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CONCORSO PER 18 FUNZIONARI III AREA F1 NELLA CORTE DEI CONTI !!!!!
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Da: Magomerl 30/07/2014 13:30:15
io direi di chiudere qua il discorso del ricorso, della media, della somma, della divisione ecc. Per come la vedo io il forum serve per postare informazioni utili a tutti, non per creare casini, e penso che adesso ne abbiamo le scatole piene tutti quanti. Vediamo di postare piuttosto notizie riguardanti un possibile ampliamento dei posti o l'uscita della graduatoria...che sono informazioni che interessano un po' a tutti...
Rispondi

Da: MarcoSopra30/07/2014 13:45:52
PER Jule e tutti. Senza polemica e con educazione.
Riporto il testo integrale della sentenza del Consiglio di Stato (inlcuso i consiglieri del collegio). Sicuramente il caso della Corte dei conti sarà diverso.

Per Molto Confusa: Si può procedere anche in autotutela prima di fare il ricorso e non costa nulla.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6897 del 2012, proposto da:

A.M., rappresentato e difeso dall'avv. Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso Oreste Morcavallo in Roma, via Arno, 6;

contro

L.S., rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Migliazza, con domicilio eletto presso Sonia Franzese in Roma, via Fabio Massimo, 72; Comune di Pedivigliano, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Sanino, con domicilio eletto presso Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli, 180;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE II n. 00736/2012, resa tra le parti, concernente concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di istruttore direttivo tecnico part-time a tempo indeterminato

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di L.S. e di Comune di Pedivigliano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2013 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati O. Morcavallo, R. Migliazza e M. Sanino;
Svolgimento del processo

Con bando del 12 agosto 2008, il Comune di Pedivigliano indiceva un concorso pubblico per titoli ed esami, volto all'assunzione di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico a tempo indeterminato part time .

Il bando prevedeva due prove scritte e una prova orale, alla quale potevano accedere i candidati che avessero ottenuto una votazione di almeno 21/30 in ciascuna prova scritta .

Fissate le date per lo svolgimento delle prove scritte, queste venivano superate solamente da due candidati e cioè dall'Ing. L.S. con punti 25 (prima prova) e punti 23 (seconda prova) e dall'Ing. A.M. con punti 25 (prima prova) e punti 29 (seconda prova).

La Commissione d'esame rendeva quindi noto, assieme al risultato delle prove scritte , anche il punteggio relativo alla valutazione dei titoli dei concorrenti, riconoscendo al S. un punteggio per i titoli pari a 9,00 ed al M. un punteggio pari a 4,00 .

Le prove orali si svolgevano in data 26 agosto 2011 e la Commissione attribuiva il punteggio di 23/30 al S. ed il medesimo punteggio di 23/30 al M..

La Commissione quindi provvedeva a formulare una graduatoria provvisoria in base ai punteggi conseguiti dai due candidati, collocando al primo posto l'ing. M. con un punteggio totale di 81 punti ed al secondo posto l'ing. S. con un punteggio totale di 80 punti.

La suddetta graduatoria provvisoria veniva immediatamente contestata dal S. , facendo presente come la Commissione giudicatrice nel formulare la graduatoria finale fosse incorsa in un errore interpretativo, non considerando che l'articolo 7 comma 3 del D.P.R. n. 487 del 1994 stabilisce che "il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico pratiche e della valutazione conseguita nel colloquio".

Il predetto S., quindi, invitava l'Amministrazione ad approvare la graduatoria definitiva riformulata in base al suddetto criterio che lo avrebbe visto collocato al primo posto con punti 56 (24 media voti prove scritte + 9 titoli + 23 prova orale ), davanti all'Ing. M. con punti 54 (27 media voti prove scritte + 4 titoli + 23 prova orale ).

Sennonché il Responsabile del Settore Amministrativo, con determina n. 80 del 6 ottobre 2011, approvava in via definitiva i verbali della Commissione esaminatrice, nominando vincitore del concorso l'Ing. M..

