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Concorso MAGISTRATURA 2016
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Da: Franca ![]() | 19/04/2016 08:58:09 |
| cambia qualcosa se ho optato per il rito abbreviato condizionato a livello di termini?grazie ancora | |
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Da: No.... ![]() | 19/04/2016 09:19:26 |
| No, non cambia nulla.... i termini sono sempre quelli, a prescindere dal rito | |
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Da: No.... ![]() | 19/04/2016 09:22:55 |
| Praticamente, per l'appello hai tempo fino al 15 maggio prossimo... | |
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Da: Franca ![]() | 19/04/2016 09:37:36 |
| cerco di cambiare legale visto che è sparito,ho ancora tempo allora.grazie di cuore a tutti. | |
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| Da: franciscofranchino | 19/04/2016 11:11:04 |
| Franca perchè non ti porti a letto il giudice? | |
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| Da: Avvocato bonasera | 19/04/2016 12:02:41 |
| Franca fai bene a cambiare avvocato. A mio modesto parere, il rito abbreviato ,che ora va tanto di moda, conviene per quei reati puniti con pene alte dove si rischia davvero il carcere. Per il tuo 393 il codice prevede una pena massima di un anno (do per scontato che tu non sia stata imputata per la forma aggravata commessa con l uso di armi; do per scontato che tu non abbia precedenti penali o altri carichi pendenti), io avrei optato per il giudizio ordinario. Se tutte le prove sono a tuo carico si poteva chiedere la non punibilità per tenuità del fatto. Nella peggiore delle ipotesi si poteva cercare di mandare il reato in prescrizione... | |
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Da: roth ![]() | 19/04/2016 12:29:46 |
| Vendo compendio major Diritto Penale parte generale appena uscito, 2016, della Dike. Qcn interessato? | |
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| Da: Si io | 19/04/2016 12:36:21 |
| A quanto? In che condizioni? | |
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Da: roth ![]() | 19/04/2016 15:40:30 |
| Nuovissimo. Sottolineate una decina di pagine. Se mi lasci una tua email ti contatto. Grazie! Ciao | |
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| Da: Si io | 19/04/2016 16:05:10 |
| Ho una email nominativa . Mi puoi lasciare un tuo contatto ? | |
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Da: roth ![]() | 19/04/2016 19:03:40 |
| ok. marespo80m@libero.it | |
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| Da: Franca | 19/04/2016 21:04:14 |
| Ho cambiato avvocato e difatti mi ha confermato la decorrenza dei termini come da voi descritta; no precedenti no.Grazie di tutto | |
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| Da: @assurdità | 19/04/2016 22:22:50 |
| Domanda non provocatoria, posta per curiosità (già che hai studiato il caso): un T.U. di regolamentazione elettorale della Camera dei Deputati (a cui la Cass. ha dato una certa interpretazione e che rinvia anche al regolamento referendario, come riferito) sarebbe, ipso facto, applicabile a: -ex Presidente della Repubblica, già Presidente emerito, Senatore a vita (quindi appartenente eventualmente al Senato e non alla Camera, e non "eletto" nemmeno al Senato in quanto carica di diritto costituzionale); -Presidente del Consiglio dei Ministri, nel caso specifico non eletto (quindi in origine non appartenente a nessuna delle due Camere e certamente non a quella dei Deputati)? Ainis, che ha introdotto l'argomento nel famoso articolo, non l'ha chiarito. | |
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| Da: @assurdita'' | 19/04/2016 22:48:55 |
