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Concorso MAGISTRATURA 2016
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Da: Forza e coraggio07/03/2017 11:54:09
Si. Il mio percorso è stato più o meno quello descritto da ambaraba. Son partita proprio dai principi del giusto processo e se potessero essere estesi al giusto procedimento. Il mio problema è che a distanza di tutto questo tempo non ricordo esattamente cosa o meglio come ho scritto...ma voi ricordate o è un problema solo mio?!
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Da: 7 marzo 07/03/2017 11:55:00
Ma state ancora a dire quello che doveva è non doveva essere scritto nel tema??? Poi quando farete l'accesso e leggerete i temi degli idonei vi renderete conto che tutti gli schemi e le spiegazioni per cui state continuando a discutere non saranno serviti assolutamente a niente!!!
Ci vuole un po' di fortuna! Bisogna essere corretti al momento giusto, dal commissario giusto e con il raffronto giusto!
E comunque a pochi gg dall'uscita dei risultati è veramente stupido continuare così! Siamo tutti in ansia. Soffriamo insieme.
Rispondi

Da: ac807/03/2017 12:01:35
Ciao. Pienamente d'accordo con 7 marzo.
Rispondi

Da: ac807/03/2017 12:04:12
Ma c'è qualcuno che sta già leggendo qualcosa per l'orale?
Devo dire che all'ansia dei risultati si aggiunge l'ansia degli orali.
Nella remota ipotesi di essere passati, come si fa a studiare (magari in um mese) un intero corso di laurea?
#SOFFRIAMO INSIEME
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Da: pdre07/03/2017 12:09:42
avete ragione anche voi, @7 marzo e @ac8
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Da: AdMaiora1607/03/2017 12:11:28
la verità vera è che guardando in faccia la realtà, la giurisdizione del GO per le sanzioni CONSOB, ad oggi, non sta nè in cielo nè in terra.
La Corte Cost ha motivato l'illegittimità cost con l'eccesso di delega.
Ma allora: o si ritiene che TUTTE le AAI esercitano il pot quando infliggono le sanzioni; o che TUTTE le AAI non esercitino il potere e allora andrebbero tutte la go.
Il riparto, dopo le sentenze della Corte Cost sia del 2004, sia del 2006, si fonda sull'esercizio del potere (discrezionale o vincolato che sia) e quindi sulla causa petendi. Il che è stato anche posisitivzzato dal cpa.

Se poi volevano il futuro Giannini che motivasse ragionevolmente il perchè di una tale folle contraddizione, allora non so che dire.
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Da: hoppa07/03/2017 12:16:14
@Ad maiora, sono d'accordo. Criterio della causa petendi anche per me; poi, come giustamente dici, se pretendevano da noi d'improvvisarci luminari eccelsi del diritto amministrativo.. Be', stic***i.
Rispondi

Da: Ambaraba 07/03/2017 12:33:48
Scusate l'ignoranza ma perché causa petendi? Cioè voi attribuite la giurisdizione sulla base della indicazione fatta dalle parti delle ragioni a fondamento della domanda?

Teoria ben superata dal concordato giurisprudenziale o sbaglio?

Probabilmente mi sfugge qualcosa.
Rispondi

Da: Penalista 07/03/2017 12:41:01
@ambaraba ciò che ti sfugge è l'art. 103 della Costituzione.
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Da: Prendiamoci in giro07/03/2017 12:42:28
L ordinamento contempla ipotesi in cui al g.o è attribuita la cognizione su atti amministrativi,classificabili in attività vincolata e diritti fondamentali.Nell'ambito della attività vincolata rientra l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione per le sanzioni amministrative (art.23 legge 689/81)
Rispondi

Da: Ambaraba 07/03/2017 12:49:50
Penalista sono sicuramente ignorante, ma ricordavo che il criterio della causa petendi fosse stato superato dal quello del petitum sostanziale.
Parlare di causa petendi come base del riparto di giurisdizione...mi sembra un grave errore.
Vabè
Rispondi

Da: AdMaiora1607/03/2017 12:52:06
@ prendiamoci in giro

la ragione fondante la giurisdizione del go non è (anzi, non dovrebbe essere) l'attività vincolata, neanche in quel caso.
il potere punitivo spetta al go. è questione lunga

mi sembra che la tesi per la quale i diritti fondamentali sarebbero oggetto di giurisdizione esclusiva del go sia stata smontata proprio in considerazione del fatto che ciò che conta ai fini del radicamento della giurisdizione amm è l'incontro con il potere amministrativo, che può avere ad oggetto, nel contemperamento degli interessi, anche diritti fondamentali, i quali non vivono in un universo a parte ma si interfacciano con interessi pubblici altrettanto fondamentali (vedi diritto alla salute vs potere amm nei recenti casi relativi alla installazione degli inceneritori). ma potrei sbagliarmi

comunque sono state sostenute tutte le tesi
Rispondi

Da: harry potter 1 07/03/2017 12:52:07
Scusate ma se voi foste pm iscrivereste cappato nel registro degli indagati per aiuto al suicidio? Breve sondaggio.
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Da: AdMaiora1607/03/2017 12:54:00
@ Ambaraba

ti riferisci al petitum formale, non alla causa petendi che da un punto di vista processuale è la cosa che maggiormente si avvicina al petitum sostanziale
Rispondi

