NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.
Ministero della Giustizia - 2600 assistenti giurisdizione e servizi di cancelleria
5917 messaggi, letto 1300017 volte
Discussione ad accesso limitato, solo gli utenti registrati possono scrivere nuovi messaggi
| Torna al forum |
![]() | Il bando di concorso Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate su InPA e sulle pagine istituzionali dell'ente. |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 - Successiva >>
Da: Vivanco ![]() | 10/06/2026 15:59:31 |
| La buona notizia è che nessuno dei 4 ricorsi rendo il ricorrente vincitori. Idonei erano e idonei rimangono | |
Da: Idoneo00 ![]() | 10/06/2026 16:19:24 |
| Giusto per chiarezza a studentessaxsempre95 le ordinanza cautelari di oggi NON riguardano la domanda sull articolo 157 Cpp, bensì il quesito della busta 16 Seul articolo 283 cpc | |
Da: studentexsempre95 ![]() | 10/06/2026 16:54:47 |
| e' sufficiente leggere con attenzione quanto da me scritto in precedenza. L'ordinanza cautelare relativa al quesito concernente all'art. 157 cpp è stata emessa in appello dal consiglio di Stato e non dal TAR | |
Da: Idoneo00 ![]() | 10/06/2026 17:52:22 |
| Ritenuto sussistente il fumus boni iuris in ragione dell'illegittimità del quesito contestato, il quale non contempla alcuna risposta corretta (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. IV Ter, n.5149/26. Tu citi questo, ma noto con grande dispiacere che non hai letto la sentenza 5149. Forse dovresti andare a leggerla. Saluti | |
Da: studentexsempre95 ![]() | 10/06/2026 18:41:45 |
| Pubblicato il 10/06/2026 N. 03265/2026 REG.PROV.CAU. N. 05597/2026 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 5597 del 2026, proposto da Giorgia Sorrentino, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell e Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Roma, Lungotevere Marzio, 3; contro la Commissione Interministeriale Ripam, il Ministero della Giustizia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti Katiuscia Anna Giannuzzi, non costituita in giudizio; per l'annullamento - della graduatoria di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, pubblicata in data 18 febbraio 2026 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata in una posizione diversa da quella legittimamente spettante, a causa della presenza di un quesito errato e/o fuorviante nel proprio questionario; - della graduatoria dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, pubblicata in data 18 febbraio 2026 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, nella parte in cui non comprende il nominativo dell'odierna parte ricorrente; - della graduatoria rettificata dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, pubblicata in data 15 aprile 2026 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, nella parte in cui non comprende il nominativo dell'odierna parte ricorrente; -dell'Avviso pubblicato sul sito web ufficiale del Ministero in data 16.03.2026, recante "Assunzione dei vincitori assegnatari di sede", nella parte in cui l'odierna ricorrente non è stata inclusa nell'elenco dei vincitori assegnati, unitamente al corrispondente ufficio di destinazione; -dell'Avviso pubblicato sul sito web ufficiale del Ministero in data 09.04.2026, recante "Assunzione 2.600 unità nell'Area degli assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Richiesta documentazione ai fini della priorità nella scelta della sede", ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi della ricorrente; -dell'avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 18 febbraio u.s., con cui l'Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente, a causa della presenza di un quesito errato e/o fuorviante nel proprio questionario; -ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso; -degli elenchi dei vincitori del concorso de quo nella parte in cui la p.a. ha omesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei; -del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta pari a 25,25 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di un quesito errato e/o fuorviante all'interno del proprio questionario; -del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento al quesito n. 23; -dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 23 del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante; -del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente; -dei verbali di correzione della prova scritta della ricorrente, sebbene allo stato non conosciuti; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI volte a disporre l'ammissione della ricorrente nel novero dei vincitori del concorso, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti; NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori. E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei vincitori. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam, del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e di Formez Pa; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2026 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto sussistente il fumus boni iuris in ragione dell'illegittimità del quesito contestato, il quale non contempla alcuna risposta corretta (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. IV Ter, n.5149/26); Ritenuto che l'amministrazione debba procedere alla neutralizzazione del quesito e alla rideterminazione del punteggio secondo la formula 40:21=39:21, assegnando alle risposte esatte il valore di 0,76923 e il valore di 0,25641 come penalità per le risposte errate, attribuendo in tal modo alla candidata il punteggio spettante, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza; Visto il comma 4 dell'art. 41 cod. proc. amm., il quale prevede che "quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità "; Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità : a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti: 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 2.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata; 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso; 4.- l'indicazione dei controinteressati; 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo; 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; 7. - il testo integrale del ricorso; b.- In ordine alle prescritte modalità , la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso, nonché della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Giustizia: 3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; 4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà , tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; 5.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza. Detta richiesta dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della ricorrente, da quantificarsi a cura dell'amministrazione (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento; le prescritte pubblicazioni dovranno avvenire nel termine di giorni 30 (trenta) dalla ricezione della richiesta da parte dell'amministrazione, l'attestazione delle quali si dispone di depositare entro i successivi 10 giorni; Ritenuto di fissare, per la discussione del ricorso, l'udienza pubblica del 20 ottobre 2026; Ritenuto di compensare le spese della presente fase; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) accoglie la domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione. Dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami con le modalità indicate in motivazione. Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 20 ottobre 2026. Spese compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati: Rita Tricarico, Presidente Valerio Bello, Primo Referendario, Estensore Valentino Battiloro, Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Valerio Bello Rita Tricarico | |
Da: studentexsempre95 ![]() | 10/06/2026 18:45:34 |
| leggi con ATTENZIONE l'ordinanza cautelare pronunciata dal TAR Lazio e pubblicata OGGI 10/06/2026 | |
![]() | E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android. Scaricala subito GRATIS! |
Da: piuma80 ![]() | 10/06/2026 19:18:56 |
| Il documento è perfettamente chiaro e riporta esattamente quanto citato da Studentepersempre. Pertanto, è Idone00 che necessita di un corso di lettura. | |
Da: Mediterranea99 ![]() | 11/06/2026 09:23:02 |
Buongiorno a tutti, Vi rimando alla lettura del testo sindacale del 7 maggio scorso. Roma, 7 maggio '26 Prot. n. 24 Al Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, della Formazione e dei Servizi Al Capo Dipartimento, Dr.ssa Lina Di Domenico Al Direttore Generale del personale, Dr.ssa Mariaisabella Gandini OGGETTO: Avviso 7 maggio 2026 - Procedura di scelta sede del 1° scaglione del concorso per 2.600 Assistenti giudiziari. Mancato interpello di assestamento ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo 15 luglio 2020. Osservazioni e richieste in ordine alla gestione del personale PNRR vincitore e alle modalità di assegnazione delle sedi che si renderanno vacanti. Con riferimento all'avviso pubblicato in data odierna sul sito istituzionale del Ministero della giustizia, sulle