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Magistratura 2015
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| Da: pg4 | 25/02/2016 00:32:14 |
| ma il giudice non ha il potere di riequilibrare rapporti....imponendo la rinegoziazione. ma poi, ancora più in radice, gli strumenti rimediali presuppongono un contratto al quale l'ordinamento riconosce tutela( meritevole di tutela) . se il contratto è meritevole il ''profilo di meritevolezza'' non si pone e quindi si va al di fuori della traccia. il problema non è dei rimedi per riequilibrare un contratto valido. la traccia richiedeva di porsi il problema del sé e quando è meritevole il prodotto finanziario. ecco perché la traccia evocava un certo tipo di strumenti, ovvero i derivati, per i quali l'alea può risultare talmente squilibrata da risultare l'operazione irrazionale e quindi viziata sotto l'aspetto causale...vabbè non saremo noi a giudicare...restano punti di vista! | |
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Da: Bastaurc ![]() | 25/02/2016 00:47:18 |
| X Pg4: scusami, ma tu sei partito dal 1933 (al quale l'art. 23 Tuf rinvia, escludendone l'applicazione in astratto) e poi sei giunto alla conclusione che, in concreto, può parlarsi di meritevolezza solo se l'operazione presenta un rischio che, seppur unilaterale, è comunque razionalmente accettato e adeguato nonché appropriato alla tipologia di cliente che se lo assume? Diversamente, è nullo in concreto? | |
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Da: Bastaurc ![]() | 25/02/2016 00:48:12 |
| x pg4: è per capire eh, non per giudicare. Poi, quando mi hai risposto, ti dico perché te l'ho chiesto ;) | |
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Da: Silenzio assenzio nel senso che diamoci all''alcol ![]() | 25/02/2016 00:52:39 |
| Tanto ste cose manco le avrete scritte!!!! E in caso contrario siete incomprensibili e contorti. Ovvio che, come al solito, passeranno temi semplici... E i grandi luminari del diritto saranno secati. Non si evince organicità , un commissario mi ha confermato la carenza della sintassi e errori clamorosi sia formali che sostanziali. Scopiazzamenti di norme (soprattutto amministrativo). La media va peggiorando, e il forum lo evidenzia clamorosamente | |
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| Da: silenzio rifiuto nel senso di immondizia | 25/02/2016 01:05:08 |
| Quoto il mio quasi omonimo | |
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| Da: pg4 | 25/02/2016 01:13:05 |
| per bastaurc...nessun problema, cmq non proprio, ...ho sostenuto che se l'alea è unilaterale essenzialmente non è alea perché il rischio grave tutto e unicamente sulla parte debole del rapporto per cui la causa è irrazionale e il contratto non meritevole... per il ricercatore....guarda qualche pagina dietro troverai un articolo di greco del 2015 che si occupa di negoziazione, obblighi informativi, alea unilaterale, causa in concreto, nullità ... | |
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Da: Silenzio assenzio nel senso che diamoci allalco ![]() | 25/02/2016 01:15:30 |
| Quindi fatemi capire, in sintesi, io se voglio concludere consapevolmente un contratto con alea unilaterale non posso farlo? Non capisco | |
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| Da: pg4 | 25/02/2016 01:21:15 |
| ma nessuno concluderebbe mai consapevolmente un contratto con funzione speculativa se sapesse con certezza che sarà l'altra parte l'unica a guadagnarci... | |
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Da: Silenzio assenzio nel senso che diamoci allalco ![]() | 25/02/2016 01:24:42 |
| E l'accettazione del rischio che ciò si verifichi? | |
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| Da: pg4 | 25/02/2016 01:34:21 |
| ma l'accettazione del rischio è l'in sé della funzione speculativa....il problema si pone quando non c'è nessun rischio perché è gia tutto scritto, la banca lo sa e l'investitore no....questa è l'alea unilaterale.....cmq è inutile. ognuno la pensa a suo modo. buonanotte e sogni d'idoneità a tutti | |
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Da: Ispettore del lavoro ![]() | 25/02/2016 06:49:28 |
| E basta con sti Benedetto scritti!!!! Ne state parlando da giugno!!! Ma orbaste cambi qualcosa???? La correzione è sempre soggettiva e aleatoria. Piuttosto non avete aktri pensieri? | |
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| Da: ?!?!?!?!?!? | 25/02/2016 07:51:23 |
| News dei risultati? Sapevo che oggi era l ultima seduta! | |