| il riferimento è a questo secondo articolo e a quali funzioni dovrebbe riferirsi l'abuso eventualmente sanzionato, per i casi discussi http://www.stradeonline.it/diritto-e-liberta/1916-no-invitare-ad-astenersi-non-e-reato-neanche-per-i-pubblici-ufficiali | |
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Da: ASSURDITÀ SOLO ITALIANE ![]() | 20/04/2016 00:04:34 |
| Del reato de quo esistono solo 4 precedenti noti e riportati: 2 di Cassazione (anni 1984 e 1985: condanne), 1 Tribunale di Potenza (1982: fatto non sussiste) e 1 Tribunale di Macerata (1985: condanna, ad un sindaco). Per quanto riguarda i problemi che tu sollevi, valgano le seguenti considerazioni: 1) i soggetti attivi di reato della fattispecie di cui all'art. 98 T.U. elettorale (che ad onta del nome - "D.P.R." - è un decreto delegato ex art. 76 Cost.; fino alla l. 400/1988, il nomen "decreto legislativo" non esisteva, e tanto i "regolamenti" quanto i "decreti legislativi" erano ugualmente nominati "d.P.R") sono: a) pubblici ufficiali, b) incaricati di pubblico servizio, c) ministri di culto, d) chiunque svolga una funzione pubblica civile o militare. L'appartenenza ad uno o all'altro ramo del Parlamento non è dunque richiesta per integrare la qualità di soggetto attivo di reato. Non a caso, tutte e 3 le condanne di cui sopra riguardano sindaci (dunque: a) pubblici ufficiali) 2) Nella specie, il "titolo di reato" non è, precisamente, l'art. 98 T.U.; è l'art. 51 "legge referendum", in forza della quale si applicano gli artt. 96, 97, e 98 del T.U. leggi elettorale (ossia, le disposizioni penali recanti i cc.dd. "reati elettorali"). La questione non è irrilevante, perché si tratta di rinvio recettizio e non mobile (l'abrogazione degli artt. 96, 97 e 98, in altri termini, non produrrebbe effetti nel reato de quo). Il presidente del consiglio dei ministri, nel nostro sistema, è organo non eletto, ma nominato dal P.d.R.; egli ha una legittimazione duplice: 1) legittimazione formale (decisiva): in tanto si è presidenti del consiglio, in quanto un d.p.r. ha disposto in tal senso, attribuendo tale qualifica ad una persona 2) legittimazione parlamentare (secondaria): in tanto può conservarsi la qualifica di presidente del consiglio, in quanto le camere gli accordino la fiducia (a lui e al Governo) Ciò che conta, perché un soggetto ricoprano (quindi "sia") presidente del consiglio, è la presenza di un decreto del presidente della repubblica, pubblicato in gazzetta ufficiale, che nomimi.una persona presidente del consiglio. Non può esistere soluzione di continuità nel ruolo di presidente del consiglio, al variare delle singole persone chiamate a ricoprire questo incarico (c.d. "prorogatio"). Infatti, il d.p.r. che nomina una persona p.d.c.m. è sempre preceduto da un altro d.p.r., di numerazione immediatamente antecedente, in cui si dispone che: "sono accettate le dimissioni" del p.d.r. uscente. Entrambi i d.p.r. vengono emanati e pubblicati contestualmente in g.u.: da quel giorno, cessa le funzioni di p.d.c.m. una persona; e sempre a partire dallo stesso giorno, un'altra assume tale veste. C'è quindi sempre e solo un p.d.c.m. in carica, ancorché dimissionario (magari, perché pur nominato dal P.d.R., non ottiene la fiducia anche solo da una Camera). Il deficit di legittimazione parlamentare (mozione di fiducia respinta o mozione di sfiducia accolta) impone al p.d.c.m. di presentare le dimissioni al p.d.R. Il p.d.R., in questi casi e in forza del suddetto principio di "prorogatio", non accetta le dimissioni e invita il p.d.c.m. a restare in carica per il "disbrigo degli affari correnti". L'accettazione formale delle dimissioni, che avviene con d.p.r., avviene sempre e solo contestualmente alla nomina di un altro p.d.c.m. (con o