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Magistratura 2015
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Da: X vigile03/09/2015 10:55:38
Appena alzato.  Ora non so se colazione o corretta al parco? Tu sotto il sole a crepare?
Rispondi

Da: Niente di personale03/09/2015 11:07:36
X bah

Non penso che quest'anno sia quella la discriminante ai fini dell'idoneità (come, invece, nel 2012). Penso che sarà la discriminante ai fini del voto, previo raggiungimento dell'idoneità.
Rispondi

Da: X niente di personale 03/09/2015 11:12:35
Secondo te quale sarà l'elemento determinante per l'idoneità?
Rispondi

Da: Notizie dal ministero della giustizia03/09/2015 11:20:10
Ieri, 2 settembre 2015, si è insediata presso l'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia la Commissione per la riforma dell'Ordinamento giudiziario, presieduta da Michele Vietti.
La Commissione è incaricata di predisporre un progetto di riforma nella prospettiva dell'aggiornamento e della razionalizzazione di alcuni punti della disciplina relativa all'Ordinamento giudiziario allo stato forieri di criticità.
In particolare:
a) [omissis];
b) ACCESSO IN MAGISTRATURA;
b), c), d), e), f): [omissis]

La Commissione di riforma dell'Ordinamento giudiziario è così composta:
1) Prof. Avv. Michele Vietti, presidente,
2) Dott. Luigi Scotti, vice presidente,
3) Prof. Avv. Guido Alpa,
4) Dott. Luigi Birritteri,
5) Dott.ssa Giuseppina Casella,
6) Dott. Claudio Castelli,
7) Dott.ssa Laura Laera,
8) Prof. Massimo Luciani,
9) Dott.ssa Antonella Magarraggia,
10) Prof. Guido Melis,
11) Dott. Gioacchino Natoli,
12) Prof. Avv. Bartolomeo Romano,
13) Dott.ssa Catia Summaria,
14) Dott.ssa Annamaria Tosto.

I lavori si concluderanno entro il 31 dicembre 2015, salvo proroga.
Rispondi

Da: azz03/09/2015 11:24:12
che faranno ora?
Lo trasformeranno in un concorso di 3° livello?
Rispondi

Da: Niente di personale03/09/2015 11:31:01
Io penso:

1) che nella prima "fase" della correzione (quella in cui ogni sottocommissione corregge separatamente una prova dello stesso candidato):
-per amministrativo la discriminante sarà il contenuto della seconda parte del tema ;
-per civile sarà il contenuto dell'incipit del tema (in questo caso anche la tecnica di redazione potrà agevolare l'idoneo, sempre a condizione che abbia centrato l'argomento) ;
-Per penale sarà il contenuto della prima parte. La seconda parte, se non elusa,  sarà fondamentale per il voto (salvo scivoloni sui principi generali).

2) nella seconda "fase eventuale" della correzione (quella in cui gli elaborati di una persona che abbia ricevuto 2 idoneità e una n.i. devono essere esaminati dalla "seduta plenaria ") la discriminante sarà la mancanza di errori gravissimi e la bravura nella redazione del tema considerato n.i.
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Da: ...03/09/2015 11:36:00
Fate un po ridere. La persona più brava che io conosco, incensata da tutti ma proprio tutti dalla università, professori che gli stringevano l mano a fine esame, tenutari di corsi che confermavano voti alti e si compimentavano, l anno scorso ha preso tre inidoneità.
Io sono uno normale, che magari non se lo meritava veramente, ma di schifezze ne ho viste eccome.
Rispondi

Da: Niente di personale03/09/2015 11:43:33
Esistono anche le persone sopravvalutate,  per carità! Esattamente come esistono quelle semplicemente fortunate. Ma non si tratta che delle eccezioni che confermano la regola..solo che "la regola" sta cambiando ora, sotto i nostri occhi.
Noi non siamo altro che un enorme esperimento sociale.
Rispondi

Da: Andrewp.03/09/2015 11:43:49
Ragazzi cm pensate possa essere modificata la norma sul accesso al concorso?? Avete sentito voci in merito???
Rispondi

Da: Leva78 03/09/2015 11:45:19
scusate..... voi credete alle notizie date da indiscrezioni?
Rispondi

Da: bah03/09/2015 11:53:16
niente di personale per quest'anno ti do ragione...il livello di difficoltà delle tracce era obiettivamente più alto
Rispondi

Da: Niente di personale03/09/2015 11:53:48
Io si.
Rispondi

Da: bah03/09/2015 11:55:41
se reintroducono i quiz per me sarebbe una tragedia...
Rispondi

Da: Leva78 03/09/2015 11:55:49
allora non ci sarà nessun idoneo :)
concorso annullato
Rispondi

Da: @Leva7803/09/2015 11:56:28
quali sono le notizie date da indiscrezioni in merito alle norme sull'accesso al concorso?
Rispondi

Da: si sa03/09/2015 11:57:32
se per accedere al concorso il diploma sspl sarà ancora valido?
Rispondi

Da: Niente di personale03/09/2015 11:58:18
X bah

Ho paura che anche il prossimo concorso (se Orlando resta ministro e se rifaranno domanda in 20mila) sarà come questo. Sempre se ci sarà.