Ritenendo illegittime tali determinazioni, il S. adiva il Tar Calabria chiedendone l'annullamento ..

Con sentenza n. 736/ 2012 il Tar adito accoglieva il ricorso limitatamente alla pretesa caducatoria e, per l'effetto, annullava i provvedimenti impugnati .

Avverso detta sentenza l'Ing. M. ha quindi interposto l'odierno appello, chiedendone la riforma.

Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Pedivigliano che il controinteressato Ing. S., chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.

Alla pubblica udienza del 30 aprile 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. Con l'unico mezzo di censura l'appellante deduce l'erroneità della gravata sentenza, laddove ha ritenuto che l'Amministrazione procedente non avrebbe dovuto utilizzare il criterio della somma aritmetica dei voti conseguiti dai candidati nelle singole prove scritte, nel colloquio e nella valutazione dei titoli, ma avrebbe dovuto sommare il punteggio dei titoli ed il punteggio della prova orale con la media dei voti conseguiti nelle due prove scritte .

Assume, al riguardo, che il D.P.R. n. 487 del 1994 regola le diverse tipologie di "concorso per esame"e di "concorso per titoli ed esami", disponendo per quest'ultimo che "La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame".

Rileva che, nel caso di specie, il concorso bandito dal comune di Pedivigliano era un concorso per titoli ed esami e che la lex specialis di gara riproduceva sostanzialmente il contenuto della suddetta disposizione legislativa precisando, all'articolo 10, che "La votazione complessiva è data dalla somma dei voti conseguiti da ciascun candidato nelle 2 prove scritte e nella prova orale, con il punteggio risultante dalla valutazione dei titoli".

Sostiene, quindi, che il punteggio complessivo di ogni candidato, atto a determinare la sua posizione nella graduatoria di merito, andava determinato sommando i voti conseguiti nelle due prove scritte e nella prova orale, con il punteggio attribuito alla valutazione dei titoli, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice.

2. La doglianza non può essere condivisa.

3.Ed invero, come la giurisprudenza della Sezione ha già avuto modo più volte di precisare con argomentazioni che il Collegio condivide, il 4 comma dell'art. 8 del D.P.R. n. 487 del 1994 deve essere interpretato nel senso che nei concorsi per titoli ed esami il punteggio complessivo è costituito dalla somma del punteggio conseguito per la valutazione dei titoli, dalla media del punteggio realizzato nelle prove scritte e dal punteggio attribuito alla prova orale ( cfr. Cons. Stato Sez. V n. 2412/2002 ; n. 8081/2004 ; n. 1443/2009 ; n. 397/2010 ) .

Infatti, pur non prevedendo espressamente la richiamata disposizione la media dei voti riportati nelle prove scritte - esplicitamente richiamata dall'articolo 7, 3 comma, per i concorsi per soli esami- , ciò tuttavia la stessa non esclude ed anzi impone, per ragioni sistematiche, che tale criterio debba applicarsi anche ai concorsi per titoli ed esami.

In primo luogo perché il legislatore, nel dettare la seconda disposizione (articolo otto quarto comma) per i concorsi per titoli ed esami , non poteva certo ignorare quanto già disposto nella disposizione immediatamente precedente per i concorsi per esami ( articolo sette terzo comma ) .

Ne consegue che, non essendo stato espressamente inserito nell'articolo 8, 4 comma, la modalità di calcolo del voto complessivo riportato nelle prove d'esame (da sommare al punteggio dei titoli), deve ritenersi che implicitamente si sia fatto riferimento alla modalità di calcolo analiticamente ed espressamente prevista nella precedente disposizione.

In secondo luogo, perché una eventuale differenziazione del criterio di valutazione delle medesime prove scritte sarebbe irrazionale, atteso che l'unica differenza tra il concorso per titoli ed esami e quello per soli esami è data dall'aggiunta del punteggio per i titoli, rimanendo entrambe strutturate su prove scritte ed orali.