senza elezioni celebrate nel frattempo, a seconda della possibile - e dal p.d.r. ritenuta - presenza di una legittimazione parlamentare del nuovo p.d.c.m.) Quanto al p.d.R., la costituzione dispone che sono senatori a vita e di diritto gli ex presidenti della repubblica. La qualità di senatore a vita, in questo caso, si assume: 1) o a far data dalle dimissioni del P.d.R., se esistenti (è questo il caso di Giorgio Napolitano); per prassi costituzionale, in tal caso, la carica viene assunta dal giorno in cui il Segretario generale della Presidenza della Repubblica comunica al Presidente del Senato le dimissioni del Presidente della Repubblica. Dalla ricezione di questa "nota" del Segretario, il Presidente del Senato assume le funzioni di P.d.R. 2) o a far data dal giorno del giuramento davanti al Parlamento in seduta comune del nuovo P.d.R.: a questa data, cessa dalle funzioni il P.d.R. uscente, divenendo così senatore a vita, e assume le funzioni di P.d.R. colui che è stato, dal Presidente della Camera, "proclamato eletto" da parte del Parlamento in seduta Comune (ciò che avviene sempre il giorno precedente a quello del giuramento) Questo é il sistema costituzionale italiano. Tuttavia, le fasi e procedure sopra elencate non rilevano in sé a fini penali di cui si trattava: tutti costoro sono infatti "pubblici ufficiali"; e tanto basta ai fini dell'incriminazione. I vari passaggi assumono invece una certa rilevanza se guardiamo al regime delle immunità e/o allo statuto dei degli organi di giustizia chiamati a giudicare dei reati commessi dai titolari di queste cariche. Precisamente: 1) Il passaggio da P.d.R. a senatore a vita, incide in maniera evidente sul regime di immunità di cui gode il soggetto persona fisica; il P.d.R. in carica gode infatti di immunità assoluta, salvo i (non bem definiti e imprecisati) reati di tradimento e attentato alla Costituzione, per il quali solo può essere chiamato a rispondere penalmente. Il senatore a vita beneficia invece della (sola) immunità di cui all'art. 68 Cost.: non può (soltanto) essere chiamato a rispondere dei voti dati e delle opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni. 2) Il P.d.c.m., sia in carica che cessato dalle funzioni, per i reati commessi nell'esercizio delle sue funzioni non gode di alcuna immunità. Tuttavia, dei suoi reati può conoscere, in termini di "competenza", un solo Tribunale: quello c.d. "dei Ministri". Tale organo giudiziario (unicum, nella procedura penale), si compone di tre magistrati e agisce con gli stessi poteri e le medesime attribuzioni un tempo spettanti al giudice istruttore. Il tribunale così composto é incardinato soltanto presso il tribunale "distrettuale". Ha il potere: o di archiviare o di rinviare a giudizio. Esaurite le sue funzioni (archiviazione o rinvio a giudizio) il rito torna alle forme tradizionali disciplinate dal codice di procedura | |
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Da: La macchina del BRMB ha un buco nella gomma ![]() | 20/04/2016 09:44:26 |
| "Avvocati" figli di ricchi papà che passano la vita a inseguire clienti per cause da infiltrazioni d'acqua... | |
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| Da: @assurdità | 20/04/2016 10:18:00 |
