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Magistratura 2015
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Da: 5tarlet ![]() | 18/08/2014 19:23:46 |
| No, no, sono proprio una befana che vive in un convento di clarisse per fuggire agli sguardi del mondo. Fortunatamente la natura, avida nel dispensare i suoi doni di beltà ha pensato bene di riequilibrare la situazione fornendomi intelligenza doppia. Chissà a chi sarà capitato di doverne fare a meno? Vittima? E chi lo sarebbe? Forse è vittima chi si piange addosso o insulta gratuitamente. Non io. Ad ogni modo, se mi va FI chiacchierare con qualcuno del forum, non devo certo chiedervi il permesso. Visto che siete ansiosi di nozioni giuridiche potreste provare (se siete agli esordi) ad approfondire i seguenti istituti del c.p. artt.47,48,82,83,116,117; oppure 584,586,82,83 con riguardo alle 3 principali tesi sull'elemento soggettivo ed occhio critico alla giurisprudenza dal 2012. Per civile potreste cominciare dal pagamento traslativo in raffronto agli acquisti a non domino ed alla doppia alienazione, esaminando l'art.1333 e le ipotesi di causa esterna; oppure la donazione indiritta e le relative azioni esperibili soffermandovi sulla rilevanza della causa e dei motivi. Per amministrativo, notando che spesso si incorre in errore, vedetevi il funzionario di fatto e le azioni esperibili; oppure la presupposizione ed il collegamento tra atti o provvedimenti specialmente alla luce dei vizi di un atto della serie procedimentale e relativi strumenti di tutela (si vedano le ipotesi ricadenti nel 21 septies e octies) Volevate il diritto? Eccolo. Sono solo alcuni dei temi caldi per il prossimo concorso. Si accettano ulteriori temi e spunti, magari anche migliori di questi. | |
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Da: Mala tempora currunt ![]() | 18/08/2014 19:28:20 |
| Ci facciamo una trinata insieme? | |
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Da: Per 5tarlet ![]() | 18/08/2014 19:34:08 |
| in merito all'art. 1333, al c.d. pagamento traslativo, alla donazione e ai negozi gratuiti. La figura del pagamento traslativo (p.t.) è discussa attesa la deroga che esso apporta al principio consensualistico di cui all'art. 1376. Nel nostro sistema, infatti, si è sempre ritenuto che un effetto reale potesse prodursi solo attraverso gli schemi "tipici" della compravendita e della donazione configurando ogni altra attribuzione "atipica" un negozio astratto privo, cioè, di una sua giustificazione causale. Tale impostazione è stata però superata dalla dottrina più recente sul rilievo che una prestazione isolata può trovare cmq una sua causa giustificatrice nel rapporto obbligatorio che ad essa preesiste e che giustifica la prestazione stessa di dare. In tal modo si ripropone la scissione tra titulus e modus adquirendi propria del diritto romano e tuttora presente in alcuni sistemi come, ad es., quello austriaco. L'attribuzione unilaterale avverrebbe attraverso lo schema dell'art. 1333 sol che si riconoscesse a tale istituto la natura di negozio unilaterale (rifiutabile). Secondo tale impostazione la proposta di cui all'art. 1333 sarebbe essa stessa un negozio unilaterale recettizio che produce effetti nel momento in cui viene conosciuta dall'oblato. Il rifiuto di quest'ultimo andrebbe, così, ad incidere sugli effetti dell'atto (che verrebbero rimossi ex tunc), ma non sul suo perfezionamento posto che il negozio è gia perfezionato nel momento stesso in cui viene fatta la proposta. In questo è allora la differenza con i negozi unilaterali non recettizi nei quali, invece, c'è assoluta coincidenza tra perfezionamento ed efficacia (es. accettazione dell'eredità). Ricostruendo il 1333 in termini di negozio unilaterale si darebbe ingresso non solo ai negozi (gratuiti) atipici ma anche a quelli atipici con effetti traslativi. L'ammissibilità dei negozi atipici è sempre stata esclusa sul rilievo che il criterio di compatibilità di cui all'art. 1324, difficilmente potesse essere applicato a schemi che strutturalmente prescindono da un accordo e, quindi, da una regolamentazione di contrapposti interessi. In questi casi, infatti, si andrebbe ad incidere, senza