Se entro il 31 dicembre cambiano le regole d'accesso, queste saranno applicabili solo al concorso con bando successivo a quella data.
Rispondi

Da: Niente di personale03/09/2015 12:02:41
X bah

E cmq non penso proprio che reintrodurranno i quiz preliminari.  Con i quiz i "figli di.." (c'è una percentuale bassa ma fisiologica) non passano..
Rispondi

Da: Niente di personale03/09/2015 12:06:04
a: Indiscrezioni    01/09/2015 16.59.46
Nomi e cognomi non ne posso fare ovviamente.
La fonte è un membro della commissione cliente occasionale ( roba spiccia non urlate allo scandalo) di mio padre al quale ho venduto un prodotto l altro ieri.
I temi di civile non sono centrati: tutti hanno parlato di negoziazione o causa quando pare che il cuore dovesse essere la scommessa.
Di penale non mi ha saputo dire granché ma pare sia il meno peggio.
Amministrativo pare che il problema sia che sono proprio incompleti. Testuale. (n.d.r... E pertanto non ci sarebbe ancora nessun idoneo..)
Rispondi

Da: bah03/09/2015 12:08:54
ma se davvero lo passeranno in pochi non credo che si potrà ripetere una cosa del genere...il numero di domande negli ultimi anni è sempre stato alto e più o meno il numero dei consegnanti è quello, non penso si tratti di una questione di numeri...poi dicono anche che le matricole in giurisprudenza sono diminuite del 20% negli ultimi anni e Orlando parla di velocizzare l'iter di accesso (tra l'altro ora vogliono anche aumentare il numero dei posti per notaio, tanti entreranno anche lì)
Rispondi

Da: Tranquilli03/09/2015 12:13:25
Presto reintrodurranno i quiz; quelli almeno, per certi versi, azzerano del tutto la discrezionalità della commissione e le eventuali schifezze in quella fase.
E, forse, visto che scremeranno la gran parte dei candidati, consentiranno alla commissione di formulare tracce un po' meno estrose, difficili e assurde proposte recentemente.
Per carità, anche i quiz hanno le loro pecche, intendiamoci: niente o poco ragionamento, solo memoria, rischio sbagli per tensione, poco tempo, etc. Ma tensione, poco tempo e altri rischi vari ci sono anche agli scritti.
Perciò, l'unica seria discriminante e la capacità di memorizzare quante più conoscenze possibili.
Personalmente, comunque, tra l'essere dichiarato non idoneo ad un tema senza sapere il perché (e col sospetto di essere rientrato nella famigerata fascia del 90% dei non idonei solo perché bisogna "scremare" il più possibile i candidati, pur se il mio tema poteva ben essere giudicato idoneo) e l'essere escluso dal concorso per non aver raggiunto un certo punteggio ai quiz (rientrando così in quella stessa fascia di "scremati"; fascia però, questa volta, perlomeno controllabile ex ante e superabile in ragione delle conoscenze - seppur meramente mnemoniche - e non affidata al puro culo), preferisco indubbiamente la seconda ipotesi.
Tanto, di una cosa bisogna rendersi conto: in questo concorso solo il 5% dei candidati uscirà vincitore.
Bisogna solo trovare il modo migliore di eliminare l'altro 95%.
Al momento il modo è questo: in ogni seduta si correggono n. temi; di questi n. temi, solo tanti temi "migliori" (?????) tali da arrivare a circa il 10% di quelli esaminati quel giorno, saranno dichiarati idonei e i rispettivi  candidati potranno sostenere l'orale. Gli altri, anche se astrattamente sufficienti, non dovranno arrivare all'orale.
L'alternativa, è di scremare prima, con metodi rapidi, veloci, automatici e non discrezionali una buona parte dei candidati. Per poi valutare, chissà, con maggior serietà un numero minore di candidati agli scritti e poi agli orali.
Tra le due soluzioni, non è che la seconda sia per forza la migliore; ma quantomeno è la meno peggio.
Rispondi