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Da: Sacher ![]() | 25/02/2016 07:53:46 |
| Possiamo provare a chiamare il Ministero così magari ci dicono qualcosa di più preciso ( tipo se finiscono di correggere oggi o domani o se hanno finito ieri) | |
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Da: E.T. telefono ministero ![]() | 25/02/2016 08:54:06 |
| qualcuno ha chiamato? Io non posso fino alle 12. sbarco sulla terra previsto per quell'ora. | |
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| Da: Vulnus | 25/02/2016 09:33:20 |
| Ho chiamato ora. Dicono che l'apertura buste inizia dal 29 febbraio. Il 3 o il 4 pubblicano i risultati: prima affissione al Ministero subito dopo on line. | |
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| Da: Ahokkappa | 25/02/2016 09:35:43 |
| Quindi hanno terminato? | |
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Da: Bastaurc ![]() | 25/02/2016 09:35:48 |
| X Pg: più o meno, abbiamo fatto lo stesso ragionamento. Ok grazie ;) | |
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| Da: pg4 | 25/02/2016 09:44:26 |
| per bastaurc...ho letto alcune tue considerazioni su amministrativo...anch'io ho la remora di non aver detto che i terzi pretermessi non incontrano i limiti dei soli vizi formali e procedurali dell'art 10...ma ho fatto cenno all'opposizione di terzo come possibile rimedio. questo aspetto mi ha dato da pensare....era più che opportuno parlare meglio dei terzi...tu c'hai pensato a questa cosa? pensi che il riferimento all'opposizione di terzo possa bastare....so che non hai la palla di vetro...ma mi faceva piacere un confronto sul punto! | |
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| Da: Balletto di Bronzo | 25/02/2016 09:46:20 |
| Si ho chiamato anche io. Lunedì iniziano gli abbinamenti e saranno online entro il 7, presumibilmente i risultati saranno affissi al ministero venerdì 4 pomeriggio, lo stesso iter dell'anno scorso. Questa per ora l'unica certezza. | |
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| Da: PALLEDIVETRO | 25/02/2016 09:48:23 |
| Tutti bocciati. Bastaurc per primo. E non certo per i pretermessi. Saluti. | |
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| Da: .......!!! | 25/02/2016 10:10:58 |
| come al solito alla nostra burocrazia pesava il culo iniziare subito gli abbinamenti. tanto che gli frega a loro... il solito atteggiamtno da 5 mondo... | |
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| Da: PALLEDIVETRO | 25/02/2016 10:13:27 |
| Chi deve sapere a questo punto già sa. | |
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| Da: Francesco Bochicchio | 25/02/2016 10:16:36 |
| Vi invito a leggere l'interessante contributo "Le antinomie del diritto dei derivati: proposta e soluzione" di F. Bochicchio di cui riporto l'ultima parta: ".... In caso di vizi della causa e dell'oggetto quale sopra descritti si verifica ipotesi di nullità del contratto: la nullità non è totale e quindi non investe l'intero contratto, in quanto la valorizzazione ottimale dell'investimento, elemento essenziale "ope legis" della causa concreta, richiede l'intervento "conformativo" e ortopedico dell'ordinamento, vale a dire la correzione del contratto, anche relativamente a elementi essenziali in quanto la struttura propria dei contratti di investimento è tale che i contenuti economici possono anche essere scorporati e suddivisi: la sostituzione può avvenire con elementi ragionevoli forniti dalle autorità di controllo. Il meccanismo di legge è quello della nullità parziale di cui agli art. 1339 e 1419, II comma, c.c.. La recente discussione sulla possibilità di ricavare casi di nullità dei contratti di investimento in casi non espressamente previsti dalla legge, che si riferiscono solo ai vizi di forma, risolta dalla Suprema Corte sin dal 2007, con importanti decisioni della Sezioni Unite, di escludere casi di nullità per vizi comportamentali dell'intermediario, idonei a provocare risarcimento del danno o annullamento, può trovare un solido alternativo punto di vista: vi è nullità , anche in caso di vizio di comportamenti delle parti, ogniqualvolta siano violati la causa o l'oggetto nel senso sopra visto: il ricorso alla nullità parziale evita "in limine" la possibilità del cliente di approfittarsi della situazione, in modo da ottenere la restituzione del capitale investito maggiorato degli interessi, manlevandolo completamente dei rischio degli investimenti anche se la perdita non dipende dal vizio contrattuale. Il meccanismo della nullità parziale si rivela suscettibile di esser utilizzato anche nei casi di nullità per