modalità di scelta sede per i 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, la scrivente ritiene indispensabile sottoporre alla Vostra attenzione una serie di criticità che, ove non affrontate prima della conclusione delle procedure, produrranno effetti distorsivi rilevanti sia sul piano della parità di trattamento sia su quello della legittimità procedurale. Si rammenta che, con avviso del 16 marzo 2026 relativo all'assunzione dei 370 Funzionari UNEP, è stata espressamente prevista, per il personale già in servizio con contratto a tempo determinato PNRR, la possibilità di richiedere il "posticipato possesso" fino alla scadenza del contratto stesso (30 giugno 2026). Pur in assenza di analoga previsione esplicita nell'avviso del 7 maggio 2026, l'istituto del posticipato possesso resta giuridicamente disponibile e i vincitori del concorso 2.600 Assistenti che siano oggi personale PNRR in servizio - stimabili, secondo le rilevazioni di Confintesa FP, in circa un quarto del totale - lo richiederanno presumibilmente in via individuale al fine di tutelare la propria continuità occupazionale e di garantirsi il transito nel profilo superiore previsto dalla stabilizzazione PNRR a decorrere dal 1° luglio 2026. L'effetto sostanziale, sia per il 1° scaglione (oggi avviato, posizioni da 1 a 1.300) sia per il 2° scaglione (di prossima attivazione, posizioni da 1.301 a 2.600), sarà il seguente. a) Sedi formalmente assegnate ma destinate a non essere mai occupate. | |
Da: Mediterranea99 ![]() | 1 - 11/06/2026 09:27:42 |
| ....il testo è molto lungo, potete trovarlo facilmente.... offre qualche spunto interessante sui tempi di attesa. Grazie | |
Da: feffeina 86 ![]() | 11/06/2026 09:51:39 |
| Con tutto il rispetto mediterranea ma mi sembra proprio che non ci dia nessuno spunto sui tempi di attesa visto e considerato che nonostante le richieste il ministero è andato avanti anche perché con tutto il rispetto per chiunque ma questa lettera è assurda per tutta una serie di motivi perché alla fine dei conti se uno ci riflette bene sono più i diritti che verrebbero lesi di quelli che verrebbero tutelati | |
Da: feffeina 86 ![]() | 1 - 11/06/2026 09:57:34 |
| A partire dal fatto che tu non puoi assolutamente riassegnare le sedi da scegliere sulla base degli interpelli perché le sedi sono state messe a bando in un concorso e quelle devono essere!! Già quella è una richiesta assurda allora sì che scoppierebbe un ricorso massivo giustamente.. tu hai messo a bando un tot di posti e quelli devono essere non possono assolutamente essere modificati ormai a cose fatte sarebbe credo e qui bisognerebbe sentire un avvocato anticostituzionale al massimo | |
Da: Mediterranea99 ![]() | 11/06/2026 10:18:55 |
| @feffeina Condivido il tuo pensiero. Capire quello altrui è piu complicato... ci sono dietro meccanismi.. | |
Da: Francy7x ![]() | 11/06/2026 11:06:05 |
| Che stai a fà ? | |
Da: Francy7x ![]() | 11/06/2026 11:14:17 |
| I processi si discutono efficacemente nelle aule giudiziarie. | |
Da: Neos ![]() | 11/06/2026 11:15:17 |
| ho perso pure due posizioni nella graduatoria a causa di questi ricorsi, sono passato dalla posizione "ti chiamiamo nella prossima vita" a quella "e non è neanche detto". Per risolvere le magagne dovrebbero assumere tutti vincitori e idonei mi sa. | |
Da: Francy7x ![]() | 11/06/2026 11:18:48 |
| Avete letto su Confintesa? "Ufficio per il processo: il Ministero smentisce se stesso in 40 giorni e fomenta la guerra tra il personale. Le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNI del 29 aprile 2026 contestano le nuove disposizioni annunciate sull'Ufficio per il processo: «Non si può sottoscrivere un accordo e modificarne unilateralmente i contenuti poche settimane dopo». Chiesto un confronto urgente con il Ministero della Giustizia; sul tavolo anche il ritiro della firma dal contratto e lo stato di agitazione.". "Settembre andiamo è tempo di migrare" | |
Da: Frazza00 ![]() | 11/06/2026 11:31:04 |
| una cosa sono i posti previsti dal bando, un altra cosa sono le sedi, intese come distretti | |
Da: Idoneo00 ![]() | 1 - 11/06/2026 11:35:15 |
| Piuma80 Se tu e studentessa aveste letto con attenzione sapresti due cose ovvero: 1 l'ordinanza riportata non è del consiglio di stato ma del primo TAR lazio (basta leggere l'intestazione) invece studentessa afferma che sia del CDS. 2. Se si legge la sentenza con attenzione e non solo facendo copia incolla e poi facendo finta di averla letta si vede che non viene citato da nessuna parte il quesito sul 157 cpp, ma invece se si legge la fonte da cui deriva la decisione, come già detto da me in precedenza, T.A.R. Lazio, Sez. IV Ter, n.5149/26 si noterà con piacere che si parla di un questo diverso! Restate nella vostra ignoranza senza capire manco quello che leggete | |