| Si, questi i passaggi che avevi già indicato sinteticamente. Se però capisco bene un problema ulteriore è definire quali "attribuzioni" siano quelle normalmente esercitate in ragione del potere attribuito, attraverso l'abuso delle quali e solo nell'esercizio delle stesse "chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a [firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati] o ad indurli all'astensione". Occorre definire quando e come si agisca sul voto (nel caso referendario), in modo tale da escludere (adoperarsi a costringere) l'autodeterminazione e la libertà dei votanti nella scelta astensionistica (induzione). Sia pure a mezzo (qui l'interpretazione estensiva giurisprudenziale) di tentata determinazione all'astensionismo. Per verificare l'integrazione del reato, occorre a ben vedere: -definire le rispettive attribuzioni in astratto in riferimento al potere connesso alla carica -stabilirne l'ambito di esercizio in astratto -escludere che in concreto si sia versato fuori dall'ipotesi di tale esercizio -dimostrare che in concreto si sia integrato un abuso di tali poteri -definire l'ambito della possibile costrizione (esclusione di autodeterminazione) del corpo elettorale o di singoli votanti; definire l'ambito della possibile induzione di astensione (esclusione/restrizione della piena libertà di scelta dell'ipotesi astensionistica legittimamente possibile) -dimostrare che in concreto si sia integrato almeno un tentativo di induzione alla scelta astensionistica tra le differenti ipotesi (restringimento delle possibilità-voto/non voto; voto favorevole; voto contrario; scheda nulla o bianca-con esclusione delle scelte differenti da quella astensionistica). E questo sul piano dell'elemento oggettivo. Poi le prove necessarie sul piano dell'elemento soggettivo (dolo specifico?). Solo in esito positivo a questi passaggi (ovvero all'integrazione sul piano della prova della realizzazione del fatto- reato), si può iniziare a vagliare la posizione di eventuale garanzia (immunità) e le procedure eventualmente necessarie per la perseguibilità. Ragionamento corretto? | |
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Da: kiwi11 ![]() | 20/04/2016 10:28:50 |
| x Franca... il reato previsto dallart. 393 c.p. è stato depenalizzato nel 2015. | |
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| Da: @assurdità | 20/04/2016 10:34:55 |
| e faccio postilla, ecco l'ulteriore necessità di definizione: nel caso specifico, la definizione delle "normali" attribuzioni del potere esercitato a cui avere riguardo non ammette rinvio a quelle (di natura latamente politica) degli eletti alle Camere, nel caso PdC (che è vero non è mai eletto, essendo sempre nominato, ma non è nemmeno stato scelto da quel bacino come in altre occasioni, quindi certamente non è passato tramite l'acquisizione di tali attribuzioni). Altro il contenuto delle attribuzioni dell' ex PdR (anch'esso non eletto alle Camere, ma carica di diritto le cui attribuzioni potrebbero considerarsi assimilabili a quelle degli eletti). | |
| Rispondi | |
| Da: @capo gommista | 20/04/2016 11:05:55 |
| Le infiltrazioni d'acqua sono un ottimo viatico. Se poi sono in un condominio, per ogni infiltrazione hai almeno 10 anni di lavoro legale davanti. | |
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Da: ASSURDITÀ SOLO ITALIANE ![]() | 20/04/2016 11:22:10 |
| Sì, direi proprio di sì. A monte di tutto ciò, resta aleggiano seri dubbi di costituzionalità del reato, specie nelle forme della "induzione". L'evento del reato (e uso qui "evento" nell'accezione proposta da M. Gallo in una nota voce enciclopedica sul "dolo", ossia quale stato-di-cose che segue alla condotta; non quindi in riferimento alla dicotomia reati-di-condotta/reati-di-evento) non è infatti dimostrabile. E non perché esista un'impossibilità "empirica" della dimostrazione, ma perché la stessa dimostrazione è preclusa dal regime di segretezza che accompagna l'esercizio del voto. Ciò pone peraltro un'altra questione di rilievo: il significato da ascrivere al termine "astensione" (evento del reato de quo). Proprie loquendo, la "astensione" è uno dei 3 modi in cui sì esercita il diritto di voto. Precisamente, il votante (in qualsiasi