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Concorso MAGISTRATURA 2016
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Da: Ius relativo -banned!- | 07/03/2017 13:42:40 |
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| Da: Saturninovincitoresecantibus | 07/03/2017 13:43:32 |
| Per corsista on line possibilità richiedere permuta di un organo a scelta con iscrizione biennale | |
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Da: Ius relativo -banned!- | 07/03/2017 13:44:37 |
- Messaggio eliminato - | |
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| Da: Saturninovincitoresecantibus | 07/03/2017 13:46:45 |
| Bellomo è l'anticristo Caringella e company fingono spirito laico pur essendo eterodiretto mia dallla Pentecoste Giovagnoli fervido iscritto all'Opus dei | |
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| Da: Prendiamoci in giro | 07/03/2017 13:48:27 |
| Non voglio convincerti neppure io ma confrontarmi . Diciamo che difronte ad una legge sulle Sanzioni amministrative, quella del 1981 e ad un preciso art. che il 22 il quale attribuisce la giurisdizione al g.o. Salvo quanto previsto per la giurisdizione esclusiva dall art 133, le tesi opposte dovrebbero essere almeno argomentate conformemente a legge | |
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| Da: xxx | 07/03/2017 13:49:55 |
| al concorso in magistratura non vogliamo poveri | |
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| Da: xxx | 07/03/2017 13:51:39 |
| qui c'è troppa puzza di povero | |
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Da: Ius relativo -banned!- | 07/03/2017 13:51:52 |
- Messaggio eliminato - | |
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Da: Ius relativo -banned!- | 07/03/2017 13:52:40 |
- Messaggio eliminato - | |
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| Da: Saturninovincitoresecantibus | 07/03/2017 14:09:46 |
| Tra l'altro vecchio art.23 legge 689 era uno dei caso di giurisdizione esclusiva del g.o 🤣 | |
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Da: x ius relativo ![]() | 07/03/2017 14:10:40 |
| Io frequento giovagnoli ti crea problemi è? Fatti avanti se hai coraggio | |
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| Da: A proposito di geni | 07/03/2017 14:24:17 |
| I poveri non sono poveri: infatti se sei figlio di un muratore, di un idraulico o di un artigiano potrai ereditare la ricca attività di famiglia e portarla avanti, tra l'altro soffrendo di pochissima concorrenza. I veri poveri sono i figli dei dipendenti pubblici, che non possono far ereditare ai figli la loro attività, figli che per ottenere il medesimo status dei genitori dovrebbero fare qualcosa come vincere un concorso con 308.000 iscritti, che è come dire "figlio mio avrai un lavoro quando gli asini voleranno". | |
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| Da: Saturninovincitoresecantibus | 07/03/2017 14:48:50 |
| O meglio giurisdizione ordinaria di merito nei confronti della p.a | |
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Da: 7 marzo ![]() | 07/03/2017 14:56:03 |
| @ac8 non si studia per l'orale prima di conoscere i risultati. Bisogna aspettare e continuare a studiare per lo scritto, cosa al momento impossibile . La concentrazione è morta e sepolta. Forse sarebbe meglio andare qualche gg fuori e prepararsi alla notizia... Il non ricordare cosa è scritto nel tema è normale. Per questo dovremmo smetterla di confrontarci e di ipotizzare schemi. Il destino di ciascuno di noi, oramai, è compiuto. | |
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| Da: Xxx | 07/03/2017 15:04:57 |
| Ambaraba, hai ragione tu. Gli ultimi arresti della plenaria dicono "criterio del petitum sostanziale, dedotto sulla base della causa petendi così come ricostruita dal giudice sulla base dei fatti allegati dalle parti". Parlare di criterio della causa petendi non è corretto. E' rilevante il petitum sostanziale (che altro non è che il famoso "bene della vita al cui soddisfacimento mira il privato"), che però viene desunto guardando alla causa petendi in ragione del fatto che il nuovo cpa prevede l'esperibilita' di diverse azioni a tutela dello stesso bene, quindi il petitum formale non sarebbe sufficiente. | |
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| Da: Xxx | 07/03/2017 15:08:25 |
| Ad maiora. Gli ultimi due interventi (quello sull'orgoglio e il successivo) non sono miei. Nel caso leggessi post offensivi firmati xxx sono di un diverso utente. Non è mia abitudine offendere persone che non conosco. | |
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| Da: ac8 | 07/03/2017 15:08:41 |
| per 7 marzo Allora diciamo che non si studia proprio! Soffriamo e basta | |
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| Da: Saturninovincitoresecantibus | 07/03/2017 15:09:15 |