Da: piuma80 ![]() | 11/06/2026 12:24:25 |
| Da: studentexsempre95 10/06/2026 18:45:34 leggi con ATTENZIONE l'ordinanza cautelare pronunciata dal TAR Lazio e pubblicata OGGI 10/06/2026 _______________________ Idone00, ma lo capisci l'italiano?! Lo comprendi?! Ho forti dubbi. | |
Da: feffeina 86 ![]() | 11/06/2026 12:28:58 |
| No forse non hai capito il discorso nel concorso non sono state messi a bando solo il numero di posti ma anche le sedi divise per distretti ora non puoi modificarle o ridurle sulla base degli interpelli non esiste proprio | |
Da: feffeina 86 ![]() | 11/06/2026 12:28:59 |
| No forse non hai capito il discorso nel concorso non sono state messi a bando solo il numero di posti ma anche le sedi divise per distretti ora non puoi modificarle o ridurle sulla base degli interpelli non esiste proprio | |
Da: piuma80 ![]() | 11/06/2026 12:33:25 |
| Da: studentexsempre95 10/06/2026 16:54:47 e' sufficiente leggere con attenzione quanto da me scritto in precedenza. L'ordinanza cautelare relativa al quesito concernente all'art. 157 cpp è stata emessa in appello dal consiglio di Stato e non dal TAR ----------------- Idone00, ti consiglio di farti aiutare da un buon professore d'italiano. | |
Da: IdoneoNonRiservista ![]() | 11/06/2026 12:38:05 |
| ►Avviso 11 giugno 2026 - Procedura di assegnazione delle sedi - Concorso RIPAM n. 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria (Codice 02) Nell'ambito del Codice 2 del Concorso pubblico RIPAM, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.600 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, area Assistenti si dà atto che, in data 28 maggio 2026, è stata pubblicata una nuova graduatoria di merito a rettifica delle precedenti approvate. A seguito delle interlocuzioni intercorse con Formez PA, questa Amministrazione è stata informata che la graduatoria sarà oggetto di ulteriori aggiornamenti, da consolidarsi entro il mese di giugno 2026. Pertanto, nelle more della definizione delle circostanze sopra rappresentate, le attività relative all'assegnazione delle sedi sono temporaneamente sospese. Si invitano gli interessati a monitorare costantemente il sito istituzionale del Ministero della giustizia e la casella di posta elettronica, anche ordinaria, indicata nella domanda di partecipazione. Il presente avviso ha valore di notifica. | |
Da: Lemar8019 ![]() | 1 - 11/06/2026 12:39:31 |
| Nuovo avviso sul sito istituzionale | |
Da: studentexsempre95 ![]() | 11/06/2026 12:42:01 |
| https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page?contentId=SCE1465800 | |
Da: feffeina 86 ![]() | 11/06/2026 13:10:12 |
| In pratica il provvedimento di assegnazione sia gli arriverà intorno al 2 di luglio perché devono prima far scegliere i nuovi entrati con la graduatoria del 28 di maggio dopodiché una volta che loro avranno scelto faranno il calcolo nuovo delle sedi e faranno il provvedimento definitivo così nel frattempo vedono anche come procede quello del PNR e probabilmente quasi contestualmente al provvedimento di immissione in servizio nostro e di assegnazione sedie faranno un provvedimento di scorrimento della graduatoria intorno a quei giorni lì | |
Da: studentexsempre95 ![]() | 11/06/2026 13:19:25 |
| Le procedure di assegnazione delle sedi sono attualmente sospese. Non resta che auspicare una rapida ripresa dell'iter concorsuale e che il concorso possa proseguire regolarmente, senza provvedimenti di annullamento da parte del TAR o del Consiglio di Stato. | |
Da: Carlos I ![]() | 11/06/2026 13:59:29 |
| Come mai ha particolare rilievo la data del 2 luglio? Grazie in anticipo | |
Da: Vivanco ![]() | 11/06/2026 13:59:30 |
| Ma perché parla di sospensione delle attività di assegnazione? A quanto sappia l'assegnazione succede alla scelta. Non dovrebbero rifare tutto daccapo? | |
Da: piuma80 ![]() | 11/06/2026 14:02:56 |
| L'avviso non si limita a disporre la sospensione delle assegnazioni, ma informa altresì che la graduatoria sarà aggiornata entro il mese di giugno. | |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 - Successiva >>



Home
Quiz concorsi
Bandi
Banche dati
Esami e abilitaz.
Patente nautica
Patente di guida
Medicina
Download
Forum
Registrati
Facebook
FAQ
Chi siamo?
Contatti
Login
Registrati



1 - 11/06/2026 09:27:42
1 - 11/06/2026 11:35:15