In terzo luogo, perché le prove scritte, sia nei concorsi per titoli ed esami che in quelli per soli esami, pur essendo formalmente articolate in più elaborati e su più materie, costituiscono una prova unitaria al pari di quella orale, con la conseguenza che appare razionale che debbano essere valutate sulla base del loro valore mediato in entrambi i concorsi.

Così ,deve ritenersi che la formulazione dell'articolo 7 del D.P.R. n. 487 del 1994 relativo al concorso per esami coincida sostanzialmente con la formulazione del successivo articolo otto relativo al concorso per titoli ed esami, "atteso che la apparente diversità di formulazione delle due norme...... non esclude e anzi per ragioni sistematiche richiede che anche nel concorso per titoli ed esami trovi applicazione il criterio della media dei voti delle prove scritte, letteralmente dettato per i concorsi per esami. Tale interpretazione della norma è indotta dalla necessità di una lettura coordinata delle due disposizioni, nelle quali la seconda non può ignorare quanto previsto dalla disposizione immediatamente precedente ... ai fini della determinazione del punteggio complessivo da attribuire alle prove scritte. D'altro canto, l'applicazione della stessa disciplina alle due tipologie di concorso trova il proprio fondamento nella medesima ratio che li ispira. Il criterio della media dei voti delle prove scritte persegue la finalità di valutare nel loro insieme preparazione e capacità professionale dei singoli candidati senza premiare in maniera eccessiva un aspetto della preparazione richiesta rispetto ad un altro; in tal modo si evita di attribuire alla valutazione delle prove scritte una incidenza diversa da quelle orali per le quali è prevista l'attribuzione in ogni caso di un punteggio unitario,pur vertendo anch'esso su molteplici materie" ( Tar Puglia Bari Sez. II n. 445/2007 ; Cons. Stato Sez. V n. 8081/2004 ) .

Né può ritenersi che se nei concorsi per titoli ed esami non si facesse una somma aritmetica di tutti i voti riportati nelle singole prove con il punteggio conseguito con la valutazione di titoli , vi sarebbe una prevalenza dei titoli rispetto alle prove.

In tale tipologia di concorso, infatti, l'incidenza dei titoli sul punteggio complessivo finale è stata graduata direttamente dal legislatore, il quale all'art. 8 comma 2 del D.P.R. n. 487 del 1994 ha previsto espressamente che per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente.

Quindi, il problema di graduare l'incidenza dei titoli e del relativo punteggio sulla votazione complessiva finale , è stato risolto a monte direttamente dal legislatore che ha normativamente prefissato il limite invalicabile delle incidenza dei titoli sulla valutazione complessiva.

In conclusione, il criterio della media dei voti delle prove scritte risulta essere una criterio generale ed unico, da applicare a tutti i concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego, siano essi concorsi per esami che concorsi per titoli ed esami .

3.1. Ed in proposito, va peraltro rilevato che nella specie la formulazione del bando non risulta oggettivamente incompatibile con il principio di diritto sopra enunciato.

Infatti, come correttamente rilevato dal primo giudice, l'articolo 10 della specifica disciplina concorsuale non "parla..... di voti riportati nelle singole prove, le due scritte e quella orale, ma di somma dei voti della prova scritta e orale con il punteggio attribuito per i titoli , laddove il riferimento ai voti della prova scritta ben si presta ad una interpretazione secondum legem e , quindi, come riferimento alla somma della media dei voti delle prove scritte al voto della prova orale".

Del resto, sempre come esattamente osservato dal primo giudice, "se anche si ritenesse di attribuire al bando una diverso significato, il bando stesso risulterebbe comunque, in parte qua, illegittimo, atteso che, come si è detto, secondo l'orientamento prevalente, l'interpretazione conforme alle norme e quella secondo cui, anche nel caso di concorsi per titoli ed esami, va applicato il criterio della media dei voti delle prove scritte".