il suo consenso, sul patrimonio di un terzo in deroga non solo al disposto dell'art. 1376, ma anche a quello della relatività del contratto ex art. 1372. Tale assunto è stato, però, rivisitato attraverso la fattispecie del contratto a favore di terzo che dimostra come un contratto possa cmq produrre effetti anche nella sfera giuridico-patrimoniale di un terzo estraneo. Ciò consentirebbe, allora, di dare ingresso a negozi gratuiti atipici purchè essi producano solo effetti migliorativi nel patrimonio giuridico del terzo e salvo il suo rifiuto. L'ammissibilità di tale figura opererebbe sia con riguardo agli effetti obbligatori che traslativi (anche se tale ipotesi presenta diversi profili di criticità). Quanto ai primi una tale ricostruzione consentirebbe di superare il "dogma" della tipicità delle promesse unilaterali veicolando attraverso il 1333 anche promesse obbligatorie atipiche. Quanto ai negozi gratuiti atipici ad effetto traslativo, superato il limite del 1376, verrebbero a configurarsi problemi di compatibilità qualora il trasferimento avesse ad oggetto beni immobili o diritti reali di godimento sugli stessi. In questi casi, infatti, il terzo sarebbe onerato di tutti gli obblighi che gravano ad es. in capo all'usufruttuario sicchè, sotto tale aspetto, non vi sarebbe un effetto solo incrementativo della sua sfera giuridico-patrimoniale. Ulteriori problemi si pongono poi con riguardo anche agli oneri di trascrizione che verrebbero a gravare sul terzo. Per questo alcuni ritengono che tali negozi siano ammessi solo laddove abbiano ad oggetto beni mobili. Tuttavia riconosciuta la categoria dei negozi gratuiti si colgono anche le principali differenze con la donazione. Quest'ultima, infatti, trova il suo fondamento in un interesse non patrimoniale che è alla base dell'animus donandi. Quest'ultimo, infatti vale a connotare solo "in negativo" la fattispecie donativa e a chiarire che l'attribuzione viene fatta in assenza di obbligatorietà. Ma è l'interesse che alla base della donazione a caratterizzare "in positivo" la fattispecie e a richiederne, pertanto, la solennità della forma. La donazione, infatti, è pur sempre un contratto e poichè elemento caratterizzante i contratti è la patrimonialità, si rende necessario compensare l'assenza di patrimonialità della fattispecie donativa con una forma solenne qual è quella dell'atto pubblico (forma che, quindi, sarebbe non necessaria qualora fosse specificato il motivo che, infatti, a differenza del contratto, è da solo sufficiente a rendere nulla la donazione ove illecito). La distizione tra liberalità e gratuità riposa allora sull'interesse (non patrimoniale o patrimoniale sia pur mediato) di colui che compie l'attribuzione e non sul contenuto dell'obbligo di dare o di fare. Secondo quest'ultima impostazione, infatti, la donazione avrebbe ad oggetto solo un obbligo di dare atteso che l'obbligo di fare sarebbe difficilmente stimabile e, quindi, difficilmente ripetibile in sede di collazione o di riduzione. L'obbligo di dare, invece, potrebbe rilevare solo ex art. 1333 dando vita ad una promessa obbligatoria. Tale impostazione è tuttavia da respingere perchè, come detto, non è su queste premesse che si basa la distinzione tra liberalità e gratuità. Alla luce di tale ricostruzione emerge, allora, che il 1333 è al pari della donazione un negozio aperto che può essere riempito di qualsiasi contenuto (sia, cioè, di un effetto obbligatorio che reale). Laddove vi sia liberalità è possibile pur sempre dar vita ad un pagamento traslativo posto che, in tal caso, la scissione tra titulus e modus sarebbe data dal preliminare di donazione obbligatoria (titulus) (che deve rivestire la forma dell'atto pubblico) e l'atto unilaterale di attribuzione ex art. 1333 (modus); laddove, invece, vi sia gratuità (patrimonialità/obbligatorietà) vi sarà un rapporto obbligatorio di base a cui consegue il negozio posto in essere solvendi causa ex art. 1333. | |
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Da: Per 5tarlet ![]() | 18/08/2014 19:46:44 |
| Domani la lezione sugli atti presupposti e consequenziali e sull'illegittimità derivata | |
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Da: 5tarlet ![]() | 18/08/2014 19:57:37 |
