Elisabetta;  87)  Perreca
Biagio;  88)  Dadi  Riccardo;  89)  Grippo  Gianpiero;  90)   Coppola
Immacolata;  91)  Marinangeli  Ester;  92)  Biaselli  Francesca;  93)
Granati Giuseppe; 94) Pescosolido Tiziana;  95)  Patti  Giorgio;  96)
Tempone Vincenza; 97) Confalone Antonio;  98)  Mosca  Annamaria;  99)
Procida Elisabetta; 100) Cesari  Monia;  101)  Febbraro  Fabio;  102)
Amato Ornella; 103) Simula Patrizia; 104)  Senofonte  Giuseppe;  105)
Monno Daniela; 106) Severa Danila;  107)  Schirru  Maria  Rita;  108)
Notarbartolo Francesca; 109) Saulli Alvaro; 110) Rizzo Giacomo;  111)
Capoccetti  Sara;  112)  Ortensi  Mario;  113)  Camilli  Marco;  114)
Sulpizio Roberta; 115) Davoli Marilisa; 116) Querze' Anna; 117) Paone
Idalisa;  118)  Cristiano   Antonio;   119)   Mani   Eleonora;   120)
Mangiavillano Serena; 121) Marrone Domenica;  122)  Pagano  Rossella;
123) Andreotti Chiara; 124) Marsili Francesca;  125)  Sassu  Roberto;
126) Raggi Alessandra; 127) Baroni Alessia; 128) Mazzarella Fabrizio;
129) Dottori Jvonne; 130) Di Domenico Silvia; 131) Romano Rita;  132)
D'Angelo Elena; 133) Russo  Virginia;  134)  Zarrillo  Tiziana;  135)
Alippi Chiara; 136) Lioy Maria Elena; 137) Bussoletti Francesca; 138)
Chiari Ugo; 139) D'Auria Riccardo; 140) Paletta  Maria  Grazia;  141)
Rainone Alessandra; 142) Braccioni Nadia;  143)  Rizzo  Debora;  144)
Ranno Daniela; 145) Basile Luca Michele;  146)  Cannata  Elena;  147)
Natali Cecilia; 148) Crognale Marta; 149)  Cicchini  Valentina;  150)
Peghini Alessia; 151) Lorito  Andrea;  152)  Riccobelli  Marco;  153)
Borghese Valentina; 154) Zarcone Giuseppe; 155)  Brancato  Antonella;
156)  Cortese  Francesca;  157)  Imperato  Rossella;   158)   Tripodi
Marialuisa; 159) Morciano Marta;  160)  Piloni  Giorgia;  161)  Rossi
Silvia; 162)  Carotenuto  Annarita;  163)  Schirinzi  Federica;  164)
Familiari Antonino; 165) Galanti Gloria;  166)  Guidi  Claudio;  167)
Trucino  Rosaria   Angelica;   168)   Geremia   Paola;   169)   Reale
Gianbattista; 170) Simoncini Maria Elena;  171)  Pensi  Giulia;  172)
Dalzocchio Giorgia; 173) Pesce Carmela; 174) Fabietti  Viviana;  175)
Salvatorelli Guido; 176) Diotallevi  Gina  Elisabetta;  177)  Mercuri
Antonella; 178) Pesce Delfino Andrea;  179)  Pisano  Innocenzo;  180)
Petrosino Michela; 181) Cascasi Michela.
  Roma, 25 Novembre 2014

                      avv. prof. Giovanni Leone


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