Ed al riguardo va ulteriormente rilevato che "nell'epigrafe del ricorso, innanzi tutto, vi è espresso riferimento all'annullamento del bando, ove interpretato in modo diverso rispetto a quello propugnato dal ricorrente" e che "nell'ambito del primo motivo( pag. 9 del ricorso) , inoltre, il ricorrente afferma espressamente che, laddove il bando dovesse essere diversamente interpretato, la relativa previsione sarebbe legittima e dovrebbe formare oggetto di annullamento".

Ne, per altro verso, può venire in rilievo ai fini del decidere l'invocato articolo 35 del Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici, atteso che la procedura concorsuale sul punto in controversia è espressamente normata in via esclusiva dal richiamato articolo 10 del bando, in ordine al quale non può che farsi rinvio a quanto più sopra già argomentato.

4. Per le ragioni esposte l'appello si appalesa infondato e, come tale, da respingere .

5. Attesa la particolarità della controversia, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore

Fabio Franconiero, Consigliere
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Da: Magomerl  30/07/2014 14:19:04
Marcosopra...rilassati, come hai ben capito non interessa a nessuno, perché nessuno ha la minima intenzione ne di fare ricorso, ne di leggere "l'Antico Testamento " che hai pubblicato...penso sia più interessante sapere che ti sei mangiato a pranzo...senza polemica e con educazione.
Rispondi

Da: jule30/07/2014 15:38:11
è evidente la differenza che sussiste tra quel concorso a cui riferisce la sentenza e questo della corte dei conti che non dirò mai nel forum ma mi divertirò a scriverlo nel ricorso. Buone vacanze a tutti!
Rispondi

Da: jule30/07/2014 15:43:10
lo stesso caringella mi ha risposto che trova applicazione la somma algebrica, prevale il bando, e non vi è nessun motivo per disapplicare i ritenere illegittima la clausola dela bando che prevede detta somma algebrica!
Rispondi

Da: MarcoSopra30/07/2014 16:01:41
Due considerazioni:
1) Appare infantile il tuo modo di fare. Se conoscessi la differenza tra le due fattispecie e la rendessi pubblica, eviteresti a decine di candidati di spendere soldi per un ricorso.... Ma magari sarai un po' sadico.
2) Mi lascia basito il modo con cui riferisci pareri di consiglieri di Stato stimatissimi. Mai volesse il caso che un candidato facesse ricorso ed il TAR Lazio lo accoggliesse... Mai volesse il caso che la Corte dei Conti pubblicasse la graduatoria calcolata secondo la media... Mai volesse il caso... 
Io ho semplicemente posto un argomento di discussione per la tutela di tutti. Se è corretta la somma algebrica, ben venga.
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Da: tranquilla230/07/2014 16:02:44
prevale il bando della Corte dei conti, organi di rilievo costituzionale, che non è come il bando concorsuale di un comune, ente locale. La differenza è evidente. Ho cercato precedenti che riguardassero concorsi banditi da organi di livello costituzionale. Non ce ne sono. Ben venga il ricorso.....ad averne vantaggio saranno gli avvocati!!!! e nel frattempo gli idonei aspettiamo.......
Rispondi

Da: jule30/07/2014 16:11:12
secondo caringella doveva essere impugnato il bando come è accaduto nel caso a cui si riferisce la sentenza, la corte è organo autonomo di rilievo costituzionale, prevale il bando lex specalis se non impugnato nei termini e la clausola che prevede la somma algebrica non è assolutamente illegittima. Per non parlare dei motivi di stretto merito che mi scoccio a scrivere
Rispondi

Da: jule30/07/2014 16:15:39
poi chi vuole sostenere la media dinanzi al tar la sostenesse....io saro il primo controinteressato a sostenere la somma algebrica. Mi fido di caringella che tra l'altro è uno dei consiglieri che ha redatto la sentenza del 2013 evidenziando tutte le differenze tra i due casi......primo fra tutti la differenza fra le due pa autrici del bando
Rispondi