| Bene, ma che dici della tesi che vede, in caso di nullità del negozio in cui trova la sua causa il pagamento traslativo una ipotesi di acquisto a no domino? Posto che Gazzoni confuta tale tesi per gli argomenti da te sopra esposti (partendo proprio dalla scissione titulus/modus) | |
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Da: 5tarlet ![]() | 18/08/2014 20:51:36 |
| Vista la tua disponibilità, ti chiedere i di farmi lezioni su argomenti diversi che io presumibilmente già non conosca, anche perché hai mischiato le 2 tematiche sia pur trovando il filo conduttore, con ciò tralasciando alcuni aspetti che andrebbero meglio approfonditi, ma io non mi posso permettermi di far lezione ai luminari del forum... | |
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Da: cleli@ ![]() | 18/08/2014 21:56:18 |
| Per vostra opportuna conoscenza Al link http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-08-18&atto.codiceRedazionale=14A06530&elenco30giorni=false il testo coordinato del d.l. 90 con la legge di conversione 114/14. | |
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Da: lorena bt ![]() | 18/08/2014 22:12:46 |
| starlet vale come i vari dammacco nickchinasky e zorro...cioè quasi niente | |
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Da: grecolatino ![]() | 18/08/2014 22:28:38 |
| Cieli,non fa il link,quale é il contenuto? Grazie se potrai rispondere | |
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Da: cleli@ ![]() | 18/08/2014 22:33:30 |
| Prova a fare copia/incolla. Si tratta della conversione in legge del d.l. Misure urgenti in materia di lavoro pubblico, organizzazione P.A., processo amministrativo etc. | |
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Da: grecolatino ![]() | 18/08/2014 22:38:01 |
| Grazie mille! | |
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Da: 5tarlet ![]() | 18/08/2014 22:40:10 |
| Grazie cleli@! Carissima Lorena (e alias), sono contentissima che tu abbia tale opinione di me, del resto si dice che il più conosce il meno ed è noto che la saggezza popolare non sbaglia! Adesso ti pregherei di non affannarti in inutili insulti e denigrazioni, anche perché io ti avevo solo incoraggiata a fare ciò che desideri e non mi sembra che ciò sia offensivo. Inoltre, non mi importa un fico secco di quello che pensi tu, soprattutto per l'immaturità e la maleducazione dimostrata, pertanto sarai d'ora in avanti (per tuo sommo gaudio) ignorata dalla sottoscritta. Tuttavia, continua a leggere il forum, sono state promesse dal tuo alias svariate lezioni magistrali. Pace e bene! Adesso è giunta l'ora della preghiera con le consorelle, pregherò anche per voi peccatori affinché troviate la pace nel cuore | |
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Da: pippodepippis ![]() | 18/08/2014 22:42:01 |
| Qualcuno è interessato ad iscrizioni di gruppo dei corsi Direkta o Justwin ? | |
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Da: Per 5tarlet ![]() | 19/08/2014 00:09:16 |
| Vedi non ho mischiato le tematiche. Parlare di pagamento traslativo significa, in primis, parlare di causa e, quindi, in chiave teorica, affrontare il problema del 1333 la cui chiave di lettura in termini di negozio unilaterale rifiutabile darebbe la stura ad una rivisitazione di alcuni principi cardine del diritto civile come, ad es., l'ammissibilità di un preliminare di donazione (obbligatoria). Il problema degli acquisti a non domino relativamente al pagamento traslativo e' legato al diverso atteggiarsi della giustificazione causale a seconda che essa riguardi il negozio presupposto (c.d. fondamentale) o quello attributivo unilaterale. Pertanto per alcuni (Gazzoni che riprende, peraltro, la teoria di Giorgianni) se viene a mancare la causa "esterna" del negozio fondamentale (e non, quindi, quella "interna" del negozio attributivo) vi sarà spazio per un'azione di ripetizione che, in quanto personale, non produrrà un effetto reale con la conseguenza che i terzi subacquirenti faranno salvi i loro acquisti ex art . 2038, mentre per altri (Mengoni) viene a mancare l'effetto traslativo sicché la mancanza di causa esterna determina in ogni caso la nullità del negozio fondamentale legittimando il solvens ad agire con l'azione reale di rivendica che in quanto esperibile erga omnes non è soggetta alle limitazioni di cui al 2038. A domani per la prossima lezione. Magari finalmente impari qualcosa ed eviti di sparare argomenti ad effetto cercando di fare colpo sul neofita (come d'altronde fanno i tenutari dei corsi che si vantano di aver centrato le tracce tralasciando di dire che, ad es., la tematica dei patrimoni destinati è l'A B C del diritto civile e di chi si avvicina soltanto allo studio della materia). | |