Da: Niente di personale03/09/2015 12:16:21
Finché ci sarà crisi economica ci saranno generazioni di "disperati" che tenteranno di entrare in magistratura.
I magistrati lo hanno capito e stanno creando degli "anticorpi".
Rispondi

Da: Andrewp.03/09/2015 12:17:57
@tranquilli.. Cm fai a sapere che reintroduranno i quiz?? Grazie in anticipo
Rispondi

Da: bah03/09/2015 12:18:24
ma con tutto lo studio che bisogna fare per questo concorso preparare anche i quiz magari con una banca dati (solo memoria) diventa davvero pesante
Rispondi

Da: Niente di personale03/09/2015 12:23:46
Ma pensate davvero che la magistratura per autoconservarsi non abbia bisogno di personale migliore?
Avete visto quanti bocciati agli orali ancora in corso?

I quiz,  non solo non è detto che selezionino i migliori,  sono anche poco controllabili.  La magistratura non rinuncerà mai alle prerogative che ha ssulla selezione del personale.
Rispondi

Da: Che ridere03/09/2015 12:26:39
In questo concorso la spiegazione logica e sempre quella sbagliata. Tutti sanno che l alto numero di bocciati all orale è la ripicca x una raccomandazione non riuscita.
Rispondi

Da: X niente di personale 03/09/2015 12:29:18
Anch'io penso che la magistratura abbia bisogno di personale valido e professionale, ma i risultati degli scritti 2014 non hanno premiato la preparazione. Di conseguenza i bociati all'orale.
Rispondi

Da: Niente di personale03/09/2015 12:31:00
Ci sono tanti bocciati perché l'anno scorso non sono riusciti a fare quello che quest'anno gli è riuscito benissimo: cioè rendere questo concorso difficile in modo eccezionale.
Rispondi

Da: PER "X TRACCIA DI CIVILE"03/09/2015 12:33:54
Scusami, siccome vedo che hai una preparazione formidabile sul tema di civile (anche perchè collabori con una cattedra di diritto commerciale), ti volevo chiedere un consiglio sul mio schema del tema di civile. Te lo posto qui di seguito (me lo ricordo a memoria). Ti prego solo di essere sincero, così almeno mi metto l'anima in pace, so di non dovermi preparare per l'orale e mi dedico ad altro (non so, magari vado a vendere lupini in Piazza D'Uomo). Questo è il mio schema (confido nella tua sincerità, dimmi pure che non è idoneo, anzi se non lo è ti prego vivamente di dirmelo, così non ci penso più e risparmio un casino di tempo, denaro, salute ed energia). Grazie mille