vizi della forma, con la conseguenza che la nullità relativa prevista espressamente dalla norma, azionabile solo dal cliente, dagli effetti dirompenti in quanto tali da esaltare premiare comportamenti opportunistici dei clienti, può così essere adeguatamente corretta. La natura aleatoria del derivato non esclude controlli sul rischio una volta che si parta dall'inquadramento, previsto per legge, dei derivati nell'ambito degli strumenti finanziari e si intenda tale inquadramento non quale fine a sé stesso ma quale elemento essenziale della causa contrattuale concreta. La tesi che esclude controlli sostanziali sul rischio dei derivati speculativi è erronea: l'art. 23, 6° comma, esclude l'ammissibilità dell'eccezione di gioco e scommessa per i derivati anche speculativi conclusi nell'ambito dei servizi di attività di investimento; è una norma essenziale che legittima la speculazione se compiuta da un intermediario, quindi non solo secondo le regole di correttezza e alta diligenza , oltre che di trasparenza, propri dello stesso, ma nell'ambito di offerta di servizi a clienti al fine di consentire loro di cogliere al meglio le opportunità lucrative de mercati. In definitiva, i derivati speculativi sono ammessi e tutelati dall'ordinamento solo in quanto la loro causa concreta sia quella di consentire ai clienti di cogliere al meglio le opportunità lucrative dei mercati, e in via correlata, il loro oggetto sia determinato in modo rigorosamente oggettivo. L'alternativa è secca: se si vogliono escludere i derivati da controlli sostanziali, occorre porli al di fuori dei servizi di investimento: la normativa di tali servizi è emanata nell'ambito della tutela costituzionale del risparmio (art. 47); la comprensione in tale tutela della speculazione, irriducibile al risparmio, è giustificata solo se la speculazione è strumentale al risparmio ed a favorirlo sostenendo i corsi, no se è del tutto arbitraria. Se si vuole andare in questa seconda direzione, occorre avere il coraggio di separare la speculazione dai servizi di investimento e a consentire sì agli intermediari di svolgerla ma imponendo loro di adottare modalità e addirittura individuare locali separati da quelli dei servizi di investimento. L'attività finanziaria non può essere assimilata a quella di una sala giochi. Se al cliente si offrono operazioni rovinose, non si dare suscitare nello stesso l'affidamento in un svolgimento secondo regole proprie dell'intermediazione finanziaria." | |
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Da: Bastaurc ![]() | 25/02/2016 10:17:35 |
| X PALLEDIVETRO: tranquillo, io parto dal presupposto di non avercela fatta. Oramai so come va questo concorso. X pg4: guarda, per la mia esperienza, posso dirti che quello era solo un' apetto della traccia, peraltro in parte da noi trattato (l'opposizione di terzo è un rimedio, il fatto poi che non fosse l'unico, è un altro discorso) . Come sempre, dipende da quale grado di approfondimento i Commissari si apetteranno. Terzi a parte, secondo me era più insidiosa la parte sull'esecuzione, ANCHE in forma specifica. | |
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| Da: PALLEDIVETRO | 25/02/2016 10:21:15 |
| Bah, stiamo ai livelli che uno non passa perché si sa come va sto concorso... | |
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| Da: jack30 | 25/02/2016 10:24:45 |
| Chiamato l'ufficio concorsi al numero 0668852642. La signorina mi ha detto che dalla settimana prossima iniziano gli abbinamenti. Lei ritiene che saranno on line il 7 marzo. A mia esplicita domanda se saranno affissi prima a Roma mi ha risposto che loro li mandano contemporaneamente all'on line e alla affissione cartacea ma che l'on line potrebbe avere "problemi di server". Le ho chiesto se è possibile che a Roma escano il 4 e lei non mi ha confermato questa notizia. Vi prego di scrivere solo notizie vere e non sentiti dire. | |
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| Da: Vanny88 | 25/02/2016 10:31:28 |
| A me risulta che dai corsi stiano già chiamando. A voi? | |
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| Da: Quali corsi? | 25/02/2016 10:34:05 |
| Galli sta chiamando? | |
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| Da: Xcx | 25/02/2016 10:34:28 |
| Credo sia impossibile che dai corsi stiano già chiamando, se non hanno iniziato ad aprire le buste! | |
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Da: Avv. Antonello Tomasicchio ![]() | 25/02/2016 10:35:40 |
| Non mi facevano scrivere più | |
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