| Rispondi | |
Da: 5tarlet ![]() | 19/08/2014 00:36:48 |
| Caro Prof, se lei ritiene io mi riferissi alle argomentazioni circa la causa si sbaglia. Le dicevo che aveva mischiato i 2 temi per il semplice fatto che benché entrambi richiedano di affrontare la tematica di fondo della causa, in una mi ponevo nell'ottica (ora si centrata) degli effetti e delle azioni esperibili; mentre con l'altro spunto volevo solo che l'attenzione ricadesse ugualmente sulla causa (e i motivi) al fine di delineare le differenze tra donazione diretta, indiretta e simulata per poi trattare delle azioni esperibili (non mi sembra lei ne abbia fatto cenno, dispensandoci perle di inaudita sapienza, ma considerato il periodo vacanziero posso comprendere non ne abbia voglia, come del resto non ne ho io). Ho già esplicitato che la rosa di argomenti fosse rivolta ai "neofiti" smaniosi di suggerimenti su tematiche da approfondire tra un'escursione e l'altra, non di certo a chi i classici manuali li ha studiati almeno una volta. Nonostante tutto, attenderò anelante i suoi preziosi insegnamenti, soprattutto in penale. Mi illumini! ...e se non vuol farlo per la cordiale e reciproca antipatia, lo faccia per i bisognosi neofiti. Se poi è in vena di generosità, la invito ad espormi argomenti o teorie (di un certo rilievo) che io già non conosca. Ossequi. | |
| Rispondi | |
| Da: mala giustizia | 19/08/2014 07:50:04 |
| Cercavo un forum simile dove tutti, probabilmente, laureati in legge (Magistratura 2015) per farvi una domanda raccontandovi un fatto accadutomi in tribunale. Ricorso contro un'amministrazione pubblica (ente nazionale), notificato il ricorso la causa viene affidata ad un giudice che fissa l'udienza. La controparte (ente pubblico nazionale) non si costituisce e, il giorno dell'udienza, l'avvocato non è neppure presente in tribunale. Udienza - mettiamo - fissata alle ore 11,30, il Giudice incaricato esce in corridoio e si avvicina al mio avvocato e gli contesta la notifica tardiva; dimostrato che la notifica è stata fatta nei tempi allora ci contesta l'errato indirizzo della sede legale del rappresentante dell'ente pubblico, anche in questo caso dimostriamo che la sede legale è quella indicata sul sito dell'ente e comunque è stato notificato anche al rappresentante legale della città dove lavoro (mettiamo sede nazionale a Roma sede di lavoro Genova; il rappresentante legale del datore di lavoro viene individuato con colui che ha potere di spesa e di gestione ovvero il Dirigente - che è anche responsabile sulla sicurezza ai sensi della legge 626 e successive modifiche - delegato dal Rappresentante legale dell'ente pubblico); a questo punto di invita ad attendere perchè impegnato in altra udienza. Dopo circa 60 minuti giunge l'avvocato dell'ente pubblico e "ingenuamente" ci informa di avere ricevuto un sms dal Giudice con il quale lo invitava a correre in tribunale perchè c'erano dei problemi. Cosa avreste pensato voi laureati in Giurisprudenza? Io ho pensato che del mio ricorso - il giudice e l'avvocato dell'ente - ne avessero tranquillamente parlato in un bar ed avessero già deciso cosa contestare e cosa decidere del mio ricorso considerata l'amicizia tra i due (visti i sorrisi e i saluti nei corridoi del tribunale) ho, come si dice, perso in partenza. Ritengo scorretto il comportamento del Giudice che ho denunciato al CSM, all'ANM e al Ministro di Giustizia (Cancellieri e Severino) ma nessuno mi ha fumato, ritengo sia venuto meno quel principio di imparzialità dettato dal codice deontologico dei magistrati ma noi poveri normali cittadini siamo impotenti contro questi tipi di comportamenti. Una risposta grazie. | |