La traccia di civile inizia con il termine "negoziazione".
Nel linguaggio tecnico giuridico (ma anche nell'accezione comune), il termine negoziare significa trattare, porre in essere delle trattative.
Appare evidente, pertanto, come, a mio sommesso avviso, da qui bisognasse prendere le mosse.
Sembrava propedeutica la definizione degli stessi strumenti finanziari, ma poi non si poteva non porre l'attenzione su tutte le problematiche inerenti la negoziazione degli stessi.
Il concetto "negoziazione di strumenti finanziari" non può non richiamare alla memoria tutta la fase precontrattuale legata alla stipula di un eventuale contratto quadro, ovvero finalizzata a concludere i cc.dd. ordini di esecuzione. 
Ed ecco, allora, che, in relazione a questa parte della traccia, emergono le prime questioni forse da esaminare: quali sono gli obblighi gravanti sulle parti in tale fase (in ispecie sull'intermediario finanziario)? Vi è un obbligo di forma scritta del relativo contratto (cd neoformalismo)? Sempre in relazione alla fase della negoziazione, quali sono le conseguenze nel caso di mancato rispetto degli obblighi gravanti sui paciscenti? (Distinzione tra regole di comportamento e regole di condotta). Vi è un collegamento negoziale tra il contratto quadro e i singoli ordini di esecuzione? (Se si, di che tipo? Unilaterale? Bilaterale?). Vi è la possibilità per il cliente/investitore di recedere dal contratto concluso? In quali casi? (Sul punto, vi è una recente sentenza delle Sezioni Unite).
Breve cenno alla negoziazione di strumenti finanziari in relazione alle clausole vessatorie: nullità parziale della singola clausola (nullità di protezione) che non si riverbera sull'intero contratto e distinzione tra le cc.dd. lista grigia e lista nera delle clausole vessatorie  (art 36 Codice del Consumo).
Ovviamente, in una fase successiva dell'elaborato, la "negoziazione degli strumenti finanziari" andava collegata ai concetti di "alea contrattuale" e "funzione speculativa".
Il collegamento, ovviamente, avrebbe dovuto portare a considerare l'alea e la funzione speculativa nell'ambito della negoziazione degli strumenti finanziari. ("Negoziazione di strumenti finanziari, alea contrattuale e funzione speculativa"). Dalla traccia traspare che i nuclei concettuali di "alea contrattuale" e "funzione speculativa" non appaiono essere indipendenti tra loro ma intimamente connessi alla fase della negoziazione degli strumenti finanziari. Pertanto, a mio parere, il candidato avrebbe dovuto necessariamente collegare i concetti di rischio contrattuale e di funzione speculativa alla parte iniziale della traccia (ovvero alla "negoziazione degli strumenti finanziari").
E allora, nell'ambito della negoziazione degli strumenti finanziari, che rilievo assumono i rischi connessi al singolo ordine di esecuzione? (Ovvero alla più complessa operazione economica frutto di un eventuale collegamento negoziale?). In tale ambito occorreva forse richiamare nuovamente la distinzione tra regole di comportamento e regole di validità: quali sono le conseguenze relative al venir meno dell'obbligo gravante sull'intermediario in relazione al cd "investimento informato"? Se l'intermediario, nell'ambito della negoziazione di tali strumenti, non informa il cliente/investitore di tutti i rischi connessi all'operazione che si sta per intraprendere quali potrebbero essere le conseguenze? Il contratto è nullo per violazione di norme imperative? Oppure, vi è, a seconda dei casi, responsabilità precontrattuale o contrattuale dello stesso intermediario, con relativo eventuale obbligo risarcitorio, ex art 1223 cc?
Strumenti di finanziari atipici: sono ammissibile nel nostro ordinamento? Al quesito dianzi prospettato pare debba fornirsi risposa affermativa, in omaggio al principio generale statuito dal combinato disposto degli art 41 Cost e 1322, secondo comma, cc, sempre a patto che tali contratti siano socialmente utili e, quindi , meritevoli di tutela, altrimenti dovranno essere considerati nulli.
E ancora, cosa si intende per funzione speculativa? Quale è il nesso tra la negoziazione degli strumenti finanziari e la funzione speculativa? E' ammissibile nel nostro ordinamento un contratto che come finalità abbia solo quella di speculare (cioè di rendere massimo il guadagno relativo alle fluttuazioni dei titoli sul mercato, anche a fronte di una potenziale perdita totale dell'investimento), oppure tale contratto appare, piuttosto, come non meritevole di tutela?
Ed ecco, allora, l'aggancio con l'ultima parte della traccia: "profili di meritevolezza".
Dopo aver riletto più volte la traccia, ho notato che i primi tre nuclei concettuali ("negoziazione di strumenti finanziari", "alea contrattuale" e "funzione speculativa") erano tra di loro strettamente e intimamente collegati (anche dal punto di vista della punteggiatura sono separati da una virgola e non da un punto). Quindi tutto il discorso sull' alea contrattuale e sulla funzione speculativa andava a mio avviso collegato necessariamente alla negoziazione.
L'ultima parte della traccia, per converso, si riferisce unicamente ai profili di meritevolezza.
Credo, allora, che i profili di meritevolezza andassero esaminati solo nell'ultima parte dell'elaborato e solo in relazione alla negoziazione degli strumenti finanziari, al rischio contrattuale e alla funzione speculativa, non mancando di evidenziare come il quesito sotteso a questa ultima parte della traccia inerisse proprio alla meritevolezza o meno (dal punto di vista dell'utilità sociale, ex art 41 Cost)  di una complessa operazione economica (o di un semplice ordine di esecuzione) avente finalità meramente speculative). E' ammissibile? Ovvero, per converso, il contratto sarà nullo, ex artt 41 Cost, 1322, secondo comma e 1418 cc?