Da: Penalista07/03/2017 12:55:55
La distinzione tra atti vincolati e atti discrezionali non assume rilievo decisivo ai fini del riparto di giurisdizione. E' del tutto minortaria la tesi secondo cui il riparto sarebbe basato sulla dicotomia "attività discrezionale-interesse legittimo" (con conseguente giurisdizione del g.a.) e "attività vincolata-diritto soggettivo (con relativa giurisdizione del g.o.).
Anche l'attività vincolata, infatti, costituisce espressione di un potere pubblico, con correlativi interessi legittimi, ove il vincolo sia posto al fine del perseguimento di un interesse pubblico e non di un interesse privato. La natura vincolata dell'attività demandata alla p.a. non comporta in modo automatico la qualificazione in termini di diritto soggettivo della posizione del privato, con il conseguente precipitato in punto di giurisdizione. Deve distinguersi, in seno alle attività di tipo vincolato, tra quelle ascritte alla p.a. per la tutela in via primaria dell'interesse pubblico e quelle, viceversa, che la stessa p.a. è tenuta ad esercitare nell'interesse del privato. In definitiva, anche a fronte di attività connotate dall'assenza in capo alla p.a. di margini di discrezionalità valutativa o tecnica è necessario avere riguardo alla finalità perseguita dalla norma primaria, per cui quando l'attività amministrativa, ancorchè a carattere vincolato, tuteli in via diretta l'interesse pubblico, la situazione vantata dal privato non può che essere protetta in via mediata, assumendo così la consistenza di interesse legittimo.
Rispondi

Da: AdMaiora1607/03/2017 12:57:10
@ penalista
sempre sulla stessa linea d'onda ;)
Rispondi

Da: Commissari schifati07/03/2017 12:57:31
Discrezionale tecnica e riparto....in tal modo si é idonei
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Da: ha ragione ambaradà07/03/2017 13:06:20
petitum sostanziale non formale
Rispondi

Da: Prendiamoci in giro07/03/2017 13:09:55
@Ad Maiora16. Ci sono dei casi di "giurisdizione nominata"del giudice ordinario. Nell'elenco rientra L opposizione alle Sanzioni amministrative che vengono appunto attribuite al g.o . Ved art . 22 legge 1981
Rispondi

Da: celentano07/03/2017 13:12:17
parole parole parole

parole soltanto parole parole tra voi
Rispondi

Da: AdMaiora1607/03/2017 13:17:21
@ prendiamoci in giro
perchè il go è giudice della punizione. è una delle tante teorie
non voglio convincerti, si può sostenere tutto ciò che sia ragionevole sostenere, non esiste una sola tesi convincente
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Da: AdMaiora1607/03/2017 13:18:35
@ ha ragione ambara

e chi ha parlato di petitum formale?
aiuto, mi arrendo
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Da: Saturninovincitoresecantibus07/03/2017 13:20:02
Già nel 2003 la casa diceva per sanzioni consob esercizio di discrezionalità paragiuristizionale (an e quantum previo accertamento fatto /violazione norma) per antitrust ovviamente natura provvedimentale spuria componente valutativa effetti autenticamente anticoncorrenziali e distorsivi derivanti dal fatto
Rispondi

Da: Penalista 07/03/2017 13:20:26
@admaiora
Ahhaahhahahahahhahahahaah
Rispondi

Da: xxx07/03/2017 13:28:27
l'orgoglio precede la caduta
Rispondi

Da: harry potter 1 07/03/2017 13:32:14
Scusate ma se voi foste pm iscrivereste cappato nel registro degli indagati per aiuto al suicidio?
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Da: Ius relativo  -banned!-07/03/2017 13:32:47

- Messaggio eliminato -

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Da: AdMaiora1607/03/2017 13:35:31
@xxx
che cosa intendi?

il mio era un intervento diretto a giustificare la nostra diffusa confusione per la miriade di tesi sostenibili, nonchè per la loro contraddittorietà. ma non tutti ci sono arrivati purtroppo.

Rispondi

Da: Ius relativo  -banned!-07/03/2017 13:35:49

- Messaggio eliminato -

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Da: Ius relativo  -banned!-07/03/2017 13:38:30

- Messaggio eliminato -

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