assemblea o "occasione di voto": pubblica, come i nelle Camere o in occasione dei comizi elettorali; privata, come le assemblee societarie) può, in sede di deliberazione, esprimere il proprio voto in tre modi: 1) sì; 2) no; 3) astenuto. Colui che "non partecipa al voto" è, tecnicamente, "assente", non già "astenuto". Il "diritto" di astensione, in altri termini, implica e suppone sempre la presenza del votante in occasione del voto (e l'espressione stessa del voto in questi termini). È chiaro che questo significato di "astensione" (rilevante anche ad altri fini penali: commetterebbe falso ideologico il notaio che dichiarasse "astenuto" un consigliere di amministrazione che, in occasione di una delibera, non prende parte alla riunione, perché assente; parimenti "assenti", e non già "astenuti", sono i parlamentari che non compongono la plenaria al momento dell'apertura delle votazioni) non è quello usato dal legislatore penale nel reato elettorale di cui si parlava. Se vuole infatti attribuirsi un senso alla disposizione, deve convenirsi, ragionevolmente, sull'unico possibile: "astensione", qui, equivarrebbe a "mancata presentazione ai seggi elettorali". Se questa è l'unica interpretazione (ragionevolmente) ammissibile del disposto in esame (essendo all'evidenza del tutto preclusa l'altra sopra indicata), ecco allora che si manifestano con forza seri dubbi di costituzionalità (peraltro, adombrati in uno dei precedenti citati nel post precedente, ancorché lasciati irrisolti). È, in particolare, sul versante della legalità sostanziale (tassatività e determinatezza) che gli attriti con la costituzione sembrano più marcati: quanti "elettori" devono "non partecipare al voto" (è questo il senso che abbiamo assegnato al termine "astensione") perché possa dirsi integrato il reato? La vaghezza, qui, è disarmante. Né esistono consolidati ed estesi precedenti delle corti (il c.d. "diritto vivente") che abbiano colmato o che possano colmare questa inderminatezza. L'induzione alla astensione, poi, potrebbe in concreto sussistere soltanto nell'ipotesi in cui tanti (ma quanti?) elettori, PRIMA decisi a recarsi alle urne, DOPO la condotta induttiva mutino la propria decisione: in ciò, parrebbe consolidarsi l'evento di reato. Ebbene, è un tale evento effettivamente accertabile ("empiricamente verificabile") nella realtà delle cose? Sembra proprio che qui le stesse censure mosse nel 1981 al delitto di plagio possano essere riproposte in via integrale (e, magari, anche con gli stessi esiti demolitori) | |
| Rispondi | |
| Da: Ciaissimo | 20/04/2016 11:34:01 |
| RAGAZZI, NON FATEVI PRENDERE PER I FONDELLI:ZAFFIRO7 E' UN UOMO E NON STA AFFATTO PREPARANDO IL CONCORSO. SO CHI E' IN REALTÀ E POSSO DARVENE LE PROVE VI PRENDE TUTTI IN GIRO | |
| Rispondi | |
| Da: Ciaissimo | 20/04/2016 11:34:33 |
| RAGAZZI, NON FATEVI PRENDERE PER I FONDELLI:ZAFFIRO7 E' UN UOMO E NON STA AFFATTO PREPARANDO IL CONCORSO. SO CHI E' IN REALTÀ E POSSO DARVENE LE PROVE VI PRENDE TUTTI IN GIRO | |
| Rispondi | |
| Da: ciaissimo777 | 20/04/2016 11:36:49 |
| Mi sa che hai ragione...a leggere quel che scrive c'è da crederlo | |
| Rispondi | |
Da: VERAMENTE?!? ![]() | 20/04/2016 12:31:03 |
| Davvero zaffiro7 è un uomo?? | |
| Rispondi | |
| Da: Esatto | 20/04/2016 12:47:25 |
| C ha il pisello! | |
| Rispondi | |
| Da: Nice man | 20/04/2016 12:57:49 |
| Ma é o non Avvocato? | |
| Rispondi | |
| Da: Nice man | 20/04/2016 13:00:28 |
| Ma é o non é Avvocato? | |
| Rispondi | |
| Da: É | 20/04/2016 13:31:25 |
| Abogado o avocat mi pare...delle due l una ! | |
| Rispondi | |
| Da: cosa non si farebbe | 20/04/2016 14:13:21 |
| per screditare le persone. | |
| Rispondi | |
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