Sul punto, appare preferibile la tesi (che sembra sia stata fatta propria anche dalla Cassazione a Sezioni Unite nel 2007) secondo la quale il contratto con funzione meramente speculativa sia comunque valido ed efficace tra le parti, purchè la funzione speculativa sia circoscritta entro ragionevoli limiti.
Ed infatti il TUF sembra ammettere la possibilità di stipulare ordini di esecuzione anche qualora essi abbiano una funzione meramente speculativa, purchè l'intermediario finanziario informi il cliente/investitore del rischio di una potenziale perdita totale dell'intero investimento che egli andrà ad effettuare (ma il venir meno di tale obblighi non pare possa comunque condurre ad un eventuale giudizio di nullità del contratto, ex art 1418 cc, per contrasto con norme imperative).
E allora, se l'ordinamento ammette la possibilità di stipulare contratti anche quando vi sia il rischio di una perdita totale dell'intero investimento effettuato (ponendo comunque  all'intermediario l' obbligo di informare correttamente il cliente sia in fase precontrattuale che esecutiva), come può considerarsi lo stesso contratto non meritevole di tutela?
Il rischio contrattuale (anche gravante interamene sul solo cliente/investitore)  è insito nella funzione speculativa che la negoziazione di tali strumenti finanziari assume.
A tali argomentazioni di carattere teleologico se ne aggiungono altre più generali e, quindi di ordine sistematico.
La negoziazione degli strumenti finanziari, nell'ambito del mercato nazionale e internazionale, oggi ricopre un' importanza fondamentale, in quanto, nella cd economia globale, la contratualizzazione degli strumenti finanziari rappresenta senza dubbio un'importante fetta dell'intero sistema di interscambio di beni e servizi quotati sul mercato.
La funzione speculativa, inoltre, rappresenta l'obiettivo principale, la sintesi degli interessi che conduce i paciscenti  verso la negoziazione dei vari strumenti finanziari (i cc.dd future, swap ecc) e alla relativa stipula di contratti tipici o atipici, ex art 1322, secondo comma, cc. 
Precludere agli operatori finanziari la possibilità di portare a termine ordini di esecuzione meramente speculativi minerebbe in radice la libertà di iniziativa economica, ex art 41 Cost e rappresenterebbe un rilevante ostacolo alla circolazione dei beni giuridici, con rilevanti ripercussioni sull'intera economia globale.
Appare quindi maggiormente condivisibile quell'orientamento (ad oggi maggioritario) che tende, entro ragionevoli limiti, ad ammettere la meritevolezza sociale della funzione speculativa in se, che riconosce la validità dei contratti in cui il rischio sia anche solo a carico del solo cliente/investitore e in cui vi sia anche la possibilità concreta di una perdita totale dell'intero investimento così effettuato.
Gli intermediari dovranno fornire ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura  e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione dovrà illustrare le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonchè i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisione di investimento informato. La descrizione dei rischi dovrà includere anche il rischio di perdita totale dell'investimento. Quando è probabile che i rischi di uno strumento finanziario o di un'operazione finanziaria che combina tra loro due o più strumenti o servizi finanziari siano superiori ai rischi delle singole componennti, l'intermediario dovrà fornire una descrizione adeguata delle singole componenti e del modo in cui la loro interazione accresce il rischio.
Ove però l'intermediario venga meno ai propri obblighi informativi (ed ecco di nuovo l'aggancio alla distinzione tra regola di condotta e regole di validità; ) per il cliente investitore si aprirà l'orizzonte per la proponibilità, a seconda dei casi, di un eventuale azione di responsabilità precontrattuale, contrattuale, ed, eventualmente, risarcitoria. (Nella specie, anche secondo le SS.UU., non sembra convincente quell'orientamento che considera nullo il contratto, ex art 1418 cc, per violazione di norme imperative).
In tale evenienza, è da valutare, altresì, se vi siano gli estremi per un'azione di annullamento, ex 1439 cc (breve indagine in ordine alla circostanza se il venir meno degli obblighi di diligenza ed informativi in capo all'intermediario possa integrare i "raggiri" richiesti dalla predetta disposizione codicistica: i raggiri possono essere perpetrati mediante dolo omissivo?).
Da escludere, in line generale, l'azione di rescissione, ex artt 1447 e 1448 cc o di risoluzione per eccessiva onerosità (si tratta, di contratti aleatori, per i quali, come è noto, sono generalmente precluse queste ultime azioni)
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Da: Veruska78 03/09/2015 12:40:32
Ma davvero pensate che i quiz non siano controllabili? In ogni caso, se li reintroducessero sarebbe da evitare come la peste il metodo della banca dati. Inaccettabile, perché non idoneo a selezionare per competenza, ma solo per memoria. Inoltre dovrebbero essere indicati previamente dei testi base dai quali estrapolare le definizioni nei quiz. In diversi concorsi si sono verificati problemi relativi alle definizioni, con conseguenze sul l'idoneità o meno di singoli candidati.
Resta il fatto che si potrebbe anche pensare a un metodo diverso: fare un tema, come preselezione, nella materia più complicata (in genere civile) e lasciar proseguire il concorso a chi strappa l'idoneità lì. Questo garantirebbe una maggiore attenzione nelle correzioni. Oppure una soluzione per velocizzare sarebbe eliminare il tema di amministrativo.
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