Da: jule30/07/2014 16:28:29
inoltre il consigliere mi diceva che tutti gli organi di rilievo costituzionale utilizzano il criterio della somma aritmetica, anche magistratura oridnaria, amministrativa e contabile...somma aritmetica nonche la prefettura. Sostanzialmente queste pa possono scegliere il criterio che vogliono e lo stesso consiglio di stato ha respinto un ricorso di un candidato al concorso in prefettura sostenendo la media.....aspetto che caringella mi posti il num della sentenza con cui si sostiene la somma aritmetica per questi concorsi
Rispondi

Da: MarcoSopra30/07/2014 16:31:09
Jule, Grazie. Adesso mi è più chiara la cosa. Se il Consigliere che ha redatto la sentenza conferma la differenza, allora è così. Io volevo solo esser certo che dovesse applicarsi la somma algebrica. Nulla di più.
Per fortuna non ho pagato i due ordinari di amministrativo che mi hanno fatto un parere in cui dicono che il bando non andava impugnato perchè la clausola non era immediatamente lesiva di un interesse (come le clausole escludenti). Grazie a voi non ho pagato... Grazie Jule
Rispondi

Da: jule30/07/2014 16:40:08
si ma non hai capito.....tu devi fare il ricorso.....io voglio fare il controinteressato!
Rispondi

Da: MarcoSopra30/07/2014 16:47:17
Sei sadico allora... Io ti ringrazio per la dritta e tu mi inviti a bruciare i soldi in un momento di crisi come quello attuale? Al netto delle offese, ti ringrazio della spiegazione e ti aggiorno sul punto di vista degli avvocati/professori di amministrativo.
Rispondi

Da: MarcoSopra30/07/2014 16:48:40
Se mi dai anche il numero della sentenza che conferma la somma algebrica, evito di pagare anche le spese agli avvocati
Rispondi

Da: tranquilla230/07/2014 17:52:05
scusa MarcoSopra, ma andare in giudizio sei tu e non Jule. e dunque a cercare il precedente a tuo vantaggio devi essere tu....mi pare che c'è un pò di confusione. ci hai fornito un precedente su un concorso comunale che non è molto calzante. aspettiamo il precedente su organo costituzionale. meglio se corte dei conti.
Rispondi

Da: jule30/07/2014 18:07:41
appena mi manda gli estremi la scrivo......mi diceva che anche in quella sentenze c'era lui come consigliere....un po di pazienza e avro il numero
Rispondi

Da: jule30/07/2014 19:28:00
per informazione personale ho verificato che in tutti i concorsi della corte dei conti è stato seguito il criterio della somma aritmetica sia per il personale amministrativo che di magistratura, tutti i ricorsi sono stati bocciati....non c'è stato mai un annullamento. Sono in attesa del numero della sentenza con cui si conferma il criterio della somma aritmetica per i concorsi delle pa di rilievo costituzionale, così giusto per sfizio.
Rispondi

Da: Magomerl 30/07/2014 20:24:03
una piccola riflessione...se le persone che hanno ricevuto la pec (lunedi 28 se non sbaglio) relativa alla presentazione di eventuali documenti di preferenza hanno 7 giorni per presentarli, questo vuol dire che prima di martedi non ci sono speranze che venga pubblicata la graduatoria...ma martedì è già 5 agosto! speriamo bene...
Rispondi

Da: gb30/07/2014 20:47:00
penso anche io Magomerl che prima di martedì nulla..però può darsi che martedì visto che esce anche la gazzetta ufficiale-sezione concorsi la pubblichino!! O almeno lo spero!
Rispondi

Da: Magomerl 30/07/2014 21:23:56
speriamo, anche se quando ho chiamato mi hanno fatto capire che una volta arrivati ad agosto si sarebbe posticipato tutto a settembre ...comunque se per martedi non si sa niente, mercoledì un colpo di telefono ce lo faccio
Rispondi