| Comunque se ingroia da manager pubblico intasca rimborsi e indennità di risultato a fronte del bilancio in passivo della società Sicilia servizi c'è speranza per tutti | |
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| Da: ac8 | 07/03/2017 15:10:24 |
| Davvero però...credo che continuare a discutere su come andavano svolti i temi sia improduttivo. Anzi...produttivo...di ansia! | |
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| Da: Saturninovincitoresecantibus | 07/03/2017 15:13:42 |
| Magari è anche utile e renderà piu proattivi e duttili dinanzi alle prossime tracce Io direi che state trascurando il Tema di civile | |
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Da: Assurdit ![]() | 07/03/2017 15:22:28 |
| Per me civile sarà decisivo perché ammin e prnale saranno stati pietosi | |
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| Da: Saturninovincitoresecantibus | 07/03/2017 15:29:29 |
| Assurdit te l'appoyo tutto Anche io credo sia così e se il civile èa base di partenza in genere a maggior ragione con questa terna | |
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| Da: TEMA DI CIVILE | 07/03/2017 15:31:00 |
| E' VERO. NON DIMENTICHIAMOCI CHE L'IDONEITA' IMPLICA LA SUFFICIENZA IN TUTTE E TRE LE PROVE!! IL TEMA DI CIVILE, PER QUANTO APPIATTITO SULLA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE, RICHIEDEVA, SECONDO ME, L'APPROFONDIMENTO DI ALCUNE TEMATICHE. IN PARTICOLARE, OCCORREVA SOFFERMARSI SULLA BUONA FEDE (CHE è ORMAI DIVENTATA UNA SORTA DI JOLLY) MAGARI IN CORRELAZIONE COL DIVIETO DI ABUSO DEL DIRITTO. | |
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| Da: Saturninovincitoresecantibus | 07/03/2017 15:34:25 |
| È proprio perché vi era la sentenza a sezioni unite che pretenderanno molto di più | |
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| Da: TEMA DI CIVILE | 07/03/2017 15:42:25 |
| VERO, MA CALCOLA CHE NON TUTTI CONOSCEVANO LA SENTENZA. NON TUTTI, TRA COLORO CHE LA CONOSCEVANO, L'AVEVANO CAPITA. NON TUTTI, TRA COLORO CHE LA CONOSCEVANO E L'AVEVANO CAPITA, L'AVEVANO RIPASSATA. | |
| Rispondi | |
| Da: Saturninovincitoresecantibus | 07/03/2017 15:43:33 |
| Io e il mio corso non l'avevamo trattata,forse meglio cosi | |
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| Da: la mia opinione | 07/03/2017 15:45:05 |
| Siete ridicoli. Le sentenze cedu si occupano del problema del diritto di difesa e secondo voi non c'entrano niente con le tutele procedimentali? Mah... | |
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| Da: x admajora16 | 07/03/2017 15:49:43 |
| la giurisdizione del ga sulle sanzioni delle AAI si giustifica in base alla teoria del prestito letta a contrario | |
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| Da: AdMaiora16 | 07/03/2017 16:17:06 |
| ragazzi, io continuo a sostenere che nel sistema c'è una contraddizione. secondo una certa dottrina (non è verità assoluta) le controversie aventi ad oggetto le sanzioni amministrative spetterebbero al GO perchè ad esso solo compete il "potere punitivo", l'accertamento del fatto e l'applicazione della sanzione. In tale ambito (sanzioni) non dovrebbe quindi farsi questione di diritti/interessi. Dunque: semplice accertamento della conformità o meno a legge (a prescindere dall'opinabilità o meno dei concetti giuridici, e comunque è discutibile che le sanzioni CONSOB non implichino alcun margine di valutazione in relazione al fatto). Questo discorso vale per le sanzioni AFFLITTIVE Diverso è il caso delle sanzioni ripristinatorie=esercizio del potere=GA Tornando alle sanzioni AFFLITTIVE (tali anche quelle comminate dalle AAI), le controversie ad esse relative dovrebbero radicare la giurisdizione del GO in base a quanto sostenuto e confermato dalla L dell'81. Però: per alcune AAI la giurisdizione è del GO, per altre del GA. ED è QUI CHE SI CREA L'EQUIVOCO. Per alcune si conferma la teoria del prestito, per altre si contraddice dicendo che il potere sanzionatorio è strumentale al potere regolatorio, quindi poteri appartenenti alla AAI e non solo prestati dal giudice e quindi giurisdizione del GA. sembra un rebus.. comunque non volevo essere portatrice di verità assolute.. volevo invece sollevare la problematica della confusionarietà della questione e quindi ASSOLVERCI in parte.. | |
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| Da: x admajora16 | 07/03/2017 16:24:14 |
| però si sostiene che il potere sanzionatorio delle AAI non sia attribuito in base alla teoria del prestito, ma sia un potere attribuito direttamente a quelle P A e che quindi il giudice possa sindacare tale potere come un qualsiasi altro potere amministrativo e quindi solo per motivi di legittimità | |
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