| Rispondi | |
Da: Per mala giustizia ![]() | 19/08/2014 09:11:57 |
| Ma che vuoi che ti diciamo? Qui hai raccontato la tua versione. Per il resto sul sistema giustizia stendiamo un velo pietoso. | |
| Rispondi | |
| Da: mala giustizia | 19/08/2014 09:37:11 |
| E' vero ho raccontato come avvenuto non la mia versione ma speravo che qualche laureato in Giurisprudenza mi dia una "giustificazione" su questo comportamento. Poi dici di "stendere un velo pietoso sul sistema giustizia", questo forum è sui concorsi per Magistrato e non è "piacevole" sentirsi dire da chi deve o è dentro il sistema giudiziario che sulla giustizia bisogna stendere un velo pietoso, credo che il velo sarebbe da stendere su quei Giudici che non si comportano correttamente e non sulla giustizia. Grazie comunque | |
| Rispondi | |
Da: grecolatino ![]() | 19/08/2014 10:25:52 |
| Buongiorno a tutti e scusate se ieri sera non mi sono presentata,sono una nuova iscritta al forum,ma vi leggo già da un bel po'. Credo che quello che hai descritto,Mala Giustizia,sia molto grave e mi convince sempre più sulle enormi contraddizioni del sistema di giuStizia amministrativa,che veramente dovrebbe essere riformato. Credo anche che questa non dovrebbe essere la sede | |
| Rispondi | |
Da: grecolatino ![]() | 19/08/2014 10:27:47 |
| Buongiorno a tutti e scusate se ieri sera non mi sono presentata,sono una nuova iscritta al forum,ma vi leggo già da un bel po'. Credo che quello che hai descritto,Mala Giustizia,sia molto grave e mi convince sempre più sulle enormi contraddizioni del sistema di giuStizia amministrativa,che veramente dovrebbe essere riformato.l Credo anche che questa non dovrebbe essere la sede per essere | |
| Rispondi | |
Da: fidel castro ![]() | 19/08/2014 10:29:48 |
| scusa mala ma l avv dell ente pubblico si era regolarmente costituito?o è venuto giusto per... | |
| Rispondi | |
Da: grecolatino ![]() | 19/08/2014 10:30:33 |
| ..non dovrebbe essere la sede x litigare ma x scambiarsi idee e opinioni. E obiettivamente Starlet non ha mai attaccato briga,io personalmente la leggo volentieri e mi trovo spesso in sintonia con lei. Le "lezioni" giuridiche sono comunque utili! | |
| Rispondi | |
Da: grecolatino ![]() | 19/08/2014 10:30:36 |
| ..non dovrebbe essere la sede x litigare ma x scambiarsi idee e opinioni. E obiettivamente Starlet non ha mai attaccato briga,io personalmente la leggo volentieri e mi trovo spesso in sintonia con lei. Le "lezioni" giuridiche sono comunque utili! | |
| Rispondi | |
| Da: REQUISITI INVARIATI | 19/08/2014 12:48:01 |
| Rispondi | |
Da: Mala tempora currunt ![]() | 19/08/2014 12:49:07 |
| È vi meravigliate ancora? Ma lo sapete che Cesare previti era un giudice? Lo sapete che papa è un giudice??? | |
| Rispondi | |
| Da: REQUISITI INVARIATI | 19/08/2014 12:52:11 |
| ciao a tutti, ieri è stata pubblicata sulla g.u. la riforma della P.A. con le conversioni e non è stata modificata come voleva la commissione giustizia per quanto riguarda L AMMISSIONE AL CONCORSO DEI LAUREATI ERGO QUESTI NON POTRANNO ESSERE ASPIRANTI MAGISTRATI. Cosa ne pensate ? | |
| Rispondi | |
Da: fidel castro ![]() | 19/08/2014 13:12:49 |
| avrei fatto lo stesso fossi stato il ministro | |
| Rispondi | |
Da: shishu ![]() | 19/08/2014 13:22:32 |
| neppure quelli che fanno lo stage presso gli uffici giudiziari? | |
| Rispondi | |
| Da: mala giustizia | 19/08/2014 14:08:04 |
| x fidel castro L'avvocato dell'ente pubblico, non avendo presentato memoria, non si era costituito ed è venuto giusto perchè chiamato tramite sms dal giudice. Correggetemi se sbaglio; il giudice deve ricevere le parti, verificare se si sono costituiti e andare avanti con la causa - dopo un tentativo di conciliazione - fissando l'udienza successiva. Nel caso la parte citata in causa non si costituisca deve essere dichiarata contumace, esatto? | |
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Da: fidel castro ![]() | 19/08/2014 14:49:25 |
| certo doveva dichiarare la contumacia.seppur presente senza memoria costitutiva si ha contumacia...nel verbale di udienza cosa cè scrittto? | |
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