Da: x gb30/07/2014 21:54:06
la settimana prossima decreto di approvazione della graduatoria e poi registrazione da parte della direzione bilancio della corte. Entro ferragosto ci sarà la pubblicazione in GU. A quel punto, finalmente, finiranno le inutili chiacchiere. Chi si riterrà soddisfatto aspetterà fiducioso l'inizio delle assunzioni di fine anno. Chi si sentirà parte lesa impugnerà la graduatoria. Questo, inevitabilmente, allungherà di molto i tempi di attesa ma impedire al prossimo di esercitare un suo diritto proprio non si può.
Rispondi

Da: gb30/07/2014 22:05:23
x x gb

fai quello che vuoi..chi ti ha detto nulla...se ti riferisci al mio post in cui dico sulla lettura del bando..lo confermo..lo abbiamo letto tutti...e lo abbiamo accettato. Se c'era qualcosa che non andava bene o non si faceva il concorso oppure si poteva far presente prima...
Rispondi

Da: jule30/07/2014 22:07:10
infatti concordo,,,.... facessero i ricorsi...io mi fido di caringella
Rispondi

Da: gb30/07/2014 22:11:26
ma infatti non capisco il post a me indirizzato...non mi sembra di aver impedito nulla a nessuno...ho espresso un mio parere, penso senza offendere nessuno,..mah!!!
Rispondi

Da: Magomerl  30/07/2014 22:33:55
Ma veramente le prime assunzioni ci saranno a fine anno???mi sembra un po' tardino...secondo me la graduatoria a settembre e i primi inizieranno a lavorare nel mese di ottobre...almeno spero !
Rispondi

Da: Mah30/07/2014 22:37:29
Jule guarda che non sono io che sono un ciuccio, sei tu che hai agganci e contatti con Caringella o vari Consiglieri di Stato, tanto che lo puoi sentire anche d'estate e per stupidaggini come le modalità di computo della graduatoria. Quindi è inutile che dici che l'orale non è stata una farsa, perché io ho visto come sono andate alcune candidate e che voto hanno preso. Ho visto veramente tante cose... alcune delle quali evito perfino di dirle.
Tra l'altro sei anche molto scurrile.
Rispondi

Da: Mah30/07/2014 22:47:05
Io ho fatto nella mia vita la Scuola Elementare,  la Scuola media, il Liceo e l' Università; ebbene non ho mai visto che tre persone che agli scritti prendevano il minimo, miracolosamente all'orale sbancavano e  ottenevano il massimo.
Mai!
Rispondi

Da: jule30/07/2014 23:00:03
anche se cosi fosse....come dici.....quelle persone comunque non entrerebbero negli 8 posti disponibili.....quindi.....x quanto riguarda caringella...semplicemente gli mando delle mail e gentilmente mi ha risposto
Rispondi

Da: jule30/07/2014 23:05:00
chi prende il minimo agli scritti e il massimo all'orale o 29 comunque non entra nei posti disponibili.....quindi non vedo alcun privilegio...o raccomandazione...poi non so ....se c'è stata qualche magagna...come ogni concorso....solo gli interessati ne sono consapevoli. Per quanto riguarda il mio essere scurrile non sono cazzi che ti riguardano
Rispondi

Da: jule30/07/2014 23:08:58
poi ognuno puo fare tutti i ricorso che vuole.....comunque la corte ha sempre autonomia organizzativa e in secondo luogo ho notato che anche il criterio della media non è che cambia poi di tanto le posizioni. Comunque eventuali problematiche di questo tipo andrebbero a pregiudicare anche quelli che fanno ricorso considerato che si ritarderebbero le assunzioni e vi sarà in ogni caso un allargamento di posti e uno scorrimento. Ripeto...ognuo può fare tutti i ricorsi che vuole.....io mi fido dei dicta del consigliere
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